Capitolato speciale All. C - Università degli Studi di Udine
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Capitolato speciale All. C - Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Udine Allegato C APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE BIBLIOGARAFICA CIG: 5276153331 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Sommario ARTICOLI Art. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO Art. 2. - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Art. 3. - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 4. - DURATA DEL CONTRATTO Art. 5. - VALORE DELL’APPALTO Art. 6. - VARIAZIONI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 7. - REFERENTE E SUOI REQUISITI Art. 8. - REQUISITI DEI CATALOGATORI Art. 9. - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE Art. 10 - AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE Art. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 12. - SICUREZZA SUL LAVORO Art. 13 - PENALITA’ Art. 14 – RECESSO Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Art. 16 - VERIFICHE DI REGOLARE ADEMPIMENTO IN CORSO D’OPERA Art. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE Art. 18 - TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA Art. 19 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Art. 20 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Art. 21 - CONTESTAZIONI CHE L’ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Art. 22 – PAGAMENTI Art. 23 – SUBAPPALTO Art. 24 - RESPONSABILITA’ Art. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE Art. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA Art. 27 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO Art. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO Art. 29 - SPESE CONTRATTUALI Art. 30 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 32 - CLAUSOLA DI RINVIO Pag. 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 Università degli Studi di Udine Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto: - l’attività di catalogazione ed il trattamento di 12.000 monografie presenti presso la Biblioteca Umanistica e della Formazione (d’ora in avanti Biblioteca) dell’Università degli studi di Udine (d’ora in avanti Università) rientranti nella tipologia libri moderni in lingua italiana e straniera (inglese, francese, tedesco e lingue slave) mediante l’utilizzo del software “Aleph500”. L’intervento sarà realizzato con modalità “libro in mano” e si articolerà nelle seguenti tipologie: 1. titoli non presenti nel Catalogo informatizzato: redazione ex novo della notizia bibliografica con inserimento di tutte le qualificazioni obbligatorie, della descrizione come di seguito più diffusamente descritto e con inserimento dei dati gestionali; 2. titoli già presenti nel Catalogo informatizzato: controllo della qualità dei record con eventuali interventi di correzione/completamento e con inserimento dei dati gestionali; 3. titoli derivati da altri cataloghi: cattura, correzione e completamento delle notizie bibliografiche con inserimento dei dati gestionali. Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO I lavori comporteranno le seguenti operazioni ad opera dei catalogatori dell’Appaltatore: - esame dell’esemplare, catalogazione “libro in mano” e immissione dei dati nella base dati di Ateneo; - controllo dei dati sui repertori bibliografici normalmente in uso, quali bibliografie nazionali dei vari paesi, cataloghi di grandi biblioteche, dizionari biografici, authority file nazionali ed internazionali; - etichettatura e magnetizzazione (ove assente o da sostituire). La catalogazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme e degli standard previsti nell’ambito del Sistema Bibliotecario di Ateneo utilizzando il Software di gestione integrata “ALEPH500” nella versione in uso: - catalogazione nel formato UNIMARC nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti e degli Indirizzi operativi per “ALEPH500” seguiti nell’ambito del Sistema Bibliotecario dell’Ateneo; - registrazione dei dati nel record di copia con attribuzione della collocazione basata sulla classificazione decimale Dewey; - creazione dei record di Authority; - attribuzione della classificazione decimale Dewey ed. 22 integrale e soggettazione secondo il Nuovo Soggettario. In fase operativa saranno analizzati i singoli materiali bibliografici da catalogare e saranno concordate con gli operatori eventuali ulteriori specifiche tecniche, in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità del materiale da trattare. Art. 3 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L’attività indicata sarà prestata presso la Biblioteca Umanistica e della Formazione dell’Università degli Studi di Udine nelle sedi di via Petracco, 8 – via Mantica, 3 – via Zanon, 6 – UDINE; le postazioni di lavoro disponibili saranno quattro. L’accessibilità ai locali è legata all’orario di apertura delle sedi (Via Petracco e Via Mantica orario lun-gio ore 9-19; ven ore 9-13; Via Zanon lun, mer e gio ore 9-13; mar 9.30-15.30; salvo modifiche). In relazione al numero di postazioni di lavoro disponibili si chiede che il numero di catalogatori messi a disposizione per il servizio sia pari o superiore a due e non superiore a quattro. L’intero intervento sarà coordinato dalla Biblioteca, il Responsabile Tecnico della Biblioteca svolgerà la funzione di Direttore dell’esecuzione, (d’ora in avanti Direttore dell’esecuzione) che individuerà anche il personale interno da assegnare al progetto e che costituirà l'interfaccia dell'Università nei confronti dell'Appaltatore ed, in particolare, del Referente nominato dall'Appaltatore stesso. I catalogatori concorderanno gli orari di svolgimento del lavoro con il Direttore dell’esecuzione. 2 Università degli Studi di Udine Il servizio dovrà essere effettuato in modo tale da non turbare il normale svolgimento delle attività della Biblioteca. Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO Il servizio dovrà concludersi il 31.12.2015. I due terzi delle attività previste dal contratto dovranno essere completate entro e non oltre il 28.02.2015, mentre l’ulteriore terzo dovrà essere completato entro il 31.12.2015. La durata potrà essere estesa nelle ipotesi di seguito definite e nelle altre previste dalle disposizioni di legge. L’Università si riserva la facoltà di proporre una proroga del contratto. L’eventuale proroga, concordata fra le parti, avverrà a mezzo comunicazione scritta. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione divenuta efficace, l’Università potrà richiedere, l'esecuzione anticipata del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”, all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 302 del D.P.R. 207/2010. Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO Il valore complessivo massimo stimato dell'appalto, comprensivo di ogni forma di opzione, proroga o rinnovo, al lordo del ribasso proposto in sede di offerta, è pari a Euro 99.173,55 + IVA, compresi i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Gli oneri di sicurezza da rischio interferenze saranno riconosciuti in aggiunta all’offerta dell’appaltatore. L'ammontare è indicativo e potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, in relazione alle mutate esigenze di catalogazione della Biblioteca. L'effettivo corrispettivo è fissato in misura conforme all’offerta presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dell’appalto. Gli importi offerti debbono intendersi comprensivi di ogni compenso dovuto per il servizio e di ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione dello stesso. Art. 6 - VARIAZIONI E MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è stata autorizzata dall’Università. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove l’Università lo ritenga opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dell’Università. L’Università può introdurre variazioni al contratto stipulato, nei casi e nei modi previsti dall’art. 311 del DPR 207/2010. In alternativa alla disciplina contenuta nei commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere una variazione del 20% a norma dell’art.11 del R.D. del 18 novembre 1923, n.2440. Art. 7 - REFERENTE E SUOI REQUISITI L'Appaltatore si impegna a nominare un Referente unico per tutte le attività oggetto del presente appalto (d'ora innanzi "Referente"), che sarà considerato responsabile dell’organizzazione e della conduzione del lavoro con la funzione di gestire i rapporti con l'Università. Il Referente dovrà garantire l’affidabilità scientifica delle immissioni compiute dai catalogatori e dovrà essere sempre reperibile nell’arco della giornata lavorativa; l’appaltatore è anche tenuto a comunicare all’Università un sostituto di esperienza simile, responsabile durante le assenze del Referente. 3 Università degli Studi di Udine Il Referente rappresenterà, a tutti gli effetti nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore; pertanto tutte le comunicazioni a lui rivolte dall’Università o dal Direttore dell’Esecuzione con riferimento ai tempi e alle modalità di esecuzione del lavoro si intenderanno rivolte all’Appaltatore. Il requisito indispensabile e obbligatorio richiesto per il Referente o del suo sostituto è il seguente: esperienza almeno triennale di conduzione di progetti di catalogazione. I requisiti previsti per il Referente o per il suo sostituto dovranno essere dimostrati dall’Aggiudicatario al Direttore dell’Esecuzione prima dell’inizio del servizio. Il Referente dovrà assolvere i compiti seguenti: • organizzare, condurre, coordinare ed effettuare la supervisione del lavoro; • prodigarsi e vigilare per il rispetto dei termini e delle scadenze; • prodigarsi e vigilare sull’affidabilità catalografica dei dati inseriti dai catalogatori/operatori; • risolvere, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione, le questioni riguardanti la parte catalografico-descrittiva, e chiarire eventuali dubbi sui dati catalografici e/o gestionali prospettati dai catalogatori; • svolgere la funzione rappresentativa dell’Appaltatore riguardo l’esecuzione del lavoro; • prodigarsi e vigilare sulla presenza giornaliera del personale dell’Appaltatore nelle sedi interessate dal servizio o la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario. • fornire relazione periodica necessaria per la fatturazione; L’Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del Referente in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del servizio, senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezioni. Art. 8 - REQUISITI DEI CATALOGATORI Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve essere professionalmente qualificato e competente ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività a cui è adibito. In particolare, ciascun catalogatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) Diploma di scuola media superiore + almeno due anni di esperienza lavorativa di catalogazione di materiale bibliografico, oppure in alternativa: laurea almeno triennale (Lettere, Filosofia, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Lingue e letterature straniere o equipollenti) + almeno 1 anno di esperienza lavorativa di catalogazione di materiale bibliografico; 2) almeno 3 attestati di frequenza a corsi/seminari inerenti la catalogazione bibliografica; 3) conoscenza del software di gestione della Biblioteca “Aleph 500”, modulo di catalogazione, ovvero dimostrabile esperienza lavorativa di catalogazione bibliografica di almeno 1 anno con il software “Aleph 500”; 4) livello di conoscenza delle lingue straniere tali da consentire la comprensione dei testi oggetto di catalogazione; all’interno del gruppo di catalogatori messi a disposizione dovrà essere posseduta la conoscenza approfondita almeno delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco. Preferibile: a) laurea almeno triennale in Beni culturali con indirizzo archivistico-librario; b) esperienza lavorativa di catalogazione bibliografica di più di 1 anno con il software “Aleph 500”; c) all’interno del gruppo di catalogatori messi a disposizione conoscenza approfondita di una lingua slava; I requisiti dei catalogatori dovranno essere dimostrati dall’Appaltatore al Direttore dell’Esecuzione prima dell’inizio del servizio. L’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare al Direttore dell’Esecuzione o suo incaricato nomi degli incaricati e degli eventuali subentranti, nonché il tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra la Ditta medesima e gli addetti. Il Direttore dell’Esecuzione si riserva il diritto di chiedere, motivatamente e sia prima dell’inizio sia in corso d’opera, l’immediata sostituzione del personale che non fosse, per qualunque motivo, ritenuto idoneo a svolgere l’incarico. 4 Università degli Studi di Udine Tutto il personale adibito al servizio appaltato è sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell'Università che di terzi. Nel caso in cui, nel corso dell'appalto, sia necessario, per cause motivate, sostituire uno degli addetti al servizio, l'Appaltatore si impegna a sostituirlo con persona dotata dei medesimi requisiti, dando preventiva e motivata informazione all'Università. Il personale dell'Appaltatore dovrà inoltre: a) disporre di piena padronanza della lingua italiana parlata e scritta; b) svolgere il servizio negli orari prestabiliti; c) rispettare le disposizioni sul servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche stabilite; d) non divulgare notizie su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e le attività svolte dall'Università, salvo quelle indicate dall’Università stessa. Art. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’Appaltatore si obbliga a: 1. eseguire i servizi nel rispetto delle condizioni del presente capitolato, degli standard indicati e delle norme di funzionamento della Biblioteca interessata; 2. uniformarsi a tutte le norme concernenti i servizi oggetto del presente appalto; 3. adempiere alle proprie obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Direttore dell’esecuzione; 4. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 5. osservare le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dell’Università; a tal fine l’Appaltatore dovrà dimostrare di essere in regola con tutti gli adempimenti stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, adottare le procedure e misure di tutela dei lavoratori previste a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati e indicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; 6. garantire il pieno rispetto, da parte del personale addetto al servizio, delle disposizioni della Biblioteca rivolte a garantire la sicurezza ed il rispetto dei luoghi e delle aree di lavoro. Tali norme, comunque, non dovranno comportare ulteriori oneri per l’appaltatore rispetto a quelli previsti nel presente capitolato; 7. osservare, nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del presente appalto, le condizioni normative, retributive e contributive fissate dalle disposizioni legislative o dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria. Osservare tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori: • rispettando tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale; • sostenendo gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali; • corrispondendo regolarmente i compensi maturati; • garantendo, anche se l’appaltatore non aderisce alle associazioni firmatarie, per tutta la durata dell’appalto, l’applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se in cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento per la categoria oggetto del presente appalto; Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione; 8. impiegare personale in possesso delle facoltà fisiche, psichiche e professionali necessarie per il corretto svolgimento dei compiti assegnati. In caso contrario il personale dovrà essere immediatamente sostituito e potrà essere reintegrato solo ed esclusivamente previa verifica del recupero delle piene facoltà psicofisiche; 9. assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero essere causati per fatto proprio o da parte dei suoi dipendenti a persone, cose, beni immateriali, sia della Biblioteca che di terzi, durante il periodo contrattuale; intendendosi pertanto sollevata la Biblioteca da qualsiasi responsabilità da ciò derivante; 10.sostenere, a proprio esclusivo carico, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto. 5 Università degli Studi di Udine Art. 10 - AVVIO E SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE L’Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Università per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non adempia, l’Università ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’Appaltatore, che può far valere eventuali difformità, ai sensi dell’art. 304 D.P.R. 207/2010, a cui si rinvia per la procedura di redazione del verbale. Per quanto riguarda la sospensione dell’esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall’art. 308 D.P.R. 207/2010. Art. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, comunicano all’Università gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto qui non previsto, si rinvia all’art. 3 della L. 136/2010. Art. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO L’Università fornirà all’Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui l’Appaltatore è chiamato a svolgere le sue attività e sulle relative misure di sicurezza ed emergenze adottate Le parti concorderanno e collaboreranno all’attuazione delle misure necessarie a prevenire rischi generati da possibili interferenze tra le diverse attività svolte. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all’Università, come datore di lavoro committente. L’Appaltatore dà atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle sue attività lavorative oggetto dell'appalto. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l’Università e l’Appaltatore si impegnano a rispettare quanto definito nel documento di coordinamento e pianificazione concordata delle attività che verrà sottoscritto prima dell’inizio delle attività. Tale documento, che contiene il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali “DUVRI” potrà essere oggetto di modifica anche su proposta dell’Appaltatore, in caso di variazioni di carattere tecnico, logistico, organizzativo che incidono sulle modalità di realizzazione delle attività e/o di variazioni delle modalità di svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. Art. 13 - PENALITA’ Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, l’Università applicherà una penale pari a 50,00 Euro per ogni infrazione relativa all’esecuzione del servizio, rispetto alle modalità e ai tempi indicati nel piano di lavoro o alle condizioni d’offerta. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) invierà all’Appaltatore, formale contestazione scritta assegnandogli un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per poter presentare le proprie controdeduzioni. Si procederà all’applicazione della penale dopo tre richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria. 6 Università degli Studi di Udine L’importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali applicate sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l’Università si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento. Per quanto non è previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 298 D.P.R. 207/2010. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. Fatte salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente capitolato, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie: 1) errata catalogazione di un volume secondo modalità e termini stabiliti nei precedenti articoli; 2) impiego di personale privo degli attestati di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 8, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo; 3) mancata sostituzione immediata del personale che risulti essere privo del necessario equilibrio psicofisico necessario per lo svolgimento delle attività; 4) mancato invio delle copie degli attestati di cui ai punti 1, 2 e 3 dell’art 8; 5) utilizzo improprio o per fini personali dei telefoni e delle altre attrezzature dell’Università; 6) mancato rispetto della normativa sulla privacy a seguito di informazioni o immagini di cui l’addetto abbia potuto prendere visione a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa; 7) smarrimento o inadeguata conservazione di materiale affidato; 8) furto di beni di proprietà dell’Università o di terzi imputabile a personale dell’Appaltatore; Art. 14 – RECESSO L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione ed in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2°, C.C., con preavviso di almeno 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. L’Università potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1 comma 13 del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 “Spending Review” convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012 . Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di: • inadempimento dell’Appaltatore rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dall’Università per porre fine all’inadempimento, fermo restando l’applicazione delle penali previste; • cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato; • frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali nonché reiterata negligenza nello svolgimento delle prestazioni; • inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie; • sostituzione del personale con altro personale privo di curriculum richiesto o mancata sostituzione degli operatori ricusati entro i termini stabili; • mancata dimostrazione dei requisiti richiesti per il Referente e per i catalogatori prima dell’inizio del servizio. 7 Università degli Studi di Udine • applicazione di 20 penali, ai sensi del precedente art. 13, nel corso di un anno; • non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall’Appaltatore in sede di offerta; • negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dal presente capitolato; In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Università provvederà ad incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale dell’Università all’Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere; salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese. A seguito della risoluzione del contratto, l’Università si riserva il diritto di affidare ad altri la fornitura, in danno della Ditta inadempiente e fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Art. 16 - VERIFICHE DI REGOLARE ADEMPIMENTO IN CORSO D’OPERA La piena e corretta esecuzione dell’appalto in ogni suo aspetto sarà vigilata dal Direttore dell'esecuzione. L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica in corso d’opera al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. Durante il periodo di svolgimento dell’intervento di catalogazione il Direttore dell'esecuzione o altro soggetto da esso indicato effettuerà controlli sistematici o a campione sulla qualità della catalogazione, con particolare riferimento alla conformità dei record bibliografici, alle normative, alle specifiche tecniche concordate ed ai tempi di trattamento. Su richiesta del Direttore dell'esecuzione o altro soggetto da esso indicato i catalogatori provvederanno a correggere eventuali errori di rilievo di loro competenza, in particolare con riferimento alla congruità degli accessi, l’inequivoca identificazione dell’edizione, la correttezza dei dati gestionali. Art. 17 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE Il Direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Art. 18 - TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, oppure da altro soggetto da esso indicato. La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore. La verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Art. 19 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno: collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione; collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Art. 20 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. 8 Università degli Studi di Udine Art. 21 - CONTESTAZIONI CHE L’ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Art. 22 - PAGAMENTI Il pagamento dei servizi resi in esecuzione del presente appalto è effettuato dall’Università in rate bimestrali posticipate, senza anticipi o acconti, tra i trenta/sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolari fatture, a seguito di esito positivo dei controlli sul fornitore previsti dalla normativa vigente. La fatturazione dovrà riguardare esclusivamente le prestazioni effettivamente prestate nel periodo di riferimento, sulla base dei record di copia immessi attestati dalla relazione periodica del Referente dell’Appaltatore e dopo esito positivo del controllo qualitativo da parte del Direttore dell’esecuzione o suo incaricato. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate all’Università degli Studi di Udine – Biblioteca Umanistica e della Formazione – Via Mantica, 3 – 33100 Udine. Nel caso di intestazione o invio non conforme a quanto previsto non saranno garantiti i termini di pagamento indicati. Le fatture dovranno essere redatte in lingua italiana, complete del CIG e dovranno necessariamente contenere gli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. In sede di pagamento si provvederà all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale. Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni, comunicate per iscritto all’Appaltatore, sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l’Università si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Università potrà applicare gli interventi sostitutivi e le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare il DURC e le verifiche presso EQUITALIA, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad altra pretesa. Art. 23 - SUBAPPALTO L’eventuale subappalto è autorizzato dall’Università nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 purché dichiarato in sede di offerta. A tal fine l’Appaltatore deve trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Università nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’eventuale mancata trasmissione sospende i pagamenti successivi e relativi termini fino a regolarizzazione. 9 Università degli Studi di Udine Art. 24 - RESPONSABILITA’ La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’Appaltatore a proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. L'Appaltatore risponde degli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione del servizio, fossero arrecati a persone e/o cose di terzi (ivi compresa l'Università) sollevando da ogni corrispondente richiesta di risarcimento l'Università ed il suo personale. L'Appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il proprio personale utilizzato per l'esecuzione del servizio. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Università in contraddittorio con i rappresentanti adell’Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’Appaltatore, per danni e/o furti, l’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Art. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE L'Appaltatore dovrà sottoscrivere una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Università, per danni provocati a persone, cose e/o animali. La polizza dovrà essere in vigore dalla data di avvio del servizio e mantenuta per tutta la durata del contratto. L’assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile dei dipendenti o di chiunque altra persona in dipendenza diretta o indiretta con l’Appaltatore, per danni conseguenti a fatti che si possono verificare a seguito dell’attività prevista dal presente contratto o in sua violazione. I massimali dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a € 500.000,00= per sinistro. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno. Art. 26 - CAUZIONE DEFINITIVA L’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria sensi del dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 prima della stipulazione del contratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto. Art. 27 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO Per quanto concerne le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 116 D.lgs. 163/2006. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto dall’art. 117 D.Lgs. 163/2006. 10 Università degli Studi di Udine Art. 28 - STIPULA DEL CONTRATTO Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Università di concordare con l’aggiudicatario diverso termine di differimento, ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Art. 29 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese relative al presente appalto e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell’Appaltatore, ivi comprese le spese per la redazione e registrazione del contratto relativo al presente appalto. Art. 30 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Le eventuali controversie, di natura contrattuale, che dovessero insorgere tra l’Università e l’Appaltatore dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Udine. Le controversie individuate dall’art. 244 D.Lgs. 163/2010 e dal D.Lgs. 104/2010 sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo. ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L’Appaltatore e l'Università sono responsabili del trattamento dei dati personali dei quali vengano eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Tali dati potranno essere utilizzati per finalità strettamente legate all’esecuzione del presente contratto. L’ Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti. Art. 32 - CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010), alle norme in vigore per le Pubbliche Amministrazioni e al Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università. Firmato IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Clara Coviello 11