Disciplinare approvato con delibera n. 160 del 12/11/2013

Transcript

Disciplinare approvato con delibera n. 160 del 12/11/2013
Allegato “A” alla delibera della Giunta Comunale n. ____ del __________
DISCIPLINARE PER LE ZONE CONTROLLO SOSTA (ZCS)
1. Nelle zone a sosta controllata la disciplina della sosta è regolamentata a pagamento con il
seguente orario:
•
dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (periodo invernale) e dalle ore 08.00 alle ore 14.00
(periodo estivo), cosi come definito dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dello svolgimento dell’attività commerciale su aree pubbliche, nel giorno di sabato e nei
giorni di mercato nei parcheggi a pagamento di Viale Machiavelli, Via Savonarola e Via
Artieri;
•
dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali nelle altre aree di sosta e parcheggi a
pagamento del territorio comunale.
2. E’ definita Zona a Controllo Sosta (ZCS) l’ “insieme di zone dove la sosta è soggetta al pagamento
di una tariffa”. Nel territorio comunale sono individuate le seguenti Zone:
•
Zona “Centro Cittadino”, comprendente:
•
via Mazzini (tratto compreso tra l’intersezione con la via Imbriani e il Largo V
Maggio - nc. 1/45 e 2/56)
•
piazza IV Novembre
•
via Brogi (nel tratto antistante piazza IV novembre – nc. 2/24)
•
Largo V Maggio
•
via Barducci (tratto compreso tra l’intersezione con via Fratti e la piazza V.
Veneto – nc. 1/15)
•
via della Tonietta
•
piazza Vittorio Veneto
•
via Fratti
•
via Azzarri
•
piazza del Mercato
•
piazza della Chiesa
•
via della Chiesa
•
via Galileo Galilei
•
via dei Cancellini
•
via Verdi
•
via Corsi Salviati
•
via Diaz
•
via Cadorna
•
via Niccolini
•
via Potente
−
•
piazza Spartaco Lavagnini
•
via Fucini
•
via Giusti (tratto compreso tra via Diaz e viale Machiavelli)
•
via Pascoli
•
via Giachetti
•
Viale Machiavelli
Zona del “Tondo”, comprendente:
•
via Gramsci (tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti/Piazza
Ginori e via Santa Caterina d’Alessandria/via Cairoli – n.c. 158/330 e
217/419);
•
via Volta;
•
piazza De Amicis (tratto compreso tra l’intersezione con via Pisacane e via
Chiostri – n.c. 42/56);
•
via Contini;
•
parcheggio in struttura di Via Gramsci.
3. Sono definiti “residenti” secondo il presente disciplinare le persone fisiche anagraficamente
residenti nelle strade comprese nella Zona a Traffico Limitato, nelle Aree Pedonali e nelle ZCS
“Centro Cittadino” e “Tondo”.
4. Nella ZCS il pagamento, nella misura stabilita con deliberazione dell’Amministrazione Comunale,
deve avvenire anticipatamente nel rispetto di tutte le modalità indicate da apposita segnaletica
presente nelle aree di sosta. Il titolo comprovante l’avvenuto pagamento dovrà essere esposto
all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno.
5. Nella ZCS è consentita la sosta gratuita per i primi 10 (dieci) minuti. Per la sola Piazza Lavagnini
la sosta gratuita è consentita per i primi 120 (centoventi) minuti. Ovunque, anche nel caso in cui
la sosta non si protragga oltre il periodo di gratuità stabilito, deve essere esposto, con le
modalità di cui al punto precedente, il biglietto che il parcometro rilascerà senza introduzione di
monete. La protrazione oltre il suddetto limite di tempo e l’esposizione reiterata di biglietti allo
scopo di eludere il pagamento, oltre i minuti gratuiti previsti, saranno sanzionate a norma del
vigente Codice della Strada. La presente disposizione non si applica per i parcheggi a pagamento
di Viale Machiavelli, Via Savonarola e Via Artieri.
6. Gli spazi di sosta nella ZCS non sono custoditi e l’Amministrazione non risponderà di danni o furti
ai veicoli in sosta.
7. Sono stabilite forme agevolate di tariffazione per la sosta dei veicoli in uso ai lavoratori che
operano all’interno della ZTL e della ZCS, valide dal lunedì al venerdì in tutte le aree della ZCS
ad esclusione del parcheggio di Piazza V. Veneto antistante il palazzo municipale e dell’area di
sosta di Piazza Rapisardi, con le modalità di seguito indicate:
-
ciascun lavoratore di cui sopra ha diritto al rilascio di massimo a numero 1 (uno) contrassegno
per l’agevolazione della sosta, purché il richiedente non risieda nelle strade incluse nel
perimetro individuato nell’allegata planimetria;
-
l’agevolazione non è cumulabile con l’autorizzazione di cui al successivo punto 15;
-
i suddetti contrassegni hanno validità esclusivamente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì al
di fuori dei giorni di mercato;
-
per ogni contrassegno potranno essere riportate massimo di n. 2 (due) targhe;
-
i suddetti contrassegni hanno effetto solo unitamente all’esposizione del tagliando
comprovante il pagamento delle tariffe vigenti.
8. Sono esentati dal pagamento della sosta i veicoli a tre o quattro ruote di proprietà o intestati a:
a. Forze dell’Ordine;
b. Vigili del fuoco;
c. Forze armate;
d. Mezzi di soccorso;
e. Pubbliche Amministrazioni;
f. Aziende e/o Associazioni private che svolgono servizi di interesse pubblico nell’ambito
territoriale del Comune di Sesto Fiorentino;
g. Utilizzatori in regime di “car-sharing”;
h. Personale addetto al controllo dell’intera zona a sosta regolamentata, nell’ambito
all’attuazione del presente provvedimento e in uso per l’attività del proprio servizio, in
qualità di “ausiliari del traffico”;
purché riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni, scritte identificative riportate sul
mezzo o altri mezzi idonei e limitatamente all’espletamento dei servizi di istituto.
9. Sono inoltre esentati dal pagamento della sosta:
a. veicoli al servizio di persona con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno di
cui al D.P.R. 24/207/1996, n. 503, art. 12 e D.P.R. 16/12/1992, n. 495, art. 381 soltanto
se al servizio della mobilità del titolare della concessione, purché esponente all’interno
del veicolo, sul parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno il suddetto
contrassegno;
b. i medici di medicina generale e i pediatri convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale, operanti sul territorio comunale, con le modalità e previa esposizione degli
appositi contrassegni di cui al protocollo d’intesa del 21/12/2006;
c. veicoli in uso a donne residenti nel territorio comunale o che esercitino la propria attività
lavorativa presso ente/ditta con sede in ZCS in stato di gravidanza con particolari
problemi di salute che ne limitino la capacità deambulatoria attestati da apposito
certificato medico, purché esponente all’interno del veicolo, sul parabrezza o sul
cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno il relativo contrassegno; validità massima 3
mesi rinnovabile una sola volta dietro presentazione di nuovo certificato medico.
10. Sono infine esentati dal pagamento della sosta i veicoli classificati nelle categorie L4 - L5 e M1
all’art. 47 del vigente Codice della Strada* e categorie L6e e L7e di cui al d.m. 31/01/2003**
previo rilascio di apposita autorizzazione che deve essere esposta all’interno del veicolo, sul
parabrezza o sul cruscotto, in maniera ben visibile dall’esterno:
a. intestati ai residenti della zona del “Tondo”, ovvero via Gramsci (tratto compreso tra
l’intersezione con via Matteotti/Piazza Ginori e via Santa Caterina d’Alessandria/via
Cairoli – n.c. 158/330 e 217/419, via Volta, piazza De Amicis (tratto compreso tra
l’intersezione con via Pisacane e via Chiostri – n.c. 42/56), via Contini, limitatamente agli
stalli di sosta a pagamento presenti in tale Zona;
b. intestati ai residenti della ZCS “Centro Cittadino” limitatamente agli stalli di sosta a
pagamento presenti in tale Zona e con esclusione per la porzione della piazza Vittorio
Veneto antistante il palazzo comunale e per i parcheggi a pagamento nei giorni di
mercato di Viale Machiavelli, Via Savonarola e Via Artieri;
c. intestati ai residenti nelle strade comprese nella Zona a Traffico Limitato e nelle Aree
Pedonali del centro;
d. in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a residenti;
e. di proprietà o in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato ad una ditta
e utilizzati in maniera esclusiva da dipendente o titolare residente;
f. di proprietà di soggetti che comprovino l’esigenza professionale di domicilio continuativo,
per un periodo determinato, in luogo diverso da quello di residenza anagrafica, ubicato
all’interno del perimetro della ZCS del”Centro Cittadino” o di quella del “Tondo”;
g. in uso continuativo a soggetto residente, qualora di proprietà di altro soggetto non
residente.
Le autorizzazioni di cui al punto a. e punto b. sono rilasciate fino ad un massimo di due auto
per nucleo familiare e/o nucleo abitativo, ridotte ad una nel caso di nuclei monopersonali e
qualora il nucleo familiare disponga di posti auto in area privata il cui accesso dall’area
pubblica avvenga dalle strade comprese nella ZCS di zona o in quelle limitrofe. Nel caso
d’auto in sostituzione per veicoli in riparazione dovrà essere esposto il predetto contrassegno
unitamente ad una dichiarazione dell’autoriparatore.
Ciascuna tipologia di autorizzazione di cui al presente articolo può contenere fino ad un
massimo di n. 2 (due) targhe.
11. Tutti i contrassegni indicati nel presente disciplinare saranno rilasciati previa presentazione di
documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà che attesti la
sussistenza dei requisiti previsti. Nel caso di decadenza dei requisiti che hanno consentito il
rilascio dell’autorizzazione, il titolare dovrà riconsegnare il contrassegno entro dieci giorni.
12. Gli spazi di sosta istituiti nella ZCS possono essere revocati in ogni momento per necessità
connesse alla viabilità, alle mutate esigenze dell’amministrazione comunale e per ragioni di
interesse pubblico, senza che il titolare del contrassegno possa avanzare alcuna pretesa.
13. Nei casi di cui al precedente punto, qualora siano stati già rilasciati abbonamenti a tariffa
agevolata, la somma corrisposta non viene restituita, ma previa vidimatura presso i competenti
uffici del relativo tagliando e solo per periodi di sospensione che eccedono i 15 giorni
consecutivi, la validità dello stesso verrà prorogata per il periodo di sospensione.
14. La mancata esposizione del contrassegno comporterà l’applicazione della sanzione prevista dal
vigente Codice della Strada.
15. Ai titolari d’imprese commerciali o artigianali con sede nelle vie in precedenza elencate è
concessa l’autorizzazione alla sosta gratuita, senza vincolo d’orario, di un veicolo da lavoro della
medesima impresa, purché classificato autocarro o motocarro o in ogni caso attrezzato per la
specifica attività lavorativa, mediante apposito contrassegno rilasciato dall’Amministrazione
comunale. L’eventuale dotazione specifica delle attrezzature deve risultare dalla carta di
circolazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
(*) - categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
(**) - categoria L6e: quadricicli leggeri;
- categoria L7e: quadricicli diversi da quelli leggeri