N. C 92/36 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31.10. 73

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N . C 92/36
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
31.10. 73
Proposta di direttiva concernente l'armonizzazione delle accise sugli oli minerali
(Presentata dalla Commissione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
viste ile disposizioni del t r a t t a t o che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo
99,
vista la p r o p o s t a della Commissione,
al Consiglio
il 9 agosto 1973)
d u r a n t e una p r i m a t a p p a , detta armonizzazione verta
essenzialmente sulla struttura delle accise ;
considerando che tale armonizzazione delle strutture
deve comprendere principalmente da delimitazione
dei p r o d o t t i imponibili, la determinazione del f a t t o
generatore dell'imposta, le condizioni di esigibilità,
il regime all'importazione ed all'esportazione e la
fissazione di un certo n u m e r o di esenzioni che dovrebbero essere applicate obbligatoriamente ;
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del C o m i t a t o economico e sociale,
considerando che l'instaurazione di un m e r c a t o com u n e avente caratteristiche analoghe a quelle di un
mercato interno implica che le condizioni della concorrenza n o n vengano falsate e che le persone, i beni,
i servizi ed i capitali vi circolino senza ostacoli ; che
tale obiettivo è stato esplicitamente c o n f e r m a t o dalla
risoluzione del Consiglio del 22 m a r z o 1971 concernente la realizzazione in più tappe dell'unione economica e monetaria, e il suo raggiungimento è stato
riconosciuto necessario per l'attuazione di tale
unione ;
considerando che un'imposta specifica di c o n s u m o
n o n deve avere l'effetto di u n ' i m p o s t a sulla p r o d u zione che p o t r e b b e falsare la concorrenza tra le industrie comunitarie e pregiudicare gli scambi sia
all'interno della C o m u n i t à che con i paesi terzi ; che
pertanto gli oli minerali utilizzati come materia p r i m a
o ausiliaria n o n dovrebbero essere soggetti all'accisa ;
che per tale ragione sembra giustificabile esentare
dall'accisa i combustibili petroliferi industriali, cioè
gli oli pesanti diversi dai gasoli, nonché gli oli minerali utilizzati per la lubrificazione ; che l'esenzione
dei combustibili petroliferi industriali è altresì motivata dal p u n t o di vista della politica energetica comunitaria, che tende ad istituire, in tutta la misura
del possibile, un regime fiscale neutro per t u t e le
fonti di energia primaria ;
considerando che le imposte che attualmente colpiscono il c o n s u m o degli oli minerali n o n sono sempre
neutre da un p u n t o di vista concorrenziale ; che le
disparità tra gli oneri che esse c o m p o r t a n o nei vari
Stati m e m b r i r e n d o n o necessario il m a n t e n i m e n t o di
tassazioni all'importazione, di detassazioni all'esportazione e di controlli alile frontiere ;
considerando che sembra, tuttavia, o p p o r t u n o , per
ragioni di bilancio, lasciare agli Stati m e m b r i la possibilità di tassare i combustibili petroliferi industriali
ed i lubrificanti finché gli scambi f r a Stati m e m b r i
d a r a n n o luogo a tassazioni all'importazione ed a
detassazioni all'esportazione ;
considerando che questa situazione costituisce un
ostacolo per la circolazione libera e senza distorsioni
di concorrenza degli oli minerali tra gli Stati m e m b r i ;
che essa contrasta perciò la realizzazione del mercato
comune e dell'unione economica e monetaria e che
p e r t a n t o occorre a d o t t a r e le misure necessarie per
eliminare tali inconvenienti ;
considerando che l'applicazione di un regime c o m u n e
per gli oli minerali utilizzati nei settori della navigazione aerea, della navigazione interna e dell'agricoltura richiede ancora studi più a p p r o f o n d i t i ; che, in
tali condizioni, è d ' u o p o lasciare provvisoriamente
agli Stati m e m b r i la possibilità di m a n t e n e r e i loro
rispettivi regimi attuali ;
considerando che la libera circolazione tra gli Stati
membri ed un regime tale da garantire che n o n siano
falsate le condizioni di concorrenza p o s s o n o essere
realizzati soltanto mediante un'armonizzazione sul
piano comunitario delle accise che colpiscono il consumo degli oli minerali ; che conviene tuttavia procedere progressivamente all'armonizzazione di tali
accise e che a tal fine è o p p o r t u n o fare in m o d o che,
considerando che, n o n o s t a n t e l ' a u t o n o m i a lasciata
agli Stati m e m b r i di fissare liberamente le aliquote
dell'accisa, la concessione di regimi di favore per
determinati utilizzatori dovrebbe essere oggetto di
una p r o c e d u r a di consultazione ;
considerando che, allo scopo di assicurare uguali
condizioni d i concorrenza suil p i a n o comunitario le
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modalità di riscossione e di controllo dell'accisa devono essere, nella maggior misura possibile, armonizzate fra gli Stati membri ;
e) i prodotti della voce 27.11 della T D C , ad eccezione del gas naturale e del metano ;
f)
considerando che occorre garantire l'applicazione
coordinata delle disposizioni della presente direttiva e
che, a tal fine, è indispensabile prevedere una procedura efficace che consenta di fissare, ogni qualvolta
sia necessario, le misure di applicazione che si impongono ; che le procedura del Comitato delle accise permette l'adozione semplice e rapida di tali misure ;
considerando che, per non rimettere in questione
l'intera armonizzazione, gli oli minerali non devono,
in linea di massima, essere sottoposti direttamente o
indirettamente ad alcuna imposizione indiretta diversa dall'accisa e dall'imposta sul valore aggiunto
armonizzate,
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i prodotti della voce 27.12 della T D C ;
g) i prodotti della sottovoce 27.13 B della T D C ;
h) i prodotti della voce 24.14 della T D C , ad eccezione dei prodotti resinosi, delle terre decoloranti
esauste, dei residui acidi e dei residui basici ;
i)
i prodotti della sottovoce 27.16 B della T D C ;
j)
i prodotti delle sottovoci 29.01 A, B II e da D I a
D III della T D C ;
k) i prodotti della voce 34.03 della T D C ;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1) i prodotti della voce 34.04 della T D C contenenti
più dell'85 0 /o in peso dei prodotti indicati ai precedenti punti f) o g) ;
m) i prodotti della sottovoce 38.14 B I della T D C ;
I. Campo d'applicazione
Articolo 1
Gli Stati membri sottopongono i prodotti indicati
nell'articolo 2, denominati qui di seguito « oli minerali » e, nei limiti stabiliti dall'articolo 3, i prodotti
importati contenenti oli minerali, ad un'accisa armonizzata conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per
oli minerali :
a) i prodotti della sotovoce 27.07 A della T D C (tariffa doganale comune).che distillano 90 °/o o più
in volume fino a 210 °C e, ad eccezione delle
teste solforate degli oli leggeri grezzi, i prodotti
della sottovoce 27.07 B della T D C ;
b) i prodotti della sottovoce 27.07 G della T D C utilizzabili come prodotti di sostituzione degli oli
combustibili ;
c) i prodotti della voce 27.10 della T D C , ad eccezione delle preparazioni indicate al punto d) ;
d) le preparazioni della voce 27.10 della T D C non
aventi le qualità necessarie per essere impiegate
come carburanti ;
n) i prodotti della sottovoce 38.14 B III della T D C
contenenti prodotti compresi nel presente paragrafo ;
o) i prodotti della sottovoce 38.19 E della T D C .
2. Oltre ai prodotti tassabili enumerati al precedente
paragrafo 1, è altresì considerato come « olio minerale » qualsiasi prodotto destinato ad essere impiegato, ovvero venduto o utilizzato come carburante
per la propulsione di veicoli a motore.
3. Gli Stati -membri hanno la facoltà di includere i
prodotti della voce 27.09 della T D C nel campo di
applicazione dell'accisa.
4. Le voci e sottovooi della T D C indicate ai paragrafi 1 e 3 sono quelle del testo della T D C in vigore
alla data dell'entrata in applicazione della presente
direttiva.
Articolo 3
1. I prodotti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1,
lettere d), k), 1), m) e n), utilizzati come lubrificanti,
sono sottoposti all'accisa solo per la loro parte corrispondente ai prodotti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), da f) ad i) ed o).
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2. I prodotti importati che non sono oli minerali
ma contengono prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono sottoposti all'accisa nella misura in cui
l'accisa è applicata agli oli minerali contenuti nei
prodotti nazionali similari. Gli Stati membri possono
tuttavia stabilire i contenuti minimi in oli minerali
al di sotto dei quali non si applica l'accisa all'importazione.
II. Determinazione dell'accisa
Articolo 4
1. Il fatto generatore dell'accisa è costituito da :
a) l'uscita degli oli minerali da uno stabilimento di
produzione di oli minerali o, nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, l'uscita da un deposito
fiscale ;
b) il consumo degli oli minerali all'interno di uno
stabilimento di produzione di oli minerali :
— per fini estranei alla produzione ;
— come carburanti per la propulsione di veicoli
a motore ;
c) l'importazione degli oli minerali ;
d) la realizzazione di uno dei fatti di cui all'articolo
2, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri determinano ila o le persone
fisiche o giuridiche che sono ti soggetti dell'accisa.
Articolo S
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si considera come stabilimento di produzione di oli minerali
ai sensi dell'articolio 4 qualsiasi stabilimento nel quale
i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono <
fabbricati o sottoposti ad uno dei trattamenti previsti
dalla nota complementare 5 del capitolo 27 della
TDC.
Quando uno Stato membro esercita la facoltà di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, lo stabilimento nel quale
sono ottenuti i prodotti della vooe 27.09 è ugualmente considerato come stabilimento di produzione
di oli minerali.
2. Per motivi di controllo, gli Stati membri hanno
la facoltà di considerare più stabilimenti di produzione di una stessa impresa o la totalità di essi come
un solo stabilimento di produzione.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di non considerare come « stabilimenti di produzione di oli minerali » gli stabilimenti in cui i prodotti imponibili
fabbricati sono esclusivamente lubrificanti o combustibili ai quali si applica un'aliquota nulla.
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Articolo 6
Gli Stati membri hanno la facoltà di non considerare
come « produzione di oli minerali » :
a) le operazioni nel corso delle quali si ottengono
in via accessoria quantità minime di oli minerali ;
b) le operazioni con cui l'utilizzatore di un olio minerale ne rende possibile il reimpiego nella sua
stessa impresa, a condizione che l'importo dell'accisa già pagata per tale olio non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe dovuta se l'olio
reimpiegato fosse sottoposto a nuova tassazione ;
c) l'operazione che consiste nel miscelare, al di fuori
di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, oli minerali fra di loro o con altre
sostanze, a condizione :
— che l'accisa sulle componenti sia stata preventivamente pagata, e
— che il suo importo non sia inferiore all'importo dell'accisa che sarebbe applicabile alla
miscela.
La prima di queste condizioni non è richiesta quando
la miscela beneficia di un'esenzione in caso di una
determinata utilizzazione.
La seconda condizione non è richiesta quando le
componenti soggette ad aliquote differenti devono
essere miscelate per ragioni tecniche.
Articolo 7
Ai sensi della presente direttiva, s'intende per importazione l'introduzione di un olio minerale di qualsiasi provenienza nel territorio doganale di uno Stato
membro o in una zona franca, esclusi i territori in
cui l'accisa armonizzata non è applicabile.
Articolo 8
1. L'accisa è esigibile :
— quando un olio minerale è immesso al consumo
per un'utilizzazione che non beneficia di un'esenzione prevista dall'articolo 9. L'olio minerale è
considerato immesso al consumo quando una
persona può disporne liberamente al di fuori di
qualsiasi regime sospensivo deill'accisa ;
— quando l'olio minerale è consumato all'interno
di uno stabilimento di produzione per fini estranei
alla produzione o come carburante per la propulsione di veicoli a motore ;
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— quando si verifica uno dei fatti generatori di cui
all'articolo 4, lettera d) ;
— quando una delle condizioni di utilizzazione
richieste per ottenere il beneficio di un'esenzione
o di una riduzione di aliquota non è o non viene
più rispettata ;
— quando vengono accertati ammanchi che non
possono essere giustificati nei modi stabiliti dagli
Stati! membri.
2. Quando un olio minerale importato è soggetto a
dazi della tariffa doganale comune o a tasse di
effetto equivalente instaurate nel quadro di una politica comune, per l'esigibilità dell'accisa si osservano
le stesse norme concernenti l'esigibilità di dette imposizioni comuni.
3. L'olio minerale importato o prelevato da uno
stabilimento di produzione o da un deposito fiscale
può essere inviato in sospensione di accisa, sotto
controllo dell'amministrazione fiscale, ad uno stabilimento di produzione o ad un deposito fiscale.
4. In caso di modifica di una o più aliquote dell'accisa, le partite di oli minerali già immesse al consumo possono essere oggetti di aumento o riduzione
dell'accisa.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità di percezione della differenza o di rimborso dell'eccedenza
di accisa.
Articolo 9
1. Gli oli minerali esportati sotto controllo fiscale
dal territorio in cui si applica l'accisa armonizzata
sono esenti dall'accisa. Gli Stati membri stabiliscono
le condizioni alle quali l'accisa già pagata è restituita
all'esportazione.
o della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità.
Articolo 10
1. Senza pregiudizio delle ulteriori disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono mantenere le
esenzioni o le aliquote ridotte che essi applicano alla
data dell'entrata in vigore della presente direttiva agli
oli minerali utilizzati sotto controllo fiscale :
— per la navigazione aerea ;
— per la navigazione
costiera ;
interna
e
la
navigazione
— per la pesca costiera ;
— nel settore agricolo.
2. Gli Stati membri possono inoltre mantenere, senza
pregiudizio di altre disposizioni comunitarie :
a) le esenzioni
tazione, in
alla data di
tiva nei casi
d'accisa che essi applicano all'imporbase alla loro legislazione doganale,
entrata in vigore della presente diretindicati nell'allegato ;
b) le esenzioni d'accisa che essi applicano o applicheranno in virtù di convenzioni o accordi
bilaterali o multilaterali o con provvedimento unilaterale :
— a favore di missioni diplomatiche o rappresentanze consolari (ivi comprese le missioni commerciali) di altri Stati, stabilite sul loro territorio ;
— a favore di istituzioni o organismi internazionali o intergovernativi la cui sede si trova sul
loro territorio ;
— a favore delle forze armate di altri Stati, di
stanza nel loro territorio ;
— a favore di organismi incaricati da governi
stranieri della costruzione, della sistemazione
o della manutenzione dei cimiteri militari.
2. Sono altresì esentati dall'accisa :
a) gli oli minerali utilizzati, sotto controllo fiscale,
a fini diversi dalla carburazione o combustione ;
b) i gasoli utilizzati, sotto controllo fiscale, come
carburanti per la propulsione dei veicoli su strada
ferrata, che circolano sulle reti ferroviarie pubbliche ;
c) i gas di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e
j), utilizzati, sotto controllo fiscale, come combustibili ;
d) gli oli pesanti, diversi dai gasoli, utilizzati, sotto
controllo fiscale, come combustibili, fatte salve
tuttavia le eventuali future disposizioni comunitarie adottate ai fini della protezione dell'ambiente
Articolo 11
1. Senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri stabiliscono liberamente le aliquote dell'accisa, ivi comprese ile aliquote nulle. Le
aliquote possono essere differenziate in funzione delle
proprietà che possiede il prodotto o in funzione del
suo impiego.
2. Quando uno Stato membro mantiene, a favore di
determinati utilizzatori, aliquote differenziate diverse
da quelle previste dall'articolo 10, le notifica alla
Commissione entro il termine di un mese a partire
dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
In quanto necessario, la Commissione consulta gli
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Stati membri ed emette un parere entro il termine di
tre mesi dalla data di notifica.
3. Quando uno Stato membro intende istituire nuove
differenziazioni di aliquote a favore di determinati
utilizzatori, ne informa la Commissione in tempo
utile e per iscritto.
La Commissione può, ove lo ritenga opportuno, consultare gli Stati membri e rivolgere allo Stato membro
interessato un parere o una raccomandazione entro
due mesi dalla ricezione della citata comunicazione.
Lo Stato membro non mette
quote differenziate prima di
cazione del parere o della
Commissione, altrimenti può
del termine di due mesi.
in vigore le nuove aliaver ricevuto comuniraccomandazione della
farlo dopo il decorso
III. Controlli
Articolo 12
1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti
necessari per controllare gli oli minerali :
— prodotti e depositati negli stabilimenti di produzione ;
— messi in circolazione ;
— commercializzati ;
— introdotti in depositi fiscali ;
— detenuti e impiegati per usi esentati dall'accisa o
soggetti ad un'aliquota ridotta.
2. Le misure di controllo di cui al paragrafo 1
saranno alleggerite nei casi in cui non vi sia motivo
di temere che la riscossione dell'accisa possa essere
compromessa.
Per i prodotti di cui all'articolo 2 impiegati come
carburanti ovvero come combustibili ad aliquota
ridotta, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni
necessarie, quali ad esempio la colorazione e l'applicazione di contrassegni, per impedire gli impieghi
abusivi.
IV. Regime del deposito fiscale
Articolo 13
1. Gli oli minerali possono essere detenuti in un
deposito fiscale, in sospensione di accisa, e subirvi,
oltre alle manipolazioni usuali ammesse nei depositi
doganali, le operazioni indicate nei paragrafi 2 e 3.
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2. In un deposito fiscale gli oli minerali possono
essere miscelati tra di loro. All'atto dell'immissione
al consumo, la miscela ottenuta è sottoposta all'accisa, secondo d'aliquota ad essa relativa.
3. Gli oli minerali possono essere miscelati in un
deposito fiscale con altri prodotti soltanto se la
miscela ottenuta costituisce un olio minerale ai sensi
dell'ar ticolo 2. Si applica inoltre la disposizione della
seconda frase del precedente paragrafo 2, tenendo
conte eventualmente delle disposizioni dell'articolo 3.
4. Quando si tratta di oli minerali importati, allo
stato naturale o contenuti in altri prodotti, da paesi
non membri delle Comunità europee, le disposizioni
della direttiva del Consiglio n. 69/74/CEE del 4 marzo
1969, riguardante l'armonizzazione delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative
al regime dei depositi doganali (1) si applicano ed
esplicano ai fini dell'accisa gli stessi effetti che esse
hanno nei riguardi dei dazi doganali.
Articolo 14
1. L'apertura di un deposito fiscale è autorizzato
dall'amministrazione competente, su domanda dell'interessato, a condizione che questi :
a) produca o importi oli minerali o ne eserciti il
commercio all'ingrosso, ovvero ne effettui il deposito per conto di terzi che li producono o importano o commerciano. Sono tuttavia escluse
dal regime del deposito fiscale ile installazioni di
deposito adibite alla vendita al dettaglio ;
b) disponga di installazioni conformi alle prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative
nazionali in materia di depositi fiscali.
2. Gli Stati membri possono, inoltre, subordinare
l'apertura ed il funzionamento di un deposito fiscale
ad altre condizioni, purché queste si applichino allo
stesso modo tanto ai prodotti nazionali quanto ai
prodotti importati.
V. Pagamento dell'accisa
Articolo 15
1. Il pagamento dell'accisa divenuta esigibile nel
corso di un mese civile viene effettuato al più tardi
alila scadenza di un termine che ciascuno Stato mem(x) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969.
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bro fissa entro il 15 del mese successivo e il 15 del
secondo mese che segue il mese in cui l'importo diventa esigibile.
2. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà, per
quanto riguarda i prodotti importati, di estendere
all'accisa l'applicazione delle disposizioni riguardanti
la riscossione dei diritti doganali.
VI. Comitato delle accise
Articolo 16
Le disposizioni comunitarie per l'applicazione degli
articoli dal 2 al 15 incluso sono, in quanto necessarie, determinate secondo la procedura stabilita dalla
decisione del Consiglio n.
del
che
istituisce il Comitato delle accise.
2. Senza pregiudizio di ulteriori disposizioni comunitarie, possono tuttavia essere mantenute :
— in Francia : il diritto riscosso per alimentare il
« Fondo di sostegno degli idrocarburi » e l'« Istituto del petrolio » ;
— nella Repubblica federale di Germania : la tassa
riscossa sugli oli lubrificanti immessi al consumo
e destinata ad alimentare il « Fondo di eliminazione degli oli usati » ;
•— nei Paesi Bassi : il diritto speciale sur combustibili
e carburanti che provocano l'inquinamento dell'aria (heffing brandstoffen luchtverontreiniging),
riscosso su determinati oli minerali.
3. Senza pregiudizio di ulteriori disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono istituire, in deroga al
paragrafo 1, imposizioni speciali su taluni oli minerali, purché esse rientrino nel quadro delle misure
d'urgenza di protezione dell'ambiente, previste dall'accordo del 6 marzo 1973 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.
VII. Disposizioni transitorie
Articolo 19
Articolo 17
1. Fino e non oltre la data dell'abolizione delle tassazioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri, questi
possono applicare l'accisa, in deroga all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), agli oli minerali utilizzati
come lubrificanti e, in deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), agli oli pesanti diversi dai gasoli,
usati come combustibili.
2. L'Irlanda ed il Regno Unito dispongono di tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente
direttiva per applicare le disposizioni dell'articolo 15,
paragrafo 1.
Vili. Disposizioni finali
Articolo 18
1. Gli Stati membri non sottopongono direttamente
o indirettamente gli oli minerali ad alcuna imposta
indiretta diversa dall'accisa di cui all'articolo 1 e dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla direttiva
del Consiglio 67/227/CEE dell'll aprile 1967 (*).
(x) GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 67.
Al fine di consentire al Consiglio di pronunciarsi
entro il 1° luglio 1975 su un regime comune di accisa
da applicarsi agli oli minerali impiegati nel settore
agricolo, la Commissione sottoporrà al Consiglio le
relative proposte entro il 1° luglio 1974.
Articolo 20
1. Gi Stati membri mettono in vigore il 1° gennaio
1975 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano senza
indugio la Commissione.
2. Dal momento (Mia notificazione della presente
direttiva, gli Stati membri avranno inoltre cura di
informare la Commissione, in tempo utile perché
questa possa presentare le sue osservazioni, di ogni
successivo progetto di disposizioni essenziali di ordine
legislativo, regolamentare o amministrativo che essi
intendono emanare nella materia disciplinata dalla
presente direttiva.
Articolo 21
La presente direttiva è destinata agli Stati membri.
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ALLEGATO
Le esenzioni dall'accisa di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della direttiva, riguardano:
a) gli oli minerali messi in opera per fabbricare prodotti compensativi, nell'ambito di un regime
di perfezionamento attivo ai sensi della direttiva del Consiglio del 4 marzo 1969 (x) ;
b) gli oli minerali consumati nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo per uno degli
usi previsti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), della direttiva del Consiglio del 4 marzo
1969 , nonché dall'allegato della direttiva della Commissione del 30 giugno 1971 (2) ;
c) i carburanti, combustibili e lubrificanti — nei limiti fissati da ciascuno Stato membro — che
si trovano a bordo di mezzi di trasporto stranieri all'atto dell'ingresso in uno Stato membro
per un soggiorno temporaneo, o a bordo di mezzi di trasporto nazionali di ritorno da un
soggiorno all'estero ;
d) i campioni di oli minerali di valore trascurabile, utilizzabili esclusivamente per acquisire
ordinativi di merci da importare o per passare ordinativi di merci da esportare;
e) i campioni di oli minerali diversi da quelli di cui sopra, importati temporaneamente, per
acquisire ordinativi di merci da importare o per passare ordinativi di merci da esportare;
f) i campioni di oli minerali destinati alla ricerca scientifica;
g) gli oli minerali reimportati a destinazione o per conto dell'esportatore, che non hanno subito
all'estero né manipolazioni né trasformazioni, o che sono stati posti in un deposito;
h) gli oli minerali destinati a figurare in esposizioni pubbliche internazionali e ad essere successivamente riesportati.
f1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969.
2
) GU n. L 161 del 19. 7. 1971.
(
Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario di talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa
doganale comune
(Presentata dalla Commissione
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione,
al Consiglio il 14 settembre 1973)
partito tra gli Stati membri, per l'anno 1973, un
contingente tariffario comunitario di un volume di
5 300 tonnellate di anguille fresche (vive o morte),
refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura o
alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce
16.04 — a condizioni da determinarsi dalle autorità
competenti — della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune ;
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che con regolamento (CEE) n. 2727/72
del 19 dicembre 1972 (1) il Consiglio ha aperto e ri(x) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 58.
considerando che il volume contingentale è stato
fissato a 5 300 tonnellate tenendo conto di un notevole
aumento della produzione comunitaria previsto per il
1973 ; che si è tuttavia verificato che, da un lato,
detto aumento si è manifestato finora solo parzial-