BUDGET PER L`EXPORT
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BUDGET PER L`EXPORT
Capitolo ottavo SMOBILIZZO DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE Studio dott. Antonio Di Meo 8.1 Aspetti generali La vendita di beni e/o servizi spesso comporta la concessione alla propria clientela di dilazioni di pagamento più o meno lunghe che vengono considerate a: • Breve termine se il pagamento è dilazionato fino ad un massimo di 12 mesi; • Medio/Lungo termine se il pagamento concesso riguarda una dilazione superiore ai 12 e/o 24 mesi. La concessione di credito dilazionato ai propri committenti è una prassi che tutte le imprese dei paesi industrializzati adottano nei confronti dei propri clienti, che altrimenti si troverebbero nell’impossibilità di pagare nel breve periodo i debiti derivanti dalle loro importazioni. Soprattutto quando il contratto riguarda la fornitura di beni strumentali, tecnologie, impianti o la posa in opera di infrastrutture, l’esportatore concede al committente estero un pagamento differito a Medio/Lungo termine che permette a quest’ultimo di pagare la commessa a rate, di solito semestrali, fino alla concorrenza dell’importo pattuito. In questi casi le imprese che concludono contratti con dilazioni di pagamento, oltre i 24 mesi, spesso hanno la necessità di incassare subito, o almeno nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve, l’importo derivante dalla fornitura di un bene o di un servizio. Diverse sono comunque le alternative che si prospettano all’operatore che voglia trasformare un credito a scadenza in un credito a vista. Le caratteristiche dell’impresa stessa, gli obiettivi, la strategia che si intende adottare, la peculiarità dell’operazione sottostante, i costi e la reale fattibilità sono alcuni degli elementi che dovranno essere valutati per scegliere la soluzione più adatta. Tra le varie soluzioni troviamo - accanto agli strumenti tradizionali, quali il ricorso all’autofinanziamento o l’anticipazione bancaria in valuta estera o in unità di conto nazionale - strumenti più sofisticati e complessi, di cui esamineremo soltanto: • lo sconto di titoli ed il forfaiting; • Il credito acquirente - buyer's credit; • la cessione del credito ed il factoring. 8.2 Sconto di titoli e Forfaiting Il forfaiting consiste in un'operazione di sconto di portafoglio che consente all’esportatore di smobilizzare i crediti, incorporati in titoli espressi in valuta estera, con scadenza nel medio termine relativi a forniture di impianti, di beni strumentali, grandi opere, o di beni di consumo durevoli (dilazioni da 2 fino a 8/10 anni, anche se i periodi maggiormente trattati si collocano intorno ai 5 anni). Il mercato del forfait si è sviluppato a partire dagli anni 50 in Svizzera e si è diffuso rapidamente nel commercio internazionale, in quanto rappresenta una risposta tecnica altamente innovativa ed utile per le imprese che si trovano ad esportare soprattutto macchine, impianti o a realizzare grandi opere che non possono essere, nella generalità dei casi, pagate nel breve periodo. Studio dott. Antonio Di Meo Il forfait consente, indubbi vantaggi sia all'esportatore che all'importatore in quanto permette di concedere dilazioni di pagamento nel medio lungo termine all'importatore, mentre l'esportatore può scontare i propri crediti rappresentati da cambiali, da Lettere di Credito o da stand by, presso una società di forfaiting, incassando subito l'importo. Le piazze internazionali dove si è maggiormente diffusa questa tecnica e che si sono specializzate in questo tipo di operazioni finanziarie sono, oltre a quelle di Zurigo, soprattutto quella di Londra, seguita da Francoforte e Parigi. L’operazione si concretizza con l'acquisto di titoli da parte di un intermediario finanziario (detto “forfaiter”) che ne anticipa il netto ricavo, calcolato detraendo dal valore facciale dei titoli gli interessi, le commissioni e le spese. Lo sconto può avere ad oggetto titoli cambiari, sotto forma di pagherò (promissory note) o di cambiale tratta (bill of exchange) oppure lettere di credito o stand by letter of credit. Lo smobilizzo dei titoli avviene nella forma “pro soluto” cioè con la clausola “without recourse” (senza rivalsa). Ciò consente di trasferire sul forfaiter, che acquista il titolo, tutti i rischi politici e commerciali derivanti dall’operazione. Per questo motivo, salvo che l’importatore/debitore sia di primaria importanza a livello internazionale, l’istituto che procede alla «forfetizzazione» richiede, che il credito sia assistito da garanzia bancaria sotto forma di avallo o di lettera di garanzia separata, nel caso lo sconto riguardi titoli cambiari. Nel caso, invece, lo sconto riguardi una Lettera di Credito documentario o una Stand By Letter of Credit, ciò non è necessario, rappresentando, questi due strumenti un impegno inderogabile della banca che li emette. Perché sia possibile procedere ad un intervento di forfetizzazione, è necessario che i titoli siano emessi in valute cosiddette “forti” (dollaro USA, Euro, yen, franchi svizzeri) a causa della maggior liquidità ed efficienza di queste divise sui mercati internazionali e dei minori costi di provvista fondi. Con riferimento agli importi, le operazioni superano, di norma, i 100.000,00 Euro, ma, in alcuni casi, è possibile realizzare l'operazione anche per importi minori. L'operazione presenta indubbi vantaggi per l'esportatore e può rappresentare, in alcuni casi, un utile strumento alternativo alla lettera di credito documentario, soprattutto nei casi in cui non è possibile ottenere la conferma del credito documentario che dovrà, comunque, prevedere, come modalità d'utilizzo, un pagamento o un'accettazione o una negoziazione differita (almeno 90 giorni) e, come banca designata, una banca italiana o, comunque, una banca dell'Europa occidentale. Per sintetizzare quanto sopra esposto possiamo affermare che per avere accesso a tale mercato e comprenderlo nei suoi elementi essenziali, occorre tenere presente che lo stesso è un mercato complesso che obbedisce a regole precise dove viene data la massima attenzione alle garanzie bancarie, alla possibilità che i crediti siano trasferibili, alla moneta che deve essere "forte", all'importo, alla durata, al rischio paese del debitore. 8.2.1 Credito fornitore – supplyer’s credit L’operazione di “forfaiting”, classificata come operazione di “Credito fornitore”, anche conosciuta con il termine inglese “supplyer’s credit”, consente, quindi come sopra già esposto indubbi vantaggi sia all’esportatore che all’importatore: Studio dott. Antonio Di Meo • • L’esportatore può smobilizzare i propri crediti, incorporati in titoli cambiali o in lettre di credito, incassando immediatamente l’importo “pro soluto” senza cioè alcun ricorso nei propri confronti; L’importatore ottiene un finanziamento dell’acquisto che pagherà con rate costanti dilazionate nel tempo a costi sicuramente vantaggiosi rispetto a quelli che avrebbe sostenuto nel mercato interno (nel caso di paesi non industrializzati). L'articolazione dell'operazione è la seguente: 1. L'esportatore italiano ed il committente estero stipulano un contratto di fornitura che prevede il pagamento in via dilazionata a mezzo titoli cambiari o a mezzo lettera di credito documentaria irrevocabile; 2. Il committente estero a fronte della dilazione ottenuta rilascia i predetti titoli di credito (cambiali pagherò o cambiali tratte accettate e avallate o garantite) che vengono consegnati all'esportatore; 3. L'esportatore può così smobilizzare il proprio credito tramite un istituto finanziatore italiano o estero. Lo sconto pro soluto con voltura di polizza di "credito fornitore" L'operatività della polizza "Sace" consiste nell'acquisto pro-soluto, da parte delle banche, di crediti rappresentati da effetti cambiari (promissory notes o eventualmente bills of exchange) assistiti da polizza assicurativa Sace preventivamente ottenuta dall'esportatore. Sace si impegna a fronte di esplicita richiesta dell'esportatore scontatario, a "volturare" la polizza, cioè a trasferire tutti i diritti ed obblighi dell’esportatore salvo quelli di natura prettamente commerciale, a favore della banca scontante. Questo trasferimento si realizza mediante rilascio da parte della banca scontante di una dichiarazione a Sace in cui la stessa banca dichiara di voler succedere negli obblighi e negli oneri derivanti dalla polizza assicurativa, nonché di farsi carico di ogni e qualsiasi inadempienza a detti obblighi ed oneri. Per il periodo precedente la voltura della polizza, la banca è chiamata ad assumere in proprio (fatta salva ovviamente la possibilità di farsi rilasciare apposita manleva dall'esportatore) i rischi connessi alla mancata informazione alla Sace, da parte dell'esportatore, riguardo l'aggravamento del rischio e la minaccia di sinistro dell'acquirentedebitore estero: in sostanza Sace richiede la disponibilità di una banca a subentrare all'esportatore in qualità di assicurato. La banca scontante, inoltre, onde garantirsi il diritto/la possibilità di ottenere il pagamento dell'indennizzo da parte di Sace in caso di default del debitore e garante (se previsto) estero, deve provvedere alla stipula di apposito accordo con lo scontatario esportatore intesa ad assicurarsi la collaborazione di quest'ultimo per l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri previsti dalla polizza assicurativa Sace, con specifico, ma non esclusivo, riferimento alla probazione dell'eventuale sussistenza del sinistro e del relativo ammontare del danno indennizzabile. Questa nuova polizza Sace è operativa soltanto dal 2002 e pertanto manca ancora una casistica sufficiente per esprimere un giudizio sull'efficacia e sulla sua utilità, sia per l'esportatore, che può trovare uno strumento aggiuntivo interessante per concludere Studio dott. Antonio Di Meo positivamente la negoziazione di forniture all'estero, sia per la banca che interviene come intermediario finanziario. 8.2.2 Conclusioni e suggerimenti E’ importante inoltre segnalare che il mercato del Forfait è un mercato utile all'esportatore perché consente di concedere credito equiparando i vari termini ed elementi del contratto con quelli della concorrenza straniera. Consigliamo di condurre in maniera ottimale la trattativa, in modo tale da poter accedere alle agevolazioni della Legge 143/98 (ex legge Ossola 227/77) che consente un abbattimento dei costi che scaturiscono dallo sconto, ma soprattutto facciamo presente che una conoscenza in via anticipata circa gli orientamenti di questo mercato in riferimento a certi Paesi e agli elementi sopra indicati, consente di offrire o di richiedere garanzie in modo consapevole, evitando di investire tempo e denaro in trattative che non sempre hanno una soluzione finanziaria adeguata. L’operazione assicurata presso la SACE consente all’esportatore di avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge sopra richiamata, che esamineremo nel cap. tredicesimo, che consente all’esportatore di ottenere un contributo in conto interessi quale differenza tra il netto ricavo dei titoli al tasso di sconto di mercato e il valore attuale dei titoli al tasso CIRR pagato dal compratore estero. Per usufruire dell'agevolazione prevista (contributo in conto interessi) occorre che siano rispettate alcune condizioni: • Almeno il 15% dell'importo sia stato pagato in via anticipata (si considera pagamento anticipato anche quello avvenuto con Lettera di Credito documentaria); • I beni oggetto della fornitura siano impianti, macchine o grandi opere. Sono esclusi i beni di largo consumo. La richiesta deve essere inoltrata dall'esportatore (tramite banca) alla SIMEST che, con riferimento al Rischio Paese, al debitore e al garante, determinerà la misura dello "spread" incluso nel Tasso di Sconto che, comunque non supera il 5% (4% nel caso di operazioni con dilazioni tra i 18 e i 23 mesi). VANTAGGI DEL FORFAITING • Incasso immediato d'esportazioni che prevedono pagamenti dilazionati a medio/lungo termine. • Trasferimento di tutti i rischi (di cambio, di interesse, di trasferimento fondi, politici, commerciali) sul forfaiter e perciò definitività dell’incasso. • Incremento della capacità di indebitamento dell’impresa in quanto non vengono intaccate le linee di fido bancario. • Eliminazione della gestione amministrativa del credito Studio dott. Antonio Di Meo SVANTAGGI DEL FORFAITING • Commitment fee (in media tra lo 0,5 e 1,5% su base annua del credito ceduto), cioè la commissione percepita per l’assunzione dell’impegno allo sconto. • Interessi di sconto, calcolati in base alla moneta in cui è espresso il titolo. • Costo legato al rischio paese e alla trasferibilità dei fondi, variabile in misura notevole da paese a paese (generalmente è compreso tra lo 0,4 ed il 4% annuo). • Handling fee, commissione di gestione (in media pari allo 0,5% su base annua). • Costo legato all’ottenimento della garanzia da rilasciare al forfaiter. 8.3 Credito acquirente - buyer's credit Da quanto già esaminato nei capitoli precedenti, risulta evidente come la possibilità di offrire alla propria clientela una dilazione di pagamento rappresenti un elemento di competitività nelle mani dell'azienda che, attraverso ulteriori tecniche, può ottenere il denaro prima della scadenza. Ci soffermiamo in questo capitolo sull'esame di una ulteriore possibilità per l'esportatore che partecipa ad una gara per la fornitura di un impianto e/o di un'opera di importo considerevole: il credito acquirente o buyer's credit. Con il credito acquirente il finanziamento viene concesso direttamente alla controparte estera (Stato o Banca Centrale estera, ente o impresa privata) e destinato al pagamento in contanti di esportazioni italiane. I crediti finanziari possono essere: • "open": se destinati all'inserimento di più contratti di export • "tied": se costruiti ad hoc per un'unica operazione di export. Lo schema classico in cui si sviluppa i buyer's credit prevede: 1. l'esportatore italiano ed il committente estero stipulano un contratto di fornitura che prevede il pagamento in parte per contanti ed in parte dilazionato su inserimento in una linea di credito; 2. l'istituto finanziatore (istituto speciale di credito, banca italiana, banca estera o consorzio di banche) stipula una convenzione di credito con una banca del paese acquirente finalizzata al pagamento dell'importo differito (Medio/Lungo termine) della fornitura, al tasso CIRR; Studio dott. Antonio Di Meo 3. l'esportatore esegue la fornitura e viene pagato in contanti dal compratore estero che si avvale dei mezzi finanziari messi a disposizione dall'istituto finanziatore per conto dello stesso committente estero, secondo modalità e tempi previsti di fornitura; 4. il committente estero paga l'importo della fornitura ratealmente all'Istituto bancario nel suo Paese, beneficiario della convenzione. Anche queste operazioni possono essere assicurate presso la SACE sempre con la copertura massima del 90% del credito. I rischi assicurabili sono il rischio politico e la mancata riscossione. Se le operazioni appena ricordate sono messe in atto da banche estere a favore di beneficiari in Paesi esteri e coprono crediti relativi ad esportazioni italiane, allora assumono il nome di "operazioni triangolari", in quanto interessano tre parti aventi sede in tre Paesi distinti. Tali operazioni vengono costruite "su misura" per finanziare importanti forniture italiane di beni durevoli, o impianti, a committenti, di norma pubblici, di paesi terzi che, per vari motivi non possono o non vogliono regolare in contanti. Anche in questi casi è ottenibile una garanzia SACE, che consente alle banche finanziatrici di considerare il rischio di credito, in ultima analisi il "rischio Italia" Con questo strumento molte imprese hanno potuto realizzare importanti opere all'estero, soprattutto in Paesi in Via di Sviluppo, penetrando così nuovi mercati e creandosi un'immagine vincente e competitiva difficile da ottenersi. 8.4 Cessione del credito e Factoring Il factoring internazionale consiste nella cessione di crediti a breve termine (di norma non oltre 180 giorni) derivanti da esportazioni di merci. Più precisamente il fornitore titolare dei crediti cede questi ultimi ad una società specializzata (factor), che si incarica dell’incasso. Oltre a ciò, l’operazione può prevedere anche il finanziamento del cedente, da realizzarsi nella forma dell’anticipazione (in misura percentuale) dei crediti ceduti. Se, da un lato, il costo complessivo di un’operazione di factoring, che prevede anche il finanziamento del cedente comporta costi normalmente più elevati di quelli connessi ai finanziamenti bancari, bisogna però sottolineare che esso offre una serie di servizi collaterali di natura commerciale (informativa sul paese dell’acquirente, sulle leggi e gli usi, ricerca clienti e agenti, ecc..) e finanziaria (gestione dei crediti, solleciti, iniziative legali, ecc..) che ne fanno una valida alternativa ai tradizionali strumenti di raccolta. La cessione dei crediti alla società di factoring può realizzarsi in due diverse modalità: • pro soluto (no recourse), ovvero senza rivalsa sul cedente qualora il debitore estero non paghi regolarmente; Studio dott. Antonio Di Meo • pro solvendo (with recourse), ovvero con rivalsa nei confronti del cedente che verrà chiamato a rimborsare quanto anticipatogli dal factor nel caso di mancato pagamento del cliente. Da quanto esposto, la modalità "pro soluto", unita all'anticipazione del credito, può rappresentare una soluzione interessante soprattutto se l'impresa è poco capitalizzata o che, comunque, necessiti di smobilizzare subito i propri crediti, in quanto, oltre a beneficiare dell'incasso del credito a vista, viene ceduto anche il relativo rischio. Certo che se tale operazione presenta dei costi connessi al tasso di interesse e a quelli sostenuti per la copertura del rischio si deve considerare il fatto che essa offre una serie di servizi collaterali di natura commerciale e finanziaria che ne fanno una valida alternativa ai tradizionali strumenti di raccolta. Ricordiamo, inoltre, che l'operazione, per essere perfezionata, necessita dell'accettazione da parte del cliente circa la cessione del debito ad un terzo (factor) I vantaggi del factoring sono elencati nella tabella, mentre gli svantaggi (v. tabella) sono rappresentati da un possibile impatto negativo sotto l'aspetto commerciale in quanto il debitore deve accettare la cessione del credito al factor. La cosa, generalmente, non presenta problemi nel settore dei beni industriali e strumentali, mentre negli altri casi può essere più difficile ottenere l'accettazione da parte del debitore. VANTAGGI DEL FACTORING • È una forma di finanziamento addizionale (che non entra in Centrale Rischi), utile soprattutto ad imprese poco capitalizzate e prive di linee di credito sufficienti a coprire il proprio fabbisogno di liquidità; • Consente di pianificare i flussi di cassa in entrata; • Consente, nella forma pro soluto, di vendere soltanto a clientela affidabile, cioè a quei clienti per i quali il factor è disposto a subentrare nel credito e ad eliminare il rischio di insolvenza del debitore ceduto; • Riduce gli adempimenti (e i costi) amministrativi per la gestione dei crediti; • Agevola l’incasso dei crediti export ad imprese che non hanno, al loro interno, specifiche professionalità o sufficienti risorse umane. Studio dott. Antonio Di Meo SVANTAGGI DEL FACTORING • Commissione di factoring, cioè quella commissione pagata a fronte del complesso delle attività contabili amministrative connesse con la gestione dei crediti (contabilizzazione, scadenzature, incassi, solleciti, ecc..); • Interessi sulle anticipazioni; • spese di tenuta conto (“handling”). L’operatività dell’export factoring presenta alcune analogie con il forfaiting. Peraltro, i due strumenti si differenziano notevolmente sotto vari aspetti fondamentali, che elenchiamo nella tabella . DIFFERENZE TRA IL FACTORING ED IL FORFAITING 1. Il factoring si applica normalmente quando la fornitura riguarda qualsiasi bene (anche se trova maggiore e più facile utilizzo nei beni strumentali e solo in alcuni beni di consumo) mentre il forfaiting quella di impianti di beni strumentali, grandi opere o beni di consumo durevole. 2. La durata dei crediti ammessi alle operazioni di factoring non supera, di norma, i 180 giorni. Il forfaiting, dal canto suo, non viene utilizzato per smobilizzi di crediti generalmente inferiori ai sei mesi in poi. 3. Il factoring si può configurare nella forma pro solvendo o pro soluto, mentre il forfaiting solo in quella pro soluto. 4. Il factoring prevede quasi sempre la cessione di tutti i crediti, il forfaiting no (anzi, ogni operazione ha specificità proprie e deve essere vagliata in relazione al paese, al cliente, all’importo, alle garanzie, ecc..). 5. Il factoring si caratterizza per l’offerta di servizi collaterali, mentre il forfaiting è una tipica operazione di sconto titoli. Studio dott. Antonio Di Meo