Accordo DPC Regione Lombardia 2014-2017
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Accordo DPC Regione Lombardia 2014-2017
DELIBERAZIONE N° X / 2566 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI PAOLA BULBARELLI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA CAPPELLINI Seduta del 31/10/2014 ALBERTO CAVALLI GIOVANNI FAVA MASSIMO GARAVAGLIA MARIO MELAZZINI MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani Oggetto APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO CON LE FARMACIE SULLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN PHT PER IL PERIODO 2014-2017 E DEL PROGETTO DISTRIBUZIONE PER CONTO DEI FARMACI A-PHT, TRAMITE UN'UNICA AZIENDA CAPOFILA PER LE ASL DELLA REGIONE LOMBARDIA Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Luca Merlino Il Direttore Generale Walter Bergamaschi L'atto si compone di 34 pagine di cui 24 pagine di allegati parte integrante VISTO il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private” ed, in particolare, l’art. 2, comma 3 che prevede: “Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dal D. Lgs. n. 502/1992, art. 8, comma 2, lettera c), modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. (…)”; VISTO il Decreto Legge n. 347 del 19 settembre 2001 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 405 del 26 novembre 2001, che prevede una serie di misure concernenti l’assistenza farmaceutica territoriale, al fine di consentire una razionalizzazione ed un controllo della relativa spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare: • l’art. 8, comma 1, lett. a), così come integrato dalle previsioni dell’art. 52, comma 6, della L. 448/01, che prevede la facoltà per le Regioni di “stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale”; RICHIAMATO l’Accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi dell’art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT, recepito con DGR n. VII/9336 del 7.06.2002 e successivamente integrato e prorogato (in ultima fino al 31.10.2014) con i seguenti provvedimenti: la DGR n. VII/ 15939 del 30.12.2003; la DGR n. VIII/ 3855 del 20.12.2006; la DGR n. VIII/ 4239 del 28.02.2007; la DGR n. VIII/ 5749 del 31.10.2007; la DGR n. VIII/10411 del 28.10.2009; la DGR n. IX/2414 del 26.10.2011, che ha disposto che detto l’Accordo abbia validità fino al 31.10.2014; RITENUTO pertanto di prevedere il rinnovo dell’accordo con le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, stipulato ai sensi 1 dell’art. 8 lettera a) della legge n. 405/2001, in relazione alla distribuzione dei farmaci in PHT; VISTI: • • • il Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009 ed, in particolare, l’articolo 13 “Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria”; il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito in legge con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare, l’articolo 22 relativo al “Settore sanitario”; il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , in particolare l’art. 15 comma 3 “Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”; RILEVATO che i suddetti DD. LL. n. 39, n. 78 del 2009 e n. 95 del 2012 rideterminano, in diminuzione, il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale nella misura del 13,6 per cento per l'anno 2009,del 13,3 per cento a partire dall’anno 2010 e dell’11,35% dal 2013 e pongono come obiettivo generale dell’intero sistema sanitario (regioni, prescrittori, catena distributiva, ecc.) il rispetto dell’equilibrio economico; VISTO il Decreto legislativo n. 153/2009 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che, tra l’altro: • attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali: la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a 2 • favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio; CONSIDERATO che Regione Lombardia, come risulta dalla Comunicazione AIFA del 1 ottobre 2014 relativa all’apertura piattaforme procedimenti di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per l’anno 2013, è tra quelle poche regioni che anche per l’anno 2013 ha rispettato non solo il tetto del 11,35% relativamente alla farmaceutica territoriale ma anche il tetto complessivo del 14,85%, come previsto dall’articolo 5 della legge n. 222/2007 e successive modificazioni; CONSIDERATO anche che: • l’articolo 8 lettera a) della legge n. 405/2001 prevede espressamente di “consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione”; • la Determinazione AIFA in data 29 ottobre 2004 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162, con cui sono state approvate le note AIFA, di revisione delle note CUF di cui al decreto 22 dicembre 2000 in cui ha definito l’elenco dei farmaci del doppio canale - che ha evidenziato i contenuti di utilità per i pazienti che devono animare la distribuzione diretta che possono essere sintetizzati nel non creare disagio ma di favorire il follow up della patologia e precisamente: “non si crea alcun disagio al paziente in quanto vengono contestualmente garantite il follow – up clinico e la distribuzione diretta del farmaco”; • l’AIFA nella succitata nota ha anche indicato che “il PH-T rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione”; 3 VISTO pertanto che la stessa normativa nazionale ha così dato facoltà alle Regioni di scegliere quale possa essere lo strumento migliore distributivo per uno specifico gruppo di farmaci (farmaci del PHT), alternativo alla via convenzionale, la cui adozione, per entità e modalità, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione; CONSIDERATO che il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/2009, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati a farlo; RICHIAMATI: • il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, come approvato il 9 luglio 2013 con deliberazione n° X/78, che prevede in particolare: “il potenziamento del ruolo delle farmacie (...) come punto di acceso del cittadino per l’orientamento ai bisogni delle prestazioni (...)” Anche “(...) mediante l’accesso agli specifici profili del FSE (esenzioni, scelta-revoca del medico, etc.) (...)che è strumento essenziale per supportare l'organizzazione in rete delle strutture e dei servizi"; • la nota regionale prot. n. H1.2014.0034752 del 23/10/2014 che, al fine di sviluppare il progetto nazionale della Ricette Dematerializzata farmaceutica, facilitando il percorso del cittadino per il riconoscimento del proprio stato di esenzione, definisce nuove modalità per l’autocertificazione delle esenzioni per assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, introducendo due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 (E30 ed E40); CONSIDERATO che è obiettivo prioritario regionale dare sviluppo al progetto nazionale della Ricette Dematerializzata, facilitando il percorso del cittadino per il riconoscimento del suo stato di esenzione; VALUTATO che il sistema farmacia si integra nel modello di semplificazione del percorso del cittadino come luogo di erogazione di servizi al cittadino , riducendo il carico di lavoro presso le ASL; PRESO ATTO che la Direzione Generale Salute , in considerazione di quanto sopra e in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ritiene opportuno 4 estendere le modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed E40 al canale farmacie; VALUTATO pertanto di individuare anche le farmacie come soggetti per la registrazione delle succitate autocertificazioni; VISTO lo schema di Accordo avente ad oggetto “Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, che propone i termini dell’Accordo ai sensi della normativa nazionale vigente, approvato dalle Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, Federfama Lombardia e Assofarm/Confservizi Cispel Lombardia il 23 ottobre 2014, trasmesso alla DG Salute, allegato 1 parte integrante del presente atto; RILEVATO che i nuovi termini contenuti nello schema di accordo succitato: sono coerenti sia con la compatibilità del sistema regionale che con gli obiettivi del Progetto CRS-SISS; sono migliorativi, in quanto le percentuali di servizio sono state modificate in riduzione; RITENUTO pertanto di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente; PRECISATO che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di farmacie presenti sul proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015; CONSIDERATO che oltre al coinvolgimento del canale delle farmacie per l’attività distributiva di tali farmaci, si è valutata l’opportunità di perseguire gli obiettivi di uniformità e diffusione della DPC sul territorio lombardo, e di razionalizzare la logistica distributiva, anche attraverso specifica progettualità alla luce di esperienze maturate sul territorio; 5 VISTI: il progetto, di durata triennale, presentato in data 23 ottobre 2014 dalla ASL di Bergamo alla DG Salute, avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto; lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto; CONSIDERATO che il progetto ha i seguenti obiettivi: • uniformare la diffusione della DPC sull’intero territorio della Regione Lombardia; • razionalizzare la logistica distributiva ottimizzando le metodiche degli approvvigionamenti dei livelli di scorta dei magazzini dei distributori Capofila/Raggiera; • monitorare lo stato di conservazione dei farmaci; • razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane impegnate nelle attività della DPC rispetto all’attuale organizzazione delle ASL provinciali della Regione Lombardia; VALUTATO che gli obiettivi del succitato progetto sono coerenti con la programmazione regionale anche in un’ottica di riorganizzazione del sistema logistico territoriale; RITENUTO pertanto di approvare: il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto con validità dal 01.01.2015 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente; lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto; PRECISATO che per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro, 6 troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015; PRECISATO che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a sottoscrivere: 1. l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 2. la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 3 parte integrante del presente atto; RITENUTO infine di: dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento; pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute; RICHIAMATA la DCR n. IX/88 del 17.11.2010 “Piano Socio Sanitario Regionale 20102014”; VISTO il Patto per la Salute 2014-2016, sottoscritto il 10 luglio 2014; VISTI: · il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed, in particolare, l’art. 8, comma 2; · la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità; VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni; All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge; DELIBERA per le motivazioni indicate in premessa: 1. di approvare lo schema di Accordo regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci per conto delle ASL “Accordo Regionale con le 7 farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con validità dal 1.11.2014 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente; 2. di individuare anche le farmacie come soggetti per la registrazione delle autocertificazioni per assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, introducendo due nuovi codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, di cui alla DGR n. 18475/2004 (E30 ed E40); 3. di approvare : il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del presente atto con validità dal 01.01.2015 al31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente; lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente atto; 4. di precisare per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015; 5. di autorizzare l'ASL di Bergamo all'assunzione del personale di cui al punto 4; 6. di stabilire che il Direttore Generale della D.G. Salute provvederà a sottoscrivere: l’Accordo Regionale con le farmacie sulla distribuzione dei farmaci PHT per conto delle ASL”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 8 - la Convenzione con la ASL di Bergamo, relativa al Progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci A-PHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 3 parte integrante del presente atto; 7. di dare mandato alla Direzione Generale Salute di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento; 8. di precisare che l’onere relativo al nuovo accordo con le farmacie per la distribuzione per conto e per i servizi ad esso connessi, calcolato in via presuntiva su base annua in 20 milioni di Euro a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, è a carico delle Aziende Sanitarie Locali in relazione al numero di farmacie presenti sul proprio territorio e ai servizi forniti e troverà copertura nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015; 9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Salute. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI 9 Allegato 1 ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER LA DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT PER CONTO DELLE ASL tra Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale Salute, Dr. Walter Bergamaschi, e Federfarma Lombardia, rappresentata dal Presidente, Dr.ssa Annarosa Racca, e Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal Delegato Regionale, di seguito cumulativamente individuate anche come “Parti” e singolarmente come “Parte”, Premesso che a) la legge 405/01, art. 8, comma 1, lettera a), stabilisce che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del Paziente)”; b) la Determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 259 del 4 novembre 2004), come successivamente integrata e modificata, individua l’elenco dei principi attivi dei farmaci riferiti a patologie che prevedono la continuità assistenziale Ospedale – Territorio; c) la Determinazione AIFA di cui al punto precedente precisa che il PHT non nasce da “necessità di contenimento della spesa ma dall’esigenza di adeguamento delle strategie assistenziali ai processi di trasformazione in Sanità, senza destrutturare l’attuale sistema distributivo intermedio finale” e che il PHT rappresenta la lista dei medicinali “la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall’assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite assunte da ciascuna Regione”; d) la distribuzione per conto dei farmaci del PHT, così come ora attuata, realizza gli obiettivi di rispetto dei LEA, mediante la collaborazione di professionisti qualificati nella dispensazione del farmaco, con strutture idonee, sorvegliate e presenti capillarmente sul territorio, ventiquattrore su ventiquattro attraverso il sistema dei turni, dotate di un sistema informativo che consente alle ASL di tracciare costantemente il percorso terapeutico dell’assistito; e) il D.Lgs. 153/2009 è volto alla “individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, tra l’altro: attua la delega conferita al Governo per definire i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, individuando come nuovi compiti assistenziali: o la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata; o la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; o la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; risponde all’esigenza di far erogare alle farmacie servizi di secondo livello coerenti con i percorsi diagnostici degli assistiti, anche al fine di decongestionare i servizi delle strutture sanitarie con misure di semplificazione e di risparmio; f) il modello lombardo, in attuazione alla Legge Regionale 33/09, pone al centro del sistema il paziente e le sue necessità e coinvolge nella erogazione dei servizi tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati ad erogarli; 1 g) la Deliberazione n° X/1427 del 28/02/2014 di Regione Lombardia, riportante il Rinnovo convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza, prevede che “le Parti si impegnano inoltre a valutare, attraverso specifici accordi da condividere nel Tavolo Tecnico, l’erogazione di ulteriori servizi SISS quali … l’aggiornamento di alcune esenzioni”; Preso atto che Federfarma Lombardia, d’intesa con Assofarm/Confservizi Lombardia, ha provveduto ad informatizzare, su tutta la Lombardia, la gestione del servizio di distribuzione per conto, assumendosi gli oneri di manutenzione, implementazione e sviluppo del software WebDpc, attraverso il contributo di tutte le farmacie associate; Regione Lombardia riconosce che il software WebDpc è uno strumento idoneo per operare il monitoraggio e la rendicontazione della spesa farmaceutica; Federfarma Lombardia ed Assofarm/Confservizi Lombardia dichiarano che la citata informatizzazione è prodromica alla realizzazione di un sistema WebDpc unico regionale, a condizione che Regione Lombardia assicuri sia l’adozione da parte di tutte le ASL del territorio lombardo della lista massima regionale dei farmaci in DPC (Allegato A), sia l’uniformità regionale di applicazione della presente convenzione, in base a quanto previsto dagli Allegati B e C; la sperimentazione della dispensazione in farmacia tramite ricetta rossa di alcuni farmaci riclassificati da classe H (Osp2) a Classe A-PHT (Bosentan, Deferasirox, Deferiprone, Micofenolato, Sildenafil, condotta nel corso dell’anno 2012 nelle ASL di Mantova, Melegnano e Pavia, in base al Decreto della DGS 12852 del 27/12/2011 ha raggiunto i dichiarati obiettivi di progetto, determinando un minor consumo dei farmaci per miglioramento dell’appropriatezza d’uso pari al 9,46%, cui si aggiunge un minor costo del 20,71% in parte derivante da una miglior logistica di approvvigionamento; gli obiettivi raggiunti con tale sperimentazione verificati da apposito tavolo tecnico regionale, come previsto dall’accordo del 4 novembre 2011, consentono di affidare alle farmacie della Regione la distribuzione per conto Asl dei farmaci Ex Osp 2 di cui all’allegato C; il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014: a. all’articolo 1, comma 5, prevede l’utilizzo della “quota complessiva annua spettante a valere sul riparto della quota vincolata degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni (accordo rep. 13/CRS e di intesa rep. 27/CRS del 20 febbraio 2014 del 20 febbraio 2014 che ha, tra gli obiettivi finanziati con riparto regionale del fondo di € 1.410.033.253,00, al punto 1) Interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale - Farmacia dei servizi; b. all’art. 5, comma 7, richiama la “farmacia dei servizi” come strumento di gestione della prevenzione e della cronicità” c. all’art. 15, comma 1, richiama il “Patto per la Sanità Digitale” che, attraverso il relativo documento programmatico, stabilisce che “..l’innovazione digitale può svolgere un ruolo chiave sia nell’evoluzione contemporanea dei modelli assistenziali, sia in quelli organizzativi, come fattore abilitante e in taluni casi determinante per la loro realizzazione … Il Patto vede coinvolti i principali stakeholder a livello nazionale e regionale, a partire da: … MMG e PLS, Farmacisti, Produttori, distributori e grossisti di farmaci … Fornitori di dispositivi elettromedicali e di apparati e soluzioni per la telemedicina”. Si conviene e si stipula quanto segue: 1. Le premesse e ogni altra considerazione sopra esposte fanno parte integrante del presente 2 accordo. 2. Per i farmaci di cui all'Allegato A la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia e finale, è stabilita come segue: €. 7,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00; €. 10,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00; €. 11,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00; €. 15,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01. 3. In relazione al punto precedente, vengono riconosciute le seguenti remunerazioni (IVA esclusa) per le farmacie rurali sovvenzionate e per le farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore ad €. 387.342,67: €. 9,80 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico fino a €. 150,00; €. 13,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 150.01 a € 300,00; €. 14,00 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico da € 300,01 a € 600,00; €. 17,50 per ogni confezione che ha un prezzo al pubblico oltre € 600,01. 4. Ai fini del calcolo del fatturato di cui al punto precedente, le farmacie interessate dovranno inviare l’autocertificazione (Allegato D) alla Federfarma Provinciale competente per territorio, unitamente alla DCR di dicembre, da consegnare entro l’ultimo giorno di ”consegna ricette” del mese di gennaio. La competente Federfarma Provinciale imposterà conseguentemente WebDpc ed invierà copia dell’autocertificazione all’Asl di competenza. 5. Ai compensi imponibili calcolati in base ai punti 2, 3 ed 11, va aggiunta l’IVA di legge. 6. Le farmacie incasseranno i ticket sui farmaci distribuiti in base al presente accordo, applicando la normativa relativa alla compartecipazione alla spesa, prevista per la farmaceutica convenzionata, in base alle indicazioni fiscali stabilite da Regione. 7. Il presente accordo si applica alle ricette prescritte a cittadini iscritti al SSR; l’onere conseguente per le farmacie si limita alla verifica del modulo RUR. 8. Le Parti concordano che le modalità erogative dei farmaci del PHT, inclusi nell’Allegato A, che rappresenta elenco unico e massimo regionale, e nell’Allegato C sono regolamentate obbligatoriamente dall’Allegato B del presente accordo; l’Allegato B potrà essere variato annualmente previo accordo tra le Parti. Considerata l’inderogabilità degli Allegati A, le Parti concordando che le Asl potranno smaltire, in base alle condizioni previste dalla presente convenzione, le eventuali giacenze di farmaci non compresi nei predetteti allegati, comunque entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. 9. Regione Lombardia si impegna ad adottare i provvedimenti necessari affinché i farmaci elencati nell’Allegato A vengano distribuiti esclusivamente tramite le farmacie territoriali, fatto salvo quanto previsto in ordine al primo ciclo di terapia ed alle relative limitazioni stabilite dalla circolare di Regione Lombardia prot. n° H1.2002.0052600 dell’11/10/2002. 10. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci originator a brevetto scaduto e i relativi equivalenti, nonché di escludere progressivamente dal medesimo allegato quelli che maturano tale condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal sessantesimo giorno in cui il medicinale equivalente viene compreso nelle liste di trasparenza AIFA. 11. Per i farmaci di cui all'Allegato C la remunerazione (IVA esclusa) delle farmacie convenzionate, private e pubbliche, per il servizio di distribuzione per conto, comprensiva degli oneri della distribuzione intermedia e finale, è stabilita in €. 6,00 per ogni confezione. Le Parti concordano che tale remunerazione potrà essere rivista, alla luce dell’andamento dei consumi e dei risparmi valutati nei primi 18 mesi di validità del presente accordo. 12. Le Parti concordano di non inserire nell’Allegato A i farmaci aventi un prezzo al pubblico inferiore a € 50,00, nonché di escludere via, via dal medesimo allegato quelli che maturano tale condizione dopo il loro inserimento; l’esclusione è effettiva a partire dal sessantesimo giorno in cui il medicinale supererà tale soglia economica (in base alla pubblicazione in G.U.). 13. Rispetto al sistema informatizzato WebDpc, i rapporti con le farmacie pubbliche e private sono di esclusiva competenza delle Organizzazioni associative di parte, fatta salva la possibilità per le 3 farmacie che non vorranno aderire ai sistemi informatizzati di avvalersi di sistemi alternativi, concordati con le Asl e con l’impegno, in ogni caso, di fornire i dati di erogazione nel flusso FUR del sistema CRS-SISS, in ottemperanza a quanto stabilito dal comma 11, dell’art. 50, della L. 326/03, come successivamente integrata e modificata, nonché di rispettare l’obbligo, salvo deroghe eccezionali previste, di erogare i farmaci acquistati dalle Asl. 14. Le farmacie erogheranno i farmaci Ex-Osp 2, riclassificati in classe A-PHT, elencati nell’Allegato C, in base alle indicazioni e le modalità operative di seguito specificate: a) le ricette saranno rilasciate e spedite nel rispetto delle modalità prescrittive ed erogative stabilite dalle norme vigenti per ogni singolo codice di AIC; i farmaci Ex-Osp 2 per cui non è prevista la compilazione del Piano Terapeutico saranno prescritti dallo specialista secondo le limitazioni previste per legge; b) il medico prescriverà i farmaci direttamente su ricettario SSN, per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia, rispettando comunque i limiti massimi previsti dalle norme convenzionali e secondo le condizioni di miglior favore collegate ad alcuni codici di esenzione; l’onere del rispetto del vincolo temporale è in capo ai prescrittori, tenuto conto delle deroghe per confezionamenti che potrebbero eccedere in unità posologiche; c) Regione Lombardia valuterà l’implementazione di programmi informatici che permettano di monitorare la coerenza dei consumi in relazione al percorso terapeutico stabilito dallo specialista prescrittore. 15. Le Parti, entro il 31 gennaio 2016 ed entro 31 gennaio 2017, potranno rivedere concordemente la composizione dell’Allegato A, fatto salvo comunque l’automatismo stabilito ai precedenti punti 10 e 12. 16. Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 2014 e scadrà il 31 ottobre 2017, salvo disdetta che potrà essere comunicata da una delle Parti alle altre Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente. 17. La Direzione Generale Salute si impegna ad informare, per il tramite delle ASL, i Medici di Medicina Generale, i Pediatra di Libera Scelta e tutti i medici prescrittori interessati sui contenuti e sulle disposizioni del presente accordo, affinché non redigano ricette comprendenti contestualmente sia medicinali elencati negli Allegati A e C, sia farmaci non compresi in questa convenzione. 18. Decorsi 3 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, Federfarma ed Assofarm si impegnano a unificare le 15 partizioni di WebDpc in un unico WebDpc regionale. Regione Lombardia si impegna ad individuare un’unica ASL acquirente dei farmaci di cui agli Allegati A e C. Le Parti concordando che, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione, dovranno preventivamente accordarsi sulle modalità di gestione dei farmaci acquisiti. Ogni aspetto applicativo esclusivamente inerente la gestione della logistica di distribuzione sarà concordato tra la Asl capofila e l’intera filiera distributiva. 19. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione di WebDpc che consentirà alle farmacie di rilevare i codici targa dei farmaci erogati in base al presente accordo, verificata la possibilità di coprire i costi. 20. Federfarma Lombardia e Assofarm si impegnano a valutare l’implementazione della ricetta dematerializzata in WebDpc, alla luce dell’andamento dell’estensione della ricetta dematerializzata in Regione Lombardia e verificata la possibilità di coprirne i costi di sviluppo, applicazione e assistenza. 21. Il presente accordo sostituisce qualunque intesa, convenzione o accordo sottoscritto dalle singole Asl, inerenti la distribuzione di farmaci per conto delle Asl, comprese eventuali procedure concordate per i controlli o specifici adempimenti richiesti alle farmacie. 22. Le farmacie recepiranno le autocertificazioni di cui all’Allegato D, in base alle procedure previste da tale allegato. 23. Per ciascuna autocertificazione recepita nel sistema Siss, le farmacie riceveranno un compenso pari a €. 2,50, al netto IVA. Tali compensi verranno esposti sulla stessa fattura già utilizzata dalle farmacie per richiedere i compensi relativi alle prenotazioni Cup ed ai consensi del cittadino per il FSE, così come previsto dalla Convenzione Siss in vigore, richiamata al precedente punto g) 4 delle premesse. 24. Le Parti concordano che il Tavolo Tecnico, istituito dalla Convezione Siss, di cui al precedente punto g) delle premesse, avrà anche il compito di valutare ed implementare gli aspetti applicativi ed evolutivi dei principi richiamati nelle considerazioni preliminari del presente accordo, in tema di: 24.1 Ossigenoterapia; 24.2 Farmacia dei Servizi di cui al D. Lgs 153/2009 e Pharmaceutical Care e relative prestazioni di telemedicina, sulla base delle considerazioni, delle proposte, nonché per il perseguimento degli obiettivi di cui all’Allegato E, così come previsto dai dispositivi del Patto per la Salute; il progetto è finanziato anche attraverso i fondi del riparto del FSN vincolati alla realizzazione di obiettivi primari tra cui gli “interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale Farmacia dei servizi”; 24.3 distribuzione ai MMG e PLS dei vaccini antinfluenzali per conto ASL. Al termine dei lavori, saranno presentati alla DGS specifici progetti, al fine di concordarne le condizioni applicative e la relativa remunerazione. Per la presa in carico dei pazienti relativa al progetto di cui al punto 24.2, sarà comunque riconosciuta alla farmacia una remunerazione specifica per ogni paziente arruolato. Milano, ______________ Direttore Generale Salute Regione Lombardia Dr. Walter Bergamaschi Presidente Federfarma Lombardia Dr.ssa Annarosa Racca Delegato regionale Assofarm/Confservizi Lombardia ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ 5 Allegato A – Elenco unico e massimo dei farmaci oggetto della distribuzione per conto Acamprosato Calcico Apixaban Aripiprazolo Asenapina Maleato Atomoxetina Cloridrato Bemiparina Sodica Bicalutamide, limitatamente al farmaco Casodex 28 compresse Rivestite 50 mg Buserelin Acetato Cinacalcet Cloridrato Coriogonadotropina Alfa Dabigatran Etexilato Mesilato Dalteparina Sodica Darbepoetina Alfa Degarelix Acetato Denosumab Dronedarone Cloridrato Enoxaparina Sodica Entacapone Epoetina Alfa Epoetina Beta Epoetina Zeta Everolimus Exenatide Filgrastim Follitropina Alfa Da Dna Ricombinante Follitropina Alfa/Lutropina Alfa Follitropina Beta Fondaparinux Sodico Gonadorelina Goserelin Acetato Interferone Alfa 2a Interferone Alfa 2a Pegilato Interferone Alfa 2b Interferone Alfa 2b Pegilato Interferone Alfa N3 Ivabradina Cloridrato Lanreotide Acetato Lantanio Carbonato Idrato Lenograstim Leuprorelina Acetato Levocarnitina Liraglutide Lutropina Alfa Menotropina Metossipolietilenglicole-Epoetina Beta Modafinil Nadroparina Calcica Octreotide Acetato Olanzapina Paliperidone Paracalcitolo 6 Parnaparina Pegfilgrastim Pioglitazone Cloridrato/Glimepiride Pioglitazone Cloridrato/Metformina Cloridrato Prasugrel Cloridrato Quetiapina fumarato Ranolazina Reviparina Sodica Rivaroxaban Saxagliptin Cloridrato Sevelamer Carbonato Sevelamer Cloridrato Sirolimus Sitagliptin Fosfato Monoidrato Sitagliptin Fosfato Monoidrato/Metformina Cloridrato Somatropina Tacrolimus Teriparatide Ticagrelor Tolcapone Tretinoina Triptorelina Triptorelina Embonato Urofollitropina Valganciclovir Cloridrato Vildagliptin Vildagliptin/Metformina 7 Allegato B - Procedure uniformi di spedizione e controllo delle ricette di farmaci in Dpc Le procedure di dispensazione seguono le medesime condizioni previste per le ricette spedite in regime SSN e le sottoelencate regole sono vincolanti e non modificabili per tutte le Asl lombarde. 1. Le scorte di farmaci acquistati dalle farmacie, qualora riguardino nuovi prodotti inseriti nell’elenco di cui all’Allegato A, ovvero in seguito a concorde aggiornamento dell’elenco, possono essere dispensati fino ad esaurimento, con annotazione sulla ricetta (ad esempio “esaurimento scorte”), a cura del farmacista. 2. In caso di urgenza che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta (ad esempio “urgenza”), la farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto nell’Allegato A in regime convenzionale ordinario, ciò vale a prescindere dalla data di prescrizione. 3. In caso di blocco della connettività SISS, che sarà annotata dalla farmacia sulla ricetta indicando anche il numero di ticket fornito dal Provider (ad esempio “linea SISS bloccata – n° ticket _____”), la farmacia è autorizzata a spedire la ricetta prescrivente un farmaco contenuto nell’Allegato A in regime convenzionale ordinario. 4. In caso di irreperibilità del farmaco, in quanto non disponibile presso almeno due dei grossisti con cui collabora la farmacia (come selezionati in WebDpc), la farmacia potrà consegnare in regime convenzionato SSN un farmaco contenuto nell’Allegato A, annotando sulla ricetta gli estremi della notifica del mancante prodotta da WebDpc. 5. Qualora in farmacia pervenissero ricette prescriventi farmaci già risultati carenti e documentati (come descritto al precedente punto 4) nelle precedenti 24 ore, la farmacia potrà spedire la ricetta in regime convenzionato SSN, senza dover effettuare un preventivo tentativo di ordine in WebDpc, ma apponendo sulla ricetta i medesimi estremi della precedente notifica di mancante. 6. Il farmacista, all'atto della presentazione della ricetta in farmacia, deve verificarne la validità temporale, potendo la spedizione della stessa essere differita al primo giorno lavorativo successivo, oltre il termine di validità, per comprovati motivi legati alla procedura della distribuzione per conto. 7. Le ricette con prescrizione contestuale, sia di medicinali di cui all’Allegato A del presente accordo, sia di farmaci non compresi in questa convenzione, verranno spedite in regime convenzionato SSN. 8. Le ricette contenenti prescrizioni sia di medicinali di cui all’Allegato C del presente accordo, sia di farmaci non compresi in questa convenzione, non potranno essere spedite in regime convenzionato SSN se non per la parte che non concerne i farmaci di cui all’allegato C. 9. L’eventuale contestazione alla farmacia di smarrimento di confezioni di farmaci ordinati dalla farmacia tramite WebDpc darà luogo all’addebito del solo costo d’acquisto del farmaco documentato dall’ASL, fatta salva la remunerazione del servizio. 10. Di seguito si riportano le casistiche di contestazione e le relative procedure: a) spedizione della ricetta o consegna del farmaco oltre i termini di cui al punto 6 del presente allegato: addebito solo quota servizio; b) rinvenimento o restituzioni dal paziente di farmaci difettosi o inutilizzabili (anche in seguito a rottura): nessun addebito e restituzione del farmaco al grossista tramite WebDpc, senza ulteriori formalismi; c) consegna al paziente di farmaco errato: addebito solo quota servizio, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità in capo alla farmacia; d) qualsiasi ricetta redatta su modulo di Regione Lombardia, anche ad assistito non iscritto all’SSR lombardo: nessun addebito; e) ricette prive di formula leucocitaria: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL; f) ricette prive di nota AIFA: restituzione alla farmacia, per regolarizzazione entro 60 giorni dalla restituzione; decorso tale termine, le ricette non regolarizzate verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL (per nota AIFA errata, nessun addebito alla farmacia); g) ricette prive di fustelli: entro 30 giorni dalla contestazione, la farmacia ha la facoltà di presentare un’autocertificazione di avvenuta erogazione, in aggiunta sia a copia del DDT del 8 grossista, sia alla dichiarazione del paziente di avvenuta ricezione del farmaco, con conseguente mancato addebito; decorso il termine di 30 giorni, le ricette verranno inviate alla CFA entro 1 anno dalla prima consegna all’ASL; h) ricetta spedita in Dpc, ma tariffata come farmaceutica convenzionata: addebito del valore della ricetta, fatto salvo il riconoscimento del servizio dovuto per Dpc; i) ricetta con codici ricettario diversi dai codici riportati in fattura: nessun addebito. 11. Tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente protocollo sarà oggetto di disamina da parte della CFA. 9 Allegato C – Elenco Farmaci riclassificati in Classe A-PHT da erogare in DPC AIC 029526047 029796012 029796024 032887010 042018010 034459014 034459026 034459038 034459040 034525016 034525028 034701019 034701033 035410075 035410226 035609027 035609041 035628054 035628179 035745013 035745025 035745037 035745049 035745052 035745064 036019014 036019040 036511032 036511069 036982015 037421017 037421031 037421056 038451011 038451023 038451050 038451062 038528028 038528042 038744052 038744064 038744076 039696012 039696036 040009019 035871019 037221076 037221088 Farmaco Salagen*5 Mg 84cpr Riv. Cellcept*100 Cps 250 Mg Cellcept*50 Cpr 500 Mg Rilutek*56cpr Riv. 50mg Teglutik - 5 mg/ml sospensione orale 1 flacone vetro da 300 ml Rebetol* 84 Cps 200 Mg Rebetol*140 Cps 200 Mg Rebetol*168 Cps 200 Mg Rebetol*Os 100 Ml 40mg/Ml Ferriprox*100 Cpr Riv. 500mg Ferriprox*100mg/Ml Os 250ml Ammonaps*250 Cpr 500 Mg Ammonaps*Os Gr 266g 940mg/G Zyvoxid*Os Sosp.100mg 5ml Zyvoxid*Os 10 Cpr Riv. 600mg Tracleer*62,5mg 56cpr Riv. Tracleer*125mg 56cpr Riv. Vfend*28 Cpr Riv. 50 Mg Vfend*28 Cpr Riv. 200 Mg Copegus*42 Cpr 200 Mg Copegus*200mg 168cpr Copegus*200mg 28cpr Copegus*200mg 112cpr Copegus*400mg 14cpr Riv. Copegus*400mg 56cpr Riv. Ventavis*10mcg/Ml30f2ml Inal Ventavis*10mcg/Ml90f2mlinal Myfortic*180mg 100 Cpr Myfortic*360mg 50 Cpr Revatio*20mg 90cpr Exjade*125mg 28cpr Exjade*250mg 28cpr Exjade*500mg 28cpr Pradaxa*75mg 10cps Pradaxa*75mg 30cps Pradaxa*100mg 10cps Pradaxa*100mg 30cps Volibris*5mg 30 Cpr Riv. Volibris*10mg 30 Cpr Riv. Xarelto*10mg 5 Cpr Xarelto*10mg 10 Cpr Xarelto*10mg 30 Cpr Myfenax*250mg 100cps Myfenax*500mg 50cpr Micofen. Mof.San*500mg50cpr Hepsera*10mg 30 Cpr Barclude*0,5mg 30cpr Barclude*1mg 30cpr 10 037884018 035726013 035726025 035726037 035726049 Sebivo*600mg 28cpr Somavert*10mg 30fl+30flsc Somavert*15mg 30fl+30flsc Somavert*20mg 30fl+30flsc Somavert*20mg 1fl+ 1flsc 11 Allegato D – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 DPR 445/2000) farmacie rurali sovvenzionate e farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore ad €. 387.342,67. Le farmacie interessate dovranno inviare alla Federfarma provinciale competente per territorio la seguente autocertificazione. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) - DPC (DGR n. ____ del __/__/2014 – Accordo DPC) La/il sottoscritta/o Dr.ssa/Dr. ____________________________________________ Codice Fiscale___________________________ Legale Rappresentante della farmacia ______________ ____________________________, Codice regionale __________, avente sede a _______________________________________________________ in Via/Piazza ______________________________________________ n. _____, ASL di appartenenza ___________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che la farmacia appartiene alla seguente categoria (barrare categoria di appartenenza): ☐ farmacia rurale sussidiata; ☐ farmacia con Fatturato SSN di riferimento*, al netto dell’IVA non superiore a € 387.342,67. In Fede Data ________________ Timbro farmacia e firma del Legale Rappresentante ___________________________________ Allegare copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 *Fatturato SSN di riferimento: deve intendersi la sommatoria dell’importo dei soli farmaci ceduti al SSN nel corso dell’anno precedente all’annualità per cui vale l’autocertificazione (es. fatturato 2013 se autocertificazione per 2014), al netto dell’IVA, degli sconti e dei ticket. Dal calcolo del fatturato vanno pertanto esclusi gli importi imputabili alle fatture emesse alle A.S.L. per altre prestazioni, pur convenzionate, quali - ad esempio - quelle relative all’assistenza integrativa e alla distribuzione per conto. Per il calcolo del Fatturato SSN di riferimento si può utilizzare il modello di seguito riportato, dove il Fatturato SSN di riferimento è il risultato della somma algebrica. 12 TABELLA DI CALCOLO DEL FATTURATO SSN DI RIFERIMENTO PER LE FARMACIE RURALI NON SUSSIDIATE E URBANE CON FATTURATO, AL NETTO DELL'IVA, NON SUPERIORE A € 387.342,67 (con rinvii alla numerazione delle righe della DCR utilizzata dalle farmacie della Lombardia) Specialità Medicinali Spedite Importo al netto di IVA DEDURRE Fascia A) Specialità con costo fino a € 25,82 Trattenuta 3,75% o riduzione al 1,50% Fascia B) Specialità con costo da € 25,83 a € 51,65 Trattenuta 6,00% o riduzione al 2,40% Fascia C) Specialità con costo da € 51,66 a € 103,29 Trattenuta 9,00% o riduzione al 3,6% Fascia D) Specialità con costo da € 103,30 a € 154,94 Trattenuta 12,50% o riduzione al 5% Fascia E) Specialità con costo da € 154,95 Trattenuta 19,00% o riduzione al 7,6% Trattenuta sconto DL 156/04 – 0,60% Trattenuta sconto Pay Back – 0,60% Quota extra-sconto Rettifiche in addebito (quota extra-sconto) SOMMARE Rettifiche in addebito (quota extra-sconto) SOMMARE Ossigeno Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto In Ricette Cartacee Farmaci delle liste di trasparenza non soggetti a sconto In Ricette Dematerializzate Galenica Diritti addizionali DEDURRE Importo ticket quota fissa Ricette Cartacee Importo ticket quota differenziale Ricette Cartacee Importo ticket quota fissa Ricette Elettroniche Importo ticket quota differenziale Ricette Elettroniche (2) ________ - (A4) ________ - (B4) ________ - (C4) ________ - (D4) ________ - (E4) (F4) (F5) (T3) (T31) ________ ________ ________ ________ ________ (T32) ________ + (T21) ________ + (T22) ________ + (TE22) ________ + (T23) ________ + (T24) ________ + (Q1) (Q2) (Q1E) (Q2E) Risultato dalla somma algebrica (Fatturato SSN di riferimento) 13 - ________ ________ ________ ________ = ________ Allegato D – Recepimento autocertificazioni E30 e E40 Si introducono due nuove esenzioni alla compartecipazione alla spesa farmaceutica E30 ed E40 per i cittadini assistiti affetti da patologie croniche o malattie rare appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare (DGR 8475/2004). Le nuove esenzioni saranno registrate in Anagrafe Regionale a seguito di autocertificazione del reddito da parte del cittadino registrata in ASL o tramite funzionalità di autocertificazione disponibile da Portale Cittadino. Al fine di facilitare ai cittadini la registrazione delle autocertificazioni e ridurre il carico di lavoro presso le ASL, valorizzando le farmacie come luogo di erogazione di servizi al cittadino, Regione Lombardia, in accordo con organizzazioni sindacali dei Farmacisti, ha previsto di estendere le modalità di acquisizione delle autocertificazioni da reddito E30 ed E40 al canale farmacie. La registrazione in Anagrafe Regionale delle autocertificazioni per reddito E30 ed E40 abilita la diffusione e l’utilizzo massivo sul territorio lombardo della ricetta dematerializzata in quanto permette di eliminare la firma autografa del cittadino sulla ricetta cartacea. Processo per la registrazione della autocertificazione per reddito in Farmacia Il farmacista, dotato di PdL SISS e Carta Operatore SISS, potrà registrare le autocertificazioni E30 ed E40 tramite specifica applicazione web raggiungibile da Menu SISS. I cittadini che potranno effettuare la autocertificazione E30/E40 in farmacia sono soltanto assistiti lombardi maggiorenni. Il cittadino potrà effettuare l’autocertificazione per l’ottenimento dell’esenzione solo per se stesso, non è previsto pertanto il caso in cui l’assistito operi per un soggetto terzo. All’operatore farmacista il servizio permette di inserire i dati e visualizzare solo i messaggi necessari per la registrazione delle esenzioni E30 e E40, senza alcuna visione dei dati di assistenza e di eventuali esenzioni (diverse da E30 E40) associate al cittadino in Anagrafe Regionale. Identificazione del cittadino Il farmacista richiede di visionare un documento d’identità del cittadino e procede a identificarlo in Anagrafe Regionale. L’identificazione del cittadino in Anagrafica Regionale può avvenire: utilizzando la CRS/TS-CNS fornita dal cittadino tramite ricerca nel sistema mediante inserimento del solo Codice Fiscale del cittadino; tramite ricerca inserendo tutti i seguenti dati del cittadino (obbligatori): - Cognome, - Nome, - Comune di nascita, - Data nascita, - Sesso. Individuata la posizione in Anagrafica Regionale, il sistema verifica che il cittadino sia maggiorenne e titolare almeno di un’esenzione di patologia e/o per malattia rara in corso di validità. Nel caso in cui i requisiti di cui sopra non siano soddisfatti, il farmacista sarà avvisato con apposito messaggio che il cittadino non ha i requisiti per procedere con l’autocertificazione, indicandone la motivazione (es. cittadino non presente in anagrafe, cittadino non maggiorenne, cittadino non assistito, cittadino non titolare di esenzione per patologia o malattia rara.). Qualora il cittadino sia già titolare di esenzione E30 o E40, l’operatore ne viene avvisato: il farmacista avrà la possibilità solo di stampare la relativa certificazione cartacea. Registrazione dell’autocertificazione Nel caso in cui i requisiti di cui sopra siano soddisfatti: 14 se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per patologia, il farmacista può registrare solo l’esenzione E30; se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate solo esenzioni per malattia rara, il farmacista può registrare solo l’esenzione E40; se in Anagrafe Regionale al cittadino sono associate sia esenzioni per patologia sia esenzioni per malattia rara, il farmacista dovrà scegliere quale funzionalità utilizzare (registrazione E30 o E40). Gli scenari di registrazione di un’autocertificazione sono i seguenti: 1. Cittadino appone firma autografa sul modulo cartaceo di autocertificazione (senza inserimento del PIN per attestazione digitale); 2. Cittadino inserisce il PIN per attestazione digitale. Scenario 1: firma autografa del modulo di autocertificazione da parte del cittadino Una volta confermata l’autocertificazione, viene stampato automaticamente il modulo cartaceo di autocertificazione ed il cittadino deve apporvi la firma autografa. Il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare il modulo di autocertificazione. A seguito della registrazione con esito positivo dell’esenzione, viene stampato automaticamente il certificato di esenzione; il farmacista ha comunque la possibilità di ristampare tale certificato. E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante l’avvenuta transazione. Scenario 2: attestazione con firma digitale da parte del cittadino A seguito dell’attestazione del cittadino (mediante inserimento del PIN della propria CRS/CNS) e dopo esito positivo della registrazione dell’esenzione, viene stampato automaticamente il certificato di esenzione, il farmacista ha comunque la possibilità di effettuare la ristampa di tale certificato. E’ disponibile, per l’eventuale stampa, il documento di “Ricevuta autocertificazione” attestante l’avvenuta transazione. Sono registrate a sistema le informazioni relative ad operatore e farmacia di appartenenza che ha eseguito la transazione. Si precisa che in fase iniziale in farmacia non è possibile revocare le esenzioni in oggetto: tale operazione è inizialmente possibile solo presso gli sportelli ASL. 15 Allegato E – Farmacia dei Servizi e Pharmaceutical Care Con il D.Lgs. 153/2009 sono stati assegnati alla farmacia nuovi compiti assistenziali, tra i quali: o la partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata; o la collaborazione delle farmacie ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; o la messa a disposizione di operatori sanitari e socio-sanitari; o l’erogazione di servizi di secondo livello, anche servendosi di personale infermieristico; o l’erogazione di prestazioni di telemedicina e analitiche di prima istanza. Il Patto per la Salute, sancito tra Governo e Regioni il 10 luglio 2014, conferma il valore di tale impostazione normativa, individuando la farmacia come soggetto idoneo ad agevolare gli “interventi per il riassetto organizzativo e strutturale della rete dei servizi di assistenza ospedaliera e territoriale”. Le farmacie possono quindi costituire un valido supporto nel processo di trasferimento di competenze al territorio e di riorganizzazione delle reti, in sinergia con le Cure Primarie e con il vantaggio di poter offrire servizi in economia di scala e con un idoneo livello di qualità. Si tratta quindi per il Sistema, non di maggiore occasione di spesa, ma di stimolo alla competitività, promozione di modelli evolutivi, agevolazione degli accessi ai servizi e risparmi complessivi. Un progetto specifico deve intervenire individuando specifiche aree di intervento, a partire da eventuali condizioni di carenza per tipologia di assistenza e per territorio, e definirne le modalità applicative, in ordine ai requisiti di sistema (spazi, strumenti, condizioni operative) e agli aspetti economici. Per quanto concerne i progetti di Pharmaceutical Care, studi internazionali ormai consolidati evidenziano come il ruolo della farmacia nell’ambito dell’appropriatezza d’uso dei farmaci e del monitoraggio del rispetto delle terapie costituisca un elemento di ottimizzazione delle cure, tale da produrre una sensibile riduzione dei costi complessivi per l’assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche (diabete, ipertensione, BPCO, etc.). A fronte di una documentata, generalizzata scarsa aderenza alle terapie, il rispetto della terapia nella misura dell’80-90% riduce infatti del 50% il costo sanitario complessivo del paziente cronico, per minori episodi di acuzie, ricoveri, aggravamenti e passaggi a terapie più costose. Esperienze già in atto a livello internazionale possono essere ripercorse mediante modelli sperimentali che prevedano la presa in carico del paziente cronico da parte di un team di operatori con il fine di migliorarne i livelli di cura. Il farmacista può svolgere compiti di screening, arruolamento, registrazione dei consumi, informazione sull’appropriatezza d’uso, addestramento all’uso di dispositivi erogatori di farmaci (device), verifica di apprendimento e del rispetto dei protocolli terapeutici. In ultima analisi, mediante specifici ruoli del farmacista e in collaborazione con specialisti e MMG, sono ottenibili importanti e tangibili obiettivi di risparmio di sistema, per minori sprechi, minor ricorso a terapie e a livelli assistenziali di alto costo. 16