REGOLAMENTO TARES - Comune di VINOVO

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REGOLAMENTO TARES - Comune di VINOVO
REGOLAMENTO PER
L’APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 20/05/2013
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INDICE:
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ...................................................... ...... ...............................3
ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .................................................................... ...... ...... 3
ART. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI ..................................................................................................................................... ..... ....3
ART. 3 - PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO ................................................................................ .......3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO ................................................................ ..... .......3
ART. 5 - MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI ....................................... ...... ...........4
ART. 6 – MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI ........... ...... ........... 5
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE ................................................................................. ...... ........5
ART. 7 - UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ............ ..... ....... 5
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE ................................................................... ..... .......... 6
ART. 8 - UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA
VARIABILE ............................................................................................................... ...... .................. 6
ART. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI .......................................... ...... .....................7
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI ................................................................ ..... ...................7
ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL’AMBIENTE ....................................... ...... .........7
ART. 11 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL
POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE .................................................. ..... .......7
ART. 12 - TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI. ......................................................................... ...... ........9
ART. 13 - SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI (DA
VERIFICARE L’APPLICAZIONE CON COVAR) ......................................................... ........ ......9
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI ............. ........ ......9
ART.14 - RIDUZIONI TRIBUTORIE ................................................................................ ........ .....9
ART. 15 - AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SUL TRIBUTO ...................... .....10
CAPO VI - RISCOSSIONE–ACCERTAMENTI - SANZIONI .................. ..................... ........... 10
ART. 16 - RISCOSSIONE .................................................................................................... ........... 10
ART. 17 – DILAZIONI DI PAGAMENTO ......................................................................... .......... 11
ART. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................................. ................... ......... 12
ART. 19 – CONTROLLI ..................................................................................... .................... ........ 12
ART. 20 – ACCERTAMENTI ........................................................................... .................... ......... 12
ART. 21 - RISCOSSIONE COATTIVA .......................................................... .................... .......... 13
ART. 22 - CONTENZIOSO .............................................................................. ................... ........... 13
ART. 23 - SANZIONI E INTERESSI .............................................................. ................... ........... 13
ART. 24 - RIMBORSI ......................................................................................... ................... ......... 14
ART. 25 – DISPOSIZIONI SULLA RENDICONTAZIONE E ACCESSO ALLE
BANCHE DATI .............................................................................................................. .................. 14
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ...................... .................... ................ 14
ART. 26 - NORME FINALI ...................................................................................... ...................... 14
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE ...................................................... .................... ...................... 14
ALLEGATO 1 ......................................................................................... .................... ..................... 15
ALLEGATO 2 ......................................................................................... .................... ..................... 17
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto
dall’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i,
in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché
le connesse misure in caso di inadempienza.
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.
Art. 3 - Presupposti del tributo
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati,
considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica,
gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque,
ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2
e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti e detentori gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le
condizioni di cui al comma 2.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Art. 4 - Determinazione del tributo
1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata “di pubblico interesse generale”, comprende la raccolta,
il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo
spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa e con le modalità di cui al relativo
Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
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3. Il tributo è determinato sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R.27.04.1999, n.
158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata
in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito
denominata “tributo”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento. In
caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal
Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa
sull’omogeneizzazione tributaria per i Comuni della Provincia di Torino.
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici
1. Il tributo è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con
il presente regolamento.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis del D.L. 201/2011, per tutte le unità
immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del D.L.
201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola
rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i
balconi e le terrazze, purché non verandate.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle
stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere
conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di
proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate,
quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
Non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per
motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori,
locali contatori, ecc … Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti
speciali non assimilati, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata applicando una riduzione del
10% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono
contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono produrre rifiuti
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di
inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
c) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
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e) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
f) zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito;
h) balconi, terrazze e porticati;
i) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
j) i locali, ad eccezione dell’abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a
coltivazione e allevamento;
k) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
l) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima
locuzione quelle destinate a guardiania, magazzino e ricovero attrezzi. L’eventuale superficie
destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
m) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di
lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei
veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o
di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli
organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Per l’applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa
smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le
eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, in mancanza delle superfici di cui al precedente comma 3, per
le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, potrà
essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
7. Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., il Comune al fine di operare
l’integrazione delle informazioni catastali con quelle territoriali valuta la sottoscrizione della
Convenzione con la Regione Piemonte al progetto SIGMATER Piemonte (Servizi Integrati catastali
e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio).
Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili
1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una
maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, da versare allo Stato ai sensi dell’art. 10 del D.L.
8 aprile 2013, n. 35.
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE
Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e
loro pertinenze.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo
famigliare risultante dai registri anagrafici.
3. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, dal numero
complessivo risultante negli elenchi anagrafici, possono comunque escludersi dal computo della sola
parte variabile del tributo:
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- i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo, a decorrere
dalla data di ricovero;
- i componenti il nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di
procedimento di separazione o divorzio;
- il componente il nucleo familiare ed un suo accompagnatore facente parte del medesimo nucleo che
risulti dimorare abitualmente in altro comune per gravi motivi di salute, certificati dalla commissione
medica legale competente;
- i militari e gli appartenenti alle forze dell’ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo
di distacco;
- i soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi
consecutivi.
4. Dietro segnalazione degli interessati e su presentazione di idonea documentazione, al numero
complessivo risultante negli elenchi anagrafici, è fatto obbligo l’inserimento nella sola parte variabile
dei soggetti che dimorano presso quel nucleo per un periodo superiore ai 6 mesi consecutivi.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei
familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che
sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non ivi residenti è prevista l’applicazione
dello schema tributario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il
numero di occupanti dichiarati dall’utente nella comunicazione di cui all’art. 11. In mancanza di un
numero occupanti dichiarato dall’utente si assume un nucleo di 3, salva la possibilità
dell’autocertificazione da parte del soggetto e dell’accertamento da parte del Comune che conducano
alla definizione di un diverso numero di occupanti.
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si assume un numero
di occupanti pari a 1 persona, salvo diversa specifica indicazione della dichiarazione di cui all’art 11.
8. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al
rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive
risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie
occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in
funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1).
9. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile
unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e
il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare,
moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un
coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo
familiare dell’utenza (Allegato 1). L’ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto
alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche è acquisito dal soggetto gestore il quale
provvederà ad imputarlo quale abbattimento del costo unitario del servizio.
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile
1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati
sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla
tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente e con l’ausilio
delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre
2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per
l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione
dei rifiuti urbani.
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3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte si
fa riferimento all’attività prevalente.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano
essere inquadrate in differenti categorie di cui alla tabella Allegato 2, si potrà procedere, su istanza
del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella
categoria di competenza, se superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo.
L’istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, a far data dal giorno della sua presentazione.
5. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria,
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici
imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la
superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal
Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
6. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo
unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascun
utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna
categoria di utenza (Allegato 2).
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali
1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007,
come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a
corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni
scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una
somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed
autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo
art. 10.
3. Il costo riguardante la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, come determinato dal
precedente comma 2, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi.
CAPO IV - MODALITA’ GESTIONALI
Art. 10 - Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente
1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell’art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il
Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui all’art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso
soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate in ciascun bimestre sono rendicontate alla
Provincia e vengono riversate, dal Comune, alla Tesoreria della Provincia con la medesima cadenza.
Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o
detenzione
1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte anche se esenti dal
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30
giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un
fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
a) le generalità dell’utente e la sua residenza;
b) il Codice Fiscale e per le utenze non domestiche anche la partita IVA;
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c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità
complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
d) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e moduli di pagamento,
l’indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica
certificata;
e) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);
f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività
prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
h) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale
del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
i) la superficie e gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile
calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 5 del presente Regolamento;
j) l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o
di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e
delle aree;
l) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate
rispetto alla precedente dichiarazione;
in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo
di emigrazione;
m) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del nuovo
occupante, detentore o possessore in caso di cessazione, qualora sia noto;
n) le superfici escluse dall’applicazione del tributo;
o) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza del tributo per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in
cui si è verificato il relativo evento.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni,
contributi e servizi specifici.
5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente
di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
6. La cessazione della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree deve essere
comunicata al Comune entro 30 giorni.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente
comma 1. A decorrere da tale data, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso
altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di
dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
9. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione
le norme di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati
e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e
accompagnata da copia del documento di identità.
11. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di
trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata
tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
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12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa
smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientali sono esonerati
dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
Art. 12 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.
1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in
base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico
passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno
di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell’Allegato
2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 30%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una
corrispondente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 8 c. 2.
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il
pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore
della stessa.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della
TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato al Comune.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’art. 6.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale
occupazione risulti versato il dovuto tributo, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.
9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al soggetto gestore tutte le concessione
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Art. 13 - Servizio di raccolta domiciliare
1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del
servizio/Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la
gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda
individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato dal Consiglio Comunale
contestualmente all’approvazione del tributo per la gestione dei rifiuti urbani e riscosso dal soggetto
gestore. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata
ed in vigore.
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI
Art.14 - Riduzioni tributarie
1. Il tributo è ridotto del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da
raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli
sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione del tributo di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei
soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei
soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al
soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale
frazione.
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3. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell’art. 14 della legge 214/2011 e
s.m.i. il tributo è ridotto del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da
soggetti residenti, o iscritti all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno
all’estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non
superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in
locazione, in comodato o in uso gratuito.
4. Il tributo è ridotto del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente di cui al comma 15 dell’art. 14 della legge
214/2011 e s.m.i.
5. Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le
utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di
altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti
assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi
dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano
destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti
50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti
70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art.
8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da
presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere
presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la
qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare.
L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto
alla riduzione.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, produrranno
effetti a decorrere dalla data di inizio dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla
data di presentazione della domanda.
Art. 15 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo
1. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio – assistenziali previsti in propri provvedimenti
deliberativi, su istanza e verificata la sussistenza dei requisiti, può contribuire al pagamento totale o
parziale, della tariffa dovuta dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed
economico, sostituendosi a questi ultimi, con effetto liberatorio a loro favore nei confronti del
consorzio.
2. Qualora il Comune intenda demandare la gestione delle agevolazioni, dei contributi e delle
esenzioni di cui al presente articolo al soggetto gestore, dovrà predisporre gli elenchi nel formato
convenuto e trasmetterli al soggetto gestore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di
competenza.
CAPO VI – RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI – SANZIONI
Art. 16 - Riscossione
1. Il tributo è applicato e riscosso dal soggetto gestore del servizio nel rispetto delle singole
Convenzioni in atto.
2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all’art. 6, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato in autoliquidazione
esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato in n. 4 rate, scadenti nei
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mesi di marzo, maggio, luglio e settembre secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio
1987, n. 241 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ consentito il pagamento
in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Ai fini della riscossione spontanea del tributo:
a) Viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro
dichiarazioni o degli accertamenti notificati con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto
salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di
dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell’anno;
b) ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, verrà fatto pervenire ai contribuenti,
indicativamente 20 giorni prima della scadenza della prima rata apposito prospetto riassuntivo.
In prima applicazione, non si applicano sanzioni per il tardivo pagamento fino alla notifica dell’atto
di accertamento.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o
altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come
corrispondenza ordinaria.
4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, da postalizzare
almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale
mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a
carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle
bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere
al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra
s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le
spese amministrative e di notifica.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 12 del
presente Regolamento
8. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre
esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di
controllo svolte ai sensi dell’art. 19.
Art. 17 – Dilazioni di pagamento
1. Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme dovute per il tributo nei casi di
particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l’utenza domestica, ovvero di
crisi economica per l’utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento del tributo
eccedente il 200% dell’annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze
domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00 (importo è determinabile a discrezione
dell’Amministrazione) la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante
fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinunzia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere 6 mesi per ciascun avviso, e 18 mesi complessivi
sull’importo totale. Ciascuna rata scade l’ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L’istanza di dilazione è presentata prima della scadenza dei termini di presentazione del ricorso ed
allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal
relativo beneficio.
6. L’esito dell’esame dell’istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi
firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.
11
7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’art. 1284 del
codice civile. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d’importo
complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio
individuate dal Comune.
8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della
rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.
Art. 18 - Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività
(compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso.
Art. 19 – Controlli
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice
civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei
modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
a) l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree
scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente
sottoscritti;
c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o al soggetto
responsabile del pagamento previsto dall’art. 5 comma 4 e dall’art. 7 comma 3 a trasmettere l’elenco
degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al
centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta
4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi
di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello
stesso termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono
l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
Art. 20 – Accertamenti
1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge
296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal
funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti
di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi
identificativi:
- del contribuente;
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- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- del tributo applicato e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;
- l’indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato,
ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere,
indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
Art. 21 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è svolta secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 o mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile
1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in
quanto compatibili.
3. In caso di riscossione coattiva mediante ingiunzione gli oneri a carico del contribuente saranno
stabiliti nella misura di seguito indicata:
a) gli interessi di mora nella misura di cui all’art. 23, comma secondo, del presente regolamento;
b) le spese per la produzione dell’atto di ingiunzione e di ogni sollecito inviato ai sesni dell’art. 7
comma 2 gg quinquies del D.L. 70/2011 nella misura dei costi di notificazione effettuata tramite
servizio postale;
c) le spese in riferimento alle attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure
immobiliari) - non dovranno essere superiori a quelle già riconosciute a favore di Equitalia S.p.A. in
base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).
4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà concedere la dilazione del pagamento delle somme
oggetto di riscossione ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento in quanto compatibile.
5. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione
degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
6. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese
da sostenere per il recupero del credito.
Art. 22 - Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario
e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni
dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento
presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena
l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
Art. 23 - Sanzioni e interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, si
applicano nella misura minima le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell’art. 14 del D.L.
201/2011.
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali.
13
Art. 24 - Rimborsi
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per
giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto
gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o
di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l’abbuono ovvero
il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della
richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione
tardiva.
4. Il Comune provvede all’emissione degli assegni di traenza sulla base dell’elenco che
periodicamente il soggetto gestore avrà cura di trasmettere.
Art. 25 – Disposizioni sulla rendicontazione e accesso alle banche dati
1. Con cadenza mensile, il soggetto gestore trasmette al Comune la rendicontazione dei
pagamenti nel formato, con le modalità e secondo il tracciato convenuti.
2. Gli Uffici dell’Anagrafe della Popolazione provvedono mensilmente a fornire al Soggetto
Gestore ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidenti sull’applicazione dei
tributo nel formato e secondo il tracciato record convenuto.
3. Al fine di addivenire alla determinazione del presupposto impositivo e nell’ambito della
corretta gestione del tributo, i Comuni, attraverso il funzionario responsabile di cui all’art 18,
assicurano al Soggetto Gestore l’accesso alle banche dati comunali. Le modalità di utilizzo
sono disciplinate sulla base di accordi e convenzioni.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 26 - Norme finali
1. In sede di prima applicazione, e fino all’approvazione delle tariffe del tributo, di cui al comma 23
del D.L. 201/2011, il tributo è determinato in acconto sulla base dell’importo annuo dovuto risultante
dagli avvisi relativi all’anno precedente per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, di cui all’art.
238 del Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152, ovvero di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
05.021997 n.22, o dagli avvisi di pagamento della TARSU, di cui al D.Lgs. 507/1993.
2. Per l’anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. 3 rate, la cui scadenza è
stabilita con atto della Giunta comunale, il saldo dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013.
3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo
comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle
entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 27 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di
gennaio dell’anno 2013.
14
ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE
1
CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
Nucleo familiare con 1 componente
2
3
4
Nucleo familiare con 2 componenti
Nucleo familiare con 3 componenti
Nucleo familiare con 4 componenti
5
Nucleo familiare con 5 componenti
6
Nucleo familiare con 6 o più componenti
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domestica è la seguente:
TFdom (n, s) = QUFdom · S · Ka(n)
CFTdom
QUFdom =
____________________________
Σn S tot (n) · Ka (n)
TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e
una superficie pari a S
QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze
domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di
adattamento Ka.
Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli
immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (n)
CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche
S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domestica è la seguente:
TVdom = QUVdom · Kb (n) · CUdom
15
TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo
familiare
QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti
del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività
(Kb)
QUVdom =
QTOTdom
_____________________
Σn N (n) · Kb (n)
QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo
familiare
Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei
componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza
CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche
CUdom =
CVTdom
___________
QTOTdom
CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche
16
ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club
17
CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
(€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la
seguente espressione:
TFndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · x Kc (ap)
CFTndom
QUFndom =
____________________________
Σap S tot (ap) · Kc (ap)
TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva
ap e una superficie pari a Sap
QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze
non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.
CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche Sap : Superficie totale dei locali
dove si svolge l’attività produttiva ap
Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di
rifiuto connesso alla tipologia di attività.
18
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE
La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domestica è la seguente:
TVndom (ap, Sap) = (CUndom · S ap (ap) · Kd (ap)
TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di
attività produttiva ap e una superficie pari a Sap
CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze
non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
CUndom =
CVTndom
_____________
QTOTndom
CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche
QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche
S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva ap
Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto
minima e massima connessa alla tipologia di attività.
19