J. `o· c·`.·r - Ordine dei giornalisti Lombardia
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J. `o· c·`.·r - Ordine dei giornalisti Lombardia
ORDINE DEl GIORNALISTI 0/. {) 3- cl0)6 COSIGUO NAZIO K-\LE .\:J. 'o· c·'.·r .--o-RD_I_N_E_D-EI_G_I_O..,RN-AL....s...n....L.""o'"M "'""o..AR .Diiiiiiiiii.I.A........, 00185 ROMA Via Sommacampagna, 19 Tel. 06.686231 Fax 06.68623380 www.odg.it odg@odg .it [email protected] Codice fiscale 06926900587 Consiglio di Disciplina CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ProL nr. . .Milano 328 / 2016 01l 04 / / 2016 E Delibera n. 6/2016 IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI riunito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in Via Sommacampagna n. 19, i giorni 15 e 16 Febbraio 2016, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 6 del Regolamento delle funzioni disciplinari adottato in data 14.12.2012, ha esaminato il ricorso presentato in data 15 luglio 2015 da STIRATI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maria De Carolis, nonché domiciliato presso lo studio legale di lui sito in Milano, Piazza San Giorgio n. 2 Avverso La sanzione disciplinare della censura resa dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 08.06.2015 (Prot. 365/15/PC/ac). ************** Sui periodici "Giornale di Cantù", "Giornale di Carate" e "Settegiorni", compaiono dal 2 novembre a seguire del 2013 diversi articoli che riguardano un ……………………, intercettato da un parrocchiano in una chat per omosessuali e segnalato alla redazione con una e-mail. Negli articoli - intitolati: "La videochat. Ecco alcuni stralci della f @ \ , hierata con un nostro complice"; "lo non posso dichiararmi come hai fatto . hlonsìgl!o y di Disciplina c Nazionale 03 ,'1 l tu» (Settegiorni Alto Milanese, 111112013); "La chiacchierata - Il complice del giornale parla a lungo in chat" ''Non posso uscire allo scoperto» (Giornale di Cantù 211/2013); "La confessione di ………..: «Per me significherebbe ricominciare da capo» (Il Giornale di Cantù, 2/11/2013); «La videochat: ecco alcuni stralci della chiacchierata faccia a faccia con ……………». «lo non posso dichiararmi come hai fatto tu» (Giornale di Carate, 5/11/2013) - si riportano dettagli sulla "doppia" vita del prelato, i suoi gusti sessuali, il suo pseudonimo, la sua reazione alla scoperta fatta dai giornalisti. Il 16 marzo 2015, a seguito dell'esposto del …………… e della giornalista professionista , …………………, il Consiglio di Disciplina della Lombardia apre un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista Giovanni Stirati, autore degli articoli "Io non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Settegiorni Alto Milanese, 1/11/2013) "Non posso uscire allo scoperto" (Giornale di Cantù del 2/1112013) , "Io non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Giornale di Carate 5/11/2013), per verificare se siano state commesse violazioni del codice deontologico, artt. 2 e 48, legge 6911963, e, in relazione al trattamento dei dati personali, in particolare all'art. 6 sull'essenzialità dell'informazione e art. 8 tutela della dignità delle persone, nonché art. Il , tutela della sfera sessuale della persona. Il 27 aprile 2015, il ricorrente è stato convocato dal Consiglio di Disciplina Territoriale per una audizione, difeso dall'avvocato Michele Maria De Carolis il quale ha prodotto memoria difensiva. L'esponente chiede di "valutare l'avvio di procedimento disciplinare , nei confronti degli autori degli articoli , apparsi fra l'ottobre e il novembre 2014, non solo nella parte in cui riguardano lo scrivente, ma anche, ex officio, nelle parti in cui si occupano di altri soggetti". Il Collegio di disciplina territoriale ritiene che "la pubblicazione della notizia sulla frequentazione di siti per omosessuali aperti al pubblico da parte di un parroco di un paese di provincia, sia legittima. Risponda cioè a quei criteri di informazione corretta sanciti anche nella Carta dei Doveri (8/7/1993) e nel Codice 2 ., ' che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico non contrasta con il rispetto della sfera privata 'quando l'informazione anche dettagliata s1a indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti». "E pare questo il caso". Ciò nonostante non sempre la forma con cui è stata affrontata la notizia ha corrisposto a criteri di obiettività e, soprattutto, continenza. Il requisito proprio dell'interesse pubblico della notizia non deve travalicare infatti i limiti del rispetto della dignità della persona, saldamente presidiato dall'articolo 2 della Costituzione e ribadito nella stessa legge sull'ordinamento della professione giornalistica che assegna un ruolo centrale alla persona umana quando afferma , art.2, che la libertà d'informazione e critica è limitata "dal osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui". Il Consiglio di disciplina territoriale conclude affermando la responsabilità del ricorrente Giovanni Stirati e gli commina la sanzione della censura. ………….., nel suo esposto, non si duole degli articoli pubblicati nel novembre 2013, scritti da Giovanni Stirati, bensì dei pezzi pubblicati nell'ottobre 2014. L'Ordine della Lombardia ha ritenuto, legittimamente, di allargare l'azione disciplinare anche a quegli articoli. Nella ricostruzione del fatto attribuisce, erroneamente, all'esponente ………… la doglianza anche per gli articoli del2013. Il Consiglio di disciplina della Lombardia circoscrive la contestazione nella incontinenza del linguaggio senza affrontare alcun nessun altro aspetto rilevante sul piano disciplinare, senza indicare in quali articoli ha riscontrato la contestata incontinenza. I primi giudici, invece, avrebbero dovuto quindi indicare l'articolo con data, titolo e periodo incriminati. Ciò non risulta. Non solo. Da una attenta lettura degli articoli, "lo non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Settegiorni Alto Milanese); "Non posso uscire allo scoperto"; (Giornale di Cantù), "Io non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Giornale di Carate ), scritti da Giovanni Stirati, non risulta incontinenza espositiva. Nei tre articoli incriminati vengono riportati, 3 correttamente alcuni brani della conversazione avvenuta in video-chat tra il sacerdote don Cesare Erbetta e un collaboratore del giornalista . Niente di più. Non vi sono frasi incontinenti che offendono il comune sentire. Il PG nel suo parere ha sviluppato un discorso più ampio dei fatti specificamente contestati al giornalista · Giovanni Stirati. Ebbene tutte le considerazioni del PG, valide in linea di principio, non possono trovare spazio nell'esame del ricorso in questione in quanto è principio di civiltà giuridica quello in base al quale la contestazione deve essere immutabile, nel senso che fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione devono sostanzialmente coincidere. Questo principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 2197 del 4 febbraio 2005 quando, appunto, ha ricordato che il capo incolpazione deve essere immutabile, nel senso che fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione devono coincidere: perciò sono irrilevanti fatti e circostanze ulteriori non contestati in modo rituale anche se contestuali o concorrenti con quello oggetto della procedura disciplinare. Alla luce di quanto innanzi, non risulta la contesta incontinenza né negli articoli, né nei titoli per il ricorso è fondato e va accolto P.Q.M. Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore Delibera Di accogliere il ricorso presentato dal giornalista Giovanni Stirati avverso la decisione adottata 1'8 giugno 2015 dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine della Lombardia (Prot. 365/15/PC/ac). Così deciso in Roma il15 febbraio 2016 . Q Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale del! 'Ordine dei Giornalisti, 'possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o !l'ttii,terregionale presso cui il giornalista è iscritto" ... "Possono proporre reclamo v \J/r ,. 1 consiglio di Oiscipìina ! 0 .J Na2JOna · -:-- .' "' · le * ' -- ·-e.'. all'Autorità giudiziaria sia l 'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio" (art. 63 L. 69/ 63 - art. 8 D.P.R. 13712 12. IL PRESIDENTE L V EG T A ., unZia· 'éifelli ; l! i-' v t/ i , v \..'::.011 // ILRELATORlV .! MichelJ\ii • \V : 0 Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il E' COP I?, CONFORME ALL'OR!GINJ.\LF.: 5 RELATA DI NOTIFICA A richiesta del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in persona del presidente pro tempore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato la presente decisione a: l. Stirati Giovanni, c/o avv. Michele Maria De Carolis, piazza San Giorgio 2 - 20123 Milano 2. Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, in persona del presidente pro tempore, Via A. Da Racanate l 20124 Milano _-.. 3. P.fot atore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano) via Freguglia l- 20122 Milano; l . . .\ l l !" . / 6