CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029

Transcript

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029
GIORNALE E GIORNALISTA
Contratto di lavoro giornalistico
LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 45 L.
LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 63 L.
Codice civile (1942) art. 2103.
Codice civile (1942) art. 2126.
Codice civile (1942) art. 2231.
In tema di rapporto di lavoro giornalistico stipulato fra l'editore e persona non iscritta
all'albo professionale, il giudice ordinario è munito di giurisdizione sulla domanda del
dipendente che sia diretta al conseguimento del trattamento economico previsto dalla
contrattazione collettiva dei giornalisti, in relazione alle qualifiche corrispondenti alle
mansioni concretamente esercitate, nonché al risarcimento dei danni per mancate
contribuzioni assistenziali e previdenziali, tenuto conto che l'invalidità del rapporto per
difetto di detta iscrizione, e, cioè, per incapacità del soggetto, non produce effetto per il
periodo in cui il rapporto stesso abbia avuto esecuzione (art. 2126 comma 1 c.c.), ma
manca del potere di statuire sull'eventuale ulteriore richiesta di rivendicazione delle
indicate qualifiche, atteso che il loro riconoscimento postula l'iscrizione all'albo, di
esclusiva pertinenza del competente consiglio dell'ordine dei giornalisti.
Soc. Editoriale Romana c. Trizzino e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editoriale Romana c. Strukely e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editoriale Romana c. Ferretti e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editoriale Romana c. Ruggero e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editoriale Romana c. Spadanuda e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editoriale Romana c. Calzolari e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editrice Romana c. Casieri e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editrice Romana c. Chiocci e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editrice Romana c. Brenciaglia e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editrice Romana c. Scaroni e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
-ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979
Soc. Editrice Romana c. Tieri e altro,
Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4
2)
GIORNALE E GIORNALISTA
Contratto di lavoro giornalistico
Costituzione Repubblica art. 36.
LS 3 febbraio 1963 n. 69 L.
Codice civile (1942) art. 2126.
La domanda con la quale, sull'assunto che un rapporto di lavoro giornalistico sia
iniziato, con mansioni di redattore, sin da prima dell'inquadramento come praticante, si
chiede la retrodatazione delle qualifiche - previste dalla contrattazione collettiva ma
presupponenti l'iscrizione nell'albo professionale, che è di primaria competenza del
consiglio dell'ordine - di praticante e di redattore, nonché le corrispondenti differenze
retributive ed il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi
previdenziali dall'effettivo inizio del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario, quanto al secondo capo, ma è improponibile quanto al primo, da interpretare
come non necessariamente collegato all'altro.
Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 1979, n. 2029
Soc. S.E.R. c. Trizzino,
Foro it. 1979, 2041,I