nuove procedure avviamento selezione ex art 16

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nuove procedure avviamento selezione ex art 16
NUOVE PROCEDURE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 l.
56/87, COME DA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 8/4890 DEL
15 GIUGNO 2007.
La Delibera della Giunta Regionale di cui all’oggetto, emanata in attuazione dell’art. 5 della L.R.
n. 22/06, definisce i criteri generali sulle nuove procedure di avviamento a selezione nelle PP.AA.
ex art. 16 L.56/87.
Con la presente nota si forniscono prime indicazioni operative, che consentono l’introduzione
delle nuove procedure, secondo i dettami della D.G.R. sopra citata.
Le disposizioni che si vanno ad illustrare potrebbero subire modifiche allorquando saranno stati
chiariti i dubbi sollevati dalle Province lombarde, in apposito tavolo tecnico in sede regionale.
Seguendo il testo della D.G.R. in oggetto indicata, si illustrano, di seguito, le modalità operative
delle nuove procedure di applicazione dell’art. 16 L. 56/87.
Per le assunzioni a tempo indeterminato, prima di ricorrere all’avviamento a selezione, l’Ente
interessato esperisce gli adempimenti previsti dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165 del 30/03/2001,
verificando la presenza di eventuale personale collocato in mobilità, ai sensi dell’art. 33 del
medesimo D. Lgs., in possesso della stessa qualifica.
MODALITA’ DI AVVIAMENTO
l’Ente interessato può procedere autonomamente al reclutamento del personale. In tal caso dovrà
dare diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale comunicazione alla
Provincia.
Nel caso in cui non proceda autonomamente, l’Ente dovrà presentare richiesta numerica delle
figure professionali da utilizzare al Centro per l’Impiego territorialmente competente.
Gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base della graduatoria dei candidati alle offerte
che si presentino in uno degli 8 Centri per l’Impiego di questa Provincia nella giornata stabilita.
Le offerte pervenute entro la mattina di mercoledì vengono pubblicate tramite i consueti canali di
informazione ( Albo dei CPI, sito della Provincia, rete degli Informalavoro presenti sul territorio
provinciale, il mezzo televisivo “Rete 55” , la stampa: “Trovalavoro e Carriere”) per 5 giorni
lavorativi, precisamente fino al giovedì della settimana successiva, giorno in cui verranno acquisite
le candidature dei soggetti interessati.
Possono essere avviate a selezione tutte le persone prive di occupazione e, limitatamente alle
offerte di lavoro la cui durata è a tempo indeterminato, anche persone occupate in possesso della
qualifica richiesta. Queste vanno poste in coda in graduatoria.
Lo status di “privo di occupazione” è da calcolarsi con riferimento alla data di presentazione della
candidatura. Relativamente alle offerte a tempo indeterminato, per quanto riguarda i lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, la loro anzianità di disoccupazione sarà da calcolarsi con riferimento
alla data di decorrenza dell’iscrizione in detta lista. Al momento della presentazione della
candidatura, i soggetti in questione devono essere privi di lavoro.
L’avviso pubblico delle offerte di lavoro deve indicare:
n. lavoratori da assumere; la sede di lavoro; i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego; le
quote di riserva, ove previste ( a favore dei militari congedati dalle FF.AA., gli iscritti nelle liste di
mobilità , L.S.U.); tipologia del rapporto di lavoro e durata; qualifica prof.le , profilo e mansioni;
trattamento economico e normativo applicato, contenuti e modalità di svolgimento delle prove
selettive; data di pubblicazione dell’avvio e di scadenza dei termini per la presentazione delle
candidature, modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie; presentazione di ricorsi e relativi
termini.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria si basano sui seguenti parametri:
1) anzianità nello stato di disoccupazione ( fino ad un massimo di 24 mesi);
2) carico familiare;
3) età anagrafica.
Anzianità nello stato di disoccupazione
L’anzianità nello stato di disoccupazione (s.d.d.)è quella effettivamente maturata a seguito di
inserimento del lavoratore nell’Elenco Anagrafico del CPI di competenza, e registrato come
soggetto in stato di disoccupazione.
Per ogni mese maturato nello stato di disoccupazione viene attribuito un punto fino ad un massimo
di 24 mesi. Agli iscritti con anzianità superiore ai 24 mesi è attribuito un punteggio di 24 punti.
I mesi di sospensione dello s.d.d. non vengono conteggiati ai fini del calcolo del punteggio
dell’anzianità di disoccupazione.
L’Istituto della Sospensione va applicato nel modo seguente:
il soggetto che abbia maturato un certo periodo di anzianità nello s.d.d., nel caso in cui abbia
l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa di durata non superiore ai 4 mesi, se giovane, 8 mesi
, se adulto, si verrà a trovare nella seguente situazione: se il reddito percepito non supera, al lordo,
nell’anno solare, il limite stabilito, il soggetto conserva tutti i mesi di anzianità nello s.d.d .; se
l’ammontare del reddito supera il limite sopra citato, il periodo di anzianità maturato viene
decurtato dei mesi di attività lavorativa svolta. Il periodo di tempo superiore ai 15 giorni si
considera mese intero.
Si illustra un esempio per rendere più chiaro il concetto.
Un soggetto di 40 anni di età è iscritto al CPI dal mese di Gennaio 2006: dal 1° Settembre al 31
Dicembre 2007 è occupato come lavoratore dipendente.
Se l’attività comporta un reddito inferiore agli 8.000 €., il soggetto manterrà l’anzianità nello s.d.d.
di n. 24 mesi , da Gennaio 2006 a Gennaio 2008; se il reddito fosse superiore all’importo appena
citato, il soggetto risulterà iscritto dal mese di Gennaio 2006 ma per un periodo di 20 mesi ( in
quanto gli vengono sottratti i 4 mesi di attività lavorativa).
Il calcolo dell’anzianità nello s.d.d. viene effettuato con riferimento alla data di scadenza dell’avviso
pubblico di selezione ( che coincide con il giorno della presentazione delle candidature ).
In mancanza di indicazioni operative da parte della Regione, si stabilisce che il reddito che
determina l’istituto della sospensione è quello che, nell’ arco dell’anno solare esclusivamente
nell’ambito della singola attività lavorativa ( senza che venga operato il cumulo con i redditi di
altre attività svolte sempre nel corso dell’anno solare ) superi il limite fissato per legge ( lavoro
subordinato: €. 8.000; lavoro autonomo: €. 4.500 ).
Carico familiare
Per carico familiare si intende quello desumibile dallo stato di famiglia alla data di scadenza
dell’avviso pubblico di selezione e relativo alle persone conviventi fiscalmente a carico o con redditi
non assoggettabili ad IRPEF.
Familiari fiscalmente a carico: deve intendersi fiscalmente a carico solo chi e “giuridicamente” tale,
e cioè, sulla base dell’art. 12 del TUIR ( coniuge non legalmente separato, ciascun figlio e ogni
altra persona indicata nell’ art. 433 del Codice Civile ( il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato, i figli e altri familiari ( genitori, ascendenti prossimi, generi e nuore , suoceri , fratelli e
sorelle, discendenti dei figli ). Il reddito complessivo dei familiari non deve superare, per essere
considerati fiscalmente a carico, la soglia di 2.840, 51 €.. Nella suddetta soglia non rientrano i
redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d’imposta o ad imposta sostitutiva e i redditi elencati nell’
Allegato A.
Risulta pertanto escluso ogni altro soggetto, pur se “di fatto” convivente: laddove su uno stato di
famiglia fosse indicata la figura del “convivente”more uxorio”, tale soggetto non è quindi da farsi
rientrare nella specifica categoria giuridica dei “familiari fiscalmente a carico”.
Per l’assegnazione del punteggio relativo al carico familiare, si illustra apposito schema contenente
le differenti fattispecie previste dalla D.G.R.
Nucleo monoparentale: si deve intendere tale il nucleo familiare in cui è presenta un solo genitore
(al quale è da equipararsi: ragazza madre/ragazzo padre; vedovo/a; divorziato/a;separato/a
legalmente ), solo quando abbia a carico altri soggetti. Dallo stato di famiglia deve quindi risultare
che detto nucleo familiare sia composto da un solo genitore, con a carico dei figli ( o,
eventualmente, anche altri soggetti): il fatto che viva o meno presso terzi ( genitori, zii, ecc. ) non
ha in sé alcuno specifico rilievo.
Diversa è la situazione nel caso dell’”unico componente del nucleo familiare” ( o single ), cioè
senza la presenza di altri soggetti a carico ( nei confronti del single non è previsto alcun punteggio
specifico ).
Si illustra di seguito un prospetto riepilogativo per l’individuazione del carico familiare.
Coniuge convivente non legalmente separato
Figli minori conviventi, i cui redditi annuali non superino i 2.840,51 €. o, in caso di
superamento della soglia, non siano assoggettabili ad IRPEF
Figli maggiorenni conviventi, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati, con le stesse limitazioni di reddito previste al punto precedente
Altri familiari: genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, generi e
nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli
Familiari disabili conviventi, con disabilità di cui alla Legge 68/99
Punti 5
Punti 10
Punti 5
Punti 5
Punti 10
NUCLEO MONOPARENTALE
Figli minori conviventi, i cui redditi annuali non superino i 2.840,51 €. o, in caso di
superamento della soglia, non siano assoggettabili ad IRPEF
Figli maggiorenni conviventi, compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o
affiliati, con le stesse limitazioni di reddito previste al punto precedente
Altri familiari: genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, generi e
nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli
Familiari disabili conviventi, con disabilità di cui alla Legge 68/99
Punti 20
Punti 10
Punti 5
Punti 10
Qualora il familiare posto a carico appartenga a 2 o più delle tipologie elencate ( ad es.: è figlio
maggiorenne, ma anche disabile) si attribuisce un solo punteggio, applicando quello di miglior
favore ( in tale ipotesi, punti 20 ).
Età anagrafica
Per età anagrafica si intende quella posseduta al momento della presentazione della candidatura.
Per ogni anno d’età viene assegnato 1 punto.
in caso di parità di punteggio, prevale la maggiore età;
in caso di ulteriore parità, prevale chi ha più punteggio per carico familiare;
in caso di ulteriore parità, prevale chi ha la maggiore anzianità nello stato di disoccupazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno accettate domande di candidatura esclusivamente se presentate dal diretto interessato.
Non sono ammesse deleghe.
MODALITA’DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base degli abbinamenti delle candidature alle offerte delle PP.AA., entro 10 giorni di
calendario, decorrenti dal giorno successivo a quello dell’ acquisizione delle candidature, a livello
provinciale vengono predisposte tante graduatorie quante sono le Pubbliche Amministrazioni
interessate alle assunzioni, adottando i criteri sopra individuati. Prima del provvedimento di
approvazione delle diverse graduatorie, è opportuno che da parte dei rispettivi Centri per l’Impiego
vengano effettuate le verifiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dai soggetti che si
saranno aggiudicati le prime 5 posizioni nelle diverse graduatorie. Ciò al fine di assicurare la
regolare presenza di tutti i requisiti richiesti per l’assegnazione del punteggio. Successivamente,
man mano che l’Ente richiedente scorre la graduatoria, si provvederà alle verifiche delle
dichiarazioni dei soggetti che occupano le posizioni seguenti ( altre 5 o le restanti ).
Vengono avviati a selezione tutti i candidati aventi i titoli indicati dall’ Ente e che hanno dato la
disponibilità per quell’offerta. Ogni soggetto potrà presentare una sola candidatura per la
medesima qualifica.
Ogni graduatoria ha validità fino alla comunicazione da parte della P.A. dell’avvenuta assunzione
dei lavoratori avviati e sarà riutilizzabile anche al fine di sostituire i candidati che abbiano rinunciato
all’assunzione ovvero nel caso in cui l’interruzione del rapporto di lavoro sia intervenuta entro 10
giorni dall’assunzione.
Entro 10 giorni dalla ricezione della graduatoria, la P.A. deve convocare i candidati per sottoporli
alle prove di idoneità secondo l’ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle
stesse. La P.A. che procede alle convocazioni dovrà informare, contestualmente, anche il Centro
per l’Impiego di competenza.
ESITO DELLE SELEZIONI
La P.A. è tenuta a comunicare al Centro per l’Impiego di competenza l’esito della selezione
nonché l’eventuale rinuncia della persona avviata, provvedendo a dare comunicazione
dell’avvenuta assunzione in servizio ai sensi della Legge 296/06 ( art. 1 comma 1180 e ss.).
SANZIONI
Condizione a):
- in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo determinato inferiore a 4 mesi (se trattasi di
giovane), 8 mesi (se trattasi di adulto), la sanzione consisterà nell’impossibilità per il
soggetto interessato, di partecipare, per un periodo di 3 mesi, alle offerte di lavoro a tempo
determinato;
Condizione b):
- in caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo determinato superiore a 4 mesi (se trattasi
di giovane), 8 mesi (se trattasi di adulto), la sanzione consisterà nella perdita dello stato di
disoccupazione e nell’ impossibilità, per il soggetto interessato, di candidarsi per un periodo
di 3 mesi, alle offerte a tempo determinato. Lo stesso soggetto potrà rendere nuova
dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa quando lo
riterrà opportuno;
Condizione c):
-
in caso di rifiuto di un’offerta a tempo indeterminato, la sanzione consisterà nella perdita
dello stato di disoccupazione. In tal caso il soggetto interessato non potrà rendere una
nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per un
periodo di 3 mesi.
I lavoratori avviati a selezione, risultati non idonei non potranno partecipare agli avviamenti a
selezione presso la stessa Pubblica Amministrazione per la medesima posizione per un periodo
pari a tre mesi.
Ai fini e per gli effetti appena rilevati, costituisce giustificato motivo:
malattia, infortunio, servizio militare/civile, richiamo alle armi, maternità obbligatoria e facoltativa,
congedi parentali, casi di limitazione della mobilità personale, contratto di lavoro dipendente o
assimilato, attività di lavoro autonomo, corso di formazione professionale, tirocinio formativo, il
mancato rispetto da parte della P.A. dei termini di comunicazione e/o effettuazione delle prove di
idoneità.
A tal proposito si precisa quanto segue:
i casi di limitazione della mobilità personale: sono da ricomprendere in tale tipologia tutti i casi di
forza maggiore, determinate cioè da un’impossibilità non imputabile al soggetto interessato; trattasi
di casi non elencati in modo specifico, ma determinanti, ugualmente, effetti giuridici, e dovranno
quindi essere sempre oggetto di apposita documentazione;
il corso di formazione professionale: costituisce sempre “causa giustificativa”, purché sia tenuto da
un Ente pubblico ( non soltanto quelli riconosciuti dalla Regione ). E’ necessario che lo stesso sia
comprovato da apposita documentazione, come del resto anche ogni forma di “tirocinio formativo”;
i congedi parentali si intendono tutti quelli previsti ai sensi di Legge. La documentazione prevista
dall’ art. 76 del D.Lgs. 151/01 si riferisce ai certificati medici, al cui rilascio sono abilitati i medici del
SSN.
ASSUNZIONE PER MOTIVI D’URGENZA
Nei casi in cui sussista urgente necessità, la P.A. può procedere all’assunzione diretta di lavoratori
per rapporti di lavoro di durata non superiore ai trenta giorni, dandone motivata comunicazione al
Centro per l’Impiego di competenza nei termini di legge.
ALLEGATO A
REDDITI ESCLUSI DALLA SOGLIA STABILITA PER I SOGGETTI DA CONSIDERARE
FISCALMENTE A CARICO ( Elenco non esaustivo )
1)
2)
3)
4)
PENSIONI SOCIALI e PENSIONI DI GUERRA;
RENDITE I.N.AI.L. PER INVALIDITA’ PERMANENTE O MORTE
PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE EROGATE A MILITARI DI LEVA;
PENSIONI TABELLARI SPETTANTI A MILITARI DI LEVA PER MENOMAZIONI SUBITE
NEL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITA’ DI ALLIEVO UFFICIALE E/O UFFICIALE DI
COMPLEMENTO O SOTTUFICIALE;
5) PENSIONI TABELLARI CORRISPOSTE AI CARABINIERI AUSILIARI, POLIZIOTTI DI
LEVA, AUSILIARI GDF, VIGILI DEL FUOCO E MILITARI VOLONTARI PER
MENOMAZIONI CONTRATTE DURANTE IL SERVIZIO;
6) MAGGIORAZIONE SOCIALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI ART. 1 L. 544 DEL
29.12.88;
7) INDENNITA’ DI MOBILITA’ DI CUI ALL’ART. 7 C. 5 L.223/91 PER LA PARTE
REINVESTITA IN SOCIETA’ COOPERATIVE;
8) ASSEGNO DI MATERNITA’ PREVISTO DALLA L. 488/98 PER LE DONNE
LAVORATRICI;
9) PENSIONI CORRISPOSTE AI CITTADINI ITALIANI DIVENUTI INVALIDI PER SCOPPIO
DI ARMI E ORDIGNI ESPLOSIVI IN TEMPO DI PACE;
10) PENSIONI CORRISPOSTE AD ITALIANI, STRANIERI O APOLIDI DIVENUTI INVALIDI
NELL’ADEMPIMENTO DEL LORO DOVERE IN SEGUITO AD ATTI TERRORISTICI O DI
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA nonché TRATTAMENTO SPECIALE DI REVERSIBILITA’
AI SUPERSTITI DELLE VITTIME DEL DOVERE;
11) ASSEGNI PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA’ DI RICERCA CONFERITI DA
UNIVERSITA’, OSSERVATORI ASTRONOMICI, ENTI PUBBLICI E DI RICERCA,
DALL’ENEA E DALL’ASI;
12) BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DA REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN BASE
ALLA L. 390 DEL 2.12.1990, A STUDENTI UNIVERSITARI E QUELLE CORRISPOSTE
DA REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO;
13) BORSE DI STUDIO CORRISPOSTE DA UNIVERSITA’ IN BASE ALLA L.398/98 PER
FREQUENZA DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DALLE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE PER CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA;
14) BORSE DI STUDIO EROGATE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “ SOCRATE”;
15) PENSIONI EROGATE A VITTIME DEL TERRORISMO E CRIMINALITA’ ORGANIZZATA,
NONCHE’ AGLI ORFANI E AI FIGLI DI QUESTI ULTIMI ( L.407/98);
16) SUSSIDI DI ASSISTENZA;
17) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO;
18) COMPENSI A SCRUTATORI E RAPPRESENTANTI NELLE ELEZIONI.