Federimpresanews N. 2 marzo 2011 - Confartigianato Federimpresa
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Federimpresanews N. 2 marzo 2011 - Confartigianato Federimpresa
1____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS RITENUTA DEL 10%: MODALITA’ DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Le ritenute del 10% su lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica non possono essere utilizzate direttamente in compensazione L’articolo 25 del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122/2010, ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari di pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciuti oneri deducibili o per le quali spetta la detrazione d’imposta. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2010, prot. n. 94288, è stato stabilito che la ritenuta va effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per: • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio (con diritto alla detrazione del 36%); • spese per interventi di risparmio energetico (con diritto alla detrazione del 55%). La ritenuta è operata direttamente dalle banche o Poste al momento dell’accreditamento dei pagamenti. Le banche o Poste effettuano il versamento delle ritenute, tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1039”, rilasciano la certificazione delle ritenute d’acconto eseguite al beneficiario stesso ed indicano nella dichiarazione dei sostituti d’imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati (si rinvia alle Informative n. 78/2010 e n. 116/2010). Numero 2 – Marzo 2011 Consulenza fiscale: Ritenuta del 10%: modalità di utilizzo in compensazione Pag. 1 Consulenza del lavoro: Appalti e visite ispettive Pag. 3 Formazione: La movimentazione delle merci e l'utilizzo dei carrelli elevatori Pag. 5 Qualita' e certificazione: Nuove norme tecniche per la costruzione Pag. 6 Credito & Finanza: Moratoria sui mutui Pag. 8 Lo scadenzario dei principali bandi del credito Pag. 9 2____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Con l’interrogazione parlamentare n. 504177, è stata sollevata la problematica concernente la possibilità di utilizzare tali ritenute in compensazione a partire dal 1° gennaio 2011, mediante l’adozione di un apposito codice tributo. Nella risposta alla citata interrogazione è stata negata tale possibilità ed è stato specificato che la ritenuta d’acconto in esame non è diversa dalle altre ritenute che l’ordinamento tributario vigente pone a carico dei percettori di reddito d’impresa (come, ad esempio, la ritenuta del 4% di cui all’articolo 25-ter, DPR 600/73). Sulla base delle regole generali contenute nell’articolo 17, comma 1, decreto legislativo 241/97, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti d’imposta risultanti dal modello Unico dopo aver scomputato le ritenute d’acconto subite e gli acconti versati. Di conseguenza, ciò che costituisce oggetto di compensazione è il credito d’imposta eventualmente emergente dalla dichiarazione e non la ritenuta d’acconto subita nel relativo periodo di imposta. Questa, infatti, in sede di conguaglio, potrebbe anche non tradursi in un credito d’imposta. Quindi: il contribuente non può utilizzare in compensazione direttamente le ritenute subite, in quanto le stesse devono necessariamente transitare attraverso il modello Unico, cioè devono essere scomputate dall’imposta dovuta, al pari degli acconti versati. Come precisato nelle istruzioni al Modello Unico, il diritto alla compensazione può essere esercitato dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta nel quale si è formato il credito medesimo, purché ricorrano le seguenti condizioni: ¾ il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi; ¾ il credito utilizzato in compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni successivamente presentate. Quindi, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il contribuente, in presenza delle suddette condizioni, può avvalersi della facoltà di compensare il credito d’imposta già a partire dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, se ha provveduto a conguagliare la propria posizione complessiva nei confronti dell’erario ed emerge un’eccedenza a credito. Nella risposta all’interrogazione, infine, è precisato che le medesime considerazioni valgono anche per le ritenute subite dalle società di persone (o dalle SRL in regime di trasparenza). Si ricorda, per completezza, che le ritenute subite da tali soggetti sono attribuite ai soci o associati, analogamente a quanto previsto per il reddito o perdita conseguiti (ai sensi dell’art. 22 TUIR). Sulla base di quanto esposto nell’interrogazione, i soci non possono utilizzare in compensazione direttamente le ritenute ad essi attribuite dalla società, ma devono far transitare le stesse nel quadro RN del modello Unico, portandole a scomputo dell’imposta risultante. Il socio potrà utilizzare in compensazione soltanto il credito eventualmente risultante dalla propria dichiarazione. Daniele Gaspari [email protected] Numero 2 – Marzo 2011 3____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS APPALTI E VISITE ISPETTIVE Nell'attuale sistema economico e produttivo appare sempre più frequente il ricorso a processi di esternalizzazione in forza dei quali le imprese e i datori di lavoro (non solo appartenenti al settore dell'edilizia!) affidano intere fasi del proprio ciclo produttivo a soggetti esterni (vedi per es: il settore tessile, abbigliamento) In considerazione del fatto che gli uffici di vigilanza (Direzione del Lavoro, Inps ed Inail) stanno contestando varie inosservanze in materia di appalti e di responsabilità solidale, si ritiene utile ripercorrerne i principi generali. Per appalto si intende il contratto con il quale una parte (l'appaltatore) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, a favore di un altro soggetto (appaltante o committente) Quando l'appaltatore cede ad un terzo (subappaltatore) , previo consenso del committente, l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto d'appalto, si ha il sub-appalto. Da questa definizione data dal Codice Civile si evincono i requisiti dell'appalto: -l'appaltatore non deve essere un semplice intermediario ma un vero e proprio imprenditore A tal proposito non basta dimostrare l'iscrizione al Registro Imprese o alla Cpa o il versamento dei contributi previdenziali! La serietà dell'imprenditore non e' attestata neppure dal Durc che certo non rivela eventuali inosservanze in materia di lavoro (quali per es: presenza di lavoratori non regolarizzati o assunti per un numero di ore inferiori rispetto a quelle lavorate) -l'appaltatore deve realizzare l'opera tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa Numero 2 – Marzo 2011 L'organizzazione dei mezzi, deve intendersi in senso ampio, potendosi limitare anche nel semplice "esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché nella assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa". In sede di verifica e' molto importante cio' che rispondono i dipendenti dell'appaltatore: e' chiaro che se dichiarano che prendono ordini dal committente, vengono considerati dipendenti di quest'ultimo -nel contratto d'appalto deve essere ben evidenziata l'attività appaltata, la durata presumibile del contratto, i dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore ed in particolare precisazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto In presenza di appalti o sub-appalti a piu' aziende e' necessario indicare specificatamente l'attività appaltata. -il rischio d'impresa rappresenta un altro elemento fondamentale che si puo' evincere da queste situazioni: --l'appaltatore ha già in essere una attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente; -- l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; -- l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato ecc. Quando queste caratteristiche durante l'ispezione non vengono ravvisate per cui imprenditori (artigiani, commercianti ecc.) o dipendenti dell'appaltatore dichiarano in via esemplificativa che prendono ordini dal committente, usano suoi materiali, vengono pagati ad ore, svolgono la medesima attività del committente ecc., si sostanzia 4____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS un appalto non genuino e gli ispettori considerano tali figure come dipendente dell'appaltante con tutte le successive conseguenze (recupero contributi, premi, applicazione sanzioni) Regime di responsabilità solidale Altra problematica connessa all'utilizzo dell'istituto è quella della responsabilità solidale entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, relativamente agli oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale derivanti dall'appalto e dal subappalto. Per quanto riguarda proprio l'aspetto contributivo, si evidenzia tuttavia che il termine decadenziale di due anni si riferisce evidentemente alla azione dell'Istituto nei confronti del responsabile solidale, mentre resta ferma l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente (appaltatore o eventuale subappaltatore). A causa dell'applicazione del regime della solidarietà puo' accadere, in via esemplificativa che: − gli ispettori richiedano all'appaltante eventuali contributi non versati dall'appaltatore − i dipendenti non retribuiti di un − appaltatore chiedano le retribuzioni non ricevute all'appaltante − gli ispettori recuperino all'appaltante i contributi e le sanzioni per un lavoratore non in regola dall'appaltatore. − il lavoratore contesti al committente eventuali danni in conseguenza di infortuni sul lavoro non indennizzati dall'INAIL ecc. Come potersi tutelare per evitare recuperi per la responsabilità solidale? Da quanto sopra esposto si evince che spesso neppure la richiesta del Durc tutela il committente da eventuali responsabilità; cio' che si consiglia quindi e' sempre quello chiedere all'appaltatore copia del DM 10 da cui si deduce il numero dei lavoratori occupati ed il tipo di rapporto (part-time, tempo pieno ecc.). Nel voler applicare norme di buon senso si raccomanda sempre di valutare l'affidabilità dell'azienda a cui si appaltano i lavori e di vigilare sulla sua serietà (per es. valutando se l'azienda ha una sede di lavoro, se acquista materiali, se ha una propria organizzazione aziendale ecc.) oltre a diffidare sempre in coloro che offrono prestazioni a prezzi palesemente fuori mercato. Patrizia Pizzinelli [email protected] Numero 2 – Marzo 2011 5____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Form.Art, Ente di formazione di Confartigianato Emilia Romagna-Federimprese, organizza il corso: LA MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E L'UTILIZZO DEI CARRELLI ELEVATORI Voucher formativo (Prot. 25/ER-3°/09-AS/I), approvato e finanziato da Fondartigianato con atto N. 856/10 del 12/04/2010 Rivolto a: Lavoratori dipendenti (ad eccezione del contratto di apprendistato) di aziende che aderiscono o intendono aderire a Fondartigianato. Sono ammessi al massimo due dipendenti per azienda. Durata: 16 ore di formazione in aula + 2 ore in autoapprendimento. Periodo di svolgimento e orario: Maggio 2011 Sede di svolgimento Teoria: c/o Form.Art Cesena Via Cerchia San Giorgio 145 - 47521 Cesena Pratica: c/o centro prove - Pievesestina di Cesena Quota di partecipazione: non prevista Frequenza: E'’ richiesta la frequenza di almeno il 60% del monte ore. Argomenti trattati • Classificazione dei vari tipi di carrello elevatore • Descrizione delle parti principali • Descrizione del posto guida e dei comandi • Principio della leva • Stabilità e portata • Variabili che influiscono sulla portata effettiva • Carichi e baricentro • Norme di guida e di circolazione • Movimentazione del carico • Guida in condizioni particolari • Tecniche di stivaggio • Dispositivi di Sicurezza • Manutenzioni • Sistemi di Ricarica Batterie • Avvertenze, obblighi e proibizioni • Manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nella manualistica del carrello; • Guida del carrello per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico e angoli di sterzata. Attestazione finale: Dichiarazione di competenze PER INFORMAZIONI: Form.Art. Soc. Cons. a r.l. | Sede Operativa di Cesena | via Cerchia San Giorgio, 145 | 47521 Cesena (FC) | T. 0547 63.01.03 | F. 0547 38.24.14 | E. [email protected] | W. www.formart.it | P. IVA 04260000379 Numero 2 – Marzo 2011 6____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI Breve guida per l’applicazione delle norme nella realizzazione delle strutture in acciaio Continua in questo numero l’analisi del capitolo 11 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, con riferimento alla lavorazione/trasformazione degli elementi strutturali in acciaio. Tutti gli acciai oggetto delle NTC, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come carpenterie in strutture metalliche devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento certificato con la norma UNI EN ISO 9001. Quando non sia applicabile la marcatura CE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione rilasciata dal STC. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha validità 5 anni. Per mantenere la qualificazione i produttori di acciaio sono tenuti a seguire, durante i 5 anni, una complessa procedura. Al termine dei 5 anni dell’Attestato di Qualificazione il produttore deve chiedere il rinnovo. Ciascun prodotto qualificato ha una marchiatura indelebile depositata presso il STC, dalla quale risulta, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo, ad esempio, tutte le barre da cemento armato hanno il marchio ogni metro. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il STC. I campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla documentazione relativa alla marchiatura e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di Numero 2 – Marzo 2011 accompagnamento del materiale. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Se i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare il STC. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del STC. Se il materiale è stato acquistato tramite un commerciante intermedio si deve richiedere copia dei documenti rilasciati dal Produttore e il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. Le NTC prevedono tre forme di controllo obbligatorie sugli acciai da costruzione: - in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; - nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; - di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. Ai fini della nostra trattazione ci interesseranno esclusivamente i centri di trasformazione e i controlli in cantiere. Il centro di trasformazione è definito come un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. Attenzione: prima distinzione: la lavorazione dell’acciaio destinato ad un’opera può avvenire o all’interno del cantiere (per cantiere si intende l’area recintata di cantiere) o fuori. I centri di trasformazione sono “luoghi di lavorazione” che 7____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS producono e fanno lavorazione per conto di un cantiere. Quindi, in linea generale, fatti salvi i casi specifici da valutare di volta in volta, chi fa un prodotto ma non lavora per un cantiere, non è un centro di trasformazione ma un produttore di qualcosa e va inquadrato in termini diversi. La necessità della responsabilizzazione dei centri di trasformazione dell’acciaio deriva dalla difficoltà oggettiva di controllare, specie nelle grandi opere dove vi sono enormi forniture di acciaio, che tutti gli elementi in acciaio siano qualificati. È compito e responsabilità del centro di trasformazione approvvigionarsi di materiale qualificato. Per fare questo è necessario che il centro di trasformazione sia conosciuto, soddisfi dei requisiti minimi e denunci la propria attività. Restano fermi, comunque, i controlli in cantiere. I centri di trasformazione dell’acciaio possono ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla documentazione. Requisiti dei centri di trasformazione: − certificazione UNI EN ISO 9001:2008 − nomina di un Direttore Tecnico di stabilimento, che deve essere iscritto ad uno degli Albi professionali (es: ingegnere, architetto, geometra, perito industriale). − certificazione UNI EN ISO 3834:2006, per i Centri che eseguono saldature per fusione dei materiali metallici di opere strutturali − dichiarazione al STC* *Documentazione per il STC. Dichiarazione contenente informazioni sull’organizzazione, procedimenti di lavorazione, massime dimensioni degli elementi base utilizzati. Si dovrà allegare copia della certificazione di qualità. Inoltre ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. Infine, lettera di incarico al Direttore Tecnico del centro di trasformazione, controfirmata dallo stesso per accettazione ed assunzione delle responsabilità sui controlli sui materiali. Il STC attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra. L’attestato ha validità annuale. Ogni anno il centro di trasformazione dovrà dichiarare al STC la conformità o indicare le variazioni occorse al processo produttivo. Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo Numero 2 – Marzo 2011 inequivocabile il centro di trasformazione stesso. Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: a) dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal STC con il logo o il marchio del centro di trasformazione; b) attestazione circa le prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Inoltre, qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. La stessa documentazione sarà utilizzata dal collaudatore che nel Certificato di collaudo, riporterà gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. • I controlli di accentazione in cantiere I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori, devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e devono essere campionati nell’ambito di ciascun lotto di spedizione con modalità definite. Se la fornitura, di elementi sagomati o assemblati, proviene da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento i controlli. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; quest’ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. Si ricorda che il personale di Federimpresa è a disposizione delle imprese per approfondimenti sulla normativa ed eroga consulenza per l’implementazione delle norme di certificazione, nonché formazione tecnica in azienda in relazione ai procedimenti di saldatura. Emanuela Magrini [email protected] 8____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS MORATORIA SUI MUTUI Prorogata la moratoria sui mutui per le PMI fino al 31 luglio 2011. La novità è frutto di un'accordo fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rete Imprese Italia, Confindustria, ABI e altre rappresentanze d'impresa, pensato per sostenere le aziende e spingerle verso un percorso effettivo di ripresa economica. Possono beneficiare dell'Accordo le PMI operanti in Italia di tutti i settori merceologici che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, nè procedure esecutive in corso. L'Accordo, prevede la possibilità, per le imprese che hanno già usufruito delle moratoria e che sono in regola con i pagamenti, di prolungare la durata del proprio piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine. Tali imprese, hanno ora la possibilità di usufruire di un allungamento pari al 100% del debito residuo (tale periodo non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari). Inoltre le imprese che intendono beneficiare della rimodulazione del proprio debito, hanno la possibilità di usufruire di due strumenti di gestione del rischio di tasso di interesse. Il primo consente di convertire il tasso di interesse dal variabile al fisso. Il secondo consente di fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. In più, l'Accordo definisce anche termini e condizioni per quel che riguarda la possibilità, sempre a favore delle PMI costituite in forma di società di capitali, di poter accedere a finanziamenti con la finalità del rafforzamento patrimoniale. L'Ufficio Credito è a disposizione per ogni chiarimento in merito Riccardo Braghittoni [email protected] Numero 2 – Marzo 2011 9____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS NORMATIVA OGGETTO BENEFICIARI SCADENZA Il Fondo, gestito da INVITALIA, prevede la concessione di aiuti alle imprese in crisi finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione, con due distinte tipologie di intervento: 1) gli aiuti per il salvataggio, che consistono in un Fondo per il finanziamento degli sostegno finanziario temporaneo e Imprese di Fino ad reversibile, della durata massima di interventi per il medie e grandi esaurimento del sei mesi, finalizzato a mantenere in salvataggio e la dimensioni Fondo attività l'impresa per il tempo ristrutturazione delle imprese in difficoltà necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione; 2) gli aiuti per la ristrutturazione che, invece, sono basti su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa Ministero delle Infrastrutture e dei Istituzione di una sezione speciale, Trasporti Misure di sostegno con dotazione di 50 milioni di Euro, PMI settore nell'ambito del Fondo di Garanzia Autotrasporto al credito ed agli per le PMI di cui alla legge 662/96 investimenti per il settore dell' autotrasporto Dipartimento Pari Opportunità Programmi che assicurino la promozione delle politiche a favore delle pari opportunità di genere e dei diritti delle persone e delle pari opportunità per tutti Il fondo vuole favorire azioni per accrescere la funzione delle piccole imprese artigiane nella promozione dell'economia della conoscenza, della qualità, dell'innovazione, Regione Emilia dell'aggiornamento telematico e Romagna: Fondo di dell'internazionalizzazione, etc. Le Rotazione per le linee potranno essere raggruppate imprese artigiane in due grandi corpi tematici: a) politiche per incentivare lo sviluppo delle imprese; b) struttura di governo del settore Il Fondo è stato creato per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese che trovano sempre più difficoltà ad accedere ai Fondo di cogaranzia finanziamenti bancari. Il Fondo è regionale per dedicato: - alle imprese operanti nel l'accesso al credito settore dell'industria e dei servizi delle imprese alla produzione, attraverso “Fidindustria Emilia Romagna”; - alle imprese operanti nel settore dell'artigianato, attraverso “UNIFIDI Numero 2 – Marzo 2011 CONTRIBUTO Garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese Agevolazioni Soggetti pubblici o persone giuridiche private 15/05/11 – 15/08/11 – 15/11/11 – 15/12/12 – 15/05/12 15/08/12 Finanziamento Imprese Artigiane Anticipazione Finanziamento Imprese Aperto Finanziamento 10____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Emilia -Romagna; - alle imprese operanti nel settore della cooperazione, attraverso “Cooperfidi Italia”. SIMEST Legge 133/2008 Prevede finanziamenti agevolati alle imprese che si impegnano a migliorare la propria struttura patrimoniale con tre tipologie di interventi: a) programmi di inserimento su mercati esteri; b) studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica; c) finanziamenti agevolati per la patrimonializzazione delle PMI esportatrici PMI Imprese dei settori: attività estrattive, manifatturiere, produzione energia Legge 181/89 elettrica e Ministero dello fornitura Sviluppo Economico Rilancio delle aree industriali colpite servizi da crisi di settore INVITALIA Legge 53/2000 Agevolazioni per progetto di conciliazione Agevolazioni a favore della realizzazione di investimenti produttivi nelle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della Ministero per lo Sviluppo Economico mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove Contributi per tecnologie per il Made in Italy e investimenti delle tecnologie innovative per i beni innovativi: nuovo culturali e le attività culturali regime di aiuti L.R. 7/98 Interventi per la promozione e commercializzazione turistica Il credito d'imposta è fissato nella misura del 38,50% dell'importo pagato quale tassa automobilistica per il 2010 per i veicoli di massa Agenzia delle Entrate Credito compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e del 77% per i veicoli di massa d'imposta per gli superiore a 11,5 tonnellate. autotrasportatori Numero 2 – Marzo 2011 Imprenditori Imprese Aperto Conto Interessi Aperto Fondo Perduto Da definire Finanziamento Conto impianti, conto interessi, finanziamento agevolato, come Garanzia Imprese Da definire Aggregazioni di imprese Unioni di Entro il 10/09 di Prodotto ciascun anno Finanziamento Autotrasportatori Aperto Agevolazione 11____________________________________________________________________________________FEDERIMPRESANEWS Si tratta della possibilità di accedere a finanziamenti chirografari/ipotecari con rate di ammortamento semestrali, con possibilità di Contributi per le richiedere un prefinanziamento Imprese del Turismo bancario su finanziamenti che – L. 40/2002 devono riguardare operazioni di riqualificazione e ristrutturazione alberghiera e di stabilimenti balneari POR-FESR 20072013 ASSEIII – ATTIVITA' III.1.2 Interventi di Si finanziano progetti integrati di rimozione investimento riguardanti interventi di dell'amianto dagli rimozione dell'amianto dagli edifici, edifici, di di coibentazione degli edifici e di coibentazione degli installazione e messa in esercizio di edifici e di impianti fotovoltaici installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici Imprese del Turismo Conto Interessi Dal 01/04/11 al Conto Capitale 02/05/11 PMI CCIAA FORLI' CESENA - Contrib. per partecip. a fieremostre specializzate all'estero Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero Fino ad Micro, piccole esaurimento e medie fondi, da imprese presentare (artigiane iscritte all'albo prima della data di inizio della provinciale e manifestazione Fondo Perduto industriale) CCIAA RIMINI - fiere e mostre in Italia contributi per la partecipazione a fiere e mostre aventi carattere "internazionale" in Italia Imprese 30 gg prima della manifestazione Finanziamento CCIAA RIMINI - fiere e mostre all'estero Contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all'estero Imprese 30 gg prima della manifestazione Finanziamento CCIAA RIMINI CCIAA RIMINI – Ricorso al credito Il bando ha l'obiettivo di sostenere la Raggruppame realizzazione di iniziative e progetti nti di alberghi realizzati da raggruppamenti di alberghi tipici e di qualità Contributi in abbattimento dei tassi di interesse per investimenti finalizzati allo sviluppo imprenditoriale PMI Aperto fino ad esaurimento Finanziamento delle risorse Fino ad esaurimento fondi Conto Interessi Valdes Landi [email protected] Numero 2 – Marzo 2011