risposte alle richieste di chiarimenti

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Torino Nuova Economia S.p.A.,
via Livorno 60 - 10144 Torino
(presso Environment Park Palazzina B2 Uffici)
APPALTO DEI LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE E CONSORTILI NELLA ZONA C IN AREA MIRAFIORI DI TORINO
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI
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Quesito n° 1
Un impresa con la sola categoria prevalente OG3, qualificata per l’intero importo nella sola
categoria prevalente, può partecipare alla gara indicando l’intenzione di subappaltare le altre
categoria previste al 100%. Aggiungendo che l’impresa che verrà individuata per la categoria
OG12 sarà in possesso anche dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali come
richiesto in bando/disciplinare?
Risposta al quesito n° 1
Ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma 2, lett. b) l.
80/2014 si ritiene possibile che un’ impresa attestata SOA nella sola categoria prevalente OG3
per l’intero importo dei lavori a base di gara possa partecipare alla gara indicando l’intenzione di
subappaltare al 100% tutte le altre categorie di opere scorporabili previste nel bando di gara.
In fase di subappalto l’impresa individuata per la categoria OG12 dovrà essere in possesso anche
dell’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali.
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Quesito n° 2
L’Allegato 2 al Disciplinare di gara “DOCUMENTO LAVORAZIONI PER DICHIARAZIONE
SUBAPPALTO” indica, tra le opere subappaltabili, le lavorazioni appartenenti alla categoria
OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato). Tale categoria di opere non figura tra quelle
riportate nel bando e nel disciplinare di gara.
Si richiede di sapere se il riferimento alla categoria OS13 nell’Allegato 2 al Disciplinare di
gara, sia da considerarsi come un mero refuso.
Risposta al quesito n° 2
La categoria “OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato” è presente nell’allegato 2 al
Disciplinare di gara per mero errore materiale non essendo tale lavorazione ricompresa tra le
categorie oggetto dell’appalto de quo.
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Quesito n° 3
Una ditta che possiede le categorie OG3 cat. III-bis, OG6 cat. III-bis e OG10 cat. V, può
partecipare alla gara come impresa singola subappaltando al 100% le categorie non in suo
possesso, oppure è tenuta a costituire un’ATI?
Risposta al quesito n° 3
In base alla fattispecie da Voi prospettata, fermo l'obbligo di subappaltare ex art.118 d.lgs.
163/06 le lavorazioni delle categorie OG 12 e OS 24 a qualificazione obbligatoria non possedute,
l'impresa, ai sensi dell'art.92, comma 1, d.p.r. 207/10, deve essere attestata SOA in categoria
prevalente OG3 per classifica idonea a coprire l'intero importo dei lavori della categoria
prevalente OG 3 e delle categorie non possedute OG 12 + OS 24 (pari a complessivi €
2.179.444,20).
Detto importo (€ 2.179.444,20) risulta essere superiore alla classifica III bis da Voi posseduta,
ancorché incrementata del quinto ex art. 61, comma 2, dpr 207/10 (€ 1.500.000,00 + 1/5 = €
1.800.000,00).
Pertanto codesta impresa sarà tenuta a costituire una ATI idoneamente qualificata.
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Quesito n° 4
a)
Possedendo la categoria prevalente OG3 come da disciplinare possono essere indicate
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subappaltabili al 100% tutte le altre categorie OG 6/ OG12/ OS24/OG10?
b) Devono essere indicati i nomi dei subappaltatori in sede di offerta?
Risposta al quesito n° 4
a)
Ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma 2, lett. b)
l. 80/2014 si ritiene possibile che un’ impresa attestata SOA nella sola categoria prevalente
OG3 per l’intero importo dei lavori a base di gara possa partecipare alla gara indicando
l’intenzione di subappaltare al 100% tutte le altre categorie di opere scorporabili previste nel
bando di gara.
b) No, quanto precede conformemente alle indicazioni contenute nella legge di gara,
indicazioni in linea con i contenuti della recentissima determinazione ANAC 8 gennaio
2015 n. 1
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Quesito n° 5
in merito alle opere di bonifica ambientale rientranti nella categoria SOA in
OG12, se
un’impresa partecipante risulta essere in possesso della categoria OG12 per la classifica
richiesta dal disciplinare di gara, ma sia priva dell’Iscrizione all’albo nazionale gestori
ambientali in categoria 9 lettera D), l’impresa partecipante alla gara può dichiarare in sede di
offerta di voler subappaltare interamente i lavori di bonifica di siti in funzione dei lavori di
bonifica cantierabili relativi alla categoria 9D dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, oppure è
necessario ricorrere alla costituzione di un RTI o eventualmente ricorrere all’avvalimento di
tale requisito
Risposta al quesito n° 5
L'impresa attestata SOA nella categoria OG12, priva però dell’Iscrizione all’albo nazionale
gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea ai lavori di bonifica cantierabili a base di
gara, non possiede riguardo a detta categoria i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex
specialis di gara.
Tali lavorazioni, appartenenti a categoria a qualificazione obbligatoria ex d.p.r. 207/10, fermo
quanto previsto ai sensi degli artt. 40 d.lgs. 163/2006, 92, comma 1, d.p.r. 207/2010 e 12, comma
2, lett. b) l. 80/2014, andranno subappaltate ex art. 118, d.lgs. 163/06 ad impresa in possesso di
attestazione SOA nella categoria OG12 per classifica adeguata e in possesso dell’iscrizione
all’albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea ai lavori di bonifica
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cantierabili a base di subappalto.
In alternativa dette lavorazioni potranno essere assunte da una mandante raggruppata in verticale
ex art. 37, comma 3, d.lgs. 163/06 in possesso di attestazione SOA nella categoria OG12 e in
possesso dell’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea
ai lavori di bonifica cantierabili a base di gara.
Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento si rinvia alle disposizioni dell'art. 49, d.lgs. 163/06
e dell'art. 88, dpr 207/10.
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Quesito n° 6
Un’impresa può partecipare alla gara in forma singola con la categoria OG3 classifica III e
subappaltare al 100% le altre categorie (OG6, OG12, OS24, OG10).
Risposta al quesito n° 6
Fermo l'obbligo di subappaltare ex art. 118 d.lgs. 163/06 le lavorazioni delle categorie OG6,
OG12, OS 24 e OG10 a qualificazione obbligatoria non possedute, l'impresa, ai sensi dell'art. 92,
comma 1, d.p.r. 207/10, deve essere attestata SOA in categoria prevalente OG3 per classifica
idonea a coprire l'intero importo dei lavori a base di gara pari a complessivi € 2.572.740,64.
Detto importo (€2.572.740,64) risulta essere superiore alla classifica III, ancorché incrementata
del quinto ex art. 61, comma 2, dpr 207/10 (€ 1.033.000,00 + 1/5 = € 1.239.600,00).
Pertanto, per partecipare alla gara, l’impresa sarà tenuta a costituire una ATI idoneamente
qualificata.
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Quesito n° 7
Con riferimento a quanto si legge al punto 8.01. di pagina 27 della Relazione Generale dei
lavori in oggetto e precisamente “A scopo cautelativo, gli interventi di scavo edile dovranno
essere svolti da impresa iscritta alla categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali…” si
intende sottoporre il seguente quesito:
1) Tale prescrizione è valida?
2) E’ da ritenersi valida per tutti gli scavi?
3) Qualora vigesse tale vincolo e l’appaltatore non sia in possesso dell’iscrizione all’albo
citato, dovendosi quindi avvalere di un subappaltatore, la richiesta di subappalto andrebbe
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effettuata in relazione alla categoria OG12 (BONIFICHE) oppure in quota parte (con il
limite del 30% previsto dalla normativa) alla Cat. OG3?
Risposta al quesito n° 7
1.
Limitatamente ai lavori interessati dalla bonifica ambientale e riconducibili alla categoria
SOA OG 12.
2.
Vedasi risposta precedente
3.
Le opere riconducibili alla categoria OG 12 possono essere interamente subappaltate. In tal
caso il futuro subappaltatore dovrà essere in possesso della attestazione OG 12 per classifica
idonea + iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali in categoria 9 per classifica idonea.
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Quesito n° 8
Il requisito riguardante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 9 lett. D può
essere soddisfatto mediante avvalimento?
Risposta al quesito n° 8
Si rinvia all’art. 49, comma 1-bis, d.lgs 163/2006, che esclude la possibilità di fare ricorso
all’avvalimento disponendo: “Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo
Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”.
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Quesito n° 9
SOPRALLUOGO - Il disciplinare di gara prevede:
- Nel caso di raggruppamento (“concorrente gruppo”) costituendo il sopralluogo andrà
effettuato dalla futura capogruppo-mandataria su delega scritta degli altri membri mandanti.Può considerarsi accettata l’effettuazione del sopralluogo dell’impresa considerata sia come
singola che quale eventuale futura capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento
senza delega scritta delle mandanti dal momento che, entro i limiti di presentazione dell’offerta,
la composizione della costituenda ATI potrebbe cambiare assetto oppure che la medesima
impresa che ha effettuato il sopralluogo potrebbe decidere di partecipare singolarmente od in
altra forma.
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Risposta al quesito n° 9
Può essere accettata l’effettuazione del sopralluogo dell’impresa se intende partecipare alla gara
singolarmente.
Qualora
la
stessa
impresa
intenda,
successivamente,
partecipare
in
raggruppamento come capogruppo, la ricognizione dei luoghi -previa delega scritta delle
mandanti- andrà ripetuta.
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Il Responsabile di Procedimento
Ing. Francesco Terranova
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