Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative

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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative
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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI
CRITERI E MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AMMINISTRATIVE PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, NONCHE’
PER ESERCIZI DI VICINATO E MEDIE STRUTTURE CHE SI
COLLOCANO ALL’INTERNO DI CENTRI E COMPLESSI COMMERCIALI
San Daniele del Friuli
approvato con deliberazione C.C. n.48 del 20.06.2006
Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – Obiettivi e finalità
1. La presenza di attività commerciali in un determinato territorio risponde a tre obiettivi fondamentali:
a) soddisfare le esigenze dei consumatori, ovvero della popolazione residente o fluttuante in un certo bacino
commerciale;
b) produrre reddito per l’imprenditore che svolge l’attività commerciale;
c) produrre valore aggiunto per il territorio oltre a creare occupazione e reddito per i lavoratori dipendenti.
2.
a)
b)
c)
I presenti Criteri sono stati redatti nel rispetto dei seguenti principi:
libertà di impresa, libera circolazione delle merci, libera concorrenza e trasparenza del mercato;
tutela dei consumatori nelle sue componenti di garanzia dell’approvvigionamento e del servizio sul territorio;
salvaguardia e crescita professionale dei lavoratori occupati sia delle piccole e medie imprese con il concorso
delle parti sociali e degli enti bilaterali istituiti dalle stesse (parti sociali);
d) sviluppo della rete distributiva comunale secondo criteri di efficienza e modernizzazione, anche al fine del
contenimento dei prezzi in coerenza con le tendenze evolutive socio-economiche;
e) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
f) salvaguardia e tutela del servizio commerciale nelle aree urbane, con particolare riferimento alle aree a minore
dotazione del servizio.
3. I presenti Criteri perseguono le seguenti finalità:
a) armonizzazione dell’evoluzione del settore distributivo con gli obiettivi generali dell’Amministrazione comunale,
pur sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale in materia;
b) assegnazione al comparto commerciale di un ruolo paritario con gli altri settori produttivi, armonizzando il suo
sviluppo con la complessiva evoluzione dell’offerta;
c) valorizzazione del ruolo del commercio promuovendo la capacità di competere con i sistemi distributivi degli
altri Comuni della Regione;
d) contenimento dei fenomeni di ulteriore saturazione delle aree comunali a più forte concentrazione commerciale
e dei processi di ulteriore depauperamento del tessuto commerciale delle aree territoriali più deboli.
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4. Nella predisposizione dei presenti Criteri si è tenuto conto dei seguenti presupposti:
1) recupero o valorizzazione dei centri urbani, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
2) prescrizioni urbanistiche vigenti;
3) caratteristiche delle infrastrutture viarie;
4) struttura della rete distributiva;
5) assetti insediativi ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
6) tendenze evolutive socioeconomiche ed insediative;
ed, in particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:
1) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici
soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e
commerciale;
2) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l’evoluzione della domanda potenziale dei consumi della
popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l’evoluzione dell’offerta di esercizi commerciali al
dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri determinati dal D.P.Reg.
0138/Pres./2003, come modificato dal D.P.Reg. 0140/Pres./2005, per la valutazione del rapporto tra
l’evoluzione della domanda potenziale dei consumi e l’evoluzione dell’offerta di esercizi commerciali al dettaglio;
3) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di
vendita nei diversi settori merceologici.
5. I presenti Criteri vogliono garantire ed armonizzare le esigenze locali territoriali per un equilibrato sistema
commerciale.
ARTICOLO 2 – Generalità e durata
1. Il Comune con il presente strumento:
a) individua gli ambiti programmazione commerciale comunale;
b) individua le procedure e il sistema autorizzativo per l’insediamento di medie strutture;
c) determina il contingente numerico;
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2. I criteri di localizzazione sono differenziati sulla base di:
a)
b)
c)
d)
settore merceologico;
tipologia di struttura commerciale (esercizio singolo, centro, complesso, parco commerciale);
superficie di vendita;
zonizzazione di P.R.G.C..
3. La strumentazione definisce la “compatibilità” tra le caratteristiche delle strutture commerciali (definite in base
a: settore merceologico, tipologia, superficie di vendita), e le caratteristiche urbanistico - edilizie delle aree di
attuale o nuova localizzazione delle strutture commerciali.
4. La programmazione comunale ha la durata prevista dalla legge e resta efficace fino all’entrata in vigore della
nuova normativa.
ARTICOLO 3 - Oggetto
1. I presenti Criteri disciplinano, in attuazione della Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni ed in conformità al D.P.Reg. 0138/Pres./2003, con cui è stato approvato il
“Regolamento di esecuzione degli artt. 7 e 8 della L.R. 8/99”, modificato con D.P.Reg. 0140/Pres./2005, in
seguito all’approvazione del Piano della Grande Distribuzione avvenuta con Deliberazione della Giunta Regionale
15 aprile 2005, n. 781, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita maggiori,
nonché per esercizi di vicinato e medie strutture minori, nei casi previsti dal Decreto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri, si rinvia alle norme vigenti in materia di
commercio al dettaglio in sede fissa.
ARTICOLO 4 - Definizioni
1. Giusto quanto previsto ai sensi dell’articolo 110, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, ai fini dei presenti
Criteri si intendono:
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1) per “Legge”, la L.R. 5 dicembre 2005, n. 29, e per “Decreto” il Decreto del Presidente della Regione n. 0138 del
21 maggio 2003, così come integrato e modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 0140 del 15
aprile 2005;
2) per “commercio al dettaglio”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge, l’attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera t), della legge, l’attività può essere anche “stagionale”, intendendosi per stagione un periodo di tempo
anche frazionato non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche
parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio; l’attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all’attività
annuale; l’attività può essere anche “temporanea”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), della legge,
intendendosi l’attività esercitata per un periodo di tempo non superiore ai cinquantanove giorni nel corso
dell’anno; nel caso di eventi o manifestazioni straordinarie, feste o riunioni autorizzate purchè svolti su aree
private, data la temporaneità e l’occasionalità della fattispecie l’esercizio dell’attività è ammesso anche in siti e
luoghi non aventi destinazione commerciale ma comunque che rispettino le condizioni di sicurezza ed igienicità;
l’attività temporanea è ammissibile previa denuncia d’inizio attività ed autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi e morali;
3) per “esercizi di vendita al dettaglio di vicinato”, quelli definiti dalla normativa di riferimento (Legge), all’articolo
2, comma 1, lettera h), in ragione della superficie di vendita;
4) per “esercizi di vendita al dettaglio di media struttura minore”, quelli definiti dalla normativa di riferimento
(Legge), all’articolo 2, comma 1, lettera i), in ragione della superficie di vendita;
5) per “esercizi di vendita al dettaglio di media struttura maggiore”, quelli definiti dalla normativa di riferimento
(Legge), all’articolo 2, comma 1, lettera j), della legge, in ragione della superficie di vendita;
6) per “centro commerciale al dettaglio”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera k), della legge, un insieme di
più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti
unitariamente (accessi, traffico, parcheggi, spazi e servizi comuni, servizi ad uso collettivo), la cui superficie
complessiva di vendita sia superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa
essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di
giornali e riviste, rivendita tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale,
direzionale di servizio, ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/
veterinario e simili, biglietterie, agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, ecc.), incluse le attività
di intrattenimento e svago, sportive e per il tempo libero, con esclusione delle attività di vendita all’ingrosso;
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7) per “complesso commerciale”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l), della legge, un insieme di più esercizi
sia di vicinato, che di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente
integrati tra loro, o che facciano parte di un unico Piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia
superiore a metri quadrati 1.500 e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi
all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali (pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, rivendita
tabacchi, attività di artigianato di servizio, terziario commerciale, paracommerciale, direzionale di servizio,
ufficio postale, sportelli turistici e di informazione, presidi medico/farmaceutico/ veterinario e simili, biglietterie,
agenzie viaggio, funzioni congressuali, sedi espositive, commerciale all’ingrosso, ecc.), incluse le attività di
intrattenimento e svago, incluse le attività di svago ed intrattenimento, sportive e per il tempo libero;
8) per “concentrazione in una media struttura”, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge, il conferimento di
preesistenti ed attivati esercizi commerciali in una unica media struttura di medesima titolarità, ai fini
dell’apertura o dell’ampliamento della struttura medesima;
9) per “denuncia di inizio attività”, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera s), della legge, la dichiarazione ai sensi
dell’articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, con la quale l’operatore attesta in particolare di
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienicosanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare,
pena il divieto di prosecuzione dell’attività medesima;
10) per “superficie di vendita di un esercizio al dettaglio”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge,
l’area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella
comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai
depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell’area interna adibita a deposito dei carrelli;
11) per “superficie di vendita a cielo libero nelle attività svolte totalmente o parzialmente a cielo libero”, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del Decreto, il venti per cento della superficie alla quale ha accesso il pubblico,
compresa quella destinata a mostra o ad esposizione di merce; la superficie di vendita a cielo libero s’intende
equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli
edifici;
12) per “superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale”, ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli
esercizi al dettaglio appartenenti al centro, al complesso commerciale;
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13) per “superficie coperta complessiva”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), della legge, la superficie
coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l’attività
si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei
singoli piani destinate agli usi anzidetti, con esclusione delle sole pensiline, sporti di gronda e aggetti a tutela
del fabbricato, delle vetrine e a protezione dell’ingresso, e comunque non utilizzate per l’esposizione di merci;
14) per “zone commerciali di allocazione della media struttura maggiore”, quelle consentite dallo strumento
urbanistico ovvero nelle aree specificatamente individuate;
15) per “contingente di autorizzazioni di media struttura maggiore”, il numero di nuove autorizzazioni suddivise per
settore merceologico, calcolate secondo l’allegato B del Decreto.
2. Ai soli fini urbanistici, si identificano anche le ulteriori seguenti definizioni:
a) per “galleria commerciale”, si intende un insieme di più distinti esercizi al dettaglio in cui la destinazione
commerciale possa anche essere integrata da servizi all’utenza diversi, aventi superficie coperta complessiva
inferiore a 1.500, ma superiore a 400 mq.; in tale fattispecie, pur caratterizzandosi l’insediamento per
attrattività unitaria nei confronti degli utenti, non vi è una gestione economica unitaria dell’intervento
immobiliare, e le presenti disposizioni si applicano con riferimento ai singoli esercizi in rapporto alla tipologia
individuale di ciascuno;
b) per “centro commerciale naturale”, si intende una sequenza di esercizi commerciali che si affacciano in
prevalenza su vie o piazze, le cui autorizzazioni amministrative sono separate e indipendenti; le
concessioni/autorizzazioni edilizie vengono rilasciate separatamente ed autonomamente per ciascuna o più
attività.
ARTICOLO 5 – Ambito di applicazione
1. I presenti Criteri non si applicano alle fattispecie di cui all’articolo 4 della Legge.
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ARTICOLO 6 – Determinazione del contingente
1. La determinazione del contingente è stata effettuata secondo i parametri di cui all’allegato B del Decreto. Il
calcolo ha prodotto i seguenti indici numerici:
ALIMENTARE
CATEGORIE
Abitanti residenti nel Comune
Abitanti residenti nei Comuni entro i 15 chilometri
Presenze turistiche
TOTALE
Arrotondamento all’unità superiore
Numero unità esistenti
TOTALE NETTO
NON ALIMENTARE
CATEGORIE
Abitanti residenti nel Comune
Abitanti residenti nei Comuni entro i 30 chilometri
Presenze turistiche
TOTALE
Arrotondamento all’unità superiore
Numero unità esistenti
TOTALE NETTO
UNITA'
7.985
55.052
0
COEFFICIENTE
0,00022
0,0000016
0,00000000082
N. ESERCIZI
1,76
0,09
0,00
1,84
2,00
4,00
0,00
UNITA'
7.985
334.232
0
COEFFICIENTE
0,00055
0,0000048
0,00000000075
N. ESERCIZI
4,39
1,60
0,00
5,99
6,00
6,00
0,00
2. Il contingente disponibile alla data di adozione dei presenti Criteri, a seguito delle detrazioni delle attività
esistenti ed operanti di cui all’Allegato A ai Criteri, da allocare nel territorio comunale, è pari a n. 0 (zero) medie
strutture maggiori per il settore alimentare e n. 0 (zero) medie strutture maggiori per il settore non alimentare,
intendendosi in quest’ultimo inclusi i generi non alimentari a basso impatto, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), della legge.
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3. Nel caso di “strutture miste”, ossia esercitanti la vendita dei beni di entrambi i settori merceologici,
l’autorizzazione per nuove medie strutture andrà computata in detrazione ad entrambi i settori merceologici.
4. La disponibilità numerica di autorizzazioni per media struttura maggiore, distinta per settore merceologico,
dovrà essere costantemente aggiornata in ragione degli eventi che ne determinano una modifica, e
precisamente:
a)
b)
c)
d)
e)
nuove aperture;
aggiunta di settore merceologico;
cessazione, anche dovuta a revoca, decadenza o rinuncia;
riduzione di superficie che ridefinisca la struttura da media maggiore in media minore o vicinato;
ampliamento della superficie che riqualifichi la media struttura maggiore come grande struttura di vendita.
5. Per le finalità di cui all’articolo 84, comma 4, della legge, il Comune ha l’obbligo di comunicare all’Osservatorio
regionale del Commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli
esercizi di vicinato.
ARTICOLO 7 - Classificazione delle medie strutture di vendita
e degli esercizi di vicinato
1. Gli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato e media struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori
merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:
a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
c) strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto); in quest’ultimo caso
nell’autorizzazione va indicata la superficie di vendita autorizzata per ogni singolo settore, restando comunque
nella piena disponibilità dell’esercente la distribuzione merceologica all’interno della struttura di vendita, come
previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto.
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2. Il settore non alimentare, sia ai fini dell’osservanza della legge che ai fini del coordinamento della
programmazione commerciale con gli aspetti urbanistici ed edilizi e di funzionalità dell’assetto viario in relazione
all’insediamento, è suddiviso in:
a) non alimentare;
b) non alimentare a basso impatto.
3. La definizione di attività a basso impatto è correlata alla frequenza di acquisto ed alla necessità di vaste
superfici di vendita/esposizione, riferite alla merceologia offerta, in osservanza di quanto disposto dall’articolo
2, comma 1, lettera e), della legge.
4. Si possono definire attività di basso impatto quelle di vendita di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
materiali dell’edilizia;
materiali dell’agricoltura;
materiali della zootecnia;
ferramenta;
legnami;
mobili ed articoli di arredamento;
veicoli, incluse le imbarcazioni;
prodotti similari che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori ed
acquirenti.
5. Solo per le attività di vendita dei generi del settore merceologico non alimentare a basso impatto è consentito
l’utilizzo parziale o totale della superficie di vendita a cielo libero, secondo le modalità di calcolo di cui al
precedente articolo 4, comma 1, punto 11).
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ARTICOLO 8 - Modello territoriale sovracomunale
1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto, il territorio del Comune di San Daniele del Friuli è
inquadrato nell’ambito del Bacino sovracomunale n. 5, che comprende i Comuni dei mandamenti di Udine
(Udine, Basiliano, Campoformido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di
Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiolo,
Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli,
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo,
Ragogna, Rive d’Arcano, San vito di Fagagna).
ARTICOLO 9 - Esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio
1. Nel caso in cui vengano svolte anche attività di commercio all’ingrosso, la vendita al dettaglio deve essere
effettuata in locali separati e dotati di distinti accessi per il pubblico; sono ammesse porte di comunicazione
interna, ma non accessibili al pubblico.
2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita al dettaglio ed all’ingrosso è ammesso
esclusivamente per la vendita dei generi del settore merceologico non alimentare a basso impatto, di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge.
ARTICOLO 10 - Norme per i centri ed i complessi commerciali
1. Le grandi strutture di vendita organizzate in forma di centro o complesso commerciale sono soggette ad
autorizzazione comunale, da rilasciarsi secondo le procedure di legge.
2. Il centro o complesso commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni (parcheggi, servizi ad uso
collettivo, ecc.) funzionali che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
3. La sola presenza di unitarietà del sistema di traffico (con riferimento ai soli accessi e viabilità carrabile) non
integra le fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere k) e l), della legge, nel caso del:
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a) complesso commerciale, la caratteristica di “edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro”;
b) del centro commerciale, la caratteristica di “progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente”.
4. L’autorizzazione rilasciata, ai sensi della legge e delle norme statuite dall’eventuale Piano di settore del
commercio per le grandi strutture di vendita, al centro o complesso nel suo insieme, ha valore di consenso
complessivo alla sua realizzazione e di determinazione della superficie di vendita, suddivisa tra tipologie e
settori merceologici.
5. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti; in tale
ultima ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato per i rapporti giuridici
con i terzi, ed il promotore e gli esercenti devono essere in possesso dei requisiti professionali e morali per
l’esercizio dell’attività.
6. Con autonomi atti, contestuali o successivi, sono autorizzati gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture
presenti all’interno.
7. Il Comune può coordinare eventuali istanze di soggetti economici e sociali interessati, al fine di favorire
l’inserimento di operatori commerciali locali nel centro/complesso commerciale.
8. Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno sono soggette ad
autorizzazione, purchè rimanga invariata la superficie di vendita complessiva e le dimensioni attribuite a ciascun
settore merceologico.
9. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di
media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita; all’interno dei
complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.
10.Sono sempre autorizzati i trasferimenti, gli ampliamenti e gli accorpamenti che avvengono all’interno nelle
ipotesi indicate ai due commi precedenti, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di
vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al precedente comma 9.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ARTICOLO 11 – Servizi sostitutivi di mensa
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 della legge 25 marzo 1977, n. 77, e successive modifiche ed
integrazioni, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie strutture di vendita.
ARTICOLO 12 – Autorizzazione
1. Sono soggetti ad autorizzazione:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, l’aggiunta di settore merceologico, la concentrazione, l’ampliamento della
superficie di vendita delle medie strutture di vendita maggiori;
b) l’allocazione di esercizi di vicinato e medie strutture minori all’interno di complessi e centri commerciali;
c) i casi contemplati al successivo articolo 18;
d) la proroga, per un periodo non superiore ai sei mesi, della sospensione dell’attività di una media struttura di
vendita che può essere richiesta al Comune, nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi
non imputabili all’operatore, almeno trenta giorni prima della scadenza della sospensione;
e) la proroga dell’attivazione di una media struttura che può essere richiesta al Comune, nei casi di forza maggiore
e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine per l’attivazione;
f) l’esercizio di una media struttura di vendita venutosi a creare per effetto di riduzione della superficie di una
grande struttura di vendita, come specificato al successivo articolo 19.
ARTICOLO 13 - Denuncia di inizio attività
1. Sono soggetti alla denuncia preventiva di inizio attività:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, l’aggiunta di settore merceologico, l’ampliamento e la concentrazione delle
medie strutture minori;
b) il subingresso per atto tra vivi o a causa di morte nelle medie strutture di vendita preesistenti, di cui il Comune
abbia accertato l’effettiva attivazione e la reintestazione al termine della gestione;
c) l’attività di vendita al dettaglio, definita “attività temporanea”, esercitata per un periodo di tempo non superiore
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ai cinquantanove giorni nel corso dell’anno.
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ARTICOLO 14 - Comunicazione
1. Sono soggette a comunicazione:
a) la modificazione dell’attività di una media struttura da stagionale in annuale o, viceversa, da annuale in
stagionale; tale comunicazione deve essere inoltrata all’Amministrazione entro dieci giorni dal momento
dell’intervenuta variazione;
b) la riduzione della superficie di vendita di una media struttura;
c) la sospensione dell’attività di una media struttura, da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio della
sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni; tale sospensione non può
superare i dodici mesi;
d) la cessazione dell’attività di una media struttura di vendita, da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione
stessa; in caso di cessazione conseguente a cessione dell’esercizio, il cessionario è tenuto alla comunicazione
nel termine di trenta giorni solo nel caso in cui la denuncia preventiva prevista per il trasferimento in gestione o
in proprietà degli esercizi commerciali venga presentata dopo il medesimo termine; in caso di chiusura
definitiva dell’attività, alla comunicazione di chiusura devono essere allegati gli originali di tutte le autorizzazioni
afferenti l’esercizio cessato ovvero, in caso di perdita o smarrimento del titolo originale, la relativa denuncia;
e) la riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore, da effettuarsi entro dieci giorni a
decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell’area ridotta.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
CAPO SECONDO – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
ARTICOLO 15 - Requisiti soggettivi
1. L’attività commerciale di media struttura può essere esercitata da soggetti in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dagli articoli 5 e 7 della legge; i requisiti di cui all’articolo 5 della legge devono essere
posseduti dal titolare, dal legale rappresentante e da ogni altra persona specificatamente preposta all’attività
commerciale, i requisiti di cui all’articolo 7 della legge devono essere posseduti dal titolare, ovvero, in caso di
società, dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all’attività commerciale.
2. Il possesso dei requisiti è parimenti richiesto per tutti i preposti all’attività commerciale anche al di fuori della
fattispecie di società. Qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale
rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.
ARTICOLO 16 – Sistema autorizzatorio
1. La documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie strutture di
vendita maggiori, ai fini di nuovo rilascio, ampliamento della superficie di vendita, trasferimento di sede,
aggiunta di settore merceologico, concentrazione è quella elencata nell’Allegato B al presente regolamento.
2. Le domande e le denunce relative alle medie strutture di vendita da insediarsi, ovvero insediate ai fini delle
fattispecie di cui al precedente comma 1 diverse dal nuovo rilascio, nel territorio del Comune, devono contenere
tutti i dati identificativi dell’iniziativa, con particolare riferimento all’ubicazione dell’esercizio, anche se i locali
sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.
3. L’iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione
d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in
relazione all’iniziativa medesima.
4. L’attivazione dell’esercizio di media struttura maggiore deve essere comunicata, preferibilmente a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo fax, o, comunque, in altra forma purché scritta, entro
15
dieci giorni dall’avvenuto evento.
Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ARTICOLO 17 – Attività istruttoria
1. L’Ufficio Comunale competente, ricevute le domande di autorizzazione o le denunce preventive relative alle
attività di media struttura di vendita, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. Si considera data di presentazione della domanda o della denuncia, quella di arrivo al Protocollo del Comune
della domanda o denuncia, completa dei dati e dei documenti previsti nell’Allegato B al presente regolamento.
3. Qualora la domanda o denuncia risulti irregolare o incompleta, l’Ufficio, entro quindici giorni dalla data di
registrazione della medesima al Protocollo Generale del Comune, invita il richiedente, contestualmente alla
comunicazione di avvio del procedimento, a provvedere alla sua regolarizzazione.
4. Il richiedente è tenuto ad inoltrare la documentazione, oggetto dell’invito alla regolarizzazione di cui al
precedente comma 3, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso di
mancato invio della documentazione mancante entro il predetto termine, la domanda si intenderà tacitamente
ritirata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell’Amministrazione procedente.
5. Il provvedimento finale deve essere rilasciato nei seguenti termini:
a) nel caso di denuncia, entro sessanta giorni dalla data di registrazione della stessa al Protocollo Generale;
b) nel caso di domanda completa di tutti i suoi elementi entro novanta giorni dalla data di registrazione della
stessa al Protocollo Generale;
c) nel caso di domanda incompleta, entro novanta giorni dalla data di ricezione al Protocollo Generale della
documentazione presentata a completamento.
6. Per le denunce di inizio attività ha corso la normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.
ARTICOLO 18 - Autorizzazioni in deroga
1. In deroga ai criteri stabiliti è consentito il rilascio di :
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
a) una sola autorizzazione per l’apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare,
anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto
urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno cinquecento abitanti), in assenza di
una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno cinquecento metri in linea d’aria dalla sua
perimetrazione; l’apertura dell’esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla
effettiva realizzazione dell’intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;
b) autorizzazioni, all’interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per
medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq., dove la vendita sia destinata in via
esclusiva a favore degli utilizzatori; l’autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade
automaticamente se cessa il legame funzionale con l’autostrada.
2. Relativamente alla deroga di cui al precedente comma 1, lettera a), l’eventuale individuazione dell’ambito in cui
consentire la sua applicazione avverrà con atto integrativo al presente regolamento.
ARTICOLO 19 - Contingente in soprannumero
1. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come
esercizio di vicinato, determina, ove sia stato approvato il Piano di settore per grandi strutture di vendita, il
ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.
2. L’esercizio di media struttura maggiore eventualmente formatosi viene autorizzato in soprannumero; tale
autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture maggiori e
va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un’autorizzazione per
media struttura maggiore.
ARTICOLO 20 - Revoca delle autorizzazioni
1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita di media struttura sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizi l’attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata
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necessità;
Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
b) sospenda l’attività per un periodo superiore ai dodici mesi in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 38,
comma 2, della legge, ovvero qualora, alla scadenza del termine previsto dall’autorizzazione medesima, non
riattivi l’esercizio commerciale;
c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge;
d) sia recidivo nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
2. Ai sensi dell’articolo 80, comma 10, della legge, è’ altresì disposta la chiusura delle medie strutture e degli
esercizi di vicinato per le violazioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) del precedente comma 1, si applica la sanzione accessoria dell’interdizione ad
attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mesi.
ART. 21 - Ampliamento delle medie strutture di vendita
1. L’ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie massima prevista per detta tipologia,
e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il
cinquanta per cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è autorizzato in deroga
alla disponibilità di contingente.
2. L’ampliamento di una media struttura minore esistente oltre la superficie prevista per detta tipologia, e,
comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il cinquanta per
cento della superficie originaria della media struttura minore esistente, è equiparato al rilascio di una nuova
autorizzazione per media struttura maggiore.
3. L’ampliamento oltre la superficie prevista per medie strutture minori, e, comunque, entro il limite massimo di
superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il cinquanta per cento della superficie originaria della
media struttura minore esistente, è sempre autorizzato, in deroga alla disponibilità di contingente, qualora
l’ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore
merceologico ed al medesimo Bacino Sovracomunale n. 5.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ARTICOLO 22 - Riduzione di superficie
1. La riduzione della superficie di vendita di una media struttura deve essere comunicata al Comune entro dieci
giorni a decorrere dalla data di effettivo utilizzo dell’area in misura ridotta ridotta. La riduzione di superficie di
vendita deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione
d’uso con riferimento all’attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in
relazione all’iniziativa medesima.
2. In caso di riduzione della superficie di vendita di una media struttura maggiore:
a) nella fattispecie che la riduzione di superficie mantenga la struttura nell’ambito delle medie strutture di vendita
maggiori l’autorizzazione preesistente viene ritirata e si procede al rilascio di una nuova autorizzazione
contenente la nuova consistenza della superficie di vendita; non si verifica, in questo caso, nessuna
modificazione del contingente;
b) nella fattispecie che la riduzione di superficie determini che la media struttura maggiore si trasformi in una
media struttura minore, l’autorizzazione per media struttura maggiore rilasciata precedentemente è soggetta a
restituzione al Comune che procede d’ufficio alla conclusione del procedimento; si verifica, in questo caso, il
ritorno in disponibilità di contingente di una unità di media struttura maggiore.
ARTICOLO 23 - Concentrazioni
1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il Comune abbia accertato
l’effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media struttura di vendita maggiore, possono
riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da Comuni diversi, ma appartenenti al medesimo
Bacino Sovracomunale n. 5.
2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante
dagli atti aggiornati in possesso del Comune.
3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi
la cui apertura è soggetta a denuncia di inizio attività, il Comune ordina la loro chiusura definitiva e l’esercizio
non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ARTICOLO 24 - Aggiunta di settore merceologico
1. L’aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media struttura maggiore, anche senza
modifiche di superficie, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione.
ARTICOLO 25 - Trasferimento di sede
1. I trasferimenti di sede della medie strutture maggiori devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dal
precedente articolo 12 e delle disposizioni di cui al successivo articolo 26.
2. I trasferimenti di sede, contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie, sono assoggettati anche alle
specifiche disposizioni relative alle concentrazioni od agli ampliamenti.
3. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede in tutto il territorio comunale delle medie strutture di vendita
minori, nel rispetto delle previsioni di P.R.G.C..
CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE
ARTICOLO 26 - Compatibilità della destinazione urbanistica
1. L’insediamento degli esercizi di vicinato, della media struttura di vendita minore o maggiore, oltre che nelle
zone a destinazione specifica (zone H, H2, H3), è consentito nelle altre zone urbanistiche (di tipo residenziale,
turistico, direzionale, miste, ecc.) dove espressamente previsto dalle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C..
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ARTICOLO 27 – Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento
per l’esercizio dell’attività commerciale
1. In conformità al principio di correlazione tra abilitazione edilizia ed autorizzazione commerciale,
l’Amministrazione Comunale, ove messa dal privato in condizione di procedervi, procederà all’istruttoria delle
due pratiche amministrative in maniera contestuale e coordinata.
2. L’avvenuto rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di un insediamento commerciale, non esclude
che la relativa autorizzazione commerciale possa essere negata, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Non si da luogo al rilascio di autorizzazioni commerciali nei casi in cui già non sussista, ovvero non venga
contemporaneamente ottenuto il titolo abilitativo edilizio necessario alla realizzazione della struttura destinata
ad ospitare l’esercizio.
ARTICOLO 28 - Impatto sulla viabilità
1. Le domande per il rilascio di nuove autorizzazioni, trasferimenti di sede, concentrazioni, ampliamenti, aggiunta
di settore merceologico, devono prevedere un’idonea organizzazione dell’accessibilità veicolare, sia in funzione
del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in
funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in
particolare sulla viabilità principale.
ARTICOLO 29 - Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali
1. I parcheggi da asservire alle attività di media struttura di vendita sono determinati ai sensi delle disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici vigenti.
2. È consentito reperire le aree da destinare a parcheggio alle distanze indicate negli strumenti urbanistici o, in
assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore; è altresì consentito rendere
disponibili tali aree anche in regime di convenzionamento con i proprietari o gestori di parcheggi pubblici o
privati, fermo restando il rispetto del numero minimo di posti auto previsti dagli standard urbanistici.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
3. Per nuovi insediamenti di medie strutture di vendita localizzati all’interno dei centri storici, gli standard
urbanistici delle aree da riservare a parcheggio possono essere ridotti dall’Amministrazione comunale del
cinquanta per cento, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), della legge, gli standard di cui al precedente comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del
settanta per cento, fermo restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente
riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.
ARTICOLO 30 - Aree per le operazioni di carico e scarico merci
1. Le medie strutture maggiori del settore merceologico alimentare e quelle miste devono essere dotate di
apposita area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci ed al parcheggio di veicoli merci,
delimitata, rispetto alle aree di parcheggio per la clientela, almeno con idonea segnaletica orizzontale e
verticale.
Art. 31 - Prescrizioni particolari
1. I locali destinati al dettaglio devono avere accesso diretto dalla pubblica via, ovvero, qualora trattasi di area
privata, da cortili interni, androni, parti condominiali comuni, fatti salvi diritti di terzi; in queste fattispecie
devono avere finestre, o altre luci, o insegne, visibili da area pubblica.
2. Nella fattispecie di accesso da parti condominiali, il richiedente è tenuto a corredare la domanda col verbale di
assemblea condominiale che consente l’insediamento dell’attività.
3. I titolari degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all’esterno
dei propri esercizi con vetrinette espositive; detta circostanza viene valutata di volta in volta dagli Uffici
competenti:
a) viene concessa ove ritenuta consona ed opportuna con il contesto;
b) viene concessa ove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentano.
4. Lo spazio occupato nelle fattispecie di cui al precedente comma 3, nel caso di autorizzazione permanente, è
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considerato superficie di vendita.
Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO
ARTICOLO 32 - Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni dei presenti Criteri è sanzionata, ai sensi dell’articolo 80 della legge, secondo
quanto previsto dalla L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e, per quanto nella stessa richiamato, dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, e sue modifiche ed integrazioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 39 della legge, in materia di esercizio delle attività
di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa da milleseicento euro a diecimila
euro.
3. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione
comunale, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 2, il Comune dispone l’immediata chiusura
dell’attività.
4. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta
l’applicazione della sanzione di cui al precedente comma 2 ed il contestuale ordine di cessazione della vendita
dei suddetti prodotti.
5. In caso di recidiva, oltre all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma 2, il
Comune dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra cinque e venti giorni, e
qualora l’attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all’esercizio di
attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione, di cui al precedente comma 3.
6. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell’anno solare, anche
nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 33 – Disposizioni transitorie
1. Nelle more di approvazione del Regolamento di esecuzione della legge, l’Amministrazione Comunale nella
formazione dei presenti Criteri si è avvalsa di quanto disposto dall’articolo 110, comma 4, della legge
medesima.
ARTICOLO 34 - Entrata in vigore
2. I presenti Criteri entrano in vigore dopo il quindicesimo giorno di pubblicazione consecutiva all’Albo Pretorio
della relativa deliberazione esecutiva di approvazione.
ARTICOLO 35 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nei presenti Criteri ed attinente alle attività delle medie
strutture di vendita, si rinvia alla Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni, ed ai Regolamenti di esecuzione vigenti.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ALLEGATO A (ARTICOLO 6, COMMA 2)
MEDIE STRUTTURE MAGGIORI ESISTENTI
Superfici di vendita (mq)
N.
AZIENDA
INDIRIZZO
1 Aspiag Service Srl Via
2 Bernardi Group
Via
3 Coop.Consumatori Via
Nordest
4 Dial Srl
Via
5 F.lli Del Negro
Via
6 Spesa Intelligente Via
Srl
Venezia 1
Venezia 1
E.di Colloredo
C.Battisti
Ragogna
Ragogna
aliment.
non alim.
totale
1050
450
588
199
240
800
202
890
560
391
1500
588
1089
Area
insed.
AU
AU
AU
Zona urb.
insed.
R
R
R
Tip.
edilizia
C
C
C
800
800
593
AU
AU
AU
R
R
R
C
C
C
AREA DI INSEDIAMENTO
AU
AX
CS
AREA URBANA
AREA EXTRAURBANA
CENTRO STORICO
ZONA URBANISTICA
AZ
H
HC
P
R
ALTRA ZONA
COMMERCIALE
COMMERCIALE HC
PRODUTTIVA
RESIDENZIALE
TIPOLOGIA EDILIZIA
C
C1
C2
D1
D2
COMMERCIALE ISOLATO
INTERNO A CENTRO COMMERCIALE
INTERNO A COMPLESSO COMMERCIALE
CENTRO COMMERCIALE
COMPLESSO COMMERCIALE
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
ALLEGATO B (ARTICOLO 16, COMMA 1)
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE
A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
A) Planimetria dell'area, in scala adeguata, con indicata la viabilità esistente, quella programmata,
l'accessibilità, i parcheggi e le superfici a servizio vincolate al punto vendita;
B) Planimetria della struttura che si intende utilizzare o realizzare, in scala adeguata, riportante i dati
identificativi dell'immobile stesso, (estremi della concessione edilizia, o altro documento utile che
evidenzi gli estremi della domanda di concessione edilizia);
C) Planimetria catastale aggiornata con le variazioni intervenute sino alla data di presentazione della
domanda, che indichi la destinazione d’uso dei locali, ai fini della verifica della compatibilità
urbanistica;
D) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
E) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali, con
specificate la superficie di vendita e la superficie coperta complessiva totali;
F) Elaborati PRGC completi di zonizzazione e normativa con indicata l’area oggetto di intervento,
nonché planimetrie, normative e convenzioni di eventuali PRPC presenti nell’area oggetto di
intervento;
G) Qualunque altro documento o elemento informativo che il richiedente ritenga utile allegare per la
valutazione della propria domanda.
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
INDICE
CAPO PRIMO – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
Obiettivi e finalità
ARTICOLO 2
Generalità e durata
ARTICOLO 3
Oggetto
ARTICOLO 4
Definizioni
ARTICOLO 5
Ambito di applicazione
ARTICOLO 6
Determinazione del contingente
ARTICOLO 7
Classificazione delle medie strutture di vendita e degli esercizi di vicinato
ARTICOLO 8
Modello territoriale sovracomunale
ARTICOLO 9
Esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio
ARTICOLO 10
Norme per i centri ed i complessi commerciali
ARTICOLO 11
Servizi sostitutivi di mensa
ARTICOLO 12
Autorizzazione
ARTICOLO 13
Denuncia di inizio attività
ARTICOLO 14
Comunicazione
CAPO SECONDO – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI
ARTICOLO 15
Requisiti soggettivi
ARTICOLO 16
Sistema autorizzatorio
ARTICOLO 17
Attività istruttoria
ARTICOLO 18
Autorizzazioni in deroga
ARTICOLO 19
Contingente in soprannumero
ARTICOLO 20
Revoca delle autorizzazioni
ARTICOLO 21
Ampliamento delle medie strutture di vendita
ARTICOLO 22
Riduzioni
ARTICOLO 23
Concentrazioni
ARTICOLO 24
Aggiunta di settore merceologico
ARTICOLO 25
Trasferimento di sede
2
2
4
4
5
8
8
10
11
11
12
13
13
14
14
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
CAPO TERZO – NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE
ARTICOLO 26
Compatibilità della destinazione urbanistica
ARTICOLO 27
Correlazione tra titolo edilizio e provvedimento per l’esercizio dell’attività commerciale
ARTICOLO 28
Impatto sulla viabilità
ARTICOLO 29
Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali
ARTICOLO 30
Aree per le operazioni di carico e scarico merci
ARTICOLO 31
Prescrizioni particolari
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CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO
ARTICOLO 32
Sanzioni
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CAPO QUINTO – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 33
Disposizioni transitorie
ARTICOLO 34
Entrata in vigore
ARTICOLO 35
Disposizioni finali
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ALLEGATI
ALLEGATO A
ALLEGATO B
Medie strutture maggiori esistenti
Documentazione minima da produrre a corredo della domanda di autorizzazione
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22
22
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23
23
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Criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita
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