DESCRIZIONE Definizione di Industria Insalubre (Art. 216 Testo

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DESCRIZIONE Definizione di Industria Insalubre (Art. 216 Testo
DESCRIZIONE
Definizione di Industria Insalubre (Art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie)
Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che sono
pericolose per la salute degli abitanti sono suddivise in due classi. La prima classe comprende quelle
che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che
richiedono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.
NB. Una industria o manifattura inscritta nella prima classe viene autorizzata nell'abitato, se
l'industriale responsabile prova che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo
esercizio non reca danno alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i
quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune. L’Amministrazione Comunale ha la
facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate
cautele.
Elenco Industrie Insalubri (Decreto Ministeriale 5 settembre 1994)
Le industrie insalubri possono essere di 1^ e/o 2^ classe a seconda delle sostanze chimiche, dei
prodotti, dei materiali e della soglia quantitativa riferita alle varie fasi interessate dall’attività
industriale.
Per le attività classificate come 1^ classe è necessario ottenere l’autorizzazione alla permanenza
nell’abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori
tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato
INFORMATIVA
Quando la propria impresa rientra nell'elenco di cui al D.M. 5/9/94, prima di porre in essere l'attività
deve essere fatta comunicazione al Sindaco del Comune dove e' ubicato lo stabilimento produttivo
utilizzando il modello previsto.
Il Comune, sentito il parere dell’ASL competente, conferma o modifica la classificazione di industria
insalubre, notificando il risultato all'interessato.
E' di competenza del Sindaco, sentita preventivamente l’ASL competente, vietare l'attività o
assoggettarla a particolari cautele nell'interesse della salute pubblica (art. 217 T.U.LL.SS.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265)
- R.D. 27/7/34 n.1265, art. 216
- D.M. 5/9/94 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo Unico delle leggi
sanitarie".
- Regolamento Comunale d'igiene.