Progetto di legge della XIII legislatura

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Progetto di legge della XIII legislatura
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CAMERA DEI DEPUTATI
N. 7545
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DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)
E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(CARDINALE)
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
(BORDON)
E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ
(VERONESI)
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali,
nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
Presentato il 24 gennaio 2001
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge
in esame si propone, sostanzialmente, le
seguenti finalità:
televisiva locale in attesa dell’elaborazione
del piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale;
differire il termine del 31 gennaio
2001, di rilascio delle concessioni televisive
private in ambito locale previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5;
differire il termine del 30 novembre
2000 fissato dal decreto-legge 30 gennaio
1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, per l’elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione
sonora in tecnica analogica e, conseguentemente, consentire l’esercizio dell’attività
dettare disposizioni per la prosecuzione dell’ esercizio della radiodiffusione
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di radiodiffusione sonora, da parte dei
soggetti legittimamente operanti, sino al
completamento della pianificazione.
In materia di radiodiffusione televisiva
in ambito locale occorre evidenziare che il
settore è già disciplinato dal regolamento
per il rilascio delle concessioni televisive
private su frequenze terrestri, approvato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 1o dicembre 1998, e dal citato decretolegge n. 433 del 1999, convertito, con modificazioni dalla legge n. 5 del 2000. Il
breve differimento di termini proposto per
il rilascio delle concessioni (15 marzo
2001) è motivato da necessità relative alla
complessità del lavoro che la Commissione
per la valutazione e la comparazione delle
domande di concessione sta svolgendo su
4.500 domande pervenute, che non consente di rispettare la data del 31 gennaio
2001 per il rilascio delle relative concessioni.
Parallelamente alla proroga dei termini,
viene anche disposto, nell’ottica del prossimo sviluppo della diffusione in tecnica
digitale, che i soggetti che non ottengono la
concessione, sulla base delle risorse del
piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, possano proseguire nell’esercizio della radiodiffusione
televisiva fino all’attuazione del piano in
tecnica digitale, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare
entro il 31 dicembre 2002, purché in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il
rilascio delle concessioni nel citato regolamento approvato con deliberazione n. 78
del 1998.
È inoltre, ripristinata la facoltà, già prevista dalla previgente normativa per le
concessioni televisive provvisorie rilasciate
ai sensi del decreto-legge 27 agosto 1993,
n.323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422, di trasferire
impianti o rami d’azienda tra emittenti
televisive locali e concessionari nazionali
con una copertura del territorio inferiore
al 75 per cento. Le concessioni televisive
locali da rilasciare entro il 15 marzo 2001
costituiranno titolo preferenziale per la
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radiodiffusione in tecnica digitale allorquando l’Autorità medesima avrà elaborato il relativo piano di assegnazione delle
frequenze. Infine, a tutela di quei concessionari che conseguiranno il titolo abilitativo senza tuttavia avere in esercizio impianti alla data di presentazione della domanda, è stata prevista la possibilità di
acquisire tali impianti da soggetti già in
legittimo esercizio.
Per quanto riguarda il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora occorre evidenziare che
l’elaborazione di tale piano, già prevista
dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata
differita dal decreto-legge n. 15 del 1999,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 78 del 1999, al 30 novembre 2000. Tuttavia, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui spetta la predisposizione di tale piano, dopo aver effettuato un
preliminare studio di fattibilità, è giunta
alle conclusioni che la realizzazione del
piano, sulla base dei criteri contenuti nella
legge n. 249 del 1997, porta a prevedere la
realizzazione di un numero di reti inferiore alle attuali esigenze del settore. Inoltre, nel quadro della strategia volta alla
rapida introduzione della radiodiffusione
in tecnica digitale, appare più razionale
procedere prioritariamente alla elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, a cui sono già
riservate determinate bande di frequenze
distinte da quelle impiegate nella radiodiffusione in tecnica analogica, e procedere
all’elaborazione del piano analogico solo a
seguito della effettiva introduzione della
tecnica digitale e del relativo sviluppo di
mercato.
A corredo delle norme di differimento
dei termini proposte ed al fine di renderle coerenti con il quadro normativo di
riferimento, sono state inoltre previste
disposizioni che hanno l’intento di consentire, nella fase di transizione occorrente per pervenire alla effettiva introduzione del sistema di diffusione digitale
e al relativo sviluppo di mercato, uno
sviluppo equilibrato dell’emittenza radiotelevisiva.
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L’articolo 2 stabilisce la procedura per
il risanamento o per la delocalizzazione
dagli attuali siti di trasmissione degli impianti che concorrono al superamento dei
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto del Ministro
dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, in
attesa dell’attuazione dei piani nazionali di
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assegnazione delle frequenze, che potrà
definitivamente risolvere il problema dell’inquinamento elettromagnetico da parte
degli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva. Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri finanziari e,
dunque, non si è predisposta la relazione
tecnica.
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ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 19 del 24 gennaio 2001.
Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini
per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e
digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli impianti
radiotelevisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e con il Ministro della sanità;
E M A N A
Il seguente decreto-legge:
ARTICOLO 1.
(Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora).
1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge
18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in
tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l’esercizio
della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all’atto della
domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di
diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di
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entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei
requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell’articolo 6 del
regolamento approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono
la concessione, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione, con
i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all’attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale,
da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all’attuazione del
predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di
azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all’effettiva
introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il
piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in
tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all’adozione di tale
piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
ARTICOLO 2.
(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).
1. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e
televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente
i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere
a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle
province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla
loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
purché ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle
comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120
giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino
al trasferimento.
2. Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del
Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle
regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.
I soggetti che non ottemperano all’ordine di riduzione a conformità,
nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da
lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province
autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell’ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e di cui all’articolo 8 della legge 3 marzo 1987,
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n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle
comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle
province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.
ARTICOLO 3.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addı̀ 23 gennaio 2001.
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri.
CARDINALE, Ministro delle comunicazioni.
BORDON, Ministro dell’ambiente.
VERONESI, Ministro della sanità.
Visto, il Guardasigilli: FASSINO.
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