regolamento speciale per la distribuzione dell`acqua

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regolamento speciale per la distribuzione dell`acqua
Città di Avezzano
Regolamento speciale per la
Distribuzione dell’acqua
Approvato con delibera di C.C. n. 339 del 23.03.1974
DISTRIBUZIONE ACQUA.doc 1
Città di Avezzano
ART. 1
ACQUEDOTTO COMUNALE
Gli acquedotti del Capoluogo e delle Frazioni sono di proprietà del Comune.
Il servizio distribuzione dell'acqua potabile è gestito, in economia, direttamente dal Comune,
ai sensi degli artt. 292 e 293 della legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n° 383, in conformità
con le norme contenute nel presente Regolamento Speciale.
ART. 2
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
L'acqua viene distribuita col sistema a contatore, munito di sigillo del Comune.
Il contatore viene fornito e installato dal Comune, a spese dell'utente.
Esso rimane di proprietà del Comune e sarà ritirato allo scadere della concessione.
Tutte le derivazioni dell'acquedotto comunale devono essere munite di contatore. In difetto
saranno considerate abusive e i titolari, oltre alla immediata sospensione dell'erogazione, saranno
soggetti alla sanzione amministrativa di £. 50.000.
ART. 3
CONCESSIONI DI ACQUA
Le concessioni di acqua per uso potabile, igienico e diverso, escluso quello per l'irrigazione e
per l'industria sono fatte ai proprietari, enfiteuti e usufruttuari degli immobili situati lungo le strade
provviste di rete di distribuzione, alle condizioni di cui al presente Regolamento e a quelle speciali
da stabilirsi, caso per urgenti ragioni tecniche e di interesse generale.
Anche i locatari di immobili possono ottenere le stesse concessioni, su espresso consenso dei
proprietari, enfiteuti ed usufruttuari alla esecuzione dei lavori necessari.
Possono farsi concessioni anche per immobili situati in località provviste di rete di
distribuzione, su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale alle condizioni particolari
da stabilirsi caso per caso, ferme restando le disposizioni generali del presente Regolamento ed il
carico, per intero, sull'utente delle spese di collegamento ed allaccio.
Le concessioni di acqua sono personali e per immobili specificatamente indicati. Da parte del
concessionario è assolutamente vietata la cessione (gratuita o meno) di acqua a terzi o per immobili
diversi da quelli di concessione.
L'acqua non potrà essere destinata ad uso diverso da quello indicato dalla concessione.
Le concessioni sono distinte in più categorie come nella seguente tabella.
uso
categoria
utenti
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Massimo consumo Tariffa Canone
litri al giorno
£. Mc annuo £.
Tariffa
superiore
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£. mc
Domestico
e
assimilabil
e
A
Commer
ciale
B1
B2
industrial
e
C
Antincen
dio
D
Provviso
rio
e
speciale
E
Comunità
famiglie (1)
stalle
agr.
Botteghe art.
negozi
Bar trattorie
ristoranti
alberghi
cinema teatri
cliniche
scuole
private
allevamenti
zootecnici a
tipo
industriale,
ecc
Industrie
acque
gassate
ecc.(2)
Deposito
materiale
infiammabili
cinema
teatro
Cantieri edili
(2) spettacoli
viaggianti
400
2.500
100
400
2.500
150
400
2.500
200
400
2.500
500
30.000
per ogni
bocca
500
(1) - Per ogni persona in più oltre le 4 possono richiedersi 50 litri oltre i 400, presentando lo stato
di famiglia.
(2) - Da concedersi soltanto limitatamente ai periodi nei quali sono soddisfatte le esigenze di
acqua di cui alle altre categorie.
ART. 4
RICHIESTA DI CONCESSIONE
Chiunque intenda ottenere una concessione di acqua deve farne richiesta al Comune,
compilando l'apposito modulo, nel quale deve indicare:
a)
Cognome, nome, data di nascita;
b)
se è proprietario, infiteuta, usufruttuario o locatario;
c)
l'uso a cui l'acqua dovrà servire;
d)
l'indicazione esatta dello stabile cui l'acqua è destinata;
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e)
dichiarazione di aver presa esatta conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi ad
esso.
Per le nuove costruzioni deve essere allegato il certificato di abitabilità.
La richiesta fatta dal locatario deve portare in calce la dichiarazione di consenso del
proprietario.
Per il caso che, per la fornitura dell'acqua, sia necessario eseguire lavori e collocare o
rimuovere condutture ed apparecchi su suolo di altri proprietari, il richiedente dovrà presentarne
l'autorizzazione con la loro firma autenticata dal notato o dal Sindaco.
Tale autorizzazione è irrevocabile per tutta la durata della concessione.
ART. 5
CONDOTTA DI SERVIZIO-PRESA-IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
Per condotta di servizio si intende il complesso delle opere occorrenti per la derivazione della
condotta distributrice al pozzetto d'utenza.
Per presa si intende il complesso delle opere occorrenti per la derivazione dell'acqua dal
pozzetto d'utenza fino al contatore incluso.
Il contatore deve essere installato immediatamente dopo l'ingresso della presa nell'immobile,
prima dell'inizio dell'impianto di distribuzione.
Per impianto di distribuzione si intende la rete di tubi che dal contatore adduce l'acqua ai
rubinetti utilizzatori.
Le opere di presa, eccezion fatta per l'ipotesi di cui al successivo comma 10, saranno sempre
eseguite dal Comune, il quale è autorizzato a introdursi con il proprio personale nello immobile del
richiedente, al fine della esecuzione dei lavori.
L'utente dovrà preventivamente versare al Comune l'importo delle opere da eseguirsi sia sul
suolo pubblico che privato, compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali, calcolato sulla base
del preziario vigente, salvo conguaglio. L'eventuale maggiore spesa dovrà essere versata entro 10
giorni dalla presentazione della fattura, pena la sospensione dell'erogazione dell'acqua e salva ogni
azione legale diretta la recupero delle somme dovute.
La manutenzione e la riparazione di tutte le opere saranno eseguite dal Comune.
L'utente dovrà rimborsare le spese relative entro 10 giorni dalla presentazione della fattura,
pena la sospensione dell'erogazione e salva ogni azione legale diretta al recupero delle somme
dovute.
In relazione alle opere di presa e alle opere di manutenzione e riparazione, per la parte
ricadente sul suolo privato, è consentito all'utente di provvedere direttamente allo scavo e al
rinterro, prima e dopo la posa delle tubazioni.
L'impianto di distribuzione, dopo il contatore, dovrà essere eseguito a cura e spese dell'utente
con tubi zincati resistenti alla pressione di 15 atm.
E' assolutamente vietato il collegamento di pompe idrauliche direttamente sulla presa.
Il Comune si riserva il diritto di stabilire le condizioni e le cautele da osservare nella
costruzione dell'impianto di distribuzione che, prima della sua esecuzione, dovrà ottenere
l'approvazione dell'Amministrazione Comunale.
L'utenza sarà attivata, dopo che l'Ufficio Tecnico Comunale avrà constatata la perfetta
esecuzione dell'impianto di distribuzione, senza che il Comune assuma alcuna responsabilità,
nemmanco sussidiaria, con tale constatazione.
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ART. 6
VERSAMENTI PER LA CONCESSIONE
All'atto dell'eventuale accettazione della richiesta di concessione, il richiedente dovrà versare
alla cassa del Comune:
a)
una quota fissa di £. 3.000 per installazione del contatore.
b)
la ulteriore somma di £. 42.000 a titolo di partecipazione alle spese di costruzione e
manutenzione delle condotte di servizio.
c)
un deposito a garanzia del contatore, in funzione del suo diametro:
diametro mm. 10/13 20/25 30
40
50
70/80
deposito £. 6.000 8.500 9.000 12.000 15.000 25.000
Su quest'ultimo versamento, allo scadere della concessione, verranno conteggiati i consumi
finali e gli addebiti all'utente per qualsiasi titolo.
ART. 7
CONTRATTO DI FORNITURA
Ultimate le opere di presa, di cui all'art. 5 sarà installato il contatore e si provvederà alla
fornitura della acqua all'utente in regola con i versamenti di cui all'art. 6.
Prima della fornitura, l'utente dovrà firmare il contratto che decorrerà dalla data della firma e
andrà a scadere il 31 dicembre dello stesso anno. L'utente avrà diritto ad una copia del contratto ed
ad una del regolamento.
Nel caso che l'utente non dia espressa disdetta del contratto entro il 20 settembre, a mezzo
lettera raccomandata, esso s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo.
ART. 8
CONCESSIONI PROVVISORIE E SPECIALI
Chi intende ottenere una concessione provvisoria di acqua deve farne richiesta al Comune,
compilando l'apposito modulo, nel quale deve riportare le indicazioni di cui alle lettere a), c), d), e)
dell'art. 4.
Per le concessioni provvisorie destinate a cantieri edili, stradali ecc., devono essere indicati
gli estremi della licenza di costruzione o di autorizzazione del Comune all'esecuzione dell'opera.
Il Comune, a seconda delle disponibilità, può accordare o meno la concessione.
L'Utente all'atto della eventuale accettazione della richiesta di concessione è tenuto ad
effettuare i versamenti di cui alle lettere a), c) dell'art. 6, nonché l'importo di cui ai commi 6 e 7
dell'art. 5.
I contratti relativi alle concessioni provvisorie hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili automaticamente.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione, qualora se ne presenti la necessità
in qualunque momento con preavviso di 10 giorni salvo casi di particolare urgenza.
Sono valide tutte le altre norma contenute nel presente regolamento.
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ART. 9
CONCESSIONI PER BOCCHE ANTINCENDIO
Che intende ottenere una concessione di acqua per alimentare bocche antincendio deve
inoltrare la richiesta al Comune corredata delle indicazioni di cui all'art. 4.
Il Comune previo esame della richiesta, può accordare la concessione.
La costruzione e manutenzione delle bocche antincendio sono a carico dell'utente.
Le opere di presa, per la parte ricadente sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune a spese
dell'utente.
Le bocche antincendio debbono essere sigillate e sono soggette a controlli periodici in
concorso con i Vigili del Fuoco.
Le spese per detti controlli sono a carico dell'utente.
Qualora venisse constatata la rottura del sigillo, la manomissione della bocca o qualunque
altra irregolarità, l'utente sarà soggetto alla penale di £. 200.000 (duecentomila).
Il canone, secondo la tabella dell'art. 3 sarà pagato a rate anticipatamente.
L'acqua delle bocche antincendio deve essere usata esclusivamente per spegnere incendi.
Dell'avvenuta apertura delle bocche l'utente deve dare avviso al Comune entro 24 ore.
Per i contratti relativi alle concessioni per bocche antincendio valgono le disposizioni
contenute nell'art. 7.
ART. 10
VARIAZIONI DURANTE LA CONCESSIONE
L'utente ha l'obbligo di comunicare al Comune, entro 5 giorni, tutte le variazioni, sia per le
persone che per gli immmobili, che si verificano durante la concessione.
In difetto l'utente è responsabile in proprio di eventuali consumi, danni e infrazioni causati da
terzi.
Un nuovo utente che intende subentrare nel contratto all'utente cessante dovrà inoltrare al
Comune regolare richiesta che se accolta, darà luogo all'annullamento del vecchio e alla creazione
di un nuovo contratto.
Il nuovo utente dovrà effettuare i versamenti di cui alla lettera c) dell'art. 6.
ART. 11
LETTURE DEI CONTATORI
Le letture dei contatori saranno fatte normalmente ad ogni quadrimestre, rispettivamente in
aprile, agosto e dicembre.
La lettura può essere fatta quindici giorni prima o dopo la scadenza del quadrimestre, senza
che l'utente possa avanzare alcuna pretesa.
Nel caso di non funzionamento e di mancata lettura del contatore il consumo sarà
ragguagliato a quello del periodo corrispondente dell'anno precedente e, in mancanza di questo alla
media dei consumi degli ultimi due quadrimestri.
ART. 12
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CANONI ED ECCEDENZE
I canoni annuali corrispondenti ai consumi contrattuali saranno pagati per intero anche se i
consumi effettivi risultano inferiori.
La determinazione e liquidazione dei quantitativi di acqua consumata, oltre i minimi di cui
alla tabella dell'art. 3, sarà fatta in ragione di quadrimestre. L aconseguente fatturazione sarà fatta
ogni anno con riferimento al periodo 1° settembre - 31 agosto dell'anno successivo.
Nelle bollette sarà incluso l'importo dell'acqua consumata in eccedenza, il nolo e la
manutenzione ordinaria del contatore secondo il diametro:
- diametro mm. 10/3 20/25 30 40 50 70/80
- nolo e manut. £. 1000 1500
1500
2000 5000
L'importo della bolletta deve essere versato entro il termine indicato nell'avviso di pagamento.
In caso di ritardato pagamento l'utente è tenuto alla corresponsione di una indennità di mora
nella misura del 6% dell'importo del debito, salva la facoltà del Comune di sospendere la
erogazione senza bisogno di messa in mora.
ART. 13
CONTROLLO DEL CONTATORE
L'utente dovrà preservare il contatore da rotture e dal gelo e mantenerlo facilmente
ispezionabile.
L'utente potrà richiedere l'intervento del Comune per verificare il regolare funzionamento del
contatore e per accertare le eventuali fughe di acqua od altri inconvenienti.
Se nelle indicazioni del contatore si riscontrasse un errore in più o in meno, oltre la tolleranza
del 5%, il consumo sarà ragguagliato a quello del quadrimestre corrispondente dell'anno precedente
e, in mancanza di questo, alla media dei consumi degli ultimi due quadrimestri.
I sopralluoghi necessari alle verifiche saranno a carico del Comune, ma se i motivi addotti per
la richiesta di verifica risultassero privi di fondemento, l'utente dovrà rimborsare al Comune £.
2.000 per il sopralluogo del tecnico.
Qualora il contatore risultasse guasto per colpa dell'utente questi dovrà rimborsare al Comune
la spesa per la riparazione o la sostituzione, l'utente fruirà della stessa garanzia fornita dal
costruttore del contatore al Comune.
ART. 14
VERIFICHE -SOSPENSIONI DELL'EROGAZIONE- PENALITA'
Il Comune potrà procedere in qualsiasi momento, a mezzo dei suoi incaricati, alle verifiche
delle conduttore di presa, dei contatori e degli impianti di distribuzione.
Pertanto gli incaricati del Comune avranno libero accesso megli stabili e in ogni altro luogo
interessato dalle condutture.
In caso di opposizioni, il Comune ha diritto di provvedere alla immediata sospensione
dell'erogazione, senza che l'utente abbia nulla a pretendere.
L'utente dovà dare immediato avviso al Comune di ogni rottura che dovesse verificarsi tra la
presa e il contatore.
qualora venisse constatata la rottura del sigillo, la manomissione del contatore, al'alterazione
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delle condutture di presa e qualunque altra irregolarità, il Comune avrà il diritto di provvedere alla
immediata sospensione dell'erogazione.
L'utente, oltre alla sanzione amministrativa da £. 10.000 = a £. 30.000, se appartenente alla
categoria A e fino a £. 100.000, se appartenente alle altre categorie, dovrà pagare il prezzo
dell'acqua eventualmente dispersa e sottratta abusivamente nella misura di 5 volte il canone e
rimborsare le spese causate dal fatto abusivo, anche se questo sia stato commesso da terzi.
In ogni caso il ripristino dell'erogazione sarà subordinata al pagamento di £. 2.000 per
l'intervento del tecnico.
Il Comune non può essere ritenuto responsabile, dei danni, di qualunque natura, causati dalla
fuoriuscita dell'acqua,
ART. 15
CONDOTTE DI SERVIZIO
Per migliorare il servizio di distribuzione dell'acqua, il Comune metterà fuori servizio la
vecchia rete di distribuzione.
Pertanto gli utenti collegati alla vecchia rete saranno gradualmente trasferiti alla nuova rete,
tramite le condotte di servizio in fase di realizzazione.
Tali utenti, in relazione al programma di realizzazione delle condotte di servizio, dietro invito
del Comune, dovranno effettuare il versamento di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonché delle somme
occorrenti per le opere di presa, determinate secondo il prezziario vigente.
Qualora le condutture ricadenti su suolo privato non fossero ritenute idonee a giudizio
insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale dovranno essere sostituite.
La sostituzione sarà fatta dal Comune con carico delle relative spese sull'utente secondo il
prezziario vigente.
Agli utenti che non si atterranno alle disposizioni sopra riportate sarà sospesa
immediatamente l'erogazione dell'acqua.
ART. 16
MANUTENZIONE-DISSERVIZI
Il Comune manterrà in buono stato di conservazione e di regolare funzionamento tutte le
opere per la distribuzione dell'acqua eseguendo nel più breve tempo sossibile, le riparazioni che si
rendessero necessarie, ma non assume nessuna responsabilità per le interruzioni totali o parziali del
flusso, qualunque ne sia la causa. Perciò l'utente non potrà pretendere nessun risarcimento per
danno o rimborso di spesa.
ART. 17
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione nei modi di legge e sarà
posto in attuazione mediante pubblicazione di manifesto.
I titolari delle utenze in corso, che non intendono uniformarsi, potranno rinunciare alla
concessione dell'acqua dandone comunicazione scritta al Comune entro un mese dalla data del
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manifesto.
Le modifiche del regolamento approvate dalle autorità competenti saranno obbligatorie salvo
il diritto dell'utente di anticipare la risoluzione del contratto.
Le norme contenute in precedenti regolamenti e in contrasto con quelle del presente
regolamento si intendono abrogate.
ART. 18
REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Le utenze in atto dovranno uniformarsi alle norme del presente regolamento.
In particolare gli impianti dei fabbricati condominiali dovranno dotarsi di un contatore
collettivo di adeguate dimensioni posto immediatamente dopo l'ingresso della presa nell'immobile,
prima dell'impianto di distribuzione.
Il Comune si riserva la facoltà di ispezionare gli impianti e di imporre le modifiche necessarie
per uniformarli la presente Regolamento.
ART. 19
NORME TRANSITORIE
In relazione all'art. 12, la prima fatturazione sarà fatta con riferimento al solo quadrimestre 1°
maggio - 31 agosto 1974.
ART. 20
PENALITA'
Le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non sia prevista una
particolare penalità, sono punite con una sanzione amministrativa da £. 10.000 a £. 30.000.
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