Modulo 1 - Lezione 10 - Che cos`è l` Assistenza fiscale
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Modulo 1 - Lezione 10 - Che cos`è l` Assistenza fiscale
MODULO 1 IL RUOLO DEL CAF Lezione 10 Che cos’è l’ Assistenza fiscale Modulo 1 – Lezione 10 Contents Che cos’è l’ Assistenza fiscale ..................................................................................................................................... 2 Controversie attuali e prospettive future ........................................................................................................ 3 Che cos’è l’ Assistenza fiscale L’art. 78 della L. n. 413 del 1991 ha per la prima volta in Italia introdotto un nuovo sistema chiamato “Assistenza fiscale” e lo ha fatto in particolar modo prevedendo degli organismi esterni all’amministrazione finanziaria, ma attrezzati e responsabilizzati denominati “Centri autorizzati di assistenza fiscale”, a cui il contribuente possa affidare il compito di predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi. I C.A.F. si trovano così a svolgere un ruolo di intermediario fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, avvalendosi del servizio telematico predisposto dalla stessa Amministrazione. La documentazione di base delle dichiarazioni viene conservata dai contribuenti e non più allegata alla dichiarazione, fermo restando la facoltà per l’amministrazione di richiederne copia. Le nuove modalità consentono, pertanto, di utilizzare in maniera estesa gli investimenti informatici effettuati dal Ministero delle Finanze, in modo da ridurre drasticamente i tempi per l'acquisizione delle informazioni da parte degli uffici, migliorare la qualità dei dati e ridurre i costi connessi al controllo delle dichiarazioni. L'intermediario, preventivamente abilitato dagli uffici delle entrate, predispone la dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal contribuente, e la trasmette all'anagrafe tributaria in via telematica. L’anagrafe tributaria, poi, controlla i dati trasmessi e, se questi sono formalmente corretti, mette a disposizione dell’intermediario, in via telematica, l’attestazione della dichiarazione e degli elementi di identificazione della dichiarazione ricevuta. Il C.A.F., a sua volta, stampa l'attestazione, che contiene anche alcuni dati significativi della dichiarazione (reddito complessivo, versamenti, crediti, ecc.), e la consegna al proprio cliente che la conserva unitamente alla copia della dichiarazione ricevuta in precedenza dal proprio incaricato. Le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni consentono l'effettuazione dei controlli con tempi anticipati. L’amministrazione finanziaria, quindi, può effettuare i controlli con i dati delle dichiarazioni degli anni precedenti e con i versamenti, comunicando gli esiti contabili (pagamenti carenti o rimborsi) ai contribuenti prima della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo, in modo da evitare il ripetersi di errori o comportamenti non corretti. I dati delle dichiarazioni vengono inoltre elaborati per individuare automaticamente, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente, le dichiarazioni da sottoporre ad ulteriori riscontri da parte dei centri di servizio anche attraverso richieste di documentazione al contribuente. I criteri selettivi si baseranno, oltre che sui dati delle singole dichiarazioni, anche su incroci con i dati di altre dichiarazioni (ritenute) e con informazioni provenienti da altri enti (oneri deducibili) o in possesso dell’anagrafe tributaria. Tali controlli devono comunque essere eseguiti entro due anni dall’anno di presentazione della dichiarazione, mentre attualmente si protraggono in molti casi fino al termine di decadenza dell'attività di accertamento (cinque anni). L’attività di controllo sostanziale Modulo 1 – Lezione 10 sulla posizione del contribuente deve essere effettuata entro quattro anni dalla presentazione della dichiarazione. In relazione alla presentazione dei modelli 730, la disciplina vigente attribuisce una competenza esclusiva ai Centri di Assistenza Fiscale per lo svolgimento di alcune attività. Queste consistono, in particolare, nella verifica della conformità dei dati indicati nelle dichiarazioni, da chiunque elaborate, alla relativa documentazione (art. 35, c. 2 lett- b DLgs n. 241 del 1997). I C.A.F. nello specifico provvedono ad elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie; ad adempiere le connesse formalità, a redigere le scritture contabili; a verificare della conformità dei dati delle dichiarazioni alla documentazione a disposizione; a consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata dal centro stesso ed i prospetti di liquidazione delle imposte; a comunicare ai sostituti d’imposta il risultato finale delle dichiarazioni per operare il conguaglio sulle ritenute d’acconto; ad inviare agli Uffici Finanziari le dichiarazioni dei redditi e le opzioni relative all’8 per mille dell’IRPEF (art. 34 c. 3, DLgs. 241 del 1997). All’art. 34, commi 1 e 2, del DLgs 241 del 1997 si distingue nettamente tra centri di assistenza alle imprese e quelle ai contribuenti che non siano esercenti attività d’impresa o professionali. Da poco più di un milione di dichiarazioni presentate nel 1993, anno in cui hanno debuttato, a quasi 14,5 milioni nel 2004. Questi sono i numeri dei centri di assistenza fiscale in Italia. Le loro funzioni e i loro compiti si sono via via venuti ampliando. Se all'inizio infatti fungevano solo da intermediari per la consegna delle dichiarazioni (in pratica: uno sportello per conto del ministero delle Finanze), oggi assistono i contribuenti nella compilazione, effettuano i calcoli, trasmettono telematicamente la dichiarazione e, soprattutto, hanno la facoltà di apporre il cosiddetto visto di conformità ai 730, per i quali è obbligatorio (mentre per il modello Unico è facoltativo). I dati, dunque: i 72 C.A.F. presenti sul territorio con 15.000 sportelli nel 2004 hanno assistito 14 milioni e mezzo di cittadini per la dichiarazione dei redditi, due milioni e mezzo di famiglie per la compilazione e presentazione delle dichiarazioni ISEE, 7 milioni di pensionati per l'assistenza alla compilazione e invio del modello RED e 10 milioni di contribuenti per tasse, tributi locali e altri adempimenti fiscali. In testa alle regioni italiane la Lombardia che, con 2 milioni e 300mila pratiche doppia la seconda in classifica, l'Emilia Romagna (1.249.080 pratiche). Tra le città è Milano a guidare la classifica con più di 900mila pratiche, seguita da Roma con circa 750mila. E se i servizi offerti dai C.A.F. sono numerosi, i più richiesti sono stati sicuramente 730 e ICI. Nel primo caso il 75% dei contribuenti si è fatto compilare la dichiarazione, mentre il 15% si è recato ai C.A.F. con il 730 già compilato. Nel secondo caso, il 52% degli utenti ha richiesto al C.A.F. la compilazione del Bollettino ICI. Controversie attuali e prospettive future Il quadro normativo così delineato ha comportato l'esistenza di due distinti regimi di mercato nell'ambito delle attività di assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730. Il primo, relativo all'elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie, vede la presenza di tutti i soggetti attivi nei servizi dell'assistenza fiscale. Il secondo, concernente la liquidazione delle dichiarazioni e comprendente la necessaria apposizione del visto di conformità, nonché la trasmissione ai sostituti d'imposta ed all'amministrazione finanziaria, è invece caratterizzato dall'attribuzione di una riserva di attività esclusiva a favore dei Centri di Assistenza Fiscale. Modulo 1 – Lezione 10 L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato alcune osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assistenza fiscale. Essa ritiene, infatti, che tale disciplina normativa restringa ingiustificatamente la concorrenza ed il libero mercato. Secondo l’Autorità, infatti, limiterebbe fortemente il numero dei soggetti ammessi a svolgere l'attività in esclusiva sopra definita; produrrebbe, inoltre, quale effetto indiretto, l'attribuzione ai Centri di Assistenza Fiscale di una posizione di sostanziale privilegio anche in relazione all'espletamento delle attività non coperte da riserva; ed infine, prevederebbe, per l'individuazione dei soggetti abilitati a prestare le attività relative alla liquidazione dei modelli 730, criteri che secondo la stessa Autorità non appaiono giustificati. In merito alla limitazione dei soggetti, la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 241/1997 comporta l'esclusione dei professionisti dal segmento di attività relativo alla liquidazione delle dichiarazioni secondo i modelli 730 in precedenza in esso attivi. Quanto agli effetti sulle attività non riservate e, in particolare, sulla compilazione del modello 730, i lavoratori dipendenti ed assimilati, per economie di tempo e di costi, tendono a rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale anche per questo compito, rendendo marginale il ruolo dei professionisti. L’Autorità denuncia perciò il fatto che la normativa citata è suscettibile di provocare una progressiva uscita dei liberi professionisti dal mercato in esame. Ciò si rifletterebbe, in particolare, a danno degli operatori di recente ingresso sul mercato o aventi dimensioni di attività ridotte, che sono notoriamente i soggetti maggiormente interessati ad un'attività quale è quella relativa alle dichiarazioni formulate con il modello 730. Inoltre l’Autorità critica pure ciò che concerne i criteri adottati dalla normativa in esame ai fini dell'accesso degli operatori al mercato, infatti rileva come i soggetti ammessi a costituire un Centro di Assistenza Fiscale siano individuati sulla base della numerosità degli aderenti alle organizzazioni legittimate, piuttosto che tramite requisiti di professionalità e specifiche capacità tecniche. Ciò è indirettamente confermato dalla previsione secondo la quale per il visto di conformità della dichiarazione 730 il Centro di Assistenza Fiscale deve avvalersi di un dottore commercialista o un ragioniere libero professionista iscritti al relativo albo professionale. Le rilevate distorsioni della concorrenza non troverebbero adeguate giustificazioni in esigenze di interesse generale e la limitazione degli operatori non apparirebbe necessaria. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato propone perciò, qualora si voglia considerare opportuna questa limitazione, al fine di rendere efficiente e veloce la predisposizione dei relativi conguagli a vantaggio dei contribuenti, essa dovrebbe fondarsi su criteri di accesso diversi. In seguito alle osservazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e ad una mancata omologazione come C.A.F. di una società di servizi, un gruppo di commercialisti organizzati dall’Adc di Milano ha promosso una causa presso la Corte di giustizia del Lussemburgo, la quale dovrà decidere se e come i Centri per l’assistenza fiscale rappresentino o meno una posizione dominante nel mercato professionale delle dichiarazioni fiscali, in quanto la normativa che affida ai C.A.F. l’esclusiva per la trasmissione dei mod. 730 potrebbe essere in contrasto con la disciplina Ue sulla concorrenza e sulla libera circolazione. Attualmente il 99% dei moduli 730 che arrivano all’Agenzia delle Entrate sono inviate dai C.A.F.. Giovanni Gianmarino, dirigente della Agenzia delle Entrate ha precisato che oggi le dichiarazioni elaborate dai C.A.F. sono nella stragrande maggioranza dei casi ineccepibili, con una bassissima percentuale di errori ed ha inoltre preannunciato che in un prossimo futuro l’Agenzia delle entrate e il sistema C.A.F. saranno chiamati a collaborare alla realizzazione di una carta per la qualità dei servizi. Secondo Mario Martina, responsabile dell’ufficio Rapporti con i C.A.F. e altri intermediari dell’Agenzia, “il saldo della cooperazione è effettivamente positivo. Infatti, il compenso riconosciuto ai C.A.F.-dipendenti per i modelli 730 trasmessi, previa verifica della conformità dei dati alla documentazione prodotta dal contribuente, fa ampiamente rientrare l’amministrazione Modulo 1 – Lezione 10 finanziaria nel costo sopportato, potendo la stessa adibire le proprie risorse umane per l’espletamento di altri proficui compiti istituzionali.” Anche il Cnel si schiera a favore dei C.A.F. con Melino Pillitteri, presidente della Commissione Politiche del Lavoro e Sociali, che si occupa da sempre di queste problematiche, sottolinea che “i C.A.F. svolgono un eccellente lavoro di intermediazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Il Cnel, non può che prendere atto della funzione essenziale svolta dai C.A.F. in questi anni, nel miglioramento del rapporto tra universo fiscale e contribuenti. Il Cnel auspica inoltre che i C.A.F. proseguano sulla strada dell’evoluzione e del perfezionamento dei servizi.” Per il professor Franco Gallo, dell’Università Luiss di Roma, occorre accentuare la funzione pubblica dei C.A.F., poichè “i Centri di assistenza fiscale, sono una stazione intermedia fra lo Stato ed i cittadini e, come tali, devono funzionare. Il problema, davvero molto delicato, è che questa loro funzione non deve essere però una semplice duplicazione di attività svolte da altre categorie come i tributaristi, i commercialisti o gli avvocati. Io credo che i C.A.F. debbano diventare soggetti rilevanti in termini di interesse pubblico.” I C.A.F. infatti si trovano a svolgere un ruolo di intermediario fra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Grazie all’introduzione dei C.A.F., si è avuto la possibilità di ridurre sia i costi amministrativi, in quanto il controllo formale dei dati è stato ad essi demandato, sia i costi di adempimento per il contribuente, fra cui ad esempio una significativa riduzione dei costi psicologici legata ad una “copertura” degli errori formali garantita dal C.A.F.. L’introduzione dei Centri di assistenza fiscale è stato uno dei primi passi verso l’attuazione di uno schema di tax compliance in cui si è evidenziato la stretta connessione esistente tra i diversi comportamenti dei contribuenti che misurano la loro attitudine all’adempimento tributario ed il grado di efficacia del relativo intervento di contrasto all’evasione, quale fattore conseguente al miglioramento di efficienza raggiunto nella fase di prevenzione e prima ancora di gestione del rapporto con il contribuente. Stimolare forme crescenti di partecipazione attiva del cittadino-contribuente consentono di renderlo “utente” più che “destinatario” del servizio. Da ciò trae origine un processo attivo di comunicazione che assume o deve assumere, per essere efficace, significato sistematico e non più episodico. La sempre maggiore collaborazione del contribuente nella realizzazione dell'obbligo tributario ha però la necessità di trovare il suo contrappeso nelle misure atte a invogliarla, aiutarla e sostenerla. Il C.A.F., nato allo scopo di ridurre i costi gestionali dei tributi, risulta essere stato anche un “mezzo” utile per il conseguimento di tale scopo comunicativo. Ma quanto efficace? Quanto la riqualifica del rapporto con i cittadini e l’aumentata chiarezza dei ruoli e delle responsabilità migliora la programmazione del ciclo di produzione del servizio da erogare, genera maggiore attenzione alla taxpayer satisfaction, riducendo il disservizio e instaurando un sistema di mutua fiducia? Un elemento di fondamentale importanza è infatti la capacità di valutazione e d'interpretazione delle aspettative (espresse, implicite o latenti) degli utenti destinatari dei servizi, che si impone come chiave di volta dell'orientamento verso il raggiungimento di un rapporto di fiducia, tra chi eroga un servizio e chi ne usufruisce. Il professor Gallo ritiene “che un aiuto concreto potrebbe arrivare dal federalismo fiscale: esso infatti potrebbe consentire a strutture come quelle dei C.A.F., che hanno la conoscenza dei dati e soprattutto un rapporto diretto con il contribuente, di collaborare con gli Enti locali per metter su, ad esempio, una sorta di banca informatica. Se ciò dovesse nascere, appare evidente che, utilizzando i C.A.F., tesorieri di quelle notizie, si creerebbe un sistema di accertamento, di controllo di massa sui contribuenti.”