COME CONTABILIZZARE I CONTRIBUTI DEL 5 PER MILLE a cura

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COME CONTABILIZZARE I CONTRIBUTI DEL 5 PER MILLE a cura
COME CONTABILIZZARE I CONTRIBUTI DEL 5 PER MILLE
a cura di Lorusso Federica- Studio Sciumé e Associati
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www.sciume.net
Il ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali sta disponendo i pagamenti
delle somme relative al cinque per mille per l’anno di imposta 2006.
Numerosi dubbi sorgono in merito alla contabilizzazione delle somme ricevute e al loro
trattamento fiscale.
Alla luce di ciò potrebbe essere interessante esaminare in modo più approfondito tali
problematiche, cercando di fornire delle linee guida per la corretta contabilizzazione e per
il trattamento fiscale dei contributi relativi al cinque per mille.
Di seguito analizzeremo tale istituto da un punto di vista contabile mentre l’aspetto fiscale
sarà oggetto di analisi nel prossimo approfondimento.
Al fine di individuare il corretto trattamento contabile, occorre in primo luogo stabilire se i
contributi relativi al cinque per mille abbiano natura pubblica ovvero privata.
In particolare, la Corte Costituzionale nella Sentenza del 18 giugno 2008 n. 202, ha
asserito, risolvendo in modo definitivo la questione, che le entrate derivanti dal cinque per
mille non rientrano nella categoria dei contributi pubblici. Lo Stato, infatti, non è il
soggetto donante, ma funge semplicemente da intermediario tra il contribuente, il quale
decide di destinare una quota della sua imposta sui redditi e, l’ente beneficiario. Le somme
relative al cinque per mille sono legate alla volontà del singolo cittadino e non a quella
dell’ente pubblico. Lo Stato, pertanto, ha l’obbligo di trasferire le somme ai soggetti
indicati dal contribuente stesso.
Dopo aver individuato la natura dei fondi, si procede a delineare il trattamento contabile di
tali contributi, tenendo distinta la disciplina degli enti non profit di cui al Titolo II, Capo III
del Codice Civile (ovvero fondazioni e associazioni), da quella delle cooperative sociali.
Queste ultime, sotto il profilo contabile, hanno l’obbligo e non la facoltà di seguire la
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disciplina delle società di capitali e di redigere il bilancio rispettando il principio della
competenza economica.
TRATTAMENTO CONTABILE DEL 5 PER MILLE PER GLI ENTI NON PROFIT
Per gli enti non profit le somme ricevute possono essere assimilate a liberalità in denaro.
Da un punto di vista contabile, queste ultime, così come disposto dai dottori commercialisti
nella Raccomandazioni n. 2 “ La Valutazione e L’Iscrizione delle liberalità nel bilancio
d’esercizio delle Aziende non Profit”, “sono imputate fra i proventi dell'esercizio in
cui sono ricevute o di quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio,
di riceverle, purché ad esse sia attribuibile un attendibile valore monetario”.
Nel caso specifico del cinque per mille l’acquisizione del diritto a riscuotere sorge con la
pubblicazione degli elenchi definitivi relativi al riparto delle somme.
Gli enti non profit, pertanto, possono alternativamente:
•
contabilizzare i contributi fra i proventi dell’esercizio in cui le somme sono
effettivamente riscosse.
•
contabilizzare i contributi fra i proventi dell’esercizio in cui sono pubblicati gli elenchi
ed in tal caso iscrivere in bilancio un credito che si estingue all’atto del pagamento.
Nel caso in cui l’ente non profit rediga un rendiconto di pura cassa (entrate e uscite di
denaro) lo stesso contabilizzerà le somme solo all’atto del pagamento. Invece gli enti che
redigono il bilancio secondo il principio della competenza potranno optare per entrambe le
alternative. Tuttavia nel caso in cui si rediga un bilancio di competenza, si ritiene, a parere
di chi scrive, più corretto contabilizzare i contributi nell’esercizio in cui gli elenchi sono
pubblicati ancorché la contabilizzazione dei medesimi all’atto del pagamento sia comunque
attuabile.
Si ricorda, inoltre, che i proventi relativi al cinque per mille rientrano tra i proventi
istituzionali dell’organizzazione. Maggiori informazioni a riguardo saranno fornite nel
prossimo approfondimento relativo alle problematiche fiscali.
TRATTAMENTO CONTABILE DEL CINQUE PER MILLE PER LE COOPERATIVE
SOCIALI
Le cooperative sociali, come anticipato in precedenza, seguono la disciplina delle società di
capitali e redigono il bilancio imputando proventi ed oneri secondo il principio di
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competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. (art.
2423 bis, comma 1, n.3 del Codice Civile)
Alla luce di ciò, per le cooperative sociali si pone il problema di quando iscrivere in bilancio
le somme riscosse relative al cinque per mille dell’anno 2006.
In base ai principi contabili nazionali (principio n.16) ed internazionali (principio n.20), i
contributi erogati alle imprese devono essere iscritti in bilancio: “nel momento in cui esiste
una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo
saranno soddisfatte e i contributi verranno erogati”.
Nel caso specifico del cinque per mille, come già precisato, il momento del riconoscimento
del contributo è ravvisabile nell’anno in cui sono stati esposti gli elenchi definitivi relativi al
riparto delle somme. Le cooperative, pertanto, avrebbero dovuto iscrivere un ricavo ( da
inserire nella Voce A5 “ Altri ricavi e proventi” del Conto Economico) per le somme del
cinque per mille 2006 nell’esercizio 2007, anno in cui sono stati pubblicati gli elenchi
definitivi relativi alle somme 2006. Tuttavia, le cooperative che non hanno contabilizzato
tale credito nel bilancio 2007, dovranno rilevare una sopravvenienza attiva nel bilancio
2008, per l’ammontare complessivo delle somme del cinque per mille riscosse o da
riscuotere.
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