Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza: noleggio e

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Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza: noleggio e
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Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza:
noleggio e installazione di ponteggi per conto
terzi: non si applica il reverse-charge
diario diario
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1) LE NOVITA’ IN ARRIVO SULLA LEGGE FALLIMENTARE
La disciplina delle procedure concorsuali, disciplinate dal regio decreto 16.3.1942, n. 267 (c.d. «legge
fallimentare»), è stata modificata di recente con le disposizioni contenute nella legge n. 80/2005 (c.d.
"decreto competitività"), che consentono, a breve, di applicare il decreto legislativo n. 5/2006 ("Riforma
organica delle procedure concorsuali"), e in seguito, potere emanare i successivi decreti correttivi.
Difatti, uno schema di Decreto Legislativo (Atto 108), adesso all'esame della Commissione Giustizia e
Bilancio di Camera e Senato, composto da 22 articoli, contiene modifiche alla nuova legge fallimentare,
oltre a norme di natura interpretativa.
Queste le novità salienti contenute nel provvedimento (“in cantiere”):
- Eliminata la nozione di «piccolo imprenditore», nonché l'individuazione dei soggetti esonerati dal
fallimento e dal concordato preventivo mediante la contemporanea sussistenza dei particolari requisiti
quali:
1) avere avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro;
2) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro;
3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro;
- circoscritto al solo creditore e al pubblico ministero la possibilità di dimostrare che l'effettiva cessazione
dell'attività economica, momento da cui decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non
corrisponde alla data dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo
proseguita l'attività commerciale anche dopo la formale cancellazione;
- l'imprenditore che chiede il fallimento deve depositare presso il tribunale l'indicazione dei ricavi lordi
degli ultimi tre esercizi e non, come attualmente previsto, degli ultimi tre anni;
- diventa più veloce la procedura per la dichiarazione di fallimento, in particolari situazioni di emergenza.
Al giudice è concesso, in caso di abbreviazione dei termini e di particolare urgenza, di comunicare con
ogni mezzo idoneo il ricorso e la data di fissazione dell'udienza. Inoltre, la soglia al di sotto della quale non
si fa luogo alla dichiarazione di fallimento viene elevata da 25.000 a 30.000 euro.
- riformulato l'art. 18 della legge fallimentare, sostituendo l'«appello» (contro la sentenza dichiarativa del
fallimento) con lo strumento del “reclamo”. Si estendono da 45 a 60 giorni (dal deposito del ricorso) i
termini utili per la fissazione dell'udienza di comparizione e vengono dettati precisi termini procedurali;
- sostituito, all'art. 25 legge fallimentare, il termine “avvocati”, con quello più ampio di “difensori”, al fine
di coordinare la norma con la disciplina dei giudizi tributari dove sono ammessi a difendere anche
professionisti diversi dagli avvocati;
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- assegnato al comitato dei creditori, anziché al giudice delegato, il compito di autorizzare il curatore alla
delega di specifiche operazioni.
- precisato che ai fini dell'esonero dalla revocatoria, il piano sulla cui base sono stati eseguiti atti,
pagamenti e concesse garanzie sui beni del debitore, deve essere stato redatto da specifici professionisti
di particolare competenza;
- modificata da disciplina relativa al concordato fallimentare ottemperando la possibilità che possa essere
lo stesso fallito a proporre il concordato prima del decorso semestrale dalla dichiarazione di fallimento (e
di due anni dal decreto di esecutività del passivo); viene, inoltre, stabilito che la relazione giurata sul
valore di mercato da attribuire al cespite o credito oggetto della garanzia possa essere operata - oltre che
dai revisori contabili e società di revisione - anche da professionisti con i requisiti per la nomina a
curatore.
- i requisiti che deve possedere il professionista incaricato di effettuare la relazione d'allegare alla
domanda di ammissione alla procedura di concordato sono quelli di:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti
professionali di cui alla lettera a).
- prevista la possibilità che la proposta di concordato preventivo contempli il pagamento in percentuale
dei creditori privilegiati, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile sul ricavato in caso di vendita, considerato sia il valore di mercato attribuibile al cespite; sia al
reddito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di
una società di revisione designati dal tribunale.
Viene predisposta una norma transitoria in materia di esdebitazione al fine di estendere la possibilità di
ricorso a tale istituto anche alle procedure fallimentari pendenti antecedentemente alla data di entrata in
vigore decreto legislativo n. 5/2006 che per primo lo ha disciplinato.
Infine, viene soppressa la lettera a) all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 che attualmente vieta
l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di
riabilitazione.
(Novità contenute nello schema di Decreto Legislativo recante le "Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 5/2006 relativo alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e
della liquidazione amministrativa": Atto 108, all'esame della Commissione Giustizia e Bilancio
di Camera e Senato).
2) NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER CONTO TERZI: NON SI APPLICA IL
REVERSE-CHARGE
Se una ditta edile fornisce i ponteggi e si occupa della loro installazione, allora non occorre applicare il
meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
Tale meccanismo del reverse charge si applica, invece, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi
per conto terzi.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
Una ditta esercita l’attività di installazione di ponteggi per conto terzi, rientrante tra quelle della
sezione F della tabella ATECOFIN (il codice attività utilizzato e' il n. 45.34.0 - altri lavori di installazione).
Inoltre, la medesima ditta provvede al noleggio di ponteggi, con relativa installazione, ed é proprio su tale
ultima attività che ha chiesto di sapere se sia corretto applicare il meccanismo del reverse charge di cui
all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate
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L'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevede al comma 6), lett. a), l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di
immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
La circolare 29.12.2006, n. 37, individua i soggetti destinatari in relazione alle prestazioni rese nell'ambito
del settore edile.
In particolare, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reversecharge occorre fare riferimento alla sezione F - attività di costruzione – della tabella di classificazione
delle attivita' economiche ATECOFIN (2004).
Sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge anche le prestazioni di servizi dipendenti da
contratti d'opera di cui all'art. 2222 del c.c..
Sono, invece, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle
quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva
costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.
Nel caso di specie, i dubbi interpretativi riguardano l'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo del
reverse charge atteso che la ditta, oltre a svolgere attività di installazione ponteggi per conto terzi
(attività che rientra tra quelle della sezione F - attività di costruzione - della tabella di classificazione delle
attivita' economiche ATECOFIN 2004), provvede anche al noleggio di ponteggi, con relativa installazione.
Ma i contratti di noleggio sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile di
cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.
Per conseguenza, poiché la ditta provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non si
applica il meccanismo dell'inversione contabile giacché la posa in opera assume una funzione
accessoria rispetto al noleggio delle impalcature.
Viceversa, il meccanismo del reverse si applica, come correttamente ritenuto dall'istante e fermo restando
il soddisfacimento degli altri requisiti richiesti, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per
conto terzi.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 187 del 26/07/2007)
3) REGIONE SARDEGNA: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO, MEDIANTE
MODELLO F24, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI FABBRICATI ADIBITI A SECONDE CASE
L'art. 2, della legge della Regione Sardegna del 11.5.2006 ha istituito l'imposta regionale sulle plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei fabbricati adibiti a seconde case.
Per consentire il versamento di tale imposta è stato istituito il seguente codice tributo:
- "SD15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde
case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4".
Inoltre, poiché nell’ipotesi del mancato versamento della suddetta imposta l'Agenzia della Regione
Autonoma della Sardegna per le entrate, deve inviare ai soggetti interessati un atto di accertamento, per
consentirne il relativo versamento spontaneo vengono pure istituiti i seguenti codici tributo:
- "SE15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati
adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Imposta";
- "SF15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati
adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Sanzione";
- "SG15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati
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adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Interessi".
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo saranno indicati nella sezione "Erario",
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con
indicazione quale "Anno di riferimento" dell'anno in cui si realizza la plusvalenza, espresso nella forma
"AAAA".
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 188 del 26/07/2007)
4) DOGANE - STRUMENTI DI MISURA: ADEMPIMENTI PER LE NUOVE E VECCHIE
INSTALLAZIONI
Le Dogane hanno fornito le istruzioni operative sulla nuova normativa, in vigore dal 18.3.2007, in materia
di strumenti di misura recata dal D.Lgs. n. 22/2007, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).
Il decreto, che si applica agli strumenti da utilizzare per la misura di alcuni prodotti, definisce i requisiti
cui gli stessi si devono conformare per la loro commercializzazione e messa in servizio, anche per
assolvere le funzioni di imposizione fiscale.
Per le installazioni pregresse su impianti in esercizio, non sono dovuti, alle condizioni previste, ulteriori
adempimenti.
Per le nuove installazioni effettuate nei depositi, negli impianti soggetti a vigilanza fiscale, nonché in
tutte le altre applicazioni nelle quali la misura assume valenza fiscale, possono essere installati
esclusivamente misuratori ammessi alla verifica metrica.
Nel caso di installazione di contatori, l’esercente dovrà darne preventiva comunicazione al competente
UD, Ufficio tecnico di finanza, corredandola con lo schema d’inserzione e con la descrizione degli
strumenti stessi, che, comunque, dovranno sempre essere dotati di un totalizzatore non azzerabile della
quantità misurata; inoltre, l’esercente dovrà curare gli adempimenti connessi alla preventiva verificazione
metrica in loco, senza la quale i complessi stessi non potranno essere utilizzati ai fini fiscali. All’atto
dell’entrata in esercizio i suddetti sistemi di misura devono essere tenuti in prova per un periodo tale da
consentire un numero di rilevazioni sufficiente a verificarne la corretta funzionalità in condizioni
operative.
(Circolare Agenzia Dogane 25/07/2007, n. 21/D prot. 1570)
5) RIMBORSI IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI: L’ESENZIONE VALE ANCHE PER IL
PASSATO
Le prestazioni rese da soggetti residenti a favore di non residenti, consistenti nell'espletamento delle
pratiche relative alle richieste di rimborsi IVA (art. 38 ter D.P.R. n. 633/1972) sono qualificabili quali
servizi di consulenza e assistenza tecnica e legale, e ricadono, anche prima del 1.7.2006, fuori dal campo
di applicazione dell’IVA in Italia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d) ed e) D.P.R. n. 633/1972, che ha
recepito la normativa comunitaria in materia.
(Interrogazione Camera dei deputati 25/07/2007, n. 5-01335)
6) NOTA DELLE DOGANE SULLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E
DELL'ELETTRICITÀ
L'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 26/2007,
attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, che ristruttura, con efficacia dal 1.6..2007, il quadro comunitario
per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.
(Nota Agenzia Dogane 24/07/2007, n. 4436)
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7) CONCESSIONE SCOMMESSE: CAMBIA NOME IL CODICE TRIBUTO
Cambia denominazione il codice tributo "5152", istituito - con risoluzione n. 149/2006 - per consentire il
versamento tramite modello F24, con cadenza semestrale, del canone dovuto dai concessionari per
l'affidamento dei giochi pubblici sportivi e su base ippica (art. 28, commi 2 e 4, decreto legge n.
223/2006). la nuova dicitura è "Canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi,
giochi pubblici su base ippica".
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 188 del 26/07/2007)
8) FONDO INTEGRATIVO ENEL: LE SOMME EROGATE AI DIRIGENTI IN SEGUITO
ALL'ACCORDO SIGLATO NEL 1986 TRA L'AZIENDA E LA FNDAI
HANNO NATURA DI PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le prestazioni erogate dall'Enel ai dirigenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per
effetto dell'accordo stipulato nel 1986 Tra l'azienda e la Federazione nazionale dirigenti di aziende
industriali (Fndai), non possono essere equiparate a quelle delle assicurazioni sulla vita.
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo sulle richieste di rimborso, avanzate da parte di ex dirigenti
dell'ENEL (delle ritenute sulle prestazioni erogate dall'ente stesso in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto) ha chiarito, quindi, che la prestazione
erogata dal datore di lavoro è una prestazione complementare e non una prestazione derivante da un
contratto assicurativo.
Per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle erogazioni di specie, occorre fare riferimento al
momento di maturazione delle somme, distinguendo tra:
- prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31.12.2000;
- prestazioni relative ai montanti maturati dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
- prestazioni relative ai montanti maturati dal 1.1.2007.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 186 del 25/07/2007)
9) RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE DEI DATI ED INFORMAZIONI CATASTALI: CHIARIMENTI
DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO
L'art. 1, comma 370, della legge 30.12.2004, n. 311, sostituito dall'art. 1, comma 386, della legge
27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in vigore dal 1.1.2007, dopo avere stabilito, tra l'altro, che i
documenti, i dati e le informazioni catastali sono riutilizzabili commercialmente nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede che per l'acquisizione originaria degli stessi
dati i riutilizzatori commerciali autorizzati (soggetti che adempiono a questo specifico obbligo di legge)
devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze.
Con Decreto 6.7.2007, pubblicato nella G.U, n. 170 del 24.7.2007, l'importo fisso annuale dovuto dai
riutilizzatori commerciali per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali é stato
determinato nella misura di € 1.000,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno e, in fase di prima
attuazione, entro il 31.7.2007.
L'Agenzia del Territorio comunica che il versamento del suddetto importo deve essere effettuato sul c/c n.
14971428 intestato all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Ravenna.
Nel bollettino di conto corrente devono essere indicati la causale del versamento - "canone per la
riutilizzazione dei dati catastali per l'anno...." - nonché i dati identificativi del riutilizzatore commerciale nome, cognome, codice fiscale e residenza per le persone fisiche / ragione sociale, sede legale, codice
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fiscale o partita iva per le persone giuridiche.
(Agenzia del Territorio, Comunicato Stampa del 26/07/2007)
Vincenzo D'Andò
Luglio 2007
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