Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza: noleggio e
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Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza: noleggio e
Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti Stampa Novità fiscali del 27 luglio 2007. In evidenza: noleggio e installazione di ponteggi per conto terzi: non si applica il reverse-charge diario diario in 1) LE NOVITA’ IN ARRIVO SULLA LEGGE FALLIMENTARE La disciplina delle procedure concorsuali, disciplinate dal regio decreto 16.3.1942, n. 267 (c.d. «legge fallimentare»), è stata modificata di recente con le disposizioni contenute nella legge n. 80/2005 (c.d. "decreto competitività"), che consentono, a breve, di applicare il decreto legislativo n. 5/2006 ("Riforma organica delle procedure concorsuali"), e in seguito, potere emanare i successivi decreti correttivi. Difatti, uno schema di Decreto Legislativo (Atto 108), adesso all'esame della Commissione Giustizia e Bilancio di Camera e Senato, composto da 22 articoli, contiene modifiche alla nuova legge fallimentare, oltre a norme di natura interpretativa. Queste le novità salienti contenute nel provvedimento (“in cantiere”): - Eliminata la nozione di «piccolo imprenditore», nonché l'individuazione dei soggetti esonerati dal fallimento e dal concordato preventivo mediante la contemporanea sussistenza dei particolari requisiti quali: 1) avere avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro; 2) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi non superiori a 200.000 euro; 3) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro; - circoscritto al solo creditore e al pubblico ministero la possibilità di dimostrare che l'effettiva cessazione dell'attività economica, momento da cui decorre il termine annuale per la dichiarazione di fallimento, non corrisponde alla data dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, essendo proseguita l'attività commerciale anche dopo la formale cancellazione; - l'imprenditore che chiede il fallimento deve depositare presso il tribunale l'indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre esercizi e non, come attualmente previsto, degli ultimi tre anni; - diventa più veloce la procedura per la dichiarazione di fallimento, in particolari situazioni di emergenza. Al giudice è concesso, in caso di abbreviazione dei termini e di particolare urgenza, di comunicare con ogni mezzo idoneo il ricorso e la data di fissazione dell'udienza. Inoltre, la soglia al di sotto della quale non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento viene elevata da 25.000 a 30.000 euro. - riformulato l'art. 18 della legge fallimentare, sostituendo l'«appello» (contro la sentenza dichiarativa del fallimento) con lo strumento del “reclamo”. Si estendono da 45 a 60 giorni (dal deposito del ricorso) i termini utili per la fissazione dell'udienza di comparizione e vengono dettati precisi termini procedurali; - sostituito, all'art. 25 legge fallimentare, il termine “avvocati”, con quello più ampio di “difensori”, al fine di coordinare la norma con la disciplina dei giudizi tributari dove sono ammessi a difendere anche professionisti diversi dagli avvocati; Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 1 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti - assegnato al comitato dei creditori, anziché al giudice delegato, il compito di autorizzare il curatore alla delega di specifiche operazioni. - precisato che ai fini dell'esonero dalla revocatoria, il piano sulla cui base sono stati eseguiti atti, pagamenti e concesse garanzie sui beni del debitore, deve essere stato redatto da specifici professionisti di particolare competenza; - modificata da disciplina relativa al concordato fallimentare ottemperando la possibilità che possa essere lo stesso fallito a proporre il concordato prima del decorso semestrale dalla dichiarazione di fallimento (e di due anni dal decreto di esecutività del passivo); viene, inoltre, stabilito che la relazione giurata sul valore di mercato da attribuire al cespite o credito oggetto della garanzia possa essere operata - oltre che dai revisori contabili e società di revisione - anche da professionisti con i requisiti per la nomina a curatore. - i requisiti che deve possedere il professionista incaricato di effettuare la relazione d'allegare alla domanda di ammissione alla procedura di concordato sono quelli di: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). - prevista la possibilità che la proposta di concordato preventivo contempli il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di vendita, considerato sia il valore di mercato attribuibile al cespite; sia al reddito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Viene predisposta una norma transitoria in materia di esdebitazione al fine di estendere la possibilità di ricorso a tale istituto anche alle procedure fallimentari pendenti antecedentemente alla data di entrata in vigore decreto legislativo n. 5/2006 che per primo lo ha disciplinato. Infine, viene soppressa la lettera a) all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 che attualmente vieta l'iscrizione nel registro delle imprese dei soggetti dichiarati falliti, fino alla pronuncia della sentenza di riabilitazione. (Novità contenute nello schema di Decreto Legislativo recante le "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 5/2006 relativo alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione amministrativa": Atto 108, all'esame della Commissione Giustizia e Bilancio di Camera e Senato). 2) NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER CONTO TERZI: NON SI APPLICA IL REVERSE-CHARGE Se una ditta edile fornisce i ponteggi e si occupa della loro installazione, allora non occorre applicare il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Tale meccanismo del reverse charge si applica, invece, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi. Quesito posto all’Agenzia delle Entrate Una ditta esercita l’attività di installazione di ponteggi per conto terzi, rientrante tra quelle della sezione F della tabella ATECOFIN (il codice attività utilizzato e' il n. 45.34.0 - altri lavori di installazione). Inoltre, la medesima ditta provvede al noleggio di ponteggi, con relativa installazione, ed é proprio su tale ultima attività che ha chiesto di sapere se sia corretto applicare il meccanismo del reverse charge di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Risposta dell’Agenzia delle Entrate Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 2 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti L'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede al comma 6), lett. a), l'estensione dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La circolare 29.12.2006, n. 37, individua i soggetti destinatari in relazione alle prestazioni rese nell'ambito del settore edile. In particolare, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato il sistema del reversecharge occorre fare riferimento alla sezione F - attività di costruzione – della tabella di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN (2004). Sono incluse nel campo di applicazione del reverse-charge anche le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera di cui all'art. 2222 del c.c.. Sono, invece, escluse dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini Iva costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Nel caso di specie, i dubbi interpretativi riguardano l'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo del reverse charge atteso che la ditta, oltre a svolgere attività di installazione ponteggi per conto terzi (attività che rientra tra quelle della sezione F - attività di costruzione - della tabella di classificazione delle attivita' economiche ATECOFIN 2004), provvede anche al noleggio di ponteggi, con relativa installazione. Ma i contratti di noleggio sono esclusi dall'ambito applicativo del meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Per conseguenza, poiché la ditta provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile giacché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Viceversa, il meccanismo del reverse si applica, come correttamente ritenuto dall'istante e fermo restando il soddisfacimento degli altri requisiti richiesti, per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 187 del 26/07/2007) 3) REGIONE SARDEGNA: ISTITUITI I CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI FABBRICATI ADIBITI A SECONDE CASE L'art. 2, della legge della Regione Sardegna del 11.5.2006 ha istituito l'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei fabbricati adibiti a seconde case. Per consentire il versamento di tale imposta è stato istituito il seguente codice tributo: - "SD15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4". Inoltre, poiché nell’ipotesi del mancato versamento della suddetta imposta l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le entrate, deve inviare ai soggetti interessati un atto di accertamento, per consentirne il relativo versamento spontaneo vengono pure istituiti i seguenti codici tributo: - "SE15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Imposta"; - "SF15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Sanzione"; - "SG15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze dei fabbricati Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 3 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Interessi". In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo saranno indicati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con indicazione quale "Anno di riferimento" dell'anno in cui si realizza la plusvalenza, espresso nella forma "AAAA". (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 188 del 26/07/2007) 4) DOGANE - STRUMENTI DI MISURA: ADEMPIMENTI PER LE NUOVE E VECCHIE INSTALLAZIONI Le Dogane hanno fornito le istruzioni operative sulla nuova normativa, in vigore dal 18.3.2007, in materia di strumenti di misura recata dal D.Lgs. n. 22/2007, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). Il decreto, che si applica agli strumenti da utilizzare per la misura di alcuni prodotti, definisce i requisiti cui gli stessi si devono conformare per la loro commercializzazione e messa in servizio, anche per assolvere le funzioni di imposizione fiscale. Per le installazioni pregresse su impianti in esercizio, non sono dovuti, alle condizioni previste, ulteriori adempimenti. Per le nuove installazioni effettuate nei depositi, negli impianti soggetti a vigilanza fiscale, nonché in tutte le altre applicazioni nelle quali la misura assume valenza fiscale, possono essere installati esclusivamente misuratori ammessi alla verifica metrica. Nel caso di installazione di contatori, l’esercente dovrà darne preventiva comunicazione al competente UD, Ufficio tecnico di finanza, corredandola con lo schema d’inserzione e con la descrizione degli strumenti stessi, che, comunque, dovranno sempre essere dotati di un totalizzatore non azzerabile della quantità misurata; inoltre, l’esercente dovrà curare gli adempimenti connessi alla preventiva verificazione metrica in loco, senza la quale i complessi stessi non potranno essere utilizzati ai fini fiscali. All’atto dell’entrata in esercizio i suddetti sistemi di misura devono essere tenuti in prova per un periodo tale da consentire un numero di rilevazioni sufficiente a verificarne la corretta funzionalità in condizioni operative. (Circolare Agenzia Dogane 25/07/2007, n. 21/D prot. 1570) 5) RIMBORSI IVA AI SOGGETTI NON RESIDENTI: L’ESENZIONE VALE ANCHE PER IL PASSATO Le prestazioni rese da soggetti residenti a favore di non residenti, consistenti nell'espletamento delle pratiche relative alle richieste di rimborsi IVA (art. 38 ter D.P.R. n. 633/1972) sono qualificabili quali servizi di consulenza e assistenza tecnica e legale, e ricadono, anche prima del 1.7.2006, fuori dal campo di applicazione dell’IVA in Italia ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d) ed e) D.P.R. n. 633/1972, che ha recepito la normativa comunitaria in materia. (Interrogazione Camera dei deputati 25/07/2007, n. 5-01335) 6) NOTA DELLE DOGANE SULLA TASSAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI E DELL'ELETTRICITÀ L'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione del D.Lgs. n. 26/2007, attuativo della direttiva n. 2003/96/CE, che ristruttura, con efficacia dal 1.6..2007, il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. (Nota Agenzia Dogane 24/07/2007, n. 4436) Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 4 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti 7) CONCESSIONE SCOMMESSE: CAMBIA NOME IL CODICE TRIBUTO Cambia denominazione il codice tributo "5152", istituito - con risoluzione n. 149/2006 - per consentire il versamento tramite modello F24, con cadenza semestrale, del canone dovuto dai concessionari per l'affidamento dei giochi pubblici sportivi e su base ippica (art. 28, commi 2 e 4, decreto legge n. 223/2006). la nuova dicitura è "Canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica". (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 188 del 26/07/2007) 8) FONDO INTEGRATIVO ENEL: LE SOMME EROGATE AI DIRIGENTI IN SEGUITO ALL'ACCORDO SIGLATO NEL 1986 TRA L'AZIENDA E LA FNDAI HANNO NATURA DI PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSEGUENTE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Le prestazioni erogate dall'Enel ai dirigenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, per effetto dell'accordo stipulato nel 1986 Tra l'azienda e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), non possono essere equiparate a quelle delle assicurazioni sulla vita. L'Agenzia delle Entrate, rispondendo sulle richieste di rimborso, avanzate da parte di ex dirigenti dell'ENEL (delle ritenute sulle prestazioni erogate dall'ente stesso in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, in aggiunta al trattamento di fine rapporto) ha chiarito, quindi, che la prestazione erogata dal datore di lavoro è una prestazione complementare e non una prestazione derivante da un contratto assicurativo. Per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle erogazioni di specie, occorre fare riferimento al momento di maturazione delle somme, distinguendo tra: - prestazioni relative ai montanti maturati fino al 31.12.2000; - prestazioni relative ai montanti maturati dal 1.1.2001 al 31.12.2006; - prestazioni relative ai montanti maturati dal 1.1.2007. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 186 del 25/07/2007) 9) RIUTILIZZAZIONE COMMERCIALE DEI DATI ED INFORMAZIONI CATASTALI: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DEL TERRITORIO L'art. 1, comma 370, della legge 30.12.2004, n. 311, sostituito dall'art. 1, comma 386, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in vigore dal 1.1.2007, dopo avere stabilito, tra l'altro, che i documenti, i dati e le informazioni catastali sono riutilizzabili commercialmente nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, prevede che per l'acquisizione originaria degli stessi dati i riutilizzatori commerciali autorizzati (soggetti che adempiono a questo specifico obbligo di legge) devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con Decreto 6.7.2007, pubblicato nella G.U, n. 170 del 24.7.2007, l'importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali é stato determinato nella misura di € 1.000,00, da versare entro il 31 gennaio di ogni anno e, in fase di prima attuazione, entro il 31.7.2007. L'Agenzia del Territorio comunica che il versamento del suddetto importo deve essere effettuato sul c/c n. 14971428 intestato all'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Ravenna. Nel bollettino di conto corrente devono essere indicati la causale del versamento - "canone per la riutilizzazione dei dati catastali per l'anno...." - nonché i dati identificativi del riutilizzatore commerciale nome, cognome, codice fiscale e residenza per le persone fisiche / ragione sociale, sede legale, codice Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 5 di 6 Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti fiscale o partita iva per le persone giuridiche. (Agenzia del Territorio, Comunicato Stampa del 26/07/2007) Vincenzo D'Andò Luglio 2007 Commercialista Telematico® Via Tripoli, 86 - Rimini - Tel. 0541.780083 - Fax 0541.489979 [email protected] www.commercialistatelematico.com 6 di 6