condizioni generali di assicurazione garanzia abbinata ai
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condizioni generali di assicurazione garanzia abbinata ai
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE GARANZIA ABBINATA AI FINANZIAMENTI VOLKSWAGEN BANK GMBH POLIZZA COLLETTIVA N. 5275 DEFINIZIONI Nel testo che segue si conviene di intendere per: Assicurato: la persona fisica, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti, purché l’età del richiedente sommata alla durata del prestito non superi i 70 anni, che, in qualità di “Richiedente”, ha sottoscritto il finanziamento erogato dalla Contraente, ha aderito alla polizza e ha accettato di corrispondere il relativo premio. Assicuratore: Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, rappresentata dal suo Condirettore Generale, Dott. Filippo M. Nobile. La Compagnia Cardif Assicurazioni S.p.A. è Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996). Reg. Imp. n° 355176 Trib. Milano – P.I. 11552470152 – R.E.A. n° 1475525. Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Cardif S.A. Beneficiario: La persona che riceve la prestazione prevista dalla Polizza quando si verifica l’evento assicurato. Contraente: Volkswagen Bank GmbH con sede legale in via Petitti, 15 - 20149 Milano. Data di Decorrenza: dalle ore 24.00 della data di adesione alla copertura assicurativa, così come riportato nel Modulo di Adesione. Data di Scadenza: le ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il primo degli eventi previsti nel successivo Art.3 – “Decorrenza e cessazione delle garanzie”. Decesso: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa. Indennizzo, Indennità, Prestazione: il risarcimento liquidabile dall’Assicuratore in base alla Polizza. Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta. Il grado percentuale di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato deve essere pari o superiore al 66% ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. Inabilità Totale e Temporanea: l’Assicurato è in Inabilità Totale e Temporanea se, a seguito di Infortunio o Malattia, è nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, da qualsiasi causa determinate, salvo quanto previsto alle specifiche esclusioni di Polizza. Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, salvo quanto previsto dalle specifiche esclusioni di Polizza. Parti: Contraente, Assicurato, Assicuratore. Polizza: il documento che prova l’assicurazione e regola i rapporti fra le Parti. Premio: la somma dovuta all’Assicuratore per la copertura assicurativa prestata. Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione. Art 1 Oggetto della copertura L’assicuratore riconosce all’Assicurato le seguenti garanzie: Copertura per decesso, tutte cause; Copertura per Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66% dovuta ad infortunio o malattia; Copertura per Inabilità Temporanea e Totale dovuta ad infortunio o malattia. Art. 2 Persone assicurabili e Ammissione alla copertura assicurativa Sono assicurabili le persone fisiche che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (in qualità di “Richiedente”) concesso dalla Contraente, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni non compiuti (purché l’età del Richiedente sommata alla durata del prestito non superi i 70 anni) ed hanno aderito alla copertura assicurativa secondo quanto previsto dal Modulo di adesione. Art. 3 Decorrenza e cessazione delle garanzie. Art. 3.1 Decorrenza delle garanzie Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dalla Data di Decorrenza, fermo restando che dovrà essere stato perfezionato il contratto di finanziamento tra la Contraente e l’Assicurato. Dalla Data di Decorrenza e fino alla data di addebito della prima frazione di Premio, la Polizza non è vincolante per l’Assicurato al quale, per tale periodo, è però garantita, in modo gratuito, la copertura assicurativa. Art.3.2 - Cessazione delle garanzie La copertura assicurativa ha termine, per ciascun Assicurato: alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso, in ogni caso non superiore ai 72 mesi di durata. In caso di estinzione anticipata del finanziamento la copertura rimarrà in vigore secondo il piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall’Assicurato; alle fine del mese in cui l’Assicurato compie 70 anni di età; - in caso di sinistro pagato in relazione alle garanzie di cui ai punti A e B Art. 5. della presenti Condizioni di Assicurazione. Art. 4 Diritto di recesso dell'Assicurato L’Assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di addebito della prima frazione di premio, dandone comunicazione all’Assicuratore per via telefonica oppure a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo dell’Assicuratore. Qualora l’Assicurato avesse già corrisposto il premio assicurativo, l’Assicuratore provvederà al suo rimborso per il tramite della Contraente nel termine dei 15 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione del recesso. Art. 5 Condizioni e prestazioni relative alle coperture assicurative A Copertura assicurativa per decesso, tutte cause. (I) Rischio assicurato Il rischio assicurato è il decesso qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. (II) Prestazione Assicurativa L’Assicuratore liquida un’indennità pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, secondo il piano di rimborso in vigore al momento del sinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. B Copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale e Permanente, di grado non inferiore al 66%, dovuta ad Infortunio o Malattia. (I) Rischio assicurato Il rischio assicurato è la Invalidità Totale e Permanente di grado non inferiore al 66%, qualunque sia la causa. Il grado di invalidità permanente totale viene accertato secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche ed integrazioni. Nei casi di Invalidità Totale e Permanente non previsti dalla sopraccitata Norma, la valutazione del grado di invalidità sarà concordata tra il medico dell’Assicurato ed il medico dell’Assicuratore e terrà conto, con riguardo ai casi di invalidità totale e permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. (II) Prestazione Assicurativa L’Assicuratore, dopo aver medicalmente constatato lo stato ed il grado di Invalidità Totale e Permanente, liquida un’indennità pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del sinistro (in caso di infortunio è la data di accadimento, in caso di malattia è la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale), secondo il piano di rimborso originario ed al netto di eventuali indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro in virtù di altre garanzie di polizza, esclusi eventuali importi di rate insolute. C Copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, dovuta ad Infortunio o Malattia. (I) Rischio assicurato Il rischio assicurato è l’Inabilità totale e temporanea al lavoro. L'Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o di una malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il sinistro egli eserciti effettivamente una attività lavorativa regolare. (II) Franchigia La copertura assicurativa per il caso di Inabilità totale e temporanea al lavoro dovuta ad infortunio e malattia è sottoposta ad un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni continuativi. L'inizio del periodo di franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. (III) Prestazione Assicurativa Dopo il periodo di franchigia sopra indicato, l’Assicuratore corrisponderà un'indennità pari alle rate mensili che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro. In caso di più sinistri, l’Assicuratore non corrisponderà comunque più di 24 mensilità di rimborso per tutta la durata dell’Assicurazione. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca - prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa - una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di franchigia. Qualora il nuovo sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di franchigia. Art. 6. Esclusioni Le coperture relative ai rischi di Invalidità Totale e Permanente, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro e Decesso, sono escluse nei seguenti casi: a) dolo dell'Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'Assicurato a: delitti dolosi; fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; risse, tranne per il caso di legittima difesa; atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in essere e noti all'assicurato alla Data di Decorrenza e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la sola garanzia Inabilità Totale e Temporanea; k) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altra patologia ad essa collegata. Art. 7 Beneficiari delle prestazioni Beneficiaria delle prestazioni è la Contraente per le coperture relative ai rischi di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro; è l’Assicurato o i suoi eredi legittimi o testamentari per le coperture relative ai rischi di Invalidità Totale e Permanente e Decesso. Art. 8 Premi dell'assicurazione Il premio è unico e dipendente dalla durata. Il premio lordo totale si determina dividendo per il numero 50 l’importo della rata del finanziamento, troncando eventuali decimali derivanti da tale calcolo e moltiplicando l’importo ottenuto per il numero delle rate di finanziamento. Per ottenere l’ammontare del premio netto occorre scorporare dal premio lordo le imposte di assicurazione attualmente pari al 2,5%. Le frazioni di premio verranno addebitate dalla Contraente unitamente all’addebito delle rate di rimborso del finanziamento, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione. Art. 9 Massimale Per ciascun Assicurato l’indennità massima mensile è di € 1.800 per l’insieme delle operazioni di finanziamento da lui stipulate presso la Contraente. Per ciascun Assicurato il capitale massimo liquidabile è di €31.000 per l’insieme delle operazioni di finanziamento da lui stipulate presso la Contraente. La prestazione di cui al punto Invalidità Totale e Permanente non potrà in alcun caso cumularsi, per il medesimo Assicurato, con la prestazione prevista per la copertura in caso di Decesso. Nella presente Polizza, la prestazione relativa alla copertura in caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro ha termine nel momento del subentro della prestazione di cui ala copertura in caso di Invalidità Totale e Permanente ovvero alla copertura in caso di Decesso. Art. 10 Denuncia dei Sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto a Cardif Assicurazioni Spa - Largo Toscanini, 1 - 20122 Milano. L'Assicurato può chiedere informazioni relative alle modalità di denuncia del sinistro telefonando al numero 02-77224392. Eventuali interessi derivanti da un ritardo nella comunicazione del sinistro all'Assicuratore, non sono a carico dell'Assicuratore. In particolare i documenti necessari per ciascuna garanzia sono: Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro Alla scadenza della prima rata di rimborso coperta da assicurazione, l’Assicurato dovrà presentare all’Assicuratore i seguenti documenti: - dichiarazione di sinistro correlata da certificato rilasciato dal medico curante; - in caso di ricovero ospedaliero, copia della cartella clinica. Per gli Assicurati che esercitano un’attività lavorativa come dipendenti, anche: - una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il periodo di assenza dal posto di lavoro. Alla scadenza di ogni rata successiva alla prima coperta da assicurazione, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione del datore di lavoro che sarà sostituita, nel caso di lavoratori autonomi, da un certificato medico. In entrambi i casi la data dovrà essere uguale o successiva a quella di scadenza della rata. La copertura è valida solo se l’Assicurato sta svolgendo, al momento del sinistro, un’attività lavorativa. Pertanto nel caso di lavoratore dipendente viene richiesta una certificazione dl datore di lavoro mediante un modulo attestante le assenze dovute a motivi di salute, mentre nel caso di lavoratore autonomo l’Assicuratore si riserva la possibilità di richiedere la specifica documentazione rilasciata dall’autorità amministrativa o da associazioni di categoria. Invalidità Totale e Permanente I documenti che l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno fornire all’Assicuratore sono i seguenti: - certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.); - in assenza della predetta certificazione, un certificato di un medico legale attestante lo stato ed il periodo di invalidità; - questionario medico di dichiarazione del sinistro compilato dal medico curante; - copia della cartella clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero oppure in caso di sinistro avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute. Decesso Gli aventi causa dell’Assicurato dovranno fornire all’Assicuratore i seguenti documenti: - certificato di morte; - certificato medico che precisi le esatte cause della morte; - dichiarazione di sinistro degli eredi. Disposizioni comuni L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere: - ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro; - copia del contratto di finanziamento. Art. 11 Liquidazione dei sinistri La liquidazione del sinistro verrà effettuata alla Contraente il giorno 1 ed il giorno 15 di ogni mese, con pari valuta. Ogni liquidazione sarà relativa a tutti i sinistri la cui documentazione completa sia giunta all’assicuratore non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza stessa. Art. 12 Imposte ed Oneri Fiscali Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell’Assicurato. Art. 13 Legge Applicabile La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana. Art. 14 Controversie Le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione delle lesioni, delle malattie o sul grado di inabilità che sono oggetto delle coperture prestate dalla presente polizza. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Tale luogo si intende la città sede dell’istituto di medicina legale più vicino all’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo ognuna per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio dei Medici sono vincolanti per le Parti. Art. 15 Foro competente Per qualunque controversia derivante dall’applicazione od interpretazione della presente Polizza, il Foro competente sarà quello dell’Assicurato. Art. 16 Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Cardif Assicurazioni S.p.A. – Direzione Gestione ed Assistenza Clienti - Largo Toscanini, 1 – 20122 Milano – n° fax 02.77.224.265 – indirizzo e.mail: [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 17 Comunicazioni Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alla Compagnia con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte dell’Assicuratore saranno indirizzate al domicilio indicato dalla Contraente alla Compagnia. Art. 18 Modifiche della Polizza Le eventuali modifiche alla Polizza devono essere approvate per iscritto da parte dell'Assicuratore e del Contraente. Art. 19 Cessione della polizza L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Polizza. Art. 20 Altre Assicurazioni Resta convenuto che le coperture assicurative prestate dall’Assicuratore con la Polizza possono cumularsi con quelle di altre polizze di assicurazione contratte dall'Assicurato. Art. 21 Estensione Territoriale La garanzia ha validità in tutti i Paesi del Mondo. Art. 22 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute, che richieste dalla Compagnia all'atto della adesione all'assicurazione, devono corrispondere a verità ed esattezza. Art. 23 Tutela Dati - Informativa Cardif Assicurazioni S.p.A. (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dell’Assicurato, informa l’Assicurato stesso sul loro utilizzo e sui diritti di quest’ultimo, affinché questi possa consapevolmente esprimere il proprio consenso. I dati personali dell’Assicurato (fornitici dal medesimo o da terzi) sono trattati per le seguenti finalità: a) finalità strettamente connesse e strumentali sia alla gestione dei rapporti con la clientela, sia al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge etc.); b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, la legge c.d. “Antiriciclaggio”, le circolari emanate dall’Isvap in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa). Con riferimento ai dati che la legge definisce “sensibili”, in quanto dai medesimi si possono desumere convinzioni religiose, filosofiche, politiche, o di altro genere, o informazioni in merito allo stato di salute della clientela, si precisa quanto segue. La Società tratta i dati sensibili dell’Assicurato limitatamente a quanto necessario per la fornitura di specifici servizi richiesti dal medesimo o per la gestione di alcuni rapporti dello stesso con la Società, solo con il consenso dell’Assicurato o previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati sensibili. Il trattamento dei dati dell’Assicurato avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati del medesimo. All’interno della nostra Società possono venire a conoscenza dei dati personali dell’Assicurato, come Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori anche esterni adibiti a servizi e soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” , nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. Per il perseguimento delle suddette finalità le Società possono comunicare i dati dell’Assicurato a soggetti, anche esteri, appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, di cui fa parte la Società, o comunque controllate o collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Società ; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla /dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica); soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es per telefono); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società anche nell’interesse della clientela. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Società) utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Società “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La Società non diffonde i dati personali dell’Assicurato. L’Assicurato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati presso la Società e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per ottenere ulteriori informazioni per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice, può rivolgersi a Cardif Assicurazioni S.p.A., in persona del con-Direttore Generale, protempore, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dati di clienti e marketing , domiciliato per la funzione presso la sede di Largo Toscanini n.1 , 20122 Milano;