E.08 Incassi e pagamenti estero_ negoziazione assegni este…
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E.08 Incassi e pagamenti estero_ negoziazione assegni este…
Aggiornamento 02/11/2009 SCHEDA E.08 FOGLIO INFORMATIVO relativo agli INCASSI E PAGAMENTI ESTERO: NEGOZIAZIONE ASSEGNI ESTERI AL SBF E AL DOPO INCASSO Sezione I – Informazioni sulla Banca Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro – Società Coop. Sede Legale: Civitanova Marche, Viale Matteotti n. 8 Sede Amministrativa e-mail: [email protected] sito internet: www.bcccivitanova.it Codice ABI: 08491.3 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4719.1.0 Codice Fiscale/Partita Iva/R.I.: 00096960430 REA Macerata n.3729 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Capitale sociale e Riserve al 31/12/2008 € 42.974.473,00. Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici del servizio Struttura e funzione economica Il servizio consente al cliente di incassare la seguente tipologia di assegni: - assegni in euro o valuta tratti su banche estere; - assegni in valuta tratti su banche italiane; - assegni in euro tratti su banche italiane, ma relativi a conti accessi a non residenti: Gli assegni sono negoziati normalmente al salvo buon fine (s.b.f.), riservandosi la banca la facoltà di addebitare e restituire al presentatore gli assegni resi impagati dalla banca del debitore. Su richiesta del cliente o su valutazione della banca gli assegni possono essere negoziati al dopo incasso, come ad esempio nel caso di assegni in valuta tratti su banche italiane o di assegni denominati in una valuta diversa da quella del paese trassato (assegno in euro su banca americana). Principali rischi (generici e specifici) Rischio legale: la negoziazione dell’assegno estero è regolamentata, secondo il principio della territorialità, dalle leggi e dalle normative in vigore negli Stati in cui sono pagabili, quindi vi è un rischio di storno dell’accredito in seguito ad applicazione della normativa vigente nei paesi trassati o emittenti in materia di assegni. Rischio di smarrimento: gli assegni viaggiano con rischio a carico del cedente, pertanto in caso di smarrimento, furto o distruzione degli stessi nelle diverse fasi di trattamento e nel corso dei trasferimenti interni alla Banca ed esterni tra le banche coinvolte nelle fasi dell’incasso, la Banca procederà al riaddebito delle somme. Rischio insolvenza debitore: gli assegni sono accreditati “salvo buon fine” con la conseguenza che in caso di mancato pagamento da parte del traente, le somme sono riaddebitate con la maggiorazione delle spese previste per gli insoluti. Rischio Paese: il cliente a causa delle difficoltà economiche o dell’insolvenza del Paese trassato può trovarsi nell’impossibilità di incassare l’assegno, anche se il traente è solvibile. indicare solo se diversa dalla Sede legale 1/5 Aggiornamento 02/11/2009 SCHEDA E.08 Rischio di cambio: gli assegni in divisa presentano un “rischio di cambio” determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa di riferimento, un deprezzamento comporta infatti una riduzione di ricavi per il cedente. Sezione III – Condizioni economiche dell’operazione NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI 1. Accredito Sbf di assegni denominati in Euro - commissione di servizio 0,15% con un minimo di euro 2,00 - commissione fissa per assegno euro 4,00 - valute di accredito: a) per assegni in euro su banche italiane b) per assegni in euro su banche europee 3 gg lav. 8 gg lav. - commissione di insoluto: 0,20% con un minimo di euro 12,00 - valuta di addebito in conto corrente dell’eventuale insoluto su assegno: data dell’originaria operazione di negoziazione 2. Accredito Sbf di assegni denominati nelle valute dei Paesi Out (solo per assegni emessi nella stessa divisa del paese trassato) - cambio: (**) - commissione di servizio 0,15% con un minimo di euro 2,00 - commissione fisse per assegno euro 4,00 - valute di accredito: 6 gg lav. - commissione di insoluto: 0,20% con un minimo di euro 12,00 - valuta di addebito in conto corrente dell’eventuale insoluto su assegno: data dell’originaria operazione di negoziazione E' fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti, quelli di natura fiscale, nonché le ulteriori spese sostenute per spedizione di documenti a mezzo posta, corriere celere, spese telefoniche, ecc 3. Negoziazione al dopo incasso di assegni Gli assegni per i quali il cliente lo richieda, e comunque gli assegni in euro su banche extra –ue e in divisa, con divisa diversa da paese trassato, sono trattati al dopo incasso. - Commissioni fisse di incasso euro 8,00 - Commissione servizio 0,15% con un minimo di euro 2,00 - Comm. incasso 0,20% con un minimo di euro 12,00 - Recupero spese postali per invio assegni a mezzo corriere euro 36,15 E’ fatta salva la possibilità di recuperare gli oneri eventuali reclamati da corrispondenti. 4. Financial Credit System Il sistema, offerto in collaborazione con la First Union National Bank di Philadelfia, ha il seguente costo: - Commissione fissa per assegno Usd 20,00 A tale costo va aggiunto il costo del servizio al dopo incasso di cui sopra. 2/5 Aggiornamento 02/11/2009 SCHEDA E.08 (**)Cambi utilizzati per le operazioni in valuta estera. A seguito dell'abolizione con legge del 12/8/93, n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca al momento in cui l'operazione viene perfezionata, avuto riguardo alla tipologia dell'operazione stessa. CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI Spese CVS (comunicazione valutaria statistica) massimo € 20,00 La comunicazione viene fatta quando previsto, in base alla normativa valutaria vigente tempo per tempo. Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l’operazione relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente Il servizio incassi e pagamenti da e per estero è disciplinato principalmente dalle Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente per contratti di conto corrente e collegati, di seguito sintetizzate: Sezione I – Norme di Conto Corrente Art. 5. - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’art. 4 (ad esempio assegni esteri, vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la banca consentisse eccezionalmente al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, il cliente non potrà vantare per il futuro analogo diritto. 4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. 5. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull’estero 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni bancari e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2.Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Sezione III- Norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’Italia e sull’Estero. Art. 1 - I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti per conto del cedente sulla base delle norme di seguito previste: per le operazioni di incasso e di 3/5 Aggiornamento 02/11/2009 SCHEDA E.08 accettazione da effettuarsi sull’estero, si applicano anche le norme della Camera di Commercio internazionale vigenti in materia. Sono a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse, in via esemplificativa, quelle dipendenti da: 1) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento; 2) clausole o istruzioni non tassative o contraddittorie; 3) smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto; 4) cause di forza maggiore, compresi scioperi anche del proprio personale, impedimenti ed ostacoli determinati da normative di legge e consuetudinarie vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti, e assegni, siano essi stilati in moneta del Paese o in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi; Qualora il cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà a curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l’accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola “incasso tramite” e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l’incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento. La banca ha titolo per rivalersi sul cliente di tutte le spese relative o derivanti dall’espletamento del servizio, incluse quelle per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate. Art. 8- I servizi di incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'estero sono svolti dalla banca secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti effetti, documenti ed assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'accettazione o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e le prassi dei Paesi esteri . Per gli effetti, documenti e assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile la banca non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile Art. 9– La presentazione per l’accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti e assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto in qualunque forma un anticipo, è eseguita dalla banca direttamente o a mezzo corrispondente bancario o non – secondo le norme di cui innanzi. Di conseguenza il cedente è tenuto a rimborsare i relativi importi alla banca se, per fatti o circostanze non imputabili alla stessa: 1)la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; 2) gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; 3) la banca non sia in grado di conoscere l’esito, o in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo. Legenda delle principali nozioni dell’operazione Divisa/Valuta: Unità di misura monetaria diversa dall’euro Cambio: Prezzo della divisa di un paese estero espresso in rapporto al valore dell’euro o di altra divisa Paesi Out: Paesi in cui la moneta ufficiale è diversa dall’euro. Commissioni di servizio: Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l’estero in euro o in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l’euro, in un’altra divisa 4/5 Aggiornamento 02/11/2009 SCHEDA E.08 Salvo buon fine: Salvo buon fine è una locuzione con la quale si indica la clausola di salvaguardia in virtù della quale la Banca è sollevata da ogni responsabilità in merito al “buon fine”, cioè al puntuale pagamento alla scadenza degli assegni presentati dal cliente: ne consegue che nel caso tali assegni tornino insoluti, la banca addebita sul conto corrente il loro valore nominale maggiorato di eventuali spese ed oneri sostenuti. Assegni sbf: Assegni negoziati per i quali il cliente acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. Assegni al dopo incasso: Assegni per i quali il cliente riceve l'accredito successivamente all'effettivo incasso. Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro, li 02 novembre 2009. 5/5