Oggetto: INCENTIVI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

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Oggetto: INCENTIVI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Bassano del Grappa, 2 Luglio 2010
Circolare n. 08/2010
Oggetto: INCENTIVI SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO
Con il DL 25.3.2010 n. 40 (c.d. “DL incentivi”), convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, sono state previste alcune
agevolazioni per incentivare il settore del tessile e dell’abbigliamento.
In particolare:
• viene riconosciuta una detassazione dal reddito d’impresa pari agli investimenti realizzati in attività di
ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari (c.d. “Tremonti-quater”);
• viene incentivata l’adozione volontaria del sistema di etichettatura “trasparente” di cui alla L.
55/2010.
Di seguito si analizzano tali agevolazioni, alla luce:
• del provvedimento attuativo emanato dall’Agenzia delle Entrate il 2.4.2010.
• dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 29.4.2010 n. 22.
DETASSAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPIONARI
L’art. 4 co. 2 - 4 del DL 40/2010 convertito prevede una detassazione dal reddito d’impresa pari agli
investimenti realizzati in attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di campionari.
Ambito soggettivo
Il beneficio fiscale compete ai soggetti titolari di reddito d’impresa:
• che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della Tabella ATECO 2007, anche in modo non
prevalente;
• a prescindere dalla natura giuridica, dalla data di inizio dell’attività, dalla dimensione aziendale e
dall’adozione di particolari regimi contabili o di determinazione del reddito;
• purché non si trovassero in “condizioni di difficoltà” alla data dell’1.7.2008, secondo quanto previsto
dalla normativa comunitaria.
Si tratta, tra le altre, delle seguenti attività:
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preparazione e filatura di tessuti;
tessitura;
finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;
fabbricazione di tessuti a maglia;
confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;
fabbricazione di ricami, tulle, pizzi e merletti;
fabbricazione di feltro e di articoli tessili diversi;
fabbricazione di tappeti e moquette;
fabbricazione di spago, corde, funi, reti, nastri ed etichette;
confezione di cappotti, giacche e giacconi per uomo, donna e bambino;
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confezione di pullover, cardigan e altri articoli a maglia;
confezione di camicie, magliette, corsetteria e altra biancheria intima;
confezione di articoli di abbigliamento in pelle e similpelle;
confezione di articoli in pelliccia;
confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro;
confezione di calzature in materiale tessile e di abbigliamento sportivo;
confezione di abiti da sposa e da cerimonia;
confezione in serie di abbigliamento esterno;
sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;
confezione di accessori per l’abbigliamento, quali guanti, cinture, scialli, foulard, cravatte.
In sede di conversione del DL 40/2010, l’agevolazione è stata estesa anche ai soggetti titolari di reddito
d’impresa che svolgono (anche in modo non prevalente) le attività di cui:
• alla divisione 15 della suddetta Tabella ATECO 2007, nella quale sono comprese le attività di:
– preparazione e concia del cuoio;
– fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;
– preparazione e tintura di pellicce;
– fabbricazione di calzature;
• al codice 32.99.20 della suddetta Tabella ATECO 2007, in relazione alla fabbricazione di bottoni.
Ambito oggettivo
L’agevolazione riguarda gli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo per la
realizzazione di campionari.
Rientrano nell’agevolazione:
• le attività di ricerca e ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi;
• le attività di preparazione, promozione e gestione del campionario o delle collezioni, se collegate alla
realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
A titolo esemplificativo, si considerano agevolabili i costi relativi a:
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personale interno (stilisti e tecnici) impiegato nell’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
prestazioni di professionisti (stilisti e altri consulenti esterni);
materie prime e materiali di consumo connessi all’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
attrezzature tecniche specifiche (computer e software dedicato, macchinari), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
• fabbricati utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei laboratori, nella misura e per il periodo in
cui sono destinati alle fasi di ideazione e realizzazione dei prototipi;
• spese generali, nella misura del 10% del costo del personale.
Periodo agevolato
Rientrano nell’ambito applicativo del beneficio fiscale soltanto gli investimenti effettuati nel periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al
31.12.2010 (anno 2010, per i soggetti “solari”).
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Calcolo dell’agevolazione
L’agevolazione consiste nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa del valore degli investimenti
effettuati, mediante una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione.
La detassazione:
• opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita);
• concorre quindi a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale
rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal TUIR.
Fruizione dell’agevolazione
La detassazione opera esclusivamente in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES)
dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti (anno 2010, per i soggetti “solari”).
Con riferimento ai soggetti “solari”, pertanto, l’agevolazione opera in sede di versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative al 2010, da effettuarsi, salvo eventuali proroghe, entro il 16.6.2011, oppure
entro il 16.7.2011, con la maggiorazione dello 0,40%.
L’agevolazione non rileva anche ai fini IRAP.
Limitazione ai costi sostenuti nell’Unione europea
Al fine di fruire dell’agevolazione, in sede di conversione del DL 40/2010 è stato stabilito che i costi di
ricerca e sviluppo devono essere sostenuti per la realizzazione di campionari esclusivamente nell’Unione
Europea.
Ammontare massimo dell’agevolazione
Inoltre, in sede di conversione è stato stabilito che l’agevolazione può essere fruita nel limite massimo
complessivo di 500.000,00 euro di aiuti:
• per ciascuna impresa, in relazione al triennio dall’1.1.2008 al 31.12.2010;
• considerando anche gli altri aiuti ricevuti, compresi quelli rientranti nel regime “de minimis”, che
devono essere oggetto di una apposita dichiarazione scritta (anche telematica) da parte dell’impresa
beneficiaria;
• al lordo delle imposte dovute.
Il testo originario del DL, infatti, prevedeva che, fino all’autorizzazione della Commissione europea,
l’agevolazione in esame fosse fruibile nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis”, ossia
nel rispetto del limite complessivo di 200.000,00 euro di aiuti nell’arco di tre esercizi finanziari.
In sede di conversione, invece, si è tenuto conto del regime di aiuto temporaneo previsto per porre rimedio
alle difficoltà provocate dall’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, in conformità agli
orientamenti assunti in sede comunitaria.
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli investimenti
In attuazione della disciplina in esame, il provv. Agenzia delle Entrate 2.4.2010:
• ha approvato il nuovo modello “CRT”, con le relative istruzioni di compilazione, che deve essere
utilizzato per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo, al
fine di beneficiare della suddetta detassazione;
• ha stabilito le relative modalità e termini di presentazione.
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Il modello “CRT” è composto:
• dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali e i dati identificativi del
soggetto richiedente;
• dal quadro A, contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo agevolabili
(effettuati o da effettuare) e del relativo risparmio d’imposta.
Al fine di fruire del beneficio fiscale, l’impresa deve altresì dichiarare, in un’apposita sezione del
frontespizio, di rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il modello “CRT” deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate:
• esclusivamente in via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori
commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.);
• utilizzando il prodotto di gestione denominato "AGEVOLAZIONECRT", che sarà reso disponibile
gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate
che attesta l’avvenuto ricevimento del modello.
Il modello “CRT” deve essere presentato a partire dall’1.12.2010 e fino al 20.1.2011.
Ai soggetti che hanno presentato il modello “CRT”, l’Agenzia delle Entrate comunica, in via telematica,
l’ammontare massimo del risparmio d’imposta spettante.
Nel caso in cui le richieste presentate superino lo stanziamento previsto (pari a 70 milioni di euro),
l’agevolazione sarà attribuita proporzionalmente all’ammontare del risparmio d’imposta richiesto.
Incentivi per l’adozione volontaria del sistema di etichettatura “trasparente”
Con l’art. 2 co. 4-quinquies del DL 40/2010 convertito è stato istituito un fondo, con dotazione pari a 5
milioni di euro per l’anno 2010, destinato alla concessione di misure di sostegno e di incentivazione per le
imprese dei distretti del settore tessile e abbigliamento che adottano volontariamente il sistema di
etichettatura dei prodotti di cui alla L. 8.4.2010 n. 55.
Si tratta del sistema di etichettatura c.d. “trasparente”, vale a dire che:
• evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione;
• fornisca informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in
materia di lavoro;
• fornisca informazioni sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti e sul rispetto della
normativa ambientale;
• assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
Le disposizioni della suddetta L. 55/2010, infatti, entreranno in vigore solo l’1.10.2010.
Le misure di sostegno e incentivazione in esame saranno stabilite da un successivo DM attuativo.
A disposizione per ogni eventuale approfondimento, porgiamo i nostri migliori saluti.
SHERMAN & PARTNERS
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