condizioni di assicurazione “alter ego”
Transcript
condizioni di assicurazione “alter ego”
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE “ALTER EGO” ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONCERNENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE SUI PRODOTTI "PIÙ CREDITO”, "PIÙ CREDITO CON MINIRATE” , “CONTO VIVO” E “CRESCENDO” Il testo integrale della convenzione è depositato presso Volkswagen Bank GmbH. Copia delle presenti Condizioni di Assicurazione è depositata in atti del Dott. Ettore Chittò, Notaio in Milano. Ammissione all'Assicurazione: sono assicurati coloro che hanno sottoscritto un contratto di finanziamento concesso da Volkswagen Bank GmbH (di seguito la Banca), hanno aderito all'assicurazione e, al momento della sottoscrizione, non hanno ancora compiuto i 61 anni d'età, per la garanzia che copre l’inabilità al lavoro, e 65 anni d’età per la garanzia che copre il decesso e l’invalidità totale. Decorrenza e Cessazione delle Garanzie: per ciascun assicurato le garanzie decorrono dal momento in cui l'operazione di finanziamento è stata perfezionata (erogazione). Le garanzie hanno termine alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso (anche in caso di estinzione anticipata) e comunque, al più tardi, al compimento del 65° anno di età, per la garanzia che copre l’inabilità al lavoro, e al compimento dei 70 anni di età per la garanzia che copre il decesso e l’invalidità totale. L'assicurato può recedere dalla copertura assicurativa entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto di finanziamento dandone comunicazione a Volkswagen Bank GmbH a mezzo lettera raccomandata A.R.. Il recesso dal contratto determina: la cessazione della copertura assicurativa dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata e la restituzione al cliente del premio versato al netto delle imposte. Garanzie: gli assicurati sono coperti contro i rischi di decesso , di invalidità totale e permanente e di inabilità temporanea e totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia. Esclusioni della copertura assicurativa: Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti rischi: a) dolo dell'Assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell'Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di decorrenza dell'assicurazione il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e malattie già in atto alla data di inizio dell’assicurazione e loro seguiti e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive agonistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; 1) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza; m) la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. Prestazioni in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro dovuta ad infortunio o malattia: l'Assicuratore corrisponde, dopo che sia trascorso un periodo continuativo di 60 giorni di assenza dal lavoro per inabilità totale (franchigia assoluta), un’indennità il cui importo è pari alle rate mensili di rimborso dovute e che hanno scadenza nel restante periodo di inabilità fino ad un massimo di 12 mensilità (ad esclusione della Maxirata in caso di finanziamento con Minirate). L'indennità mensile sarà pari all'importo delle rate in scadenza secondo il piano di rimborso stabilito in fase di sottoscrizione del contratto. Qualora l’Assicurato, dopo la ripresa dell’attività lavorativa, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima malattia o del medesimo infortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia. L’indennità massima mensile per ciascun assicurato è pari a € 1.800, per l’insieme delle operazioni di finanziamento da lui stipulate presso la Contraente. Prestazioni in caso di Decesso tutte cause: l'Assicuratore corrisponde un capitale pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data di decesso secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento al netto di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato il capitale massimo liquidabile è pari a € 31.000, per l'insieme delle operazioni di finanziamento da lui stipulate con la Banca. Prestazioni in caso di Invalidità Totale e Permanente, di grado non inferiore al 66%, dovuto ad infortunio o malattia: l'Assicuratore corrisponde, una volta constatato lo stato d'invalidità totale e permanente ad opera di un medico, un capitale pari al debito residuo in linea capitale risultante al momento della certificazione secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Tale capitale è al netto di eventuali altri indennizzi già corrisposti per lo stesso sinistro, in virtù delle altre garanzie di polizza e di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato il capitale massimo liquidabile è pari a € 31.000, per l'insieme delle operazioni di finanziamento da lui stipulate con la Banca. CONDIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI LE COPERTURE ASSICURATIVE SU “CONTO VIVO” Fermo restando quanto sopra stabilito in linea generale, relativamente ai riutilizzi su “Conto Vivo” e alle conversioni di altri finanziamenti in “Conto Vivo”, valgono le seguenti condizioni particolari di polizza che costituiscono le corrispondenti condizioni generali. Prestazioni in caso di Decesso tutte cause: l'Assicuratore corrisponde un capitale pari a 8 rate calcolate secondo il piano di ammortamento teorico in vigore al momento del sinistro, al netto di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato la rata massima liquidabile è pari a € 1.800 con un massimale pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del decesso. Prestazioni in caso di Invalidità Totale e Permanente, di grado non inferiore al 66%, dovuto ad infortunio o malattia: l'Assicuratore corrisponde, una volta constatato lo stato d'invalidità totale e permanente ad opera di un medico, un capitale pari a 8 rate calcolate secondo il piano di ammortamento teorico in vigore al momento del sinistro, al netto di eventuali importi di rate insolute. Per ciascun assicurato la rata massima liquidabile è pari a € 1.800 con un massimale pari al debito residuo in linea capitale risultante alla data del sinistro. IN CASO DI SINISTRO CONTATTARE IL (TEL.) 800 636386 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE INABILITA’ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO - Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata dall’Assicurato o da un Avente causa; Fotocopia del Certificato Medico e/o di Pronto Soccorso riportante la diagnosi/prognosi; Fotocopia integrale della Cartella Clinica se, a seguito del sinistro, è stato necessario il ricovero in una struttura sanitaria In caso di lavoratore dipendente, Modulo di Dichiarazione del Datore di Lavoro indicante il periodo di assenza dal lavoro. INVALIDITA’ TOTALE E PERMANENTE - Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata dall’Assicurato o da un Avente causa; Notifica di Invalidità totale e permanente (almeno pari al 66%) DECESSO - Modulo di Dichiarazione Sinistro (inoltrata da Cardif) compilata da un Avente causa; Certificato di Morte; Certificato Medico che attesti le cause del decesso; Fotocopia integrale della Cartella Clinica se il decesso è avvenuto in una struttura sanitaria. Cardif Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di richiedere ulteriori accertamenti medici o documentazioni atte ad una corretta valutazione del sinistro. L’assicurato ha la facoltà inoltre di allegare tutta la documentazione ritenuta idonea ad una migliore valutazione del sinistro. Mod. 26-5008 - 02/06 - Larovere N.B. I sinistri devono essere denunciati per iscritto nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un anno dalla data del loro verificarsi.