Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 39461

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Cass., Sez. VI, 14 aprile 2016, n. 39461
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39461 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Mikolajczyk Elzbieta Malgorzata, nata a Grifon Slaski (Polonia) il 31/10/1964
avverso la sentenza del 28/01/2016 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale
Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Nicola Rago, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di L'Aquila ha
dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione di Mikolajczyk Elzbieta
Malgorzata, richiesta dalla Repubblica della Polonia per l'esecuzione della
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Data Udienza: 14/04/2016
sentenza emessa il 19 marzo 2020 dal Tribunale di Bielsko Biala, divenuta
irrevocabile il 27 marzo 2002, in ordine al reato di appropriazione indebita
commesso dall'estradanda tra il 2000 e il 2001.
2. Il difensore della Mikolajczyk ha proposto ricorso per cassazione
deducendo tre motivi.
cod. pen. e 10 della Convenzione europea di estradizione, in quanto la Corte
territoriale non ha rilevato l'intervenuta prescrizione della pena. In particolare,
premesso che il Tribunale di Bielsko Biala nel condannare l'estradanda alla
pena di un anno di reclusione ha disposto la sospensione della stessa per la
durata di tre anni a condizione che intervenisse il risarcimento del danno nel
termine di tre mesi; che tale impegno, assunto dalla Mikolajczyk all'udienza
del 19.3.2002 non è stato rispettato; che il termine di prescrizione della pena
deve intendersi decorso dalla scadenza del termine della condizione; che nella
specie il termine di prescrizione per il reato di appropriazione indebita è di
dieci anni; ha sostenuto che la pena si è prescritta il 27.6.2012, cioè al
compimento del decimo anno dalla scadenza del termine di tre mesi concesso
all'estradanda per provvedere al risarcimento del danno.
Inoltre, il difensore precisa come, anche a voler ritenere che il termine
debba decorrere dalla data in cui viene accertata la sussistenza delle
condizioni per la revoca della sospensione condizionale, coincidente con il
passaggio in giudicato del relativo provvedimento - che nella specie è stato
assunto il 27.9.2004 -, la pena sarebbe ugualmente prescritta alla data del
27.9. 2014.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 705 comma 2
lett. a) e b) cod. proc. pen. e il relativo vizio di motivazione, in quanto nel
processo davanti all'autorità giudiziaria polacca la Mikolajczyk non risulta sia
stata difesa da un avvocato, né di fiducia, né d'ufficio; inoltre, non emerge
dalla lettura dei verbali d'udienza che sia stata informata della possibilità di
avvalersi di un difensore e nemmeno emerge la sua volontà di non avvalersi
di una difesa tecnica.
2.3. Con l'ultimo motivo ha contestato la sentenza per vizio di motivazione
e per la violazione dell'art. 705 comma 2 lett. c) cod. proc. pen., evidenziando
come i giudici non abbiano considerato la situazione di totale degrado delle
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2.1. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 172 commi 1 e 5
carceri in Polonia, peraltro ritenendo incompleta la documentazione prodotta
al riguardo dalla difesa e relativa alla sistematica violazione dei diritti umani,
anche con riferimento agli spazi vitali dei detenuti e alla discriminazione di
genere che caratterizza il sistema carcerario polacco.
1. Il primo motivo è infondato.
Questo Collegio, consapevole che in tema di individuazione del termine di
decorrenza della prescrizione della pena oggetto di sospensione condizionale
poi revocata esiste un contrasto di giurisprudenza, condivide l'orientamento
secondo cui il dies a quo coincide con il giorno in cui è passata in giudicato la
decisione che ha disposto la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 5689 del
10/06/2014, Mercurio, Rv 262462) e non con quello in cui si sono verificate le
condizioni per revocare la sospensione condizionale (Sez. 1, n. 17346 del
11/04/2006, Petrella, Rv 233882).
Per cui, nel caso in esame, il termine di dieci anni previsto per la
prescrizione della pena in relazione al reato in questione, decorre dal
27/09/2004, cioè dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento del
Tribunale di Bielsko Biala che ha disposto la revoca della sospensione
condizionale, originariamente concessa all'estradanda. Tuttavia, a differenza
di quanto sostenuto nel ricorso, detto termine non può considerarsi decorso,
in quanto in data 05/02/2014 nei confronti della Mikolajczyk è stato eseguito
l'arresto provvisorio a scopo estradizionale a seguito di segnalazione esistente
in S.I.S.: è in questa data che ha avuto inizio l'esecuzione della pena nei
confronti dell'estradanda, avendo lo Stato richiedente dimostrato il suo
concreto interesse all'esecuzione della pena oggetto della sentenza di
condanna, titolo per l'attivazione della procedura estradizionale. Sicché deve
escludersi che sia maturato il termine decennale di estinzione della pena
irrogata.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la sentenza
impugnata chiarito, correttamente, che il divieto di pronuncia favorevole
all'estradizione previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., non
ricorre nel caso di giudizio celebrato senza l'assistenza del difensore quando,
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CONSIDERATO IN DIRITTO
come nel caso in esame, la legislazione della Stato richiedente rimetta
all'imputato la scelta di difendersi personalmente (Sez. 6, n. 19302 del
21/04/2008, Gan, Rv 239680; Sez. 6, n. 7388 del 20/12/2012, Carpa, Rv
254415; Sez. 6, n. 33577 del 01/07/2015, Tennina, Rv 264430). Nella specie,
l'estradanda è comparsa personalmente in giudizio, obbligandosi a
corrispondere una somma di denaro a titolo di riparazione del danno
concesso.
3. Del tutto infondato è, infine, l'ultimo motivo, che si limita a riproporre
la questione del degrado del sistema carcerario polacco, questione già
esaminata dalla Corte territoriale che ha rilevato l'insufficienza della
documentazione allegata, precisando, inoltre, come dal rapporto annuale di
Amnesty International prodotto dalla difesa non emergano elementi da cui
poter desumere una situazione complessiva di trattamenti inumani, ma solo il
riferimento a singole vicende che non consentono di giudicare il sistema nel
suo complesso (sez. 6, n. 30864 del 08/04/2014, Lytvyuyuk, Rv 260055).
4. L'infondatezza dei motivi proposti, determina il rigetto del ricorso, cui
segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.
cod. proc. pen.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 14 aprile 2016
Il Consighere estensore
Il Presidente
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cagionato, impegno poi non rispettato, cui è seguita la revoca del beneficio