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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 – La Società Case Popolari di Niguarda Soc. Coop. con sede in Milano – Via Grivola 18 – ha adottato, con delibera dell’Assemblea del 6 maggio 2008, il presente regolamento per la raccolta dei prestiti da soci che sostituisce quello precedente, in vigore dal 30 aprile 1997. Art. 2 – In attuazione dell’art. 32 dello Statuto è istituita una sezione di deposito a risparmio, operante per la raccolta dei prestiti dei soli Soci ai fini del conseguimento dell’oggetto Sociale. Art. 3 – Non sono prestiti Sociali i depositi cauzionali, la cui restituzione potrà avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato fra la Società ed il Socio. Art. 4 – Il socio che intende intraprendere il rapporto di prestito alla società deve stipulare apposito contratto, redatto per iscritto ed in duplice copia, con dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni che lo regolano. Un contratto originale deve essere consegnato al socio unitamente al libretto nominativo di prestito sociale ed al foglio informativo analitico, riportante le condizioni vigenti. Art. 5 – Il libretto nominativo di prestito sociale deve riportare: il suo numero di identificazione, il nominativo del socio, il suo numero di iscrizione al libro soci e la sua firma per esteso. Sarà controfirmato dal Presidente della Società e dal Segretario Sociale. Il libretto riporterà le singole operazioni di prelievo e versamento, i saldi contabili periodici e la firma dell’impiegato della società a fianco della registrazione effettuata. Gli stessi verranno memorizzati nel sistema informatico della società Il libretto nominativo di prestito sociale è strettamente personale ed assolutamente intrasferibile. Art. 6 – Secondo quanto previsto dalla legge, l’ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere il limite dei triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso del prestito sociale sia assistito: in misura pari al 30 per cento da garanzia reale finanziaria rilasciata da una banca o da una compagnia di assicurazione, oppure, la cooperativa aderisce a uno schema di garanzia dei prestiti sociali promosso dalle associazioni di rappresentanza della cooperazione. Art. 7 – L’ammontare del deposito di ciascun socio e dell’interesse relativo capitalizzato non deve superare i limiti massimi fissati dalla legge per le cooperative edilizie di abitazione. Art. 8 – Il deposito minimo iniziale è stabilito in € 500,00 (cinquecento/00). Detto deposito minimo può essere variato o aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 9 – Tramite delega sottoscritta, il socio potrà autorizzare altra persona, anche non socio, a disporre della somma depositata, con firma disgiunta, limitatamente alle operazioni di versamento e prelevamento. In ogni caso non sono ammessi più di due delegati per ogni libretto. La delega si estingue con il decesso del socio o con la revoca, da inoltrare per iscritto alla società. I limiti della delega devono risultare per iscritto. Art. 10 – Le operazioni di versamento e prelevamento, devono avvenire esclusivamente nei locali della società e possono essere effettuate solo dietro la presentazione del libretto da parte del titolare o del delegato e verranno annotate e firmate nel libretto esclusivamente dal personale autorizzato. Il Socio intestatario è tenuto ad informare la Società di ogni variazione riguardante il proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, ovvero mediante consegna della comunicazione contro ricevuta. Art. 11 – Per i depositi liberi il Socio, o il suo delegato, può richiedere rimborsi parziali o totali prenotandoli con preavviso minimo di 24 ore e un massimo di 30 giorni nei seguenti modi, rivolgendosi presso lo sportello della Società negli orari d’ufficio, per telefono o oon l’invio di una e-mail; all’atto della prenotazione seguirà l’emissione di una ricevuta che conterrà i seguenti dati, il giorno e l’ora della prenotazione, l’importo richiesto e i dati relativi al libretto di prestito sociale, che può essere per contanti sino alla cifra di € 2.999,99, con assegno o bonifico. Trscorse le 24 ore dalla prenotazione l’importo può essere riitirato presso lo sportello della Società dal titolare del libretto di prestito sociale o dal suo delegato, ad eccezione di quelli destinati al pagamento, per compensazione, di beni e/o servizi forniti dalla Società al Socio, quali il canone di godimento alloggio e relative spese accessorie Art. 12 – La Società si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento le copie del libretto per eventuali operazioni di controllo o sostituzione. Il libretto deve essere presentato ogni anno (entro il 1° marzo) presso l’ufficio amministrativo per la registrazione degli interessi e per il controllo con le risultanze dalla Società. Art. 13 – In caso di richiesta di estinzione del libretto, il socio titolare dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione, restituendo contestualmente i documenti attestanti il rapporto da estinguere. Art. 14 – In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, valgono le norme relative alla procedura di ammortamento del Codice Civile. Art. 15 – In caso di decesso si applicheranno le disposizioni legali in materia di successione. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Società il giorno del decesso del Socio e presentare certificato di morte. Art. 16 – Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso – in nessuna caso superiore alla misura di cui all’art. 13 lettera b del D.P.R. 601/73 ed eventuali modificazioni e integrazioni, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale tasso è esposto nei locali della sede della società. Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione dispone l’accredito degli interessi, al netto della ritenuta fiscale di legge vigente. Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o provvedimenti delle autorità monetarie. Art. 19 – La Società si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali della sede della Società. Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì la facoltà di variare, in senso favorevole o sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio reso noto, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, paragrafo 3.2 delle istruzioni della Banca d’Italia. Art. 20 – Al socio viene fornito, una volta all’anno ed alla scadenza del contratto, l’estratto conto relativo allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. Art. 21 – I prestiti a risparmio raccolti presso i Soci devono essere impiegati per il conseguimento dell’oggetto Sociale dalla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di impiego di tali depositi rispettando i seguenti criteri: una parte verrà mantenuta liquida (contante, depositi in c/c bancari secondo i limiti dettati dalle disposizioni della Banca d’Italia; una parte verrà destinata agli investimenti mobiliari ed immobiliari finalizzati allo sviluppo della Società. Art. 22 – Il rendiconto di gestione della raccolta del prestito da Soci sarà inserito nella relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio annuale sottoposto all’Assemblea dei Soci. Art. 23 – La Società garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni connesse alla gestione e risponde dell’operato delle persone incaricate di tale attività. Art. 24 – La Società è regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente nella categoria “Edilizia di Abitazione” con il numero A1010180, ed osserva di fatto le clausole mutualistiche di cui all’Art. 2514 c.c. previste inderogabilmente dallo Statuto Sociale. Art. 25 – La Società non è iscritta all’albo delle aziende di credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d’Italia. Art. 26 – Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale Credito e Risparmio e della Banca d’Italia. Deliberato dal Consiglio di Ammnistrazione in data 28 dicembre 2016 in attesa di approvazione della prossima Assemblea dei Soci.