produzione di mangimi biologici - Università degli Studi di Milano
Transcript
produzione di mangimi biologici - Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale Materiale didattico per il corso PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI Prof.ssa Doriana Tedesco Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale Materiale didattico per il corso PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI anno accademico 2003/2004 A cura di Prof.ssa Doriana Tedesco [email protected] e con il contributo di Dott.ssa Barbara Gariboldi Dott.ssa Sara Galletti Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina Veterinaria Dipartimento di Scienze e Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare www.vsa.unimi.it INDICE INTRODUZIONE Le fonti alimentari in zootecnia biologica ................................................................................................ 1 Caratteristiche generali dei foraggi ......................................................................................................... 1 Caratteristiche generali dei 'concentrati'............................................................................................... 3 MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI Legislazione ..................................................................................................................................................... 5 Terminologia ................................................................................................................................................... 5 Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici ........................................................ 6 Materie di origine vegetale ................................................................................................................... 6 Materie di origine animale ..................................................................................................................... 12 Materie di origine minerale ................................................................................................................... 13 Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologici .................................................. 13 Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimi biologici.......................... 16 Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzioni biologiche ........................................................................................................................................................ 17 L’ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI Il nuovo regolamento europeo .................................................................................................................... 18 LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO Legislazione ..................................................................................................................................................... 20 Indicazione di conformità al regime di controllo ................................................................................... 21 Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali ............................................................................. 22 Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale ................................................ 23 Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali ............................................................................................................................................. 24 Gli organismi di controllo ............................................................................................................................. 24 La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO) ........................................................................ 30 Verifica degli enti certificatori ................................................................................................................. 30 RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI Le fasi della lavorazione ............................................................................................................................. 31 Legislazione per i mangimi convenzionali .................................................................................................. 32 Terminologia ................................................................................................................................................... 34 L'etichettatura dei mangimi OGM ............................................................................................................ 37 LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI ............................................................................... 38 Regolamentazione del mangimificio ........................................................................................................... 40 PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI .............. 42 SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI ......................................................................... 44 Premessa La presente dispensa ha lo scopo di fornire agli studenti una panoramica sulle principali norme che regolano la produzione dei mangimi biologici e che la differenziano dalle produzioni convenzionali. Per meglio comprendere la disciplina di produzione di mangimi biologici saranno forniti anche alcuni richiami di principi di tecnica mangimistica. Il sistema di produzione biologico è stato riconosciuto e regolamentato a livello europeo a partire dal 1992, ma solo con il Regolamento (CE) 1804/99 sono state introdotte norme relative alle produzioni animali. La legislazione è tuttora in continua evoluzione, pertanto i contenuti di questa dispensa sono da considerarsi validi per l'anno di pubblicazione, ma possono essere oggetto di continua verifica ed aggiornamento. Ulteriore obiettivo di questa dispensa è quello di offrire indicazioni e strumenti per l’approfondimento dei temi trattati, e più in generale sul sistema di produzione biologico, per questo, nella parte finale della dispensa, sono riportati gli indirizzi di alcuni siti internet ritenuti particolarmente interessanti. In particolare è consigliato agli studenti, soprattutto a quelli interessati a cominciare una carriera professionale nel settore della zootecnia biologica, l'acquisizione di strumenti di ricerca nelle banche dati pubbliche dell'Unione Europea sulla legislazione in corso e in preparazione. Questi strumenti sono particolarmente utili per poter avere sempre un punto di vista privilegiato sulle evoluzioni del settore. INTRODUZIONE Le fonti alimentari in zootecnia biologica1 L'alimentazione degli animali allevati con metodo biologico è condizionata dalla acquisizione di alimenti provenienti da agricoltura biologica, e prioritariamente, di origine aziendale (vedi Tabella 1). Queste condizioni, ed in particolare l'ultima, determinano essenzialmente l'uso di materie prime nobili (cereali e proteaginose in primis per i concentrati) e foraggi di ottima qualità (essendo essi la componente principale della razione). Inoltre nella zootecnia biologica è privilegiata l'alimentazione derivante dal pascolo, e comunque la quota di foraggi nella razione degli erbivori deve essere almeno il 60% (50% per le vacche a inizio lattazione, con autorizzazione dell'organismo di controllo). Di conseguenza nell'allevamento biologico ritorna di grande importanza un razionamento che privilegi le peculiarità delle poche ma nobili materie prime di cui dispone l'allevatore in confronto alle complesse peculiarità degli alimenti commerciali. Ciò costituisce una forte differenziazione tra allevamento biologico e quello convenzionale. In questi ultimi infatti la base dell'alimentazione risulta caratterizzata dall'utilizzo di sottoprodotti industriali e da mangimi aventi come base l'industria chimica di estrazione. Appare quindi opportuno evidenziare le caratteristiche fondamentali degli alimenti utilizzabili nella conduzione biologica dell'allevamento in modo che il razionamento effettuato risulti fortemente differenziato ma non penalizzante rispetto a quello attuabile in zootecnia convenzionale. Tabella 1 - Alimenti non biologici ammessi nell'alimentazione degli animali nel sistema di produzione biologico. Alimenti in conversione, ammessi: Max 30% della razione Max 60% se prodotti dall’unità stessa Alimenti convenzionali, ammessi (in deroga fino al 24/8/2005): Max 10% annuo x erbivori Max 20% annuo x altre specie Comunque max 25% della razione giornaliera Caratteristiche generali dei foraggi Per "foraggio" si intende "il prodotto dell’attività vegetativa di tutte le specie vegetali, definite foraggere, vale a dire l’erba o i suoi derivati, fieno o insilato, costituito da elementi di pregio ad alto valore nutritivo come i succhi cellulari, le granelle e dai tessuti grossolani che 1 da: www.Sinab.it Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 1 compongono le pareti delle cellule (fibra)". Le foraggere possono distinguersi in due grandi gruppi: avvicendate (colture seminate e della durata minore di 10 anni) permanenti (colture naturali e della durata maggiore di 10 anni) Le avvicendate vengono poi distinte in prati (durata maggiore di 1 anno) ed erbai (durata minore di 1 anno), le permanenti in prati (con utilizzazione dell’erba mediante taglio) e pascoli (con utilizzazione diretta dell’animale in campo). Un elemento differenziale ed eventualmente di classificazione può essere il sistema di conservazione della massa foraggiera, ottenendo così: foraggi freschi e conservati (disidratato, fieno, foraggio insilato, fieno-silo) . I foraggi freschi, siano essi provenienti da colture avvicendate (prati ed erbai) o permanenti (prati e pascoli), hanno valori nutritivi analiticamente superiori ai foraggi conservati (a parità di specie botanica e momento di utilizzo) pertanto, in zootecnia biologica, sembra molto opportuno il loro inserimento in razione, in quanto la quota di foraggio (min 60% della s.s.) è elevata. Anche foraggi molto ben conservati (fieni e fieni disidratati) mantengono un discreto valore di vitamina A. La vitamina E è presente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino o sottoprodotti quali germe di mais. I foraggi freschi sono ottimi apportatori di vitamine: in particolare l’erba medica è ricca di beta- carotene, precursore della Vit. A; la vitamina E è presente nei foraggi freschi ed in alcuni concentrati, quali avena e lupino o sottoprodotti quali germe di mais. In considerazione della preferenza in zootecnia biologica per le vitamine naturali, il razionamento con foraggi freschi è particolarmente indicato per il supporto vitaminico che fornisce agli animali evitando acquisizioni esterne di tali prodotti, per lo più costosi se provenienti da forme naturali. Inoltre, anche nelle razioni con foraggi conservati, un apporto minimo di foraggio fresco potrebbe garantire l’importante azione di "integratore" e "stimolatore galattopoietico". Le razioni a base di foraggio fresco sono condizionate dalla stagionalità delle essenze foraggiere che variano sia quantitativamente che qualitativamente. Pertanto, le aziende che utilizzano il foraggio fresco come alimento base della razione, devono prevedere gli effetti stagionali sulla qualità e sulla quantità del latte, effettuando le opportune correzioni. La scelta oculata della specie, razza o ceppo familiare può limitare gli effetti stagionali sulla qualità del latte: una spiccata stagionalità della razione potrà influenzare i soggetti molto specializzati da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Quando il foraggio fresco è somministrato al pascolo, il valore nutritivo può variare in funzione del sistema di pascolo Per "pascolo" s'intende "qualsiasi superficie di terreno la cui produzione naturale di biomassa sia direttamente utilizzata in campo dagli animali". I pascoli possono essere distinti in saltuari, che ,possono cambiare destinazione colturale durante l’anno, e permanenti; i pascoli permanenti vengono distinti in: sfalciabili (utilizzati con il pascolo diretto o con la produzione di fieno e/o insilati) e non sfalciabili (utilizzati direttamente con il pascolo). Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 2 I foraggi conservati, rispetto ai foraggi utilizzati freschi, subiscono perdite di valore nutritivo durante la loro preparazione e conservazione. Pertanto nell’azienda biologica occorre prestare la massima attenzione alla buona riuscita della fienagione e dell'insilamento. Generalmente, i foraggi conservati si suddividono in: fieno = con tenore in sostanza secca maggiore dell’85%; fieno-silos = con tenore in sostanza secca compreso normalmente tra il 45% e il 55%; insilato = con tenore in sostanza secca compresi normalmente tra il 25% e il 40%. Nella zootecnia biologica, in cui il buon foraggio è condizione essenziale per buone performance dell’animale, può essere molto interessante la fienagione in due tempi (fienagione da attuarsi tramite essiccatoi di fieno sciolto o già imballato dopo aver fatto sostare sul campo il foraggio solo per una fase di pre-appassimento). I cereali (orzo, mais, grano tenero, avena, segale, etc): sono la base essenziale del razionamento in zootecnia biologica, anche perché la quota di foraggi in tali razioni determina sempre una grande richiesta di amido nei concentrati (salvo razioni a base di silomais). Molto importante è il gradiente di fermentescibilità dell’amido, poiché deve essere il più complementare possibile alla degradabilità della fibra e delle proteine, in modo da ottenere il massimo delle sintesi microbiche del rumine. L'amido dell'orzo si degrada più velocemente del mais e questo più dell’avena e del grano. L’utilizzazione dei cereali è fortemente condizionata dal foraggio di base della razione. Nel caso di un razionamento che preveda preminenza di: pascolo, è necessario un concentrato con un pool diversificato di amidi in modo che una o due somministrazioni di concentrato determinino un gradiente di degradabilità degli amidi complementare ad una elevata ma lenta ingestione di foraggio come nelle condizioni del pascolo. La scelta dei cereali sarà poi modulata anche in funzione delle sostanze foraggiere: una ricchezza delle leguminose richiede un mangime la cui concentrazione in amidi sia superiore a quello prevedibile con pascoli con prevalenza di graminacee più ricchi anche in carboidrati non strutturali; foraggi freschi (distribuiti in mangiatoia); è necessario un concentrato leggermente sbilanciato a favore di una più rapida degradazione dell’amido, in quanto l’assunzione del foraggio è più veloce e quantitativamente più elevata rispetto al pascolo; fieni; è necessario un concentrato leggermente sbilanciato verso una minore rapidità di degradazione. Nel caso di fieni tradizionali di leguminose, è opportuna una maggiore ricchezza di amido nel mangime rispetto ad un altro costituito prevalentemente da fieni di graminacee. Nel caso di fieni di medica essiccati in due tempi, può essere necessaria, invece, una più rapida fermentescibilità degli amidi, in quanto questi sono spesso fieni a rapida velocità di transito; unifeed; nel caso si utilizzi un insilato di mais (ma anche pastone), si ricorda che la granella insilata ha una degradabilità più rapida della granella secca che, pertanto, può essere somministrata anche in presenza di insilato o pastone di mais. Nel caso di razioni unifeed, il pool di amidi sarà valutato in funzione dei diversi componenti della razione. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 3 Caratteristiche generali dei 'concentrati' Per "concentrati" si intendono, "i prodotti dell’attività riproduttiva delle piante, quali frutti e semi, a motivo della loro elevata concentrazione calorica"; sono inoltre definiti come: mangimi semplici: le singole materie prime (orzo, mais, etc.) mangimi composti: le miscele di singole materie prime; mangimi composti integrati: le miscele unite ad integratori minerali e vitamine. Nel razionamento delle aziende zootecniche biologiche l’utilizzo dei concentrati è limitato da alcuni fattori importanti quali: la possibilità di impiegare una quota max del 40% di s.s. proveniente da concentrato sul totale giornaliero dell’animale; la produzione ed il reperimento di materie prime da agricoltura biologica (limitato a pochi prodotti pur se molto nobili, quali cereali e proteaginose); la possibilità minima di utilizzazione di sottoprodotti: in particolare, si osserva l’impossibilità di utilizzare, per gli alimenti proteici, le farine di estrazione (ad es. la farina di estrazione di soia, molto utilizzata negli allevamenti convenzionali), mentre sono utilizzabili i panelli (residuo dell’estrazione meccanica degli olii dai semi). Per gli integratori quali le vitamine, i minerali e gli oligoelementi, viene normalmente previsto l’uso di prodotti naturali. A tale riguardo si ricorda che, per quanto concerne la vitamina D e le vitamine del gruppo B, i ruminanti alimentati correttamente ed aventi le possibilità di un'esposizione al sole, riescono a sintetizzarne in misura adeguata al loro fabbisogno. Solo nel caso di elevate produzioni di latte o di razioni basate totalmente su foraggi conservati, si può prevedere un’integrazione vitaminica apposita. Tra i prodotti naturali, possono essere presi in considerazione: olio di fegato di merluzzo (oleoso o disidratato) per la vitamina A, lieviti di birra per il complesso delle vitamine B e cereali germinati per la Vitamina E. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 4 MATERIE PRIME PER MANGIMI BIOLOGICI Legislazione La produzione biologica di “mangimi, mangimi composti per animali e materie prime per mangimi” è regolamentata dal Regolamento CE n. 1804/99 e dalle modifiche ad esso apportate. Il regolamento comunitario riporta, nella sezione denominata "Materie di origine vegetale per mangimi", un elenco delle materie prime di origine agricola per mangimi convenzionali che possono essere usate per l'alimentazione degli animali fatte salve le restrizioni quantitative previste dal regolamento stesso, e solo se sono prodotte o preparate senza uso di solventi chimici. Si tratta di un "elenco positivo": tutte le voci assenti sono vietate. Le materie prime di origine animale per mangimi convenzionali, elencate nella sezione "Materie di origine animale per mangimi", se prodotte biologicamente possono essere impiegate nella produzione di mangimi biologici, ma usate solo nel rispetto delle restrizioni quantitative previste dal presente allegato. Al più tardi il 24 agosto di quest'anno gli elenchi andranno riveduti allo scopo di limitare l'impiego di materie prime convenzionali di mangimi di origine agricola qualora queste fossero prodotte in quantità sufficiente nella comunità secondo il metodo di produzione biologico. Alimenti, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, ausiliari di fabbricazione dei mangimi e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere preparati con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati. Terminologia "ingredienti": per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata. Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto2; "mangimi": i prodotti vegetali o animali allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale3; • "materie prime per mangimi": i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa 2 Cfr con direttiva 79/112/CEE; articolo così modificato dal regolamento (CE) n. 1935/95. Non sono considerati ingredienti gli additivi: la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito, che sono utilizzati come ausiliari tecnologici; le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e gli aromi. 3 Tratto dalla Dir.79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 5 trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele4; "mangimi composti per animali": le miscele di materie prime per mangimi comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari5; "mangimi/materie prime per mangimi ottenuti con metodo di produzione biologico": i mangimi prodotti conformemente alle norme di produzione fornite dal Reg.CEE 2092/91 e successive modifiche, e le materie prime per mangimi menzionate o elencate nel medesimo regolamento; "mangimi/materie prime per mangimi di conversione": i mangimi/le materie prime per mangimi che rispondono alle norme di produzione previste per i prodotti biologici eccetto per il periodo di conversione in cui dette norme si applicano per almeno un anno prima della raccolta6; "organismo geneticamente modificato (OGM)": qualsiasi organismo, inteso come "entità biologica capace di riprodursi o di trasferire materiale genetico", il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale7. "derivato di OGM": una sostanza prodotta con/o a partire da OGM, ma che non ne contiene8; "uso di OGM e di derivati di OGM"9: il loro uso quali prodotti alimentari, ingredienti alimentari (compresi gli additivi e gli aromatizzanti), coadiuvanti tecnologici (compresi i solventi di estrazione), alimenti, mangimi composti, materie prime per mangimi, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici per mangimi, taluni prodotti utilizzati nell'alimentazione per gli animali di cui alla direttiva 82/471/CEE, prodotti fitosanitari, prodotti medicinali veterinari, concimi, ammendanti del terreno, sementi, materiale di moltiplicazione vegetale e animale10. Materie prime ammesse per la produzione di mangimi biologici L’elenco è stato introdotto nella legislazione comunitaria dal Reg.CEE 1804/99; non prevede descrizioni delle varie voci; quelle riportate sono tratte dalla Dir.CEE 96/25 e dalla legge sui mangimi 281/63. Materie di origine vegetale Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: 4 Tratto dalla Dir. 96/25/CE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999. Tratto dalla Dir. 79/373/CEE; definizione aggiunta dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1804/1999 6 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999 7 Cfr con Direttiva 90/220/CEE del Consiglio; definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999 8 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999. 9 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999. 10 Definizione aggiunta dal regolamento (CE) n. 1804/1999 5 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 6 Avena come semi, fiocchi, cruschello e crusca; orzo come semi, proteine e farinetta; riso come grani, rotture di riso, pula vergine e panello di germe; miglio come semi; segale come semi, farinetta, cruschello e crusca; sorgo come semi; frumento come semi, farinetta, cruschello, farina glutinata, glutine e germe; spelta come semi; triticale come grani; granturco come semi, farinetta, crusca, panello di germe e glutine; radichette di malto; borlande (trebbie) di birreria. Tabella 1 - Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Denominazione Descrizione Grani di Avena sativa L. e di altre specie coltivate di avena Avena Prodotto ottenuto per schiacciamento dell'avena decorticata trattata a Fiocchi di avena vapore. Può contenere una piccola quantità di crusca di avena Sottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita e Cruschello di decorticata, in semola e farina. È prevalentemente costituito da crusca di avena avena e da parte dell'endosperma Sottoprodotto della trasformazione dell'avena, preventivamente pulita, in semola. È principalmente costituito da tegumenti esterni e crusca di Crusca d'avena avena Grani di Hordeum vulgare L. Orzo Sottoprodotto ottenuto durante la trasformazione dell'orzo pulito e Farinetta di orzo decorticato in orzo mondato, semola o farina Sottoprodotto essiccato dell'amideria di orzo. È costituito principalmente Proteina di orzo da proteina ottenuta dalla separazione dell'amido Grani di Oryza sativa L. Riso Sottoprodotto della preparazione di riso pulito o di riso brillantato, Oryza sativa L. È essenzialmente costituito da grani piccoli e/o da grani Rotture di riso spezzati Sottoprodotto della prima pulitura del riso greggio, costituito da pellicole Pula vergine di argentee, da particelle di strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai riso germi Panello di germe Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento di riso Grani di Panicum miliaceum L. Miglio Semi della Secale cereale L. Segale Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente Farinetta di segale pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzetti di chicchi Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita, costituito principalmente da frammenti dei tegumenti esterni e da Cruschello di altre parti del seme privati della mandorla farinosa in minor misura della segale crusca Sottoprodotto della fabbricazione della farina di segale, preventivamente Crusca di segale pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da altre parti del seme, liberato quasi totalmente dalla mandorla farinosa Semi del Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. Sorgo Semi di Triticum aestivum (L.), Triticum durum Desf. e altre specie di Frumento frumento. Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, a partire da Farinetta di grano pulito o farro decorticato, costituito principalmente dalla mandorla frumento farinosa, frammenti del tegumento esterno e da pezzi di chicchi. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 7 Cruschello di frumento Germe di frumento Glutine di frumento Farina glutinata di frumento Spelta Triticale Granturco Farinetta di granturco Crusca di granturco Panello di germe di granturco Sottoprodotto della fabbricazione della farina di frumento, ottenuto dal grano pulito e dal farro decorticato. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento. Sottoprodotto della molitura a secco o costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o no, ai quali possono aderire ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti. Sottoprodotto essiccato dell'emideria di frumento costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido. Sottoprodotto della fabbricazione di amido e di glutine di frumento, costituito da crusca, parzialmente privata o no del germe, e glutine, cui possono essere aggiunte modeste quantità di rotture di frumento derivate dalla vagliatura dei chicchi o residui dell'idrolisi dell'amido Grani di spelta Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum. Grani dell'ibrido Triticum X Secale. Semi di Zea mays L. Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di granturco, della mandorla farinosa. Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa. Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco o ad umido del cereale, ai quali possono ancora aderire parti della mandorla farinosa e del tegumento. Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido. Sottoprodotto della malteria costituito essenzialmente dalle radichette essiccate di cereali germogliati. Glutine di granturco Radichette di malto Borlande (trebbie) Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di essiccate di cereali sottoposti o no a maltaggio o di altri prodotti amilacei. birreria Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Semi di colza come semi, panello e buccette; semi di soia come semi, semi tostati, panello e buccette; semi di girasole come semi e panello; semi di cotone come semi e panello; semi di lino come semi e panello; semi di sesamo come semi e panello; salmisti come panelli; semi di ravizzone come panello e buccette; semi di zucca come panello; sansa di oliva (ottenuta per estrazione fisica dalle olive, nella produzione biologica non è ammessa l’estrazione chimica). Tabella 2 - Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Denominazione Descrizione Semi di colza della specie Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O. E. Seme di colza Schulz oltre che di ravizzone, Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 8 Panello di colza Buccette di colza Panello di palmisti Soia Buccette di soia Panello di soia (Semi di) soia, tostata Semi di cotone Panello di cotone Semi di girasole Panello di girasole Semi di lino Panello di lino Sansa di oliva Sesamo Panello di sesamo Panello di ravizzone Buccette di ravizzone Panello di zucca Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di colza Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di colza Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione da palmisti, Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey , (Elaeis melanococca auct.), privati, per quanto possibile, dell'involucro legnoso Semi di soia Glycine max (L.) Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di soia Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L) merr. Semi di soia Glycine max (L.) Merr. che hanno subito un appropriato trattamento termico (attività ureasica max. 0,4 mg N/g. min.) Semi di cotone Gossypium aap. privati delle fibre. Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dei semi di cotone privati delle fibre. Semi di girasole Helianthus annuus L. Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole Semi di lino Linum usitatissimum L. (purezza botanica minima: 93%). Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo Olea europea L. privati, per quanto possibile, dei pezzi di noccioli. Semi Sesamum indicum L. Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo Sesamum indicum L. Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di ravizzone Corteccia rimossa durante la decorticazione dei semi di ravizzone Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di zucca Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Ceci come semi; vecciolo come semi; cicerchia come semi sottoposti a un adeguato trattamento termico; piselli come semi, cruschetta e crusca; fave da orto come semi, cruschetta e crusca; fave e favette come semi; veccia come semi; lupini come semi. Tabella 3 - Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Denominazione Ceci Vecciolo o zirlo Cicerchia Lupini dolci Piselli Cruschello di piselli Descrizione Semi di Cicer arietinum L. Semi di Ervum ervilia L. Semi di Lathyrus sativus L. trattati termicamente Semi della specie Lupinus ssp. a basso tenore di sostanze amare Semi di Pisum ssp. Sottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituito essenzialmente dall' endosperma e, in minor misura, della pellicola dei semi. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 9 Sottoprodotto della preparazione della farina di piselli, costituito Crusca di piselli essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la decorticazione e la pulitura dei piselli. Semi della Vicia sativa L. var. sativa e altre varietà. Veccia Semi della specie Vicia faba L ssp. faba var. equina Pers. e var. minuta Fave e favette (Alef.) Mansf. Semi di Vicia faba L. var. major Fave da orto Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L. Cruschetta di fave var. major, costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e, in da orto minor misura dalla pellicola dei semi Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di Vicia faba L. Crusca di fave da var. major, costituito essenzialmente dalle pellicole rimosse durante la orto decorticazione e la pulitura dei piselli Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Polpa di barbabietola da zucchero, barbabietole secche, patate, patata dolce come tubero, manioca come radici, polpa di patate (residuo solido della fecola di patate), fecola di patata, proteina di patate e tapioca. Tabella 4 - Tuberi radici, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce Polpa di barbabietola esaurite e seccate di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. (da Zucchero) vulgaris var. altissima Doell Barbabietole secche Prodotto dell'essicazione di radice di Beta vulgaris Patate Tuberi di Solanum tuberosum L Patata dolce Tuberi di Ipomoea batatas (L.) Poir, sotto qualsiasi presentazione. Manioca Radici di Manhiot esculenta Crantz, sotto qualsiasi presentazione Polpa di patate Residuo solido della fecola di patate Solanum tuberosum L. Fecola di patate Fecola di patate tecnicamente pura. Sottoprodotto della fecola costituito essenzialmente da sostanze Proteina di patate proteiche provenienti dalla separazione della fecola Sottoprodotto della fecola di patata Solanum tuberosum L. e di Proteina di patate e manioca costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti tapioca dalla separazione della fecola Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: carrube, pastazzo di agrumi, polpa di mele, polpa di pomodoro e vinacce. Tabella 5 - Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Prodotto ottenuto dallo spezzettamento del frutto secco del carrubo Carrube Ceratonia siliqua L., dal quale sono stati tolti i semi. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 10 Sottoprodotto ottenuto per pressione degli agrumi Citrus ssp. durante la produzione del succo di agrumi. Sottoprodotto ottenuto per pressione dai pomodori Solanum Polpa di pomodoro Lycopersicum Karst. durante la fabbricazione del succo di pomodoro. Sottoprodotto ottenuto per pressione durante la fabbricazione di succhi Polpa di mele di frutta Vinacce (polpe Vinacce rapidamente essiccate dopo l'estrazione dell'alcole e private per d'uva) quanto possibile dei raspi e dei semi. Pastazzo di agrumi Foraggi e foraggi grossolani. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Erba medica, farina di erba medica, trifoglio, farina di trifoglio, graminacee (ottenute da piante da foraggio), farina di graminacee, fieno, insilato, paglia di cereali, e ortaggi a radice da foraggio. Tabella 6 - Foraggi e foraggi grossolani ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Prodotto ottenuto per essiccamento e macinazione di erba medica Farina di erba giovane Medicago sativa L. e Medicago varia Martyn. Può contenere medica fino al 20% di trifoglio giovane o di altre piante da foraggio, sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente all'erba medica. Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione del trifoglio giovane Trifolium spp. Esso può tuttavia contenere fino al 20% di erba Farina di trifoglio medica giovane o di altre piante da foraggio sottoposte ad essiccamento e macinazione contemporaneamente al trifoglio Paglia di cereali Insieme degli steli disseccati di messi già raccolte. Farina di Prodotto ottenuto dall'essiccamento e dalla macinazione di piante da graminacee foraggio Fieno Erba di prato tagliata, essiccata e conservata per foraggio Insilato Prodotto dell'insilamento di cereali e foraggi Ortaggi a radice da Ortaggi a radice impiegati nella produzione di foraggio foraggio Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Melassa come legante nei mangimi composti, farina di alghe marine (ottenuta con l’essiccazione e la frantumazione delle alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio), polveri ed estratti di vegetali, estratti proteici vegetali (esclusivamente per giovani animali), spezie e aromi. Tabella 7 - Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella Melasso di canna (da fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero di canna Saccharum zucchero) officinarum L. Sottoprodotto ottenuto per fermentazione del melasso di canna da Borlanda di canna (da zucchero per la produzione di alcole, lievito, acido citrico o altre zucchero) sostanze organiche Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 11 Zucchero (di canna) Zucchero estratto dalla canna da zucchero Prodotto ottenuto con l'essiccazione e la frantumazione delle alghe Farina di alghe marine marine, in particolare quelle brune; può essere stato lavato per ridurre il tenore di iodio Polveri ed estratti di Polveri ed estratti di vegetali, utilizzabili esclusivamente per giovani vegetali animali Spezie e aromi Insaporenti per l'alimentazione Materie di origine animale Latte e prodotti lattiero-caseari. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: latte crudo, latte in polvere, latte scremato, latte scremato in polvere, latticello, latticello in polvere, siero di latte in polvere, siero, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico), caseina in polvere e lattosio in polvere. Tabella 8 - Latte e prodotti lattiero-caseari ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria di una Latte crudo (Dir. o più vacche, pecore, capre o bufale non sottoposto ad temperatura 92/46/CEE) superiore a 40°C né ad un trattamento avente effetto equivalente Latte in polvere Prodotto ottenuto per essiccamento del latte Latte scremato Latte dal quale è stata separata la maggior parte del grasso. Latte scremato in Prodotto ottenuto per essiccamento del latte scremato polvere Prodotto liquido ottenuto dalla zangolatura dei grassi del latte o delle Latticello creme di latte Latticello in polvere Prodotto ottenuto per essiccamento del residuo della zangolatura. Prodotto che resta dalla fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina Siero o da procedimenti analoghi. Prodotto ottenuto per essiccamento del liquido che resta dalla Siero di latte in fabbricazione di formaggi, "quark" e caseina o da procedimenti polvere analoghi. Prodotto ottenuto dal latte scremato o dal latticello per essiccamento Caseina in polvere della caseina precipitata mediante l’aggiunta di acidi o di presame Polvere di siero di Prodotto ottenuto per essiccamento del siero di latte, dal quale è stata latte parzialmente estratta una parte di lattosio delattosato Prodotto ottenuto dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal Proteina di siero di siero di latte o dal latte mediante trattamento fisico.(il metodo latte in polvere chimico non è ammesso nella produzione biologica) Zucchero separato dal latte o dal siero mediante precipitazione ed Lattosio in polvere essiccamento. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: pesce, olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato; autolisati, idrolisati e Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 12 proteolisati di pesce, di molluschi e di crostacei ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali; farina di pesce. Tabella 9 - Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ammessi nella produzione di mangimi biologici e loro descrizione: Olio di pesce Olio ottenuto da pesce o parti di pesce. Olio di fegato di Olio ottenuto da fegato di merluzzo, non raffinato merluzzo non raffinato Autolisati, idrolisati e Prodotti ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, proteolisati di pesce, di somministrati esclusivamente a giovani animali molluschi e di crostacei Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci interi o loro parti dai Farina di pesce quali può essere stato rimosso parte dell'olio, ma al quale possono essere state aggiunte le parti solubili del pesce. Materie di origine minerale Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Sodio: sale marino non raffinato, salgemma grezzo estratto da giacimenti, solfato di sodio, carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di sodio. Calcio: litotamnio e maërl (prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli), conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia), carbonato di calcio, lattato di calcio, gluconato di calcio. Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcico defluorato. Magnesio: magnesio anidro, solfato di magnesio, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio Zolfo: solfato di sodio. Materie prime non ammesse per la produzione di mangimi biologici Il regolamento comunitario non ammette l'inclusione di alcuni alimenti per la produzione di mangimi biologici. Alcune materie prime vengono escluse a seguito dei trattamenti a cui sono sottoposte (è il caso delle farine di estrazione come quella di soia che è la base dei mangimi convenzionali); risulta evidente che per alcune materie prime si può parlare di "dimenticanza del legislatore": risulta difatti strano come venga consentito l'utilizzo di avena fioccata ma non i fiocchi di altri cereali, provenienti ovviamente da produzioni biologiche. a) Cereali, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica: Avena come farina di da foraggio Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 13 Riso come: farinaccio, crusca con carbonato di calcio, puletta, farina di foraggio a base di riso paraboiled; riso da foraggio macinato, farina di estrazione di germi di riso, amido; riso semigreggio, lavorato, soffiato, estruso; farina di riso, germe di riso, fiocchi di riso, amido di riso pregelatinizzato, glutine di riso Orzo come: fiocchi, crusca Sorgo come: farina glutinata Frumento come: amido, amido di frumento pregelatinizzato, panello di germe, tritello, farinaccio, crusca Granoturco come: farina di estrazione, fiocchi, farina glutinata, amido, amido di granturco pregelatinizzato, germe (lavorazione a umido) Borlande (trebbie) essiccate di distilleria, borlande scure di distilleria b) Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica Arachidi come: panello di arachidi decoricate e parzialmente decorticate, farina di estrazione di arachidi decorticate e parzialmente decorticate Farina di estrazione di: colza, di palmisti, di cartamo parzialmente decorticato, di semi di cotone parzialmente decorticati, di girasole e di girasole parzialmente decorticato, di lino, di sesamo Copra come: panello e farina di estrazione Panello di neuk, di babassu Soia come : farina di estrazione di semi tostati e di semi tostati e decorticati, concentrato proteico (di semi) Semi di cacao come: gusci, farina di estrazione di semi parzialmente decorticati Olio vegetale, pellicole di caffè c) Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica Farina di estrazione di guar Lenticchie Fagioli tostati Veccia articolata d) Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica Barbabietola (da zucchero) come: melasso, di polpa melassata, borlanda, zucchero Manioca come: amido pregelatinizzato Patate come: bucce e polpa, fiocchi, succo concentrato, fecola gonfiata e) Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica Residuo di frutta (è ammesso solo quello di mele), polpa e residuo di frutta Pomodoro come: polpa, buccia e semi Panelli di vinaccioli, Semi di uva, Vinaccia disalcolata f) Foraggi e foraggi grossolani non ammessi nella produzione biologica Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 14 Erba medica come: residuo, concentrato proteico Paglia di cereali trattata g) Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti Canna da zucchero come: melasso, zucchero h) Prodotti lattiero-caseari non ammessi nella produzione biologica Siero di latte e scotta Siero di latte concentrato Proteina di siero di latte in polvere (è ammesso solo il trattamento fisico) h) pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti non ammessi nella produzione biologica Solubili di pesce concentrato Olio di pesce raffinato, idrogenato I solubili di pesce sono prodotti fabbricati a partire dai liquidi di pressione residuati dalla preparazione d'olio e di farina di pesce: cottura e pressatura del pesce per ottenerne la farina ed un liquido molto ricco in olio; separazione, per decantazione dell'olio dal liquido di pressione; acidificazione del liquido di pressione e separazione, per decantazione e centrifugazione, dei solidi in sospensione; concentrazione del liquido di pressione. i) Minerali non ammessi nella produzione biologica Fosforo: fosfato bicalcico precipitato d'ossa, fosfato bicalcico defluorato, fosfato monocalcico defluorato. Magnesio: magnesio anidro, cloruro di magnesio, carbonato di magnesio Sodio: solfato di sodio, carbonato di sodio l) Prodotti di animali terrestri: farina di carne, farina di carne ed ossa, farina di ossa, ciccioli, farina di pollame, farina di piume idrolizzate, farina di sangue, grassi animali n) Vari: prodotti e sottoprodotti della panetteria e della fabbricazione di pasta alimentare, prodotti e sottoprodotti di confetteria, prodotti e sottoprodotti di pasticceria e gelateria, acidi grassi, sali di acidi grassi, prodotti e sottoprodotti di preparati alimentari, prodotti ortofrutticoli, destrosio (glucosio), melasso di destrosio, malto destrina, sciroppo di glucosio disidratato o atomizzato, sciroppo di glucosio. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 15 Elenco degli additivi alimentari ammessi nella fabbricazione di mangimi biologici11 Elementi in tracce. Sono incluse nella categoria le seguenti sostanze: Sigla E1 Elemento Ferro: Forma chimica carbonato ferroso (II) solfato ferroso (II) monoidrato E2 Iodio: ossido ferrico (III) iodato di calcio, anidro iodato di calcio esaidrato ioduro di potassio iodato di calcio, anidro iodato di calcio esaidrato E3 Cobalto: ioduro di potassio solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato E4 Rame: carbonato basico di cobalto (II), monoidrato ossido rameico (II) carbonato basico di rame (II), monoidrato E5 Manganese: solfato di rame (II) pentaidrato carbonato di manganese (II) ossido manganoso e ossido manganico E6 Zinco: solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato carbonato di zinco ossido di zinco E7 E8 Molibdeno: Selenio: solfato di zinco mono e/o eptaidrato molibdato di ammonio, molibdato di sodio selenato di sodio selenito di sodio Vitamine, provitamine e sostanze di effetto analogo chimicamente ben definite autorizzate ai sensi della direttiva 70/524/CEE preferibilmente derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi, o vitamine sintetiche identiche alle vitamine naturali soltanto per gli animali monogastrici. In deroga12 al primo comma e durante un periodo di transizione che scade il 31 dicembre 2005, l'autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare l'uso di vitamine di sintesi del tipo A, D ed E per i ruminanti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni: — le vitamine di sintesi sono identiche a quelle naturali, — l'autorizzazione rilasciata dagli Stati membri si basa su criteri precisi ed è notificata alla Commissione. 11 12 Cfr. Reg.CE 1804/99 Deroga introdotta dal Reg. CE 599/2003 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 16 Enzimi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Microrganismi autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Conservanti: in questa categoria sono incluse le seguenti sostanze: E 236 Acido formico solo per insilati E 260 Acido acetico solo per insilati E 270 Acido lattico solo per insilati E 280 Acido priopionico solo per insilati Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti. In questa categoria sono incluse le seguenti sostanze: E 551b Silice colloidale E 551c Kieselgur E 553 Sepiolite E 558 Bentonite E 559 Argilla caolinitica E 561 Vermiculite E 599 Perlite Elenco degli ausiliari di fabbricazione di insilati ammessi nelle produzioni biologiche13 Sale marino, salgemma grezzo estratto da giacimenti, enzimi, lieviti, siero di latte, zucchero, polpa di barbabietola da zucchero, farina di cereali, melasse e batteri lattici, acetici, formici e propionici. Qualora le condizioni atmosferiche non consentano un'adeguata fermentazione, l'autorità o l'organismo di controllo possono autorizzare l'utilizzazione di acido lattico, formico, propionico e acetico nella produzione di insilati. 13 Cfr. Reg ce 1804/99 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 17 L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI Il nuovo regolamento europeo Le misure specifiche relative all'etichettatura dei mangimi destinati agli animali allevati secondo il metodo di produzione biologico sono state introdotte solo recentemente dal Reg (CE) 223/2003 della Commissione del 5 febbraio 2003. Esse devono consentire ai produttori di identificare i mangimi che possono essere utilizzati a norma delle disposizioni relative al metodo di produzione biologico. L'indicazione facente riferimento al metodo di produzione biologico non dovrebbe essere presentata in maniera tale da metterla in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente alla direttiva 79/373/CEE del Consiglio, e relative modifiche. Inoltre, il contenuto in materie prime ottenute da agricoltura biologica, il contenuto in prodotti in conversione all'agricoltura biologica e il contenuto complessivo nei mangimi di origine agricola dovrebbero essere indicati ed espressi in peso di sostanza secca per consentire ai produttori di rispettare le razioni giornaliere previste nell'allegato I, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Il principio in base al quale gli impianti utilizzati nelle unità che preparano mangimi composti per animali ottenuti dall'agricoltura biologica sono separati dagli impianti utilizzati nella stessa unità per preparare mangimi composti per animali convenzionali è considerato un mezzo efficace per impedire la presenza di sostanze o prodotti non autorizzati secondo il metodo di produzione biologico. È tuttavia prevedibile che l'attuazione immediata di tale disposizione possa avere un impatto economico rilevante sull'industria dei mangimi composti per animali in diversi Stati membri e quindi sul settore dell'agricoltura biologica. Per tale motivo, e per consentire alla filiera biologica di adeguarsi alla nuova regola delle catene di produzione separate, occorre prevedere la possibilità di derogare a tale disposizione per un periodo di cinque anni. Inoltre il problema deve essere riesaminato in maniera approfondita prossimamente sulla base di altre informazioni e dell'esperienza acquisita. Nell'etichettatura dei mangimi si può fare riferimento al metodo di produzione biologico se il mangime risponde ai seguenti requisiti: – i prodotti sono stati fabbricati, preparati o importati da un operatore assoggettato alle micure di controllo previste dal Reg. 2092/91 – i prodotti o le materie prime non sono state sottoposte a trattamenti tramite radiazioni ionizzanti – le materie prime per mangimi provenienti dall'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto; – le materie prime per mangimi provenienti da prodotti in conversione all'agricoltura biologica non entrino, in concomitanza con le stesse materie prime convenzionali, nella composizione del prodotto. Il riferimento al metodo di produzione biologico avviene con le seguenti indicazioni: a) «da agricoltura biologica» quando almeno il 95 % della sostanza secca del prodotti è costituito da materia(e) prima(e) per mangimi ottenuti da agricoltura biologica; b) «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente al regolamento (CEE) n. 2092/91» per i prodotti che comprendono materie prime ottenute da agricoltura biologica e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime convenzionali, in quantità variabili. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 18 Tale indicazione deve essere distinta dalle indicazioni previste dalla direttiva 79/373/CEE e non deve avere un colore, un formato o uno stile grafico che la pongano maggiormente in risalto rispetto a queste. Inoltre deve essere corredata da: ✔ una menzione indicata in peso di sostanza secca, riferita: i. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da agricoltura biologica; ii. al contenuto in materia(e) prima(e) ottenuta(e) da prodotti in conversione all'agricoltura biologica; iii.al contenuto totale dei mangimi di origine agricola; ✔ l'indicazione del nome e/o del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione; ✔ un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da agricoltura biologica; ✔ un elenco dei nomi delle materie prime per mangimi ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 19 LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORE DEL BIOLOGICO Legislazione Il controllo sull'osservanza delle norme di produzione biologica richiede, in linea di massima, controlli in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione. Tutti gli operatori che producono, preparano, importano o commercializzano prodotti recanti indicazioni sul metodo di produzione biologico devono essere assoggettati ad un regime di controllo regolare, conforme ai requisiti minimi comunitari e effettuato da istanze all'uopo designate e/o da organismi riconosciuti e controllati; il Reg CEE 2092/91 regolamenta la creazione e l’attività delle strutture di controllo necessarie per queste attività. In particolare gli Stati membri sono stati chiamati ad instaurare un sistema di controllo gestito da una o più autorità di controllo designate e/o da organismi privati riconosciuti ai quali gli operatori che producono, preparano o importano da Paesi terzi i prodotti biologici debbono essere soggetti; il sistema di controllo deve comprendere quanto meno le misure di controllo e le misure precauzionali figuranti nel regolamento comunitario. D'altro canto gli operatori che producono, preparano immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti biologici, ai fini della loro commercializzazione o che commercializzano tali prodotti devono: notificare tale attività all'autorità competente; assoggettare la loro azienda al regime di controllo previsto. Per l'attuazione del sistema di controllo affidato ad organismi privati, gli Stati membri designano un'autorità incaricata del riconoscimento e della sorveglianza di tali organismi; per il riconoscimento di un organismo di controllo privato sono presi in considerazione gli elementi seguenti: il piano tipo di controllo elaborato dall'organismo, contenente una descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che detto organismo s'impegna ad imporre agli operatori che controlla; le sanzioni che l'organismo prevede14; le risorse adeguate di personale qualificato e di attrezzature di carattere amministrativo e tecnico, nonché l'esperienza in materia di controllo e l'affidabilità; l'obiettività dell'organismo di controllo nei confronti degli operatori da esso controllati. Quando un organismo di controllo è stato riconosciuto, l'autorità competente provvede a: garantire l'obiettività dei controlli effettuati dall'organismo di controllo; accertare l'efficienza dei controlli; 14 Cfr. Reg. 1935/95 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 20 prendere conoscenza delle irregolarità e/o infrazioni accertate e delle sanzioni comminate15; revocare il riconoscimento di un organismo di controllo qualora questo non soddisfi i requisiti16. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti procurano che siano applicate, nelle aziende da essi controllate, almeno le misure di controllo e le misure precauzionali previste. Ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni devono far sopprimere le indicazioni previste per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità17; qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente effetti prolungati, devono ritirare all'operatore in questione il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro. Dal 1° gennaio 1998, gli organismi di controllo riconosciuti devono soddisfare i requisiti di cui alle condizioni della norma EN 4501118 Per le produzioni di carni animali, gli Stati membri assicurano che i controlli interessino tutte le fasi di produzione, macellazione, sezionamento, e eventuali altre preparazioni fino alla vendita al consumatore, onde garantire per quanto tecnicamente possibile la rintracciabilità dei prodotti. Indicazione di conformità al regime di controllo19 L'indicazione e/o il logo secondo cui i prodotti sono conformi al regime di controllo possono essere menzionati sull'etichettatura dei prodotti biologici unicamente se sono conformi ai requisiti previsti e se recano sull'etichetta il nome e/o la ragione sociale del produttore, preparatore o venditore nonché il nome o il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo e le debite indicazioni ai sensi della normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione comunitaria20. Nell'etichettatura o nella pubblicità non possono essere contenute affermazioni che suggeriscano all'acquirente che l'indicazione " di conformità al regime di controllo" prevista dal regolamento comunitario costituisce una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore. L'autorità di controllo e gli organismi di controllo previsti dal regolamento comunitario devono, ove sia accertata un'irregolarità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'etichettatura o le produzioni biologiche o nell'applicazione delle misure riguardanti "i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste": 15 Cfr Reg. 1935/95 Cfr Reg. 1935/95 17 Cfr Reg. 1935/95 18 Norma UNI CEI EN 45011 del 26 giugno 1989: Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti. 19 Cfr Reg. 223/2003 20 Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/95. 16 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 21 far sopprimere l'indicazione per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dall'irregolarità; qualora venga accertata un'infrazione manifesta o avente un effetto prolungato, ritirare all'operatore in questione il diritto di usare l'indicazione di cui all'allegato V per un periodo da convenirsi con l'autorità competente dello Stato membro. Requisiti minimi di controllo e misure precauzionali21 La prima volta che si applica il regime di controllo, l'operatore responsabile è tenuto a redigere: una descrizione completa dell'unità, degli stabilimenti e dell'attività, una descrizione delle misure concrete che devono essere adottate a livello dell'unità, degli stabilimenti o dell'attività per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare dei requisiti descritti nel presente allegato. Nella dichiarazione deve figurare altresì l'impegno dell'operatore a effettuare le operazioni conformemente al disposto nel regolamento comunitario. L'operatore responsabile deve notificare in tempo debito all'organismo o all'autorità di controllo qualsiasi cambiamento della descrizione o delle misure concrete di cui sopra. L'organismo o l'autorità di controllo effettuano almeno una volta all'anno un controllo fisico completo della produzione, delle unità di confezionamento o degli altri locali. L'organismo o l'autorità di controllo può prelevare campioni per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù del presente regolamento o per individuare tecniche di produzione non conformi al presente regolamento. Possono essere inoltre prelevati e analizzati campioni per scoprire eventuali contaminazioni da parte di prodotti non autorizzati. Tuttavia tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati. Inoltre, l'organismo o l'autorità di controllo eseguono visite di controllo, con o senza preavviso. Tali visite riguardano in particolare le aziende o le situazioni in cui può esistere un rischio specifico di scambio di prodotti ottenuti con metodo di produzione biologico con altri prodotti. L'unità o gli stabilimenti di produzione devono tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore e all'organismo o all'autorità di controllo di identificare: il fornitore o, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti; la natura e la quantità dei prodotti agricoli derivati da agricoltura biologica, che sono stati loro consegnati e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, indicando la destinazione data a tali materiali; la natura, la quantità, i destinatari e, se differenti da questi ultimi, gli acquirenti dei prodotti derivati da agricoltura biologica che hanno lasciato l'unità o gli stabilimenti o i magazzini del primo destinatario; 21 Cfr. Reg CEEn. 2491/2001 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 22 qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni.. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi; nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione delle partite ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle disposizioni del presente regolamento. Ai fini dell'ispezione l'operatore dà all'organismo o all'autorità di controllo libero accesso ad ogni reparto dell'unità e degli stabilimenti, ai libri contabili e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo o all'autorità di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione. La produzione biologica deve avvenire in un'unità in cui la zona di produzione, gli appezzamenti, i pascoli, gli spiazzi liberi, i parchetti all'aperto, i locali di stabulazione e, ove del caso, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, dei prodotti vegetali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori di produzione, siano nettamente separati da quelli di qualsiasi altra unità la cui produzione non risponda alle norme previste dal presente regolamento. È vietato il magazzinaggio, nell'unità di produzione, di materie prime diverse da quelle autorizzate. Animali e loro prodotti ottenuti dall'allevamento: controllo iniziale La prima volta che si applica il regime di controllo riguardante le produzioni animali, la descrizione completa dell'unità comprende una descrizione completa dei locali di stabulazione, dei pascoli, degli spiazzi liberi, dei parchetti all'aperto, ecc., nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione degli animali, dei prodotti animali, delle materie prime e dei fattori produttivi e degli impianti per lo stoccaggio delle deiezioni animali. E’ inoltre richiesto un piano di gestione per le unità zootecniche biologiche (ad esempio gestione in materia di alimentazione e di riproduzione, misure sanitarie, ecc.). Gli animali devono essere identificati in forma permanente, per mezzo di tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a partite per il pollame e i piccoli mammiferi. I dati relativi agli animali devono essere annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'organismo o dell'autorità di controllo presso la sede sociale dell'azienda; detti registri, che forniscono una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento, devono contenere i seguenti dati: per ciascuna specie gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione, precedenti veterinari, gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione, Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 23 le eventuali perdite di animali e la relativa giustificazione, alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso ai parchetti, periodi di transumanza in caso di limitazioni, profilassi, trattamenti e cure veterinarie: data del trattamento, diagnosi, natura dei prodotti somministrati, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali. Unità di preparazione di prodotti vegetali e animali e di derrate alimentari contenenti prodotti vegetali e animali Il regolamento comunitario regola anche la certificazione delle unità coinvolte nella preparazione di prodotti biologici, per conto proprio o per conto di un altro operatore e, in particolare: unità incaricate dell'imballaggio e/o del reimballaggio dei prodotti in questione, unità incaricate dell'etichettatura e/o della rietichettatura dei prodotti in questione. La descrizione completa dell'unità deve riferirsi alle installazioni utilizzate per il ricevimento, la trasformazione, l'imballaggio, l'etichettatura e il magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le operazioni, nonché alle procedure di trasporto dei prodotti. Quando nell'unità sono anche preparati, condizionati o immagazzinati prodotti che non sono previsti nel regolamento comunitario: l'unità deve disporre di zone separate, fisicamente o nel tempo, all'interno dei locali di magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non previsti dal regolamento, qualora dette operazioni non vengano eseguite regolarmente o in date fisse, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'organismo o l'autorità di controllo, devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non ottenuti conformemente alle norme previste dal presente regolamento, le operazioni eseguite sui prodotti conformemente alle norme previste dal presente regolamento devono essere svolte soltanto dopo una pulizia degli impianti di produzione. L'efficacia delle misure di pulizia deve essere verificata e registrata. Gli organismi di controllo Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attività della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 24 biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; l'autorizzazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, attenendosi agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nel decreto legislativo 220/95. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto dall'organismo stesso: l'organismo di controllo è tenuto a svolgere la propria attività secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero e rilasciano la certificazione solo a seguito delle ispezioni di esito favorevole. Gli organismi di controllo riconosciuti sono tenuti a: dare immediatamente comunicazione alle regioni e alle province autonome ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali delle violazioni commesse dai produttori, al fine della comminatoria delle relative sanzioni; trasmettere alle regioni ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sugli eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le regioni oltre che l'elenco degli operatori controllati; mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione con l'iter di ciascuna procedura di certificazione, per un periodo minimo di cinque anni; fornire al personale utilizzato istruzioni documentate ed aggiornate sui propri compiti e responsabilità; consegnare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione; redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del licenziatario. L'elenco deve essere disponibile al pubblico; attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella norma EN 45011. Tali riesami devono essere documentati e registrati ed essere disponibili per le persone aventi diritto all'accesso alle informazioni; avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di conformità; conservare le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale del proprio personale e tenere aggiornata una registrazione relativa alla qualifica, all'addestramento e all'esperienza di ciascuno; costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzazione della dicitura "agricoltura biologica - Regime di controllo CEE". Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 25 I modelli di certificazione devono contenere le seguenti indicazioni: nome dell'organismo di controllo autorizzato e relativo codice codice dell'operatore controllato numero di autorizzazione per i prodotti agricoli freschi e trasformati la dicitura : "organismo di controllo autorizzato con D. M. M.I.R.A.A.F. n..........del........in applicazione del Reg. CEE n. 2092/91". Gli organismi di controllo autorizzati devono anche verificare la presenza presso l'azienda biologica delle autorizzazioni sanitarie prescritte dalla normativa vigente e di a segnalare l'eventuale mancanza all'autorità sanitaria competente (il Ministero della Sanità). Gli organismi di controllo che certificano le produzioni biologiche in Italia sono 9: AIAB Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica. Strada Maggiore,29 40125 Bologna(BO) Tel. 051/272986 Fax. 051/232011 [email protected] www.aiab.it Presidente: Vincenzo Vizioli Anno di costruzione:1988 Codice identificativo: IT AIB Aut. Ministeriale: D.M. n.9697171 del 18.12.96 Accreditato Sincert: Registrazione n.040B Accreditato IFOAM CCPB Consorzio per il controllo dei prodotti biologici Via J. Barozzi, 8 40126 Bologna(BO) tel. 051/254688-255198 Fax. 051/254842 [email protected] www.ccpb.it Presidente: Lino Nori Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 26 Anno di costruzione:1988 Codice identificativo: IT CPB Aut. Ministeriale: D.M. n.9697169 del 18.12.96 Accreditato Sincert: Registrazione n.043B BIOS srl Via Monte Grappa, 7 36063 Marostica(VI) Tel. 0424/471125 Fax. 0424/476947 [email protected] Presidente: Vittorio Crivello Anno di costruzione:1996 Codice identificativo: IT BIO Aut. Ministeriale: D.M. n.9990587 del 02.04.99 IMC Istituto Mediterraneo di certificazione srl Via C. Pisacane, 53 60019 Senigallia(AN) Tel. 071/7928725 Fax. 071/7910043 [email protected] www.adrialand.it Presidente: Remo Ciucciomei Anno di costruzione:1995 Codice identificativo: IT IMC Aut. Ministeriale: D.M. n.9697172 del 18.12.96 Accreditato Sincert: Registrazione n.042B BIOAGRICOOP Via Fucini,10 40033 Casalecchio di Reno(BO) Tel. 051/6130512 Fax. 051/6130224 [email protected] www.bioagricoop.it Presidente: Riccardo Cozzo Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 27 Anno di costruzione:1984 Codice identificativo: IT BAC Aut. Ministeriale: D.M. n.9697166 del1'8.12.96 Accreditato IFOAM QC&I International Services sas Villa Parigini Loc. Basciano 53035 Monteriggiosi(SI) Tel. 0577/327234 Fax. 577/329907 [email protected] Presidente: Marco Picirilli Anno di costruzione:1992 Codice identificativo: IT QCI Aut. Ministeriale: D.M. n.9697168 del 18.12.96 CODEX Strada Naviglia, 11/A 43100 Parma(PR) tel. 0521/460735 Fax. 0521/465064 Presidente: Fabio Leone Anno di costruzione: 1995 Codice identificativo: IT CDX Aut. Ministeriale: D.M. n.969717 del 18.12.96 ECOCERT ITALIA C.so delle Province, 60 95127Catania(CT) tel. 095/442746-433071 Fax. 095/505094 [email protected] Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 28 Presidente: Angelo Maugeri Anno di costruzione 1992: Codice identificativo: IT ECO Aut. Ministeriale: D.M. n.9697167 del 18.12.96 Associazione SUOLO E SALUTE Via Abbazia, 17 61032 Fano(PS) Tel. 0721/830373 Fax. 0721/830373 [email protected] www.ctcom.it/suoloesalute Presidente: Augusto Mentuccia Anno di costruzione:1969 Codice identificativo: IT ASS Aut. Ministeriale: D.M. n.9697232 del 30.12.96 Una volta ottenuto il riconoscimento, gli Organismi di controllo devono trasmettere al MiPAF e alla Regione territorialmente competente: entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco degli operatori che alla data del 31 dicembre precedente hanno effettuato la notifica di attività di produzione con metodo biologico; entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui controlli eseguiti e su eventuali provvedimenti adottati d'intesa con le Regioni; entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori riconosciuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; e devono: mantenere un sistema di registrazione e di archiviazione per almeno cinque anni; mantenere aggiornato il personale sui propri compiti e responsabilità, conservando le informazioni sulla qualificazione ed esperienza professionale; consegnare al MiPAF, in caso di scioglimento o revoca dell'autorizzazione, tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e di certificazione; tenere aggiornato un elenco pubblico dei prodotti certificati; attuare verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri esposti nella Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 29 norma EN 45011; avere procedure documentate per il ritiro e l'annullamento di certificati e marchi di conformità; costituire elenchi degli operatori autorizzati all'utilizzo della dicitura "Agricoltura Biologica - Regime di controllo CEE" La Federazione Italiana Agricoltura Organica (FIAO)22 Tale associazione è stata costituita con lo scopo di rappresentare gli Enti certificatori presenti in Italia; attualmente associa sette degli Organismi riconosciuti in Italia, con una dimensione di attività pari a più del 70% dell’insieme degli Operatori controllati sul territorio nazionale. Nel 2001, nel corso dell’attività ispettiva in ambito FIAO, sono stati prelevati circa 5.017 campioni di prodotto sia in campo che nelle fasi di lavorazione e ne sono stati analizzati circa 4.921, pari ad oltre il 98%, con 269 esiti positivi (5,4%); a seguito dell’attività ispettiva e dei risultati delle analisi di laboratorio sui prodotti controllati nel 2001 gli Organismi associati hanno erogato 287 provvedimenti sanzionatori, riguardanti principalmente sospensioni o ritiri della certificazione/autorizzazione alla stampa etichette e esclusioni dal sistema di controllo. Verifica degli enti certificatori Con il Decreto 15 novembre 199523 è stato costituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali -, il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, previsto dal decreto legislativo n. 220/1995 con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo. Il Comitato è formato da nove componenti, nominati con decreto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra i funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti (di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.). Il Comitato è integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente. 22 www.fiao.it Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi. 23 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 30 RICHIAMI DI INDUSTRIA DEI MANGIMI24 L'industria degli alimenti per il bestiame ha la funzione di riunire un certo numero di materie prime - per scopi alimentari ben determinati - modificandone la struttura mediante la macinazione, il dosaggio, la miscelazione, la compressione. Le fasi della lavorazione La ricezione E' il servizio più importante della fabbricazione perché da esso dipende la qualità della fabbricazione; la sua funzione è di provvedere: al controllo quantitativo e qualitativo (spesso tramite l'intervento del laboratorio) delle materie prime che entrano nella fabbrica; alla classificazione e, se necessario, al trattamento. Scarico, pesatura, immagazzinamento, manutenzione Il numero di materie prime impiegate comporta una grande varietà di mezzi meccanici per la ricezione ed il controllo: quasi tutte le materie prime sono ricevute in sacchi o 'alla rinfusa', situazioni particolari sono rappresentate da prodotti liquidi e micro- elementi. In generale i sacchi sono di un determinato peso; all'arrivo vengono rovesciati in una tramoggia oppure immagazzinati. Nella tramoggia si ha un controllo della pesatura ed una rapida pulitura per eliminare quei corpi estranei che potrebbero ostacolare il trasporto interno e l'immagazzinamento (paglia, spago, carta, pezzi di legno, ecc.). Il veicolo per il trasporto 'alla rinfusa' può essere provvisto di apposite bocche di scarico, oppure può essere svuotato con una pala meccanica. L'immagazzinamento può avvenire: su apposite superfici coperte per il prodotto consegnato in sacchi in celle e silos per il prodotto consegnato 'alla rinfusa' La macinazione E' l'operazione che ha il compito di ridurre, con mezzi meccanici, i componenti della formula, separatamente o in miscela, con un duplice scopo: permettere una migliore miscelazione; aumentare il valore nutritivo dei componenti per frantumazione di certi elementi (pareti cellulosiche) e polverizzazione (alcuni minerali e prodotti organici). L’aspirazione ed il trasporto pneumatico Il principio consta nell'impartire all'aria una certa velocità nell'interno di un condotto, per farle trasportare da un punto all'altro la totalità o una parte di un prodotto. Il materiale impiegato è costituito da: il ventilatore, che è l'elemento motore; i condotti; gli apparecchi di recupero (cicloni e filtri). Il dosaggio Operazione o insieme di operazioni che consentono di misurare con precisione, per peso o per volume, i diversi componenti di un mangime composto. La miscelazione 24 Tratto da 'L'industria dei mangimi composti - tecniche e tecnologia della fabbricazione' di Louis David e Germano Nasi. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 31 E' l'operazione, o l'insieme delle operazioni, che ha lo scopo di mescolare nel nodo più uniforme possibile gli elementi dosati e portati ad una granulazione il più possibile omogenea. La compressione Operazione che consiste nell'agglomerare, mediante un mezzo meccanico, gli alimenti composti farinosi in solidi la cui forma, volume e durezza sono più adatti alle esigenze fisiologiche degli animali e consentono una manipolazione più facile ed una migliore conservazione. Immagazzinamento: può essere fatto in sacchi che devono essere chiusi automaticamente o in celle. Etichettatura Nella attività zootecnica per ottenere il massimo risultato produttivo, è di fondamentale importanza la conoscenza delle caratteristiche dei mangimi impiegati. Valutazione di un mangime: composizione; contenuto in proteine, grassi, glucidi, vitamine e sali minerali; digeribilità; valore biologico delle proteine; appetibilità; conservabilità; azione sullo stato di salute dell'animale; azione sulla produzione. L'odore, il sapore, l'aspetto, la consistenza dei prodotti alimentari di origine animale sono spesso influenzati dai mangimi utilizzati. L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, effettua controlli e prelievi per analisi nei luoghi di produzione e di commercializzazione dei mangimi e presso gli allevatori che li utilizzano. Legislazione per i mangimi convenzionali La legge n.281 del 15 febbraio 1963 e le successive modifiche ad essa apportate, regolamentano, in Italia, la produzione di mangimi. Le materie prime per mangimi ammesse sono elencate in questa stessa legge e sono denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti dalla legge stessa; le materie prime per mangimi elencate possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate. L'elenco non è da considerarsi esclusivo, infatti può essere integrato; i prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale25. Ove nella produzione dei mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratoti medicati siano impiegate materie prime per mangimi di origine animale di 25 Cfr. D.Lgs 17 Agosto 1999 n.360 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 32 produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate. Le materie prime per mangimi contenenti una percentuale di sostanze o prodotti indesiderabili superiore a quella autorizzata in base alla vigente normativa possono essere immesse in circolazione unicamente per essere lavorate presso stabilimenti che producono mangimi composti e che sono riconosciuti ed iscritti in un elenco nazionale a norma delle disposizioni vigenti. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione o per il consumo, integratori o integratori medicati per mangimi deve dichiarare, oltre la denominazione di «integratore per mangimi» o di «integratore medicato per mangimi» ed il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o importatrice: l'indicazione qualitativa e quantitativa dei principi attivi contenuti per chilogrammo di integratore o di integratore medicato per mangimi; una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione; la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo; per gli integratori e gli integratori medicati per mangimi fabbricati per conto terzi, anche il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta I fabbricanti di integratori e di integratori medicati per i mangimi sono tenuti, a richiesta degli acquirenti produttori di nuclei e di nuclei medicati, a dichiarare per iscritto le sostanze aggiunte quali supporto all'integratore o all'integratore medicato per mangimi26. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste per legge. È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi; in caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un 26 L'art. 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 ha disposto che il termine «premiscela» sostituisca il termine «integratore» utilizzato nella presente legge. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 33 periodo da tre mesi ad un anno. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni. Terminologia27 Alimenti per animali: sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele, comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale Mangimi semplici di origine vegetale: singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: mais, erba medica, farina di orzo, panello di semi di lino Mangimi semplici di origine animale: singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Ad es.: latte (liquido o in polvere), farina di carne, farina di pesce, farina di sangue, ecc. Materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere impiegati per l'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, per la preparazione di mangimi composti oppure come supporto delle premiscele Mangimi composti: le miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari Mangimi completi: le miscele di materie prime per mangimi, che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera Mangimi complementari: le miscele di materie prime per mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi Mangimi minerali: i mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge Mangimi melassati: i mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio Mangimi d'allattamento: i mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione 27 Parte così modificata dal D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59) Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 34 Mangimi medicati: mangimi contenenti premiscele per alimenti medicamentosi Integratore per mangimi: preparazioni contenenti in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra loro, determinati "principi attivi", (aminoacidi, vitamine, antibiotici, sali minerali, ecc.), ed altri costituenti ad azione biologica ed destinai ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive e/o energetiche degli animali Mangimi composti integrati: preparazioni ottenute associando ai mangimi composti dei mangimi concentrati ed uno o più integratori, oppure un adeguato "nucleo". Ad es.: mais + orzo + mangimi concentrati vari + minerali + vitamine; oppure: mais + orzo + nucleo Nuclei: mangimi composti concentrati integrati. Da essi, mediante miscelazione con mangimi semplici o composti, si ottengono mangimi composti integrati. Contengono mangimi concentrati, minerali e vitamine La legge 281/63 riporta anche il glossario che illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi28, di cui sono sotto riportarti quelli ammessi per le produzioni biologiche: Procedimento Definizione Aumento del tenore di alcune sostanze mediante Concentrazione eliminazione di acqua o altri componenti Decorticatura [1] Essiccazione Estrazione Estrusione Fioccatura Molitura a secco Riscaldamento Idrogenazione 28 Denominazione Concentrato Decorticato, Eliminazione parziale o totale dell'involucro esterno parzialmente (tegumento) da grani, semi, frutti, noci ecc. decorticato Essiccato Disidratazione mediante procedimenti artificiali o (naturalmente o naturali artificialmente) Estratto, farina di estrazione (per Eliminazione, con solvente organico (il prodotto materiali con grassi), finito deve esserne privo), di grasso o olio da melasse, polpa (per materiali o, con solvente acquoso, di zucchero e materiali con zuccheri altre sostanze idrosolubili o altre sostane idrosolubili) Pressione spinta o protrusione attraverso orifizi Estruso Laminazione di materiale trattato con il caldo Fiocchi umido Trattamento meccanico di semi per rimpicciolire le farina, crusca, particelle ed agevolare la separazione in frazioni di cruschello, farinaccio, componenti (soprattutto farina, crusca e tritello) farinella, tritello Termine generale per una serie di trattamenti termici effettuati in condizioni specifiche per Tostato, cotto, trattato influire sul valore nutritivo oppure sulla struttura termicamente della sostanza Idrogenato, Trasformazione dei gliceridi insaturi in gliceridi parzialmente saturi (indurimento degli oli e dei grassi) idrogenato Cfr. D.M. 6 febbraio 2002 (G.U. 11 marzo 2002, n. 59). Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 35 Riduzione in componenti chimici semplici mediante Idrolisi adeguato trattamento con acqua e eventualmente Idrolizzato con enzimi o acidi/alcali Pressato, expeller [2], (per materiali Eliminazione, mediante estrazione meccanica (con contenenti oli); polpa, pressa a vite o di altro tipo) e eventualmente calore, residuo (per frutta, Pressatura di grasso o olio da materiali ricchi di oli nonché di ecc.); fettucce di succo dalla frutta o da altri prodotti vegetali barbabietole pressate (per le barbabietole da zucchero) Formellati, pellettato, Pellettatura Compressione mediante passaggio in filiera in pellet. Pregelatinizzazi Modifica dell'amido per aumentarne il potere di Pregelatinizzato, one rigonfiamento in acqua fredda gonfiato Eliminazione totale o parziale di impurità in Raffinato, Raffinazione zuccheri, oli, grassi e altri prodotti naturali mediante parzialmente raffinato trattamento chimico/fisico Separazione meccanica dei componenti del seme / Molitura umida endosperma per macerazione in acqua con o senza Germe, glutine, amido anidride solforosa per l'estrazione dell'amido Trasformazione meccanica dei semi o di altre Macinazione materie prime per mangimi al fine di ridurne le Macinato dimensioni Estrazione totale o parziale dei mono - o disaccaridi Dezuccherato, Dezuccheraggio dalla melassa e da altre sostanze contenenti parzialmente zucchero mediante processi chimici o fisici dezuccherato Procedimento meccanico di compressione/laminazione di semi o altre materie Schiacciatura Schiacciato, laminato prime per mangimi al fine di modificarne la struttura iniziale Frantumazione meccanica di semi o di altre materie Spezzatura Spezzato, frantumato prime per mangimi al fine di ridurne le dimensioni [1] Il termine «decorticatura» può essere sostituito a seconda dei casi da «sbramatura» o da «sbucciatura». Il termine d'uso corrente dovrebbe essere «sbramato» o «sbucciato». [2] Ove, opportuno, il termine «expeller» può essere sostituito da «panello». Le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione,e da coadiuvanti tecnologici. Qualora non siano stati fissati altri valori, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95%. Si considerano impurezze botaniche: le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee); i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%. Nei mangimi composti è ammessa la presenza delle suddette impurezze botaniche in Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 36 quantità corrispondente alla percentuale delle materie prime per mangimi di origine vegetale impiegata. Nei mangimi composti è tollerata anche la presenza, nel limite del 2%, di materie prime per mangimi che siano residuate negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni. L'etichettatura dei mangimi OGM L'etichettatura dei mangimi contenenti organismi geneticamente modificati o prodotti derivati da OGM è stata oggetto negli ultimi anni di dibattito a livello europeo e di diversi interventi normativi. In particolare sono 3 le normative principali che si riferiscono agli alimenti e ai mangimi OGM: La prima contiene le regole per il rilascio deliberato di di OGM nell'ambiente (direttiva 2001/18/CE, che sostituisce la precedente dir. 90/220/CEE). Sotto questa direttiva, in vigore dal 17 ottobre 2002, sono stati approvati 18 OGM nell'Unione Europea, per diversi scopi (alcuni per coltivazione, alcuni per importazione e trasformazione, alcuni come alimenti, per l'uomo o per gli animali). La seconda è il Regolamento (CE) 1829/2003, che è in vigore dal 7 novembre 2003, che si applica agli alimenti e ai mangimi, e detta le nuove norme per l'autorizzazione all'immissione sul mercato degli OGM. La procedura prevede che le richieste di autorizzazione, corredate di un dossier, siano valutate dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare29 che ha 6 mesi di tempo per valutare la sicurezza del nuovo alimento. I mangimi non devono: a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente; b) fuorviare l'utilizzatore; c) danneggiare o fuorviare il consumatore modificando negativamente le caratteristiche distintive dei prodotti di origine animale; d) differire dal mangime che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli animali o gli esseri umani. Dopo una valutazione positiva da parte dell'Autorità, l'autorizzazione finale viene data dalla Commissione La terza è il Regolamento (CE) 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM. Le norme sull'etichettatura dei mangimi OGM: ✔ non si applicano ai mangimi che contengono materiali che contengono, sono costituiti o sono prodotti a partire da OGM presenti in una proporzione non superiore allo 0,9 % per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. Sull'etichetta del mangime appaiono: ✔ la denominazione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi 29 http://europa.eu.int/agencies/efsa/index_it.htm Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 37 immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime in questione, oppure ✔ la denominazione «prodotto da [nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo la denominazione specifica del mangime. ✔ i) composizione, ✔ ii) proprietà nutrizionali, ✔ iii) uso previsto, ✔ iv) implicazioni per la salute di certe specie o categorie di animali Deve inoltre essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso. Per assicurare la tracciabilità, gli operatori che immettono in commercio prodotti ottenuti da OGM sono tenuti a trasmettere per iscritto all'operatore che li riceve le seguenti informazioni: a) indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM; b) indicazione di ciascuna delle materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM; c) nel caso di prodotti privi di elenco degli ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM. LA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI Come principio generale, il regolamento richiede che ci sia una separazione spaziale netta tra la produzione 'biologica' e la produzione di prodotti convenzionali: ✗ nella linea produttiva ✗ durante lo stoccaggio ✗ durante il trasporto ✗ tanto per le materie prime che per i prodotti finiti “Unità di preparazione Al momento della preparazione dei prodotti, l'operatore provvede affinché: a) i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico o da essi derivati, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica o da essi derivati e i mangimi convenzionali siano fisicamente separati in modo efficace; b) gli impianti utilizzati nelle unità che preparano i mangimi composti disciplinati dal presente regolamento siano completamente separati dagli impianti utilizzati per i mangimi composti non disciplinati dal presente regolamento.”30 In deroga a queste disposizioni, fino al 31 dicembre 2007, le operazioni possono essere 30 Cfr. Reg. (CE) 223/2003 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 38 svolte negli stessi impianti, purché: — venga operata una separazione temporale e che prima di avviare la produzione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia (il mangimificio solitamente fa le pulizie al Sabato e la produzione biologica il Lunedì ed il Martedì); — l'operatore sia obbligato a documentare tali operazioni; — l'operatore garantisca l'applicazione di appropriate misure, in base alla valutazione del rischio, per garantire che i prodotti non conformi al regolamento non possano essere immessi sul mercato con indicazioni riguardanti il metodo di produzione biologico; E' vietato l'impiego contemporanemente, in uno stesso mangime, di un ingrediente da agricoltura biologica o ‘in conversione’ e da agricoltura convenzionale (es. orzo da agricoltura biologica e orzo convenzionale nello stesso mangime). In ogni caso le materie prime convenzionali usate devono essere OGM FREE. Mentre normalmente il livello di contaminazione accidentale da OGM in materie etichettate come “OGM free” è di 0.9%31, nei mangimi destinati a mangimi biologici il limite massimo di presenza di OGM è 0.1%. Alcuni organismi di controllo possono imporre livelli ancora più restrittivi (per esempio AIAB impone un limite di contaminazione di 0,0001%). In caso di riscontro di tracce OGM si ha una sospensione per 3 mesi della possibilità di vendere il mangime come biologico. Nelle strutture di produzione di mangimi biologici esistono due punti particolarmente a rischio: 1. i punti carico, solitamente separati per le materie prime biologiche e non biologiche 2. la buca scarico, spesso unica per convenzionale e biologico, quindi potenziale punto di contaminazione Non è ammissibile l'utilizzo di linee di lavorazione che prevedano la possibilità di produzione di prodotti medicati; i locali di stoccaggio e di lavorazione dei mangimi biologici devono essere chiaramente distinti dai locali di stoccaggio e lavorazione delle parti convenzionali. Si suggerisce di utilizzare linee di lavorazione dedicate esclusivamente alla lavorazione del prodotto biologico ma, qualora ciò non sia possibile, di far precedere la lavorazione della partita biologica da operazioni di pulizia degli impianti tale da evitare la presenza di indesiderati residui. Specificamente si richiede che prima della lavorazione delle partite biologiche sia fatta passare una partita di orzo/frumento biologico e/o sia garantito un adeguato scarto "di testa" di prodotto biologico tale da assicurare la "pulizia" dell'impianto. In ogni caso la tendenza più diffusa tra gli allevatori in conduzione biologica è per l’utilizzo di prodotti aziendali, anche per l’elevato costo dei mangimi. 31 Cfr. Reg. (CE) 1829/2003 Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 39 Regolamentazione del mangimificio Un mangimificio deve possedere alcuni requisiti. gli impianti e le attrezzature di produzione devono essere sistemati in reparti distinti da quelli destinati ad altra lavorazione e da quelli destinati alla vendita ed al deposito dei prodotti finiti. Tali reparti debbono essere completamente separati fra loro in modo da evitare possibili contaminazioni tra le materie prime ed i prodotti finiti. Detti reparti devono avere idonei impianti di aspirazione ed i relativi pavimenti e pareti devono essere facilmente lavabili e permettere la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione; i locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono essere asciutti e ben aerati, separati fra loro e da quelli di produzione; detti locali ed i reparti, nonché quelli di fabbricazione non possono essere adibiti a deposito di sostanza estranee e, in particolare, di concimi, anticrittogamici, insetticidi; locali separati per il deposito dei carburanti, dei lubrificanti e di quanto altro occorre per il funzionamento dei macchinari, nonché per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dei locali e dei prodotti; adeguati servizi igienici per il personale dipendente; attrezzature atte ad impedire la diffusione delle malattie contagiose degli animali ed idonei impianti per la conservazione delle materie prime; un impianto di macinazione, atto a garantire un conveniente grado di finezza e di omogeneità del prodotto finito; attrezzature atte a garantire l'assoluta assenza nei mangimi di corpi estranei (chiodi, materie metalliche, ecc.) che possano, comunque , danneggiare la salute degli animali; l'insaccamento meccanico che assicuri il grado di pulizia del prodotto finito; attrezzature atte a garantire anche la completa sterilizzazione del prodotto finito. Detto prodotto, comunque, non deve contenere agenti patogeni e tossigeni. Per quanto riguarda le farine di latte e di siero, lo stabilimento deve avere impianti di essiccamento che, senza alterarne il valore nutritivo e senza pregiudicarne le proprietà organolettiche permettano di passare rapidamente dal prodotto liquido a quello essiccato. Comunque l'impianto di essiccamento, quando necessario, deve essere tale da non alterare il prodotto. Le acque di rifiuto devono essere convogliate razionalmente in modo da evitare la diffusione di eventuali malattie contagiose. A tale scopo, esse debbono essere sottoposte a trattamento di depurazione, qualora non sia possibile il loro smaltimento in modo igienicamente irreprensibile. impianti idonei a consentire che i cereali siano separati, prima della macellazione, dalla polvere e dalle sostanze estranee non atte all'alimentazione animale Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 40 impianti tali da garantire l'esattezza del dosaggio delle materie prime costituenti la miscela e la migliore omogeneità del prodotto finito in modo che, entro i limiti della tolleranza stabilita dalla legge, i campioni prelevati dalla massa corrispondano ai valori analitici dichiarati. Alle stesse esigenze devono rispondere eventuali impianti di melassatura e grassatura. Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 41 PROSPETTIVE DI SVILUPPO NELLA PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI I principali indicatori economici dell’industria italiana di mangimi composti (valori ancora in lire) sono di seguito elencati (Fonte: INEA). VARIABILI N.stabilimenti Fatturato Produzione Numero di addetti Esportazioni Importazioni Saldo commerciale ANNO 2000 927 7.700 MLD. £ 11.150. 000 tonn. N° 9.000 185 MLD. £ 905 MLD.£ -724 MLD. £ Attualmente la produzione di mangimi biologici in Italia si aggira attorno allo 0,2% della produzione totale, questo dato merita alcune considerazioni: dall’elaborazione dei dati forniti dagli organismi di controllo operanti in Italia al 31 dicembre 2001, risulta che il trend di crescita del "biologico" sul territorio nazionale è sempre in aumento e con esso la richiesta di prodotti biologici, compresi i mangimi; la produzione di mangimi biologici è inadeguata alle necessità32: i mangimifici certificati sono una quindicina ed in diverse regioni gli allevatori hanno difficoltà a reperire localmente il mangime biologico necessario; di fatto l’industria mangimistica preferisce acquistare il prodotto in altri paesi europei (Germania e Francia) dove i prezzi sono più bassi in quanto compensati da una buona produttività (quasi il doppio di quella italiana)33; la produzione di mangimi biologici è vincolata da diversi fattori, fra i quali: • • 32 33 34 35 la necessità di avere strutture apposite; i costi di produzione più elevati (in media del 40% rispetto al prodotto convenzionale34), legati soprattutto al costo delle materie prime. anche se il prezzo elevato dei mangimi prodotti industrialmente spinge gli allevatori a prediligere l'acquisto di materie prime per la preparazione autonoma dei mangimi necessari35, il settore dei mangimi biologici sembra destinato ad un buon sviluppo nei prossimi anni. Tratto da 'Agrisole' del 25-31 Ottobre 2002, dichiarazioni di Vincenzo Viziolo, presidente Aiab www.aiab.it Dott.Melli, Progeo Da valutazione del Dott.Matteotti, Veterinario Aiab Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 42 Media valori FRUMENTO TENERO BIO FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO BIO FRUMENTO DURO MAIS BIO MAIS RISONE BIO RISONE SEMI DI SOIA BIO SEMI DI SOIA Media 205 200 235 207 200 174 420 342 323 278 Tabella 1 Confronto tra i prezzi di alcune materie prime biologiche e convenzionali (dal listino prezzi dell'Associazione Granaria di Milano36, determinati al 26/11/03) 36 http://borsa.granariamilano.org/ Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 43 SITI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI Sull'agricoltura e la zootecnia biologica: www.agricolturabiologica.com www.aiab.it www.bioagricoop.it www.ccpb.it www.greenplanet.net www.sinab.it http://www.scizoot.unipd.it/staff/bailoni/biologico/bologna2_file/frame.htm Sui mangimi e sugli alimenti: www.assalzoo.it http://borsa.granariamilano.org/ Per aggiornamenti nella legislazione europea: Banca dati EURlex: www.europa.eu.int Prof.ssa Doriana Tedesco – PRODUZIONE DI MANGIMI BIOLOGICI 44