Rc Auto, cresce l`uso della scatola nera

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Rc Auto, cresce l`uso della scatola nera
Rc Auto, cresce l’uso della scatola nera
di Marisa Marraffino e un articolo di Antonio Rivolta
6 Ottobre 2015
Mentre i n Parlamento continua la battaglia sul Ddl concorrenza che dovrebbe disciplinare gli sconti
sulla Rc auto per chi accetta di farsi controllare dalla scatola nera, cresce la diffusione di questi
dispositivi. La quota delle polizze abbinate al suo montaggio, secondo l’Ivass, è passata dal 10,7%
del totale dei nuovi contratti stipulati nell’ottobre 2013 al 13,8% di giugno 2015.
Dunque, i clienti sembrano gradire la formula dove gli sconti sono fissati liberamente dalle compagnie
e nonostante manchino ancora i provvedimenti attuativi Ivass previsti da tre anni per rendere meglio
fruibili le scatole nere. Il successo delle compagnie è testimoniato anche dal fatto che la diffusione
del dispositivo è più elevata nelle zone a maggior rischio di frodi, le uniche in cui alle assicurazioni
conviene effettivamente offrire formule del genere. Tutto questo, però, rischia di creare nuovo
contenzioso: più sono i dispositivi in circolazione, maggiori sono le probabilità che affiorino quelle
criticità giuridiche che sembrano contraddire la fama di “infallibilità” delle risultanze della scatola
nera. Inoltre, tutto è legato alle poche norme esistenti, che stanno determinando una situazione di
incertezza giuridica.
Le compagnie spingono sul pieno utilizzo delle risultanze prodotte dalla scatola nera, non solo per
provare la dinamica dei sinistri, ma anche in sede penale per perseguire eventuali frodi assicurative
commesse dagli assicurati. Quando i mezzi di prova “tradizionali” si rivelano insufficienti o
contraddittori, si chiede la produzione dei tracciati delle scatole nere, che però sembrano andare
incontro agli stessi rischi di alterazione e variazione delle prove digitali. Infatti, in sede penale sarà
importante assicurare l’integrità, genuinità e fedeltà dei dati raccolti, verbalizzando l’intera catena di
custodia, oltre che provare la perfetta funzionalità del dispositivo caso per caso, mentre in sede civile
le sentenze più interessanti hanno qualificato come riproduzioni meccaniche ex articolo 2712 del
Codice civile le risultanze dei dispositivi black box. La conseguenza di tale approccio interpretativo
è quella di un utilizzo generalizzato dei dati raccolti. Le prime indicazioni della giurisprudenza civile
confermano infatti che i dati prodotti dalla scatola nera sono valutabili dal giudice quali elementi di
prova, che però possono sempre essere disconosciuti in giudizio. Sarà la parte contro la quale vengono
fatte valere le prove a dover mettere in dubbio l’attendibilità dei dati del dispositivo, in caso contrario
il giudice potrà liberamente apprezzarli ai fini della decisione (tribunale di Sassari, II sezione civile,
sentenza del 4 agosto 2015 n. 1878). Dello stesso tenore, Tribunale di Roma, 13 luglio 2015, sentenza
15286.
L’assicurato dovrà perciò attivarsi per contestare tempestivamente quanto tracciato dalla scatola nera,
salva la facoltà del giudice di nominare un consulente tecnico d’ufficio. Il tema che sta diventando
rilevante è quello del diritto di difesa dell’assicurato, sul quale incombe l’onere di fornire la prova
contraria di quanto prodotto dai tecnici incaricati dalle compagnie: il disconoscimento dovrà essere
preciso, circostanziato ed esplicito. Trattandosi di un dispositivo digitale nuovo, fornire la prova
contraria può rivelarsi tutt’altro che semplice. Tecnicamente la scatola nera oltre ad essere dotata di
un sistema di localizzazione satellitare Gps dispone di un meccanismo che dovrebbe registrare i dati
relativi a decelerazioni o frenate, per poi trasmetterli a un centro informativo del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti. Il dispositivo, però, presenta delle variabili legate agli algoritmi utilizzati
e al tipo d’urto subito. Il Dl del 24 gennaio 2012, n.1 nel modificare l’articolo 132 del Codice delle
assicurazioni private aveva demandato l’attuazione delle nuove norme a tre provvedimenti, compreso
un regolamento dell’Organismo di vigilanza sulle assicurazioni che non è stato formalmente adottato,
con la conseguenza della mancata definizione di standard di sicurezza comuni che possano far luce
sul valore probatorio della scatola nera.