Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società

Transcript

Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI
E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ.
Avv. Adolfo Tencati
I soci illimitatamente responsabili di una società di persone, trasformata in società di capitali, non
possono essere dichiarati falliti «in estensione» del fallimento sociale se è trascorso oltre un anno
dall’iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, anche se i creditori sociali non sono
stati avvisati dell’operazione straordinaria (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846, www.iusexplorer.it).
Sommario
Responsabilità illimitata dei soci e fallimento della società. ............................................... 1
1
La trasformazione di società personale in società di capitali. .................................... 1
2
Risvolti fallimentari dell’omessa (od insufficiente) comunicazione. ....................... 3
3
Bibliografia.............................................................................................................................................. 5
1
La trasformazione di società personale in società di
capitali.
Cass. 25846/2013 (attualmente esaminata) propone innanzitutto all’interprete la
posizione dei soci illimitatamente responsabili di società di persone che si trasforma in
società di capitali.
In merito il legislatore prevede:
1. La responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali anteriori al
momento in cui la trasformazione diventa efficace (cf. Art. 2500, 3º co., c.c.;
2. la possibilità di essere liberati da tali obbligazioni 6 creditori, previamente
informati, manifestano il consenso entro il termine di decadenza di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, eseguita mediante raccomandata, ovvero con
altri mezzi idonei;
3. la presunzione di consenso in caso di mancata risposta, sempre entro il termine
di decadenza di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 2500
quinquies c.c. Per ulteriori citazioni sulla norma: Maltoni 2010, DVD).
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Il maggior problema interpretativo sollevato dalle richiamate disposizioni consiste
nell’oggetto della comunicazione. In altri termini: occorre comunicare per intero il
verbale notarile contenente la delibera dell’assemblea straordinaria, che dispone la
trasformazione da società personale in società di capitali, oppure basta indicare gli
estremi della delibera stessa?
La giurisprudenza e divisa in merito.
Una pronuncia infatti afferma:
«la comunicazione della deliberazione di trasformazione di una società di persone in società di
capitali, prevista dall’art. 2499 c.c. agli effetti della liberazione dei soci illimitatamente responsabili
dalle obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, può consistere anche nella notizia
circostanziata della deliberazione e non deve necessariamente contenere il verbale recante la
delibera assembleare. (Pertanto: n.d.a.), la S. C. ha considerato sufficiente una comunicazione
contenente, oltre all’indicazione della tipologia sociale in cui la società si era trasformata, anche
l’indicazione degli estremi della deliberazione di trasformazione, del notaio rogante e della data di
trascrizione nel registro delle società, nonché il riferimento all’art. 2499 c.c.»
(Cass. 8 agosto 2002, n. 11994, NGCC, 2003, I, 302; Soc, 2003,431).
Richiamando i pregevoli commenti elaborati dalla dottrina (De Angelis 2003,433; Redi
2003, 306), si osserva che la normativa riformata (art. 2500 quinquies c.c.) non diverge
sostanzialmente da quella aperta parentesi originario art. 2499 c.c.) applicata dal
supremo giudice.
Il riformatore del diritto societario, infatti, ha soltanto chiarito alcune problematiche, in
particolare concernenti la decorrenza del termine di 60 giorni (originariamente 30),
concesso ai creditori per esprimere il dissenso rispetto alla liberazione dei soci
illimitatamente responsabili della società debitrice.
Un altro aspetto sul quale la riforma societaria è lodevolmente intervenuta consiste
nell’ampliare i mezzi di comunicazione utilizzabili per informare i creditori. Nella
previgente disciplina, infatti, erano idonei soltanto la raccomandata , oppure la notifica
tramite l’ufficiale giudiziario.
Oggi, invece, sono idonei tutti gli strumenti che consentano di provare la ricezione della
comunicazione da parte dei creditori, destinatari della medesima.
Nulla è stato invece innovato dalla riforma societaria e rispetto al contenuto della
comunicazione, sicché è rimasto aperto il dibattito tra Cass. 11994/2002,
precedentemente richiamata, ed il contrapposto orientamento giurisprudenziale.
Una pronuncia , coeva a Cass. 11994/ 2002, infatti, afferma:
2
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
«la comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori sociali, prevista dall’art. 2499 c.c., per
conseguire l’effetto della limitazione della responsabilità, deve contenere la trasmissione della
delibera di trasformazione con allegata la relazione di stima (del patrimonio della società che si
trasforma: n.d.a.). La mera comunicazione a mezzo lettera raccomandata dell’avvenuta
trasformazione non riveste i requisiti minimi di sufficienza per determinare gli effetti di cui all’art.
2499, 2º co., c.c.»
(Trib. Prato 14 ottobre 2002, FT, 2003, 333, sulla quale: tanini 2003, 336).
Sulla stessa lunghezza d’onda si pone la Corte di legittimità, quando, in alcune occasioni,
afferma:
«in caso di trasformazione di società la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti
dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, consenso che
può essere presunto soltanto se la delibera di trasformazione è stata comunicata (per raccomandata)
ai creditori e questi non hanno espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni
dalla»
(Cass. 3 aprile 2008, n. 8530, Soc, 2009,735).
[Negli stessi termini Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9065, Soc, 2007, 155, sulla quale Gaeta 2007,
166].
L’adesione a quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, ovvero a quello espresso dai supremi
giudici con sentenza 11994/2002, presenta rilevanti conseguente nell’ambito fallimentare. Bisogna
allora considerarle.
2
Risvolti fallimentari dell’omessa (od insufficiente)
comunicazione.
L’omessa (od insufficiente) comunicazione della trasformazione di società personale in
società di capitali lascia sussistere la responsabilità illimitata dei soci verso i creditori
sociali.
Sopravvenuto il fallimento della società, nella sua nuova veste, sorge il problema sul
quale è intervenuta Cass. 26845/2013, attualmente considerata.
Bisogna infatti vedere fino a quale momento è possibile dichiarare falliti «in estensione»
i soci, precedentemente a responsabilità illimitata, ex art. 147, 1 1º co., l. fall.
La sentenza in questione individua nel compimento delle necessarie formalità presso il
registro delle imprese lo spartiacque della responsabilità. I soci della preesistente
società personale rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte sino a tale
pubblicità.
3
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Per i debiti nati successivamente ad essa, risponde soltanto la Società. Pertanto i soci
illimitatamente responsabili, in applicazione dell’art.
10 l. fall. sull’fallimento
dell’imprenditore che ha cessato l’attività, possono essere dichiarati falliti «in
estensione» del fallimento sociale solo se tra la dichiarazione del fallimento medesimo e
l’esecuzione delle predette formalità nel registro delle imprese è passato meno di un
anno.
Questa affermazione non è nuova nella giurisprudenza , perché la Magistratura ha già
pronunciato:
«l’estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile che ha perduto tale
qualità per effetto della trasformazione dell’ente da società di persone in società di capitali può esser
dichiarato purché avvenga entro un anno dall’iscrizione della delibera di trasformazione della società
nel registro delle imprese»
(App. Bologna 11 febbraio 2003, Fa, 2003, 1309, sulla quale: Patti 2003, 1316)
[Negli stessi termini Trib. Taranto 9 febbraio 2000, Fa, 2001,337].
Nemmeno la riforma della l. fall. ha completamente risolto il problema sul quale è
intervenuta Cass. 26845/2013.
Infatti la normativa attuale prevede: «il fallimento dei soci» illimitatamente responsabili,
indipendentemente dall’essere persone fisiche o giuridiche, «non può essere dichiarato
decorso un anno (…) dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di
trasformazione, (…), se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti
indicati» (art. 147, 2º co., I periodo, l. fall.).
Nel caso attualmente esaminato, le formalità indicate dalla norma consistono nella
pubblicità presso il registro delle imprese e nell’informativa ai creditori.
Le modalità per pubblicare una delibera di assemblea straordinaria nel registro delle
imprese, previo il necessario controllo notarile, non destano problemi particolari.
È invece problematica l’informazione dei creditori, sul presupposto (non ricorrente nel
caso di analizzato) che qualche comunicazione sia stata fatta. In tal caso il
comportamento prudente consiste nel comunicare agli stessi l’intero verbale della
delibera di trasformazione. Questo perché il curatore dell’eventuale fallimento non
possa dire che l’informativa è stata insufficiente e, conseguentemente, non si è osservato
il predetto art. 147, 2º co., I periodo, l. fall. riformata.
Ed anche comunicando il verbale di trasformazione, si può sempre discutere
sull’idoneità del mezzo utilizzato a far giungere la notizia a conoscenza dei creditori.
L’art. 2500 quinquies, 2º co., c.c., infatti, nel lodevole intento di non vincolare gli
interessati all’impiego di specifici mezzi informativi, lascia all’interprete stabilire se
questi sono idonei nel caso concreto.
4
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Infine, se il curatore del fallimento della società risultante dalla trasformazione vuole
ottenere l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili della
preesistente società personale, deve allegare e provare che «l'insolvenza della società
attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della
responsabilità illimitata» (art. 147, 2º co., II periodo, l. fall.).
Per compiere siffatto accertamento a rilievo determinante la documentazione societaria
(scritture contabili, in principalità, ma anche «pezze d’appoggio» alle medesime: fatture,
bolle di consegna, documenti di trasporto e simili).
In conclusione, la pronuncia esaminata va accolta con favore perché applica
correttamente la normativa.
La sentenza in esame non prende posizione sull’inidoneità dei mezzi di comunicazione,
perché, nel caso specifico, la comunicazione ai creditori è stata omessa.
Si spera comunque non manchino ulteriori occasioni perché i giudici tornino su
quest’ultimo problema.
3
Bibliografia
De Angelis L.
2003 Il contenuto della comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori. In
Soc, 433.
Gaeta M. M.
2009 Responsabilità personale dei soci e consenso dei creditori alla trasformazione.
In Soc, 156.
Maltoni M.
2010 Art. 2500 quinquies c.c... In Abrriani, N.-Stella Richterjr. M. M. (A cura di),
Codice commentato delle società. Utet giuridica, Torino, DVD.
Patti A.
2003 Fallibilità e responsabilità illimitata dei soci di società personale trasformata:
una non necessaria coincidenza. In Fa, 1316.
Redi I.
5
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEI SOCI E FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
2003 La notizia circostanziata dell’avvenuta trasformazione della società è sufficiente
ad integrare la comunicazione di cui all’art. 2499 c.c. In NGCC, I, 306.
Tenini M.
2003 Il contenuto della comunicazione della delibera di trasformazione ai creditori. In
FT, 336.
6