CTR Milano 1155-2016 sez. 2
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CTR Milano 1155-2016 sez. 2
SEZIONE N° 2 REG.GENERALE REPUBBLICA ITALIANA N" 4098/2015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDIENZA DEL LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ----------- _ " ___ DI MILANO -------- 0 -· 24/0212016 ore 15:00 SEZIONE 2 riunita con l'intervento dei Signori: N° D DETIORL... D PALMA ISIDORO Relatore D BALDI CRISTIANO Giudice ....l'RANCESCO Presidente ii55/Jo~ PRONUNCIATA IL: 14-ol-1o~b D DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL D D D ha emesso la seguente SENTENZA - sull'appello n. 4098/2015 depositato il 05/06/2015 - avverso la sentenza n. 10124/2014 Sez:26 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di MILANO contro: difeso da: contro: difeso da: contro: difeso da: pago 1 (continua) SEZIONE N' 2 REG.GENERALE (segue) N' 4098/2015 UDIENZA DEL 24/0212016 contro: difeso da: proposto dall'appellante: Atti impugnati: AWISO DI LIQUIDAZIONE n' REGISTRO 2011 pag. 2 ore 15:00 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di rettifica e liquidazione del 17 luglio 2013, l'Agenzia delle EntrateUfficio Territoriale di S.S. Giovanni provvedeva a rettificare il valore dichiarato in sede di successione da , in qualità di eredi di relativamente ai seguenti tre terreni: l) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio 10.930; numero mq 2) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio 4.325; numero mq 3) Terreno sito nel Comune di Novate Milanese (MB), foglio 18 numero mq L'Ufficio rettificava con lo stesso atto il valore dell'impresa familiare dichiarato da fratello del decuius e partecipe alla successione in qualità di legatario. Riteneva l'Ufficio che i contribuenti non avessero tenuto conto dell ' edificabilità dei predetti terreni in base al PGT adottato dal Consiglio comunale al momento dell'apertura della successione, sebbene ancora non approvato e non pubblicato sul BURL. Analogamente, l'Ufficio rettificava in aumento il valore dichiarato dell'azienda familiare, disconoscendo un debito per finanziamento soci infruttifero pari ad euro ), il quale sosteneva trattarsi 426.974, assumendo che il contribuente ( di utili da lui stesso non percepiti in qualità di collaboratore familiare e imputati a finanziamento, non ne avesse provato la mancata percezione. Contestava, inoltre l'Ufficio che l'azienda familiare non risultava da alcun atto pubblico o scrittura privata autenticata antecedente, cosÌ come invece previsto dall'art. 5 TUIR e che il contribuente risultava essere titolare di partita IV A con oggetto incompatibile con il ruolo di collaboratore familiare caratterizzato in base alla legge civile da continuatività e prevalenza. Ricorrevano i contribuenti alla Ctp di Milano, deducendo: • Quanto alla rettifica di valore dei terreni, che si trattava di terreni agricoli al momento dell'apertura della successione avvenuta il 05.08.10, e che la loro destinazione edificatoria era stata stabilita da un P.G.T. non ancora vigente a quella data, essendo divenuto operativo solo in data 09.03.l1 con la pubblicazione sul BURL. L'Ufficio errava inoltre nel ritenere applicabile in via analogica il d.l. 04.07.06 n. 226 che consentiva di ritenere edificabile un terreno sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi. Sosteneva il contribuente che il d.l. potesse applicarsi esclusivamente alle imposte in esso specificamente richiamate. La rettifica operata dall'Ufficio ignorava, inoltre, le caratteristiche concrete dei terreni in questione, che ne diminuivano il valore, come attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista incaricato dagli stessi contribuenti. • Quanto alla rettifica di valore dell'azienda, sostenevano i contribuenti che la prova dell'esistenza dell'azienda familiare e della collaborazione da parte del fratello del decuius, emergesse dalle dichiarazioni dei redditi e dalla contabilità della predetta azienda. La titolarità di una partita IV A, considerata anche la tipologia di attività svolta, non era incompatibile con il ruolo di collaboratore familiare. L'esistenza degli utili non riscossi emergeva anch'essa dagli inventari dell'azienda familiare, oltre che dal conto "debiti/collaboratori" e dal libro giornale sin dall'anno 2006 fino al 2009. Con sentenza n. 10124/2672014 del 19.11.14, la Ctp di Milano accoglieva integralmente il ricorso dei contribuenti. Con atto d'appello depositato il 05.06.15 e notificato nei confronti di l'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado. L'appellante deduce vizi di motivazione, avendo il primo giudice erroneamente ritenuto che, ai fini del valore dei terreni, non si dovesse considerare la loro qualificazione in base al P.G.T. approvato, ancorchè non ancora vigente al momento dell'apertura della successione. Sostiene, inoltre, l'appellante che la sentenza sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha riconosciuto la passività per finanziamento del partecipe all'impresa familiare, pur in assenza di un requisito formale imprescindibile per la configurazione di un'impresa familiare, rappresentato da un atto pubblico ovvero da una scrittura privata costitutiva. Lamenta inoltre l'Ufficio che il primo giudice ha omesso di considerare che il partecipe all'impresa familiare era al contempo titolare di partita IV A per "attività di magazzini di custodia e deposito per conto terzi", attività quest'ultima diversa da quella di riparazioni e manutenzioni, oggetto dell'impresa familiare. L'Ufficio produce documentazione attinente sia la qualificazione dei terreni, sia l'impresa familiare. I contribuenti si sono costituiti con controdeduzioni depositate il 05.06.15 e hanno presentato contestualmente appello incidentale limitatamente alle spese processuali. I contribuenti ribadiscono le medesime argomentazioni già dedotte in primo grado circa l'illegittimità del criterio di calcolo del valore dei terreni adottato dall'Ufficio, nonché circa l'esistenza del debito per finanziamento nei confronti del partecipe all'azienda familiare. Con integrazione alle controdeduzioni depositata il 12.02.16, i contribuenti hanno depositato avviso d'accertamento emesso dal Comune di Nova M.se ai fini IMU per l'anno d'imposta 2012, dal quale risulta che l'ente comunale ha quantificato in euro 55 al mq il valore del terreno. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello dell'Ufficio appare infondato e deve essere respinto. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di tardività dei documenti prodotti dall' Agenzia delle Entrate in grado d'appello. Trattasi a bene vedere di prova che rientra pacificamente nella previsione di cUi all' art. 58 del d.lgs. n. 546/92, disposizione che consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello, di talchè tale eccezione deve essere respinta. Venendo al merito del processo, va certamente condivisa l'impostazione dell'Ufficio secondo cui, ai fini della determinazione del valore di mercato di un terreno, debba essere considerata la sua vocazione edificatoria, risultante non solo da strumenti urbanistici generali già vigenti, ma anche da piani regolatori soltanto approvati dal Consiglio comunale e a prescindere dall' esistenza di strumenti urbanistici attuativi. Non vi è alcun dubbio, infatti, che il semplice inserimento di un terreno tra le aree edificabili da parte di un P.G.T. che deve ancora ricevere l'approvazione regionale, è pur sempre "notizia price sensitive", ossia informazione di per sé idonea a far lievitare il valore commerciale del bene, di guisa che il riferimento al mero valore agricolo appare del tutto fuori dalla realtà delle contrattazioni. Tali conclusioni sono confortate dalla più recente giurisprudenza, che lo stesso Ufficio appellante non manca di riferire puntualmente (Cass. civ. n. 729 del 19.01.10; Casso civ., n. 22554 dell' 11.12.12; Casso civ., n. 2924 del 13.02.15). Né appare avere alcun pregio l'argomento sostenuto dal ricorrente in primo grado e avallato dal primo giudice, secondo cui l'art. 36 comma 2 del d.l. 04 luglio 2006 n. 223 dovesse trovare applicazione esclusivamente riguardo alle imposte in esso espressamente richiamate, "trattandosi di normativa speciale, per la quale vige il divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva". Ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, infatti, è vietata l'applicazione analogica delle sole norme penali e di quelle eccezionali, categorie alle quali non appartiene l'art. 36 citato. La disposizione in esame, infatti, non costituisce deroga ad un principio generale in materia di imposta di successione, giacchè non è dato rinvenire ali 'interno dell'articolato normativo del d.lgs. n. 346/90 alcuna norma che stabilisca in via generale il divieto di considerare l'edificabilità di un terreno in base a strumenti urbanistici approvati ma non ancora vigenti al momento dell' apertura della successione. Tutto ciò considerato, deve tuttavia ritenersi che nel calcolo del valore venale di un bene debbano essere considerate dall'Ufficio tutte le peculiarità e contingenze che concretamente incidono sul valore del bene nelle contrattazioni. Venendo in particolare al caso di specie, risulta che il contribuente affidò ad un professionista (geometra ) il compito di redigere una perizia giurata di stima sui terreni. Dalla relazione del geometra emergono una serie di problematiche attinenti alla piena ed integrale fruibilità del carattere edificatorio, che abbattono in percentuale considerevole il valore di mercati di tali terreni, imponendo significativi oneri economici a carico dei proprietari (si pensi ad esempio alla liquidazione con 400.000 euro del proprietario del capannone a reddito esistente sul terreno; versamento una tantum al Comune di Novate di euro 2.000.000; oneri di urbanizzazione ). Tali fattori incidenti sul valore dei beni periziati dal geometra portano ad una quantificazione del valore a metro quadrato pari ad euro 65,00 a fronte dei 142,50 calcolati dall'Ufficio. Va sottolineato, concordemente al giudice di prime cure, che le circostanze fattuali " non sono state contestate dall'Ufficio neppure in considerate dalla perizia" grado d'appello. Orbene, ritiene questa Commissione che il criterio di calcolo utilizzato dall'Ufficio non tenga conto delle peculiarità dei beni valutati e arrivi a risultati completamente avulsi dalla realtà. L'Ufficio ha ritenuto di rettificare il valore dei terreni dichiarato in sede di successione, utilizzando la media aritmetica tra i valori (minimi) di riferimento ai fini ICI elaborati dal Comune di Novate milanese e quelli risultanti dalle quotazioni fomite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Ne è derivata una rettifica in aumento, avendo l'Ufficio considerato un valore al mq pari ad euro 142,50 a fronte dei 75 euro al mq dichiarati dai contribuenti. Ma dimostrazione del carattere astratto del criterio di calcolo dell'ente impositore valga, inoltre, quanto emerge dall'avviso di accertamento emesso dal Comune di Novate Milanese su uno dei tre terreni per l'anno 2012. L'ente locale ha quantificato il valore del bene in euro 55 al mq, pur riferendosi ad un anno d'imposta in cui il Piano Regolatore era ormai vigente e non residuava alcun dubbio sulla definitiva vocazione edificatoria del terreno. E ancora va evidenziato che il valore medio calcolato dall'Ufficio prende in considerazione un valore ICI di euro 150 al mq, quando lo stesso Comune di Novate calcolava in 55 euro al mq il valore del terreno per l'imposta patrimoni aie sostitutiva dell'ICI. In definitiva, il criterio di calcolo adottato dall'Ufficio si rivela irrazionale e del tutto avulso dalla realtà concreta dei beni che intende rivalutare. Passando all'esame dei motivi di ricorso riguardanti il punto della sentenza relativo al valore dell 'azienda familiare, la Commissione ritiene di condividere le argomentazioni del primo giudice. E' incontestabile che la sussistenza dell'impresa familiare ai fini de Il 'imposta di successione non deve essere necessariamente provata da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata. Plurimi sono gli indici di natura documentale che nel caso di specie convergono nella dimostrazione dell'esistenza di un 'impresa familiare tra l e il fratello risalente addirittura al 1965, come risulta dalla denuncia di esercizio fatta all'INAIL (v. alI. 4 alle controdeduzioni in appello). Quanto al finanziamento consistente in utili non riscossi dal partecipe all'azienda, va detto che vi è traccia di tale passività nel conto "debiti v/collaboratori oltre l'esercizio successivo", oltre che nel libro degli inventari dell'impresa familiare Anche sulla contabilità prodotta dal contribuente, l'Ufficio non solleva alcun dubbio circa la sua attendibilità. Dalla contabilità si evince che sin dal 2007 vi è una posta di debito nei confronti del collaboratore che si incrementa fino a raggiungere nel 2009 il valore disconosciuto dali 'Ufficio. Quanto alla partecipazione del familiare all'impresa, ritiene la Commissione che la partita IV A di cui risulta essere titolare non fosse affatto incompatibile con l'attività dell'impresa familiare, né gli impedisse di essere presente in misura prevalente nell'azienda di famiglia, trattandosi di un'attività di mero deposito per conto terzi. In definitiva, non si ha motivo alcun per dubitare della veridicità di tale posta passiva che ha sensibilmente ridotto il valore dell'impresa familiare. Sull 'appello incidentale, la Commissione ritiene di respingere il gravame, condividendo le argomentazioni del primo giudice circa la complessità delle questioni e la loro natura controversa. La stessa parte appellata dal canto suo richiama precedenti giurisprudenziali di segno contrario e argomenta sull'inapplicabilità alla materia delle successioni del principio della edificabilità di fatto. Le medesime ragioni inducono a ritenere che vi siano giusti motivi per compensare anche le spese del presente grado di giudizio. Tutto ciò premesso, P.Q.M. La Commissione Tributaria Regionale respinge entrambi gli appelli, confermando la sentenza di primo grado. Spese compensate. Milano, .02.2016