albisinni diralim 2013 pacchetto igiene e controlli
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Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] DIRITTO ALIMENTARE EUROPEO Anno Accademico 2012-2013 LEZIONI E STRUMENTI PER IL CORSO IL PACCHETTO IGIENE E I SISTEMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE Clelia Losavio Dottore di ricerca in diritto agrario e ambientale Università La Sapienza - Roma a) Il cosiddetto "pacchetto igiene" La materia dell'igiene alimentare è oggi disciplinata dal cosiddetto "pacchetto igiene", un insieme di atti di origine comunitaria, emanati negli anni 20042005, che ha riformato l'intera disciplina di settore, sostituendo le normative in merito prodotte negli anni precedenti e dando vita − come già previsto nelle linee guida contenute nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000 [Documento COM(1999) 719 def.]− a un sistema di regole organico e sistematico valido sia per il comparto alimentare che per quello mangimistico. Appartengono al pacchetto: - il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 applicabile a tutti i prodotti alimentari; - il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 relativo al settore degli alimenti d'origine animale; - il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004 sui controlli ufficiali relativi ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano, - il Reg. (CE) 12 gennaio 2005, n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi; - il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 sui controlli ufficiali volti a verificare la conformità alla disciplina in materia alimentare in generale, nonché ulteriori alimentari. disposizioni relative a singoli aspetti delle produzioni b) Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004: l'ambito di applicazione Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 − che ha abrogato e sostituito la Dir. 14 giugno 1993, n. 93/43/CEE − si applica, come si è anticipato, a tutti i prodotti alimentari; ciò comporta, rispetto al passato, non solo l'esistenza di una base comune di norme valide sia per il comparto vegetale sia per quello 1 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] animale (le regole del 853 si aggiungono e non si sostituiscono a quelle dell'852), ma soprattutto, coinvolge, accanto alla cosiddetta produzione secondaria, anche quella "primaria", prima di allora esclusa dal campo di applicazione delle norme comunitarie d'igiene. Per produzione primaria, dovendo rifarci alla definizione offerta dall'art. 3, Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, si intendono "le fasi della produzione, dell'allevamento, della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici". La produzione cosiddetta "primaria", dunque, non coincide necessariamente con l'intera attività di coltivazione dei vegetali − dalla semina alla raccolta − né con l'intera attività di allevamento − dalla riproduzione alla macellazione (che anzi è espressamente esclusa) −, ma è sufficiente che sia svolto un segmento, una fase di dette attività perché si sia in presenza di una "impresa alimentare" (impresa alimentare è "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti") − destinataria delle pertinente norme d'igiene. Le norme di igiene relative alla produzione primaria si applicano anche alle attività ad essa strettamente collegate come il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Le linee guida elaborate in sede comunitaria prima, e in quella nazionale, poi (Provv. 9 febbraio 2006, n. 2470 "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"), hanno esplicitato le attività da includere nella produzione primaria: - la produzione e la coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe; le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione, purché non alterino sostanzialmente la natura dei prodotti, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni; - la produzione e l'allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali ai mercati, agli stabilimenti di macellazione; - la produzione e l'allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato; - la produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione (lo stoccaggio del latte crudo in centri di raccolta diversi 2 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria); - la produzione e la raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, con esclusione del confezionamento; - la pesca e la manipolazione dei prodotti della pesca − senza che ne sia alterata la natura − sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione; - la produzione, l'allevamento e la raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione; - la produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione; - tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura (tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria); - la raccolta di funghi, bacche, lumache e altri prodotti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione. Per produzione secondaria si intendono, di conseguenza, tutte le attività svolte nelle fasi successive alla primaria e, quindi, quelle di preparazione, trasformazione, lavorazione, confezionamento, magazzinaggio, trasporto, distribuzione, manipolazione e messa in vendita o fornitura al consumatore finale. Restano esclusi dal campo di applicazione del regolamento la produzione e la preparazione di alimenti per uso domestico privato, nonché la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale". In teoria, dunque, gli imprenditori agricoli che vendono direttamente al consumatore finale piccole quantità di prodotti agricoli non trasformati o di prodotti spontanei della terra e della pesca non dovrebbero essere sottoposti, in virtù della stretta relazione fra produttore e consumatore (cfr. considerando n. 10 del regolamento), alle norme del regolamento. c) Le deroghe per gli alimenti tradizionali L'art. 13.3 , Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, come attuato dall'art. 7, Reg. (CE) 5 dicembre 2005, n. 2074/2005, lascia agli Stati membri l'opportunità di adeguare i requisiti di igiene al fine di "consentire l'utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti", purché, comunque, non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di igiene alimentare. Sebbene 3 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] qualche possibilità di deroga fosse già offerta dalla Dir. 14 giugno 1993, n. 93/43/CEE, l'attuale sistema sembra ispirarsi ad una maggiore flessibilità: esso, infatti, spostando l'attenzione dal rispetto delle dettagliate prescrizioni al raggiungimento dell'obiettivo finale della sicurezza ed affidandone la responsabilità del conseguimento direttamente agli Stati membri, consentirebbe di recuperare le peculiarità delle produzioni nazionali. Per "prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali" si intendono i prodotti alimentari che, nello Stato membro in cui sono tradizionalmente fabbricati, sono: a) storicamente riconosciuti come prodotti tradizionali; o b) fabbricati secondo riferimenti tecnici codificati o registrati al processo tradizionale o secondo metodi di produzione tradizionali; o c) protetti come prodotti alimentari tradizionali dalla legislazione comunitaria, nazionale, regionale o locale. Le deroghe concesse dagli Stati membri agli stabilimenti di produzione degli alimenti tradizionali possono riguardare i requisiti igienici inerenti i locali (e, in particolare le pareti, i soffitti, i pavimenti e le porte), gli strumenti e le attrezzature utilizzati per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento dei prodotti (allegato II, capitolo II, Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004). d) I controlli ufficiali Il Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004 ha definito il quadro comunitario per l'organizzazione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e ha stabilito norme specifiche per le carni fresche, i molluschi bivalvi, il latte e i prodotti lattieri; tali regole vanno ad aggiungersi a quelle di portata generale introdotte dal Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 882/2004 che ha riorganizzato completamente il sistema dei controlli ufficiali nel settore alimentare e mangimistico. Qui basti dire che le norme di portata generale del Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 854/2004 prevedono fondamentalmente che gli stabilimenti comunitari e le importazioni siano soggetti ai controlli: i primi devono essere autorizzati dalle autorità competenti e i controlli ad essi relativi comprendono audit di buone prassi igieniche e procedure basate sui principi HACCP. Per le importazioni, la Commissione, assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare, redige elenchi di Paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti di origine animale e in cui sono indicate le autorità competenti, nonché un elenco, regolarmente aggiornato, degli stabilimenti a partire dai quali possono essere importati o spediti i prodotti. In Italia l'espletamento delle suddette attività spetta al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) che si avvale di numerosi organismi operanti sia a livello centrale che territoriale. Spettano fondamentalmente all'amministrazione centrale − statale e regionale − accanto alla potestà normativa nei rispettivi ambiti di competenza, le funzioni di programmazione, indirizzo e 4 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] coordinamento, mentre complessivamente le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti competono ai Comuni che le esplicano attraverso le Aziende Sanitarie Locali. ***** Reg. (UE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Articolo 36 Designazione dell’autorità competente 1. Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento. Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l’adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall’allegato I del presente regolamento. 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni. 3. I controlli ufficiali riguardano: a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e b) il monitoraggio dell’uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell’articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell’articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III. Articolo 37 Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità competenti di cui all’articolo 36 del presente regolamento; e/o b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi. … 5 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] Articolo 39 Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo 1. Le autorità competenti possono delegare, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo. 2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti). 3. L’accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da: a) un organismo nazionale di accreditamento nell’Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, o b) un organismo di accreditamento fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento. ***** Reg. (CE) 22 ottobre 2007 n. 1234/2007 relativo alla OCM unica Disposizioni sui vini vigenti dopo il 2009 Articolo 118 sexdecies Designazione dell’autorità di controllo competente 1. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di controllare l’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sottosezione secondo i criteri fissati nell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni della presente sottosezione abbiano diritto ad essere coperti da un sistema di controlli. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità o le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblici i loro nomi e indirizzi e li tiene regolarmente aggiornati. 6 Prof. Ferdinando Albisinni [email protected] Articolo 118 septdecies Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata all’interno della Comunità, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino: a) dall’autorità o dalle autorità competenti di cui all’articolo 118 sexdecies, paragrafo 1; oppure b) da uno o più organismi di controllo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell’articolo 5 di detto regolamento. 7