Nota Informativa Assegno nucleo familiare
Transcript
Nota Informativa Assegno nucleo familiare
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. Comune di Dolo NI07 SOC Rev.7 del 27.05.2014 Pag. 1 di 3 L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. REQUISITI • Essere cittadino italiano o dell’Unione Europea • essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo (CE) • essere familiare di cittadino extracomunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (Legge 6 agosto 2013, n.97 art.13) • essere cittadino titolare dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria (circolare INPS n.9 del 22.01.2010); • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983; • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l’assegno. Per l’anno 2013 l’Indicatore della Situazione Economica è pari a € 25.108,71 annui per nuclei familiari con 5 componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2013, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2014). I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. Comune di Dolo NI07 SOC Rev.7 del 27.05.2014 Pag. 2 di 3 DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’an no nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi). MISURA DELL’ASSEGNO L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato: • sino ad un importo massimo di € 139,49 mensili per le richieste relative all’anno 2013; • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente; • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità. L’importo complessivo per 12 mensilità compresa la tredicesima corrisponde a € 1.813,37. Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo. VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole: • non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO. Comune di Dolo NI07 SOC Rev.7 del 27.05.2014 Pag. 3 di 3 • famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda; • se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori. Modalità di accesso: L’Ufficio Servizi Sociali valuta l’ammissibilità della domanda e attiva le procedure per l’erogazione del contributo assegnato, ai sensi dell’art.65 della L.448/98, inviando all’INPS di Venezia la documentazione necessaria affinché predisponga il pagamento.L’INPS paga gli assegni (anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto, saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45 giorni prima della scadenza dello stesso. Per l’assegno di nucleo familiare numeroso è necessario che il cittadino alleghi all’atto della domanda l’attestazione ISE in corso di validità. Qualora non ne fosse in possesso il calcolo dell’ISE potrà essere effettuato dai CAAF, dall’INPS, dal Servizio SI’ Cittadino e dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.