TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
N. R.G. 14858/2011 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 14858/2011 Oggi 14 febbraio 2014 ad ore 11,10 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi: Per RA. H. M. l’avv. MO. GIAMPAOLO e l’avv. MA. Antonella Per SH. M. l’avv. MO. GIAMPAOLO e l’avv. MA. Antonella Per MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA nessuno compare Per ISTITUTO SCUOLA MEDIA STATALE GIOVANNI XXIII SEGNATINI nessuno compare Per ES. M. l’avv. MO. GIAMPAOLO e l’avv. MA. Antonella Dopo breve discussione orale, il Giudice sospende l'udienza fino alle ore 16,30. Alle ore 16.30 viene riaperto il verbale. Alle ore 17.00 viene data lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale. Il Giudice dott. Damiano Spera pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO DECIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA (sentenza n. 2327-2014 pubblicata il 14.2.2014) Nella causa civile iscritta al R.G. n. 14858/2011, promossa da H. M. Randa, M. SH., in proprio M. ES. (divenuto maggiorenne nel corso del giudizio) con l’avv. MO. Gianpaolo - attori contro Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca, Istituto Scuola Media statale “Giovanni XXIII – Segantini”, con l’Avvocatura dello Stato, avv. M.C. Bove - convenuti All’udienza di precisazione delle conclusioni in data 30.1.2014, le parti concludevano come da verbale di causa. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, H. M. RA. e M. SH., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore M. Es.(divenuto maggiorenne nel corso del giudizio e successivamente costituitosi in proprio) domandavano l’accertamento della responsabilità solidale dei convenuti per i fatti illeciti penalmente rilevanti commessi dalla professoressa GE. D’Elia nei confronti del figlio, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali. Con sentenza non definitiva del 25.1.2013 questo Tribunale rilevava che la sentenza penale che aveva condannato GE. D’Elia per il reato di cui all’art. 609 quater, nn. 1 e 2 c.p. (atti sessuali con minorenne) per aver commesso atti di masturbazione sull’alunno M. ES. e su alcuni compagni di quest’ultimo, all’epoca dei fatti tredicenne, era passata in giudicato e doveva pertanto ritenersi vincolante ex art. 651 c.p.p.; per l'effetto, dichiarava la responsabilità contrattuale dei convenuti nei confronti di M. ES la responsabilità extracontrattuale nei confronti di H. M. RA. e M. SH. e li condannava, in solido, al pagina 2 di 11 risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori, riservando alla sentenza definitiva la quantificazione del danno e le statuizioni sulle spese processuali fra gli attori ed i convenuti. Il Tribunale, inoltre, dichiarava prescritto il diritto all’azione dei convenuti nei confronti della terza chiamata compagnia assicuratrice Aig Europe S.a., ora Chartis Europe s.a., e li condannava a rifondere le spese processuali da quest’ultima sostenute. Il G.I., quindi, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, ammetteva parzialmente le prove orali dedotte dagli attori e disponeva consulenza tecnica medico – legale d’ufficio. All’udienza del 30.1.2014 le parti precisavano le conclusioni come da verbale ed il G.I. fissava per la discussione orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., l’udienza del 14.2.2014. In detta udienza il giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Preliminarmente si rileva che, nelle (autorizzate) note conclusionali nonché nell’udienza del 30.1.2014, il procuratore di parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei soli danni non patrimoniali subiti dagli attori. La recente giurisprudenza della Cassazione sul danno non patrimoniale Ai fini di una corretta qualificazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attori appare necessario un rapido (e necessariamente sommario) excursus dello stesso nel diritto vivente della giurisprudenza; questa esigenza sembra addirittura imposta da recenti pronunce della Cassazione che, sempre più spesso (come un “crescendo musicale” tumultuoso e frenetico), affermano principi di diritto non sempre coerenti e talora in (conclamata) contraddizione tra loro. In estrema sintesi, la Cassazione a Sez. Unite con le note sentenze di San Martino 2008, ha precisato che il danno non patrimoniale, connotato da tipicità, è risarcibile: in tutte le fattispecie di reato ex art. 185 c.p., nelle ipotesi specificamente previste dalla legge e quando ricorra la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione e, cioè, in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In mancanza di una di queste "tre chiavi" non si apre la porta del risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. “I pregiudizi di tipo esistenziale” sono risarcibili se costituiscono la “conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto (…) e cioè purché sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c.” e devono rientrare nell’ambito dell’art. 2059 c.c.. Si deve, in definitiva, affermare che "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere”. E tuttavia le Sez. Unite ribadiscono che «Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre». La nozione di «danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata»; non ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo. Nell’ambito del danno non patrimoniale il danno morale non individua una autonoma sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello «costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento». Bisogna distinguere se la «sofferenza soggettiva» sia «in sé considerata» o sia «componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale». Ricorre il primo caso (ad esempio) nel dolore che subisca la persona diffamata. Se vi sono degenerazioni patologiche della sofferenza «si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. pagina 3 di 11 Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato». Il danno «biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione», può contenere solo come “voci” i «pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell’integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione». Recentemente la Cassazione sta di nuovo insistendo sui contenuti “esistenziali” del danno alla persona e sembra propugnare un “ritorno al passato” anche nei criteri di liquidazione prospettando autonome liquidazioni di (diversi) danni non patrimoniali sul presupposto della asserita diversità ed autonomia ontologica del danno biologico, morale e esistenziale (Cassazione, sentenza n. 29191 del 12.12.2008, n. 10527 del 13.5.2011, n. 12273 del 7.6.2011, n. 14402 del 30.6.2011, n. 18641 del 12.9.2011, n. 20292 del 20.11.2012, n. 9231 del 17.4.2013, n. 19402 del 22.8.2013, n 22585 del 3.10.2013, n. 23147 del 11.10.2013, n. 1361 del 23.1.2014). Cassazione, sentenza n. 23147 del 11.10.2013 Per ragioni di sintesi è opportuno richiamare solamente le argomentazioni espresse nella sentenza Cass. n. 23147/2013, perché quest’ultima sembra fare il punto sul dibattito svoltosi in questa anni anche in Cassazione. La sentenza ha ad oggetto il risarcimento del danno di un macroleso (costretto a vivere su una sedia a rotelle). Richiama la sentenza n. 20292-2012 e ribadisce che “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (v. Cass. n. 20292/2012). In definitiva, se non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ. (con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria) mentre qualora si intendesse invece includere nella categoria pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima (essendo essi irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo), quel che rileva, ai fini risarcitori, è che, ove si siano verificati pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi non siano stati già oggetto di apprezzamento e di liquidazione da parte del giudice del merito, a nulla rilevando in senso contrario che quest’ultimo li liquidi sotto la voce di danno non patrimoniale oppure li faccia rientrare secondo la tradizione passata sotto la etichetta “danno esistenziale”. Ed invero, l’erroneità della denominazione adottata, di per sé sola, non fa ovviamente discendere l’illegittimità della loro liquidazione. Le censure sono pertanto infondate”. pagina 4 di 11 I (nuovi?) contenuti del danno non patrimoniale Ritiene questo giudice che, rifuggendo da interpretazioni grossolane e/o semplicistiche delle menzionate sentenze, un’attenta disamina del più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità consente di sostenere che non siano stati scalfiti i (veri) punti fermi delle sentenze di San Martino 2008 (con la conseguenza che la Tabella milanese appare in grado di “resistere” e confermare la sua perdurante vitalità e validità). In primo luogo preme rilevare che la Cassazione ha sostenuto che il danno morale deve essere qualificato in termini di "dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona"; conseguentemente la Cassazione (v. anche sentenze n. 29191/2008, n. 13530/2009, n. 5770/2010) "nel segnalarne l'ontologica autonomia, in ragione della diversità del bene protetto, attinente alla sfera della dignità morale della persona, ha sottolineato la conseguente necessità di tenersene autonomamente conto, rispetto agli altri aspetti in cui si sostanzia la categoria del danno non patrimoniale, sul piano liquidatorio" (Cass., sentenza n. 1361-2014). Osserva tuttavia in proposito questo giudice che la Carta di Nizza, nell'affermare nell'art. 1 il solenne principio che "La dignità umana è inviolabile", non individua affatto un danno non patrimoniale risarcibile senza la lesione del diritto inviolabile della dignità della persona (diritto peraltro già riconosciuto nell'art. 2 della nostra Costituzione). E' necessario, infatti, che si dia la prova che il fatto illecito abbia (direttamente) leso il bene giuridico protetto (la dignità della vittima), ex art. 2043 c.c.. E dunque può anche assimilarsi il "diritto alla dignità" a quello "all'integrità morale", tuttavia: per un verso, non consegue alla lesione di questo diritto il risarcimento, in re ipsa, di una nuova categoria di danno non patrimoniale (esistenziale), essendo comunque necessaria la prova del danno-conseguenza, in termini di sofferenza e/o sconvolgimento delle proprie abitudini di vita; per altro verso, si deve riaffermare la non riconducibilità della lesione della "integrità morale" al "danno morale" (inteso come sofferenza psicofisica) essendo quest'ultimo risarcibile solo con l'ausilio di una delle "tre chiavi" innanzi indicate. Il danno morale, in sé considerato, non ha quindi copertura né per la nostra Costituzione né per la Carta di Nizza! In definitiva, anche per l'integrità morale ed il c.d. danno morale trova applicazione l'art. 2059 c.c., nella lettura costituzionalmente orientata proposta dalla Cassazione con le sentenze gemelle del maggio 2003. Ritiene inoltre il Tribunale, nei solchi tracciati dalle citate sentenze di San Martino, che si possa ancora oggi sostenere quanto segue: - il danno non patrimoniale rimane caratterizzato dalla tipicità ex art. 2059 c.c.; - conseguentemente, in assenza di una delle "tre chiavi" innanzi citate non è possibile accedere al risarcimento del danno non patrimoniale, sebbene risulti provata la sussistenza del danno non patrimoniale-esistenziale (inteso come danno conseguenza); - il danno non patrimoniale può consistere in aspetti di sofferenza soggettiva e cioè un patema d’animo interiore (prima definito danno morale transeunte) e/o in aspetti relazionali e cioè nell’alterazione delle condizioni di vita della vittima (primaria o secondaria) o, se si preferisce, nei pregiudizi esistenziali. Solamente nell'ipotesi di lesione del bene salute (danno biologico, quale species del danno non patrimoniale) è risarcito altresì il pregiudizio degli aspetti anatomofunzionali della vittima (tutti questi aspetti sono considerati e valutati unitariamente anche nella tabella milanese edizione 2013); - dopo la sentenza Cass. Sez. Unite n. 6572/2006 (che sembrava riconoscere in termini generali il danno esistenziale), il Tribunale di Milano già nella sentenza 4.3.2008 n. 2847 (pubblicata su "Danno e Responsabilità", n. 8-9/2008 ed in “Guida al diritto”, dossier n. 4/2008), stigmatizzava che, in definitiva, sempre (e solo) a due grandi voci si può ricondurre il danno non patrimoniale: pagina 5 di 11 “Ma in tutti i casi in cui si applica l’art. 2059 c.c., alla luce anche della sentenza n. 6572/2006, qual è l’effettivo contenuto del danno non patrimoniale risarcibile? Da un’attenta ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale sul danno non patrimoniale, si evince che, in definitiva, tutti i pregiudizi riconducibili al genus del danno non patrimoniale possono essere ricompresi in due sole species: a) un patema d’animo cd. “danno morale soggettivo”, che attiene alla sfera interiore del soggetto; b) un danno che attiene alla sfera esteriore del soggetto, che in tal senso può anche definirsi “esistenziale”, nella nozione accolta dalle Sezioni Unite: pregiudizio che l’illecito “provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. Presumibilmente la sentenza Cass. n. 20292/2012 non afferma concetti molto diversi allorché sembra scolpire il contenuto del danno non patrimoniale nel “dolore interiore” e nella “alterazione della vita quotidiana”; - è altresì riaffermato il principio che il giudice deve risarcire l’intero danno, ma in pari tempo evitare duplicazioni risarcitorie di voci (ancora una volta “etichette”) che riguardano, invece, i medesimi pregiudizi; - il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, sia pure mediante presunzioni. E’ infatti possibile che alla lesione del diritto (anche inviolabile) non segua alcun risarcimento o perché l’offesa al bene giuridico sia lieve o perché il danno non sia serio o sia addirittura inesistente (Cass. Sez. U. sentenze di San Martino) (v. in tal senso gli esempi indicati nella citata sentenza Cass. n. 20292/2012 e Tribunale di Milano, sentenza n. 3520/2005, in Altalex 2005); - ed allora, in questa ottica, si può meglio comprendere la seguente affermazione della Cassazione “Sembrano efficacemente scolpiti, in questa disposizione di legge [art. 612 bis c.p.] - per quanto destinata ad operare in un ristretto territorio del diritto penale - i due autentici momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore, l'alterazione della vita quotidiana. Danni diversi, e perciò solo entrambi autonomamente risarcibili, se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di là di sommarie ed impredicabili generalizzazioni (che anche il dolore più grave che la vita può infliggere, come la perdita di un figlio, può non avere alcuna conseguenza in termini di sofferenza interiore e di stravolgimento della propria vita "esterna" per un genitore che, quel figlio, aveva da tempo emotivamente cancellato, vivendo addirittura come una liberazione la sua scomparsa). E' lecito ipotizzare, come sostiene il ricorrente incidentale, che la categoria del danno esistenziale risulti "indefinita e atipica". Ma ciò è la probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, "indefinita e atipica" (così la citata Cass., sentenza n. 20292/2012); - ebbene, ritiene questo giudice che il danno relazionale o, se si preferisce “esistenziale”, e la sofferenza umana possano essere “indefiniti e atipici”, ma ciò significa solamente che le conseguenze dell’illecito sulla persona umana possono assumere infinite caratteristiche e peculiarità. E’ facilmente riscontrabile (ad esempio) che un (semplice) danno biologico temporaneo di pochi giorni ed un danno biologico permanente del 3% alla caviglia possano comportare infinite variabili di pregiudizi in tema di sofferenza psico-fisica e compromissioni relazionali, in riferimento ai seguenti peculiari aspetti della vittima: l’età, il lavoro, i suoi hobby, le modalità di trascorrere il tempo libero; con l’avvertenza che tutte queste variabili possono mutare nel tempo e nello spazio ed essere a loro volta condizionate dalle pregresse esperienze di vita, dal soggettivo grado di resilienza (e cioè dalla capacità di far fronte al dolore ed alle avversità della vita), dalle specifiche abitudini dei prossimi congiunti e degli amici. Tuttavia, dalla consapevolezza di queste peculiari ed infinite circostanze di vita della vittima dell’illecito, pagina 6 di 11 - non consegue affatto la necessità (ma neppure l’opportunità) di un’analitica e puntigliosa allegazione e prova nel processo. Infatti, se (inopinatamente) si richiedesse un siffatto onere di allegazione e prova, avremmo un processo civile “non sostenibile”, perché: a) graverebbe la parte di un onere inesigibile (quanto inutile) di alluvionale allegazione e prova di infiniti e minuziosi fatti di vita quotidiana, intrisi di sofferenza, disagi e fastidi; b) appesantirebbe l’istruttoria per un tempo certamente “non ragionevole”; c) imporrebbe al giudice di motivare la sentenza con infinite argomentazioni e valutazioni (con il “bilancino del farmacista”) per calibrare i valori monetari più adeguati alla fattispecie concreta; ed allora, nella dialettica del contraddittorio processuale, tenendo conto degli oneri di allegazione, prova e contestazione gravanti sulle parti e delle “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (ex art. 115 c.p.c.), il giudice, al di là di facili e purtroppo frequenti automatismi, deve sempre valutare le prove (anche presuntive) acquisite nel processo “secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 116 c.p.c.) e deve (sia pure concisamente) esporre le “ragioni di fatto e di diritto della decisione” assunta (art. 132 c.p.c.), pervenendo (preferibilmente) ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima. Quantificazione dei danni subiti da M. ES. Il fatto illecito commesso da GE. D’Elia (insegnante ausiliaria dei convenuti) integra il reato di cui all’art. 609 quater c.p. e, pertanto, ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., deve essere risarcito ogni danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, indipendentemente dalla sua rilevanza costituzionale. In relazione a M. ES., persona offesa dal reato, tali danni consistono nella lesione della sua libertà sessuale e dignità e nella relativa sofferenza morale nonché nella modifica delle sue abitudini di vita, mentre non è ravvisabile alcuna lesione dell’integrità psico-fisica. Il CTU, con metodo corretto e immune da vizi logici o di altra natura, non ha riscontrato in M. Es.alcun sintomo o segno clinico atto a costituire uno stato di malattia riconoscibile e diagnosticabile secondo le più diffuse nosografie psichiatriche. Il CTU ha inoltre rilevato che dalla documentazione a sua disposizione non è neppure emerso che M. ES., prima dello svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio, abbia sofferto di malattie psicopatologiche riconducibili agli episodi oggetto del presente giudizio. Si deve pertanto ritenere che gli illeciti commessi dalla D’Elia non abbiano cagionato alla vittima un c.d. danno biologico. Alla luce dei principi esposti, deve essere nondimeno risarcito il danno non patrimoniale consistente nella lesione della libertà sessuale e dignità dell’attore, diritti fondamentali che l’art. 609 quater c.p. è volto a tutelare, nella sofferenza psico-fisica derivatene nonché il danno relativo alle profonde modifiche della abitudini di vita e delle relazioni dell’attore. In particolare, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito da M. ES., debbono essere presi in considerazione: - la gravità degli atti compiuti dalla D’Elia sugli alunni: l’insegnante, infatti, compiva atti di vera e propria masturbazione su M. ES., tanto che in sede di condanna penale è stata espressamente esclusa l’applicabilità dell’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 609 bis (e 609 quater) c.p. per le condotte di minore gravità; - il contesto in cui si è verificato l’evento lesivo: gli atti illeciti venivano commessi da un’insegnante di M. ES., cioè proprio da quel soggetto cui il minore era affidato per ragioni di istruzione e che aveva nei suoi confronti precisi obblighi di vigilanza e custodia. Peraltro gli atti pagina 7 di 11 sessuali venivano compiuti in un’aula della scuola e durante l’orario scolastico, in un contesto, dunque, in cui il minore avrebbe dovuto essere protetto e tutelato; - la giovane età di M. Es.che, essendo nato l’11.8.1993, all’epoca dei fatti (6.11.2006) aveva solo tredici anni e non era pertanto in grado di esercitare consapevolmente la propria libertà sessuale. Peraltro, ai sensi dell’art. 609 quater, n. 2, c.p., nell’ipotesi in cui gli atti sessuali siano commessi con una persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il legislatore ritiene che il minore acquisti consapevolezza della propria sessualità non a quattordici anni, bensì solo col compimento del sedicesimo anno d’età; - le sostanziali modifiche delle abitudini di vita: a seguito degli illeciti commessi dalla D’Elia, i genitori di M. Es.decidevano di cambiare abitazione, lasciavano Nova Milanese, dove vivevano al momento dei fatti, e si trasferivano con tutta la famiglia a Limbiate. M. Es.era quindi costretto a cambiare ambiente, amici e scuola. In particolare il ragazzo, che all’epoca dei fatti frequentava la seconda media presso l’istituto Giovanni XXIII – Segantini, terminava il ciclo di studi in un istituto diverso. Tale sconvolgimento delle abitudini di vita dell’attore non è imputabile ad una libera scelta dei suoi genitori. Come risulta dalla consulenza tecnica d’ufficio e dalle dichiarazioni rese dal teste Paglia Ivano all’udienza del 15.1.2014, i genitori di Es.decidevano di cambiare residenza perché l’illecito subito dal figlio era di pubblico dominio a Nova Milanese, tanto che ne avevano parlato anche i telegiornali, ed in quanto circolavano delle voci secondo le quali sarebbe stato l’attore, insieme ad alcuni compagni, a molestare sessualmente l’insegnante. Alla luce delle suddette considerazioni si ritiene che il danno non patrimoniale complessivamente subito da M. Es.debba essere liquidato in via equitativa nella somma di Euro 70.000,00 (somma rivalutata ad oggi). Quantificazione dei danni subiti da M. SH. e RA.H. M. Questo Tribunale ritiene che anche i genitori della persona offesa dal reato di atti sessuali con minorenne, pur non essendo vittime primarie dell’illecito penale, abbiano diritto iure proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.. La costante giurisprudenza ritiene infatti che il risarcimento dei danni da reato è dovuto non solo alla persona offesa titolare del bene giuridico tutelato dalla norma, bensì a tutti i soggetti danneggiati: “l'affermazione, secondo la quale il danno morale spetta alla sola vittima del reato e non ad altri è destituita di ogni fondamento giuridico trovando una smentita letterale nel combinato disposto dell'art. 74 c.p.p. e art. 185 cod. pen., non facendo tale ultima norma riferimento alla sola persona offesa dal reato, ma al danneggiato in genere” (Cass. sentenza n. 20231/2012, si veda anche Cass. S.U. sentenza n. 9556/2002). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 9556/2002, in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai parenti della persona offesa, ha chiarito che “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”; ed ancora “l'attenzione deve spostarsi dal danno al danneggiato, poiché il problema cruciale diviene non tanto quello della propagazione di un unico danno, bensì quello della individuazione delle c.d. vittime secondarie” (si veda anche l'isolato precedente Tribunale di Milano, sentenza del 18.6.1990, n. 4768/1990, pubblicata su "Il Foro Italiano", 1990, I, p. 3498). La Corte di Cassazione ha quindi recepito il criterio indicato dalla più recente dottrina per la selezione delle c.d. vittime secondarie aventi diritto al risarcimento del danno consistente “nella titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima che normalmente si identifica pagina 8 di 11 con la disciplina dei rapporti familiari, ma non li esaurisce necessariamente, dovendosi anche dare risalto a certi particolari legami di fatto”. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale subito dai parenti della vittima di un reato in forza del solo art. 185 c.p., senza ritenere necessario che l’interesse delle vittime c.d. secondarie abbia rilevanza costituzionale. La risarcibilità del danno non patrimoniale patito dai genitori della persona offesa proprio in materia di atti sessuali con minore o di violenza sessuale è stata successivamente riconosciuta non solo dalla giurisprudenza di merito (ad esempio Tribunale di Milano, sentenza 9/6/2005, Foro Ambrosiano (Il) 2005, 3, 271; Tribunale di Milano, sentenza 17/12/2004, Il merito 2007, 1-2, 4), ma è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione: “Ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito” (Cass. 38952/2007). Peraltro in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha riconosciuto che nel caso di reati sessuali, anche l’interesse dei genitori, vittime secondarie, ha rilevanza costituzionale “L'attribuzione di tale legittimazione iure proprio si fonda anche e soprattutto sul riconoscimento dei "diritti della famiglia" previsto dall'art. 29 Cost., comma 1, il quale riconoscimento, come statuito da questa corte, sezione terza civile, con la sentenza n 8827 del 2003, deve essere inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando così, non solo doveri reciproci, ma dando luogo anche a gratificazioni e reciproci diritti. Da tale rapporto interpersonale discende che il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare”. A conferma della risarcibilità dei danni subiti da soggetti diversi dalla persona offesa dal reato, si rileva che, più di recente, sempre in materia di reati sessuali, è stata riconosciuta la legittimazione a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: al Comune di Milano, in quanto finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale ed in quanto statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne (Cass. 29905/2011); alle organizzazioni sindacali rappresentative degli iscritti vittime di violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro (Cass. 12738/2008). Alla luce di tutte le suddette considerazioni, i convenuti devono condannati anche al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai genitori di M. ES., in quanto normale effetto del fatto illecito ai sensi dell’art. 1223 c.c. Quanto alla prova della sussistenza del pregiudizio, si rileva che nel caso di specie i danni non patrimoniali, sia sotto il profilo della sofferenza morale che delle alterazioni della abitudini di vita di H. M. RA.e M. SH., possono essere presunti in forza del rapporto qualificato esistente con la persona offesa dal reato: “L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori, il quale danno può essere di natura patrimoniale, allorché ad esempio i genitori devono sostenere spese per terapie psicologiche a favore della vittima, o di natura non patrimoniale per le apprensioni o dolori causati dall'illecito” (Cass., sent. n. 38952/2007). Nella fattispecie concreta detti danni sono stati univocamente comprovati dall'espletata istruttoria orale. In particolare, nell’udienza del 15.1.2014, il teste Ivano Paglia dichiarava che, a seguito dell’episodio del 6.11.2006, i genitori di M. Es.decidevano di trasferirsi al fine di cambiare ambiente e frequentazioni, tanto che negli anni successivi (la comunicazione di cessione fabbricato allegata dagli attori riporta la data del 10.7.2007) vendevano la casa di Nova Milanese, ove abitavano al momento dei fatti, e si trasferivano a Limbiate. pagina 9 di 11 Gli eventi verificatisi il 6.11.2006, infatti, avevano avuto una grande risonanza, anche mediatica, tanto da diventare di pubblico dominio nel contesto ove gli attori vivevano e da creare nei genitori del minore un profondo senso di vergogna che impediva loro di relazionarsi con il vicinato, nonché una grande preoccupazione per il futuro del figlio, posto che (in un primo momento) si era diffusa la voce che fosse stato lui, insieme ai compagni, a molestare l’insegnante. Dall’istruttoria orale risulta inoltre che l’illecito di cui è causa procurava una profonda sofferenza e senso di vergogna alla madre di M. ES., H. M. Randa. Il teste Ivano Paglia - che si recava e rimaneva a casa degli attori per due settimane nel periodo successivo alla scoperta degli atti sessuali subiti da M. Es.- riferiva che la madre del ragazzo si rifiutava di uscire di casa, veniva colta da continui attacchi di collera e pianto e che, per poter dormire, assumeva tranquillanti e farmaci. Tutto ciò considerato, si ritiene che il danno non patrimoniale subito da M. SH. debba essere equitativamente liquidato in complessivi Euro 40.000,00 (somma rivalutata ad oggi) ed il danno di H. M. RA.in complessivi Euro 50.000,00 (somma rivalutata ad oggi). Su tutti gli importi liquidati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti, in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore di M. Es.della complessiva somma di Euro 70.000,00, in favore di M. SH. della complessiva somma di Euro 40.000,00, in favore di H. M. RA.della complessiva somma di Euro 50.000,00, somme tutte liquidate in moneta attuale, oltre: - interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 1,5% su ciascuna delle predette somme, dalla data del 6.11.2006 ad oggi; - interessi al tasso legale, sempre sulle suddette somme, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico solidale dei convenuti. Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese processuali. Il Tribunale, rilevato: - che, nella fattispecie concreta, sono stati individuati i fatti costitutivi della descritta ipotesi criminosa ai danni dell'attore; - che, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.P.R., n. 131/1986: "si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:... d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", dovendosi in tal caso indicare "la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito"; dispone che la presente sentenza debba essere registrata a debito, ai sensi delle norme citate, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dei convenuti, in solido. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege. - P. Q. M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: - condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore M. ES., della somma di Euro 70.000,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; - condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attore M. SH., della somma di Euro 40.000,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; pagina 10 di 11 condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’attrice H. M. Randa, della somma di Euro 50.000,00, oltre interessi, come specificati in motivazione; - pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico dei convenuti, in solido; - condanna i convenuti, in solido, a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in Euro 400.00 per spese ed Euro 15.000,00 per compenso di avvocato oltre C.P.A. ed I.V.A.; - dispone che la presente sentenza sia registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 lettera d) del D.P.R. n. 131/1986, e che l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dei convenuti in solido; - dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva; - la presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria. Milano, 14.2.2014 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA - pagina 11 di 11