lettera di proposta di rinegoziazione
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lettera di proposta di rinegoziazione
RACCOMANDATA Middle-Back Office Finanziamenti Spett.le Identificativo: Oggetto: Rinegoziazione rate in scadenza su mutui a tasso variabile Art. 3 del decreto legge n. 93 del 27/5/2008, convertito con modificazioni nella Legge n.126 del 26/7/2008 e Convenzione attuativa stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) il 19/6/2008. Gentile Cliente, come avrà avuto modo di apprendere dai principali organi di comunicazione, l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal decreto in oggetto, hanno sottoscritto una Convenzione, aperta all’adesione di banche e intermediari finanziari, in forza della quale ai titolari di mutui a tasso variabile e con rata variabile stipulati o accollati, anche a seguito di frazionamento, entro il 28 Maggio 2008 per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, viene data la possibilità di rinegoziare l’importo della rata pagata, nei termini e secondo criteri ivi precisamente definiti. Prima di proseguire nella lettura di questo documento, La preghiamo di tener presente che, qualora il suo rapporto con la nostra Banca non abbia la natura sopra evidenziata, e in particolare non sia stato stipulato per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, ad esso non si applica quanto disposto dalla Convenzione. In tale eventualità (qualora, ad esempio, l'immobile finanziato abbia destinazione commerciale anziché residenziale o costituisca una "seconda casa"), La preghiamo di non tener conto della presente proposta. Lo scopo della predetta Convenzione è quello di proteggere il potere di acquisto di quelle famiglie che, a seguito dell’aumento dei tassi dal 2005 ad oggi, si sono trovate in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. La Convenzione, infatti, prevede che: 1. la rinegoziazione debba assicurare la riduzione dell’importo delle rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1° Gennaio 2009 ad un ammontare, fisso per tutta la residua durata del rapporto, pari a quello della rata che si ottiene applicando all’importo e alla scadenza originaria 1 di 4 il tasso di interesse corrispondente alla media aritmetica dei tassi applicati nell’anno 2006 (o, nel caso in cui il Suo mutuo sia stato stipulato, accollato o comunque modificato (ad esempio a seguito di rimborso anticipato parziale) dopo il 31/12/2006, pari all’importo risultante sulla base dei parametri utilizzati per il calcolo della prima rata di ammortamento successiva); 2. la differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo della rata risultante dopo la rinegoziazione è addebitata su un conto di finanziamento accessorio e produce interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base all’IRS (Interest Rate Swap) a dieci anni, maggiorato al massimo di 0,50 punti percentuali, e quello previsto nel contratto di mutuo, come determinati - entrambi in misura fissa – alla data di rinegoziazione. Su tale conto sono altresì addebitate le rate scadute e non pagate prima del 29 maggio 2008 e quant’altro maturato fino alla data di rinegoziazione; 3. nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, l’importo della rata così ridefinita divenisse superiore all’importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originario, tale differenza è accreditata sul conto di finanziamento accessorio a riduzione del debito dovuto su tale conto. Nel caso in cui questo debito risulti interamente rimborsato a seguito degli accrediti effettuati, il rimborso del mutuo dovrebbe aver successivamente luogo secondo la rata variabile originariamente prevista, se più favorevole rispetto a quella determinata in sede di rinegoziazione. Il medesimo meccanismo descritto al punto 2 si riattiva comunque in caso di successivo rialzo dei tassi, che determini un nuovo incremento dell’importo della rata contrattuale al di sopra dell’importo della rata ridefinita in base alla rinegoziazione; 4. l’eventuale debito, che alla scadenza originaria del mutuo dovesse residuare sul conto di finanziamento accessorio, dovrà essere rimborsato allo stesso tasso applicato sul conto di finanziamento, o al tasso previsto nel contratto di mutuo se più favorevole, tramite rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione (il numero di queste rate aggiuntive dipende dall’entità dell’importo da rimborsare); 5. sia il mutuo che l’eventuale saldo debitore del conto di finanziamento accessorio possono essere anticipatamente rimborsati, in tutto o in parte senza l’applicazione di alcuna penale; 6. le garanzie già iscritte a fronte del mutuo continuano ad assistere il rimborso del debito che risulti sul conto di finanziamento accessorio, senza il compimento di alcuna formalità, anche ipotecaria; 7. le operazioni di rinegoziazione ai sensi della Convenzione sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi amministrativi, ivi incluse commissioni bancarie, per tutta la durata del mutuo e anche sulle rate aggiuntive finali. Nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti, fermo il rapporto con il cessionario il conto di finanziamento accessorio è aperto presso la nostra Banca la quale provvederà a riconoscere a detto cessionario la differenza di cui al punto 3 della presente. In questo caso, la surroga della Banca nelle garanzie opera di diritto, senza il compimento di alcuna formalità anche ipotecaria, tuttavia con effetto solo a seguito dell’integrale soddisfacimento del credito vantato dal cessionario del mutuo ai sensi del relativo contratto. Quanto sopra premesso, abbiamo il piacere di comunicarLe che il nostro Istituto ha aderito alla Convenzione stipulata tra l’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, migliorando le condizioni economiche previste dalla stessa: infatti, il tasso applicato al conto accessorio di finanziamento sarà pari, al massimo, al tasso IRS a dieci anni, determinato nel momento della ricezione da parte nostra della copia della Sua accettazione della proposta, secondo il valore 2 di 4 pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore” in quel giorno, senza l’aggiunta di alcuno spread (nella proposta allegata è descritto il criterio di calcolo del tasso, da valorizzare, nella sua misura effettiva, alla summenzionata data di accettazione). A titolo esplicativo e per consentirLe di meglio valutare gli effetti della proposta, La invitiamo a prendere attenta visione dell’allegato “Documento esemplificativo degli effetti della rinegoziazione”, nel quale sono illustrate un’ipotetica evoluzione del rimborso del Mutuo e del conto di finanziamento accessorio nel caso di tassi di mercato stabili, nonché delle simulazioni standard sugli effetti che, in funzione di ipotetiche evoluzioni dei tassi di interesse, la rinegoziazione del Mutuo potrebbe avere in termini di rimodulazione dell’importo delle rate e di implicazioni sulla durata. Sempre in tale documento, che costituisce parte integrante e sostanziale della proposta, è riportato anche il raffronto tra l’importo della rata prima della rinegoziazione e quello della rata ridefinita ai sensi dell’art. 1 del presente atto. Per una completa comprensione del Documento la preghiamo di leggere con la massima attenzione il medesimo tenendo presente che: • la situazione dei pagamenti delle rate è stata aggiornata al 31 luglio 2008; • si presume che le rate scadenti dall'1/8/2008 alla "Data di Rinegoziazione" (vale a dire la data in cui Centrobanca riceverà la eventuale Sua accettazione della proposta di rinegoziazione) vengano regolarmente pagate alla loro scadenza; • qualora a tutto il 31 luglio 2008 vi siano rate impagate il complessivo saldo, unitamente ai relativi interessi di mora, dovrà essere inserito nel conto di finanziamento accessorio con valuta pari alla Data di Rinegoziazione, mentre nella presente simulazione è stato inserito –a titolo meramente esemplificativo- con valuta 1/1/2009 e senza tener conto degli interessi di mora che matureranno dall'1/8/2008 alla Data di Rinegoziazione. Dopo aver letto attentamente la presente lettera, la proposta contrattuale e gli altri documenti messi a disposizione, nel caso in cui desideri accettare la proposta di rinegoziazione qui formulataLe La invitiamo a trasmettere a CENTROBANCA, Corso Europa 16 – 20122 Milano, entro e non oltre il 30/11/2008 compreso, la copia che vede acclusa contraddistinta come “copia per la Banca”, firmata per accettazione da tutti i Mutuatari unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pure qui allegata, che dovrà anch’essa essere sottoscritta da parte di tutti i Mutuatari. La sottoscrizione di detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 da Pubblico Ufficiale (Notaio, Segretario Comunale, Cancelliere). Secondo quanto previsto dalla Convenzione, in caso di mancata allegazione della suddetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di mancata sottoscrizione dei documenti previsti da parte di tutti i Mutuatari, ovvero ancora di mancato rispetto del termine sopra indicato, l’accettazione non potrà essere accolta dalla Banca per la mancanza dei requisiti previsti. Le precisiamo anche che, una volta accettata, l’operatività concordata non potrà essere modificata o rinunciata senza il consenso della Banca. 3 di 4 Nel caso in cui non voglia accettare la proposta di rinegoziazione, non dovrà fare nulla e continuerà a rimborsare il Mutuo corrispondendo l’importo rateale previsto ai sensi di contratto. Le ricordiamo, infine, che l’accettazione della proposta allegata o la continuazione del rimborso secondo gli originari importi rateali del Mutuo, sono solo due delle possibilità a Sua disposizione, restando confermato che Lei può sempre: - richiedere a CENTROBANCA una diversa forma di rinegoziazione delle condizioni del mutuo, da concordare appositamente; - avvalersi di quanto previsto dalla Legge 40/2007 in tema di portabilità dei mutui; - usufruire anche di più di una delle complessive opportunità offerte (ad es. cumulando la rinegoziazione ai sensi della Convenzione con la portabilità). Il testo della proposta e del materiale di supporto sarà pubblicato anche sul sito www.centrobanca.it. Per maggiori chiarimenti è a sua disposizione il seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]. Cordiali saluti. Il Direttore Generale 4 di 4