nuove procedure avviamento selezione ex art 16
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nuove procedure avviamento selezione ex art 16
NUOVE PROCEDURE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 l. 56/87, COME DA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 8/4890 DEL 15 GIUGNO 2007. La Delibera della Giunta Regionale di cui all’oggetto, emanata in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 22/06, definisce i criteri generali sulle nuove procedure di avviamento a selezione nelle PP.AA. ex art. 16 L.56/87. Con la presente nota si forniscono prime indicazioni operative, che consentono l’introduzione delle nuove procedure, secondo i dettami della D.G.R. sopra citata. Le disposizioni che si vanno ad illustrare potrebbero subire modifiche allorquando saranno stati chiariti i dubbi sollevati dalle Province lombarde, in apposito tavolo tecnico in sede regionale. Seguendo il testo della D.G.R. in oggetto indicata, si illustrano, di seguito, le modalità operative delle nuove procedure di applicazione dell’art. 16 L. 56/87. Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all’avviamento a selezione, l’Ente interessato esperisce gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165 del 30/03/2001, verificando la presenza di eventuale personale collocato in mobilità, ai sensi dell’art. 33 del medesimo D. Lgs., in possesso della stessa qualifica. MODALITA’ DI AVVIAMENTO l’Ente interessato può procedere autonomamente al reclutamento del personale. In tal caso dovrà dare diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla Provincia. Nel caso in cui non proceda autonomamente, l’Ente dovrà presentare richiesta numerica delle figure professionali da utilizzare al Centro per l’Impiego territorialmente competente. Gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati alle offerte che si presentino in uno degli 8 Centri per l’Impiego di questa Provincia nella giornata stabilita. Le offerte pervenute entro la mattina di mercoledì vengono pubblicate tramite i consueti canali di informazione ( Albo dei CPI, sito della Provincia, rete degli Informalavoro presenti sul territorio provinciale, il mezzo televisivo “Rete 55” , la stampa: “Trovalavoro e Carriere”) per 5 giorni lavorativi, precisamente fino al giovedì della settimana successiva, giorno in cui verranno acquisite le candidature dei soggetti interessati. Possono essere avviate a selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente alle offerte di lavoro la cui durata è a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della qualifica richiesta. Queste vanno poste in coda in graduatoria. Lo status di “privo di occupazione” è da calcolarsi con riferimento alla data di presentazione della candidatura. Relativamente alle offerte a tempo indeterminato, per quanto riguarda i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, la loro anzianità di disoccupazione sarà da calcolarsi con riferimento alla data di decorrenza dell’iscrizione in detta lista. Al momento della presentazione della candidatura, i soggetti in questione devono essere privi di lavoro. L’avviso pubblico delle offerte di lavoro deve indicare: n. lavoratori da assumere; la sede di lavoro; i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego; le quote di riserva, ove previste ( a favore dei militari congedati dalle FF.AA., gli iscritti nelle liste di mobilità , L.S.U.); tipologia del rapporto di lavoro e durata; qualifica prof.le , profilo e mansioni; trattamento economico e normativo applicato, contenuti e modalità di svolgimento delle prove selettive; data di pubblicazione dell’avvio e di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie; presentazione di ricorsi e relativi termini. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria si basano sui seguenti parametri: 1) anzianità nello stato di disoccupazione ( fino ad un massimo di 24 mesi); 2) carico familiare; 3) età anagrafica. Anzianità nello stato di disoccupazione L’anzianità nello stato di disoccupazione (s.d.d.)è quella effettivamente maturata a seguito di inserimento del lavoratore nell’Elenco Anagrafico del CPI di competenza, e registrato come soggetto in stato di disoccupazione. Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito un punto fino ad un massimo di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore ai 24 mesi è attribuito un punteggio di 24 punti. I mesi di sospensione dello s.d.d. non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio dell’anzianità di disoccupazione. L’Istituto della Sospensione va applicato nel modo seguente: il soggetto che abbia maturato un certo periodo di anzianità nello s.d.d., nel caso in cui abbia l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa di durata non superiore ai 4 mesi, se giovane, 8 mesi , se adulto, si verrà a trovare nella seguente situazione: se il reddito percepito non supera, al lordo, nell’anno solare, il limite stabilito, il soggetto conserva tutti i mesi di anzianità nello s.d.d .; se l’ammontare del reddito supera il limite sopra citato, il periodo di anzianità maturato viene decurtato dei mesi di attività lavorativa svolta. Il periodo di tempo superiore ai 15 giorni si considera mese intero. Si illustra un esempio per rendere più chiaro il concetto. Un soggetto di 40 anni di età è iscritto al CPI dal mese di Gennaio 2006: dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2007 è occupato come lavoratore dipendente. Se l’attività comporta un reddito inferiore agli 8.000 €., il soggetto manterrà l’anzianità nello s.d.d. di n. 24 mesi , da Gennaio 2006 a Gennaio 2008; se il reddito fosse superiore all’importo appena citato, il soggetto risulterà iscritto dal mese di Gennaio 2006 ma per un periodo di 20 mesi ( in quanto gli vengono sottratti i 4 mesi di attività lavorativa). Il calcolo dell’anzianità nello s.d.d. viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell’avviso pubblico di selezione ( che coincide con il giorno della presentazione delle candidature ). In mancanza di indicazioni operative da parte della Regione, si stabilisce che il reddito che determina l’istituto della sospensione è quello che, nell’ arco dell’anno solare esclusivamente nell’ambito della singola attività lavorativa ( senza che venga operato il cumulo con i redditi di altre attività svolte sempre nel corso dell’anno solare ) superi il limite fissato per legge ( lavoro subordinato: €. 8.000; lavoro autonomo: €. 4.500 ). Carico familiare Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza dell’avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF. Familiari fiscalmente a carico: deve intendersi fiscalmente a carico solo chi e “giuridicamente” tale, e cioè, sulla base dell’art. 12 del TUIR ( coniuge non legalmente separato, ciascun figlio e ogni altra persona indicata nell’ art. 433 del Codice Civile ( il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e altri familiari ( genitori, ascendenti prossimi, generi e nuore , suoceri , fratelli e sorelle, discendenti dei figli ). Il reddito complessivo dei familiari non deve superare, per essere considerati fiscalmente a carico, la soglia di 2.840, 51 €.. Nella suddetta soglia non rientrano i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva e i redditi elencati nell’ Allegato A. Risulta pertanto escluso ogni altro soggetto, pur se “di fatto” convivente: laddove su uno stato di famiglia fosse indicata la figura del “convivente”more uxorio”, tale soggetto non è quindi da farsi rientrare nella specifica categoria giuridica dei “familiari fiscalmente a carico”. Per l’assegnazione del punteggio relativo al carico familiare, si illustra apposito schema contenente le differenti fattispecie previste dalla D.G.R. Nucleo monoparentale: si deve intendere tale il nucleo familiare in cui è presenta un solo genitore (al quale è da equipararsi: ragazza madre/ragazzo padre; vedovo/a; divorziato/a;separato/a legalmente ), solo quando abbia a carico altri soggetti. Dallo stato di famiglia deve quindi risultare che detto nucleo familiare sia composto da un solo genitore, con a carico dei figli ( o, eventualmente, anche altri soggetti): il fatto che viva o meno presso terzi ( genitori, zii, ecc. ) non ha in sé alcuno specifico rilievo. Diversa è la situazione nel caso dell’”unico componente del nucleo familiare” ( o single ), cioè senza la presenza di altri soggetti a carico ( nei confronti del single non è previsto alcun punteggio specifico ). Si illustra di seguito un prospetto riepilogativo per l’individuazione del carico familiare. Coniuge convivente non legalmente separato Figli minori conviventi, i cui redditi annuali non superino i 2.840,51 €. o, in caso di superamento della soglia, non siano assoggettabili ad IRPEF Figli maggiorenni conviventi, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, con le stesse limitazioni di reddito previste al punto precedente Altri familiari: genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli Familiari disabili conviventi, con disabilità di cui alla Legge 68/99 Punti 5 Punti 10 Punti 5 Punti 5 Punti 10 NUCLEO MONOPARENTALE Figli minori conviventi, i cui redditi annuali non superino i 2.840,51 €. o, in caso di superamento della soglia, non siano assoggettabili ad IRPEF Figli maggiorenni conviventi, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, con le stesse limitazioni di reddito previste al punto precedente Altri familiari: genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli Familiari disabili conviventi, con disabilità di cui alla Legge 68/99 Punti 20 Punti 10 Punti 5 Punti 10 Qualora il familiare posto a carico appartenga a 2 o più delle tipologie elencate ( ad es.: è figlio maggiorenne, ma anche disabile) si attribuisce un solo punteggio, applicando quello di miglior favore ( in tale ipotesi, punti 20 ). Età anagrafica Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura. Per ogni anno d’età viene assegnato 1 punto. in caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età; in caso di ulteriore parità, prevale chi ha più punteggio per carico familiare; in caso di ulteriore parità, prevale chi ha la maggiore anzianità nello stato di disoccupazione. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato. Non sono ammesse deleghe. MODALITA’DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA Sulla base degli abbinamenti delle candidature alle offerte delle PP.AA., entro 10 giorni di calendario, decorrenti dal giorno successivo a quello dell’ acquisizione delle candidature, a livello provinciale vengono predisposte tante graduatorie quante sono le Pubbliche Amministrazioni interessate alle assunzioni, adottando i criteri sopra individuati. Prima del provvedimento di approvazione delle diverse graduatorie, è opportuno che da parte dei rispettivi Centri per l’Impiego vengano effettuate le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai soggetti che si saranno aggiudicati le prime 5 posizioni nelle diverse graduatorie. Ciò al fine di assicurare la regolare presenza di tutti i requisiti richiesti per l’assegnazione del punteggio. Successivamente, man mano che l’Ente richiedente scorre la graduatoria, si provvederà alle verifiche delle dichiarazioni dei soggetti che occupano le posizioni seguenti ( altre 5 o le restanti ). Vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall’ Ente e che hanno dato la disponibilità per quell’offerta. Ogni soggetto potrà presentare una sola candidatura per la medesima qualifica. Ogni graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della P.A. dell’avvenuta assunzione dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato all’assunzione ovvero nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta entro 10 giorni dall’assunzione. Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria, la P.A. deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l’ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse. La P.A. che procede alle convocazioni dovrà informare, contestualmente, anche il Centro per l’Impiego di competenza. ESITO DELLE SELEZIONI La P.A. è tenuta a comunicare al Centro per l’Impiego di competenza l’esito della selezione nonché l’eventuale rinuncia della persona avviata, provvedendo a dare comunicazione dell’avvenuta assunzione in servizio ai sensi della Legge 296/06 ( art. 1 comma 1180 e ss.). SANZIONI Condizione a): - in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo determinato inferiore a 4 mesi (se trattasi di giovane), 8 mesi (se trattasi di adulto), la sanzione consisterà nell’impossibilità per il soggetto interessato, di partecipare, per un periodo di 3 mesi, alle offerte di lavoro a tempo determinato; Condizione b): - in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo determinato superiore a 4 mesi (se trattasi di giovane), 8 mesi (se trattasi di adulto), la sanzione consisterà nella perdita dello stato di disoccupazione e nell’ impossibilità, per il soggetto interessato, di candidarsi per un periodo di 3 mesi, alle offerte a tempo determinato. Lo stesso soggetto potrà rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa quando lo riterrà opportuno; Condizione c): - in caso di rifiuto di un’offerta a tempo indeterminato, la sanzione consisterà nella perdita dello stato di disoccupazione. In tal caso il soggetto interessato non potrà rendere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di 3 mesi. I lavoratori avviati a selezione, risultati non idonei non potranno partecipare agli avviamenti a selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione per un periodo pari a tre mesi. Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio militare/civile, richiamo alle armi, maternità obbligatoria e facoltativa, congedi parentali, casi di limitazione della mobilità personale, contratto di lavoro dipendente o assimilato, attività di lavoro autonomo, corso di formazione professionale, tirocinio formativo, il mancato rispetto da parte della P.A. dei termini di comunicazione e/o effettuazione delle prove di idoneità. A tal proposito si precisa quanto segue: i casi di limitazione della mobilità personale: sono da ricomprendere in tale tipologia tutti i casi di forza maggiore, determinate cioè da un’impossibilità non imputabile al soggetto interessato; trattasi di casi non elencati in modo specifico, ma determinanti, ugualmente, effetti giuridici, e dovranno quindi essere sempre oggetto di apposita documentazione; il corso di formazione professionale: costituisce sempre “causa giustificativa”, purché sia tenuto da un Ente pubblico ( non soltanto quelli riconosciuti dalla Regione ). E’ necessario che lo stesso sia comprovato da apposita documentazione, come del resto anche ogni forma di “tirocinio formativo”; i congedi parentali si intendono tutti quelli previsti ai sensi di Legge. La documentazione prevista dall’ art. 76 del D.Lgs. 151/01 si riferisce ai certificati medici, al cui rilascio sono abilitati i medici del SSN. ASSUNZIONE PER MOTIVI D’URGENZA Nei casi in cui sussista urgente necessità, la P.A. può procedere all’assunzione diretta di lavoratori per rapporti di lavoro di durata non superiore ai trenta giorni, dandone motivata comunicazione al Centro per l’Impiego di competenza nei termini di legge. ALLEGATO A REDDITI ESCLUSI DALLA SOGLIA STABILITA PER I SOGGETTI DA CONSIDERARE FISCALMENTE A CARICO ( Elenco non esaustivo ) 1) 2) 3) 4) PENSIONI SOCIALI e PENSIONI DI GUERRA; RENDITE I.N.AI.L. PER INVALIDITA’ PERMANENTE O MORTE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE EROGATE A MILITARI DI LEVA; PENSIONI TABELLARI SPETTANTI A MILITARI DI LEVA PER MENOMAZIONI SUBITE NEL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA’ DI ALLIEVO UFFICIALE E/O UFFICIALE DI COMPLEMENTO O SOTTUFICIALE; 5) PENSIONI TABELLARI CORRISPOSTE AI CARABINIERI AUSILIARI, POLIZIOTTI DI LEVA, AUSILIARI GDF, VIGILI DEL FUOCO E MILITARI VOLONTARI PER MENOMAZIONI CONTRATTE DURANTE IL SERVIZIO; 6) MAGGIORAZIONE SOCIALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI ART. 1 L. 544 DEL 29.12.88; 7) INDENNITA’ DI MOBILITA’ DI CUI ALL’ART. 7 C. 5 L.223/91 PER LA PARTE REINVESTITA IN SOCIETA’ COOPERATIVE; 8) ASSEGNO DI MATERNITA’ PREVISTO DALLA L. 488/98 PER LE DONNE LAVORATRICI; 9) PENSIONI CORRISPOSTE AI CITTADINI ITALIANI DIVENUTI INVALIDI PER SCOPPIO DI ARMI E ORDIGNI ESPLOSIVI IN TEMPO DI PACE; 10) PENSIONI CORRISPOSTE AD ITALIANI, STRANIERI O APOLIDI DIVENUTI INVALIDI NELL’ADEMPIMENTO DEL LORO DOVERE IN SEGUITO AD ATTI TERRORISTICI O DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA nonché TRATTAMENTO SPECIALE DI REVERSIBILITA’ AI SUPERSTITI DELLE VITTIME DEL DOVERE; 11) ASSEGNI PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI RICERCA CONFERITI DA UNIVERSITA’, OSSERVATORI ASTRONOMICI, ENTI PUBBLICI E DI RICERCA, DALL’ENEA E DALL’ASI; 12) BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DA REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE ALLA L. 390 DEL 2.12.1990, A STUDENTI UNIVERSITARI E QUELLE CORRISPOSTE DA REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; 13) BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DA UNIVERSITA’ IN BASE ALLA L.398/98 PER FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA; 14) BORSE DI STUDIO EROGATE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ SOCRATE”; 15) PENSIONI EROGATE A VITTIME DEL TERRORISMO E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, NONCHE’ AGLI ORFANI E AI FIGLI DI QUESTI ULTIMI ( L.407/98); 16) SUSSIDI DI ASSISTENZA; 17) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO; 18) COMPENSI A SCRUTATORI E RAPPRESENTANTI NELLE ELEZIONI.