Federimpresanews N. 2 marzo 2011 - Confartigianato Federimpresa

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Federimpresanews N. 2 marzo 2011 - Confartigianato Federimpresa
1____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
RITENUTA DEL 10%: MODALITA’ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Le ritenute del 10% su lavori di
ristrutturazione e riqualificazione
energetica non possono essere utilizzate
direttamente in compensazione
L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31
maggio 2010, convertito in legge n.
122/2010, ha introdotto una ritenuta del 10%
a titolo di acconto dell’imposta sul reddito
dovuta dai beneficiari di pagamenti relativi a
bonifici disposti dai contribuenti in relazione a
spese per le quali sono riconosciuti oneri
deducibili o per le quali spetta la detrazione
d’imposta.
Con
il
provvedimento
del
Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno
2010, prot. n. 94288, è stato stabilito che la
ritenuta va effettuata sui pagamenti relativi ai
bonifici disposti per:
•
spese di intervento di recupero
del patrimonio edilizio (con diritto alla
detrazione del 36%);
•
spese per interventi di risparmio
energetico (con diritto alla detrazione del
55%).
La ritenuta è operata direttamente dalle
banche
o
Poste
al
momento
dell’accreditamento dei pagamenti.
Le banche o Poste effettuano il versamento
delle ritenute, tramite il modello F24
utilizzando il codice tributo “1039”, rilasciano
la certificazione delle ritenute d’acconto
eseguite al beneficiario stesso ed indicano
nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i
dati concernenti i pagamenti effettuati (si
rinvia alle Informative n. 78/2010 e n.
116/2010).
Numero 2 – Marzo 2011
Consulenza fiscale:
Ritenuta del 10%:
modalità di utilizzo in compensazione
Pag. 1
Consulenza del lavoro:
Appalti e visite ispettive
Pag. 3
Formazione:
La movimentazione delle merci
e l'utilizzo dei carrelli elevatori
Pag. 5
Qualita' e certificazione:
Nuove norme tecniche per la costruzione
Pag. 6
Credito & Finanza:
Moratoria sui mutui
Pag. 8
Lo scadenzario dei principali
bandi del credito
Pag. 9
2____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Con l’interrogazione parlamentare n. 504177, è stata sollevata la problematica
concernente la possibilità di utilizzare tali
ritenute in compensazione a partire dal 1°
gennaio 2011, mediante l’adozione di un
apposito codice tributo.
Nella risposta alla citata interrogazione è
stata negata tale possibilità ed è stato
specificato che la ritenuta d’acconto in
esame non è diversa dalle altre ritenute
che l’ordinamento tributario vigente pone
a carico dei percettori di reddito
d’impresa (come, ad esempio, la ritenuta
del 4% di cui all’articolo 25-ter, DPR
600/73).
Sulla base delle regole generali
contenute nell’articolo 17, comma 1,
decreto legislativo 241/97, il contribuente
può utilizzare in compensazione i crediti
d’imposta risultanti dal modello Unico
dopo aver scomputato le ritenute
d’acconto subite e gli acconti versati.
Di conseguenza, ciò che costituisce
oggetto di compensazione è il credito
d’imposta eventualmente emergente
dalla dichiarazione e non la ritenuta
d’acconto subita nel relativo periodo
di imposta. Questa, infatti, in sede di
conguaglio, potrebbe anche non
tradursi in un credito d’imposta.
Quindi:
il contribuente non può utilizzare in
compensazione direttamente le ritenute
subite, in quanto le stesse devono
necessariamente transitare attraverso il
modello Unico, cioè devono essere
scomputate dall’imposta dovuta, al pari
degli acconti versati.
Come precisato nelle istruzioni al Modello
Unico, il diritto alla compensazione può
essere esercitato dal giorno successivo a
quello in cui si è chiuso il periodo
d’imposta nel quale si è formato il credito
medesimo, purché ricorrano le seguenti
condizioni:
¾ il contribuente sia in grado di
effettuare i conteggi relativi;
¾ il
credito
utilizzato
in
compensazione
sia
quello
effettivamente spettante sulla
base
delle
dichiarazioni
successivamente presentate.
Quindi, se il periodo d’imposta
coincide con l’anno solare, il
contribuente, in presenza delle
suddette condizioni, può avvalersi
della facoltà di compensare il credito
d’imposta già a partire dal 1° gennaio
dell’anno di presentazione della
dichiarazione dei redditi, se ha
provveduto a conguagliare la propria
posizione complessiva nei confronti
dell’erario ed emerge un’eccedenza a
credito.
Nella risposta all’interrogazione, infine, è
precisato
che
le
medesime
considerazioni valgono anche per le
ritenute subite dalle società di
persone (o dalle SRL in regime di
trasparenza).
Si ricorda, per completezza, che le
ritenute subite da tali soggetti sono
attribuite
ai
soci
o
associati,
analogamente a quanto previsto per il
reddito o perdita conseguiti (ai sensi
dell’art. 22 TUIR). Sulla base di quanto
esposto nell’interrogazione, i soci non
possono utilizzare in compensazione
direttamente le ritenute ad essi
attribuite dalla società, ma devono far
transitare le stesse nel quadro RN del
modello Unico, portandole a scomputo
dell’imposta risultante. Il socio potrà
utilizzare in compensazione soltanto il
credito eventualmente risultante dalla
propria dichiarazione.
Daniele Gaspari
[email protected]
Numero 2 – Marzo 2011
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APPALTI E VISITE ISPETTIVE
Nell'attuale sistema economico e produttivo
appare sempre più frequente il ricorso a
processi di esternalizzazione in forza dei
quali le imprese e i datori di lavoro (non solo
appartenenti al settore dell'edilizia!) affidano
intere fasi del proprio ciclo produttivo a
soggetti esterni (vedi per es: il settore tessile,
abbigliamento)
In considerazione del fatto che gli uffici di
vigilanza (Direzione del Lavoro, Inps ed Inail)
stanno contestando varie inosservanze in
materia di appalti e di responsabilità solidale,
si ritiene utile ripercorrerne i principi generali.
Per appalto si intende il contratto con il quale
una parte (l'appaltatore) assume, con
organizzazione di mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro, a favore di un altro
soggetto (appaltante o committente)
Quando l'appaltatore cede ad un terzo
(subappaltatore) , previo consenso del
committente, l'esecuzione dell'opera o del
servizio oggetto del contratto d'appalto, si ha
il sub-appalto.
Da questa definizione data dal Codice Civile
si evincono i requisiti dell'appalto:
-l'appaltatore non deve essere un semplice
intermediario ma un vero e proprio
imprenditore
A tal proposito non basta dimostrare
l'iscrizione al Registro Imprese o alla Cpa o il
versamento dei contributi previdenziali! La
serietà dell'imprenditore non e' attestata
neppure dal Durc che certo non rivela
eventuali inosservanze in materia di lavoro
(quali per es: presenza di lavoratori non
regolarizzati o assunti per un numero di ore
inferiori rispetto a quelle lavorate)
-l'appaltatore deve realizzare l'opera tramite
la propria organizzazione di uomini e mezzi,
assumendosi il rischio d'impresa
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L'organizzazione dei mezzi, deve intendersi
in senso ampio, potendosi limitare anche
nel semplice
"esercizio del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché nella
assunzione, da parte del medesimo
appaltatore, del rischio d'impresa".
In sede di verifica e' molto importante cio'
che
rispondono
i
dipendenti
dell'appaltatore: e' chiaro che se dichiarano
che prendono ordini dal committente,
vengono
considerati
dipendenti
di
quest'ultimo
-nel contratto d'appalto deve essere ben
evidenziata l'attività appaltata, la durata
presumibile del contratto, i dettagli in ordine
all'apporto dell'appaltatore ed in particolare
precisazioni circa l'organizzazione dei
mezzi necessari per la realizzazione
dell'opera o del servizio dedotto in contratto
In presenza di appalti o sub-appalti a piu'
aziende
e'
necessario
indicare
specificatamente l'attività appaltata.
-il rischio d'impresa rappresenta un altro
elemento fondamentale che si puo'
evincere da queste situazioni:
--l'appaltatore ha già in essere una
attività imprenditoriale che viene
esercitata abitualmente;
-- l'appaltatore svolge una propria
attività produttiva in maniera evidente
e comprovata;
-- l'appaltatore opera per conto di
differenti imprese da più tempo o nel
medesimo arco
temporale
considerato ecc.
Quando queste caratteristiche durante
l'ispezione non vengono ravvisate per cui
imprenditori (artigiani, commercianti ecc.) o
dipendenti dell'appaltatore dichiarano in via
esemplificativa che prendono ordini dal
committente, usano suoi materiali, vengono
pagati ad ore, svolgono la medesima
attività del committente ecc., si sostanzia
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un appalto non genuino e gli ispettori
considerano tali figure come dipendente
dell'appaltante con tutte le successive
conseguenze (recupero contributi, premi,
applicazione sanzioni)
Regime di responsabilità solidale
Altra problematica connessa all'utilizzo
dell'istituto è quella della responsabilità
solidale entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, tra committente,
appaltatore ed eventuali subappaltatori,
relativamente agli oneri di carattere
retributivo, contributivo e fiscale derivanti
dall'appalto e dal subappalto.
Per quanto riguarda proprio l'aspetto
contributivo, si evidenzia tuttavia che il
termine decadenziale di due anni si riferisce
evidentemente alla azione dell'Istituto nei
confronti del responsabile solidale, mentre
resta
ferma
l'ordinaria
prescrizione
quinquennale prevista per il recupero
contributivo nei confronti del datore di lavoro
inadempiente (appaltatore o eventuale
subappaltatore).
A causa dell'applicazione del regime della
solidarietà
puo'
accadere,
in
via
esemplificativa che:
−
gli ispettori richiedano all'appaltante
eventuali
contributi
non
versati
dall'appaltatore
−
i dipendenti non retribuiti di un
−
appaltatore chiedano le retribuzioni
non ricevute all'appaltante
−
gli ispettori recuperino all'appaltante i
contributi e le sanzioni per un lavoratore
non in regola dall'appaltatore.
−
il lavoratore contesti al committente
eventuali danni in conseguenza di infortuni
sul lavoro non indennizzati dall'INAIL ecc.
Come potersi tutelare per evitare recuperi
per la responsabilità solidale?
Da quanto sopra esposto si evince che
spesso neppure la richiesta del
Durc
tutela
il
committente
da
eventuali
responsabilità; cio' che si consiglia quindi e'
sempre quello chiedere all'appaltatore
copia del DM 10 da cui si deduce il numero
dei lavoratori occupati ed il tipo di rapporto
(part-time, tempo pieno ecc.).
Nel voler applicare norme di buon senso si
raccomanda sempre di valutare l'affidabilità
dell'azienda a cui si appaltano i lavori e di
vigilare sulla sua serietà (per es. valutando
se l'azienda ha una sede di lavoro, se
acquista materiali, se ha una propria
organizzazione aziendale ecc.) oltre a
diffidare sempre in coloro che offrono
prestazioni a prezzi palesemente fuori
mercato.
Patrizia Pizzinelli
[email protected]
Numero 2 – Marzo 2011
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Form.Art, Ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-Federimprese,
organizza il corso:
LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E L'UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI
Voucher formativo (Prot. 25/ER-3°/09-AS/I), approvato e finanziato da Fondartigianato
con atto N. 856/10 del 12/04/2010
Rivolto a: Lavoratori dipendenti (ad eccezione del contratto di apprendistato) di aziende
che aderiscono o intendono aderire a Fondartigianato. Sono ammessi al massimo due
dipendenti per azienda.
Durata: 16 ore di formazione in aula + 2 ore in autoapprendimento.
Periodo di svolgimento e orario: Maggio 2011
Sede di svolgimento
Teoria: c/o Form.Art Cesena Via Cerchia San Giorgio 145 - 47521 Cesena
Pratica: c/o centro prove - Pievesestina di Cesena
Quota di partecipazione: non prevista
Frequenza: E'’ richiesta la frequenza di almeno il 60% del monte ore.
Argomenti trattati
• Classificazione dei vari tipi di carrello
elevatore
• Descrizione delle parti principali
• Descrizione del posto guida e dei
comandi
• Principio della leva
• Stabilità e portata
• Variabili che influiscono sulla portata
effettiva
• Carichi e baricentro
• Norme di guida e di circolazione
• Movimentazione del carico
• Guida in condizioni particolari
• Tecniche di stivaggio
• Dispositivi di Sicurezza
• Manutenzioni
• Sistemi di Ricarica Batterie
• Avvertenze, obblighi e proibizioni
• Manutenzioni e verifiche giornaliere e
periodiche di legge e secondo quanto
indicato nella manualistica del carrello;
• Guida del carrello per evidenziare le
corrette manovre a vuoto e a carico e
angoli di sterzata.
Attestazione finale: Dichiarazione di competenze
PER INFORMAZIONI:
Form.Art. Soc. Cons. a r.l. | Sede Operativa di Cesena | via Cerchia San Giorgio, 145 |
47521 Cesena (FC) |
T. 0547 63.01.03 | F. 0547 38.24.14 | E. [email protected] | W. www.formart.it |
P. IVA 04260000379
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NUOVE NORME TECNICHE
PER LE COSTRUZIONI
Breve guida per l’applicazione delle norme
nella realizzazione delle strutture in acciaio
Continua in questo numero l’analisi del capitolo 11
delle Norme Tecniche delle Costruzioni, con
riferimento alla lavorazione/trasformazione degli
elementi strutturali in acciaio.
Tutti gli acciai oggetto delle NTC, siano essi
destinati ad utilizzo come armature per cemento
armato ordinario o precompresso o ad utilizzo
diretto come carpenterie in strutture metalliche
devono essere prodotti con un sistema
permanente di controllo interno della produzione
in stabilimento certificato con la norma UNI EN
ISO 9001. Quando non sia applicabile la
marcatura CE, la valutazione della conformità del
controllo di produzione in stabilimento e del
prodotto finito è effettuata attraverso la procedura
di qualificazione rilasciata dal STC.
Il prodotto può essere immesso sul mercato solo
dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La
qualificazione ha validità 5 anni.
Per mantenere la qualificazione i produttori di
acciaio sono tenuti a seguire, durante i 5 anni, una
complessa procedura. Al termine dei 5 anni
dell’Attestato di Qualificazione il produttore deve
chiedere il rinnovo.
Ciascun prodotto qualificato ha una marchiatura
indelebile depositata presso il STC, dalla quale
risulta, in modo inequivocabile, il riferimento
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo
pezzo, ad esempio, tutte le barre da cemento
armato hanno il marchio ogni metro.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a
quanto depositato o la sua illeggibilità, anche
parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i
commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o
fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il
tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è
responsabilità sia degli utilizzatori sia dei
commercianti documentare la provenienza
mediante i documenti di accompagnamento del
materiale e gli estremi del deposito del marchio
presso il STC.
I campioni destinati al laboratorio incaricato delle
prove di cantiere devono essere accompagnati
dalla documentazione relativa alla marchiatura e
da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal
Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di
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accompagnamento del materiale. Ai fini della
rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve
inoltre assicurare la conservazione della
medesima
documentazione,
unitamente
a
marchiature o etichette di riconoscimento, fino al
completamento delle operazioni di collaudo
statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche
degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o
nel luogo di lavorazione, devono riportare
l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a
cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui
campioni da sottoporre a prove. Se i campioni
fossero sprovvisti di tale marchio, il materiale non
può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è
tenuto ad informare il STC.
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non
sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono
essere accompagnate dalla copia dell’attestato di
qualificazione del STC.
Se il materiale è stato acquistato tramite un
commerciante intermedio si deve richiedere copia
dei documenti rilasciati dal Produttore e il
riferimento al documento di trasporto del
commerciante stesso.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera,
è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme
restando le responsabilità del produttore.
Le NTC prevedono tre forme di controllo
obbligatorie sugli acciai da costruzione:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui
lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle
forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti
di spedizione.
Ai fini della nostra trattazione ci interesseranno
esclusivamente i centri di trasformazione e i
controlli in cantiere.
Il centro di trasformazione è definito come un
impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso
o mobile, che riceve dal produttore di acciaio
elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o
profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi
strutturali direttamente impiegabili in cantiere,
pronti per la messa in opera o per successive
lavorazioni.
Attenzione:
prima distinzione: la lavorazione
dell’acciaio destinato ad un’opera può avvenire o
all’interno del cantiere (per cantiere si intende
l’area recintata di cantiere) o fuori. I centri di
trasformazione sono “luoghi di lavorazione” che
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producono e fanno lavorazione per conto di un
cantiere. Quindi, in linea generale, fatti salvi i casi
specifici da valutare di volta in volta, chi fa un
prodotto ma non lavora per un cantiere, non è un
centro di trasformazione ma un produttore di
qualcosa e va inquadrato in termini diversi.
La necessità della responsabilizzazione dei centri
di trasformazione dell’acciaio deriva dalla difficoltà
oggettiva di controllare, specie nelle grandi opere
dove vi sono enormi forniture di acciaio, che tutti
gli elementi in acciaio siano qualificati.
È compito e responsabilità del centro di
trasformazione approvvigionarsi di materiale
qualificato.
Per fare questo è necessario che il centro di
trasformazione sia conosciuto, soddisfi dei
requisiti minimi e denunci la propria attività.
Restano fermi, comunque, i controlli in cantiere.
I centri di trasformazione dell’acciaio possono
ricevere e lavorare solo prodotti qualificati
all’origine, accompagnati dalla documentazione.
Requisiti dei centri di trasformazione:
− certificazione UNI EN ISO 9001:2008
− nomina di un Direttore Tecnico di stabilimento,
che deve essere iscritto ad uno degli Albi
professionali (es: ingegnere, architetto, geometra,
perito industriale).
− certificazione UNI EN ISO 3834:2006, per i
Centri che eseguono saldature per fusione dei
materiali metallici di opere strutturali
− dichiarazione al STC*
*Documentazione per il STC.
Dichiarazione
contenente
informazioni
sull’organizzazione, procedimenti di lavorazione,
massime dimensioni degli elementi base utilizzati.
Si dovrà allegare copia della certificazione di
qualità. Inoltre ogni centro di trasformazione dovrà
inoltre indicare un proprio logo o marchio che
identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.
Infine, lettera di incarico al Direttore Tecnico del
centro di trasformazione, controfirmata dallo
stesso per accettazione ed assunzione delle
responsabilità sui controlli sui materiali. Il STC
attesta
l’avvenuta
presentazione
della
dichiarazione di cui sopra. L’attestato ha validità
annuale. Ogni anno il centro di trasformazione
dovrà dichiarare al STC la conformità o indicare le
variazioni occorse al processo produttivo.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di
un trasformatore devono essere accompagnati da
idonea documentazione, che identifichi in modo
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inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati,
presagomati o preassemblati deve essere
accompagnata:
a) dichiarazione, su documento di trasporto, degli
estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di
attività, rilasciato dal STC con il logo o il marchio
del centro di trasformazione;
b) attestazione circa le prove di controllo interno
fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di
trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei
quali la fornitura è stata lavorata.
Inoltre, qualora il Direttore dei Lavori lo richieda,
all’attestazione potrà seguire copia dei certificati
relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la
lavorazione è stata effettuata.
La stessa documentazione sarà utilizzata dal
collaudatore che nel Certificato di collaudo,
riporterà gli estremi del centro di trasformazione
che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
•
I controlli di accentazione in
cantiere
I controlli di accettazione in cantiere sono
obbligatori, devono essere effettuati entro 30
giorni dalla data di consegna del materiale e
devono essere campionati nell’ambito di ciascun
lotto di spedizione con modalità definite.
Se la fornitura, di elementi sagomati o assemblati,
proviene da un Centro di trasformazione, il
Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato
preliminarmente che il suddetto Centro di
trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti,
può recarsi presso il medesimo Centro di
trasformazione ed effettuare in stabilimento i
controlli.
In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato
dal Direttore tecnico del centro di trasformazione
secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori;
quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle,
etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati
per le prove al laboratorio incaricato siano
effettivamente quelli da lui prelevati, nonché
sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Si ricorda che il personale di Federimpresa
è
a
disposizione
delle
imprese
per
approfondimenti sulla normativa ed eroga
consulenza per l’implementazione delle norme
di certificazione, nonché formazione tecnica in
azienda in relazione ai procedimenti di
saldatura.
Emanuela Magrini
[email protected]
8____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
MORATORIA SUI MUTUI
Prorogata la moratoria sui mutui per le PMI
fino al 31 luglio 2011. La novità è frutto di
un'accordo fra Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Rete Imprese Italia, Confindustria,
ABI e altre rappresentanze d'impresa,
pensato per sostenere le aziende e spingerle
verso un percorso effettivo di ripresa
economica.
Possono beneficiare dell'Accordo le PMI
operanti in Italia di tutti i settori merceologici
che, al momento di presentazione della
domanda, non abbiano posizioni debitorie
classificate dalla banca come "sofferenze",
"partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o
"esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180
giorni, nè procedure esecutive in corso.
L'Accordo, prevede la possibilità, per le
imprese che hanno già usufruito delle
moratoria e che sono in regola con i
pagamenti, di prolungare la durata del proprio
piano di ammortamento dei finanziamenti a
medio-lungo termine. Tali imprese, hanno ora
la possibilità di usufruire di un allungamento
pari al 100% del debito residuo (tale periodo
non potrà essere superiore ai 2 anni per i
finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli
ipotecari).
Inoltre le imprese che intendono beneficiare
della rimodulazione del proprio debito, hanno
la possibilità di usufruire di due strumenti di
gestione del rischio di tasso di interesse. Il
primo consente di convertire il tasso di
interesse dal variabile al fisso. Il secondo
consente di fissare un tetto al possibile
incremento del tasso di interesse variabile.
In più, l'Accordo definisce anche termini e
condizioni per quel che riguarda la possibilità,
sempre a favore delle PMI costituite in forma
di società di capitali, di poter accedere a
finanziamenti con la finalità del rafforzamento
patrimoniale.
L'Ufficio Credito è a disposizione per ogni
chiarimento in merito
Riccardo Braghittoni
[email protected]
Numero 2 – Marzo 2011
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NORMATIVA
OGGETTO
BENEFICIARI SCADENZA
Il Fondo, gestito da INVITALIA,
prevede la concessione di aiuti alle
imprese in crisi finalizzati al
salvataggio e alla ristrutturazione,
con due distinte tipologie di
intervento: 1) gli aiuti per il
salvataggio, che consistono in un
Fondo per il
finanziamento degli sostegno finanziario temporaneo e
Imprese di
Fino ad
reversibile, della durata massima di
interventi per il
medie e grandi esaurimento del
sei mesi, finalizzato a mantenere in
salvataggio e la
dimensioni
Fondo
attività l'impresa per il tempo
ristrutturazione delle
imprese in difficoltà necessario a elaborare un piano di
ristrutturazione o di liquidazione;
2) gli aiuti per la ristrutturazione che,
invece, sono basti su un piano
industriale e finanziario finalizzato a
ripristinare la redditività a lungo
termine dell'impresa
Ministero delle
Infrastrutture e dei
Istituzione di una sezione speciale,
Trasporti
Misure di sostegno con dotazione di 50 milioni di Euro, PMI settore
nell'ambito del Fondo di Garanzia Autotrasporto
al credito ed agli
per
le PMI di cui alla legge 662/96
investimenti per il
settore dell'
autotrasporto
Dipartimento Pari
Opportunità
Programmi che assicurino la
promozione delle politiche a favore
delle pari opportunità di genere e
dei diritti delle persone e delle pari
opportunità per tutti
Il fondo vuole favorire azioni per
accrescere la funzione delle piccole
imprese artigiane nella promozione
dell'economia della conoscenza,
della qualità, dell'innovazione,
Regione Emilia
dell'aggiornamento telematico e
Romagna: Fondo di
dell'internazionalizzazione, etc. Le
Rotazione per le
linee potranno essere raggruppate
imprese artigiane
in due grandi corpi tematici:
a) politiche per incentivare lo
sviluppo delle imprese;
b) struttura di governo del settore
Il Fondo è stato creato per
agevolare l'accesso al credito da
parte delle imprese che trovano
sempre più difficoltà ad accedere ai
Fondo di cogaranzia
finanziamenti bancari. Il Fondo è
regionale per
dedicato: - alle imprese operanti nel
l'accesso al credito
settore dell'industria e dei servizi
delle imprese
alla produzione, attraverso
“Fidindustria Emilia Romagna”;
- alle imprese operanti nel settore
dell'artigianato, attraverso “UNIFIDI
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CONTRIBUTO
Garanzia
statale sui
finanziamenti
bancari
contratti dalle
imprese
Agevolazioni
Soggetti
pubblici o
persone
giuridiche
private
15/05/11 –
15/08/11 –
15/11/11 –
15/12/12 –
15/05/12
15/08/12
Finanziamento
Imprese
Artigiane
Anticipazione
Finanziamento
Imprese
Aperto
Finanziamento
10____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Emilia -Romagna;
- alle imprese operanti nel settore
della cooperazione, attraverso
“Cooperfidi Italia”.
SIMEST Legge
133/2008
Prevede finanziamenti agevolati alle
imprese che si impegnano a
migliorare la propria struttura
patrimoniale con tre tipologie di
interventi:
a) programmi di inserimento su
mercati esteri;
b) studi di prefattibilità, fattibilità e
programmi di assistenza tecnica;
c) finanziamenti agevolati per la
patrimonializzazione delle PMI
esportatrici
PMI
Imprese dei
settori: attività
estrattive,
manifatturiere,
produzione
energia
Legge 181/89
elettrica e
Ministero dello
fornitura
Sviluppo Economico Rilancio delle aree industriali colpite
servizi
da crisi di settore
INVITALIA
Legge 53/2000
Agevolazioni per progetto di
conciliazione
Agevolazioni a favore della
realizzazione di investimenti
produttivi nelle aree tecnologiche
dell'efficienza energetica, della
Ministero per lo
Sviluppo Economico mobilità sostenibile, delle nuove
tecnologie della vita, delle nuove
Contributi per
tecnologie per il Made in Italy e
investimenti
delle tecnologie innovative per i beni
innovativi: nuovo
culturali e le attività culturali
regime di aiuti
L.R. 7/98
Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica
Il credito d'imposta è fissato nella
misura del 38,50% dell'importo
pagato quale tassa automobilistica
per il 2010 per i veicoli di massa
Agenzia delle
Entrate
Credito compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e
del 77% per i veicoli di massa
d'imposta per gli
superiore a 11,5 tonnellate.
autotrasportatori
Numero 2 – Marzo 2011
Imprenditori
Imprese
Aperto
Conto Interessi
Aperto
Fondo Perduto
Da definire
Finanziamento
Conto impianti,
conto interessi,
finanziamento
agevolato,
come Garanzia
Imprese
Da definire
Aggregazioni
di imprese
Unioni di
Entro il 10/09 di
Prodotto
ciascun anno Finanziamento
Autotrasportatori
Aperto
Agevolazione
11____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS
Si tratta della possibilità di accedere
a finanziamenti chirografari/ipotecari
con rate di ammortamento
semestrali, con possibilità di
Contributi per le
richiedere un prefinanziamento
Imprese del Turismo
bancario su finanziamenti che
– L. 40/2002
devono riguardare operazioni di
riqualificazione e ristrutturazione
alberghiera e di stabilimenti balneari
POR-FESR 20072013 ASSEIII –
ATTIVITA' III.1.2
Interventi di
Si finanziano progetti integrati di
rimozione
investimento riguardanti interventi di
dell'amianto dagli
rimozione dell'amianto dagli edifici,
edifici, di
di coibentazione degli edifici e di
coibentazione degli
installazione e messa in esercizio di
edifici e di
impianti fotovoltaici
installazione e
messa in esercizio
di impianti
fotovoltaici
Imprese del
Turismo
Conto Interessi
Dal 01/04/11 al
Conto Capitale
02/05/11
PMI
CCIAA FORLI'
CESENA - Contrib.
per partecip. a fieremostre specializzate
all'estero
Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero
Fino ad
Micro, piccole
esaurimento
e medie
fondi, da
imprese
presentare
(artigiane
iscritte all'albo prima della data
di inizio della
provinciale e
manifestazione Fondo Perduto
industriale)
CCIAA RIMINI - fiere
e mostre in Italia
contributi per la partecipazione a
fiere e mostre aventi carattere
"internazionale" in Italia
Imprese
30 gg prima
della
manifestazione Finanziamento
CCIAA RIMINI - fiere
e mostre all'estero
Contributi per la partecipazione a
fiere e mostre specializzate
all'estero
Imprese
30 gg prima
della
manifestazione Finanziamento
CCIAA RIMINI
CCIAA RIMINI –
Ricorso al credito
Il bando ha l'obiettivo di sostenere la
Raggruppame
realizzazione di iniziative e progetti
nti di alberghi
realizzati da raggruppamenti di
alberghi tipici e di qualità
Contributi in abbattimento dei tassi
di interesse per investimenti
finalizzati allo sviluppo
imprenditoriale
PMI
Aperto fino ad
esaurimento Finanziamento
delle risorse
Fino ad
esaurimento
fondi
Conto Interessi
Valdes Landi
[email protected]
Numero 2 – Marzo 2011