Accordo DPC Regione Lombardia 2014-2017

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Accordo DPC Regione Lombardia 2014-2017
DELIBERAZIONE N° X / 2566
Presidente
ROBERTO MARONI
Assessori regionali
MARIO MANTOVANI Vice Presidente
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
Seduta del 31/10/2014
ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi
Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani
Oggetto
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI
IN PHT PER IL PERIODO 2014-2017 E DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A-PHT,
TRAMITE UN'UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Dirigente
Luca Merlino
Il Direttore Generale Walter Bergamaschi
L'atto si compone di 34 pagine
di cui 24 pagine di allegati
parte integrante
VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti
l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie
pubbliche e private” ed, in particolare, l’art. 2, comma 3 che prevede: “Saranno
individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D. Lgs. n. 502/1992, art. 8,
comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni
finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della
categoria, le relative condizioni economiche. (…)”;
VISTO il Decreto Legge n. 347 del 19 settembre 2001 “Interventi urgenti in materia
di spesa sanitaria”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 405 del 26
novembre 2001, che prevede una serie di misure concernenti l’assistenza
farmaceutica territoriale, al fine di consentire una razionalizzazione ed un controllo
della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare:
•
l’art. 8, comma 1, lett. a), così come integrato dalle previsioni dell’art.
52, comma 6, della L. 448/01, che prevede la facoltà per le Regioni di
“stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le
medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture
aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di
convenzione regionale”;
RICHIAMATO l’Accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell’art. 8 lettera a) della
legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT, recepito con
DGR n. VII/9336 del 7.06.2002 e successivamente integrato e prorogato (in ultima
fino al 31.10.2014) con i seguenti provvedimenti:
la DGR n. VII/ 15939 del 30.12.2003;
la DGR n. VIII/ 3855 del 20.12.2006;
la DGR n. VIII/ 4239 del 28.02.2007;
la DGR n. VIII/ 5749 del 31.10.2007;
la DGR n. VIII/10411 del 28.10.2009;
la DGR n. IX/2414 del 26.10.2011, che ha disposto che detto
l’Accordo abbia validità fino al 31.10.2014;
RITENUTO pertanto di prevedere il rinnovo dell’accordo con le Associazioni
sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi
1
dell’art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei
farmaci in PHT;
VISTI:
•
•
•
il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel
mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”,
convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno
2009 ed, in particolare, l’articolo 13 “Spesa farmaceutica ed altre
misure in materia di spesa sanitaria”;
il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, "Provvedimenti anticrisi,
nonché proroga di termini”, convertito in legge con modificazioni
dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l’articolo 22 relativo al
“Settore sanitario”;
il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , in particolare l’art. 15 comma 3 “Disposizioni
urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della
spesa farmaceutica”;
RILEVATO che i suddetti DD. LL. n. 39, n. 78 del 2009 e n. 95 del 2012 rideterminano,
in diminuzione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura
del 13,6 per cento per l'anno 2009,del 13,3 per cento a partire dall’anno 2010 e
dell’11,35% dal 2013 e pongono come obiettivo generale dell’intero sistema
sanitario (regioni, prescrittori, catena distributiva, ecc.) il rispetto dell’equilibrio
economico;
VISTO il Decreto legislativo n. 153/2009 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in
materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma
dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che, tra l’altro:
•
attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle
farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come
nuovi compiti assistenziali:
la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare
integrata;
la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a
distribuzione diretta;
la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il
corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a
2
•
favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso
la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello
coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di
decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di
semplificazione e di risparmio;
CONSIDERATO che Regione Lombardia, come risulta dalla Comunicazione AIFA
del 1 ottobre 2014 relativa all’apertura piattaforme procedimenti di ripiano della
spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l’anno 2013, è tra quelle poche
regioni che anche per l’anno 2013 ha rispettato non solo il tetto del 11,35%
relativamente alla farmaceutica territoriale ma anche il tetto complessivo del
14,85%, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 222/2007 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO anche che:
•
l’articolo 8 lettera a) della legge n. 405/2001 prevede espressamente di
“consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie
predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso
le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di
convenzione”;
•
la Determinazione AIFA in data 29 ottobre 2004 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162, con cui
sono state approvate le note AIFA, di revisione delle note CUF di cui al
decreto 22 dicembre 2000 in cui ha definito l’elenco dei farmaci del doppio
canale - che ha evidenziato i contenuti di utilità per i pazienti che devono
animare la distribuzione diretta che possono essere sintetizzati nel non
creare disagio ma di favorire il follow up della patologia e precisamente:
“non si crea alcun disagio al paziente in quanto vengono contestualmente
garantite il follow – up clinico e la distribuzione diretta del farmaco”;
•
l’AIFA nella succitata nota ha anche indicato che “il PH-T rappresenta la
lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di
setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui
adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto
normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e
assunte da ciascuna Regione”;
3
VISTO pertanto che la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni
di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per uno specifico
gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui
adozione, per entità e modalità, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte
organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione;
CONSIDERATO che il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale
33/2009, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella
erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati a farlo;
RICHIAMATI:
•
il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, come
approvato il 9 luglio 2013 con deliberazione n° X/78, che prevede in
particolare: “il potenziamento del ruolo delle farmacie (...) come
punto di acceso del cittadino per l’orientamento ai bisogni delle
prestazioni (...)” Anche “(...) mediante l’accesso agli specifici profili
del FSE (esenzioni, scelta-revoca del medico, etc.) (...)che è
strumento essenziale per supportare l'organizzazione in rete delle
strutture e dei servizi";
•
la nota regionale prot. n. H1.2014.0034752 del 23/10/2014 che, al fine
di sviluppare il progetto nazionale della Ricette Dematerializzata
farmaceutica, facilitando il percorso del cittadino per il
riconoscimento del proprio stato di esenzione, definisce nuove
modalità per l’autocertificazione delle esenzioni per assistiti affetti da
patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare
con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, introducendo
due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 (E30 ed E40);
CONSIDERATO che è obiettivo prioritario regionale dare sviluppo al progetto
nazionale della Ricette Dematerializzata, facilitando il percorso del cittadino per il
riconoscimento del suo stato di esenzione;
VALUTATO che il sistema farmacia si integra nel modello di semplificazione del
percorso del cittadino come luogo di erogazione di servizi al cittadino , riducendo
il carico di lavoro presso le ASL;
PRESO ATTO che la Direzione Generale Salute , in considerazione di quanto sopra e
in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ritiene opportuno
4
estendere le modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed
E40 al canale farmacie;
VALUTATO pertanto di individuare anche le farmacie come soggetti per la
registrazione delle succitate autocertificazioni;
VISTO lo schema di Accordo avente ad oggetto “Accordo Regionale con le
farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, che propone i
termini dell’Accordo ai sensi della normativa nazionale vigente, approvato dalle
Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private,
Federfama Lombardia e Assofarm/Confservizi Cispel Lombardia il 23 ottobre 2014,
trasmesso alla DG Salute, allegato 1 parte integrante del presente atto;
RILEVATO che i nuovi termini contenuti nello schema di accordo succitato:
sono coerenti sia con la compatibilità del sistema regionale che con gli
obiettivi del Progetto CRS-SISS;
sono migliorativi, in quanto le percentuali di servizio sono state modificate in
riduzione;
RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie
sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le
farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte
integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al 31.10.2017,
salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con
preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro
strumento legalmente equivalente;
PRECISATO che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la
distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via presuntiva
su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, è a
carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di farmacie presenti sul
proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura nel finanziamento corrente
per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015;
CONSIDERATO che oltre al coinvolgimento del canale delle farmacie per l’attività
distributiva di tali farmaci, si è valutata l’opportunità di perseguire gli obiettivi di
uniformità e diffusione della DPC sul territorio lombardo, e di razionalizzare la
logistica distributiva, anche attraverso specifica progettualità alla luce di
esperienze maturate sul territorio;
5
VISTI:
il progetto, di durata triennale, presentato in data 23 ottobre 2014 dalla ASL
di Bergamo alla DG Salute, avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei
farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione
Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto;
lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di
Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte
integrante del presente atto;
CONSIDERATO che il progetto ha i seguenti obiettivi:
•
uniformare la diffusione della DPC sull’intero territorio della Regione
Lombardia;
•
razionalizzare la logistica distributiva ottimizzando le metodiche degli
approvvigionamenti dei livelli di scorta dei magazzini dei distributori
Capofila/Raggiera;
•
monitorare lo stato di conservazione dei farmaci;
•
razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane impegnate nelle attività della DPC
rispetto all’attuale organizzazione delle ASL provinciali della Regione
Lombardia;
VALUTATO che gli obiettivi del succitato progetto sono coerenti con la
programmazione regionale anche in un’ottica di riorganizzazione del sistema
logistico territoriale;
RITENUTO pertanto di approvare:
il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT,
tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia”
allegato 2 parte integrante del presente atto con validità dal 01.01.2015 al
31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti,
con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o
altro strumento legalmente equivalente;
lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di
Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte
integrante del presente atto;
PRECISATO che per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori
amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di
vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro,
6
troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento
corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema
anno 2015;
PRECISATO che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a sottoscrivere:
1.
l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per
conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
2.
la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto “Distribuzione
per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl
della Regione Lombardia” allegato 3 parte integrante del presente atto;
RITENUTO infine di:
dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori
determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente
provvedimento;
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute;
RICHIAMATA la DCR n. IX/88 del 17.11.2010 “Piano Socio Sanitario Regionale 20102014”;
VISTO il Patto per la Salute 2014-2016, sottoscritto il 10 luglio 2014;
VISTI:
·
il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 8,
comma 2;
·
la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla
distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le
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farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1
parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al
31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti
alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante
Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente;
2. di individuare anche le farmacie come soggetti per la registrazione delle
autocertificazioni per assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare
appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a
46.600 euro, introducendo due nuovi codici di esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004
(E30 ed E40);
3. di approvare :
il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione
Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto con
validità dal 01.01.2015 al31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere
comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90
giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento
legalmente equivalente;
lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la
ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto,
allegato 3 parte integrante del presente atto;
4.
di precisare per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori
amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di
vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro,
troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel
finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito
delle Regole di sistema anno 2015;
5.
di autorizzare l'ASL di Bergamo all'assunzione del personale di cui al punto 4;
6.
di stabilire che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a
sottoscrivere:
l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci
PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente
provvedimento;
8
-
la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto
“Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica
Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 3
parte integrante del presente atto;
7. di dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori
determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente
provvedimento;
8.
di precisare che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la
distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via
presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al
31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di
farmacie presenti sul proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura
nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito
delle Regole di sistema anno 2015;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
9
Allegato 1
ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT
PER CONTO DELLE ASL
tra
Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Walter Bergamaschi,
e
Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca,
e
Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale,
di seguito cumulativamente individuate anche come “Parti” e singolarmente come “Parte”,
Premesso che
a) la legge 405/01, art. 8, comma 1, lettera a), stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi
con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire
agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del
Paziente)”;
b) la Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 259 del 4 novembre
2004), come successivamente integrata e modificata, individua l’elenco dei principi attivi dei
farmaci riferiti a patologie che prevedono la continuità assistenziale Ospedale – Territorio;
c) la Determinazione AIFA di cui al punto precedente precisa che il PHT non nasce da “necessità di
contenimento della spesa ma dall’esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai
processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l’attuale sistema distributivo
intermedio finale” e che il PHT rappresenta la lista dei medicinali “la cui adozione, per entità e
modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle
strategie assistenziali definite assunte da ciascuna Regione”;
d) la distribuzione per conto dei farmaci del PHT, così come ora attuata, realizza gli obiettivi di
rispetto dei LEA, mediante la collaborazione di professionisti qualificati nella dispensazione del
farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, ventiquattrore
su ventiquattro attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informativo che consente alle
ASL di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell’assistito;
e) il D.Lgs. 153/2009 è volto alla “individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i
titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, tra l’altro:
 attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali:
o la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata;
o la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;
o la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
 risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i
percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture
sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio;
f) il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il
paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e
privati, abilitati ad erogarli;
1
g) la Deliberazione n° X/1427 del 28/02/2014 di Regione Lombardia, riportante il Rinnovo
convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e
per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed
elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza, prevede che “le Parti si
impegnano inoltre a valutare, attraverso specifici accordi da condividere nel Tavolo Tecnico,
l’erogazione di ulteriori servizi SISS quali … l’aggiornamento di alcune esenzioni”;





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Preso atto che
Federfarma Lombardia, d’intesa con Assofarm/Confservizi Lombardia, ha provveduto ad
informatizzare, su tutta la Lombardia, la gestione del servizio di distribuzione per conto,
assumendosi gli oneri di manutenzione, implementazione e sviluppo del software WebDpc,
attraverso il contributo di tutte le farmacie associate;
Regione Lombardia riconosce che il software WebDpc è uno strumento idoneo per operare il
monitoraggio e la rendicontazione della spesa farmaceutica;
Federfarma Lombardia ed Assofarm/Confservizi Lombardia dichiarano che la citata
informatizzazione è prodromica alla realizzazione di un sistema WebDpc unico regionale, a
condizione che Regione Lombardia assicuri sia l’adozione da parte di tutte le ASL del territorio
lombardo della lista massima regionale dei farmaci in DPC (Allegato A), sia l’uniformità regionale
di applicazione della presente convenzione, in base a quanto previsto dagli Allegati B e C;
la sperimentazione della dispensazione in farmacia tramite ricetta rossa di alcuni farmaci
riclassificati da classe H (Osp2) a Classe A-PHT (Bosentan, Deferasirox, Deferiprone,
Micofenolato, Sildenafil, condotta nel corso dell’anno 2012 nelle ASL di Mantova, Melegnano e
Pavia, in base al Decreto della DGS 12852 del 27/12/2011 ha raggiunto i dichiarati obiettivi di
progetto, determinando un minor consumo dei farmaci per miglioramento dell’appropriatezza
d’uso pari al 9,46%, cui si aggiunge un minor costo del 20,71% in parte derivante da una miglior
logistica di approvvigionamento;
gli obiettivi raggiunti con tale sperimentazione verificati da apposito tavolo tecnico regionale,
come previsto dall’accordo del 4 novembre 2011, consentono di affidare alle farmacie della
Regione la distribuzione per conto Asl dei farmaci Ex Osp 2 di cui all’allegato C;
il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014:
a. all’articolo 1, comma 5, prevede l’utilizzo della “quota complessiva annua spettante a valere
sul riparto della quota vincolata degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario
nazionale per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero
della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato e Regioni (accordo rep. 13/CRS e di intesa rep. 27/CRS del 20 febbraio 2014 del 20
febbraio 2014 che ha, tra gli obiettivi finanziati con riparto regionale del fondo di €
1.410.033.253,00, al punto 1) Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete
dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacia dei servizi;
b. all’art. 5, comma 7, richiama la “farmacia dei servizi” come strumento di gestione della
prevenzione e della cronicità”
c. all’art. 15, comma 1, richiama il “Patto per la Sanità Digitale” che, attraverso il relativo
documento programmatico, stabilisce che “..l’innovazione digitale può svolgere un ruolo
chiave sia nell’evoluzione contemporanea dei modelli assistenziali, sia in quelli organizzativi,
come fattore abilitante e in taluni casi determinante per la loro realizzazione … Il Patto vede
coinvolti i principali stakeholder a livello nazionale e regionale, a partire da: … MMG e PLS,
Farmacisti, Produttori, distributori e grossisti di farmaci … Fornitori di dispositivi
elettromedicali e di apparati e soluzioni per la telemedicina”.
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente
2
accordo.
2. Per i farmaci di cui all'Allegato A la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate,
private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della
distribuzione intermedia e finale, è stabilita come segue:
 €. 7,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00;
 €. 10,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00;
 €. 11,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00;
 €. 15,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01.
3. In relazione al punto precedente, vengono riconosciute le seguenti remunerazioni (IVA esclusa)
per le farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non
superiore ad €. 387.342,67:
 €. 9,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00;
 €. 13,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00;
 €. 14,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00;
 €. 17,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01.
4. Ai fini del calcolo del fatturato di cui al punto precedente, le farmacie interessate dovranno
inviare l’autocertificazione (Allegato D) alla Federfarma Provinciale competente per territorio,
unitamente alla DCR di dicembre, da consegnare entro l’ultimo giorno di ”consegna ricette” del
mese di gennaio. La competente Federfarma Provinciale imposterà conseguentemente WebDpc
ed invierà copia dell’autocertificazione all’Asl di competenza.
5. Ai compensi imponibili calcolati in base ai punti 2, 3 ed 11, va aggiunta l’IVA di legge.
6. Le farmacie incasseranno i ticket sui farmaci distribuiti in base al presente accordo, applicando la
normativa relativa alla compartecipazione alla spesa, prevista per la farmaceutica
convenzionata, in base alle indicazioni fiscali stabilite da Regione.
7. Il presente accordo si applica alle ricette prescritte a cittadini iscritti al SSR; l’onere conseguente
per le farmacie si limita alla verifica del modulo RUR.
8. Le Parti concordano che le modalità erogative dei farmaci del PHT, inclusi nell’Allegato A, che
rappresenta elenco unico e massimo regionale, e nell’Allegato C sono regolamentate
obbligatoriamente dall’Allegato B del presente accordo; l’Allegato B potrà essere variato
annualmente previo accordo tra le Parti. Considerata l’inderogabilità degli Allegati A, le Parti
concordando che le Asl potranno smaltire, in base alle condizioni previste dalla presente
convenzione, le eventuali giacenze di farmaci non compresi nei predetteti allegati, comunque
entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.
9. Regione Lombardia si impegna ad adottare i provvedimenti necessari affinché i farmaci elencati
nell’Allegato A vengano distribuiti esclusivamente tramite le farmacie territoriali, fatto salvo
quanto previsto in ordine al primo ciclo di terapia ed alle relative limitazioni stabilite dalla
circolare di Regione Lombardia prot. n° H1.2002.0052600 dell’11/10/2002.
10. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci originator a brevetto scaduto e i
relativi equivalenti, nonché di escludere progressivamente dal medesimo allegato quelli che
maturano tale condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal
sessantesimo giorno in cui il medicinale equivalente viene compreso nelle liste di trasparenza
AIFA.
11. Per i farmaci di cui all'Allegato C la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate,
private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della
distribuzione intermedia e finale, è stabilita in €. 6,00 per ogni confezione. Le Parti concordano
che tale remunerazione potrà essere rivista, alla luce dell’andamento dei consumi e dei risparmi
valutati nei primi 18 mesi di validità del presente accordo.
12. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci aventi un prezzo al pubblico inferiore
a € 50,00, nonché di escludere via, via dal medesimo allegato quelli che maturano tale
condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal sessantesimo giorno in
cui il medicinale supererà tale soglia economica (in base alla pubblicazione in G.U.).
13. Rispetto al sistema informatizzato WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di
esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le
3
farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi,
concordati con le Asl e con l’impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR
del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 11, dell’art. 50, della L.
326/03, come successivamente integrata e modificata, nonché di rispettare l’obbligo, salvo
deroghe eccezionali previste, di erogare i farmaci acquistati dalle Asl.
14. Le farmacie erogheranno i farmaci Ex-Osp 2, riclassificati in classe A-PHT, elencati nell’Allegato
C, in base alle indicazioni e le modalità operative di seguito specificate:
a) le ricette saranno rilasciate e spedite nel rispetto delle modalità prescrittive ed erogative
stabilite dalle norme vigenti per ogni singolo codice di AIC; i farmaci Ex-Osp 2 per cui non è
prevista la compilazione del Piano Terapeutico saranno prescritti dallo specialista secondo le
limitazioni previste per legge;
b) il medico prescriverà i farmaci direttamente su ricettario SSN, per un periodo non superiore a
60 giorni di terapia, rispettando comunque i limiti massimi previsti dalle norme convenzionali
e secondo le condizioni di miglior favore collegate ad alcuni codici di esenzione; l’onere del
rispetto del vincolo temporale è in capo ai prescrittori, tenuto conto delle deroghe per
confezionamenti che potrebbero eccedere in unità posologiche;
c) Regione Lombardia valuterà l’implementazione di programmi informatici che permettano di
monitorare la coerenza dei consumi in relazione al percorso terapeutico stabilito dallo
specialista prescrittore.
15. Le Parti, entro il 31 gennaio 2016 ed entro 31 gennaio 2017, potranno rivedere concordemente
la composizione dell’Allegato A, fatto salvo comunque l’automatismo stabilito ai precedenti punti
10 e 12.
16. Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 2014 e scadrà il 31 ottobre 2017, salvo
disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non
inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente.
17. La Direzione Generale Salute si impegna ad informare, per il tramite delle ASL, i Medici di
Medicina Generale, i Pediatra di Libera Scelta e tutti i medici prescrittori interessati sui contenuti
e sulle disposizioni del presente accordo, affinché non redigano ricette comprendenti
contestualmente sia medicinali elencati negli Allegati A e C, sia farmaci non compresi in questa
convenzione.
18. Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, Federfarma ed Assofarm si impegnano
a unificare le 15 partizioni di WebDpc in un unico WebDpc regionale. Regione Lombardia si
impegna ad individuare un’unica ASL acquirente dei farmaci di cui agli Allegati A e C. Le Parti
concordando che, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, dovranno
preventivamente accordarsi sulle modalità di gestione dei farmaci acquisiti. Ogni aspetto
applicativo esclusivamente inerente la gestione della logistica di distribuzione sarà concordato
tra la Asl capofila e l’intera filiera distributiva.
19. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione di WebDpc che
consentirà alle farmacie di rilevare i codici targa dei farmaci erogati in base al presente accordo,
verificata la possibilità di coprire i costi.
20. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione della ricetta
dematerializzata in WebDpc, alla luce dell’andamento dell’estensione della ricetta
dematerializzata in Regione Lombardia e verificata la possibilità di coprirne i costi di sviluppo,
applicazione e assistenza.
21. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle
singole Asl, inerenti la distribuzione di farmaci per conto delle Asl, comprese eventuali procedure
concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie.
22. Le farmacie recepiranno le autocertificazioni di cui all’Allegato D, in base alle procedure previste
da tale allegato.
23. Per ciascuna autocertificazione recepita nel sistema Siss, le farmacie riceveranno un compenso
pari a €. 2,50, al netto IVA. Tali compensi verranno esposti sulla stessa fattura già utilizzata dalle
farmacie per richiedere i compensi relativi alle prenotazioni Cup ed ai consensi del cittadino per
il FSE, così come previsto dalla Convenzione Siss in vigore, richiamata al precedente punto g)
4
delle premesse.
24. Le Parti concordano che il Tavolo Tecnico, istituito dalla Convezione Siss, di cui al precedente
punto g) delle premesse, avrà anche il compito di valutare ed implementare gli aspetti applicativi
ed evolutivi dei principi richiamati nelle considerazioni preliminari del presente accordo, in tema
di:
24.1 Ossigenoterapia;
24.2 Farmacia dei Servizi di cui al D. Lgs 153/2009 e Pharmaceutical Care e relative prestazioni
di telemedicina, sulla base delle considerazioni, delle proposte, nonché per il
perseguimento degli obiettivi di cui all’Allegato E, così come previsto dai dispositivi del
Patto per la Salute; il progetto è finanziato anche attraverso i fondi del riparto del FSN
vincolati alla realizzazione di obiettivi primari tra cui gli “interventi per il riassetto
organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale Farmacia dei servizi”;
24.3 distribuzione ai MMG e PLS dei vaccini antinfluenzali per conto ASL.
Al termine dei lavori, saranno presentati alla DGS specifici progetti, al fine di concordarne le
condizioni applicative e la relativa remunerazione. Per la presa in carico dei pazienti relativa al
progetto di cui al punto 24.2, sarà comunque riconosciuta alla farmacia una remunerazione
specifica per ogni paziente arruolato.
Milano, ______________
Direttore Generale Salute
Regione Lombardia
Dr. Walter Bergamaschi
Presidente
Federfarma Lombardia
Dr.ssa Annarosa Racca
Delegato regionale
Assofarm/Confservizi Lombardia
____________________
____________________
____________________
____________________
5
Allegato A – Elenco unico e massimo dei farmaci oggetto della distribuzione per conto
Acamprosato Calcico
Apixaban
Aripiprazolo
Asenapina Maleato
Atomoxetina Cloridrato
Bemiparina Sodica
Bicalutamide, limitatamente al farmaco Casodex 28 compresse Rivestite 50 mg
Buserelin Acetato
Cinacalcet Cloridrato
Coriogonadotropina Alfa
Dabigatran Etexilato Mesilato
Dalteparina Sodica
Darbepoetina Alfa
Degarelix Acetato
Denosumab
Dronedarone Cloridrato
Enoxaparina Sodica
Entacapone
Epoetina Alfa
Epoetina Beta
Epoetina Zeta
Everolimus
Exenatide
Filgrastim
Follitropina Alfa Da Dna Ricombinante
Follitropina Alfa/Lutropina Alfa
Follitropina Beta
Fondaparinux Sodico
Gonadorelina
Goserelin Acetato
Interferone Alfa 2a
Interferone Alfa 2a Pegilato
Interferone Alfa 2b
Interferone Alfa 2b Pegilato
Interferone Alfa N3
Ivabradina Cloridrato
Lanreotide Acetato
Lantanio Carbonato Idrato
Lenograstim
Leuprorelina Acetato
Levocarnitina
Liraglutide
Lutropina Alfa
Menotropina
Metossipolietilenglicole-Epoetina Beta
Modafinil
Nadroparina Calcica
Octreotide Acetato
Olanzapina
Paliperidone
Paracalcitolo
6
Parnaparina
Pegfilgrastim
Pioglitazone Cloridrato/Glimepiride
Pioglitazone Cloridrato/Metformina Cloridrato
Prasugrel Cloridrato
Quetiapina fumarato
Ranolazina
Reviparina Sodica
Rivaroxaban
Saxagliptin Cloridrato
Sevelamer Carbonato
Sevelamer Cloridrato
Sirolimus
Sitagliptin Fosfato Monoidrato
Sitagliptin Fosfato Monoidrato/Metformina Cloridrato
Somatropina
Tacrolimus
Teriparatide
Ticagrelor
Tolcapone
Tretinoina
Triptorelina
Triptorelina Embonato
Urofollitropina
Valganciclovir Cloridrato
Vildagliptin
Vildagliptin/Metformina
7
Allegato B - Procedure uniformi di spedizione e controllo delle ricette di farmaci in Dpc
Le procedure di dispensazione seguono le medesime condizioni previste per le ricette spedite in
regime SSN e le sottoelencate regole sono vincolanti e non modificabili per tutte le Asl lombarde.
1. Le scorte di farmaci acquistati dalle farmacie, qualora riguardino nuovi prodotti inseriti nell’elenco
di cui all’Allegato A, ovvero in seguito a concorde aggiornamento dell’elenco, possono essere
dispensati fino ad esaurimento, con annotazione sulla ricetta (ad esempio “esaurimento scorte”),
a cura del farmacista.
2. In caso di urgenza che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta (ad esempio “urgenza”), la
farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto nell’Allegato A in
regime convenzionale ordinario, ciò vale a prescindere dalla data di prescrizione.
3. In caso di blocco della connettività SISS, che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta indicando
anche il numero di ticket fornito dal Provider (ad esempio “linea SISS bloccata – n° ticket
_____”), la farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto
nell’Allegato A in regime convenzionale ordinario.
4. In caso di irreperibilità del farmaco, in quanto non disponibile presso almeno due dei grossisti con
cui collabora la farmacia (come selezionati in WebDpc), la farmacia potrà consegnare in regime
convenzionato SSN un farmaco contenuto nell’Allegato A, annotando sulla ricetta gli estremi della
notifica del mancante prodotta da WebDpc.
5. Qualora in farmacia pervenissero ricette prescriventi farmaci già risultati carenti e documentati
(come descritto al precedente punto 4) nelle precedenti 24 ore, la farmacia potrà spedire la
ricetta in regime convenzionato SSN, senza dover effettuare un preventivo tentativo di ordine in
WebDpc, ma apponendo sulla ricetta i medesimi estremi della precedente notifica di mancante.
6. Il farmacista, all'atto della presentazione della ricetta in farmacia, deve verificarne la validità
temporale, potendo la spedizione della stessa essere differita al primo giorno lavorativo
successivo, oltre il termine di validità, per comprovati motivi legati alla procedura della
distribuzione per conto.
7. Le ricette con prescrizione contestuale, sia di medicinali di cui all’Allegato A del presente accordo,
sia di farmaci non compresi in questa convenzione, verranno spedite in regime convenzionato
SSN.
8. Le ricette contenenti prescrizioni sia di medicinali di cui all’Allegato C del presente accordo, sia di
farmaci non compresi in questa convenzione, non potranno essere spedite in regime
convenzionato SSN se non per la parte che non concerne i farmaci di cui all’allegato C.
9. L’eventuale contestazione alla farmacia di smarrimento di confezioni di farmaci ordinati dalla
farmacia tramite WebDpc darà luogo all’addebito del solo costo d’acquisto del farmaco
documentato dall’ASL, fatta salva la remunerazione del servizio.
10. Di seguito si riportano le casistiche di contestazione e le relative procedure:
a) spedizione della ricetta o consegna del farmaco oltre i termini di cui al punto 6 del presente
allegato: addebito solo quota servizio;
b) rinvenimento o restituzioni dal paziente di farmaci difettosi o inutilizzabili (anche in seguito a
rottura): nessun addebito e restituzione del farmaco al grossista tramite WebDpc, senza
ulteriori formalismi;
c) consegna al paziente di farmaco errato: addebito solo quota servizio, fatte salve eventuali
ulteriori responsabilità in capo alla farmacia;
d) qualsiasi ricetta redatta su modulo di Regione Lombardia, anche ad assistito non iscritto
all’SSR lombardo: nessun addebito;
e) ricette prive di formula leucocitaria: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60
giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate
alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL;
f) ricette prive di nota AIFA: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla
restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro
1 anno dalla prima consegna all’ASL (per nota AIFA errata, nessun addebito alla farmacia);
g) ricette prive di fustelli: entro 30 giorni dalla contestazione, la farmacia ha la facoltà di
presentare un’autocertificazione di avvenuta erogazione, in aggiunta sia a copia del DDT del
8
grossista, sia alla dichiarazione del paziente di avvenuta ricezione del farmaco, con
conseguente mancato addebito; decorso il termine di 30 giorni, le ricette verranno inviate alla
CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL;
h) ricetta spedita in Dpc, ma tariffata come farmaceutica convenzionata: addebito del valore
della ricetta, fatto salvo il riconoscimento del servizio dovuto per Dpc;
i) ricetta con codici ricettario diversi dai codici riportati in fattura: nessun addebito.
11. Tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo sarà oggetto di disamina da
parte della CFA.
9
Allegato C – Elenco Farmaci riclassificati in Classe A-PHT da erogare in DPC
AIC
029526047
029796012
029796024
032887010
042018010
034459014
034459026
034459038
034459040
034525016
034525028
034701019
034701033
035410075
035410226
035609027
035609041
035628054
035628179
035745013
035745025
035745037
035745049
035745052
035745064
036019014
036019040
036511032
036511069
036982015
037421017
037421031
037421056
038451011
038451023
038451050
038451062
038528028
038528042
038744052
038744064
038744076
039696012
039696036
040009019
035871019
037221076
037221088
Farmaco
Salagen*5 Mg 84cpr Riv.
Cellcept*100 Cps 250 Mg
Cellcept*50 Cpr 500 Mg
Rilutek*56cpr Riv. 50mg
Teglutik - 5 mg/ml sospensione orale 1 flacone vetro da 300 ml
Rebetol* 84 Cps 200 Mg
Rebetol*140 Cps 200 Mg
Rebetol*168 Cps 200 Mg
Rebetol*Os 100 Ml 40mg/Ml
Ferriprox*100 Cpr Riv. 500mg
Ferriprox*100mg/Ml Os 250ml
Ammonaps*250 Cpr 500 Mg
Ammonaps*Os Gr 266g 940mg/G
Zyvoxid*Os Sosp.100mg 5ml
Zyvoxid*Os 10 Cpr Riv. 600mg
Tracleer*62,5mg 56cpr Riv.
Tracleer*125mg 56cpr Riv.
Vfend*28 Cpr Riv. 50 Mg
Vfend*28 Cpr Riv. 200 Mg
Copegus*42 Cpr 200 Mg
Copegus*200mg 168cpr
Copegus*200mg 28cpr
Copegus*200mg 112cpr
Copegus*400mg 14cpr Riv.
Copegus*400mg 56cpr Riv.
Ventavis*10mcg/Ml30f2ml Inal
Ventavis*10mcg/Ml90f2mlinal
Myfortic*180mg 100 Cpr
Myfortic*360mg 50 Cpr
Revatio*20mg 90cpr
Exjade*125mg 28cpr
Exjade*250mg 28cpr
Exjade*500mg 28cpr
Pradaxa*75mg 10cps
Pradaxa*75mg 30cps
Pradaxa*100mg 10cps
Pradaxa*100mg 30cps
Volibris*5mg 30 Cpr Riv.
Volibris*10mg 30 Cpr Riv.
Xarelto*10mg 5 Cpr
Xarelto*10mg 10 Cpr
Xarelto*10mg 30 Cpr
Myfenax*250mg 100cps
Myfenax*500mg 50cpr
Micofen. Mof.San*500mg50cpr
Hepsera*10mg 30 Cpr
Barclude*0,5mg 30cpr
Barclude*1mg 30cpr
10
037884018
035726013
035726025
035726037
035726049
Sebivo*600mg 28cpr
Somavert*10mg 30fl+30flsc
Somavert*15mg 30fl+30flsc
Somavert*20mg 30fl+30flsc
Somavert*20mg 1fl+ 1flsc
11
Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47
DPR 445/2000) farmacie rurali sovvenzionate e farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA
non superiore ad €. 387.342,67.
Le farmacie interessate dovranno inviare alla Federfarma provinciale competente per territorio la
seguente autocertificazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) - DPC
(DGR n. ____ del __/__/2014 – Accordo DPC)
La/il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ____________________________________________
Codice Fiscale___________________________ Legale Rappresentante della farmacia
______________ ____________________________, Codice regionale __________,
avente sede a _______________________________________________________ in
Via/Piazza ______________________________________________ n. _____,
ASL di appartenenza ___________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
che la farmacia appartiene alla seguente categoria (barrare categoria di appartenenza):
☐ farmacia rurale sussidiata;
☐ farmacia con Fatturato SSN di riferimento*, al netto dell’IVA non superiore a €
387.342,67.
In Fede
Data ________________
Timbro farmacia e firma del Legale Rappresentante
___________________________________
Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38
del DPR 445/2000
*Fatturato SSN di riferimento: deve intendersi la sommatoria dell’importo dei soli farmaci ceduti al
SSN nel corso dell’anno precedente all’annualità per cui vale l’autocertificazione (es. fatturato 2013
se autocertificazione per 2014), al netto dell’IVA, degli sconti e dei ticket.
Dal calcolo del fatturato vanno pertanto esclusi gli importi imputabili alle fatture emesse alle A.S.L.
per altre prestazioni, pur convenzionate, quali - ad esempio - quelle relative all’assistenza integrativa
e alla distribuzione per conto.
Per il calcolo del Fatturato SSN di riferimento si può utilizzare il modello di seguito riportato, dove il
Fatturato SSN di riferimento è il risultato della somma algebrica.
12
TABELLA DI CALCOLO DEL FATTURATO SSN DI RIFERIMENTO
PER LE FARMACIE RURALI NON SUSSIDIATE E URBANE CON FATTURATO, AL NETTO
DELL'IVA, NON SUPERIORE A € 387.342,67
(con rinvii alla numerazione delle righe della DCR utilizzata dalle farmacie della Lombardia)
Specialità Medicinali Spedite
Importo al netto di IVA
DEDURRE
Fascia A) Specialità con costo fino a € 25,82
Trattenuta 3,75% o riduzione al 1,50%
Fascia B) Specialità con costo da € 25,83 a € 51,65
Trattenuta 6,00% o riduzione al 2,40%
Fascia C) Specialità con costo da € 51,66 a € 103,29
Trattenuta 9,00% o riduzione al 3,6%
Fascia D) Specialità con costo da € 103,30 a € 154,94
Trattenuta 12,50% o riduzione al 5%
Fascia E) Specialità con costo da € 154,95
Trattenuta 19,00% o riduzione al 7,6%
Trattenuta sconto DL 156/04 – 0,60%
Trattenuta sconto Pay Back – 0,60%
Quota extra-sconto
Rettifiche in addebito (quota extra-sconto)
SOMMARE
Rettifiche in addebito (quota extra-sconto)
SOMMARE
Ossigeno
Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto
In Ricette Cartacee
Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto
In Ricette Dematerializzate
Galenica
Diritti addizionali
DEDURRE
Importo ticket quota fissa Ricette Cartacee
Importo ticket quota differenziale Ricette Cartacee
Importo ticket quota fissa Ricette Elettroniche
Importo ticket quota differenziale Ricette Elettroniche
(2)
________ -
(A4)
________ -
(B4)
________ -
(C4)
________ -
(D4)
________ -
(E4)
(F4)
(F5)
(T3)
(T31)
________
________
________
________
________
(T32)
________ +
(T21)
________ +
(T22)
________ +
(TE22) ________ +
(T23) ________ +
(T24) ________ +
(Q1)
(Q2)
(Q1E)
(Q2E)
Risultato dalla somma algebrica (Fatturato SSN di riferimento)
13
-
________
________
________
________
=
________
Allegato D – Recepimento autocertificazioni E30 e E40
Si introducono due nuove esenzioni alla compartecipazione alla spesa farmaceutica E30 ed E40 per
i cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del
nucleo familiare (DGR 8475/2004).
Le nuove esenzioni saranno registrate in Anagrafe Regionale a seguito di autocertificazione del
reddito da parte del cittadino registrata in ASL o tramite funzionalità di autocertificazione disponibile
da Portale Cittadino.
Al fine di facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni e ridurre il carico di lavoro
presso le ASL, valorizzando le farmacie come luogo di erogazione di servizi al cittadino, Regione
Lombardia, in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ha previsto di estendere le
modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed E40 al canale farmacie.
La registrazione in Anagrafe Regionale delle autocertificazioni per reddito E30 ed E40 abilita la
diffusione e l’utilizzo massivo sul territorio lombardo della ricetta dematerializzata in quanto
permette di eliminare la firma autografa del cittadino sulla ricetta cartacea.
Processo per la registrazione della autocertificazione per reddito in Farmacia
Il farmacista, dotato di PdL SISS e Carta Operatore SISS, potrà registrare le autocertificazioni E30 ed
E40 tramite specifica applicazione web raggiungibile da Menu SISS.
I cittadini che potranno effettuare la autocertificazione E30/E40 in farmacia sono soltanto assistiti
lombardi maggiorenni.
Il cittadino potrà effettuare l’autocertificazione per l’ottenimento dell’esenzione solo per se stesso,
non è previsto pertanto il caso in cui l’assistito operi per un soggetto terzo.
All’operatore farmacista il servizio permette di inserire i dati e visualizzare solo i messaggi necessari
per la registrazione delle esenzioni E30 e E40, senza alcuna visione dei dati di assistenza e di
eventuali esenzioni (diverse da E30 E40) associate al cittadino in Anagrafe Regionale.
Identificazione del cittadino
Il farmacista richiede di visionare un documento d’identità del cittadino e procede a identificarlo in
Anagrafe Regionale. L’identificazione del cittadino in Anagrafica Regionale può avvenire:
 utilizzando la CRS/TS-CNS fornita dal cittadino
 tramite ricerca nel sistema mediante inserimento del solo Codice Fiscale del cittadino;
 tramite ricerca inserendo tutti i seguenti dati del cittadino (obbligatori):
- Cognome,
- Nome,
- Comune di nascita,
- Data nascita,
- Sesso.
Individuata la posizione in Anagrafica Regionale, il sistema verifica che il cittadino sia maggiorenne
e titolare almeno di un’esenzione di patologia e/o per malattia rara in corso di validità.
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti, il farmacista sarà avvisato con apposito
messaggio che il cittadino non ha i requisiti per procedere con l’autocertificazione, indicandone la
motivazione (es. cittadino non presente in anagrafe, cittadino non maggiorenne, cittadino non
assistito, cittadino non titolare di esenzione per patologia o malattia rara.).
Qualora il cittadino sia già titolare di esenzione E30 o E40, l’operatore ne viene avvisato: il farmacista
avrà la possibilità solo di stampare la relativa certificazione cartacea.
Registrazione dell’autocertificazione
Nel caso in cui i requisiti di cui sopra siano soddisfatti:
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
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se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per patologia, il farmacista
può registrare solo l’esenzione E30;
se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per malattia rara, il farmacista
può registrare solo l’esenzione E40;
se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate sia esenzioni per patologia sia esenzioni per
malattia rara, il farmacista dovrà scegliere quale funzionalità utilizzare (registrazione E30 o E40).
Gli scenari di registrazione di un’autocertificazione sono i seguenti:
1. Cittadino appone firma autografa sul modulo cartaceo di autocertificazione (senza inserimento
del PIN per attestazione digitale);
2. Cittadino inserisce il PIN per attestazione digitale.
Scenario 1: firma autografa del modulo di autocertificazione da parte del cittadino
Una volta confermata l’autocertificazione, viene stampato automaticamente il modulo cartaceo di
autocertificazione ed il cittadino deve apporvi la firma autografa.
Il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare il modulo di autocertificazione.
A seguito della registrazione con esito positivo dell’esenzione, viene stampato automaticamente il
certificato di esenzione; il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare tale certificato.
E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante
l’avvenuta transazione.
Scenario 2: attestazione con firma digitale da parte del cittadino
A seguito dell’attestazione del cittadino (mediante inserimento del PIN della propria CRS/CNS) e
dopo esito positivo della registrazione dell’esenzione, viene stampato automaticamente il certificato
di esenzione, il farmacista ha comunque la possibilità di effettuare la ristampa di tale certificato.
E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante
l’avvenuta transazione.
Sono registrate a sistema le informazioni relative ad operatore e farmacia di appartenenza che ha
eseguito la transazione.
Si precisa che in fase iniziale in farmacia non è possibile revocare le esenzioni in oggetto: tale
operazione è inizialmente possibile solo presso gli sportelli ASL.
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Allegato E – Farmacia dei Servizi e Pharmaceutical Care
Con il D.Lgs. 153/2009 sono stati assegnati alla farmacia nuovi compiti assistenziali, tra i quali:
o la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata;
o la collaborazione delle farmacie ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
o la messa a disposizione di operatori sanitari e socio-sanitari;
o l’erogazione di servizi di secondo livello, anche servendosi di personale infermieristico;
o l’erogazione di prestazioni di telemedicina e analitiche di prima istanza.
Il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014, conferma il valore di tale
impostazione normativa, individuando la farmacia come soggetto idoneo ad agevolare gli “interventi
per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e
territoriale”. Le farmacie possono quindi costituire un valido supporto nel processo di trasferimento
di competenze al territorio e di riorganizzazione delle reti, in sinergia con le Cure Primarie e con il
vantaggio di poter offrire servizi in economia di scala e con un idoneo livello di qualità. Si tratta quindi
per il Sistema, non di maggiore occasione di spesa, ma di stimolo alla competitività, promozione di
modelli evolutivi, agevolazione degli accessi ai servizi e risparmi complessivi.
Un progetto specifico deve intervenire individuando specifiche aree di intervento, a partire da
eventuali condizioni di carenza per tipologia di assistenza e per territorio, e definirne le modalità
applicative, in ordine ai requisiti di sistema (spazi, strumenti, condizioni operative) e agli aspetti
economici.
Per quanto concerne i progetti di Pharmaceutical Care, studi internazionali ormai consolidati
evidenziano come il ruolo della farmacia nell’ambito dell’appropriatezza d’uso dei farmaci e del
monitoraggio del rispetto delle terapie costituisca un elemento di ottimizzazione delle cure, tale da
produrre una sensibile riduzione dei costi complessivi per l’assistenza dei pazienti affetti da patologie
croniche (diabete, ipertensione, BPCO, etc.). A fronte di una documentata, generalizzata scarsa
aderenza alle terapie, il rispetto della terapia nella misura dell’80-90% riduce infatti del 50% il
costo sanitario complessivo del paziente cronico, per minori episodi di acuzie, ricoveri, aggravamenti
e passaggi a terapie più costose. Esperienze già in atto a livello internazionale possono essere
ripercorse mediante modelli sperimentali che prevedano la presa in carico del paziente cronico da
parte di un team di operatori con il fine di migliorarne i livelli di cura.
Il farmacista può svolgere compiti di screening, arruolamento, registrazione dei consumi,
informazione sull’appropriatezza d’uso, addestramento all’uso di dispositivi erogatori di farmaci
(device), verifica di apprendimento e del rispetto dei protocolli terapeutici.
In ultima analisi, mediante specifici ruoli del farmacista e in collaborazione con specialisti e MMG,
sono ottenibili importanti e tangibili obiettivi di risparmio di sistema, per minori sprechi, minor
ricorso a terapie e a livelli assistenziali di alto costo.
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