REGOLAMENTO MISURE PER L` EMERGENZA ABITATIVA Art. 1

Transcript

REGOLAMENTO MISURE PER L` EMERGENZA ABITATIVA Art. 1
REGOLAMENTO
MISURE PER L’ EMERGENZA ABITATIVA
Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento intende:
- riordinare in modo organico i criteri per individuare i soggetti aventi titolo a fruire dei servizi
proposti in emergenza abitativa i quali, pur presentando problematiche di immediata gravità non
trovano risposta con lo strumento dei bandi E.R.P;
- proporre un ventaglio di soluzioni innovative e dinamiche per rispondere in modo più articolato al
cambiamento dei bisogni, organizzando un sistema capace di offrire sostegno ai soggetti in
difficoltà economica .
Gli interventi sono destinati a nuclei familiari, intendendosi per “nuclei familiari” quelli costituiti dai
coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati. Fanno parte del nucleo familiare
anche il convivente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini di
secondo grado, purché conviventi e anagraficamente inseriti nel medesimo stato di famiglia. Per
“nucleo familiare” si intende anche il nucleo composto da una sola persona.
Art.2 – REQUISITI SOGGETTIVI:
Possono presentare richiesta di accesso agli interventi di cui all’art.6:
- i nuclei residenti nel Comune di Rosignano da almeno due anni dalla data di presentazione della
domanda di concessione
- se extracomunitari, oltre la residenza nel Comune di Rosignano Marittimo, devono possedere un
regolare permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro o comunque idoneo a svolgere
attività lavorativa.
- chi non abbia abbandonato e/o ceduto, in tutto od in parte, fuori dai casi previsti dalla legge,
l’alloggio di edilizia residenziale pubblica del quale era assegnatario in precedenza in locazione
semplice;
-chi non abbia la titolarità di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio
adeguato secondo i parametri delle L.R.96/96;
-chi non abbia subito sfratto per morosità, salvo casi particolari di morosità incolpevole segnalati
dai Servizi Sociali del Comune di Rosignano e per i quali la Commissione per l'Emergenza
Abitativa può pronunciarsi circa la deroga alla regola generale
L’Amministrazione Comunale stabilisce altresì di escludere coloro che abbiano nel proprio nucleo
familiare componenti che siano proprietari di:
- autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1600 c.c., immatricolato entro l’anno precedente
all'esame dell'istanza;
- due o più fra autovetture e/o motocicli (questi ultimi di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. a
prescindere dalla data di immatricolazione);
- camper, roulotte, immatricolati entro l’anno precedente all'esame dell'istanza, laddove questi non
corrispondano all'abitazione del nucleo familiare;
- un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 c.c. immatricolato entro l’anno precedente
all'esame dell'istanza;
- un natante o una barca da diporto
Per l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica i soggetti richiedenti devono possedere i
requisiti di cui alla Legge regionale 96/96
Art. 3 - NUCLEI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA
Sono considerati in condizione di emergenza casa e potranno usufruire delle prestazioni di cui
all’art. 6, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate a tali interventi:
1. famiglie prive di alloggio a seguito di calamità naturali o di totale inagibilità dichiarata dalla
competente autorità, la cui richiesta dovrà pervenire dal Settore Interventi sul Territorio e Qualità
Urbana dell’Ente (di cui tra l’altro fa parte il Servizio Protezione Civile).
2. abbiano perso l’alloggio o si trovino nell’imminenza di perdere l’alloggio a seguito
di:
- provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
- provvedimento di sfratto esecutivo per morosità incolpovole (per i casi di grave e comprovata
situazione di debolezza sociale ed economica certificata dal servizio sociale). Il provvedimento di
sfratto relativo ad abitazioni di proprietà di Enti Pubblici non è riconosciuto valido ai fini della
presentazione della richiesta..
3. si trovino in condizioni di grave disagio sociale e non riescano a reperire autonomamente un
alloggio sul mercato privato né altra sistemazione provvisoria;
Art.4 – PRESA IN CARICO
Il nucleo familiare richiedente gli interventi di emergenza abitativa deve avere obbligatoriamente
una valutazione professionale, che non può essere effettuata dai soli Uffici Comunali. Pertanto la
presa in carico farà riferimento all’assistente sociale competente sul territorio. Questa si occuperà
di acquisire tutte le informazioni di carattere sociale, socio – sanitarie e sanitarie che saranno utili
per redigere una relazione ed una proposta di punteggio sulla base dei requisiti sotto indicati, da
trasmettere al Responsabile Unità Organizzativa Attività Sociali, che completerà l’istruttoria
portando la richiesta nella commissione prevista al successivo art.8
Art. 5– PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
La domanda di accesso all’intervento va redatta su modulo reperibile presso l’Unità Organizzativa
Attività Sociali e sul sito del Comune di Rosignano Marittimo. Le domande dovranno pervenire allo
Sportello Polifunzionale dell’Ente per la protocollazione e l’assegnazione agli Uffici competenti, che
provvederanno a trasmetterne copia all’Assistente Sociale di riferimento per la presa in carico e
l’istruttoria di cui al precedente articolo.
Art . 6 - INTERVENTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA
Ai fini del presente regolamento sono da intendersi interventi di emergenza abitativa:
- Pernottamento temporaneo in strutture private di natura ricettivo-alberghiero. È un intervento di
prima accoglienza di norma non superiore a giorni 7
- Alloggio Temporaneo. L’ Intervento in accoglienza residenziale ha la durata massima di mesi 18.
La quota annua massima di alloggi da destinare alla concessioni temporanee per l’emergenza
abitativa non può superare il 30% del numero degli alloggi, facenti parte del patrimonio abitativo
comunale, che si rendono disponibili ogni anno e che rientrano nella gestione prevista dalla citata
L.R.96/96.
Potranno inoltre essere individuate case per soli uomini - case per solo donne e case per più
famiglie dove saranno collocati più nuclei familiari.
Inoltre nel periodo estivo potranno essere assegnate roulotte in campeggi individuati
dall’Amministrazione, nel rispetto dei criteri di cui all’art.7 ed anche in questo caso, verrà
predisposta una graduatoria, che sarà approvata dalla Commissione per l’emergenza abitativa
prevista nel precedente articolo 8.
- Misure di accompagnamento: E’ un intervento finalizzato a sostenere i nuclei che si trovino nelle
condizioni di cui all’art. 2: trattasi di un intervento economico, una tantum, volto al mantenimento
della famiglia nell’alloggio oppure per aiutarla ad individuare una soluzione alternativa.
Art. 7 - NORME COMUNI
L’accesso ai servizi/misure è riservato a nuclei con ridotta capacità reddituale e con ISEE non
superiore ad €.6.550.
Vengono individuate inoltre le seguenti priorità/requisiti per l’accesso a servizi proposti in
emergenza abitativa sulla base dei quali avverrà la presa in carico e la valutazione:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Requisito
Nucleo monogenitoriale con minore a carico
Famiglia con più di 2 minori a carico
Famiglia con 1 o 2 minori a carico
Famiglia con presenza di un disabile certificato pari o superiore
al 60%
Famiglia con presenza di anziani superiori ad anni 65
Sfratto esecutivo per finita locazione
Sfratto esecutivo per morosità incolpevole
Sfratto esecutivo per finita locazione con notifica atto di
precetto
Sfratto esecutivo per morosità incolpevole locazione con
notifica atto di precetto
Ordinanza di sgombero e/o perdita di alloggio per tutela della
salute pubblica o grave pericolo per incolumità
Nuclei familiari che presentano sistemazione abitativa presso
alloggi o ricoveri procurati dal servizio sociale o dall’Ente
stesso
Essere residente nel Comune di Rosignano Marittimo da oltre
10 anni
punteggio
8
6
5
8
6
5
5
6
6
9
9
3
4. La risposta alle situazioni di emergenza abitativa è subordinata alla disponibilità da parte del
Comune di adeguate risorse finanziarie e/o immobiliari all’uopo destinate.
5. I benefici di cui al precedente articolo 6 saranno concessi con decreto dirigenziale in presenza
delle seguenti condizioni:
• verifica del possesso dei requisiti richiesti;
• parere favorevole espresso dalla commissione Emergenza Abitativa;
• sottoscrizione di un “patto sociale” nel quale siano ben definiti gli impegni che il cittadino fruitore
del/i servizi/o si assume riguardo la durata dell’intervento – la compartecipazione agli oneri di
spesa - il monitoraggio delle azioni volte a superare lo stato di disagio che motiva il sostegno
dell’amministrazione comunale.
La Commissione può derogare al punteggio derivante dalla griglia qualora si presentino gravi
situazioni per le quali è necessario procedere in deroga alla stessa, dandone motivazione nel
verbale.
Art. 8 - COMMISSIONE PER L’EMERGENZA ABITATIVA
Al fine di favorire l’omogeneità di trattamento nella materia afferente il presente regolamento, è
istituita apposita commissione costituita da:
- Dirigente Settore Qualità della Vita o suo delegato
- Istruttore Direttivo Unità Organizzativa del Comune di Rosignano Marittimo
- Istruttore amministrativo Ufficio Casa Comune di Rosignano Marittimo
- Rappresentante del soggetto gestore (agenzia della casa o soggetto allo scopo individuato) degli
interventi di emergenza abitativa per conto dell’Ente.
La commissione opererà avvalendosi degli elementi istruttori predisposti dall’assistente sociale che
ha preso in carico l’utente, sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati
all'emergenza abitativa e su ogni altro elemento informativo ricavabile dagli uffici comunali.
La commissione è convocata a cura dell’Ufficio casa.
La commissione si riunisce, di norma, mensilmente od ogni qualvolta si prospetti una nuova
situazione di emergenza abitativa, che non può essere procrastinata alla riunione mensile ordinaria
programmata.
Delle sedute della Commissione verrà redatto apposito verbale.
I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d’ufficio.
Art. 9 SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO
Il servizio di pernottamento alberghiero è un intervento straordinario ed eccezionale per casi
emergenziali per i quali è necessario dare una risposta nell’immediato e non può essere
individuata soluzione alternativa. Tale servizio ha la durata massima di giorni 7, salvo casi
straordinari autorizzati dalla Commissione e può, in virtù della sua natura eccezionale, essere
disposto dal Responsabile Unità Organizzativa Attività Sociali, con proprio provvedimento, fermo
restando che nella successiva riunione della Commissione Emergenza Abitativa dovrà essere
ratificato.
L’intervento è gratuito per i nuclei familiari con reddito inferiore al minimo vitale come annualmente
determinato da normativa dello stato. I cittadini con reddito superiore a tale soglia,
comparteciperanno alla spesa in ragione percentuale del costo alberghiero come di seguito:
50% per nuclei ospiti in 1 sola camera
40% per nuclei ospiti in 2 camere
30% per nuclei ospiti in 3 o più camere
0% per nuclei per i quali il servizio sociale comunale attesti l’impossibilità a provvedere.
Qualora il citato intervento si renderà necessario a seguito di calamità o di totale inagibilità
dichiarata dalla competente autorità, la cui richiesta dovrà pervenire dal Settore Interventi sul
Territorio e Qualità Urbana dell’Ente (di cui tra l’altro fa parte il Servizio Protezione Civile), le
somme necessarie per la realizzazione del citato intervento saranno individuate sul fondo di
riserva dell’Ente o su appositi capitolo individuati allo scopo.
Art.10 ALLOGGIO TEMPORANEO
Gli “Alloggi temporanei " di cui al precedente art.6 sono alloggi di proprietà comunale e/o
individuati dall’Amministrazione Comunale o da un eventuale soggetto allo scopo individuato. Nel
caso di alloggi di proprietà comunale facenti parte del patrimonio ERP, dovranno essere rispettate
le condizioni previste dalla L.R.96/96
Negli altri casi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Il cittadino, precedentemente all’inserimento in alloggio temporaneo, è chiamato a sottoscrivere
una dichiarazione denominata “Patto sociale” mediante la quale vengono regolate le condizioni di
utilizzo dell’alloggio (rimborsi spese per le utenze e la gestione dell’immobile, rispetto di regole di
civile convivenza ecc.) e precisati i limiti temporali dell’occupazione, con relative assunzioni di
responsabilità e modalità sanzionatorie.
L’ospitalità presso le case temporanee ha una durata massima di 18 mesi.
Decorso il termine massimo di diciotto mesi, qualora persistano ancora condizioni di emergenza
abitativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti ospiti, la permanenza nel servizio, previa
valutazione complessiva delle condizioni socio-economico-familiari della commissione può essere
prorogata di ulteriori mesi 18.
Si ha decadenza dal beneficio ottenuto qualora il soggetto assegnatario mantenga un
comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri
del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità dell’immobile ove è situato l’alloggio.
Con la revoca dell’ospitalità cessa qualsiasi diritto dell’ospite e l’Ente riprenderà il pieno possesso
dell’alloggio anche con procedure di esecuzione forzata, da effettuarsi in collaborazione con la
polizia municipale e le forze dell’ordine presenti sul territorio.
Art.11 MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO:
Si tratta di un intervento economico, una tantum, volto al mantenimento della famiglia nell’alloggio
oppure per aiutarla ad individuare una soluzione alternativa per la stipula di contratto di locazione .
Potranno accedere all’intervento i nuclei che non hanno ottenuto il contributo affitti ( previsto dalla
legge 9 dicembre 1998 n.431) oppure non abbiano avuto le misure previste dalle delibere
Regionali in materia di “salva sfratti”, possedendo i requisiti di cui al presente bando. L’importo
massimo del contributo erogabile è di €.1.500 e non può essere erogato alla stessa nucleo per due
anni consecutivi. Tale contributo potrà essere erogato, dietro presentazione di ricevuta,
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate dall’ente al soggetto gestore (agenzia della
casa o soggetto titolato) degli interventi di emergenza abitativa.
Art.12 CONTROLLI:
L'Amministrazione Comunale provvederà tramite le strutture pubbliche preposte a verificare la
veridicità di tutte le informazioni fornite dal richiedente. Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000 si
procederà alla verifica delle autocertificazioni ISEE, nella misura non inferiore al 20% dei soggetti
aventi diritto al beneficio e successivamente inviate alla Guardia di Finanza.
Qualora dalla verifica delle attestazioni ISEE risultino situazioni difformi da quanto dichiarato, il
richiedente decadrà dagli eventuali benefici conseguiti, e in caso di dichiarazione mendace, sarà
perseguito ai sensi di legge (art 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 316 ter del Codice Penale)