Giulio Margarita - Settore Trasporto su Rotaia
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Giulio Margarita - Settore Trasporto su Rotaia
Riordino del quadro normativo in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria Firenze, 18 ottobre 2012 Indice dell’intervento - Decreto 4/2012 e direttiva 1/dir/2012 del 9 agosto 2012 - Attività in capo agli operatori a seguito del riordino del quadro normativo 2 Decreto 4/2012: scopo e ambito di applicazione Definire principi, procedure e ripartizione delle responsabilità concernenti la sicurezza tra gli operatori, in coerenza con il nuovo assetto normativo. Fissare in un testo unico il nuovo “Regolamento per la circolazione ferroviaria” Aggiornare le norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza per la circolazione ferroviaria L’ambito di applicazione coincide con quello del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, articolo 2, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 per le strutture transfrontaliere specializzate; Sono escluse le reti regionali non isolate fino a quando non risultino completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza (decreto 43/2011). 3 Decreto 4/2012: testi normativi emanati 1. Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria 2. Regolamento per la circolazione ferroviaria 3. Norme per la qualificazione del personale che svolge attività di sicurezza della circolazione ferroviaria 4 Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria Ulteriori attribuzioni rispetto al decreto 1/2009: Principi inerenti ai Gestori infrastruttura e Imprese ferroviarie • I GI sono responsabili delle attività sugli impianti di terra, mentre le IF delle attività relative ai veicoli; • I GI sono responsabili le procedure di interfaccia tra il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie, ivi incluse le norme sui sistemi di segnalamento, previa consultazione delle stesse in caso abbiano impatto sulla loro organizzazione interna; •Le IF emanano disposizioni e prescrizioni di esercizio per la propria parte di sistema, incluse le Disposizioni Particolari di Circolazione di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi, anche in coerenza con le procedure emanate dal gestore infrastruttura per regolare le interfacce tra il proprio personale e quello delle Imprese Ferroviarie. 5 Regolamento per la Circolazione Ferroviaria Parte prima: GENERALITA’ ( Disposizioni generali, Infrastruttura ferroviaria, Veicoli ferroviari, Principi di sicurezza della circolazione ferroviaria, Principi di sicurezza del sistema di segnalamento) Parte seconda: ESERCIZIO IN CONDIZIONI NORMALI (Composizione e frenatura dei treni, Verifiche e prove dei treni, Gestione della circolazione, Condotta dei treni) Parte terza: ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI ANORMALITA’ E GUASTI (Generalità, Movimento dei treni in mancanza di autorizzazioni al movimento concesse dal sistema di segnalamento, Anormalità alla protezione della marcia dei treni, Anormalità all’infrastruttura ferroviaria, Circolazione dei treni in senso opposto a quello per cui il binario è attrezzato, Anormalità ai passaggi a livello, Anormalità al materiale rotabile. Anormalità al sistema frenante. Soccorso ai treni) Parte quarta: MANOVRE E STAZIONAMENTO DEI VEICOLI (Manovre. Stazionamento dei veicoli) Parte quinta: MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E DEL MATERIALE ROTABILE ( Circolazione dei mezzi d’opera. Manutenzione all’infrastruttura. Prove e verifiche al materiale rotabile. Manutenzione al materiale rotabile) 6 Regolamento per la circolazione ferroviaria Punti principali: • Rispetto dei vincoli di sicurezza sempre garantito attraverso idonee attrezzature tecnologiche • Uniformità di principi tra linee tradizionali e linee AV/AC • Modificata normativa relativa alla marcia a vista sui PL • Modificata normativa previgente relativa ai segnali permissivi • Regolamentazione dei Segnali ferroviari 7 RCF: Rispetto dei vincoli di sicurezza garantito attraverso idonee attrezzature tecnologiche E sulle linee (ricadenti nel campo di applicazione del decreto 4/2012) dove tali tecnologie non sono presenti? Decr. 4/2012 (Art. 3 comma 2): Ciascun Gestore dell’infrastruttura deve adottare e inviare all’Agenzia un programma di dismissione dei contesti di esercizio obsoleti non rispondenti ai principi contenuti nel “Regolamento per la circolazione ferroviaria”, presenti su infrastrutture rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, da condursi in conformità alle direttive dell’Agenzia. Per tali contesti di esercizio, fino alla loro dismissione, ciascun Gestore dell’infrastruttura mantiene in vigore le norme attuali, adottando le modifiche che si rendessero necessarie per risolvere eventuali problematiche di sicurezza. Direttiva 1/dir/2012 (par. 1.3c): I contesti di esercizio obsoleti e non rispondenti ai principi e criteri contenuti nel “Regolamento per la circolazione ferroviaria” emanato col decreto 4/2012 (come ad esempio le linee con il controllo degli incroci comprese quelle a Dirigenza Unica, le linee con il blocco telefonico o con il blocco elettrico manuale, le stazioni prive di doppio segnalamento di protezione e partenza completo, i deviatoi privi di fermascambi e collegamenti di sicurezza, i segnali semaforici, la circolazione delle locomotive a vapore, le manovre negli scali di smistamento), devono essere regolamentati dal gestore dell’infrastruttura mediante proprie disposizioni e prescrizioni da emettere in coerenza con le norme previgenti al decreto n. 4/2012, fermo restando l’obbligo di presentare all’Agenzia un piano di dismissione dei suddetti contesti 8 RCF: Regolamentazione dei segnali ferroviari • Definiti principi generali cui devono attenersi i segnali in uso in modo da consentire a ciascun Gestore infrastruttura di adattare le proprie norme di dettaglio alle differenti realtà impiantistiche e particolarità presenti sulla propria rete purché in accordo al regolamento succitato. • il testo “Regolamento Segnali” rientra nelle esclusive competenze del Gestore infrastruttura in quanto norma di interfaccia . • Esso non può essere modificato se non in maniera conforme a quanto previsto dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento alle STI e, in ogni caso, previa applicazione del regolamento CE n.352/2009. 9 Direttiva 1/dir/2012 e attività di competenza degli operatori Entro la data di entrata in vigore del decreto n. 4/2012 : – Ogni Gestore dell’infrastruttura e Impresa ferroviaria verifica la coerenza dei propri provvedimenti normativi col decreto n. 4/2012 e con i testi con esso emanati. – notifica all’Agenzia il proprio dispositivo normativo di riferimento confermando eventualmente la validità dei provvedimenti già in vigore . 10 Direttiva 1/dir/2012 e attività di competenza degli operatori Entro la data di entrata in vigore del decreto n. 4/2012 : l’Agenzia mette a disposizione degli operatori delle “tabelle di raffronto” nelle quali, per ciascun provvedimento normativo previgente, vengono indicati: – la coerenza o meno dello stesso con i principi e i criteri emanati col decreto 4/2012; – l’operatore (gestore dell’infrastruttura o impresa ferroviaria) tra le cui attribuzioni ricade il provvedimento medesimo. 11 Direttiva 1/dir/2012 e attività di competenza degli operatori Con l’entrata in vigore del decreto n. 4/2012: – le norme di esercizio previgenti rientreranno nelle attribuzioni che il d.lgs. 162/2007 conferisce agli operatori. – Tali norme rappresentano, per le parti coerenti col decreto n. 4/2012 e con i testi con esso emanati, il “sistema di riferimento” da cui gli operatori potranno procedere al riordino della parte di norme di propria competenza nel rispetto delle procedure del Regolamento (CE) n. 352/09. 12