CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029
Transcript
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 10 APRILE 1979, N. 2029 GIORNALE E GIORNALISTA Contratto di lavoro giornalistico LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 45 L. LS 3 febbraio 1963 n. 69 art. 63 L. Codice civile (1942) art. 2103. Codice civile (1942) art. 2126. Codice civile (1942) art. 2231. In tema di rapporto di lavoro giornalistico stipulato fra l'editore e persona non iscritta all'albo professionale, il giudice ordinario è munito di giurisdizione sulla domanda del dipendente che sia diretta al conseguimento del trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva dei giornalisti, in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni concretamente esercitate, nonché al risarcimento dei danni per mancate contribuzioni assistenziali e previdenziali, tenuto conto che l'invalidità del rapporto per difetto di detta iscrizione, e, cioè, per incapacità del soggetto, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto stesso abbia avuto esecuzione (art. 2126 comma 1 c.c.), ma manca del potere di statuire sull'eventuale ulteriore richiesta di rivendicazione delle indicate qualifiche, atteso che il loro riconoscimento postula l'iscrizione all'albo, di esclusiva pertinenza del competente consiglio dell'ordine dei giornalisti. Soc. Editoriale Romana c. Trizzino e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editoriale Romana c. Strukely e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editoriale Romana c. Ferretti e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editoriale Romana c. Ruggero e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editoriale Romana c. Spadanuda e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editoriale Romana c. Calzolari e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editrice Romana c. Casieri e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editrice Romana c. Chiocci e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editrice Romana c. Brenciaglia e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editrice Romana c. Scaroni e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 -ConformeCassazione civile, 10 aprile 1979 Soc. Editrice Romana c. Tieri e altro, Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 4 2) GIORNALE E GIORNALISTA Contratto di lavoro giornalistico Costituzione Repubblica art. 36. LS 3 febbraio 1963 n. 69 L. Codice civile (1942) art. 2126. La domanda con la quale, sull'assunto che un rapporto di lavoro giornalistico sia iniziato, con mansioni di redattore, sin da prima dell'inquadramento come praticante, si chiede la retrodatazione delle qualifiche - previste dalla contrattazione collettiva ma presupponenti l'iscrizione nell'albo professionale, che è di primaria competenza del consiglio dell'ordine - di praticante e di redattore, nonché le corrispondenti differenze retributive ed il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali dall'effettivo inizio del rapporto, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quanto al secondo capo, ma è improponibile quanto al primo, da interpretare come non necessariamente collegato all'altro. Cassazione civile, sez. un., 10 aprile 1979, n. 2029 Soc. S.E.R. c. Trizzino, Foro it. 1979, 2041,I