E.08 Incassi e pagamenti estero_ negoziazione assegni este…

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E.08 Incassi e pagamenti estero_ negoziazione assegni este…
Aggiornamento 02/11/2009
SCHEDA E.08
FOGLIO INFORMATIVO relativo agli INCASSI E PAGAMENTI ESTERO:
NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI AL SBF E AL DOPO INCASSO
Sezione I – Informazioni sulla Banca
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Coop.
Sede Legale: Civitanova Marche, Viale Matteotti n. 8
Sede Amministrativa
e-mail: [email protected]
sito internet: www.bcccivitanova.it
Codice ABI: 08491.3
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4719.1.0
Codice Fiscale/Partita Iva/R.I.: 00096960430
REA Macerata n.3729
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008 € 42.974.473,00.
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici del servizio
Struttura e funzione economica
Il servizio consente al cliente di incassare la seguente tipologia di assegni:
- assegni in euro o valuta tratti su banche estere;
- assegni in valuta tratti su banche italiane;
- assegni in euro tratti su banche italiane, ma relativi a conti accessi a non residenti:
Gli assegni sono negoziati normalmente al salvo buon fine (s.b.f.), riservandosi la banca la facoltà
di addebitare e restituire al presentatore gli assegni resi impagati dalla banca del debitore. Su
richiesta del cliente o su valutazione della banca gli assegni possono essere negoziati al dopo
incasso, come ad esempio nel caso di assegni in valuta tratti su banche italiane o di assegni
denominati in una valuta diversa da quella del paese trassato (assegno in euro su banca americana).
Principali rischi (generici e specifici)
 Rischio legale: la negoziazione dell’assegno estero è regolamentata, secondo il principio della
territorialità, dalle leggi e dalle normative in vigore negli Stati in cui sono pagabili, quindi vi è un
rischio di storno dell’accredito in seguito ad applicazione della normativa vigente nei paesi trassati
o emittenti in materia di assegni.
 Rischio di smarrimento: gli assegni viaggiano con rischio a carico del cedente, pertanto in caso
di smarrimento, furto o distruzione degli stessi nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei
trasferimenti interni alla Banca ed esterni tra le banche coinvolte nelle fasi dell’incasso, la Banca
procederà al riaddebito delle somme.
Rischio insolvenza debitore: gli assegni sono accreditati “salvo buon fine” con la conseguenza
che in caso di mancato pagamento da parte del traente, le somme sono riaddebitate con la
maggiorazione delle spese previste per gli insoluti.
 Rischio Paese: il cliente a causa delle difficoltà economiche o dell’insolvenza del Paese trassato
può trovarsi nell’impossibilità di incassare l’assegno, anche se il traente è solvibile.
indicare solo se diversa dalla Sede legale
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 Rischio di cambio: gli assegni in divisa presentano un “rischio di cambio” determinato dalla
normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa di riferimento, un deprezzamento
comporta infatti una riduzione di ricavi per il cedente.
Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione
NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI
1. Accredito Sbf di assegni denominati in Euro
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fissa per assegno
euro 4,00
- valute di accredito:
a) per assegni in euro su banche italiane
b) per assegni in euro su banche europee
3 gg lav.
8 gg lav.
- commissione di insoluto:
0,20% con un minimo di euro 12,00
- valuta di addebito in conto corrente dell’eventuale insoluto su assegno: data dell’originaria
operazione di negoziazione
2. Accredito Sbf di assegni denominati nelle valute dei Paesi Out (solo per assegni
emessi nella stessa divisa del paese trassato)
- cambio: (**)
- commissione di servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- commissione fisse per assegno
euro 4,00
- valute di accredito: 6 gg lav.
- commissione di insoluto:
0,20% con un minimo di euro 12,00
- valuta di addebito in conto corrente dell’eventuale insoluto su assegno: data dell’originaria
operazione di negoziazione
E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti,
quelli di natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a
mezzo posta, corriere celere, spese telefoniche, ecc
3. Negoziazione al dopo incasso di assegni
Gli assegni per i quali il cliente lo richieda, e comunque gli assegni in euro su banche
extra –ue e in divisa, con divisa diversa da paese trassato, sono trattati al dopo incasso.
- Commissioni fisse di incasso
euro 8,00
- Commissione servizio
0,15% con un minimo di euro 2,00
- Comm. incasso
0,20% con un minimo di euro 12,00
- Recupero spese postali per invio assegni a mezzo corriere euro 36,15
E’ fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti.
4. Financial Credit System
Il sistema, offerto in collaborazione con la First Union National Bank di Philadelfia, ha il
seguente costo:
- Commissione fissa per assegno Usd 20,00
A tale costo va aggiunto il costo del servizio al dopo incasso di cui sopra.
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(**)Cambi utilizzati per le operazioni in valuta estera.
A seguito dell'abolizione con legge del 12/8/93, n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le
operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra
Banca al momento in cui l'operazione viene perfezionata, avuto riguardo alla tipologia
dell'operazione stessa.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI
Spese CVS (comunicazione valutaria statistica)
massimo € 20,00
La comunicazione viene fatta quando previsto, in base alla normativa valutaria vigente tempo
per tempo.
Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali
diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente
Il servizio incassi e pagamenti da e per estero è disciplinato principalmente dalle Condizioni
Generali relative al Rapporto Banca-Cliente per contratti di conto corrente e collegati, di seguito
sintetizzate:
Sezione I – Norme di Conto Corrente
Art. 5. - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed
altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di
verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o
l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza
conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse eccezionalmente al cliente di utilizzare, in tutto o in parte,
tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza
degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati
anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di
utilizzare anticipatamente l’importo medesimo.
5. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi
Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull’estero
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti
di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al
pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la
completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti
Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla
stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2.Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i
documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di
credito.
Sezione III- Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti
ed assegni sull’Italia e sull’Estero.
Art. 1 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per
conto del cedente sulla base delle norme di seguito previste: per le operazioni di incasso e di
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accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le norme della Camera di Commercio
internazionale vigenti in materia.
Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla
banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da:
1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di
scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte
di accompagnamento;
2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie;
3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto;
4) cause di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti ed ostacoli
determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti,
documenti, e assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità
nazionali o estere, anche di fatto o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri,
pignoramenti) o da fatti di terzi;
Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da
presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le
incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il
pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti.
La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono
vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti
richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del
servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi
provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.
Art. 8- I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti
dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni
sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o
l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e le prassi dei Paesi esteri .
Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente
prevedibile la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata
presentazione o protesto in tempo utile
Art. 9– La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni scontati
o negoziati o sui quali sia stato fatto in qualunque forma un anticipo, è eseguita dalla banca direttamente o a mezzo corrispondente bancario o non – secondo le norme di cui innanzi.
Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o
circostanze non imputabili alla stessa: 1)la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei
termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati
sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l’esito, o in caso di avvenuta riscossione, non sia
in grado di avere la disponibilità del ricavo.
Legenda delle principali nozioni dell’operazione
Divisa/Valuta: Unità di misura monetaria diversa dall’euro
Cambio: Prezzo della divisa di un paese estero espresso in rapporto al valore dell’euro o di altra
divisa
Paesi Out: Paesi in cui la moneta ufficiale è diversa dall’euro.
Commissioni di servizio: Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni
da e per l’estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l’euro, in
un’altra divisa
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Salvo buon fine: Salvo buon fine è una locuzione con la quale si indica la clausola di salvaguardia
in virtù della quale la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al “buon fine”, cioè al
puntuale pagamento alla scadenza degli assegni presentati dal cliente: ne consegue che nel caso tali
assegni tornino insoluti, la banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di
eventuali spese ed oneri sostenuti.
Assegni sbf: Assegni negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo
che il titolo è stato effettivamente pagato.
Assegni al dopo incasso: Assegni per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente
all'effettivo incasso.
Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, li 02 novembre 2009.
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