J. `o· c·`.·r - Ordine dei giornalisti Lombardia

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J. `o· c·`.·r - Ordine dei giornalisti Lombardia
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00185 ROMA
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Consiglio di Disciplina
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
ProL nr.
. .Milano
328 / 2016
01l 04 / / 2016
E
Delibera n. 6/2016
IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
riunito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in
Via Sommacampagna n. 19, i giorni 15 e 16 Febbraio 2016, con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 6 del Regolamento delle
funzioni disciplinari adottato in data 14.12.2012, ha esaminato il ricorso presentato
in data 15 luglio 2015 da STIRATI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Maria De Carolis, nonché domiciliato presso lo studio legale di lui sito in
Milano, Piazza San Giorgio n. 2
Avverso
La sanzione disciplinare della censura resa dal Consiglio di Disciplina Territoriale
dell'Ordine
dei
Giornalisti
della
Lombardia
in data
08.06.2015
(Prot.
365/15/PC/ac).
**************
Sui periodici "Giornale di Cantù", "Giornale di Carate" e "Settegiorni",
compaiono dal 2 novembre a seguire del 2013 diversi articoli che riguardano un
……………………, intercettato da un parrocchiano in una chat per omosessuali e
segnalato alla redazione con una e-mail.
Negli articoli - intitolati: "La videochat. Ecco alcuni stralci della
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, hierata con un nostro complice"; "lo non posso dichiararmi come hai fatto
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tu» (Settegiorni Alto Milanese, 111112013); "La chiacchierata - Il complice del
giornale parla a lungo in chat" ''Non posso uscire allo scoperto» (Giornale di Cantù
211/2013); "La confessione di ………..: «Per me significherebbe ricominciare da
capo» (Il Giornale di Cantù, 2/11/2013); «La videochat: ecco alcuni stralci della
chiacchierata faccia a faccia con ……………». «lo non posso dichiararmi come
hai fatto tu» (Giornale di Carate, 5/11/2013) - si riportano dettagli sulla "doppia"
vita del prelato, i suoi gusti sessuali, il suo pseudonimo, la sua reazione
alla
scoperta fatta dai giornalisti.
Il 16 marzo 2015, a seguito dell'esposto del …………… e della giornalista
professionista , …………………, il Consiglio di Disciplina della Lombardia apre
un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista Giovanni
Stirati, autore degli articoli "Io non posso dichiararmi come hai fatto tu"
(Settegiorni Alto Milanese, 1/11/2013) "Non posso uscire allo scoperto" (Giornale
di Cantù del 2/1112013) , "Io non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Giornale
di Carate 5/11/2013), per verificare se siano state commesse violazioni del
codice deontologico, artt. 2 e 48, legge 6911963, e, in relazione al trattamento
dei dati personali, in particolare all'art. 6 sull'essenzialità dell'informazione e art.
8 tutela della dignità delle persone, nonché art. Il , tutela della sfera sessuale della
persona.
Il 27 aprile 2015, il ricorrente è stato convocato dal Consiglio di Disciplina
Territoriale per una audizione, difeso dall'avvocato Michele Maria De Carolis il
quale ha prodotto memoria difensiva.
L'esponente chiede di "valutare l'avvio di procedimento disciplinare , nei
confronti degli autori degli articoli , apparsi fra l'ottobre e il novembre 2014, non
solo nella parte in cui riguardano lo scrivente, ma anche, ex officio, nelle parti in
cui si occupano di altri soggetti".
Il Collegio di disciplina territoriale ritiene che "la pubblicazione della notizia
sulla frequentazione di siti per omosessuali aperti al pubblico da parte di un
parroco di un paese di provincia, sia legittima. Risponda cioè a quei criteri di
informazione corretta sanciti anche nella Carta dei Doveri (8/7/1993) e nel Codice
2
.,
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che «la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico non contrasta con il
rispetto
della
sfera privata
'quando
l'informazione
anche dettagliata
s1a
indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei
modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti».
"E pare questo il caso".
Ciò nonostante non sempre la forma con cui è stata affrontata la notizia ha
corrisposto a criteri di obiettività e, soprattutto, continenza. Il requisito proprio
dell'interesse pubblico della notizia non deve travalicare infatti i limiti del rispetto
della dignità della persona, saldamente presidiato dall'articolo 2 della Costituzione e
ribadito nella stessa legge sull'ordinamento della professione giornalistica che
assegna un ruolo centrale alla persona umana quando afferma , art.2, che la libertà
d'informazione e critica è limitata "dal osservanza delle norme di legge dettate a
tutela della personalità altrui".
Il Consiglio di disciplina territoriale conclude affermando la responsabilità
del ricorrente Giovanni Stirati e gli commina la sanzione della censura.
………….., nel suo esposto, non si duole degli articoli pubblicati nel
novembre 2013, scritti da Giovanni Stirati, bensì dei pezzi pubblicati nell'ottobre
2014. L'Ordine della Lombardia ha ritenuto, legittimamente, di allargare l'azione
disciplinare anche a quegli articoli. Nella ricostruzione del fatto attribuisce,
erroneamente, all'esponente ………… la doglianza anche per gli articoli del2013.
Il Consiglio di disciplina della Lombardia circoscrive la contestazione nella
incontinenza del linguaggio senza affrontare alcun nessun altro aspetto rilevante sul
piano disciplinare, senza indicare in quali articoli ha riscontrato la contestata
incontinenza.
I primi giudici, invece, avrebbero dovuto quindi indicare l'articolo con data,
titolo e periodo incriminati. Ciò non risulta. Non solo. Da una attenta lettura degli
articoli, "lo non posso dichiararmi come hai fatto tu" (Settegiorni Alto Milanese);
"Non posso uscire allo scoperto"; (Giornale di Cantù), "Io non posso dichiararmi
come hai fatto tu" (Giornale di Carate ), scritti da Giovanni Stirati, non risulta
incontinenza espositiva. Nei tre articoli incriminati vengono riportati,
3
correttamente alcuni brani della conversazione avvenuta in video-chat tra il
sacerdote don Cesare Erbetta e un collaboratore del giornalista . Niente di più. Non
vi sono frasi incontinenti che offendono il comune sentire.
Il PG nel suo parere ha sviluppato un discorso più ampio dei fatti
specificamente contestati al giornalista · Giovanni Stirati. Ebbene tutte le
considerazioni del PG, valide in linea di principio, non possono trovare spazio
nell'esame del ricorso in questione in quanto è principio di civiltà giuridica quello
in base al quale la contestazione deve essere immutabile, nel senso che fatto
contestato e fatto posto a fondamento della sanzione devono sostanzialmente
coincidere.
Questo principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella
sentenza n. 2197 del 4 febbraio 2005 quando, appunto, ha ricordato che il capo
incolpazione deve essere immutabile, nel senso che fatto contestato e fatto posto a
fondamento della sanzione devono coincidere: perciò sono irrilevanti fatti e
circostanze ulteriori non contestati in modo rituale anche se
contestuali
o
concorrenti con quello oggetto della procedura disciplinare.
Alla luce di quanto innanzi, non risulta la contesta incontinenza né negli
articoli, né nei titoli per il ricorso è fondato e va accolto
P.Q.M.
Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti,
udito il consigliere relatore
Delibera
Di accogliere il ricorso presentato dal giornalista Giovanni Stirati avverso la
decisione adottata 1'8 giugno 2015 dal Consiglio di Disciplina Territoriale
dell'Ordine della Lombardia (Prot. 365/15/PC/ac).
Così deciso in Roma il15 febbraio 2016 .
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Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale del! 'Ordine dei Giornalisti,
'possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al
tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
!l'ttii,terregionale presso cui il giornalista è iscritto" ... "Possono proporre reclamo
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all'Autorità giudiziaria sia l 'interessato sia il procuratore della Repubblica e il
procuratore generale competenti per territorio" (art. 63 L. 69/ 63 - art. 8 D.P.R.
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IL PRESIDENTE
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Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di Disciplina
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il
E' COP I?, CONFORME ALL'OR!GINJ.\LF.:
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RELATA DI NOTIFICA
A richiesta del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in
persona del presidente pro tempore, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio
Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato la presente
decisione a:
l. Stirati Giovanni, c/o avv. Michele Maria De Carolis, piazza San Giorgio 2
- 20123 Milano
2. Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti
della
Lombardia, in persona del presidente pro tempore, Via A. Da Racanate l 20124 Milano
_-..
3. P.fot atore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Milano) via Freguglia l- 20122 Milano;
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