Parte Speciale D - Reati in Materia di Salute e Sicurezza

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Parte Speciale D - Reati in Materia di Salute e Sicurezza
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
D. LGS. 231/2001
DI
CONSIP S.P.A. a socio unico
*****
PARTE SPECIALE D
REATI IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
IL RISCHIO SPECIFICO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS.
231/2001)
Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-septies del
d.lgs. 231/2001 [di seguito anche "Rischio Specifico"] ed in conformità con le politiche
aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i
Destinatari del Modello Consip dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito
riportate.
1.
I reati di cui al Rischio Specifico
Art. 589, art. 55 comma 2 del D.lgs. 81 del 2008 - Omicidio Colposo commesso in
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
La condotta rilevante idonea a fondare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 consiste in una
violazione colposa delle previsioni antinfortunistiche e di quelle in materia di salute ed
igiene sul luogo di lavoro che cagioni la morte di uno o più lavoratori.
Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
La condotta rilevante ex d.lgs. 231 del 2001 consiste in una violazione colposa delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che cagioni una
lesione personale grave o gravissima di uno o più lavoratori ovvero una malattia
professionale.
2.
Aree sensibili nell'ambito dei reati di cui al Rischio Specifico
2.1 In relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o
gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, le aree sensibili sono rappresentate da tutte le attività svolte dai Destinatari
all’interno dei locali aziendali.
2.2 Ogni singola Area/Direzione coinvolta nella gestione degli adempimenti connessi
alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - (Con particolare
riferimento alla gestione delle situazioni di emergenza/pericolose; gestione dei
servizi per la conduzione e la manutenzione dell'immobile di La Rustica; gestione
delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di mobili arredi ed
attrezzature; gestione delle attività relative agli accessi, transiti, e permanenze nei
locali della Società da parte dei dipendenti e dei soggetti esterni; gestione progetti
immobiliari, sedi e servizi) è responsabile del relativo rischio.
3.
Il Modello organizzativo di Consip per l'applicazione del d.lgs. 81/2008 in tema di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008, Consip ha predisposto,
sulla base dell'organigramma aziendale, un Modello organizzativo in tema di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, distinto e funzionale al Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs 231/01 di Consip.
2
Tale Modello organizzativo fa parte del corpus documentale del Sistema Sicurezza Lavoro
della Società (di seguito, anche “SSL”), che è il complesso delle regole e delle procedure
che Consip è tenuta ad applicare al fine di uniformarsi con quanto disposto dal d.lgs.
81/2008 e successive modifiche.
Nel Modello organizzativo vengono individuati i soggetti destinatari delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza, specificando i compiti e gli obblighi in capo a ciascuno, e ciò
al fine di delineare in modo chiaro e preciso ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro.
La Società si è inoltre dotata:
a. di un sistema di valutazione dei rischi basato sull'identificazione e analisi dei
pericoli e dei fattori di rischio relativi allo svolgimento delle specifiche attività
(DVR), con precise indicazioni per ciascuna sede in cui opera il personale di Consip;
b. di misure di prevenzione e protezione coerenti con l'attività di Consip e che
tengano conto dell'influenza dei fattori rappresentati dall'ambiente e
dall'organizzazione del lavoro;
c. di un sistema di Valutazione dei Rischi da Interferenze, volto alla predisposizione
dei DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08;
d. di un sistema di gestione degli impianti e delle risorse strumentali presenti
nell'azienda, con l'individuazione di specifiche linee guida in materia di acquisto,
utilizzo, gestione, controllo e manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature
utilizzate;
e. di linee guida in materia di sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze e
della segnaletica di sicurezza;
f. di linee guida con lo scopo di individuare i principi e le regole da rispettare al fine
di garantire un efficace processo di comunicazione/informazione e formazione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g. di una specifica procedura per il monitoraggio, l'aggiornamento e la verifica
dell’intero Sistema Sicurezza Lavoro.
3.1 Presidi di monitoraggio e controllo stabiliti nel Sistema Sicurezza Lavoro Consip
3.1.1 Sulla base delle procedure elencate devono svolgersi i seguenti controlli e verifiche:
a. attività di monitoraggio periodica del RSSL dell’intero SSL;
Tale attività viene svolta attraverso un programma di verifiche periodiche. Le verifiche
hanno ad oggetto, tra l'altro:
1. le nomine delle seguenti figure: (i) addetti al servizio di prevenzione e protezione;
(ii) addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione (verifica
trimestrale);
2. il documento valutazione dei rischi, lo stato dell'impiantistica, i dispositivi di
protezione individuale, i presidi antincendio e la segnaletica di sicurezza, attività di
formazione, soluzioni individuate in seguito a non conformità (verifiche annuali);
3. visite mediche all’interno dell’attività di sorveglianza sanitaria, individuazione
videoterminalisti, documentazione presente sulla intranet relativa alla gestione
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delle emergenze, responsabile dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento
fascicolo (verifiche semestrali);
b. Attività di monitoraggio periodica del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) dell’intero SSL.
Tale attività viene svolta anche attraverso un programma di verifiche periodiche. Nel
dettaglio, le verifiche del RSSP consistono, tra l'altro in:
1. una verifica annuale dell’intero corpus documentale del SSL;
2. le verifiche necessarie sulla base delle segnalazioni in sede di riunione periodica;
3. eventuali verifiche a seguito di segnalazioni effettuate dagli addetti al SPP/RSSL;
4. interventi di verifica per mezzo di check list e sopralluoghi completi presso le
diverse sedi aziendali.
3.1.2 Il Sistema Sicurezza Lavoro di Consip è inoltre costantemente aggiornato.
L'aggiornamento tiene conto della costante evoluzione della realtà aziendale e
dell'organizzazione della Società.
Il Sistema viene attuato anche mediante: (i) un’adeguata attività di informazione rivolta al
personale della Società e, per quanto possibile, a tutti i soggetti esterni che ne
frequentano le sedi; (ii) una costante attività formativa del personale e, sempre per
quanto possibile, dei predetti soggetti esterni, con particolare riferimento ai rischi
connessi all'attività aziendale e alle funzioni svolte dai vari soggetti all'interno del Sistema
Sicurezza Lavoro.
4.
Canoni comportamentali per la prevenzione del Rischio Specifico in relazione alla
realtà aziendale di Consip
E’ fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla
realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste
dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001 e dell’art. 300 d.lgs. 81/2008.
In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:
a. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali vigenti
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
b. osservare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le norme
interne aziendali dettate in materia di sicurezza;
c. in relazione alle rispettive competenze, fruire della formazione erogata dalla
Società anche al fine dell’aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui
richiamata;
d. utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
e. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che
reale.
Per prevenire i rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, tutti i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal d.lgs. 81/2008 (e di tutti
gli obblighi che sorgano anche sulla base di attribuzioni interne di compiti e responsabilità
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debitamente formalizzate), dovranno, secondo i propri ruoli e competenze, altresì istituire
e mantenere gli strumenti idonei a evitare la commissione delle condotte qui rilevanti.
A titolo esemplificativo, quindi, i Destinatari dovranno, per quanto di rispettiva
competenza:
4.1 individuare e programmare misure di prevenzione e protezione in adempimento di
quanto previsto dal d.lgs. 81/2008; tali misure si riferiscono, in particolare, ad attività di
natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze e del primo soccorso, la previsione
di riunioni periodiche di sicurezza nonché di consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza, la predisposizione di attività di sorveglianza sanitaria e di informazione e
formazione dei lavoratori;
4.2 effettuare una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;
4.3 controllare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate,
assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di
intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
4.4 fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tutte le informazioni
necessarie anche consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto
di quanto disposto dalla Legge;
4.5 consentire l'effettuazione di visite e valutazioni degli ambienti di lavoro da parte del
Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), i
quali visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed
effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
4.6 prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e sull’efficacia
delle procedure adottate e sull'attuazione delle istruzioni di sicurezza impartite;
4.7 approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle
peculiarità delle violazioni degli obblighi di cui ai punti precedenti;
4.8 adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al
controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, VV.FF., etc.) in occasione di
accertamenti/procedimenti ispettivi;
4.9 promuovere l’informazione e la formazione interna sui rischi connessi allo svolgimento
delle specifiche attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle
procedure di pronto soccorso, sulle misure antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
4.10 inserire nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, clausole specifiche
che prevedano in capo alle controparti precisi obblighi di adeguamento alle norme in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
5.
Presidi di controllo e Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
5.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza e Presidi di controllo
Con riferimento alla materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’Organismo di
Vigilanza svolge i compiti di seguito indicati:
5.1.1 vigila sulle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
5.1.2 analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio del Sistema
Sicurezza Lavoro, tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti interessati, al
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fine di: (i) individuare le azioni opportune per sanare le non conformità riscontrate; (ii)
proporre tali azioni correttive ai vertici della Società (ovvero alle funzioni aziendali
competenti);
5.1.3 esamina le "Rilevazioni non conformità" nonché qualsiasi segnalazione concernente
le eventuali violazioni del Sistema Sicurezza Lavoro, ivi incluse le segnalazioni, non
riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o
inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione
messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro all’interno dei locali aziendali;
5.1.4 monitora la funzionalità del Sistema Sicurezza Lavoro ed effettua apposite verifiche
periodiche, in conformità con le procedure aziendali applicabili;
5.1.5 esamina le segnalazioni trasmesse dall'Area Affari Societari alle funzioni aziendali
competenti, in merito alla eventuale necessità di aggiornare il corpus documentale del
Sistema Sicurezza Lavoro in considerazione di novità normative intervenute in materia;
5.1.6 esamina: (i) le segnalazioni trasmesse dalla Direzione Risorse Umane e
Organizzazione - funzione Organizzazione e processi aziendali - alle funzioni aziendali
competenti, in merito alla eventuale necessità di aggiornare il corpus documentale del
Sistema Sicurezza Lavoro a seguito di modifiche all'organizzazione interna della Società;
(ii) per quanto di propria competenza, le informazioni trasmesse dalla Direzione Risorse
Umane e Organizzazione - funzione Organizzazione e processi aziendali - in merito agli
aggiornamenti realizzati.
5.2 Flussi informativi
In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza effettua un’attività di monitoraggio del Sistema
Sicurezza Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche.
L'Odv svolge le seguenti attività:
5.2.1 con cadenza semestrale, monitora la nomina e i relativi adempimenti di pubblicità,
dei seguenti ruoli: RSPP; medico competente; addetti al servizio di prevenzione e
protezione; addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione;
5.2.2 al verificarsi di un infortunio sul luogo di lavoro, riceve un rapporto sull'evento, che
esamina sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all'art. 25
septies del D.L. 231 del 2001;
5.2.3 con cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della
relativa attività;
5.2.4 con cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine,
attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenze e
segnaletica, e ciò a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento
delle attività connesse.
5.2.5 con cadenza annuale monitora l'aggiornamento e l'efficacia dei presidi relativi alla
sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie o
carenze dei controlli, e ciò a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto
espletamento delle attività connesse ;
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5.2.6 a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento delle attività
connesse verifica l'aggiornamento e l'attualità del DVR e la redazione dei DUVRI,
In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e
sempre per le finalità di cui al d.lgs. 231/01, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di
richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza,
nonché di visionare la relativa documentazione.
All’Organismo di Vigilanza deve infine essere inviata copia dei reports periodici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente:
a. il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 d.lgs. 81/2008;
b. il modulo "Rilevazione non conformità" redatto dal RSSL in conformità con le
procedure aziendali applicabili;
c. tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso la Società.
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