produzione di mangimi biologici - Università degli Studi di Milano

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produzione di mangimi biologici - Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale
Materiale didattico per il corso
PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
Prof.ssa Doriana Tedesco
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare
Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale
Materiale didattico per il corso
PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
anno accademico 2003/2004
A cura di
Prof.ssa Doriana Tedesco
[email protected]
e con il contributo di
Dott.ssa Barbara Gariboldi
Dott.ssa Sara Galletti
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare
www.vsa.unimi.it
INDICE
INTRODUZIONE
Le fonti alimentari in zootecnia biologica ................................................................................................
1
Caratteristiche generali dei foraggi .........................................................................................................
1
Caratteristiche generali dei 'concentrati'...............................................................................................
3
MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI
Legislazione .....................................................................................................................................................
5
Terminologia ...................................................................................................................................................
5
Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici ........................................................
6
Materie di origine vegetale ...................................................................................................................
6
Materie di origine animale .....................................................................................................................
12
Materie di origine minerale ...................................................................................................................
13
Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologici ..................................................
13
Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimi biologici..........................
16
Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzioni
biologiche ........................................................................................................................................................
17
L’ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI
Il nuovo regolamento europeo ....................................................................................................................
18
LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO
Legislazione .....................................................................................................................................................
20
Indicazione di conformità al regime di controllo ...................................................................................
21
Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali .............................................................................
22
Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale ................................................
23
Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti
vegetali e animali .............................................................................................................................................
24
Gli organismi di controllo .............................................................................................................................
24
La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO) ........................................................................
30
Verifica degli enti certificatori .................................................................................................................
30
RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI
Le fasi della lavorazione .............................................................................................................................
31
Legislazione per i mangimi convenzionali ..................................................................................................
32
Terminologia ...................................................................................................................................................
34
L'etichettatura dei mangimi OGM ............................................................................................................
37
LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI ...............................................................................
38
Regolamentazione del mangimificio ...........................................................................................................
40
PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI ..............
42
SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI .........................................................................
44
Premessa
La presente dispensa ha lo scopo di fornire agli studenti una panoramica sulle
principali norme che regolano la produzione dei mangimi biologici e che la differenziano
dalle produzioni convenzionali. Per meglio comprendere la disciplina di produzione di
mangimi biologici saranno forniti anche alcuni richiami di principi di tecnica
mangimistica.
Il sistema di produzione biologico è stato riconosciuto e regolamentato a livello
europeo a partire dal 1992, ma solo con il Regolamento (CE) 1804/99 sono state introdotte
norme relative alle produzioni animali. La legislazione è tuttora in continua evoluzione,
pertanto i contenuti di questa dispensa sono da considerarsi validi per l'anno di
pubblicazione, ma possono essere oggetto di continua verifica ed aggiornamento.
Ulteriore obiettivo di questa dispensa è quello di offrire indicazioni e strumenti per
l’approfondimento dei temi trattati, e più in generale sul sistema di produzione biologico,
per questo, nella parte finale della dispensa, sono riportati gli indirizzi di alcuni siti internet
ritenuti particolarmente interessanti. In particolare è consigliato agli studenti, soprattutto a
quelli interessati a cominciare una carriera professionale nel settore della zootecnia
biologica, l'acquisizione di strumenti di ricerca nelle banche dati pubbliche dell'Unione
Europea sulla legislazione in corso e in preparazione. Questi strumenti sono
particolarmente utili per poter avere sempre un punto di vista privilegiato sulle evoluzioni
del settore.
INTRODUZIONE
Le fonti alimentari in zootecnia biologica1
L'alimentazione degli animali allevati con metodo biologico è condizionata dalla
acquisizione di alimenti provenienti da agricoltura biologica, e prioritariamente, di origine
aziendale (vedi Tabella 1).
Queste condizioni, ed in particolare l'ultima, determinano essenzialmente l'uso di materie
prime nobili (cereali e proteaginose in primis per i concentrati) e foraggi di ottima qualità
(essendo essi la componente principale della razione). Inoltre nella zootecnia biologica è
privilegiata l'alimentazione derivante dal pascolo, e comunque la quota di foraggi nella
razione degli erbivori deve essere almeno il 60% (50% per le vacche a inizio lattazione, con
autorizzazione dell'organismo di controllo). Di conseguenza nell'allevamento biologico ritorna
di grande importanza un razionamento che privilegi le peculiarità delle poche ma nobili
materie prime di cui dispone l'allevatore in confronto alle complesse peculiarità degli alimenti
commerciali.
Ciò costituisce una forte differenziazione tra allevamento biologico e quello
convenzionale. In questi ultimi infatti la base dell'alimentazione risulta caratterizzata
dall'utilizzo di sottoprodotti industriali e da mangimi aventi come base l'industria chimica di
estrazione.
Appare quindi opportuno evidenziare le caratteristiche fondamentali degli alimenti
utilizzabili nella conduzione biologica dell'allevamento in modo che il razionamento effettuato
risulti fortemente differenziato ma non penalizzante rispetto a quello attuabile in zootecnia
convenzionale.
Tabella 1 - Alimenti non biologici ammessi nell'alimentazione degli animali nel
sistema di produzione biologico.
Alimenti in conversione, ammessi:
Max 30% della razione
Max 60% se prodotti dall’unità stessa
Alimenti convenzionali, ammessi (in deroga fino al 24/8/2005):
Max 10% annuo x erbivori
Max 20% annuo x altre specie
Comunque max 25% della razione giornaliera
Caratteristiche generali dei foraggi
Per "foraggio" si intende "il prodotto dell’attività vegetativa di tutte le specie vegetali,
definite foraggere, vale a dire l’erba o i suoi derivati, fieno o insilato, costituito da elementi di
pregio ad alto valore nutritivo come i succhi cellulari, le granelle e dai tessuti grossolani che
1
da: www.Sinab.it
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1
compongono le pareti delle cellule (fibra)".
Le foraggere possono distinguersi in due grandi gruppi:

avvicendate (colture seminate e della durata minore di 10 anni)

permanenti (colture naturali e della durata maggiore di 10 anni)
Le avvicendate vengono poi distinte in prati (durata maggiore di 1 anno) ed erbai (durata
minore di 1 anno), le permanenti in prati (con utilizzazione dell’erba mediante taglio) e
pascoli (con utilizzazione diretta dell’animale in campo).
Un elemento differenziale ed eventualmente di classificazione può essere il sistema di
conservazione della massa foraggiera, ottenendo così: foraggi freschi e conservati (disidratato,
fieno, foraggio insilato, fieno-silo) .
I foraggi freschi, siano essi provenienti da colture avvicendate (prati ed erbai) o permanenti
(prati e pascoli), hanno valori nutritivi analiticamente superiori ai foraggi conservati (a parità
di specie botanica e momento di utilizzo) pertanto, in zootecnia biologica, sembra molto
opportuno il loro inserimento in razione, in quanto la quota di foraggio (min 60% della s.s.) è
elevata.
Anche foraggi molto ben conservati (fieni e fieni disidratati) mantengono un discreto
valore di vitamina A.
La vitamina E è presente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino o
sottoprodotti quali germe di mais. I foraggi freschi sono ottimi apportatori di vitamine: in
particolare l’erba medica è ricca di beta- carotene, precursore della Vit. A; la vitamina E è
presente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino o sottoprodotti quali
germe di mais.
In considerazione della preferenza in zootecnia biologica per le vitamine naturali, il
razionamento con foraggi freschi è particolarmente indicato per il supporto vitaminico che
fornisce agli animali evitando acquisizioni esterne di tali prodotti, per lo più costosi se
provenienti da forme naturali.
Inoltre, anche nelle razioni con foraggi conservati, un apporto minimo di foraggio fresco
potrebbe garantire l’importante azione di "integratore" e "stimolatore galattopoietico". Le
razioni a base di foraggio fresco sono condizionate dalla stagionalità delle essenze foraggiere
che variano sia quantitativamente che qualitativamente. Pertanto, le aziende che utilizzano il
foraggio fresco come alimento base della razione, devono prevedere gli effetti stagionali sulla
qualità e sulla quantità del latte, effettuando le opportune correzioni. La scelta oculata della
specie, razza o ceppo familiare può limitare gli effetti stagionali sulla qualità del latte: una
spiccata stagionalità della razione potrà influenzare i soggetti molto specializzati da un punto
di vista quantitativo ma anche qualitativo. Quando il foraggio fresco è somministrato al
pascolo, il valore nutritivo può variare in funzione del sistema di pascolo
Per "pascolo" s'intende "qualsiasi superficie di terreno la cui produzione naturale di
biomassa sia direttamente utilizzata in campo dagli animali". I pascoli possono essere distinti
in saltuari, che ,possono cambiare destinazione colturale durante l’anno, e permanenti; i
pascoli permanenti vengono distinti in: sfalciabili (utilizzati con il pascolo diretto o con la
produzione di fieno e/o insilati) e non sfalciabili (utilizzati direttamente con il pascolo).
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I foraggi conservati, rispetto ai foraggi utilizzati freschi, subiscono perdite di valore
nutritivo durante la loro preparazione e conservazione. Pertanto nell’azienda biologica occorre
prestare la massima attenzione alla buona riuscita della fienagione e dell'insilamento.
Generalmente, i foraggi conservati si suddividono in:

fieno = con tenore in sostanza secca maggiore dell’85%;

fieno-silos = con tenore in sostanza secca compreso normalmente tra il 45% e il 55%;

insilato = con tenore in sostanza secca compresi normalmente tra il 25% e il 40%.
Nella zootecnia biologica, in cui il buon foraggio è condizione essenziale per buone
performance dell’animale, può essere molto interessante la fienagione in due tempi (fienagione
da attuarsi tramite essiccatoi di fieno sciolto o già imballato dopo aver fatto sostare sul campo
il foraggio solo per una fase di pre-appassimento).
I cereali (orzo, mais, grano tenero, avena, segale, etc): sono la base essenziale del
razionamento in zootecnia biologica, anche perché la quota di foraggi in tali razioni determina
sempre una grande richiesta di amido nei concentrati (salvo razioni a base di silomais). Molto
importante è il gradiente di fermentescibilità dell’amido, poiché deve essere il più
complementare possibile alla degradabilità della fibra e delle proteine, in modo da ottenere il
massimo delle sintesi microbiche del rumine. L'amido dell'orzo si degrada più velocemente del
mais e questo più dell’avena e del grano. L’utilizzazione dei cereali è fortemente condizionata
dal foraggio di base della razione. Nel caso di un razionamento che preveda preminenza di:

pascolo, è necessario un concentrato con un pool diversificato di amidi in modo che una o
due somministrazioni di concentrato determinino un gradiente di degradabilità degli amidi
complementare ad una elevata ma lenta ingestione di foraggio come nelle condizioni del
pascolo. La scelta dei cereali sarà poi modulata anche in funzione delle sostanze
foraggiere: una ricchezza delle leguminose richiede un mangime la cui concentrazione in
amidi sia superiore a quello prevedibile con pascoli con prevalenza di graminacee più
ricchi anche in carboidrati non strutturali;

foraggi freschi (distribuiti in mangiatoia); è necessario un concentrato leggermente
sbilanciato a favore di una più rapida degradazione dell’amido, in quanto l’assunzione del
foraggio è più veloce e quantitativamente più elevata rispetto al pascolo;

fieni; è necessario un concentrato leggermente sbilanciato verso una minore rapidità di
degradazione. Nel caso di fieni tradizionali di leguminose, è opportuna una maggiore
ricchezza di amido nel mangime rispetto ad un altro costituito prevalentemente da fieni di
graminacee. Nel caso di fieni di medica essiccati in due tempi, può essere necessaria,
invece, una più rapida fermentescibilità degli amidi, in quanto questi sono spesso fieni a
rapida velocità di transito;

unifeed; nel caso si utilizzi un insilato di mais (ma anche pastone), si ricorda che la
granella insilata ha una degradabilità più rapida della granella secca che, pertanto, può
essere somministrata anche in presenza di insilato o pastone di mais. Nel caso di razioni
unifeed, il pool di amidi sarà valutato in funzione dei diversi componenti della razione.
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Caratteristiche generali dei 'concentrati'
Per "concentrati" si intendono, "i prodotti dell’attività riproduttiva delle piante, quali frutti
e semi, a motivo della loro elevata concentrazione calorica"; sono inoltre definiti come:

mangimi semplici: le singole materie prime (orzo, mais, etc.)

mangimi composti: le miscele di singole materie prime;

mangimi composti integrati: le miscele unite ad integratori minerali e vitamine.
Nel razionamento delle aziende zootecniche biologiche l’utilizzo dei concentrati è limitato
da alcuni fattori importanti quali:

la possibilità di impiegare una quota max del 40% di s.s. proveniente da concentrato sul
totale giornaliero dell’animale;

la produzione ed il reperimento di materie prime da agricoltura biologica (limitato a pochi
prodotti pur se molto nobili, quali cereali e proteaginose);

la possibilità minima di utilizzazione di sottoprodotti: in particolare, si osserva
l’impossibilità di utilizzare, per gli alimenti proteici, le farine di estrazione (ad es. la farina
di estrazione di soia, molto utilizzata negli allevamenti convenzionali), mentre sono
utilizzabili i panelli (residuo dell’estrazione meccanica degli olii dai semi).
Per gli integratori quali le vitamine, i minerali e gli oligoelementi, viene normalmente
previsto l’uso di prodotti naturali. A tale riguardo si ricorda che, per quanto concerne la
vitamina D e le vitamine del gruppo B, i ruminanti alimentati correttamente ed aventi le
possibilità di un'esposizione al sole, riescono a sintetizzarne in misura adeguata al loro
fabbisogno.
Solo nel caso di elevate produzioni di latte o di razioni basate totalmente su foraggi
conservati, si può prevedere un’integrazione vitaminica apposita. Tra i prodotti naturali,
possono essere presi in considerazione: olio di fegato di merluzzo (oleoso o disidratato) per la
vitamina A, lieviti di birra per il complesso delle vitamine B e cereali germinati per la
Vitamina E.
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4
MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI
Legislazione
La produzione biologica di “mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per
mangimi” è regolamentata dal Regolamento CE n. 1804/99 e dalle modifiche ad esso
apportate.
Il regolamento comunitario riporta, nella sezione denominata "Materie di origine vegetale
per mangimi", un elenco delle materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali
che possono essere usate per l'alimentazione degli animali fatte salve le restrizioni quantitative
previste dal regolamento stesso, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi
chimici. Si tratta di un "elenco positivo": tutte le voci assenti sono vietate.
Le materie prime di origine animale per mangimi convenzionali, elencate nella sezione
"Materie di origine animale per mangimi", se prodotte biologicamente possono essere
impiegate nella produzione di mangimi biologici, ma usate solo nel rispetto delle restrizioni
quantitative previste dal presente allegato.
Al più tardi il 24 agosto di quest'anno gli elenchi andranno riveduti allo scopo di limitare
l'impiego di materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola qualora queste fossero
prodotte in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico.
Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di
fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere
preparati con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.
Terminologia

"ingredienti": per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata
nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel
prodotto finito, eventualmente in forma modificata. Quando un ingrediente di un prodotto
alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati
ingredienti di detto prodotto2;

"mangimi": i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i
derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o
inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione
degli animali per via orale3;
•
"materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato
naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come
pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere
impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa
2
Cfr con direttiva 79/112/CEE; articolo così modificato dal regolamento (CE) n. 1935/95. Non sono considerati
ingredienti gli additivi:
 la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più
ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito,
 che sono utilizzati come ausiliari tecnologici;
 le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi.
3
Tratto dalla Dir.79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
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trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle
premiscele4;

"mangimi composti per animali": le miscele di materie prime per mangimi
comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto
forma di mangimi completi o complementari5;

"mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico":
i mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione fornite dal Reg.CEE 2092/91
e successive modifiche, e le materie prime per mangimi menzionate o elencate nel
medesimo regolamento;

"mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per
mangimi che rispondono alle norme di produzione previste per i prodotti biologici eccetto
per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima
della raccolta6;

"organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo, inteso come
"entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico", il cui materiale
genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con
l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale7.

"derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne
contiene8;

"uso di OGM e di derivati di OGM"9: il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti
alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i
solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi
per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati
nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari,
prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di
moltiplicazione vegetale e animale10.
Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici
L’elenco è stato introdotto nella legislazione comunitaria dal Reg.CEE 1804/99; non
prevede descrizioni delle varie voci; quelle riportate sono tratte dalla Dir.CEE 96/25 e dalla
legge sui mangimi 281/63.
Materie di origine vegetale

Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le
seguenti sostanze:
4
Tratto dalla Dir. 96/25/CE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999.
Tratto dalla Dir. 79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999
6
Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999
7
Cfr con Direttiva 90/220/CEE del Consiglio; definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999
8
Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999.
9
Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999.
10
Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999
5
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6
Avena come semi, fiocchi, cruschello e crusca; orzo come semi, proteine e farinetta; riso
come grani, rotture di riso, pula vergine e panello di germe; miglio come semi; segale come
semi, farinetta, cruschello e crusca; sorgo come semi; frumento come semi, farinetta,
cruschello, farina glutinata, glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; granturco
come semi, farinetta, crusca, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande
(trebbie) di birreria.
Tabella 1 - Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione
di mangimi biologici e loro descrizione:
Denominazione
Descrizione
Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena
Avena
Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a
Fiocchi di avena
vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena
Sottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e
Cruschello di
decorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca di
avena
avena e da parte dell'endosperma
Sottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita, in
semola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca di
Crusca d'avena
avena
Grani di Hordeum vulgare L.
Orzo
Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e
Farinetta di orzo
decorticato in orzo mondato, semola o farina
Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. È costituito principalmente
Proteina di orzo
da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido
Grani di Oryza sativa L.
Riso
Sottoprodotto della preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza
sativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani
Rotture di riso
spezzati
Sottoprodotto della prima pulitura del riso greggio, costituito da pellicole
Pula vergine di
argentee, da particelle di strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai
riso
germi
Panello di germe Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al
quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento
di riso
Grani di Panicum miliaceum L.
Miglio
Semi della Secale cereale L.
Segale
Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente
Farinetta di segale pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da
piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi
Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente
pulita, costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e da
Cruschello di
altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della
segale
crusca
Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente
Crusca di segale pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e
da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa
Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.
Sorgo
Semi di Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie di
Frumento
frumento.
Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, a partire da
Farinetta di
grano pulito o farro decorticato, costituito principalmente dalla mandorla
frumento
farinosa, frammenti del tegumento esterno e da pezzi di chicchi.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
7
Cruschello di
frumento
Germe di
frumento
Glutine di
frumento
Farina glutinata
di frumento
Spelta
Triticale
Granturco
Farinetta di
granturco
Crusca di
granturco
Panello di germe
di granturco
Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, ottenuto dal
grano pulito e dal farro decorticato. È costituito principalmente da
frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della
mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento.
Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi
di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della
mandorla farinosa e dei tegumenti.
Sottoprodotto essiccato dell'emideria di frumento costituito
essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.
Sottoprodotto della fabbricazione di amido e di glutine di frumento,
costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e glutine, cui
possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento derivate
dalla vagliatura dei chicchi o residui dell'idrolisi dell'amido
Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum
monococcum.
Grani dell'ibrido Triticum X Secale.
Semi di Zea mays L.
Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di
granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti
esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca
di granturco, della mandorla farinosa.
Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di
granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di
granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa.
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco,
provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali
possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento.
Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito
essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido.
Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette
essiccate di cereali germogliati.
Glutine di
granturco
Radichette di
malto
Borlande (trebbie)
Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di
essiccate di
cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei.
birreria

Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le
seguenti sostanze:
Semi di colza come semi, panello e buccette; semi di soia come semi, semi tostati, panello
e buccette; semi di girasole come semi e panello; semi di cotone come semi e panello; semi di
lino come semi e panello; semi di sesamo come semi e panello; salmisti come panelli; semi di
ravizzone come panello e buccette; semi di zucca come panello; sansa di oliva (ottenuta per
estrazione fisica dalle olive, nella produzione biologica non è ammessa l’estrazione chimica).
Tabella 2 - Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella
produzione di mangimi biologici e loro descrizione:
Denominazione
Descrizione
Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.)
Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O. E.
Seme di colza
Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
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8
Panello di colza
Buccette di colza
Panello di palmisti
Soia
Buccette di soia
Panello di soia
(Semi di) soia,
tostata
Semi di cotone
Panello di cotone
Semi di girasole
Panello di girasole
Semi di lino
Panello di lino
Sansa di oliva
Sesamo
Panello di sesamo
Panello di
ravizzone
Buccette di
ravizzone
Panello di zucca

Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza
Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti, Elaeis
guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey , (Elaeis
melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso
Semi di soia Glycine max (L.)
Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia,
Glycine max (L) merr.
Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriato
trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g. min.)
Semi di cotone Gossypium aap. privati delle fibre.
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone
privati delle fibre.
Semi di girasole Helianthus annuus L.
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole
Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%).
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea
europea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli.
Semi Sesamum indicum L.
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo
Sesamum indicum L.
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di ravizzone
Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di ravizzone
Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di zucca
Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le
seguenti sostanze:
Ceci come semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi sottoposti a un adeguato
trattamento termico; piselli come semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, cruschetta
e crusca; fave e favette come semi; veccia come semi; lupini come semi.
Tabella 3 - Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella
produzione di mangimi biologici e loro descrizione:
Denominazione
Ceci
Vecciolo o zirlo
Cicerchia
Lupini dolci
Piselli
Cruschello di
piselli
Descrizione
Semi di Cicer arietinum L.
Semi di Ervum ervilia L.
Semi di Lathyrus sativus L. trattati termicamente
Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare
Semi di Pisum ssp.
Sottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituito
essenzialmente dall' endosperma e, in minor misura, della pellicola dei
semi.
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9
Sottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituito
Crusca di piselli essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la
pulitura dei piselli.
Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà.
Veccia
Semi della specie Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta
Fave e favette
(Alef.) Mansf.
Semi di Vicia faba L. var. major
Fave da orto
Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L.
Cruschetta di fave
var. major, costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in
da orto
minor misura dalla pellicola dei semi
Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L.
Crusca di fave da
var. major, costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la
orto
decorticazione e la pulitura dei piselli

Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti
sostanze:
Polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, patate, patata dolce come tubero,
manioca come radici, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patata,
proteina di patate e tapioca.
Tabella 4 - Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di
mangimi biologici e loro descrizione:
Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce
Polpa di barbabietola
esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp.
(da Zucchero)
vulgaris var. altissima Doell
Barbabietole secche Prodotto dell'essicazione di radice di Beta vulgaris
Patate
Tuberi di Solanum tuberosum L
Patata dolce
Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione.
Manioca
Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione
Polpa di patate
Residuo solido della fecola di patate Solanum tuberosum L.
Fecola di patate
Fecola di patate tecnicamente pura.
Sottoprodotto della fecola costituito essenzialmente da sostanze
Proteina di patate
proteiche provenienti dalla separazione della fecola
Sottoprodotto della fecola di patata Solanum tuberosum L. e di
Proteina di patate e
manioca costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti
tapioca
dalla separazione della fecola

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le
seguenti sostanze:
carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di pomodoro e vinacce.
Tabella 5 - Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione
di mangimi biologici e loro descrizione:
Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo
Carrube
Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
10
Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la
produzione del succo di agrumi.
Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum
Polpa di pomodoro
Lycopersicum Karst. durante la fabbricazione del succo di pomodoro.
Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi
Polpa di mele
di frutta
Vinacce (polpe
Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per
d'uva)
quanto possibile dei raspi e dei semi.
Pastazzo di agrumi

Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
Erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da
piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a radice da
foraggio.
Tabella 6 - Foraggi e foraggi grossolani ammessi nella produzione di mangimi
biologici e loro descrizione:
Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica
Farina di erba
giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Può contenere
medica
fino al 20% di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte
ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica.
Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio
giovane Trifolium spp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erba
Farina di trifoglio
medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento
e macinazione contemporaneamente al trifoglio
Paglia di cereali
Insieme degli steli disseccati di messi già raccolte.
Farina di
Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di piante da
graminacee
foraggio
Fieno
Erba di prato tagliata, essiccata e conservata per foraggio
Insilato
Prodotto dell'insilamento di cereali e foraggi
Ortaggi a radice da
Ortaggi a radice impiegati nella produzione di foraggio
foraggio
Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti
sostanze:
Melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con
l’essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio),
polveri ed estratti di vegetali, estratti proteici vegetali (esclusivamente per giovani animali),
spezie e aromi.
Tabella 7 - Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di
mangimi biologici e loro descrizione:
Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella
Melasso di canna (da
fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum
zucchero)
officinarum L.
Sottoprodotto ottenuto per fermentazione del melasso di canna da
Borlanda di canna (da
zucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre
zucchero)
sostanze organiche
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11
Zucchero (di canna)
Zucchero estratto dalla canna da zucchero
Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe
Farina di alghe marine marine, in particolare quelle brune; può essere stato lavato per ridurre
il tenore di iodio
Polveri ed estratti di Polveri ed estratti di vegetali, utilizzabili esclusivamente per giovani
vegetali
animali
Spezie e aromi
Insaporenti per l'alimentazione
Materie di origine animale

Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
latte crudo, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in
polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in polvere parzialmente delattosato,
proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere e
lattosio in polvere.
Tabella 8 - Latte e prodotti lattiero-caseari ammessi nella produzione di mangimi
biologici e loro descrizione:
Latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di una
Latte crudo (Dir.
o più vacche, pecore, capre o bufale non sottoposto ad temperatura
92/46/CEE)
superiore a 40°C né ad un trattamento avente effetto equivalente
Latte in polvere
Prodotto ottenuto per essiccamento del latte
Latte scremato
Latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso.
Latte scremato in
Prodotto ottenuto per essiccamento del latte scremato
polvere
Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o delle
Latticello
creme di latte
Latticello in polvere Prodotto ottenuto per essiccamento del residuo della zangolatura.
Prodotto che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina
Siero
o da procedimenti analoghi.
Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla
Siero di latte in
fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimenti
polvere
analoghi.
Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento
Caseina in polvere
della caseina precipitata mediante l’aggiunta di acidi o di presame
Polvere di siero di
Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata
latte parzialmente
estratta una parte di lattosio
delattosato
Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal
Proteina di siero di
siero di latte o dal latte mediante trattamento fisico.(il metodo
latte in polvere
chimico non è ammesso nella produzione biologica)
Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed
Lattosio in polvere
essiccamento.

Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria
le seguenti sostanze:
pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e
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12
proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma
solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce.
Tabella 9 - Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella
produzione di mangimi biologici e loro descrizione:
Olio di pesce
Olio ottenuto da pesce o parti di pesce.
Olio di fegato di
Olio ottenuto da fegato di merluzzo, non raffinato
merluzzo non raffinato
Autolisati, idrolisati e
Prodotti ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non,
proteolisati di pesce, di
somministrati esclusivamente a giovani animali
molluschi e di crostacei
Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai
Farina di pesce
quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono
essere state aggiunte le parti solubili del pesce.
Materie di origine minerale
Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
Sodio: sale marino non raffinato, salgemma grezzo estratto da giacimenti, solfato di sodio,
carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio.
Calcio: litotamnio e maërl (prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine
calcaree macinate o trasformate in granuli), conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di
seppia), carbonato di calcio, lattato di calcio, gluconato di calcio.
Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato
monocalcico defluorato.
Magnesio: magnesio anidro, solfato di magnesio, cloruro di magnesio, carbonato di
magnesio
Zolfo: solfato di sodio.
Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologici
Il regolamento comunitario non ammette l'inclusione di alcuni alimenti per la produzione
di mangimi biologici.
Alcune materie prime vengono escluse a seguito dei trattamenti a cui sono sottoposte (è il
caso delle farine di estrazione come quella di soia che è la base dei mangimi convenzionali);
risulta evidente che per alcune materie prime si può parlare di "dimenticanza del legislatore":
risulta difatti strano come venga consentito l'utilizzo di avena fioccata ma non i fiocchi di altri
cereali, provenienti ovviamente da produzioni biologiche.
a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica:
Avena come farina di da foraggio
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13
Riso come: farinaccio, crusca con carbonato di calcio, puletta, farina di foraggio a base di riso
paraboiled; riso da foraggio macinato, farina di estrazione di germi di riso, amido; riso
semigreggio, lavorato, soffiato, estruso; farina di riso, germe di riso, fiocchi di riso, amido di
riso pregelatinizzato, glutine di riso
Orzo come: fiocchi, crusca
Sorgo come: farina glutinata
Frumento come: amido, amido di frumento pregelatinizzato, panello di germe, tritello,
farinaccio, crusca
Granoturco come: farina di estrazione, fiocchi, farina glutinata, amido, amido di granturco
pregelatinizzato, germe (lavorazione a umido)
Borlande (trebbie) essiccate di distilleria, borlande scure di distilleria
b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione
biologica
Arachidi come: panello di arachidi decoricate e parzialmente decorticate, farina di estrazione
di arachidi decorticate e parzialmente decorticate
Farina di estrazione di: colza, di palmisti, di cartamo parzialmente decorticato, di semi di
cotone parzialmente decorticati, di girasole e di girasole parzialmente decorticato, di lino, di
sesamo
Copra come: panello e farina di estrazione
Panello di neuk, di babassu
Soia come : farina di estrazione di semi tostati e di semi tostati e decorticati, concentrato
proteico (di semi)
Semi di cacao come: gusci, farina di estrazione di semi parzialmente decorticati
Olio vegetale, pellicole di caffè
c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione
biologica
Farina di estrazione di guar
Lenticchie
Fagioli tostati
Veccia articolata
d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica
Barbabietola (da zucchero) come: melasso, di polpa melassata, borlanda, zucchero
Manioca come: amido pregelatinizzato
Patate come: bucce e polpa, fiocchi, succo concentrato, fecola gonfiata
e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione
biologica
Residuo di frutta (è ammesso solo quello di mele), polpa e residuo di frutta
Pomodoro come: polpa, buccia e semi
Panelli di vinaccioli, Semi di uva, Vinaccia disalcolata
f) Foraggi e foraggi grossolani non ammessi nella produzione biologica
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
14
Erba medica come: residuo, concentrato proteico
Paglia di cereali trattata
g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti
Canna da zucchero come: melasso, zucchero
h) Prodotti lattiero-caseari non ammessi nella produzione biologica
Siero di latte e scotta
Siero di latte concentrato
Proteina di siero di latte in polvere (è ammesso solo il trattamento fisico)
h) pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione
biologica
Solubili di pesce concentrato
Olio di pesce raffinato, idrogenato
I solubili di pesce sono prodotti fabbricati a partire dai liquidi di pressione residuati dalla
preparazione d'olio e di farina di pesce:

cottura e pressatura del pesce per ottenerne la farina ed un liquido molto ricco in olio;

separazione, per decantazione dell'olio dal liquido di pressione;

acidificazione del liquido di pressione e separazione, per decantazione e
centrifugazione, dei solidi in sospensione;

concentrazione del liquido di pressione.
i) Minerali non ammessi nella produzione biologica
Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcico
defluorato.
Magnesio: magnesio anidro, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio
Sodio: solfato di sodio, carbonato di sodio
l) Prodotti di animali terrestri: farina di carne, farina di carne ed ossa, farina di ossa, ciccioli,
farina di pollame, farina di piume idrolizzate, farina di sangue, grassi animali
n) Vari: prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare,
prodotti e sottoprodotti di confetteria, prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria, acidi
grassi, sali di acidi grassi, prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari, prodotti
ortofrutticoli, destrosio (glucosio), melasso di destrosio, malto destrina, sciroppo di glucosio
disidratato o atomizzato, sciroppo di glucosio.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
15
Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimi
biologici11
Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze:
Sigla
E1
Elemento
Ferro:
Forma chimica
carbonato ferroso (II)
solfato ferroso (II) monoidrato
E2
Iodio:
ossido ferrico (III)
iodato di calcio, anidro
iodato di calcio esaidrato
ioduro di potassio
iodato di calcio, anidro
iodato di calcio esaidrato
E3
Cobalto:
ioduro di potassio
solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato
E4
Rame:
carbonato basico di cobalto (II), monoidrato
ossido rameico (II)
carbonato basico di rame (II), monoidrato
E5
Manganese:
solfato di rame (II) pentaidrato
carbonato di manganese (II)
ossido manganoso e ossido manganico
E6
Zinco:
solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato
carbonato di zinco
ossido di zinco
E7
E8
Molibdeno:
Selenio:
solfato di zinco mono e/o eptaidrato
molibdato di ammonio, molibdato di sodio
selenato di sodio
selenito di sodio
Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite autorizzate
ai sensi della direttiva 70/524/CEE preferibilmente derivate da materie prime naturalmente
presenti nei mangimi, o vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per gli
animali monogastrici. In deroga12 al primo comma e durante un periodo di transizione che
scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare
l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le
seguenti condizioni:
— le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali,
— l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla
Commissione.
11
12
Cfr. Reg.CE 1804/99
Deroga introdotta dal Reg. CE 599/2003
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
16
Enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE.
Conservanti: in questa categoria sono incluse le seguenti sostanze:
E 236 Acido formico solo per insilati
E 260 Acido acetico solo per insilati
E 270 Acido lattico solo per insilati
E 280 Acido priopionico solo per insilati
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa categoria sono incluse le seguenti
sostanze:
E 551b Silice colloidale
E 551c Kieselgur
E 553 Sepiolite
E 558 Bentonite
E 559 Argilla caolinitica
E 561 Vermiculite
E 599 Perlite
Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzioni
biologiche13
Sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte,
zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici,
formici e propionici.
Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità o
l'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico,
propionico e acetico nella produzione di insilati.
13
Cfr. Reg ce 1804/99
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
17
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Il nuovo regolamento europeo
Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevati
secondo il metodo di produzione biologico sono state introdotte solo recentemente dal Reg
(CE) 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003. Esse devono consentire ai produttori
di identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative al
metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzione
biologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risalto
rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva
79/373/CEE del Consiglio, e relative modifiche.
Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto in
prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi di
origine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire
ai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento
(CEE) n. 2092/91.
Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimi
composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzati
nella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato un
mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo il
metodo di produzione biologico. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di tale
disposizione possa avere un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti
per animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per tale
motivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene di
produzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un
periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfondita
prossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita.
Nell'etichettatura dei mangimi si può fare riferimento al metodo di produzione biologico se
il mangime risponde ai seguenti requisiti:
– i prodotti sono stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle
micure di controllo previste dal Reg. 2092/91
– i prodotti o le materie prime non sono state sottoposte a trattamenti tramite radiazioni
ionizzanti
– le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in
concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto;
– le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura
biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella
composizione del prodotto.
Il riferimento al metodo di produzione biologico avviene con le seguenti indicazioni:
a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotti
è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica;
b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al
regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute
da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione
all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
18
Tale indicazione deve essere distinta dalle indicazioni previste dalla direttiva 79/373/CEE
e non deve avere un colore, un formato o uno stile grafico che la pongano maggiormente in
risalto rispetto a queste.
Inoltre deve essere corredata da:
✔
una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita:
i. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica;
ii. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura
biologica;
iii.al contenuto totale dei mangimi di origine agricola;
✔
l'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo
cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione;
✔
un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica;
✔
un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione
all'agricoltura biologica.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
19
LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO
Legislazione
Il controllo sull'osservanza delle norme di produzione biologica richiede, in linea di
massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.
Tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti
recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un
regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze
all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; il Reg CEE 2092/91 regolamenta
la creazione e l’attività delle strutture di controllo necessarie per queste attività.
In particolare gli Stati membri sono stati chiamati ad instaurare un sistema di controllo
gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali
gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti biologici debbono
essere soggetti; il sistema di controllo deve comprendere quanto meno le misure di controllo e
le misure precauzionali figuranti nel regolamento comunitario.
D'altro canto gli operatori che producono, preparano immagazzinano o importano da un
Paese terzo i prodotti biologici, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano
tali prodotti devono:

notificare tale attività all'autorità competente;

assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto.
Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri
designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi; per
il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli
elementi seguenti:

il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione
particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto
organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla;

le sanzioni che l'organismo prevede14;

le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e
tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità;

l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati.
Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a:

garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo;

accertare l'efficienza dei controlli;
14
Cfr. Reg. 1935/95
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
20

prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni
comminate15;

revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i
requisiti16.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti procurano che siano
applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure
precauzionali previste.
Ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni devono far sopprimere
le indicazioni previste per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità17;
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, devono ritirare
all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il
metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello
Stato membro.
Dal 1° gennaio 1998, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di
cui alle condizioni della norma EN 4501118
Per le produzioni di carni animali, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino
tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla
vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei
prodotti.
Indicazione di conformità al regime di controllo19
L'indicazione e/o il logo secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo
possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti biologici unicamente se sono
conformi ai requisiti previsti e se recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del
produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di
controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria20.
Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che
suggeriscano all'acquirente che l'indicazione " di conformità al regime di controllo" prevista
dal regolamento comunitario costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o
sanitaria superiore.
L'autorità di controllo e gli organismi di controllo previsti dal regolamento comunitario
devono, ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti
l'etichettatura o le produzioni biologiche o nell'applicazione delle misure riguardanti "i
requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste":
15
Cfr Reg. 1935/95
Cfr Reg. 1935/95
17
Cfr Reg. 1935/95
18
Norma UNI CEI EN 45011 del 26 giugno 1989: Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono
sistemi di certificazione di prodotti.
19
Cfr Reg. 223/2003
20
Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95.
16
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
21

far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata
dall'irregolarità;
qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare
all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da
convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro.
Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali21
La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a
redigere:

una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività,

una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli
stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente
regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato.
Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a effettuare le operazioni
conformemente al disposto nel regolamento comunitario.
L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di
controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui sopra.
L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllo
fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali.
L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non
autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non
conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per
scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono
obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati.
Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo, con o senza
preavviso. Tali visite riguardano in particolare le aziende o le situazioni in cui può esistere un
rischio specifico di scambio di prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico con altri
prodotti.
L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una
contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di
identificare:

il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;

la natura e la quantità dei prodotti agricoli derivati da agricoltura biologica, che sono stati
loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a
tali materiali;

la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti dei prodotti
derivati da agricoltura biologica che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini
del primo destinatario;
21
Cfr. Reg CEEn. 2491/2001
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
22

qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
ai fini di un corretto controllo delle operazioni..
I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni
giustificativi; nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in
uscita.
Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da
garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in
contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento.
Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accesso
ad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti
giustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioni
ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.
La produzione biologica deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gli
appezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove
del caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodotti
animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli di
qualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presente
regolamento. È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da
quelle autorizzate.
Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale
La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, la
descrizione completa dell'unità comprende una descrizione completa dei locali di stabulazione,
dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali
adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti
animali, delle materie prime e dei fattori produttivi e degli impianti per lo stoccaggio delle
deiezioni animali.
E’ inoltre richiesto un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempio
gestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.).
Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a
ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il
pollame e i piccoli mammiferi.
I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a
disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda; detti
registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione
dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati:

per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di
conversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari,

gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio
d'identificazione e destinazione,
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
23

le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione,

alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari
ingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso
di limitazioni,

profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei
prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa
giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti
animali.
Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari
contenenti prodotti vegetali e animali
Il regolamento comunitario regola anche la certificazione delle unità coinvolte nella
preparazione di prodotti biologici, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in
particolare:

unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione,

unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione.
La descrizione completa dell'unità deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il
ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti
agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti.
Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non
sono previsti nel regolamento comunitario:

l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di
magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni,

le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo
da operazioni analoghe effettuate su prodotti non previsti dal regolamento,

qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse
devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità
di controllo,

devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle
partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle
norme previste dal presente regolamento,

le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente
regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di
produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata.
Gli organismi di controllo
Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola,
della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
24
biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
l'autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento
CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il
territorio nazionale, attenendosi agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e
successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nel decreto legislativo 220/95.
Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un
piano-tipo, predisposto dall'organismo stesso: l'organismo di controllo è tenuto a svolgere la
propria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente
apportate su richiesta del Ministero e rilasciano la certificazione solo a seguito delle ispezioni
di esito favorevole.
Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a:

dare immediatamente comunicazione alle regioni e alle province autonome ed al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali delle violazioni commesse dai produttori, al
fine della comminatoria delle relative sanzioni;

trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una
relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sugli eventuali
provvedimenti adottati d'intesa con le regioni oltre che l'elenco degli operatori controllati;

mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di
certificazione, per un periodo minimo di cinque anni;

fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e
responsabilità;

consegnare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in caso di
scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di
controllo e certificazione;

redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati. Ogni prodotto elencato deve
essere seguito dalla denominazione del licenziatario. L'elenco deve essere disponibile al
pubblico;

attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella
norma EN 45011. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili
per le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni;

avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di
conformità;

conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio
personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento e
all'esperienza di ciascuno;

costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura "agricoltura
biologica - Regime di controllo CEE".
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
25
I modelli di certificazione devono contenere le seguenti indicazioni:
 nome dell'organismo di controllo autorizzato e relativo codice
 codice dell'operatore controllato
 numero di autorizzazione per i prodotti agricoli freschi e trasformati
 la dicitura : "organismo di controllo autorizzato con D. M. M.I.R.A.A.F. n..........del........in
applicazione del Reg. CEE n. 2092/91".
Gli organismi di controllo autorizzati devono anche verificare la presenza presso l'azienda
biologica delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente e di a segnalare
l'eventuale mancanza all'autorità sanitaria competente (il Ministero della Sanità).
Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in Italia sono 9:
AIAB
Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica.
Strada Maggiore,29 40125 Bologna(BO) Tel. 051/272986 Fax. 051/232011
[email protected] www.aiab.it
Presidente: Vincenzo Vizioli
Anno di costruzione:1988
Codice identificativo: IT AIB
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697171 del 18.12.96
Accreditato Sincert: Registrazione n.040B
Accreditato IFOAM
CCPB Consorzio per il controllo dei prodotti biologici
Via J. Barozzi, 8 40126 Bologna(BO)
tel. 051/254688-255198 Fax. 051/254842
[email protected] www.ccpb.it
Presidente: Lino Nori
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26
Anno di costruzione:1988
Codice identificativo: IT CPB
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697169 del 18.12.96
Accreditato Sincert: Registrazione n.043B
BIOS srl
Via Monte Grappa, 7 36063 Marostica(VI) Tel. 0424/471125 Fax. 0424/476947
[email protected] Presidente: Vittorio Crivello
Anno di costruzione:1996
Codice identificativo: IT BIO
Aut. Ministeriale: D.M. n.9990587 del 02.04.99
IMC
Istituto Mediterraneo di certificazione srl
Via C. Pisacane, 53 60019 Senigallia(AN) Tel. 071/7928725 Fax. 071/7910043
[email protected] www.adrialand.it
Presidente: Remo Ciucciomei
Anno di costruzione:1995
Codice identificativo: IT IMC
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697172 del 18.12.96
Accreditato Sincert: Registrazione n.042B
BIOAGRICOOP
Via Fucini,10 40033 Casalecchio di Reno(BO) Tel. 051/6130512 Fax. 051/6130224
[email protected] www.bioagricoop.it
Presidente: Riccardo Cozzo
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27
Anno di costruzione:1984
Codice identificativo: IT BAC
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697166 del1'8.12.96
Accreditato IFOAM
QC&I
International Services sas
Villa Parigini Loc. Basciano 53035 Monteriggiosi(SI) Tel. 0577/327234
Fax. 577/329907 [email protected]
Presidente: Marco Picirilli
Anno di costruzione:1992
Codice identificativo: IT QCI
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697168 del 18.12.96
CODEX
Strada Naviglia, 11/A 43100 Parma(PR)
tel. 0521/460735 Fax. 0521/465064
Presidente: Fabio Leone
Anno di costruzione: 1995
Codice identificativo: IT CDX
Aut. Ministeriale: D.M. n.969717 del 18.12.96
ECOCERT ITALIA
C.so delle Province, 60 95127Catania(CT)
tel. 095/442746-433071 Fax. 095/505094
[email protected]
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
28
Presidente: Angelo Maugeri
Anno di costruzione 1992:
Codice identificativo: IT ECO
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697167 del 18.12.96
Associazione SUOLO E SALUTE
Via Abbazia, 17 61032 Fano(PS) Tel. 0721/830373 Fax. 0721/830373
[email protected] www.ctcom.it/suoloesalute
Presidente: Augusto Mentuccia
Anno di costruzione:1969
Codice identificativo: IT ASS
Aut. Ministeriale: D.M. n.9697232 del 30.12.96
Una volta ottenuto il riconoscimento, gli Organismi di controllo devono trasmettere al
MiPAF e alla Regione territorialmente competente:

entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre
precedente hanno effettuato la notifica di attività di produzione con metodo biologico;

entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui
controlli eseguiti e su eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le Regioni;

entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31
dicembre dell'anno precedente;
e devono:

mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione per almeno cinque anni;

mantenere aggiornato il personale sui propri compiti e responsabilità, conservando le
informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale;

consegnare al MiPAF, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la
documentazione inerente il sistema di controllo e di certificazione;

tenere aggiornato un elenco pubblico dei prodotti certificati;

attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
29
norma EN 45011;

avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di
conformità;

costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzo della dicitura "Agricoltura
Biologica - Regime di controllo CEE"
La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO)22
Tale associazione è stata costituita con lo scopo di rappresentare gli Enti certificatori
presenti in Italia; attualmente associa sette degli Organismi riconosciuti in Italia, con una
dimensione di attività pari a più del 70% dell’insieme degli Operatori controllati sul territorio
nazionale.
Nel 2001, nel corso dell’attività ispettiva in ambito FIAO, sono stati prelevati circa 5.017
campioni di prodotto sia in campo che nelle fasi di lavorazione e ne sono stati analizzati circa
4.921, pari ad oltre il 98%, con 269 esiti positivi (5,4%); a seguito dell’attività ispettiva e dei
risultati delle analisi di laboratorio sui prodotti controllati nel 2001 gli Organismi associati
hanno erogato 287 provvedimenti sanzionatori, riguardanti principalmente sospensioni o ritiri
della certificazione/autorizzazione alla stampa etichette e esclusioni dal sistema di controllo.
Verifica degli enti certificatori
Con il Decreto 15 novembre 199523 è stato costituito presso il Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole e agroindustriali
nazionali -, il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, previsto dal decreto
legislativo n. 220/1995 con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei
provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo.
Il Comitato è formato da nove componenti, nominati con decreto dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra i funzionari del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tre
designati dalla Conferenza dei Presidenti (di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre
1989, n. 418.).
Il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle
regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente.
22
www.fiao.it
Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in
ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi.
23
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
30
RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI24
L'industria degli alimenti per il bestiame ha la funzione di riunire un certo numero di
materie prime - per scopi alimentari ben determinati - modificandone la struttura mediante la
macinazione, il dosaggio, la miscelazione, la compressione.
Le fasi della lavorazione
La ricezione
E' il servizio più importante della fabbricazione perché da esso dipende la qualità della
fabbricazione; la sua funzione è di provvedere:
 al controllo quantitativo e qualitativo (spesso tramite l'intervento del laboratorio) delle
materie prime che entrano nella fabbrica;
 alla classificazione e, se necessario, al trattamento.
Scarico, pesatura, immagazzinamento, manutenzione
Il numero di materie prime impiegate comporta una grande varietà di mezzi meccanici per la
ricezione ed il controllo: quasi tutte le materie prime sono ricevute in sacchi o 'alla rinfusa',
situazioni particolari sono rappresentate da prodotti liquidi e micro- elementi.
In generale i sacchi sono di un determinato peso; all'arrivo vengono rovesciati in una
tramoggia oppure immagazzinati.
Nella tramoggia si ha un controllo della pesatura ed una rapida pulitura per eliminare quei
corpi estranei che potrebbero ostacolare il trasporto interno e l'immagazzinamento (paglia,
spago, carta, pezzi di legno, ecc.).
Il veicolo per il trasporto 'alla rinfusa' può essere provvisto di apposite bocche di scarico,
oppure può essere svuotato con una pala meccanica.
L'immagazzinamento può avvenire:
 su apposite superfici coperte per il prodotto consegnato in sacchi
 in celle e silos per il prodotto consegnato 'alla rinfusa'
La macinazione
E' l'operazione che ha il compito di ridurre, con mezzi meccanici, i componenti della formula,
separatamente o in miscela, con un duplice scopo:
 permettere una migliore miscelazione;
 aumentare il valore nutritivo dei componenti per frantumazione di certi elementi (pareti
cellulosiche) e polverizzazione (alcuni minerali e prodotti organici).
L’aspirazione ed il trasporto pneumatico
Il principio consta nell'impartire all'aria una certa velocità nell'interno di un condotto, per farle
trasportare da un punto all'altro la totalità o una parte di un prodotto.
Il materiale impiegato è costituito da:
 il ventilatore, che è l'elemento motore;
 i condotti;
 gli apparecchi di recupero (cicloni e filtri).
Il dosaggio
Operazione o insieme di operazioni che consentono di misurare con precisione, per peso o per
volume, i diversi componenti di un mangime composto.
La miscelazione
24
Tratto da 'L'industria dei mangimi composti - tecniche e tecnologia della fabbricazione' di Louis David e
Germano Nasi.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
31
E' l'operazione, o l'insieme delle operazioni, che ha lo scopo di mescolare nel nodo più
uniforme possibile gli elementi dosati e portati ad una granulazione il più possibile omogenea.
La compressione
Operazione che consiste nell'agglomerare, mediante un mezzo meccanico, gli alimenti
composti farinosi in solidi la cui forma, volume e durezza sono più adatti alle esigenze
fisiologiche degli animali e consentono una manipolazione più facile ed una migliore
conservazione.
Immagazzinamento: può essere fatto in sacchi che devono essere chiusi automaticamente o in
celle.
Etichettatura
Nella attività zootecnica per ottenere il massimo risultato produttivo, è di fondamentale
importanza la conoscenza delle caratteristiche dei mangimi impiegati.
Valutazione di un mangime:
 composizione;
 contenuto in proteine, grassi, glucidi, vitamine e sali minerali;
 digeribilità;
 valore biologico delle proteine;
 appetibilità;
 conservabilità;
 azione sullo stato di salute dell'animale;
 azione sulla produzione.
L'odore, il sapore, l'aspetto, la consistenza dei prodotti alimentari di origine animale sono
spesso influenzati dai mangimi utilizzati.
L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) del Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali, effettua controlli e prelievi per analisi nei luoghi di produzione e di
commercializzazione dei mangimi e presso gli allevatori che li utilizzano.
Legislazione per i mangimi convenzionali
La legge n.281 del 15 febbraio 1963 e le successive modifiche ad essa apportate,
regolamentano, in Italia, la produzione di mangimi.
Le materie prime per mangimi ammesse sono elencate in questa stessa legge e sono
denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti dalla legge stessa; le materie prime
per mangimi elencate possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le
denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime
corrispondano alle descrizioni in esso specificate.
L'elenco non è da considerarsi esclusivo, infatti può essere integrato; i prodotti costituiti da
due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per
mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del
sottoprodotto di minor valore commerciale25.
Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori
o integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di
25
Cfr. D.Lgs 17 Agosto 1999 n.360
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
32
produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate.
Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti
indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere
immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono
mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle
disposizioni vigenti.
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione o per il consumo, integratori o integratori medicati per
mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di «integratore per mangimi» o di
«integratore medicato per mangimi» ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento
della ditta produttrice o importatrice:

l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di
integratore o di integratore medicato per mangimi;

una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di
somministrazione;

la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti
soggetti ad alterazione con il tempo;

per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il
nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta
I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta
degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze
aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi26.
Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere
e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale
svolgersi delle funzioni fisiologiche.
I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per
mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni,
fatte salve le deroghe previste per legge.
È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori a mezzo di carri silos formati da una
o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un
cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice,
con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto.
Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un
documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori
medicati.
In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente
può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di
reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un
26
L'art. 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 ha disposto che il termine «premiscela» sostituisca il termine
«integratore» utilizzato nella presente legge.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
33
periodo da tre mesi ad un anno.
Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità
competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello
stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della
stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
Terminologia27

Alimenti per animali: sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele,
comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale per
via orale

Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati,
nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o
inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione
degli animali per via orale

Mangimi semplici di origine vegetale: singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o
conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: mais, erba
medica, farina di orzo, panello di semi di lino

Mangimi semplici di origine animale: singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o
conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: latte (liquido o
in polvere), farina di carne, farina di pesce, farina di sangue, ecc.

Materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato
naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come
pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere
impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa
trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle
premiscele

Mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi,
destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o
di mangimi complementari

Mangimi completi: le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro
composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera

Mangimi complementari: le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi
elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera
soltanto se sono associati ad altri mangimi

Mangimi minerali: i mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e
contenenti almeno il 40% di ceneri gregge

Mangimi melassati: i mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti
almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio

Mangimi d'allattamento: i mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una
determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come
complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da
macellazione
27
Parte così modificata dal D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59)
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
34

Mangimi medicati: mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi

Integratore per mangimi: preparazioni contenenti in stato di dispersione in un supporto
anche liquido, singolarmente o associati tra loro, determinati "principi attivi", (aminoacidi,
vitamine, antibiotici, sali minerali, ecc.), ed altri costituenti ad azione biologica ed destinai
ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di
stimolare determinate funzioni produttive e/o energetiche degli animali

Mangimi composti integrati: preparazioni ottenute associando ai mangimi composti dei
mangimi concentrati ed uno o più integratori, oppure un adeguato "nucleo". Ad es.: mais +
orzo + mangimi concentrati vari + minerali + vitamine; oppure: mais + orzo + nucleo

Nuclei: mangimi composti concentrati integrati. Da essi, mediante miscelazione con
mangimi semplici o composti, si ottengono mangimi composti integrati. Contengono
mangimi concentrati, minerali e vitamine
La legge 281/63 riporta anche il glossario che illustra i principali procedimenti utilizzati
nella preparazione delle materie prime per mangimi28, di cui sono sotto riportarti quelli
ammessi per le produzioni biologiche:
Procedimento
Definizione
Aumento del tenore di alcune sostanze mediante
Concentrazione
eliminazione di acqua o altri componenti
Decorticatura
[1]
Essiccazione
Estrazione
Estrusione
Fioccatura
Molitura a
secco
Riscaldamento
Idrogenazione
28
Denominazione
Concentrato
Decorticato,
Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno
parzialmente
(tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc.
decorticato
Essiccato
Disidratazione mediante procedimenti artificiali o
(naturalmente o
naturali
artificialmente)
Estratto, farina di
estrazione (per
Eliminazione, con solvente organico (il prodotto
materiali con grassi),
finito deve esserne privo), di grasso o olio da
melasse, polpa (per
materiali o, con solvente acquoso, di zucchero e
materiali con zuccheri
altre sostanze idrosolubili
o altre sostane
idrosolubili)
Pressione spinta o protrusione attraverso orifizi
Estruso
Laminazione di materiale trattato con il caldo
Fiocchi
umido
Trattamento meccanico di semi per rimpicciolire le farina, crusca,
particelle ed agevolare la separazione in frazioni di cruschello, farinaccio,
componenti (soprattutto farina, crusca e tritello)
farinella, tritello
Termine generale per una serie di trattamenti
termici effettuati in condizioni specifiche per
Tostato, cotto, trattato
influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura
termicamente
della sostanza
Idrogenato,
Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi
parzialmente
saturi (indurimento degli oli e dei grassi)
idrogenato
Cfr. D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59).
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
35
Riduzione in componenti chimici semplici mediante
Idrolisi
adeguato trattamento con acqua e eventualmente
Idrolizzato
con enzimi o acidi/alcali
Pressato, expeller [2],
(per materiali
Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con contenenti oli); polpa,
pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, residuo (per frutta,
Pressatura
di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di ecc.); fettucce di
succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali
barbabietole pressate
(per le barbabietole da
zucchero)
Formellati, pellettato,
Pellettatura
Compressione mediante passaggio in filiera
in pellet.
Pregelatinizzazi Modifica dell'amido per aumentarne il potere di
Pregelatinizzato,
one
rigonfiamento in acqua fredda
gonfiato
Eliminazione totale o parziale di impurità in
Raffinato,
Raffinazione
zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante
parzialmente raffinato
trattamento chimico/fisico
Separazione meccanica dei componenti del seme /
Molitura umida endosperma per macerazione in acqua con o senza Germe, glutine, amido
anidride solforosa per l'estrazione dell'amido
Trasformazione meccanica dei semi o di altre
Macinazione
materie prime per mangimi al fine di ridurne le
Macinato
dimensioni
Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi Dezuccherato,
Dezuccheraggio dalla melassa e da altre sostanze contenenti
parzialmente
zucchero mediante processi chimici o fisici
dezuccherato
Procedimento meccanico di
compressione/laminazione di semi o altre materie
Schiacciatura
Schiacciato, laminato
prime per mangimi al fine di modificarne la
struttura iniziale
Frantumazione meccanica di semi o di altre materie
Spezzatura
Spezzato, frantumato
prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni
[1] Il termine «decorticatura» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il
termine d'uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato».
[2] Ove, opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello».
Le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone
pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di
fabbricazione,e da coadiuvanti tecnologici. Qualora non siano stati fissati altri valori, la
purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%.
Si considerano impurezze botaniche:

le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre
specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione
anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.
Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in
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36
quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale
impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie
prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti
lavorazioni.
L'etichettatura dei mangimi OGM
L'etichettatura dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati o prodotti
derivati da OGM è stata oggetto negli ultimi anni di dibattito a livello europeo e di diversi
interventi normativi. In particolare sono 3 le normative principali che si riferiscono agli
alimenti e ai mangimi OGM:
La prima contiene le regole per il rilascio deliberato di di OGM nell'ambiente (direttiva
2001/18/CE, che sostituisce la precedente dir. 90/220/CEE). Sotto questa direttiva, in
vigore dal 17 ottobre 2002, sono stati approvati 18 OGM nell'Unione Europea, per diversi
scopi (alcuni per coltivazione, alcuni per importazione e trasformazione, alcuni come
alimenti, per l'uomo o per gli animali).
La seconda è il Regolamento (CE) 1829/2003, che è in vigore dal 7 novembre 2003, che si
applica agli alimenti e ai mangimi, e detta le nuove norme per l'autorizzazione
all'immissione sul mercato degli OGM. La procedura prevede che le richieste di
autorizzazione, corredate di un dossier, siano valutate dall'Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare29 che ha 6 mesi di tempo per valutare la sicurezza del nuovo alimento.
I mangimi non devono:
a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;
b) fuorviare l'utilizzatore;
c) danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche
distintive dei prodotti di origine animale;
d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale
sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani.
Dopo una valutazione positiva da parte dell'Autorità, l'autorizzazione finale viene data
dalla Commissione
La terza è il Regolamento (CE) 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di
OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM.
Le norme sull'etichettatura dei mangimi OGM:
✔
non si applicano ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono costituiti o
sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per
mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia
accidentale o tecnicamente inevitabile. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia
accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare
alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.
Sull'etichetta del mangime appaiono:
✔
la denominazione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi
29
http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_it.htm
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
37
immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime in questione, oppure
✔
la denominazione «prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare
tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime.
✔
i) composizione,
✔
ii) proprietà nutrizionali,
✔
iii) uso previsto,
✔
iv) implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali
Deve inoltre essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime
possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.
Per assicurare la tracciabilità, gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti
da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguenti
informazioni:
a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM;
b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti
da OGM;
c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il
prodotto è stato ottenuto da OGM.
LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
Come principio generale, il regolamento richiede che ci sia una separazione spaziale
netta tra la produzione 'biologica' e la produzione di prodotti convenzionali:
✗
nella linea produttiva
✗
durante lo stoccaggio
✗
durante il trasporto
✗
tanto per le materie prime che per i prodotti finiti
“Unità di preparazione
Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché:
a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i
mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali
siano fisicamente separati in modo efficace;
b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal
presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi
composti non disciplinati dal presente regolamento.”30
In deroga a queste disposizioni, fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere
30
Cfr. Reg. (CE) 223/2003
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
38
svolte negli stessi impianti, purché:
— venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei
prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui
sia stata controllata l'efficacia (il mangimificio solitamente fa le pulizie al Sabato e la
produzione biologica il Lunedì ed il Martedì);
— l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni;
— l'operatore garantisca l'applicazione di appropriate misure, in base alla valutazione del
rischio, per garantire che i prodotti non conformi al regolamento non possano essere
immessi sul mercato con indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico;
E' vietato l'impiego contemporanemente, in uno stesso mangime, di un ingrediente da
agricoltura biologica o ‘in conversione’ e da agricoltura convenzionale (es. orzo da agricoltura
biologica e orzo convenzionale nello stesso mangime). In ogni caso le materie prime
convenzionali usate devono essere OGM FREE. Mentre normalmente il livello di
contaminazione accidentale da OGM in materie etichettate come “OGM free” è di 0.9%31, nei
mangimi destinati a mangimi biologici il limite massimo di presenza di OGM è 0.1%. Alcuni
organismi di controllo possono imporre livelli ancora più restrittivi (per esempio AIAB
impone un limite di contaminazione di 0,0001%). In caso di riscontro di tracce OGM si ha una
sospensione per 3 mesi della possibilità di vendere il mangime come biologico.
Nelle strutture di produzione di mangimi biologici esistono due punti particolarmente a
rischio:
1. i punti carico, solitamente separati per le materie prime biologiche e non biologiche
2. la buca scarico, spesso unica per convenzionale e biologico, quindi potenziale punto di
contaminazione
Non è ammissibile l'utilizzo di linee di lavorazione che prevedano la possibilità di
produzione di prodotti medicati; i locali di stoccaggio e di lavorazione dei mangimi biologici
devono essere chiaramente distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle parti
convenzionali.
Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente alla lavorazione del
prodotto biologico ma, qualora ciò non sia possibile, di far precedere la lavorazione della
partita biologica da operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza di
indesiderati residui.
Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche sia fatta
passare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito un adeguato scarto "di testa" di
prodotto biologico tale da assicurare la "pulizia" dell'impianto.
In ogni caso la tendenza più diffusa tra gli allevatori in conduzione biologica è per
l’utilizzo di prodotti aziendali, anche per l’elevato costo dei mangimi.
31
Cfr. Reg. (CE) 1829/2003
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
39
Regolamentazione del mangimificio
Un mangimificio deve possedere alcuni requisiti.

gli impianti e le attrezzature di produzione devono essere sistemati in reparti distinti
da quelli destinati ad altra lavorazione e da quelli destinati alla vendita ed al
deposito dei prodotti finiti. Tali reparti debbono essere completamente separati fra
loro in modo da evitare possibili contaminazioni tra le materie prime ed i prodotti
finiti. Detti reparti devono avere idonei impianti di aspirazione ed i relativi
pavimenti e pareti devono essere facilmente lavabili e permettere la disinfezione, la
disinfestazione e la derattizzazione;

i locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono
essere asciutti e ben aerati, separati fra loro e da quelli di produzione; detti locali ed
i reparti, nonché quelli di fabbricazione non possono essere adibiti a deposito di
sostanza estranee e, in particolare, di concimi, anticrittogamici, insetticidi;

locali separati per il deposito dei carburanti, dei lubrificanti e di quanto altro
occorre per il funzionamento dei macchinari, nonché per la pulizia, la disinfezione e
la disinfestazione dei locali e dei prodotti;

adeguati servizi igienici per il personale dipendente;

attrezzature atte ad impedire la diffusione delle malattie contagiose degli animali ed
idonei impianti per la conservazione delle materie prime;

un impianto di macinazione, atto a garantire un conveniente grado di finezza e di
omogeneità del prodotto finito;

attrezzature atte a garantire l'assoluta assenza nei mangimi di corpi estranei (chiodi,
materie metalliche, ecc.) che possano, comunque , danneggiare la salute degli
animali;

l'insaccamento meccanico che assicuri il grado di pulizia del prodotto finito;

attrezzature atte a garantire anche la completa sterilizzazione del prodotto finito.
Detto prodotto, comunque, non deve contenere agenti patogeni e tossigeni.
Per quanto riguarda le farine di latte e di siero, lo stabilimento deve avere impianti di
essiccamento che, senza alterarne il valore nutritivo e senza pregiudicarne le proprietà
organolettiche permettano di passare rapidamente dal prodotto liquido a quello essiccato.
Comunque l'impianto di essiccamento, quando necessario, deve essere tale da non alterare il
prodotto.
Le acque di rifiuto devono essere convogliate razionalmente in modo da evitare la
diffusione di eventuali malattie contagiose. A tale scopo, esse debbono essere sottoposte a
trattamento di depurazione, qualora non sia possibile il loro smaltimento in modo
igienicamente irreprensibile.

impianti idonei a consentire che i cereali siano separati, prima della macellazione,
dalla polvere e dalle sostanze estranee non atte all'alimentazione animale
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
40

impianti tali da garantire l'esattezza del dosaggio delle materie prime costituenti la
miscela e la migliore omogeneità del prodotto finito in modo che, entro i limiti
della tolleranza stabilita dalla legge, i campioni prelevati dalla massa corrispondano
ai valori analitici dichiarati. Alle stesse esigenze devono rispondere eventuali
impianti di melassatura e grassatura.
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
41
PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI
BIOLOGICI
I principali indicatori economici dell’industria italiana di mangimi composti (valori ancora
in lire) sono di seguito elencati (Fonte: INEA).
VARIABILI
N.stabilimenti
Fatturato
Produzione
Numero di addetti
Esportazioni
Importazioni
Saldo commerciale
ANNO 2000
927
7.700 MLD. £
11.150. 000 tonn.
N° 9.000
185 MLD. £
905 MLD.£
-724 MLD. £
Attualmente la produzione di mangimi biologici in Italia si aggira attorno allo 0,2% della
produzione totale, questo dato merita alcune considerazioni:

dall’elaborazione dei dati forniti dagli organismi di controllo operanti in Italia al 31
dicembre 2001, risulta che il trend di crescita del "biologico" sul territorio nazionale è
sempre in aumento e con esso la richiesta di prodotti biologici, compresi i mangimi;

la produzione di mangimi biologici è inadeguata alle necessità32: i mangimifici
certificati sono una quindicina ed in diverse regioni gli allevatori hanno difficoltà a
reperire localmente il mangime biologico necessario;

di fatto l’industria mangimistica preferisce acquistare il prodotto in altri paesi europei
(Germania e Francia) dove i prezzi sono più bassi in quanto compensati da una buona
produttività (quasi il doppio di quella italiana)33;

la produzione di mangimi biologici è vincolata da diversi fattori, fra i quali:
•
•

32
33
34
35
la necessità di avere strutture apposite;
i costi di produzione più elevati (in media del 40% rispetto al prodotto
convenzionale34), legati soprattutto al costo delle materie prime.
anche se il prezzo elevato dei mangimi prodotti industrialmente spinge gli allevatori a
prediligere l'acquisto di materie prime per la preparazione autonoma dei mangimi
necessari35, il settore dei mangimi biologici sembra destinato ad un buon sviluppo nei
prossimi anni.
Tratto da 'Agrisole' del 25-31 Ottobre 2002, dichiarazioni di Vincenzo Viziolo, presidente Aiab
www.aiab.it
Dott.Melli, Progeo
Da valutazione del Dott.Matteotti, Veterinario Aiab
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
42
Media valori
FRUMENTO TENERO BIO
FRUMENTO TENERO
FRUMENTO DURO BIO
FRUMENTO DURO
MAIS BIO
MAIS
RISONE BIO
RISONE
SEMI DI SOIA BIO
SEMI DI SOIA
Media
205
200
235
207
200
174
420
342
323
278
Tabella 1 Confronto tra i prezzi di alcune materie prime biologiche e convenzionali
(dal listino prezzi dell'Associazione Granaria di Milano36, determinati al 26/11/03)
36
http://borsa.granariamilano.org/
Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI
43
SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI
Sull'agricoltura e la zootecnia biologica:
www.agricolturabiologica.com
www.aiab.it
www.bioagricoop.it
www.ccpb.it
www.greenplanet.net
www.sinab.it
http://www.scizoot.unipd.it/staff/bailoni/biologico/bologna2_file/frame.htm
Sui mangimi e sugli alimenti:
www.assalzoo.it
http://borsa.granariamilano.org/
Per aggiornamenti nella legislazione europea:
Banca dati EURlex: www.europa.eu.int
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