REGOLAMENTO MISURE PER L` EMERGENZA ABITATIVA Art. 1
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REGOLAMENTO MISURE PER L` EMERGENZA ABITATIVA Art. 1
REGOLAMENTO MISURE PER L’ EMERGENZA ABITATIVA Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento intende: - riordinare in modo organico i criteri per individuare i soggetti aventi titolo a fruire dei servizi proposti in emergenza abitativa i quali, pur presentando problematiche di immediata gravità non trovano risposta con lo strumento dei bandi E.R.P; - proporre un ventaglio di soluzioni innovative e dinamiche per rispondere in modo più articolato al cambiamento dei bisogni, organizzando un sistema capace di offrire sostegno ai soggetti in difficoltà economica . Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, intendendosi per “nuclei familiari” quelli costituiti dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per “nucleo familiare” si intende anche il nucleo composto da una sola persona. Art.2 – REQUISITI SOGGETTIVI: Possono presentare richiesta di accesso agli interventi di cui all’art.6: - i nuclei residenti nel Comune di Rosignano da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di concessione - se extracomunitari, oltre la residenza nel Comune di Rosignano Marittimo, devono possedere un regolare permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro o comunque idoneo a svolgere attività lavorativa. - chi non abbia abbandonato e/o ceduto, in tutto od in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale era assegnatario in precedenza in locazione semplice; -chi non abbia la titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato secondo i parametri delle L.R.96/96; -chi non abbia subito sfratto per morosità, salvo casi particolari di morosità incolpevole segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Rosignano e per i quali la Commissione per l'Emergenza Abitativa può pronunciarsi circa la deroga alla regola generale L’Amministrazione Comunale stabilisce altresì di escludere coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare componenti che siano proprietari di: - autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1600 c.c., immatricolato entro l’anno precedente all'esame dell'istanza; - due o più fra autovetture e/o motocicli (questi ultimi di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. a prescindere dalla data di immatricolazione); - camper, roulotte, immatricolati entro l’anno precedente all'esame dell'istanza, laddove questi non corrispondano all'abitazione del nucleo familiare; - un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. immatricolato entro l’anno precedente all'esame dell'istanza; - un natante o una barca da diporto Per l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica i soggetti richiedenti devono possedere i requisiti di cui alla Legge regionale 96/96 Art. 3 - NUCLEI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA Sono considerati in condizione di emergenza casa e potranno usufruire delle prestazioni di cui all’art. 6, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi: 1. famiglie prive di alloggio a seguito di calamità naturali o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità, la cui richiesta dovrà pervenire dal Settore Interventi sul Territorio e Qualità Urbana dell’Ente (di cui tra l’altro fa parte il Servizio Protezione Civile). 2. abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a seguito di: - provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione; - provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpovole (per i casi di grave e comprovata situazione di debolezza sociale ed economica certificata dal servizio sociale). Il provvedimento di sfratto relativo ad abitazioni di proprietà di Enti Pubblici non è riconosciuto valido ai fini della presentazione della richiesta.. 3. si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire autonomamente un alloggio sul mercato privato né altra sistemazione provvisoria; Art.4 – PRESA IN CARICO Il nucleo familiare richiedente gli interventi di emergenza abitativa deve avere obbligatoriamente una valutazione professionale, che non può essere effettuata dai soli Uffici Comunali. Pertanto la presa in carico farà riferimento all’assistente sociale competente sul territorio. Questa si occuperà di acquisire tutte le informazioni di carattere sociale, socio – sanitarie e sanitarie che saranno utili per redigere una relazione ed una proposta di punteggio sulla base dei requisiti sotto indicati, da trasmettere al Responsabile Unità Organizzativa Attività Sociali, che completerà l’istruttoria portando la richiesta nella commissione prevista al successivo art.8 Art. 5– PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: La domanda di accesso all’intervento va redatta su modulo reperibile presso l’Unità Organizzativa Attività Sociali e sul sito del Comune di Rosignano Marittimo. Le domande dovranno pervenire allo Sportello Polifunzionale dell’Ente per la protocollazione e l’assegnazione agli Uffici competenti, che provvederanno a trasmetterne copia all’Assistente Sociale di riferimento per la presa in carico e l’istruttoria di cui al precedente articolo. Art . 6 - INTERVENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA Ai fini del presente regolamento sono da intendersi interventi di emergenza abitativa: - Pernottamento temporaneo in strutture private di natura ricettivo-alberghiero. È un intervento di prima accoglienza di norma non superiore a giorni 7 - Alloggio Temporaneo. L’ Intervento in accoglienza residenziale ha la durata massima di mesi 18. La quota annua massima di alloggi da destinare alla concessioni temporanee per l’emergenza abitativa non può superare il 30% del numero degli alloggi, facenti parte del patrimonio abitativo comunale, che si rendono disponibili ogni anno e che rientrano nella gestione prevista dalla citata L.R.96/96. Potranno inoltre essere individuate case per soli uomini - case per solo donne e case per più famiglie dove saranno collocati più nuclei familiari. Inoltre nel periodo estivo potranno essere assegnate roulotte in campeggi individuati dall’Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui all’art.7 ed anche in questo caso, verrà predisposta una graduatoria, che sarà approvata dalla Commissione per l’emergenza abitativa prevista nel precedente articolo 8. - Misure di accompagnamento: E’ un intervento finalizzato a sostenere i nuclei che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2: trattasi di un intervento economico, una tantum, volto al mantenimento della famiglia nell’alloggio oppure per aiutarla ad individuare una soluzione alternativa. Art. 7 - NORME COMUNI L’accesso ai servizi/misure è riservato a nuclei con ridotta capacità reddituale e con ISEE non superiore ad €.6.550. Vengono individuate inoltre le seguenti priorità/requisiti per l’accesso a servizi proposti in emergenza abitativa sulla base dei quali avverrà la presa in carico e la valutazione: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Requisito Nucleo monogenitoriale con minore a carico Famiglia con più di 2 minori a carico Famiglia con 1 o 2 minori a carico Famiglia con presenza di un disabile certificato pari o superiore al 60% Famiglia con presenza di anziani superiori ad anni 65 Sfratto esecutivo per finita locazione Sfratto esecutivo per morosità incolpevole Sfratto esecutivo per finita locazione con notifica atto di precetto Sfratto esecutivo per morosità incolpevole locazione con notifica atto di precetto Ordinanza di sgombero e/o perdita di alloggio per tutela della salute pubblica o grave pericolo per incolumità Nuclei familiari che presentano sistemazione abitativa presso alloggi o ricoveri procurati dal servizio sociale o dall’Ente stesso Essere residente nel Comune di Rosignano Marittimo da oltre 10 anni punteggio 8 6 5 8 6 5 5 6 6 9 9 3 4. La risposta alle situazioni di emergenza abitativa è subordinata alla disponibilità da parte del Comune di adeguate risorse finanziarie e/o immobiliari all’uopo destinate. 5. I benefici di cui al precedente articolo 6 saranno concessi con decreto dirigenziale in presenza delle seguenti condizioni: • verifica del possesso dei requisiti richiesti; • parere favorevole espresso dalla commissione Emergenza Abitativa; • sottoscrizione di un “patto sociale” nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino fruitore del/i servizi/o si assume riguardo la durata dell’intervento – la compartecipazione agli oneri di spesa - il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio che motiva il sostegno dell’amministrazione comunale. La Commissione può derogare al punteggio derivante dalla griglia qualora si presentino gravi situazioni per le quali è necessario procedere in deroga alla stessa, dandone motivazione nel verbale. Art. 8 - COMMISSIONE PER L’EMERGENZA ABITATIVA Al fine di favorire l’omogeneità di trattamento nella materia afferente il presente regolamento, è istituita apposita commissione costituita da: - Dirigente Settore Qualità della Vita o suo delegato - Istruttore Direttivo Unità Organizzativa del Comune di Rosignano Marittimo - Istruttore amministrativo Ufficio Casa Comune di Rosignano Marittimo - Rappresentante del soggetto gestore (agenzia della casa o soggetto allo scopo individuato) degli interventi di emergenza abitativa per conto dell’Ente. La commissione opererà avvalendosi degli elementi istruttori predisposti dall’assistente sociale che ha preso in carico l’utente, sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati all'emergenza abitativa e su ogni altro elemento informativo ricavabile dagli uffici comunali. La commissione è convocata a cura dell’Ufficio casa. La commissione si riunisce, di norma, mensilmente od ogni qualvolta si prospetti una nuova situazione di emergenza abitativa, che non può essere procrastinata alla riunione mensile ordinaria programmata. Delle sedute della Commissione verrà redatto apposito verbale. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d’ufficio. Art. 9 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO Il servizio di pernottamento alberghiero è un intervento straordinario ed eccezionale per casi emergenziali per i quali è necessario dare una risposta nell’immediato e non può essere individuata soluzione alternativa. Tale servizio ha la durata massima di giorni 7, salvo casi straordinari autorizzati dalla Commissione e può, in virtù della sua natura eccezionale, essere disposto dal Responsabile Unità Organizzativa Attività Sociali, con proprio provvedimento, fermo restando che nella successiva riunione della Commissione Emergenza Abitativa dovrà essere ratificato. L’intervento è gratuito per i nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale come annualmente determinato da normativa dello stato. I cittadini con reddito superiore a tale soglia, comparteciperanno alla spesa in ragione percentuale del costo alberghiero come di seguito: 50% per nuclei ospiti in 1 sola camera 40% per nuclei ospiti in 2 camere 30% per nuclei ospiti in 3 o più camere 0% per nuclei per i quali il servizio sociale comunale attesti l’impossibilità a provvedere. Qualora il citato intervento si renderà necessario a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità, la cui richiesta dovrà pervenire dal Settore Interventi sul Territorio e Qualità Urbana dell’Ente (di cui tra l’altro fa parte il Servizio Protezione Civile), le somme necessarie per la realizzazione del citato intervento saranno individuate sul fondo di riserva dell’Ente o su appositi capitolo individuati allo scopo. Art.10 ALLOGGIO TEMPORANEO Gli “Alloggi temporanei " di cui al precedente art.6 sono alloggi di proprietà comunale e/o individuati dall’Amministrazione Comunale o da un eventuale soggetto allo scopo individuato. Nel caso di alloggi di proprietà comunale facenti parte del patrimonio ERP, dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla L.R.96/96 Negli altri casi devono essere rispettate le seguenti condizioni: Il cittadino, precedentemente all’inserimento in alloggio temporaneo, è chiamato a sottoscrivere una dichiarazione denominata “Patto sociale” mediante la quale vengono regolate le condizioni di utilizzo dell’alloggio (rimborsi spese per le utenze e la gestione dell’immobile, rispetto di regole di civile convivenza ecc.) e precisati i limiti temporali dell’occupazione, con relative assunzioni di responsabilità e modalità sanzionatorie. L’ospitalità presso le case temporanee ha una durata massima di 18 mesi. Decorso il termine massimo di diciotto mesi, qualora persistano ancora condizioni di emergenza abitativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti ospiti, la permanenza nel servizio, previa valutazione complessiva delle condizioni socio-economico-familiari della commissione può essere prorogata di ulteriori mesi 18. Si ha decadenza dal beneficio ottenuto qualora il soggetto assegnatario mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità dell’immobile ove è situato l’alloggio. Con la revoca dell’ospitalità cessa qualsiasi diritto dell’ospite e l’Ente riprenderà il pieno possesso dell’alloggio anche con procedure di esecuzione forzata, da effettuarsi in collaborazione con la polizia municipale e le forze dell’ordine presenti sul territorio. Art.11 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO: Si tratta di un intervento economico, una tantum, volto al mantenimento della famiglia nell’alloggio oppure per aiutarla ad individuare una soluzione alternativa per la stipula di contratto di locazione . Potranno accedere all’intervento i nuclei che non hanno ottenuto il contributo affitti ( previsto dalla legge 9 dicembre 1998 n.431) oppure non abbiano avuto le misure previste dalle delibere Regionali in materia di “salva sfratti”, possedendo i requisiti di cui al presente bando. L’importo massimo del contributo erogabile è di €.1.500 e non può essere erogato alla stessa nucleo per due anni consecutivi. Tale contributo potrà essere erogato, dietro presentazione di ricevuta, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dall’ente al soggetto gestore (agenzia della casa o soggetto titolato) degli interventi di emergenza abitativa. Art.12 CONTROLLI: L'Amministrazione Comunale provvederà tramite le strutture pubbliche preposte a verificare la veridicità di tutte le informazioni fornite dal richiedente. Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 si procederà alla verifica delle autocertificazioni ISEE, nella misura non inferiore al 20% dei soggetti aventi diritto al beneficio e successivamente inviate alla Guardia di Finanza. Qualora dalla verifica delle attestazioni ISEE risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti, e in caso di dichiarazione mendace, sarà perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale)