Rc Auto, cresce l`uso della scatola nera
Transcript
Rc Auto, cresce l`uso della scatola nera
Rc Auto, cresce l’uso della scatola nera di Marisa Marraffino e un articolo di Antonio Rivolta 6 Ottobre 2015 Mentre i n Parlamento continua la battaglia sul Ddl concorrenza che dovrebbe disciplinare gli sconti sulla Rc auto per chi accetta di farsi controllare dalla scatola nera, cresce la diffusione di questi dispositivi. La quota delle polizze abbinate al suo montaggio, secondo l’Ivass, è passata dal 10,7% del totale dei nuovi contratti stipulati nell’ottobre 2013 al 13,8% di giugno 2015. Dunque, i clienti sembrano gradire la formula dove gli sconti sono fissati liberamente dalle compagnie e nonostante manchino ancora i provvedimenti attuativi Ivass previsti da tre anni per rendere meglio fruibili le scatole nere. Il successo delle compagnie è testimoniato anche dal fatto che la diffusione del dispositivo è più elevata nelle zone a maggior rischio di frodi, le uniche in cui alle assicurazioni conviene effettivamente offrire formule del genere. Tutto questo, però, rischia di creare nuovo contenzioso: più sono i dispositivi in circolazione, maggiori sono le probabilità che affiorino quelle criticità giuridiche che sembrano contraddire la fama di “infallibilità” delle risultanze della scatola nera. Inoltre, tutto è legato alle poche norme esistenti, che stanno determinando una situazione di incertezza giuridica. Le compagnie spingono sul pieno utilizzo delle risultanze prodotte dalla scatola nera, non solo per provare la dinamica dei sinistri, ma anche in sede penale per perseguire eventuali frodi assicurative commesse dagli assicurati. Quando i mezzi di prova “tradizionali” si rivelano insufficienti o contraddittori, si chiede la produzione dei tracciati delle scatole nere, che però sembrano andare incontro agli stessi rischi di alterazione e variazione delle prove digitali. Infatti, in sede penale sarà importante assicurare l’integrità, genuinità e fedeltà dei dati raccolti, verbalizzando l’intera catena di custodia, oltre che provare la perfetta funzionalità del dispositivo caso per caso, mentre in sede civile le sentenze più interessanti hanno qualificato come riproduzioni meccaniche ex articolo 2712 del Codice civile le risultanze dei dispositivi black box. La conseguenza di tale approccio interpretativo è quella di un utilizzo generalizzato dei dati raccolti. Le prime indicazioni della giurisprudenza civile confermano infatti che i dati prodotti dalla scatola nera sono valutabili dal giudice quali elementi di prova, che però possono sempre essere disconosciuti in giudizio. Sarà la parte contro la quale vengono fatte valere le prove a dover mettere in dubbio l’attendibilità dei dati del dispositivo, in caso contrario il giudice potrà liberamente apprezzarli ai fini della decisione (tribunale di Sassari, II sezione civile, sentenza del 4 agosto 2015 n. 1878). Dello stesso tenore, Tribunale di Roma, 13 luglio 2015, sentenza 15286. L’assicurato dovrà perciò attivarsi per contestare tempestivamente quanto tracciato dalla scatola nera, salva la facoltà del giudice di nominare un consulente tecnico d’ufficio. Il tema che sta diventando rilevante è quello del diritto di difesa dell’assicurato, sul quale incombe l’onere di fornire la prova contraria di quanto prodotto dai tecnici incaricati dalle compagnie: il disconoscimento dovrà essere preciso, circostanziato ed esplicito. Trattandosi di un dispositivo digitale nuovo, fornire la prova contraria può rivelarsi tutt’altro che semplice. Tecnicamente la scatola nera oltre ad essere dotata di un sistema di localizzazione satellitare Gps dispone di un meccanismo che dovrebbe registrare i dati relativi a decelerazioni o frenate, per poi trasmetterli a un centro informativo del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il dispositivo, però, presenta delle variabili legate agli algoritmi utilizzati e al tipo d’urto subito. Il Dl del 24 gennaio 2012, n.1 nel modificare l’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private aveva demandato l’attuazione delle nuove norme a tre provvedimenti, compreso un regolamento dell’Organismo di vigilanza sulle assicurazioni che non è stato formalmente adottato, con la conseguenza della mancata definizione di standard di sicurezza comuni che possano far luce sul valore probatorio della scatola nera.