OPUSCOLO Oltre la
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OPUSCOLO Oltre la
Segreteria Regionale Marche Oltre la sportelleria! manualetto per evitare, salti nel buio…. L’aria che tira non permette di essere molto ottimisti sulla possibilità di un veloce ritorno al normale e costruttivo confronto fra l’Azienda e il mondo della rappresentanza dei lavoratori. Anzi, c’è chi si interroga se mai più tutto sarà come prima, se la riorganizzazione della Divisione Mercato Privati continuerà ad essere attuata unilateralmente o se ancora ci potrebbe essere qualche colpo di scena. Nel frattempo, vuoi per effetto del turn over, vuoi per la introduzione di nuove norme, vuoi per una diversa organizzazione del lavoro; molti operatori di sportelleria si ritrovano a dover sopportare maggiori distacchi e a ricoprire incarichi diversi, anche se temporaneamente. Se fino a qualche anno fa, era quasi impossibile trovarsi a dirigere un ufficio dalla sera alla mattina, o pochi mesi dopo essere stati assunti; oggi è sempre più frequente essere distaccati o applicati in uffici più o meno complessi, senza aver ricevuto la necessaria formazione: allo sbaraglio! Abbiamo pensato sia giunto il momento di offrire qualche suggerimento per evitare, ai meno esperti, pericolosi salti nel vuoto. Siamo consapevoli che qualcuno potrà considerare queste poche righe e i comportamenti che suggeriamo solo inutili formalità, noiosa burocrazia; ma il ruolo di rappresentanza che ci viene riconosciuto, ci impone di rammentare che non succede nulla, fino a quando va tutto bene! Mentre invece, quando si è chiamati a rispondere per ammanchi di cassa, o si subiscono rapine e\o raggiri; quando si scopre di aver violato le norme sull’Antiriciclaggio o sulle limitazioni all’uso del contante; allora, e solo allora, comprediamo quanto sarebbe stato opportuno operare correttamente. Ansia, fretta, la coda di clienti davanti allo sportello, non devono indurci a comportamenti errati. Buona lettura e buon lavoro Ancona, 23 gennaio 2012 La Segreteria Regionale Slp-Cisl Sede Regionale: Via Ragnini, 4 - 60127 Ancona Tel: 071 2822 264 - Fax : 071 2822 229 Simona Iosa Tel: 328 33 78 615 - 347 85 71767 Gabriele Lalli Tel: 334 67 39 520 - 349 39 41 979 Dario Dominici (Seg.Reg.le) Tel: 328 62 92 576 - Mail: [email protected] Provincia di Ancona Via Ragnini, 4 - 60127 Ancona Tel: 071 2822 235 - Fax: 071 2822 229 - Mail: [email protected] Segretario Territoriale Salvatore Giuliano Tel: 333 90 00 455 Province di Ascoli Piceno e Fermo Corso Vittorio Emanuele, 37 - 63017 Ascoli Piceno Tel. 0736 261 228 - Fax: 0736 261 228 - Mail: [email protected] Segretario Territoriale Dario Riccetti - Tel: 328 28 98 718 Provincia di Macerata Ghino Valenti, 27 - 62100 Macerata Tel: 0733 4075 210 - Fax: 07334075222 - Mail: [email protected] Segretario Territoriale Mauriello Saverio - Tel: 338 73 17 340 Provincia di Pesaro e Urbino Via Porta Rimini, 11 - 61121 Pesaro Tel. 0721 380 511- 521 - Fax 0721 30 212 - Mail: [email protected] Segretario Territoriale Bartolucci Andrea Tel: 349 80 21 570 Quando si subentra ad un altro collega, alla cassa o, a maggior ragione, in occasione delle sostituzioni in caso di assenza, è fondamentale contare tutta la giacenza; tralasciare anche solo la moneta o le CVP può esporci a responsabilità amministrativa e patrimoniale. Anche se per motivi di tempo ☺ controllo stampati e molteplicità delle incombenze, ☺ controllo moneta controllo cvp folder ☺ le consistenze si verificassero saltuariamente; è bene ricordare che anche nella eventualità che si fossero succeduti più addetti, la responsabilità rimane in capo all’ultimo contabile. E’ bene richiedere i limiti di giacenza autorizzati della cassa, riponendo l’eccedenza nei mezzi di custodia previsti: roller cash, casseforti, armadi blindati. E dell’ufficio, del Cash Dispenser, richiedendo le sovvenzioni o effettuando i versamenti a seconda delle necessità. Pur se in maniera non esaustiva, e a solo titolo esemplificativo, proviamo ad evidenziare alcuni momenti di una giornata lavorativa, ai quali si aggiungeranno le attività di ricezione e avviamento della corrispondenza. AZIONI DA COMPIERE atm poste shop mail tm -light diminuisci annulla sovv.ni (sab) scarico assegni mail reintegra fondo riserva controtrans.ni interm finanz. carnet assegni carnet assegni verif.note V.I. quadro insieme ripro ORARIO 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 su wms bpf libretti mod fisc pt shop telepass su e-procurement cvp filatelia materiali con fax polizze 22.r ologramma forniti d'ufficio assegni vaglia scratch card P.M. Quando si abbandona il proprio posto di lavoro è necessario mettere il proprio computer in “pausa”, in modo che si possa aver accesso alle applicazioni solo attraverso autenticazione: userid e password. Non è consentito comunicare ad altri la propria password o utilizzare quella di altri colleghi; è necessario piuttosto richiedere, specie in occasione di sostituzioni le autorizzazioni temporanee alla Filiale di appartenenza, utilizzando l’appropriata modulistica. Allegato 3 - Modello di richiesta abilitazione/disabilitazione/modifica profilo utente INFORMAZIONI PERSONALI RICHIEDENTE Nome Cognome Matricola Funzione Aziendale DIRETTORE UP Ufficio di Appartenenza Filiale di Appartenenza Provincia Telefono Indirizzo e-mail INFORMAZIONI PERSONALI UTENTE DA ABILITARE/DISABILITARE Nome Cognome Matricola User-id Ufficio di Appartenenza Filiale di Appartenenza Provincia Telefono Indirizzo e-mail INFORMAZIONI OPERATIVE Data della richiesta Data desiderata di azione Operazione Richiesta Sistema (Windows NT, Windows XP) SOSTITUZIONE DUP SDP Applicazione (CAA/RACF, Sap R/3, SAP BW, eProcurement/Ariba Profilo/Ruolo Data di inzio e di scadenza Ruolo AT per SDP dal (periodo massimo 50 gg.) Profilo Utente (solo per CAA) Identificativo Livello Utente (solo per CAA) Gruppo per Controllo Autorizzazione (Tab. Generale) (solo per SAP) N. Calcolo Retr. (Tab. Generale) (solo per SAP) Tpo Utente Contrattuale (Tab. Dati Monitoraggio ) (solo per SAP) al In caso si riscontrassero delle differenze di cassa a fine giornata (deficienze o eccedenze), devono essere sempre dichiarate. Il cassiere, che percepisce l’indennità di cassa, è generalmente tenuto a rifondere eventuali ammanchi di cassa; non sfugge l’utilità di stipulare una polizza amministrativa che copra tale rischio. Particolare attenzione va dedicata alla gestione delle banconote false. Prima di tutto ricordiamo che le banconote sospette di falsità devono essere necessariamente sequestrate. Restituire una banconota sospetta di falsità (magari lo è davvero) potrebbe procurarci oltre ad un provvedimento disciplinare anche di addebitarci l’ipotesi di reato di concorso in spaccio. Occorre, invece, compilare il verbale di sequestro - disponibile tra gli applicativi dell’UP - ed inviarlo insieme alla banconota alla sede della Banca d’Italia territorialmente competente. E’ anche vietato distruggere la banconota! Qualora, in sede di quadratura della giornata contabile, sia rilevata la presenza di una banconota falsa, è necessario segnalarlo tempestivamente, al DUP o al Servizio Operazioni. Riteniamo che la responsabilità patrimoniale possa ricadere sul dipendente, solo nei casi di evidente contraffazione e non quando la si sarebbe potuta accertare solo attraverso particolari apparecchiature di cui non si dispone, o solo attraverso la perizia tecnica della Banca d’Italia. E’ bene notare che sovente le apparecchiature contabanconote utilizzate per la rilevazione dei falsi, funzionano per comparazione dando risultati affidabili solo in presenza di un sufficiente numero di pezzi. “I rappresentanti Slp-Cisl sul posto di lavoro e le segreterie sono comunque a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario”. Identificazione del cliente\esibitore. Le norme vigenti (DL 231-2007), allo scopo di prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a fini illeciti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, pongono a capo degli intermediari maggiori attività di controllo. L’adeguata verifica del cliente altro non è che un rafforzamento dell’obbligo di identificazione, conoscenza e controllo della clientela. L’adeguata verifica è necessaria quando s’instaura un rapporto continuativo, in occasione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a 5.000,oo euro, quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; o vi sono dubbi sulla veridicità o sulla adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione di un cliente. E’ bene ricordare che l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente possono avvenire solo in presenza del cliente e mediante l’esibizione di un documento d’identità e del codice fiscale. L’identificazione e l’adeguata verifica del cliente presuppongono l’effettuazione e l’acquisizione della fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, che dovranno essere inserite nel fascicolo del cliente. Fate attenzione a non identificare mai come presente allo sportello un cliente che, pur avendo firmato una distinta, non si è presentato di persona. Occorre invece registrare i dati dell’esibitore, che deve dichiarare per conto di chi esegue l’operazione richiesta; e dopo aver verificato se l’esibitore ad esempio è titolare del conto e se è in possesso dei poteri o deleghe per effettuare le operazioni sullo stesso. Il passo successivo, per operare nel rispetto delle norme, consiste nel verificare la fattibilità dell’operazione richiesta tenendo conto della legislazione vigente e delle disposizioni aziendali. La verifica va fatta tenendo presente che anche l’evasione fiscale e i guadagni in nero rientrano nella normativa dell’antiriciclaggio e pertanto tutte le operazioni sospette vanno segnalate, in forma scritta ritirando ricevuta dal diretto superiore che poi valuterà se proseguirla o meno. La valutazione attiene ad elementi oggettivi dell’operazione (caratteristiche, entità, natura) e soggettivi del cliente (capacità economica, attività svolta) e di qualsiasi altra circostanza conosciuta. Le istruzioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette sono contenute nel cosidetto Decalogo della Banca d’Italia che elenca gli indici di anomalia, vale a dire le regole che consentono al lavoratore di cogliere quelle anomalie meritevoli di segnalazione. Riepiloghiamo le novità introdotte dalle recenti normative, in materia di limitazione dell’uso del contante: ANTIRICICLAGGIO introdotto nuovo limite uso contante e titoli al portatore (DL 201-2011 6-12-2011) euro 999,99 ADEGUATA VERIFICA disposizioni invariate l'adeguata verifica della clientela va fatta in presenza di operazioni occasionali di importo ≥ 5000 euro ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↔ IL SIG MARIO PUO': ..prelevare o versare su conti bancari o postali somme pari o superiori a mille euro ..versare allo sportello assegni pari o superiori a mille euro con un solo beneficiario e la clausola di non trasferibilità ..acquistare in contanti presso esercizi commerciali per importi fino a 999,00 euro ..pagare prestazioni professionali in contanti entro l’importo di 999,00 euro ..effettuare pagamenti in contanti per somme complessivamente superiori a mille euro purchè in esercizi commerciali diversi ..effettuare pagamenti in contanti per somme superiori a mille euro risultanti dalla somma di più pagamenti in diversi esercizi o studi professionali ..effettuare pagamenti pari o superiori a mille euro con la carta di credito ..prelevare presso ATM importi pari o superiori a mille euro anche se frazionati nella stessa giornata GESTIONE MONETE - disciplinata dal Regolamento CE nr 974/98: "potranno essere accettate in pagamento, in tutte le operazioni di sportello presso gli uffici postali, non più di 50 monete per operazione indipendentemente dal taglio delle stesse" IL SIGNOR MARIO NON PUO': ↙ ↙ ↙ ↙ ↙ ..pagare a Giuseppe un bene (o un servizio) in contanti per un totale di mille o più euro ..prestare a Giuseppe più di mille euro in contanti ..effettuare una donazione a Giuseppe in contanti una somma pari o maggiore di mille euro ..prelevare da uno sportello bancario o postale una somma pari o superiore a mille euro e versare la stessa, allo stesso sportello sul conto di una altra persona ..consegnare a Giuseppe certificati di deposito per più di mille euro affinchè Francesco li incassi — infrazione art 49 com 1 Dlgs 231-07 art 12 com 1 DL 201-11 dal 01.02.2012 (limite importo ≥ 1000 €) è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi N.B. Qualora vi siano elementi concreti che inducano a ritenere violata la normativa, l'UP è tenuto ad inoltrare la comunicazione al MEF, a meno che non sia stata già inoltrata una segnalazione di operazione sospetta. sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferitominimo 3.000 € se riguarda importi superiori a 50.000 € la sanzione minima è aumentata 5 volte ↙ ..girare a Giuseppe per l’incasso un assegno di importo pari o superiore a mille euro senza apporvi la clausola di non trasferibilità — infrazione art 49 com 5 Dlgs 231-07 art 12 com 1 DL 201-11 va segnalata al MEF dal 01.02.2012 (limite importo ≥ 1000 €) è vietata l'emissione di assegni privi della clausola di trasferibilità e/o senza l'indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario — infrazione art 49 com 6 Dlgs 231-07 va segnalata al MEF sempre e per qualsiasi importo è vietata la negoziazione di assegni emessi all'ordine del traente (a me medesimo) che risultino girati ad altri soggetti (che non siano Banche o Poste Italiane) N.B. Si noti che se le girate sono state apposte regolarmente gli assegni saranno comunque pagati da banche e poste; mentre i titoli non trasferibili, che presentano firme di girata successiva al beneficiario non sono pagabili. sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito minimo 3.000 € se riguarda importi superiori a 50.000 € la sanzione minima è aumentata 5 volte ↙ cedere a Giuseppe il proprio libretto di risparmio al portatore con saldo superiore ai mille euro e Giuseppe successivamente prelevare dal libretto delle somme — — N.B infrazione art 49 com 1 Dlgs 231-07 art 12 com 1 DL 201-11 dal 01.02.2012 limite importo ≥ 1000 € è vietato il trasferimento di libretti di deposito postali al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito minimo 3.000 € se riguarda importi superiori a 50.000 € la sanzione minima è aumentata 5 volte infrazione art 49 com 13 Dlgs 231-07 art 12 com 1 DL 201-11 dal 01.04.2012 limite importo ≥ 1000 € saldo libretti al portatore alla data di entrata in vigore del limite L'UP segnala al MEF l'infrazione nel caso che il cliente si rifiuti di estinguere il libretto con saldo ≥ al limite; ovvero di ridurre il saldo al predetto limite BP segnala i clienti che estinguono il libretto con saldo ≥ al limite introdotto; o che riducono il saldo al predetto limite — ↙ ↔ ↔ ↔ sanzione amministrativa pecuniaria dall'10% al 20% del saldo del libretto al portatore; se il saldo è ≤ 3.000 € la sanzione è pari al saldo del libretto stesso - se riguardano importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% infrazione art 49 com 14 Dlgs 231-07 va segnalata al MEF sempre e per qualsiasi importo, è vietato il trasferimento libretti di deposito postali/bancari al portatore senza la comunicazione all'intermediario dei dati identificativi del cessionario, l'accettazione del cessionario e la data del trasferimento sanzione amministrativa pecuniaria dall'10% al 20% del saldo del libretto al portatore se il saldo è ≤ 3.000 € la sanzione è pari al saldo del libretto stesso se riguardano importi superiori a 50.000 € le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50% ricevere in contanti somme superiori a 1000 euro per pagamenti di stipendi, compensi o pensioni da parte della Pubblica Amministrazione EMISSIONE di ASSEGNI VIDIMATI, CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI senza la clausola di trasferibilità e/o senza l'indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario I sistemi di PI non consentono l'emissione di codesti titoli di importo superiore a quello stabilito dalle norme senza la clausola di trasferibilità o l'indicazione del beneficiario NUOVA EMISSIONE DI LIBRETTI AL PORTATORE I sistemi di PI non consentono l'apertura di libretti al portatore con importo superiore a quello stabilito dalle norme TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DA E VERSO L'ESTERO A MEZZO PLICO POSTALE Dlgs 195 -2008 Nei casi di entrata o uscita dal territorio nazionale, mediante plico postale o equivalente, di vaglia e assegni privi della clusola di non trasferibilità e/o della indicazione del nome del beneficiario; oppure, nei casi di entrata o uscita dal territorio nazionale di denaro contante per un importo pari o superiore a 10.000 euro i clienti dovranno consegnare agli uffici postali il modulo di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni festivi L’assegno bancario è un mezzo di pagamento. Presuppone l'esistenza di un conto corrente e di un rapporto di provvista con la banca su cui lo stesso è tratto; è un titolo di credito pagabile a vista e si perfeziona nel momento in cui entra in circolazione, quando cioè la disponibilità passa dal traente al prenditore. Gli elementi che qualificano un titolo di credito come "assegno bancario", sono: 1) denominazione di assegno bancario, nel contesto del titolo e nella lingua in cui il titolo è redatto; 2) ordine incondizionato di pagare una determinata somma; 3) nome di chi è designato a pagare (banca trattaria); 4) luogo di pagamento; 5) data e luogo di emissione vanno respinti gli assegni che ne sono privi al momento dell'accoglimento; 6) sottoscrizione del soggetto che emette l'assegno (traente). L'assegno deve essere presentato per il pagamento alla banca trassata nel termine di otto, giorni dalla data di emissione, se pagabile nello stesso comune, di emissione, o entro quindici giorni, se pagabile in comune diverso; decorsi detti termini, l'assegno non è più protestabile. Prima del pagamento, è necessario verificare la continuità delle girate, e l'attenta identificazione del presentatore avendo cura di conservare traccia della copia del documento d'identificazione esibito dal cliente. Non bisogna mai accettare assegni postdatati. L'indicazione del beneficiario, e della clausola di non trasferibilità, sono obbligatorie nel caso in cui l'importo, sia pari o superiore a 1.000,oo euro. In mancanza di uno dei requisiti essenziali non si deve mai intervenire di proprio pugno sui titoli di credito. E’ bene invitare il cliente a completare il titolo. In caso di rifiuto, utilizzare esclusivamente i timbri forniti dall’azienda. Qualora cifre e importi fossero discordanti, prevale quello indicato in lettere, e nel dubbio l’importo minore. TIPOLOGIA DOCUMENTI ammessi (si rimanda alle singole disposizioni di servizio): MAG e MIN MAG e MIN MAG MIN MAG MAG MAG e MIN CARTA IDENTITA’ ITALIANA O DI PAESE UE (anche su supporto plastificato) DOCUMENTO IDENTITA’ ELETTRONICO (<15 ANNI)VALIDO PER L’ESPATRIO PASSAPORTO EUROPEO O ESTERO (con traduzione giurata se non ha dati in inglese) PASSAPORTO MINORE PATENTE DI GUIDA (anche su supporto plastificato) PORTO D’ARMI TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO DI CUI AL DPR 851 DEL 28.8.67 MAG e MIN MIN MAG e MIN MIN MAG e MIN MAG e MIN MAG e MIN MAG e MIN MAG MAG MAG DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO rilasciato da Ambasciate e Consolati Italiani. CERTIFICATO IDENTITA LASCIAPASSARE PER ESTERO CERTIFICATO DI NASCITA fino 12°anno/eventuale provvedimento Giudice Tutela re LIBRETTO INPS solo se recante foto e firma autenticata LIBRETTO NOMINATIVO PER MINORATI CIVILI mod. 4-A.P. LIBRETTO PER CIECHI E INVALIDI rilasciato da Prefettura PERMESSO DI SOGGIORNO PER CITTADINI STRANIERI CARTA IDENTITA’ EMESSA DA UFFICI CONSOLARI PER CITTADINI ISCRITTI AIRE ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO PER DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA TESSERINO RILASCIATO DALL'ASS.NE NAZ.LE CARABINIERI (ANC) (rilasciata dalle Amm.mi Statali ai dipendenti civili e militari in attività e in quiescenza e ai loro familiari)