somme corrisposte al lavoratore in seguito a transazione
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somme corrisposte al lavoratore in seguito a transazione
LEGISLAZIONE NORMATIVA legislazione SOMME CORRISPOSTE AL LAVORATORE IN SEGUITO A TRANSAZIONE: RISVOLTI CONTRIBUTIVI E FISCALI SOMMARIO Art. 1346 C.C. - Art. 1965 C.C. - Art. 2099 C.C. - Art. 2113 C.C. - Art. 17 e 21 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 C.M. Fin. 23.12.1997, n. 326 - Art. 12 L. 30.04.1969, n. 153 - D. Lgs. 2.09.1997, n. 314 - Circ. Inps 24.12.1997, n. 263 Circ. Inps 16.01.2014, n. 6 - Cass. 12.04.2005, n. 7522 - Cass. 23.04.2014, n. 9180 • SCHEMA DI SINTESI • APPROFONDIMENTI La recente sentenza della Corte di Cassazione (23.04.2014, n. 9180) che afferma, discostandosi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali, come le somme corrisposte al dipendente non siano esenti da contribuzione per il solo fatto di essere state erogate in esecuzione di una transazione, ci consente di focalizzare alcuni essenziali concetti. In primis occorre ricordare che la transazione è un atto bilaterale (a differenza della rinunzia che è atto unilaterale) disciplinato dall’art. 1965 C.C. con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono o pongono fine ad una lite anche soltanto potenziale. Negli schemi ci si riferirà alle possibili transazioni nascenti nel corso del rapporto di lavoro o alla cessazione di esso. Ecco allora che il tema dell’imponibilità contributiva delle somme riconosciute a titolo transattivo assume particolare rilevanza ed è importante ricordare che le stesse non saranno ritenute imponibili solo qualora il negozio giuridico, steso e sottoscritto per negare ogni eventuale collegamento con le originarie pretese, sia riconosciuto ontologicamente estraneo al rapporto di lavoro fonte di rivendicazione. Il nascere, quindi, di una nuova ed originale obbligazione (la transazione di carattere c.d. novativo) individua una evidente cesura con i contenuti della sottesa controversia evidenziando in tal modo, in fatto e in diritto, la differenziazione dal rapporto precedente consentendo alle parti di determinare l’esenzione contributiva, ma non quella fiscale; infatti, le somme corrisposte al lavoratore creano reddito e pertanto dovranno essere assoggettate ad imponibilità fiscale secondo le regole ordinarie o della tassazione separata ove espressamente previsto. SCHEMA DI SINTESI Atto bilaterale attraverso il quale le parti prevengono o pongono fine ad una lite facen- Transazione dosi reciproche concessioni. semplice L’accordo si limita ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e regolare il preesistente rapporto di lavoro, senza estinguerlo. La causa è autonoma rispetto al rapporto di lavoro poiché le parti, facendosi reciproche TIPOLOGIE DI TRANSAZIONE concessioni, disciplinano diversi interessi e soddisfano esigenze diverse da quelle collegate al rapporto contrattuale principale. Transazione novativa Transazione semplice(1) In sostanza deve rinvenirsi il requisito soggettivo dell’inequivoca volontà di estinguere il rapporto preesistente mediante espressa formalizzazione dell’intenzione di costituire un nuovo rapporto che si sostituisce al precedente il quale viene estinto con la sottoscrizione della transazione. REGIME FISCALE Transazione Transazione da pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell’imponibile contributivo. Transazione Non si determina una base imponibile da assoggettare a contribuzione. novativa REGIME CONTRIBUTIVO Solo in esplicite casistiche è prevista la tassazioSi applica la tassazione ordinaria. ne separata. semplice(1) novativa Le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti Il contratto di transazione, anche di carattere novativo, produce effetti unicamente tra le parti stipulanti, senza EFFETTI DELLA TRANSAZIONE alcun pregiudizio per i diritti di terzi (es. Inps). Ciò deriva dal fatto che la pretesa contribuitiva è irrinunciabile e pertanto sono nulle le clausole contrattuali di transazione. Nota(1) In costanza di rapporto di lavoro. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.07.2014 N.8-9/2014 - 1 0 4 3 6 9 NORMATIVA legislazione APPROFONDIMENTI RINUNCE E TRANSAZIONI • Invalidità • Nell’ambito del rapporto di lavoro le rinunce e transazioni non sono di rinunce valide qualora abbiano per oggetto diritti del prestatore di lavoro derie transazioni vanti da disposizioni inderogabili di legge, contratti o accordi collettivi. TRANSAZIONE • Diritti inderogabili/ indisponibili • Retribuzione. • Trattamento di fine rapporto. • Ferie e riposi. • Diritto all’igiene e sicurezza sul lavoro. • Diritto alla qualifica e a non essere adibito a mansioni inferiori. • Diritto a non essere trasferito in mancanza dei requisiti disciplinati da art. 2103 C.C. • Diritto a non subire discriminazioni. • Diritto a non essere soggetti a controllo in violazione Statuto Lavoratori (artt. 2, 4, 6). • Diritto di non essere licenziati per causa di matrimonio o maternità. • Diritti disponibili • Non impugnare il licenziamento. • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. • Crediti derivanti da sentenza passata in giudicato. • Rassegnare le dimissioni. • Diritti derivanti da contratto individuale di lavoro qualora siano migliorativi rispetto alla contrattazione collettiva. • Sedi conciliative “protette” • Sedi dove viene garantita l’assenza dello stato di “soggezione” nei confronti del datore di lavoro e pertanto non soggette ad impugnazione giudiziale o stragiudiziale entro i 6 mesi successivi alla sottoscrizione dell’atto. • Definizione • Con il contratto di transazione le parti pongono fine ad una lite già cominciata oppure, sempre facendosi reci- Art. 1965, proche concessioni, prevengono una potenziale lite che c. 1, C.C. può sorgere. • A fondamento della transazione deve esserci una situazione litigiosa (res litigiosa) ed una contestazione circa la fondatezza o meno delle ragioni di una delle parti (res dubia). • Transazione novativa • Le parti, con tale negozio giuridico, potranno creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli che hanno formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. • Il secondo comma dell’art. 1965 C.C. prevede quindi espressamente la possibilità di costitutire una nuova pattuizione estranea ai presupposti della lite, ma che è tutelata, in quanto mira ad evitarla o a porvi fine pur non entrando affatto nel merito della stessa. La transazione poc’anzi richiamata sarà definita “transazione novativa” e le parti avranno come unica fonte di riferimento per i diritti e gli obblighi contratti il negozio giuridico stesso. • Sede giudiziale • Sede amministrativa • Sede sindacale • Sede arbitrale • Sede certificativa Da ciò deriva, sulla scorta dell’applicazione dell’art. 12 L. 153/1969, così come modificato dall’art. 6 D. Lgs. 314/1997, che la somma riconosciuta ad una parte, nella fattispecie un ex-dipendente, scaturente da una transazione novativa, e pertanto completamente disancorata dall’esistente rapporto di lavoro, non potrà essere conteggiata nell’imponibile contributivo mentre potrà ben essere computata per la determinazione della base imponibile fiscale. Anche la più recente giurisprudenza (su tutte Cass. 9180/2014) evidenzia come elemento centrale per l’esclusione dall’imponibilità contributiva non sia la semplice volontà delle parti, bensì l’intenzione di prevenire una lite o porre fine ad una già sorta, facendosi reciproche concessioni. 10 R AT I O L a v o r o N.8-9/2014 - 1 0 4 3 6 Aggiornato al 22.07.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata LEGISLAZIONE NORMATIVA legislazione TRANSAZIONI SEMPLICI O CONSERVATIVE • Regime fiscale • In linea generale, le somme erogate a titolo di transazione in costanza di rapporto di lavoro, in quanto riconducibili alle somme contemplate nell’art. 51 Tuir, sono assoggettate a imposizione fiscale ordinaria con applicazione delle aliquote disciplinate nell’art. 11 Tuir. Le somme percepite a seguito di transazioni diverse da quelle inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono soggette a tassazione ordinaria, salvo il caso in cui siano rinvenibili le condizioni richieste dall’art. 17 c. 1, lett. b), Tuir. Tale disposizione prevede che tale modalità di tassazione si applichi agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti Tassazione collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti per separata altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al c. 1 dell’art. 50 e al c. 2 dell’art. 49. Alle predette somme viene applicata l’aliquota media del biennio precedente secondo le disposizioni di cui all’art. 23 D.P.R. 600/1973. In virtù di quanto sopra si ritiene, anche sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 28.05.2009, n. 135/E che tale modalità di tassazione sia da applicare alle somme transattive riconosciute alla cessazione del rapporto. TRANSAZIONI NOVATIVE • Regime contributivo • Con la circolare 263/1997 l’Inps è intervenuto per ricordare come le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili rientrino nell’imponibile contributivo. • Per poter accertare l’imponibilità delle somme erogate occorrerà rilevare la riferibilità o meno dell’erogazione di una somma avente natura retributiva. È opportuno anche rammentare come le parti, in sede transattiva, non possono autonomamente attribuire un’erronea qualificazione al rapporto di lavoro senza la possibilità di intervento ispettivo per il recupero contributivo. Quest’ultima precisazione rende evidente come l’obbligo contributivo sussista in capo al datore di lavoro indipendentemente dal fatto che siano stati soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti. • Regime fiscale • L’art. 17, c. 1, lett. a) del Tuir evidenzia che occorre applicare la tassazione separata ai redditi derivanti da somme e valori percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. • È evidente che non viene introdotta una nuova fattispecie reddituale (quelle elencate nell’art. 6 Tuir) ma viene qui disciplinata una modalità di tassazione. • Da quanto sopra consegue che, per le somme erogate in virtù di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, non vi sono particolari dubbi circa l’applicazione della tassazione separata secondo l’aliquota del Tfr. Co.co.co. • Regime contributivo Qualora si addivenisse a transazioni relative alla risoluzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le somme erogate dovranno essere assoggettate secondo le regole di cui all’art. 24 c. 1 D.P.R. 600/1973 (ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%). • Le transazioni novative, genuine, non sono imponibili ai fini contributivi; è perciò opportuno evitare di riportare nel testo della transazione le classiche formule di stile (es. “a saldo di ogni e qualsiasi pretesa riconducibile all’intercorso rapporto di lavoro”) che potrebbero in realtà sottendere ad una transazione conservativa (e quindi imponibile ai fini contributivi). Dovrà ben essere evidente la volontà delle parti di estinguere il precedente rapporto e di sostituirlo con il nuovo rapporto obbligatorio derivante dalla transazione. R AT I O L a v o r o Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata Aggiornato al 22.07.2014 N.8-9/2014 - 1 0 4 3 6 11 NORMATIVA legislazione OBBLIGO DI FARE, NON FARE E PERMETTERE • Sono somme erogate, senza riconoscimento alcuno delle pretese richieste e a tacitazione e chiusura della lite, in relazione a liti che sorgono non in costanza di un rapporto di lavoro in essere (es. dipendente di una società appaltatrice che chiede il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alla società appaltante). Art. 67, c. 1, lett. l) Tuir • Regime fiscale • Ai fini fiscali debbono essere assoggettate alla ritenuta di acconto nella misura del 20%. Art. 25 D.P.R. 600/1973 • Regime contributivo • Ai fini contributivi esse non assumono alcuna rilevanza in quanto non sono in alcun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro autonomo o parasubordinato. SOMME NON IMPONIBILI • Risarcimento danni • Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di risarcimento dei danni alla salute e dei danni esistenziali, essendo considerabili quali somme che risarciscono un danno emergente, non possono essere considerate redditi imponibili in capo al lavoratore, né ai fini fiscali né previdenzali. Esempio Fac-simile di transazione Il giorno ........ del mese di ................... anno ................., presso i locali siti in .................. via ....................... si sono incontrate: la Società (di seguito, anche datore di lavoro), con sede in ....................., via .................., n. ........, C.F. ............................., rappresentata dal Sig. ............................. (con l’assistenza di ...........................), e il signor ........................ (di seguito, anche lavoratore), nato a ................... il ..................... C.F. ......................... residente in ....................... via ................................ n. ................. (con l’assistenza di ..................), di seguito denominate, congiuntamente, le Parti premesso che - il signor ..................... ha contestato con lettera del ............. e ricevuta dal datore di lavoro il ................ la legittimità del licenziamento intimatogli in data ............... chiedendo conseguentemente la riassunzione o la reintegrazione nonchè il risarcimento del danno; - la ........... contesta la fondatezza in fatto ed in diritto di tutto quanto preteso dal signor ............. ritenendo legittimo il proprio operato; - col presente atto, le parti addivengono ad un accordo transattivo volto a definire le controversie sopra indicate e a prevenire ogni altra controversia comunque connessa, anche in via indiretta e mediata, con l’attività lavorativa e/o di collaborazione, comunque essa si voglia giuridicamente qualificare, svolta presso la ................... dal signor ........................; perciò le parti dichiarano di transigere, come in effetti transigono, le predette controversie alle seguenti condizioni: • il signor .................... accetta la risoluzione del rapporto e rinuncia ad impugnare il licenziamento intimatogli dalla società con lettera raccomandata del .....................; • la ....................... dichiara di accettare la rinuncia indicata al punto precedente e, ferma restando la propria posizione di integrale contestazione delle pretese del ricorrente e - pertanto - senza riconoscimento alcuno - neppure indiretto od implicito - delle stesse, corrisponde al signor .................. l’importo di € ..................... (€ .........../00) con la sola finalità di addivenire alla soluzione della controversia. Detto importo viene corrisposto al signor ............. contestualmente alla sottoscrizione del presente atto (in alternativa sarà possibile concordare un pagamento dilazionato: verrà corrisposto in numero ............... rate da saldare entro il giorno ............. di ogni mese con decorrenza dal .............); • il signor ...................., nell’accettare l’importo che precede e nel darne ampia ricevuta tramite sottoscrizione del presente verbale, dichiara di essere completamente soddisfatto, di non aver null’altro a pretendere dal datore di lavoro per nessuna ragione o titolo - anche solo indirettamente o mediatamente - connesso all’intercorso rapporto di lavoro - e/o di collaborazione come si voglia giuridicamente qualificare, e con la sua risoluzione; • per i suddetti motivi, il signor ................. dà atto di non avere nulla da pretendere anche - e comunque - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per i seguenti titoli: t.f.r. e determinazione del suo ammontare; preavviso e relativa indennità sostitutiva; retribuzione diretta ed indiretta; inquadramento, mansioni svolte, e retribuzione per esse percepita nonchè eventuale risarcimento del danno sia economico in senso stretto che biologico che morale per dequalificazione professionale; mensilità aggiuntive alle dodici mensilità annue; ferie e relativa indennità sostitutiva; permessi - ivi compresi quelli per riduzione d’orario e per ex festività -; festività, eventuale svolgimento di lavoro straordinario, festivo, notturno - ivi compreso il risarcimento del danno (sia economico in senso stretto, che biologico che morale) derivante dal lavoro straordinario, notturno e festivo; indennità di trasferta ed ogni e qualsivoglia forma di risarcimento del danno comunque derivante, anche in via mediata, dalle prestazioni di lavoro espletate in collaborazione con la ................., ecc.. Letto, confermato e sottoscritto Firma del lavoratore Firma del datore di lavoro ......................................... ......................................... (Qualora la transazione venga effettuata in sede sindacale oppure presso la Commissione di conciliazione della Direzione Territoriale del lavoro occorrerà far apporre le firme rispettivamente dei rappresentanti dei sindacati oppure dei componenti della suddetta Commissione). 12 R AT I O L a v o r o N.8-9/2014 - 1 0 4 3 6 Aggiornato al 22.07.2014 Centro Studi Castelli S.r.l. Riproduzione vietata