CTR Milano 1155-2016 sez. 2

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CTR Milano 1155-2016 sez. 2
SEZIONE
N°
2
REG.GENERALE
REPUBBLICA ITALIANA
N"
4098/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UDIENZA DEL
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
----------- _
" ___
DI MILANO
-------- 0 -·
24/0212016
ore 15:00
SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
N°
D
DETIORL...
D
PALMA
ISIDORO
Relatore
D
BALDI
CRISTIANO
Giudice
....l'RANCESCO
Presidente
ii55/Jo~
PRONUNCIATA IL:
14-ol-1o~b
D
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
D
D
D
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4098/2015
depositato il 05/06/2015
- avverso la sentenza n. 10124/2014 Sez:26 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MILANO
contro:
difeso da:
contro:
difeso da:
contro:
difeso da:
pago 1 (continua)
SEZIONE
N'
2
REG.GENERALE
(segue)
N'
4098/2015
UDIENZA DEL
24/0212016
contro:
difeso da:
proposto dall'appellante:
Atti impugnati:
AWISO DI LIQUIDAZIONE n'
REGISTRO 2011
pag.
2
ore 15:00
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di rettifica e liquidazione del 17 luglio 2013, l'Agenzia delle EntrateUfficio Territoriale di S.S. Giovanni provvedeva a rettificare il valore dichiarato in
sede di successione da , in qualità di eredi di
relativamente ai seguenti tre terreni:
l) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio
10.930;
numero
mq
2) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio
4.325;
numero
mq
3) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio
18
numero
mq
L'Ufficio rettificava con lo stesso atto il valore dell'impresa familiare dichiarato da
fratello del decuius e partecipe alla successione in qualità di
legatario.
Riteneva l'Ufficio che i contribuenti non avessero tenuto conto dell ' edificabilità dei
predetti terreni in base al PGT adottato dal Consiglio comunale al momento
dell'apertura della successione, sebbene ancora non approvato e non pubblicato sul
BURL.
Analogamente, l'Ufficio rettificava in aumento il valore dichiarato dell'azienda
familiare, disconoscendo un debito per finanziamento soci infruttifero pari ad euro
), il quale sosteneva trattarsi
426.974, assumendo che il contribuente (
di utili da lui stesso non percepiti in qualità di collaboratore familiare e imputati a
finanziamento, non ne avesse provato la mancata percezione. Contestava, inoltre
l'Ufficio che l'azienda familiare non risultava da alcun atto pubblico o scrittura
privata autenticata antecedente, cosÌ come invece previsto dall'art. 5 TUIR e che il
contribuente
risultava essere titolare di partita IV A con oggetto
incompatibile con il ruolo di collaboratore familiare caratterizzato in base alla legge
civile da continuatività e prevalenza.
Ricorrevano i contribuenti alla Ctp di Milano, deducendo:
• Quanto alla rettifica di valore dei terreni, che si trattava di terreni agricoli al
momento dell'apertura della successione avvenuta il 05.08.10, e che la loro
destinazione edificatoria era stata stabilita da un P.G.T. non ancora vigente a
quella data, essendo divenuto operativo solo in data 09.03.l1 con la
pubblicazione sul BURL. L'Ufficio errava inoltre nel ritenere applicabile in via
analogica il d.l. 04.07.06 n. 226 che consentiva di ritenere edificabile un
terreno sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti
attuativi. Sosteneva il contribuente che il d.l. potesse applicarsi esclusivamente
alle imposte in esso specificamente richiamate. La rettifica operata dall'Ufficio
ignorava, inoltre, le caratteristiche concrete dei terreni in questione, che ne
diminuivano il valore, come attestato da una perizia giurata di stima redatta da
un professionista incaricato dagli stessi contribuenti.
• Quanto alla rettifica di valore dell'azienda, sostenevano i contribuenti che la
prova dell'esistenza dell'azienda familiare e della collaborazione da parte del
fratello del decuius, emergesse dalle dichiarazioni dei redditi e dalla contabilità
della predetta azienda. La titolarità di una partita IV A, considerata anche la
tipologia di attività svolta, non era incompatibile con il ruolo di collaboratore
familiare. L'esistenza degli utili non riscossi emergeva anch'essa dagli
inventari dell'azienda familiare, oltre che dal conto "debiti/collaboratori" e dal
libro giornale sin dall'anno 2006 fino al 2009.
Con sentenza n. 10124/2672014 del 19.11.14, la Ctp di Milano accoglieva
integralmente il ricorso dei contribuenti.
Con atto d'appello depositato il 05.06.15 e notificato nei confronti di
l'Agenzia delle Entrate impugnava la
decisione di primo grado.
L'appellante deduce vizi di motivazione, avendo il primo giudice erroneamente
ritenuto che, ai fini del valore dei terreni, non si dovesse considerare la loro
qualificazione in base al P.G.T. approvato, ancorchè non ancora vigente al
momento dell'apertura della successione. Sostiene, inoltre, l'appellante che la
sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha riconosciuto la passività per
finanziamento del partecipe all'impresa familiare, pur in assenza di un requisito
formale imprescindibile per la configurazione di un'impresa familiare,
rappresentato da un atto pubblico ovvero da una scrittura privata costitutiva.
Lamenta inoltre l'Ufficio che il primo giudice ha omesso di considerare che il
partecipe all'impresa familiare era al contempo titolare di partita IV A per "attività
di magazzini di custodia e deposito per conto terzi", attività quest'ultima diversa
da quella di riparazioni e manutenzioni, oggetto dell'impresa familiare.
L'Ufficio produce documentazione attinente sia la qualificazione dei terreni, sia
l'impresa familiare.
I contribuenti si sono costituiti con controdeduzioni depositate il 05.06.15 e hanno
presentato contestualmente appello incidentale limitatamente alle spese
processuali.
I contribuenti ribadiscono le medesime argomentazioni già dedotte in primo grado
circa l'illegittimità del criterio di calcolo del valore dei terreni adottato
dall'Ufficio, nonché circa l'esistenza del debito per finanziamento nei confronti
del partecipe all'azienda familiare.
Con integrazione alle controdeduzioni depositata il 12.02.16, i contribuenti hanno
depositato avviso d'accertamento emesso dal Comune di Nova M.se ai fini IMU
per l'anno d'imposta 2012, dal quale risulta che l'ente comunale ha quantificato in
euro 55 al mq il valore del terreno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio appare infondato e deve essere respinto.
Va preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività dei documenti prodotti
dall' Agenzia delle Entrate in grado d'appello.
Trattasi a bene vedere di prova che rientra pacificamente nella previsione di cUi
all' art. 58 del d.lgs. n. 546/92, disposizione che consente alle parti di produrre nuovi
documenti in appello, di talchè tale eccezione deve essere respinta.
Venendo al merito del processo, va certamente condivisa l'impostazione dell'Ufficio
secondo cui, ai fini della determinazione del valore di mercato di un terreno, debba
essere considerata la sua vocazione edificatoria, risultante non solo da strumenti
urbanistici generali già vigenti, ma anche da piani regolatori soltanto approvati dal
Consiglio comunale e a prescindere dall' esistenza di strumenti urbanistici attuativi.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che il semplice inserimento di un terreno tra le aree
edificabili da parte di un P.G.T. che deve ancora ricevere l'approvazione regionale, è
pur sempre "notizia price sensitive", ossia informazione di per sé idonea a far
lievitare il valore commerciale del bene, di guisa che il riferimento al mero valore
agricolo appare del tutto fuori dalla realtà delle contrattazioni.
Tali conclusioni sono confortate dalla più recente giurisprudenza, che lo stesso
Ufficio appellante non manca di riferire puntualmente (Cass. civ. n. 729 del 19.01.10;
Casso civ., n. 22554 dell' 11.12.12; Casso civ., n. 2924 del 13.02.15).
Né appare avere alcun pregio l'argomento sostenuto dal ricorrente in primo grado e
avallato dal primo giudice, secondo cui l'art. 36 comma 2 del d.l. 04 luglio 2006 n.
223 dovesse trovare applicazione esclusivamente riguardo alle imposte in esso
espressamente richiamate, "trattandosi di normativa speciale, per la quale vige il
divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva".
Ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, infatti, è vietata l'applicazione analogica delle sole
norme penali e di quelle eccezionali, categorie alle quali non appartiene l'art. 36
citato.
La disposizione in esame, infatti, non costituisce deroga ad un principio generale in
materia di imposta di successione, giacchè non è dato rinvenire ali 'interno
dell'articolato normativo del d.lgs. n. 346/90 alcuna norma che stabilisca in via
generale il divieto di considerare l'edificabilità di un terreno in base a strumenti
urbanistici approvati ma non ancora vigenti al momento dell' apertura della
successione.
Tutto ciò considerato, deve tuttavia ritenersi che nel calcolo del valore venale di un
bene debbano essere considerate dall'Ufficio tutte le peculiarità e contingenze che
concretamente incidono sul valore del bene nelle contrattazioni.
Venendo in particolare al caso di specie, risulta che il contribuente affidò ad un
professionista (geometra
) il compito di redigere una perizia giurata di stima
sui terreni.
Dalla relazione del geometra
emergono una serie di problematiche attinenti
alla piena ed integrale fruibilità del carattere edificatorio, che abbattono in
percentuale considerevole il valore di mercati di tali terreni, imponendo significativi
oneri economici a carico dei proprietari (si pensi ad esempio alla liquidazione con
400.000 euro del proprietario del capannone a reddito esistente sul terreno;
versamento una tantum al Comune di Novate di euro 2.000.000; oneri di
urbanizzazione ).
Tali fattori incidenti sul valore dei beni periziati dal geometra
portano ad una
quantificazione del valore a metro quadrato pari ad euro 65,00 a fronte dei 142,50
calcolati dall'Ufficio.
Va sottolineato, concordemente al giudice di prime cure, che le circostanze fattuali
" non sono state contestate dall'Ufficio neppure in
considerate dalla perizia"
grado d'appello.
Orbene, ritiene questa Commissione che il criterio di calcolo utilizzato dall'Ufficio
non tenga conto delle peculiarità dei beni valutati e arrivi a risultati completamente
avulsi dalla realtà.
L'Ufficio ha ritenuto di rettificare il valore dei terreni dichiarato in sede di
successione, utilizzando la media aritmetica tra i valori (minimi) di riferimento ai fini
ICI elaborati dal Comune di Novate milanese e quelli risultanti dalle quotazioni
fomite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Ne è derivata una rettifica in aumento, avendo l'Ufficio considerato un valore al mq
pari ad euro 142,50 a fronte dei 75 euro al mq dichiarati dai contribuenti.
Ma dimostrazione del carattere astratto del criterio di calcolo dell'ente impositore
valga, inoltre, quanto emerge dall'avviso di accertamento emesso dal Comune di
Novate Milanese su uno dei tre terreni per l'anno 2012.
L'ente locale ha quantificato il valore del bene in euro 55 al mq, pur riferendosi ad un
anno d'imposta in cui il Piano Regolatore era ormai vigente e non residuava alcun
dubbio sulla definitiva vocazione edificatoria del terreno.
E ancora va evidenziato che il valore medio calcolato dall'Ufficio prende in
considerazione un valore ICI di euro 150 al mq, quando lo stesso Comune di Novate
calcolava in 55 euro al mq il valore del terreno per l'imposta patrimoni aie sostitutiva
dell'ICI.
In definitiva, il criterio di calcolo adottato dall'Ufficio si rivela irrazionale e del tutto
avulso dalla realtà concreta dei beni che intende rivalutare.
Passando all'esame dei motivi di ricorso riguardanti il punto della sentenza relativo al
valore dell 'azienda familiare, la Commissione ritiene di condividere le
argomentazioni del primo giudice.
E' incontestabile che la sussistenza dell'impresa familiare ai fini de Il 'imposta di
successione non deve essere necessariamente provata da un atto pubblico o da una
scrittura privata autenticata.
Plurimi sono gli indici di natura documentale che nel caso di specie convergono nella
dimostrazione dell'esistenza di un 'impresa familiare tra l
e il fratello
risalente addirittura al 1965, come risulta dalla denuncia di esercizio fatta
all'INAIL (v. alI. 4 alle controdeduzioni in appello).
Quanto al finanziamento consistente in utili non riscossi dal partecipe all'azienda, va
detto che vi è traccia di tale passività nel conto "debiti v/collaboratori oltre l'esercizio
successivo", oltre che nel libro degli inventari dell'impresa familiare
Anche sulla contabilità prodotta dal contribuente, l'Ufficio non solleva alcun dubbio
circa la sua attendibilità.
Dalla contabilità si evince che sin dal 2007 vi è una posta di debito nei confronti del
collaboratore che si incrementa fino a raggiungere nel 2009 il valore disconosciuto
dali 'Ufficio.
Quanto alla partecipazione del familiare all'impresa, ritiene la Commissione che la
partita IV A di cui risulta essere titolare
non fosse affatto
incompatibile con l'attività dell'impresa familiare, né gli impedisse di essere presente
in misura prevalente nell'azienda di famiglia, trattandosi di un'attività di mero
deposito per conto terzi.
In definitiva, non si ha motivo alcun per dubitare della veridicità di tale posta passiva
che ha sensibilmente ridotto il valore dell'impresa familiare.
Sull 'appello incidentale, la Commissione ritiene di respingere il gravame,
condividendo le argomentazioni del primo giudice circa la complessità delle
questioni e la loro natura controversa.
La stessa parte appellata dal canto suo richiama precedenti giurisprudenziali di segno
contrario e argomenta sull'inapplicabilità alla materia delle successioni del principio
della edificabilità di fatto.
Le medesime ragioni inducono a ritenere che vi siano giusti motivi per compensare
anche le spese del presente grado di giudizio.
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale respinge entrambi gli appelli, confermando la
sentenza di primo grado. Spese compensate.
Milano,
.02.2016