condizioni di assicurazione “alter ego”

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condizioni di assicurazione “alter ego”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “ALTER EGO”
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONCERNENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PRODOTTI
"PIÙ CREDITO”, "PIÙ CREDITO CON MINIRATE” , “CONTO VIVO” E “CRESCENDO”
Il testo integrale della convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH. Copia delle presenti Condizioni di Assicurazione è
depositata in atti del Dott. Ettore Chittò, Notaio in Milano.
Ammissione all'Assicurazione: sono assicurati coloro che hanno
sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da Volkswagen Bank GmbH (di seguito la Banca), hanno aderito all'assicurazione e, al momento della sottoscrizione, non hanno ancora compiuto i 61 anni d'età, per la garanzia che copre l’inabilità al lavoro,
e 65 anni d’età per la garanzia che copre il decesso e l’invalidità
totale.
Decorrenza e Cessazione delle Garanzie: per ciascun assicurato le
garanzie decorrono dal momento in cui l'operazione di finanziamento è stata perfezionata (erogazione). Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso (anche in caso di estinzione anticipata) e comunque, al più
tardi, al compimento del 65° anno di età, per la garanzia che copre
l’inabilità al lavoro, e al compimento dei 70 anni di età per la
garanzia che copre il decesso e l’invalidità totale.
L'assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30
giorni dalla data di conclusione del contratto di finanziamento
dandone comunicazione a Volkswagen Bank GmbH a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il recesso dal contratto determina: la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione al cliente del premio
versato al netto delle imposte.
Garanzie: gli assicurati sono coperti contro i rischi di decesso , di
invalidità totale e permanente e di inabilità temporanea e totale al
lavoro dovuta ad infortunio o malattia.
Esclusioni della copertura assicurativa:
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti rischi:
a) dolo dell'Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di
guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi
verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima
difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio;
c) azioni intenzionali dell'Assicurato quali: il suicidio, se avviene
nei primi due anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione il
tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati
volontariamente dall'Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte
dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
d) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto
idoneo;
e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con
qualsiasi mezzo a motore;
f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data di inizio
dell’assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta
di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
i) malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
1) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza;
m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad
altra patologia ad essa collegata.
Prestazioni in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro
dovuta ad infortunio o malattia: l'Assicuratore corrisponde, dopo
che sia trascorso un periodo continuativo di 60 giorni di assenza
dal lavoro per inabilità totale (franchigia assoluta), un’indennità il
cui importo è pari alle rate mensili di rimborso dovute e che hanno
scadenza nel restante periodo di inabilità fino ad un massimo di 12
mensilità (ad esclusione della Maxirata in caso di finanziamento
con Minirate). L'indennità mensile sarà pari all'importo delle rate
in scadenza secondo il piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni
dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un
nuovo periodo di franchigia. L’indennità massima mensile per ciascun assicurato è pari a € 1.800, per l’insieme delle operazioni di
finanziamento da lui stipulate presso la Contraente.
Prestazioni in caso di Decesso tutte cause: l'Assicuratore corrisponde un capitale pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data di decesso secondo il piano di rimborso definito in fase
di sottoscrizione del contratto di finanziamento al netto di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato il capitale massimo liquidabile è pari a € 31.000, per l'insieme delle operazioni di
finanziamento da lui stipulate con la Banca.
Prestazioni in caso di Invalidità Totale e Permanente, di grado non
inferiore al 66%, dovuto ad infortunio o malattia: l'Assicuratore
corrisponde, una volta constatato lo stato d'invalidità totale e permanente ad opera di un medico, un capitale pari al debito residuo
in linea capitale risultante al momento della certificazione secondo
il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto
di finanziamento. Tale capitale è al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie
di polizza e di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato il capitale massimo liquidabile è pari a € 31.000, per l'insieme
delle operazioni di finanziamento da lui stipulate con la Banca.
CONDIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE SU “CONTO VIVO”
Fermo restando quanto sopra stabilito in linea generale, relativamente ai riutilizzi su “Conto Vivo” e alle conversioni di altri finanziamenti in “Conto Vivo”, valgono le seguenti condizioni particolari di polizza che costituiscono le corrispondenti condizioni generali.
Prestazioni in caso di Decesso tutte cause: l'Assicuratore corrisponde un capitale pari a 8 rate calcolate secondo il piano di
ammortamento teorico in vigore al momento del sinistro, al netto
di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato la rata
massima liquidabile è pari a € 1.800 con un massimale pari al
debito residuo in linea capitale risultante alla data del decesso.
Prestazioni in caso di Invalidità Totale e Permanente, di grado non
inferiore al 66%, dovuto ad infortunio o malattia: l'Assicuratore
corrisponde, una volta constatato lo stato d'invalidità totale e permanente ad opera di un medico, un capitale pari a 8 rate calcolate
secondo il piano di ammortamento teorico in vigore al momento
del sinistro, al netto di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato la rata massima liquidabile è pari a € 1.800 con un
massimale pari al debito residuo in linea capitale risultante alla
data del sinistro.
IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE IL
(TEL.)
800 636386
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
INABILITA’ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO
-
Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata dall’Assicurato o da un Avente causa;
Fotocopia del Certificato Medico e/o di Pronto Soccorso riportante la diagnosi/prognosi;
Fotocopia integrale della Cartella Clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero in una
struttura sanitaria
In caso di lavoratore dipendente, Modulo di Dichiarazione del Datore di Lavoro indicante il periodo di assenza
dal lavoro.
INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE
-
Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata dall’Assicurato o da un Avente causa;
Notifica di Invalidità totale e permanente (almeno pari al 66%)
DECESSO
-
Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata da un Avente causa;
Certificato di Morte;
Certificato Medico che attesti le cause del decesso;
Fotocopia integrale della Cartella Clinica se il decesso è avvenuto in una struttura sanitaria.
Cardif Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte
ad una corretta valutazione del sinistro. L’assicurato ha la facoltà inoltre di allegare tutta la documentazione
ritenuta idonea ad una migliore valutazione del sinistro.
Mod. 26-5008 - 02/06 - Larovere
N.B. I sinistri devono essere denunciati per iscritto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un anno
dalla data del loro verificarsi.