Fringe benefit in busta paga

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Fringe benefit in busta paga
Fringe benefit in busta paga
I fringe benefit sono particolari compensi che figurano in busta paga al solo fine di essere
tassati essendo il loro valore intrinseco già usufruito dal dipendente o dal collaboratore come
utilizzo di un bene o servizio o la soddisfazione di un bisogno economico.
Che cos'è un fringe benefit? Se traduciamo dall'inglese parola per parola otteniamo: 'fringe' =
indennità aggiuntiva e 'benefit' = corresponsione in natura.
Di fatto si tratta di tutta una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nella busta paga dei
lavoratori dipendenti o dei collaboratori a progetto e che hanno una caratteristica comune:
quella di non essere immediatamente determinabili in moneta in quanto si riferiscono a speciali
trattamenti cosiddetti 'in natura' di cui gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del rapporto
di lavoro che lo lega ad un datore di lavoro.
Le categorie principali di fringe benefit in busta paga sono: l'auto aziendale, il telefono cellulare, i
buoni mensa, l'alloggio e le polizze assicurative vita.
Esistono annche altre forme di fringe benefit come l'offerta di azioni ai dipendenti, le cessioni di
prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, il prestito personale ai dipendenti a tassi inferiori
a quelli di mercato, ecc.
In generale, ogni qual volta un dipendente o un collaboratore utilizza un bene o servizio specifico
oppure usufruisce della soddisfazione di un bisogno in costanza di rapporto di lavoro, allora si tratta di
un fringe benefit.
Poichè il fringe benefit deve comunque figurare in busta paga, si pone il problema della
determinazione del suo valore, che rappresenta sempre un valore convenzionale o di riferimento,
trattandosi di trattamento 'in natura'.
Il calcolo del fringe benefit viene fatto secondo diverse modalità, le principali sono: la
predeterminazione normativa di valori di riferimento, come nel caso della percentuale da applicare alle
tariffe chilometriche aci e della determinazione della fascia annua di percorrenza, oppure in base al
cosiddetto 'valore normale'.
Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in
condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo
in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi".
Da non confondere i fringe benefit con i premi individuali o le liberalità occasionali del datore di
lavoro: in questo caso infatti si tratta di somme immediatamente determinabili e quindi vanno in busta
paga e assoggettate a contributi e ritenute fiscali per la parte eccedente € 258.23 annuali (esenti
quindi fino a tale limite).
Vediamo ora alcuni esempi di calcolo, determinazione ed inserimento in busta paga di emolumenti
'fringe benefit'.
Fringe benefit auto aziendale:
Il caso della autovettura aziendale è forse quello più diffuso. Per capire come effettuare il calcolo del
fringe benefit occorre distinguere i casi seguenti:
1. L'autovettura aziendale viene utilizzata dal dipendente (o dal collaboratore) sia per ragioni di
lavoro che per ragioni private: cosiddetto 'uso promiscuo'.
In questo caso il valore del fringe benefit è pari al 50% (dal 1/1/2007, prima era il 30%) dell'importo
corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'ammontare
eventualmente addebitato al dipendente.
Tali tabelle devono essere pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre ed hanno effetto
dal periodo d'imposta successivo.
2. l'auto aziendale è utilizzata dal dipendente per esigenze esclusive di lavoro.
In questo caso non c'è nessun "fringe benefit" poichè il costo dell'automezzo è sostenuto dall'azienda.
3. L'auto, acquistata dall'azienda, è utilizzata totalmente dal dipendente a solo uso personale
senza alcun addebito.
Si tratta in questo caso certamente di un "fringe benefit", il cui valore è determinato secondo la regola
generale di valorizzazione dei fringe bene fit e quindi al 'valore normale'. (Per le autovetture si fa
riferimento per esempio al costo del noleggio)
4. L'auto è di proprietà del dipendente ed è utilizzata anche per esigenze di lavoro.
In questo caso non solo non c'è alcun 'fringe benefit' ma il lavoratore ha diritto al rimborso dei Km
effettuati per uso aziendale in base alla tariffa A.C.I. e ai km. percorsi per ragioni di lavoro e l'importo
non è fiscalmente imponibile.
Occorre poi tenere presente che:
non concorre a formare il reddito del dipendente l'utilizzo di veicoli aziendali esclusivamente per
l'effettuazione di trasferte;
se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso
periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli
ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente.
In busta paga solitamente viene inserita una voce di paga con la seguente dicitura: 'Valore
convenzionale auto' oppure 'Valore convenzionale uso autovettura' per un importo pari al 50% del costo
convenzionale ACI oppure in base al valore 'normale'.
La voce di paga è neutra ai fini del netto in busta, lo scopo è unicamente quello di incrementare
imponibile contributivo e fiscale, cioè quello di far pagare al dipendente (ma anche all'azienda) i
contributi assicurativi e previdenziali sul 'benefit' e al dipendente anche le ritenute IRPEF sullo stesso
trattamento.
Nella figura 1 vediamo la parte superiore della busta paga di un dirigente di una azienda
metalmeccanica privata, che utilizzava una autovettura aziendale AUDI A6 Avant 2.5 TDI Tiptronic
modello 98' in 'uso promiscuo'.
Poichè il periodo di riferimento della busta paga è FEBBRAIO 2004, allora il valore convenzionale era
calcolato sul 30% del costo chilometrico aci relativo ad una percorrenza annua di 15.000 Km. (30% di €
9286.40 = € 2785.92 che diviso per 12 mesi fa € 232.16)
Esaminando ora la parte inferiore dello stessa busta paga (figura 2), notiamo che:
1. Il Totale competenze è di € 3688.51, pari al mensile lordo tabellare ( quindi non comprende il fringe
benefit di € 232.16).
2. L' Imponibile FAP (Fondo Adeguamento Pensioni) è invece di € 3921.00 (€ 3920.67 arrotondato
all'unità superiore) e quindi comprende il benefit di € 232.16. Su questo imponibile viene calcolata
l'aliquota contributiva a carico del dirigente del 9.19%, pari a € 356.22
3. L' Imponibile netto (imponibile fiscale irpef) è pari all'imponibile lordo (€ 3920.67) meno i contributi
INPS (€ 356.22), PREVINDAI (€ 117.62) e FASI (€ 50.87), che fa € 3395.96. Anche questo imponibile
include quindi il benefit, che viene così assoggettato anche a ritenute fiscali.
4. Il Netto a Pagare di € 2156.00 viene ottenuto sottraendo dal Totale Competenze di € 3688,51 (che
non comprendeva il benefit), il Totale Trattenute (€ 1532,51) dimostrando così che il 'valore
convenzionale auto' ovverossia il 'benefit' è una voce neutra ai fini della busta paga.
Da notare che ora (anno 2007), per la stessa autovettura, il valore convenzionale del 'fringe benefit'
sarebbe di € 4969.06 (€ 414.08 mensili) come risulta dalla tabella 'Autovetture Gasolio fuori
produzione' disponibile sul sito dell'ACI. Fringe benefit telefono cellulare:
Per i telefoni cellulari concessi in uso ai dipendenti la normativa fiscale e contributiva ne prevede la
totale collocazione come costo, qualora vengano usati unicamente per ragioni di lavoro.
Quando invece il dipendente utilizzi il telefono cellulare anche per ragioni private, l'importo
corrispondente al valore d'uso del telefono cellulare (traffico + canoni + tassa di concessione
governativa + iva non deducibile) deve essere assoggettato per il 50% a contributi e imposte. Quindi si
suppone implicitamente che il fringe benefit per il dipendente sia pari al 50% dei costi telefonici
complessivamente sostenuti e desumibili dalla bolletta telefonica.
In busta paga solitamente viene inserita una voce con la seguente dicitura: 'Valore d'uso del telefono
cellulare' oppure 'Valore convenzionale telefono cellulare' per un importo pari al 50% della bolletta
di periodo.
La voce di paga è, come al solito, neutra ai fini del netto in busta, lo scopo è unicamente quello di
incrementare imponibile contributivo e fiscale.
Fringe benefit mensa:
Il servizio mensa può essere gestito dal datore di lavoro in più modi:
- all' interno dell'azienda in forma diretta od in appalto a terzi;
- mediante contratto stipulato con mense interaziendali;
- con convenzioni prestabilite con pubblici esercizi;
- con l'utilizzo di ticket restaurant o buoni pasto;
L'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede che:
• le prestazioni sostitutive del servizio mensa consistenti nella fornitura dei cosiddetti "buoni pasto",
siano sempre escluse dalla tassazione fino all'importo di euro 5,29 giornaliere
• le indennità di mensa non sono imponibili fino ad un importo complessivo giornaliero di euro 5.29
soltanto se corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione.
L'importo di euro 5.29, determinato sul valore nominale del buono pasto per singolo giorno lavorativo,
è al netto del contributo previdenziale e di un eventuale importo a carico del dipendente.
Esempio:
Il datore di lavoro sostiene un costo per singolo dipendente di euro 11.29 giornaliere:
- fino a euro 5.29 l'importo non concorre all'imponibile fiscale
- l'eccedenza di euro 6.00 è indicata in busta paga - emolumento imponibile IRPEF.
Nella figura 3 vediamo infatti la parte superiore della busta paga di un impiegato di una industria
edile, che ha usufruito durante il mese di NOVEMBRE 2004 di 21 Buoni pasto giornalieri del valore di
€ 11.29 cadauno.
La voce di paga utilizzata è: 'IMPONIBILE BUONI MENSA' per un valore totale di € 126.00 (€
6.00 x 21 pasti) 1. Nell'imponibile FAP (vedi figura 4) rientra l'importo di € 126.00 quale valore
convenzionale mensa, mentre nel totale competenze (vedi cerchio numero 3) questo non figura.
2. L'imponibile fiscale di € 2025,31 comprende anch'esso l'importo del valore convenzionale mensa di
€ 126.00.
3. Il Totale competenze è di € 2217.66 e non comprende l'importo di € 106.00
4. Il Netto a pagare di € 1480.68 è pari a € 2217,66 (Totale competenze) meno il Totale trattenute (€
736.98) e quindi non include l'importo di € 126.00.
Fringe benefit alloggio:
I fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato al dipendente, indipendentemente dalla
circostanza che il fabbricato sia di proprietà del datore di lavoro ovvero che lui l'abbia acquisito in
leasing, comportano la presenza di un fringe benefit a favore del dipendente.
Per la determinazione del compenso in natura si deve sottrarre dalla rendita catastale del
fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore, quanto eventualmente corrisposto (mediante versamento o trattenuta) per il
godimento del fabbricato stesso da parte del dipendente.
L' articolo 51, comma 4, lettera c) del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) dice: "per i
fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30
per cento della predetta differenza.
Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di
libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato;"
Esempio:
è concesso in uso gratuito l'alloggio al custode di uno stabilimento; le spese relative alla conduzione
dell'alloggio e le utenze sono a carico del datore di lavoro.
Rendita catastale: euro 1500.00
Costo annuo di manutenzione più utenze: euro 2200.00
Utilizzo gratuito del custode: costo di affitto zero
Compenso in natura a carico del custode pari al 30% di euro 3700.00: euro 1110.00 (€ 92.50
mensili)
Tale fringe benefit è soggetto a tassazione.
La voce di paga utilizzata è: VALORE ALLOGGIO NATURA ed è anche in questo caso una voce neutra
ai fini del netto in busta. La busta paga mostrata in figura 5 si riferisce proprio al custode di una
piccola industria.
Come di consueto il Totale competenze (1) (figura 6) di € 2456.26 e il Netto a pagare (4) di €
1661.00 non comprendono il fringe benefit 'valore alloggio natura' di € 92.50, che invece viene
considerato sia nel calcolo dell'Imponibile previdenziale (2) di € 2549.00, sia nel calcolo
dell'Imponibile fiscale (3) di € 2216.47. Fringe benefit assicurazione vita:
I premi sulla vita e contro gli infortuni concorrono alla determinazione del reddito imponibile e sono
soggetti nel corso di ciascun periodo paga.
Solo in occasione del conguaglio di fine anno è riconosciuta la detrazione fiscale.
I premi per polizze vita e extrainfortuni a fronte di regolamenti aziendali o contratti collettivi o
accordi sono deducibili fiino ad importo pari al 12% del reddito e al limite massimo di euro
5.164,57 (limite comprensivo dei versamenti alla previdenza complementare).
L'art. 13 D. Lgs 47/2000 prevede che il diritto alla detrazione d'imposta nella misura del 19% per
un importo max di euro 1.291,14, spetta solo in relazione ai "premi per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5% da qualsiasi causa derivante,
ovvero di non autosufficienza , se l'impresa assicuratrice non ha facoltà di recesso dal contratto...."
L'Agenzia delle Entrate ha precisato due punti fondamentali per il reddito da lavoro dipendente:
1. costituiscono reddito per il dipendente solo le remunerazioni che rappresentano un vero e proprio
arricchimento per il lavoratore.
Sono esclusi tutti quegli "indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale"
2. non costituiscono reddito da lavoro dipendente le erogazioni effettuate nell'interesse esclusivo
del datore di lavoro.
Prestiti ai dipendenti:
Il valore del fringe benefit è pari al 50% della differenza fra gli interessi conteggiati al Tus (Tasso
Ufficiale di sconto) vigente a fine di ogni esercizio e gli interessi passivi sostenuti effettivamente
dal dipendente.
Viene assunto come riferimento il tasso ufficiale vigente al termine di ciascun anno in luogo di quello
vigente al momento della stipula del prestito.
Le eventuali variazioni al tasso di riferimento intervenute successivamente all'emissione del prestito
nel corso della sua durata diverranno rilevanti ai fini della determinazione del fringe benefit.
Si ricorda che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla
fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilito dal relativo piano di
ammortamento.
Questo di fatto comporta che in pratica, nel calcolo della busta paga di un dipendente che sta
rimborsando un prestito al suo datore di lavoro, figureranno 2 voci di paga:
- una voce di trattenuta al netto che si chiamerà presumibilmente "rata prestito" per l'importo
complessivo della rata mensile che viene decurtata dal 'Netto in busta';
- una seconda voce di paga neutra per il benefit, che si chiamerà 'valore differenziale interessi
mutuo' o equivalente, per l'importo del 50% della differenza tassi (TUS-tasso effettivo)