Agenzia delle Entrate Parere 1 ottobre 2015 Trattamento fiscale
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Agenzia delle Entrate Parere 1 ottobre 2015 Trattamento fiscale
Agenzia delle Entrate Parere 1 ottobre 2015 Trattamento fiscale della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. Qu.I.R. - Legge n. 190 del 2015 - D.P.C.M. n. 29 del 2015 Consulenza giuridica n. 954-45/2015 - Associazione/Ordine ASSOSOFTWARE Codice Fiscale 91030350408 - Istanza presentata il 15/05/2015 -------------------------------------------------------------------------------Trattamento di fine rapporto - Qu.I.R. - Quota integrativa della retribuzione - Tfr in busta paga - Trattamento fiscale della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile - Risposta a quesito -------------------------------------------------------------------------------Oggetto: Trattamento fiscale della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. Qu.I.R. - Legge n. 190 del 2015 - D.P.C.M. n. 29 del 2015 Consulenza giuridica n. 954-45/2015 Associazione/Ordine ASSOSOFTWARE Codice Fiscale 91030350408 Istanza presentata il 15.5.2015 Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione della L. n. 29 del 2015, è stato esposto il seguente QUESITO L'Associazione nazionale produttori di software gestionale e fiscale (di seguito, Assosoftware) chiede di conoscere l'avviso della scrivente in ordine ad alcune questioni interpretative afferenti il trattamento fiscale della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile - definita Qu.I.R. - prevista dalla legge n. 190 del 2014 e attuata dal DPCM n. 29 del 2015. Assosoftware richiama la disciplina introdotta dalle citate disposizioni di legge in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Richiama, inoltre, la possibilità prevista per alcuni datori di lavoro dall'articolo 5 del DPCM n. 29 del 2015 di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia, evidenziando come tale finanziamento determini uno slittamento di alcuni mesi delle operazioni di liquidazione della Qu.I.R. in busta paga. Ciò premesso, chiede di conoscere: 1) se ai fini della tassazione del TFR, debba in ogni caso essere considerato il periodo di maturazione della Qu.I.R.; 2) se, nel caso di ricorso al finanziamento assistito da garanzia, alla Qu.I.R. maturata in un determinato anno ed erogata l'anno successivo sia applicabile la tassazione separata di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR in luogo della tassazione ordinaria. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, commi da 26 a 34, la possibilità per taluni lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro in essere di almeno sei mesi, di richiedere al datore di lavoro la liquidazione diretta mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), pari alla quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297. L'opzione è stata introdotta, ai sensi del comma 26 dell'articolo 1 della legge citata, "in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018". L'opzione, efficace dal mese successivo alla presentazione dell'istanza, è irrevocabile fino al periodo di paga in scadenza al 30 giugno 2018. Le modalità attuative per la liquidazione di tale parte integrativa della retribuzione sono state stabilite con DPCM 20 febbraio 2015, n. 29. Per gli aspetti tributari di interesse si evidenzia che il comma 756-bis dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, introdotto dal comma 26 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, stabilisce che la Qu.I.R. "è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali". Inoltre, l'art. 4, comma 2, del DPCM n. 29 del 2015 ribadisce che la Qu.I.R. "è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata di cui all'articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR.". Ciò posto, con riferimento al primo quesito, si ritiene che in base al tenore letterale delle disposizioni richiamate, che richiedono di non considerare solo l'importo della Qu.I.R. nel procedimento di calcolo dell'aliquota da applicare alla tassazione separata del TFR previsto dall'art. 19 del TUIR, il periodo di tempo per cui il dipendente percepisce la quota maturanda del TFR in busta paga debba essere considerato ai fini del calcolo in questione. In altri termini, mentre nel numeratore del rapporto previsto dall'art. 19 del TUIR non deve essere imputata la Qu.I.R., nel denominatore del rapporto deve essere computato anche il periodo di tempo per cui il dipendente ha optato per la liquidazione in busta paga della quota maturanda del TFR. Conferma tale conclusione anche una considerazione di carattere sistematico che tiene conto del regime applicabile al TFR maturato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 47 del 2000, con cui è stata introdotta l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR. In sostanza, le rivalutazioni riferibili al TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 sono capitalizzate nel TFR stesso e non sono assoggettate ad imposta sostitutiva. Pertanto, il numeratore del rapporto previsto dall'art. 19 del TUIR tiene conto anche delle rivalutazioni della parte del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000. Appare coerente con tale regime fiscale del TFR considerare nel denominatore del rapporto anche il periodo di tempo per cui il lavoratore ha optato per la liquidazione in busta paga della quota maturanda del TFR, dato che, per il medesimo periodo di tempo, le rivalutazioni del TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 devono comunque essere computate al numeratore del rapporto stesso. Con riferimento al secondo quesito, si evidenzia che la liquidazione della Qu.I.R. può subire uno slittamento temporale nel caso di accesso al finanziamento assistito statuito dall'articolo 1, comma 30, della legge n. 190 del 2014. Tale ultima disposizione prevede la facoltà, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie le somme costituenti oggetto della Qu.I.R., di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da un fondo istituito presso l'INPS. Possono accedere a tale forma di finanziamento, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM n. 29 del 2015, "i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti...al versamento del TFR al fondo di tesoreria presso l'INPS". In tal caso la decorrenza del versamento è posticipata per espressa previsione dell'articolo 5, comma 4, del menzionato decreto al "terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza", ovvero quarto mese successivo alla sua presentazione (essendo l'istanza efficace il mese successivo alla presentazione). Al riguardo, si ritiene che laddove la presentazione dell'istanza e le operazioni di liquidazione intervengano in due periodi di imposta distinti non sia comunque applicabile la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, lett. b) del TUIR relativa al regime di tassazione separata previsto per "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti". Tale conclusione appare supportata dall'espressa previsione dell'art. 4, comma 2, del DPCM n. 29 del 2015 che, nel confermare senza eccezioni la tassazione ordinaria della Qu.I.R, si riferisce evidentemente a tutte le ipotesi di liquidazione della Qu.I.R. previste dal medesimo DPCM. Inoltre, si giungerebbe alle medesima conclusione anche in applicazione degli orientamenti concernenti la tassazione separata contenuti nella circolare del Ministero delle finanze n. 23 del 1997. L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Nel caso in esame, il differimento temporale dell'erogazione ricorre nella sola ipotesi di accesso alla procedura di finanziamento assistito, di cui possono avvalersi i datori di lavoro (in possesso di determinati requisiti) per "acquisire la provvista necessaria per operare la liquidazione della Q.U.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione" (articolo 5 comma 4 DPCM n. 29 del 2015). Il correlato ritardo è, quindi, da considerarsi fisiologico.