Progetto di legge della XIII legislatura
Transcript
Progetto di legge della XIII legislatura
Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 7545 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (AMATO) E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI (CARDINALE) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE (BORDON) E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ (VERONESI) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi Presentato il 24 gennaio 2001 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge in esame si propone, sostanzialmente, le seguenti finalità: televisiva locale in attesa dell’elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale; differire il termine del 31 gennaio 2001, di rilascio delle concessioni televisive private in ambito locale previste dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5; differire il termine del 30 novembre 2000 fissato dal decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, per l’elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e, conseguentemente, consentire l’esercizio dell’attività dettare disposizioni per la prosecuzione dell’ esercizio della radiodiffusione Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI di radiodiffusione sonora, da parte dei soggetti legittimamente operanti, sino al completamento della pianificazione. In materia di radiodiffusione televisiva in ambito locale occorre evidenziare che il settore è già disciplinato dal regolamento per il rilascio delle concessioni televisive private su frequenze terrestri, approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1o dicembre 1998, e dal citato decretolegge n. 433 del 1999, convertito, con modificazioni dalla legge n. 5 del 2000. Il breve differimento di termini proposto per il rilascio delle concessioni (15 marzo 2001) è motivato da necessità relative alla complessità del lavoro che la Commissione per la valutazione e la comparazione delle domande di concessione sta svolgendo su 4.500 domande pervenute, che non consente di rispettare la data del 31 gennaio 2001 per il rilascio delle relative concessioni. Parallelamente alla proroga dei termini, viene anche disposto, nell’ottica del prossimo sviluppo della diffusione in tecnica digitale, che i soggetti che non ottengono la concessione, sulla base delle risorse del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, possano proseguire nell’esercizio della radiodiffusione televisiva fino all’attuazione del piano in tecnica digitale, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare entro il 31 dicembre 2002, purché in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio delle concessioni nel citato regolamento approvato con deliberazione n. 78 del 1998. È inoltre, ripristinata la facoltà, già prevista dalla previgente normativa per le concessioni televisive provvisorie rilasciate ai sensi del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, di trasferire impianti o rami d’azienda tra emittenti televisive locali e concessionari nazionali con una copertura del territorio inferiore al 75 per cento. Le concessioni televisive locali da rilasciare entro il 15 marzo 2001 costituiranno titolo preferenziale per la — DOCUMENTI radiodiffusione in tecnica digitale allorquando l’Autorità medesima avrà elaborato il relativo piano di assegnazione delle frequenze. Infine, a tutela di quei concessionari che conseguiranno il titolo abilitativo senza tuttavia avere in esercizio impianti alla data di presentazione della domanda, è stata prevista la possibilità di acquisire tali impianti da soggetti già in legittimo esercizio. Per quanto riguarda il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora occorre evidenziare che l’elaborazione di tale piano, già prevista dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, è stata differita dal decreto-legge n. 15 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 1999, al 30 novembre 2000. Tuttavia, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui spetta la predisposizione di tale piano, dopo aver effettuato un preliminare studio di fattibilità, è giunta alle conclusioni che la realizzazione del piano, sulla base dei criteri contenuti nella legge n. 249 del 1997, porta a prevedere la realizzazione di un numero di reti inferiore alle attuali esigenze del settore. Inoltre, nel quadro della strategia volta alla rapida introduzione della radiodiffusione in tecnica digitale, appare più razionale procedere prioritariamente alla elaborazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, a cui sono già riservate determinate bande di frequenze distinte da quelle impiegate nella radiodiffusione in tecnica analogica, e procedere all’elaborazione del piano analogico solo a seguito della effettiva introduzione della tecnica digitale e del relativo sviluppo di mercato. A corredo delle norme di differimento dei termini proposte ed al fine di renderle coerenti con il quadro normativo di riferimento, sono state inoltre previste disposizioni che hanno l’intento di consentire, nella fase di transizione occorrente per pervenire alla effettiva introduzione del sistema di diffusione digitale e al relativo sviluppo di mercato, uno sviluppo equilibrato dell’emittenza radiotelevisiva. Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 3 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI L’articolo 2 stabilisce la procedura per il risanamento o per la delocalizzazione dagli attuali siti di trasmissione degli impianti che concorrono al superamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, in attesa dell’attuazione dei piani nazionali di — DOCUMENTI assegnazione delle frequenze, che potrà definitivamente risolvere il problema dell’inquinamento elettromagnetico da parte degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva. Si precisa, infine, che il provvedimento non comporta oneri finanziari e, dunque, non si è predisposta la relazione tecnica. PAGINA BIANCA Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 5 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI A L L E G A T I — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 22 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE — ART. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Atti Parlamentari — XIII LEGISLATURA — 23 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli impianti radiotelevisivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità; E M A N A Il seguente decreto-legge: ARTICOLO 1. (Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora). 1. Il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l’esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all’atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 24 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell’articolo 6 del regolamento approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1o dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l’esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all’attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. 2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all’effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all’adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell’esercizio dell’attività con gli obblighi e i diritti del concessionario. ARTICOLO 2. (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi). 1. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all’articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l’aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 2. Le azioni di risanamento previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all’ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell’ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all’articolo 8 della legge 3 marzo 1987, Atti Parlamentari XIII LEGISLATURA — — 25 — Camera dei Deputati — 7545 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni. ARTICOLO 3. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addı̀ 23 gennaio 2001. CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri. CARDINALE, Ministro delle comunicazioni. BORDON, Ministro dell’ambiente. VERONESI, Ministro della sanità. Visto, il Guardasigilli: FASSINO. PAGINA BIANCA PAGINA BIANCA DDL13-7545 Lire 1000