Parte Speciale D - Reati in Materia di Salute e Sicurezza
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Parte Speciale D - Reati in Materia di Salute e Sicurezza
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 DI CONSIP S.P.A. a socio unico ***** PARTE SPECIALE D REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO IL RISCHIO SPECIFICO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001) Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 [di seguito anche "Rischio Specifico"] ed in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello Consip dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate. 1. I reati di cui al Rischio Specifico Art. 589, art. 55 comma 2 del D.lgs. 81 del 2008 - Omicidio Colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. La condotta rilevante idonea a fondare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 consiste in una violazione colposa delle previsioni antinfortunistiche e di quelle in materia di salute ed igiene sul luogo di lavoro che cagioni la morte di uno o più lavoratori. Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro La condotta rilevante ex d.lgs. 231 del 2001 consiste in una violazione colposa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che cagioni una lesione personale grave o gravissima di uno o più lavoratori ovvero una malattia professionale. 2. Aree sensibili nell'ambito dei reati di cui al Rischio Specifico 2.1 In relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le aree sensibili sono rappresentate da tutte le attività svolte dai Destinatari all’interno dei locali aziendali. 2.2 Ogni singola Area/Direzione coinvolta nella gestione degli adempimenti connessi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. - (Con particolare riferimento alla gestione delle situazioni di emergenza/pericolose; gestione dei servizi per la conduzione e la manutenzione dell'immobile di La Rustica; gestione delle attività di manutenzione dei locali e movimentazione di mobili arredi ed attrezzature; gestione delle attività relative agli accessi, transiti, e permanenze nei locali della Società da parte dei dipendenti e dei soggetti esterni; gestione progetti immobiliari, sedi e servizi) è responsabile del relativo rischio. 3. Il Modello organizzativo di Consip per l'applicazione del d.lgs. 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 81/2008, Consip ha predisposto, sulla base dell'organigramma aziendale, un Modello organizzativo in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, distinto e funzionale al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 di Consip. 2 Tale Modello organizzativo fa parte del corpus documentale del Sistema Sicurezza Lavoro della Società (di seguito, anche “SSL”), che è il complesso delle regole e delle procedure che Consip è tenuta ad applicare al fine di uniformarsi con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche. Nel Modello organizzativo vengono individuati i soggetti destinatari delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, specificando i compiti e gli obblighi in capo a ciascuno, e ciò al fine di delineare in modo chiaro e preciso ruoli e responsabilità in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. La Società si è inoltre dotata: a. di un sistema di valutazione dei rischi basato sull'identificazione e analisi dei pericoli e dei fattori di rischio relativi allo svolgimento delle specifiche attività (DVR), con precise indicazioni per ciascuna sede in cui opera il personale di Consip; b. di misure di prevenzione e protezione coerenti con l'attività di Consip e che tengano conto dell'influenza dei fattori rappresentati dall'ambiente e dall'organizzazione del lavoro; c. di un sistema di Valutazione dei Rischi da Interferenze, volto alla predisposizione dei DUVRI di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08; d. di un sistema di gestione degli impianti e delle risorse strumentali presenti nell'azienda, con l'individuazione di specifiche linee guida in materia di acquisto, utilizzo, gestione, controllo e manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature utilizzate; e. di linee guida in materia di sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze e della segnaletica di sicurezza; f. di linee guida con lo scopo di individuare i principi e le regole da rispettare al fine di garantire un efficace processo di comunicazione/informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; g. di una specifica procedura per il monitoraggio, l'aggiornamento e la verifica dell’intero Sistema Sicurezza Lavoro. 3.1 Presidi di monitoraggio e controllo stabiliti nel Sistema Sicurezza Lavoro Consip 3.1.1 Sulla base delle procedure elencate devono svolgersi i seguenti controlli e verifiche: a. attività di monitoraggio periodica del RSSL dell’intero SSL; Tale attività viene svolta attraverso un programma di verifiche periodiche. Le verifiche hanno ad oggetto, tra l'altro: 1. le nomine delle seguenti figure: (i) addetti al servizio di prevenzione e protezione; (ii) addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione (verifica trimestrale); 2. il documento valutazione dei rischi, lo stato dell'impiantistica, i dispositivi di protezione individuale, i presidi antincendio e la segnaletica di sicurezza, attività di formazione, soluzioni individuate in seguito a non conformità (verifiche annuali); 3. visite mediche all’interno dell’attività di sorveglianza sanitaria, individuazione videoterminalisti, documentazione presente sulla intranet relativa alla gestione 3 delle emergenze, responsabile dei lavori, piano di sicurezza e coordinamento fascicolo (verifiche semestrali); b. Attività di monitoraggio periodica del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) dell’intero SSL. Tale attività viene svolta anche attraverso un programma di verifiche periodiche. Nel dettaglio, le verifiche del RSSP consistono, tra l'altro in: 1. una verifica annuale dell’intero corpus documentale del SSL; 2. le verifiche necessarie sulla base delle segnalazioni in sede di riunione periodica; 3. eventuali verifiche a seguito di segnalazioni effettuate dagli addetti al SPP/RSSL; 4. interventi di verifica per mezzo di check list e sopralluoghi completi presso le diverse sedi aziendali. 3.1.2 Il Sistema Sicurezza Lavoro di Consip è inoltre costantemente aggiornato. L'aggiornamento tiene conto della costante evoluzione della realtà aziendale e dell'organizzazione della Società. Il Sistema viene attuato anche mediante: (i) un’adeguata attività di informazione rivolta al personale della Società e, per quanto possibile, a tutti i soggetti esterni che ne frequentano le sedi; (ii) una costante attività formativa del personale e, sempre per quanto possibile, dei predetti soggetti esterni, con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività aziendale e alle funzioni svolte dai vari soggetti all'interno del Sistema Sicurezza Lavoro. 4. Canoni comportamentali per la prevenzione del Rischio Specifico in relazione alla realtà aziendale di Consip E’ fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/2001 e dell’art. 300 d.lgs. 81/2008. In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di: a. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; b. osservare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le norme interne aziendali dettate in materia di sicurezza; c. in relazione alle rispettive competenze, fruire della formazione erogata dalla Società anche al fine dell’aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui richiamata; d. utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; e. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale. Per prevenire i rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal d.lgs. 81/2008 (e di tutti gli obblighi che sorgano anche sulla base di attribuzioni interne di compiti e responsabilità 4 debitamente formalizzate), dovranno, secondo i propri ruoli e competenze, altresì istituire e mantenere gli strumenti idonei a evitare la commissione delle condotte qui rilevanti. A titolo esemplificativo, quindi, i Destinatari dovranno, per quanto di rispettiva competenza: 4.1 individuare e programmare misure di prevenzione e protezione in adempimento di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008; tali misure si riferiscono, in particolare, ad attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze e del primo soccorso, la previsione di riunioni periodiche di sicurezza nonché di consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la predisposizione di attività di sorveglianza sanitaria e di informazione e formazione dei lavoratori; 4.2 effettuare una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008; 4.3 controllare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi; 4.4 fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tutte le informazioni necessarie anche consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge; 4.5 consentire l'effettuazione di visite e valutazioni degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), i quali visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti; 4.6 prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e sull’efficacia delle procedure adottate e sull'attuazione delle istruzioni di sicurezza impartite; 4.7 approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni degli obblighi di cui ai punti precedenti; 4.8 adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, VV.FF., etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi; 4.9 promuovere l’informazione e la formazione interna sui rischi connessi allo svolgimento delle specifiche attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di pronto soccorso, sulle misure antincendio e di evacuazione dei lavoratori; 4.10 inserire nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, clausole specifiche che prevedano in capo alle controparti precisi obblighi di adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro. 5. Presidi di controllo e Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 5.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza e Presidi di controllo Con riferimento alla materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’Organismo di Vigilanza svolge i compiti di seguito indicati: 5.1.1 vigila sulle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 5.1.2 analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio del Sistema Sicurezza Lavoro, tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti interessati, al 5 fine di: (i) individuare le azioni opportune per sanare le non conformità riscontrate; (ii) proporre tali azioni correttive ai vertici della Società (ovvero alle funzioni aziendali competenti); 5.1.3 esamina le "Rilevazioni non conformità" nonché qualsiasi segnalazione concernente le eventuali violazioni del Sistema Sicurezza Lavoro, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro all’interno dei locali aziendali; 5.1.4 monitora la funzionalità del Sistema Sicurezza Lavoro ed effettua apposite verifiche periodiche, in conformità con le procedure aziendali applicabili; 5.1.5 esamina le segnalazioni trasmesse dall'Area Affari Societari alle funzioni aziendali competenti, in merito alla eventuale necessità di aggiornare il corpus documentale del Sistema Sicurezza Lavoro in considerazione di novità normative intervenute in materia; 5.1.6 esamina: (i) le segnalazioni trasmesse dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione - funzione Organizzazione e processi aziendali - alle funzioni aziendali competenti, in merito alla eventuale necessità di aggiornare il corpus documentale del Sistema Sicurezza Lavoro a seguito di modifiche all'organizzazione interna della Società; (ii) per quanto di propria competenza, le informazioni trasmesse dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione - funzione Organizzazione e processi aziendali - in merito agli aggiornamenti realizzati. 5.2 Flussi informativi In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza effettua un’attività di monitoraggio del Sistema Sicurezza Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche. L'Odv svolge le seguenti attività: 5.2.1 con cadenza semestrale, monitora la nomina e i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: RSPP; medico competente; addetti al servizio di prevenzione e protezione; addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione; 5.2.2 al verificarsi di un infortunio sul luogo di lavoro, riceve un rapporto sull'evento, che esamina sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all'art. 25 septies del D.L. 231 del 2001; 5.2.3 con cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della relativa attività; 5.2.4 con cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenze e segnaletica, e ciò a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento delle attività connesse. 5.2.5 con cadenza annuale monitora l'aggiornamento e l'efficacia dei presidi relativi alla sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie o carenze dei controlli, e ciò a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento delle attività connesse ; 6 5.2.6 a seguito della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento delle attività connesse verifica l'aggiornamento e l'attualità del DVR e la redazione dei DUVRI, In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità di cui al d.lgs. 231/01, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza, nonché di visionare la relativa documentazione. All’Organismo di Vigilanza deve infine essere inviata copia dei reports periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente: a. il verbale della riunione periodica di cui all’art. 35 d.lgs. 81/2008; b. il modulo "Rilevazione non conformità" redatto dal RSSL in conformità con le procedure aziendali applicabili; c. tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso la Società. 7