Lavoro notturno - RSU Siae Microelettronica

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Lavoro notturno - RSU Siae Microelettronica
R.S.U. Siae Microelettronica
Lavoro notturno
La materia in questione é regolata da leggi e dal contratto nazionale.
Le normative che riassumiamo si applicano ai lavoratori metalmeccanici dell'industria
(contratti Federmeccanica e Confapi).
1. Definizione
Il decreto legislativo 66/2003 relativo all’orario di lavoro, definisce:
a) periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra
la mezzanotte e le cinque del mattino;
b) lavoratore notturno: chi svolge durante il periodo notturno , e in via non eccezionale,
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero che svolge, durante il periodo notturno,
almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai CCNL o in
assenza di un parametro diverso previsto dal Ccnl, per un minimo di ottanta giorni
lavorativi nell'anno, riproporzionati nel caso di lavoro a tempo parziale.
L'art. 2018 del Codice Civile stabilisce una retribuzione maggiorata per il lavoro notturno.
La regolamentazione specifica e' demandata alla legge e ai contratti.
2. Decorrenza
Per i lavoratori, dipendenti dalle aziende industriali, il lavoro notturno decorre:
Operai Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino.
Impiegati e intermedi - Per questi lavoratori, il lavoro notturno e' quello compreso tra le 21
e le 6 del giorno seguente.
Per i lavoratori a cui viene applicato il CCNL degli artigiani metalmeccanici è considerato
lavoro notturno quello effettuato dall 22 alle 6 del mattino.
3. Limiti nel lavoro notturno e obblighi del lavoratore
L'orario di lavoro, in questo caso, non puo' superare le otto ore nell'arco delle 24.
Nessun lavoratore puo' rifiutarsi, nei limiti di legge e salvo giustificato motivo, di compiere
lavoro notturno.
Nel nuovo testo legislativo scompare il divieto specifico (previsto nella legge 653/1934 e
ribadito nella legge 903/77) di adibire le donne al lavoro notturno dalle 24 alle 6 nelle
aziende manufatturiere, anche artigianali, limitando tale divieto alle sole lavoratrici madri
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento dell'anno di eta' del
bambino. Viene nel contempo estesa a tutti i lavoratori con figli piccoli a carico la
possibilita' di rifiutare di prestare lavoro notturno dalle 24 alle 6.
La norma prevede infatti la possibilita' di rifiutare il turno di notte:
- alla lavoratrice madre, o in alternativa il padre, di un figlio di eta' inferiore ai tre anni
- alla lavoratrice o al lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
eta' inferiore a 12 anni;
- alla lavoratrice o al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
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4. Obblighi del datore di lavoro
Quando l'introduzione del lavoro a turni rappresenta una novita' l'azienda ha l'obbligo di:
a) esaminare l'introduzione di tali nuovi orari con la Rsu o, in mancanza di questa alle
Organizzazioni sindacali territoriali.
b) sottoporre a visite mediche i lavoratori coinvolti: preventive, per verificare eventuali
controindicazioni; periodiche (almeno ogni due anni), eccezionali , in caso di evidenti
condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
c) informare i lavoratori sui rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno;
d) informare per iscritto la Direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, con
periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici. Tale informazione va estesa alle RSU o alle OO.SS.
territoriali.
5. L'incidenza delle maggiorazioni sugli istituti contrattuali
Il contratto non afferma esplicitamente che occorre calcolare le maggiorazioni per lavoro
notturno su tredicesima, ferie, festivita', Tfr ai fini del calcolo degli istituti contrattuali.
Tuttavia afferma che la retribuzione di tali istituti dovra' essere calcolata tenendo presente
la paga globale di fatto che percepisce il lavoratore. Pertanto se un lavoratore svolge
continuativamente lavoro notturno, non vi e' dubbio che la paga di fatto di quel lavoratore
e' composta anche dalla maggiorazione e dalla retribuzione per il maggior orario prestato.
In tal senso si e' espresso il giudizio prevalente della magistratura. Occorre dunque
chiedere, dove ancora non lo si fosse fatto, l'incidenza delle maggiorazioni, per lavoro
notturno, su tredicesima, ferie, festivita', Tfr e su tutti gli istituti che facciano esplicitamente
riferimento alla paga globale di fatto.
ESEMPI DI CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO
SU TREDICESIMA, FERIE E FESTIVITÀ
1° turno: dalle 6 alle 14
2° turno: dalle 14 alle 22
Lavoratore di 3° livello
addetto a due turni avvicendati
Le ore soggette a maggiorazione sono 4 al giorno, ogni 2 settimane, oppure 2 ore al
giorno
ogni settimana (la cosa non cambia), cioè un quarto delle ore prestate. Pertanto la
maggiorazione sarà applicabile su un quarto delle ore di tredicesima, ferie e festività
oppure (che é la stessa cosa) sarà applicabile un quarto della maggiorazione sugli
istituti citati.
Maggiorazione per le 4 ore del 2° turno:
15%
Paga oraria utile per le maggiorazioni
Euro 5,74
Maggiorazione su festività
8 ore : 4 = 2 x 0,861
(15% di euro )
Euro 1,72
Maggiorazione su ferie
160 ore : 4 = 40 x 0,861
(15% di ¤ 5,74)
Euro 34,44
Maggiorazione su tredicesima
173 ore : 4 = 43,25 x 0,861
(15% di ¤ 5,74)
Euro 37,24
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1° turno = dalle 6 alle 14: ore 8 (maggiorate = 0)
Lavoratore di 3° livello
addetto a 3 turni avvicendati
2° turno = dalle 14 alle 22 = ore 8 (maggiorate = 4)
3° turno = dalle 22 alle 6 = ore 8 (maggiorate = 8)
Totale ore lavorate = ore 24 (maggiorate = 12)
Le ore maggiorate sono esattamente la metà delle ore lavorate.
Per cui si dovrà maggiorare con le percentuali dovute o la metà delle ore di
tredicesima, ferie e festività (secondo gli esempi precedenti), oppure si
maggioreranno tutte le ore, ma con la metà delle percentuali di maggiorazione.
Facciamo un solo esempio per le festività con la maggiorazione del 20%
Paga oraria utile per la maggiorazione:
Euro 5,74
Maggiorazione su festività
8 ore : 2 = 4 ore x euro 1,15
(20% di 5,74)
Euro 4,6
oppure:
8 ore x euro 0,575
(20% : 2 di 5,74)
Euro 4,6
ESEMPIO DI MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO
SULL’ANZIANITÀ SPETTANTE FINO AL 31/5/82
Addetto a 2 turni avvicendati
(Si maggiora la paga oraria oppure quella mensile delle percentuali già individuate
per il calcolo di tredicesima, ferie e festività. Maggiorazione: 15%)
Maggiorazione della paga utile ai fini del calcolo
3,75% (15% : 4)
dell’indennità di anzianità
Incidenza lavoro notturno sul calcolo del Tfr a partire dall’1/6/82
Si aggiungono mensilmente i valori corrisposti alle ore di lavoro notturno e di
maggiorazione secondo le modalità stabilite dalla legge 297/82 e il contratto di lavoro
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