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INFORMAZIONE – FORMAZIONE - ASSISTENZA – CONSULENZA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
la
S
cheda
Settembre 2006
PRONTO SOCCORSO
1. Definizioni
Si definisce “pronto soccorso” l’insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
La dotazione minima di tali presidi e le modalità di impiego da parte degli addetti sono
fissate, per decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
I principi che regolano l'organizzazione del pronto soccorso nelle aziende industriali si
applicano sostanzialmente anche nella prevenzione degli infortuni nei lavori in sotterraneo.
Norme analoghe valgono per i l soccorso nelle aziende minerarie.
Il "pacchetto di medicazione" è costituito da una scatola contenente materiale per il primo
soccorso da prestare a persone ferite (per il contenuto dello stesso cfr. allegato 2 del D.M.
388/2003).
La "cassetta di pronto soccorso" si differenzia dal pacchetto di medicazione per una
maggiore dotazione di presidi sanitari (per il contenuto dello stesso cfr. allegato 1 del D.M.
n. 388/2003).
La "camera di medicazione" è un locale convenientemente areato ed illuminato, r iscaldato
nella stagione fredda e fornito di un lettino con cuscino, coperte di lana, acqua per bere e
lavarsi, sapone e asciugamani nonché dei necessari presidi sanitari. La camera di
medicazione deve essere affidata ad un infermiere o, in difetto, ad una persona pratica di
servizi di infermeria per curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso (artt. 27-30, D.P.R. n. 303/1956).
VERONA
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CISL– Via L.ge Galtarossa,22/d tel.045/8096037
UIL– Via Giolfino, 10 tel. 045/8873150
La cassetta di medicazione prevista per i lavori in sotterraneo dev e avere una dotazione più
ampia, rispetto alla precedente, in modo da garantire un miglior soccorso in caso di
traumatismi.
Il locale di pronto soccorso nei lavori in sotterraneo deve essere fornito di acqua potabile,
lavandino, latrina, riscaldamento, i lluminazione. Nei lavori in sotterraneo ove è prescritta
l'infermeria, questa deve contenere da due a quattro letti ed essere affidata in custodia ad
un infermiere.
2. Obblighi del datore di lavoro e classificazione delle unità
produttive
Il datore di lavoro, oppure una persona da lui designata, considerando la natura e i rischi
delle lavorazioni che si svolgono in azienda, sentito il parere del medico competente, se
previsto, organizza il pronto soccorso prendendo in considerazione anche l a dislocazione
dei servizi di emergenza esterni e la necessità del trasporto dei lavoratori infortunati.
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 - recante disposizioni circa il pronto
soccorso aziendale - le aziende ovvero le unità produttiv e sono classificate, tenuto conto
della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, nei
seguenti tre gruppi:
Gruppo A:
-
Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica (di cui all'art. 2, del D.Lgs. n. 334/1999), centrali
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. n.
230/1995), aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. n.
624/1996, lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. n. 320/1956, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
-
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
-
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato
comparto dell'agricoltura.
del
Gruppo B:
-
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
-
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo
A.
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Il datore di lavoro, oppure una persona da lui designata, considerando la natura e i rischi
delle lavorazioni che si svolgono in azienda - e sentito il parere del medico competente, ove
previsto - deve individuare la categoria di appartenenza della propria azienda o unità
produttiva (art. 1, D.M. n. 388/2003).
Nel caso in cui l’azienda sia configurabile come appartenente al gruppo A, e solo in questa
ipotesi, il datore di lavoro deve comunicarlo all'Azienda unità sanitaria locale competente
sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di
emergenza del caso.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore
di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
3. Adempimenti amministrativi
Nell'ambito delle prescrizioni generali di tutela indicate dall'art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994, è
prevista la valutazione delle misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso e il
datore di lavoro deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure, di pronto soccorso (art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994) e organizzare i
necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso (art. 12,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 626/1994).
Il datore di lavoro deve inoltre, tenendo conto dei rischi connessi alle attività lavorative
svolte, prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anc he per il trasporto dei
lavoratori infortunati (art. 15, comma 1 del D.Lgs. n. 626/1994). Il medico competente deve
collaborare a tal fine con il datore di lavoro (art. 17, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.
626/1994).
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchiature specifiche di
pronto soccorso ed essere facilmente raggiungibili con le barelle. I locali di pronto soccorso
devono avere una segnaletica ben visibile anche a distanza (art. 1, D.Lgs. n. 493/1994).
Anche il materiale di pronto soccorso che è dislocato nei luoghi di lavoro deve essere
oggetto di segnaletica appropriata e ben visibile. E' necessario che i luoghi ove sono
reperibili materiali di pronto soccorso siano sgombri da ostacoli e siano facilmente
accessibili.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 388/2003, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di
gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M., da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del
medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidament e il sistema di emergenza
del Servizio sanitario nazionale.
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Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 2 del D.M. n. 388/2003, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il
medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Si segnala, infine, che il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493, fissa le norme in materia di
segnaletica relativa alla individuazione dei presidi di pronto soccorso all'interno delle
aziende (art. 1, lett. e); art. 2, lett. d); allegato I, punto 2; allegato II, punto 3.4).
Il datore di lavoro, in ogni caso, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo
intervento interno ed al pronto soccorso (art. 4, D.M. n. 388/2003).
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di
pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facil mente accessibile.
4. Obbligo di informazione e formazione
Le procedure di pronto soccorso devono essere parte integrante dei corsi di informazione ai
lavoratori e di formazione per i lavoratori addetti al pronto soccorso stesso (artt. 21 e 22 del
D.Lgs. n. 626/1994).
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.
626/94, devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure
di primo intervento interno e per l'attivazio ne degli interventi di pronto soccorso.
La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove
possibile, con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di
formazione sono riportati nell'Allegato 3 del D.M. n. 388/2003 e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del
corso di formazione sono riportati nell'Allegato 4 del D.M. n. 388/2003.
Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di
entrata in vigore del D.M. n. 388/2003 ( 3 agosto 2004 ).
La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per
quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
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5. Questioni interpretative
In merito all'obbligo della camera di medicazione per le aziende ubicate "lontano" da un
posto pubblico di pronto soccorso, è in discussione il principio che la locuzione "lontano"
possa essere identificata con una determinata distanza chilometrica e che la presenza
eventuale di una autoambulanza con servizio di rianimazione possa essere sostitutiva
dell'adempimento di cui trattasi.
In tali casi è opportuno richiedere, alla USL territorialmente competente, parere tecnico al
fine di evitare ipotetiche cont estazioni su differenti interpretazioni della norma.
Tale parere tecnico può inoltre essere parte integrante dei rapporti che il datore di lavoro
deve organizzare con le strutture pubbliche: in questa occasione, anche con l'ausilio del
medico competente, possono essere fornite tutte le indispensabili precisazioni in merito agli
specifici rischi lavorativi, in modo da predisporre al meglio un eventuale ricorso al posto
pubblico di pronto soccorso.
Le stesse problematiche riguardano l'adempimento di cui a ll'art. 31 del D.P.R. n. 303/1956
(posti decentrati di pronto soccorso) in base al quale la USL può richiedere la collocazione
di posti di pronto soccorso decentrati nei vari reparti in base a valutazioni che attengono a
criteri di tempestività dell'eventu ale soccorso.
6. Fonti normative
Norme giuridiche
-
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro)
Art. 388 (Denuncia dell'infortunio e soccorsi d'urgenza)
Art. 389 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
-
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali
per l'igiene del lavoro)
Art. 27 (Pronto soccorso)
Art. 28 (Pacchetto di medicazione)
Art. 29 (Cassetta di pronto soccorso)
Art. 30 (Camera di medicazione)
Art. 31 (Decentrazione del pronto soccorso)
Art. 32 (Personale sanitario)
Art. 56 (Mezzi di pronto soccorso e di profilassi)
Art. 58 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
-
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 ma rzo 1956, n. 320 (Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo)
Art. 95 (Istituzione dei servizi)
Art. 96 (Pronto soccorso)
Art. 97 (Infermeria)
Art. 98 (Determinazione dei presidi medico -chirurgici)
Art. 99 (Squadre d i salvataggio)
Art. 100 (Composizione delle squadre di salvataggio)
Art. 101 (Attrezzature delle squadre di salvataggio)
Art. 102 (Personale di soccorso)
Art. 103 (Personale di riserva)
Art. 104 (Addestramento professionale)
Art. 105 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
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-
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 321 (Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa)
Art. 11 (Assistenza sanitaria e pronto soccorso)
Art. 12 (Medici ed infermieri)
Art. 13 (Presidi medico-chirurgici)
Art. 14 (Trasporto degli infortunati)
Art. 15 (Denuncia di infortunio o di malattia)
Art. 41 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
-
DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1958 (Presidi chirurgici e farmaceutici
aziendali)
-
DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1959 (Presidi medico-chirurgici nei cantieri
per lavori in sotterraneo)
-
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia
delle miniere e delle cave)
Art. 652 (Servizio medico aziendale)
Art. 653 (Notificazione del nominativo)
Art. 654 (Pronto intervento sanitario)
Art. 655 (Medico)
Art. 681 (Sanzioni)
-
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro)
Art. 21 (Formazione ed informazione)
Art. 15 (Pronto soccorso)
Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)
Art. 3 (Misure generali di tutela)
Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro)
-
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva n.
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro).
Art. 1 (Definizione)
Art. 2 (Obblighi del datore di lavoro)
All. II, punto 3 - Cartelli di salvataggio
-
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni)
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7. Sanzioni
L'inosservanza degli artt. 28 (pacchetto di medicazione), 29 (cassetta di pronto soccorso) e
30 (camera di medicazione) del D.P.R. n. 303/1956 è sanzionata con ammenda massima
di € 2.582 (L. 5.000.000) o con l'arresto da 2 a 4 mesi per datori di lavoro e d irigenti (art.
58, lett. b), D.P.R. n. 303/1956).
L'inosservanza dell'art. 31, secondo comma, del D.P.R. n. 303/1956 (prescrizione della
cassetta di pronto soccorso in luogo del pacchetto di medicazione nelle aziende lontane da
posti di pronto soccorso) è sanzionata con ammenda massima di € 1.032 (L. 2.000.000) o
con l'arresto fino a 3 mesi (art. 58, lett. c), D.P.R. n. 303/1956).
L'inosservanza delle norme di cui agli artt. 95 (presidi medico -chirurgici nei lavori in
sotterraneo), 96 (cassetta di medicazione e/o strutture sanitarie), 97 (infermeria) del D.P.R.
n. 320/1956 inerente i lavori in sotterraneo, è sanzionata con ammenda massima di € 4.131
(L. 8.000.000) o con l'arresto da 3 a 6 mesi (art. 105, lett. a), D.P.R. n. 320/1956).
Trovano applicazi one le sanzioni stabilite dall'art. 41, D.P.R. n. 321/1956 (lavoro nei
cassoni ad aria compressa) e dagli artt. 681 686 del D.P.R. n. 128/1959 (lavoro nelle
miniere e nelle cave).
L'inosservanza dell'art. 15, comma 1 (org anizzazione del pronto soccorso) del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 1.549
a € 4.131 (da L. 3.000.000 a L. 8.000.000) (art. 89, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994).
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