Leggi il parere approvato dalla Commissione
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Leggi il parere approvato dalla Commissione
DL 216/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XI Commissione, esaminato il disegno di legge n. 4865-B, di conversione in legge del decreto-legge n. 216 del 2011, approvato dalla Camera e modificato dal Senato; osservato che - anche a seguito del parere espresso dalla XI Commissione nel corso della prima lettura alla Camera - il provvedimento originario del Governo era già stato sensibilmente migliorato, soprattutto con riferimento al perfezionamento dei recenti interventi riformatori in materia di previdenza; preso atto che il testo è stato innovato e integrato in più parti dall'altro ramo del Parlamento, non soltanto sul tema delle pensioni - versante sul quale sono stati apportati interventi migliorativi - ma anche sotto il profilo delle norme in tema di tutela dei lavoratori che assistono disabili, esposizione all'amianto, assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; rilevato che il provvedimento è riuscito a intervenire, in particolare, sul meccanismo introdotto con la riforma del sistema pensionistico, a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e per quanto riguarda l'inclusione nelle vecchie regole pensionistiche di una più ampia platea di lavoratori - ha esteso le tutele ai lavoratori che hanno stipulato accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all'esodo purché sottoscritti entro una data certa, che - a seguito di una ulteriore modifica, approvata dal Senato, all'articolo 6, comma 2-ter - è quella del 31 dicembre 2011, inteso come ultimo giorno «entro il quale» deve essersi risolto il rapporto di lavoro per tutti coloro che beneficeranno dei vecchi requisiti (esodati, sovranumerari, dipendenti di aziende fallite, lavoratori oggetto di accordi individuali e collettivi, e simili); fatto notare, peraltro, che restano tuttora aperte talune criticità: vi è un problema legato alla sostenibilità sociale ed economica delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità; l'avvenuta eliminazione del sistema delle quote richiederebbe una maggiore gradualità; vi è l'esigenza di affrontare la questione dei differenti regimi della normativa pensionistica tra settore pubblico e settore privato, nonché tra diversi comparti, come, ad esempio, quello della scuola; occorre valutare la sostenibilità della riforma per talune categorie di lavori, come, in particolare, quelli usuranti o per i lavoratori invalidi e i lavoratori che assistono familiari portatori di handicap; vanno valutate le più opportune iniziative per risolvere il problema delle ricongiunzioni onerose verso l'INPS; rilevata, infine, l'esigenza di intervenire su due specifici profili, coerenti con gli impegni assunti dal Governo al fine di superare le criticità relative all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, che riguardano la mobilità e la maturazione dei requisiti per il pensionamento con le vecchie regole, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: 1) in relazione all'applicazione dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, occorre differire alla data del 31 dicembre 2011 il termine per la validità degli accordi di mobilità coperti dal beneficio dei vecchi requisiti previdenziali; 2) occorre, altresì, precisare - all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto in esame - che la condizione di dover raggiungere i requisiti per il pensionamento con le regole previgenti entro i 24 mesi successivi alla data dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 deve necessariamente riferirsi alla «maturazione del diritto alla pensione» e non, invece, alla «decorrenza del trattamento», in quanto ciò farebbe sorgere delle vere e proprie ingiustizie legate al regime delle cosiddette «finestre» o agli adeguamenti dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, come previsto prima della riforma di cui al citato decreto-legge n. 201.