Accesso diretto al pubblico impiego (Articolo 16)
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Accesso diretto al pubblico impiego (Articolo 16)
SCHEDA ACCESSO DIRETTO AL PUBBLICO IMPIEGO (ARTICOLO 16) Una possibilità di accesso diretto al Pubblico Impiego 8 18 73 63 75 L’Articolo 16, contenuto nella Legge n. 56/87, determina una modalità di assunzione nel pubblico impiego alternativa rispetto a quella “classica” del Concorso pubblico. Tale possibilità vale per mansioni a basso contenuto professionale (dal I al IV livello), cioè per qualifiche che richiedono il solo requisito del diploma della scuola dell’obbligo. Per questi livelli di qualifica, quando gli enti pubblici (pubblico impiego) debbono procedere a nuove assunzioni, queste vengono effettuate selezionando i nominativi sulla base di un’apposita graduatoria. I lavoratori disoccupati che vogliono essere inseriti in tale graduatoria debbono fare domanda all’atto dell’iscrizione nelle liste di collocamento, presso gli Uffici periferici dell’Agenzia regionale per l’Impiego (vedi anche ex-Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego…). Questa domanda si effettua semplicemente barrando sul modulo “C/Iscrizione” l’apposita casella. L’inserimento in graduatoria avviene con un ordine dato dal punteggio individuale. Gli elementi che concorrono a formare tale punteggio sono: • l’anzianità di iscrizione; • il carico familiare che deve essere sostenuto dal lavoratore; • la situazione economica e patrimoniale del lavoratore. I meccanismi di assunzione 63 33 I meccanismi previsti dall’Articolo 16 sono i seguenti. La Sezione Circoscrizionale (o Ufficio periferico dell’Agenzia regionale per l’Impiego) riceve la richiesta dall’Ente Pubblico. A questo punto tale ufficio si incarica di pubblicizzare adeguatamente la notizia, con l’affissione del bando presso la propria sede, inviando un avviso ai comuni compresi nel territorio di competenza ed attraverso inserzioni sui maggiori quotidiani locali. A questa “chiamata” possono rispondere tutti i disoccupati (quindi anche chi non è iscritto nella graduatoria summenzionata, tenendo presente però che per questi le probabilità di assunzione sono minime). Ricevute tutte le domande, la Sezione Circoscrizionale comunica i nominativi all’Ente pubblico richiedente, dando priorità a coloro i quali sono inseriti nella graduatoria prevista dall’Articolo 16, e, tra questi, a coloro i quali risultano in una posizione più elevata in detta graduatoria. A questo punto l’Ente pubblico provvede ad effettuare una selezione (seguendo l’ordine delle candidature fornito dalla Sezione Circoscrizionale) atta a stabilire l’idoneità o meno del lavoratore per quel tipo di qualifica ed il possesso dei requisiti di accesso al Pubblico Impiego. Se il lavoratore è dichiarato idoneo, si dà corso all’assunzione. La mancata presentazione alla convocazione dell’Ente senza giustificato motivo, o il rifiuto del posto di lavoro, determinano la cancellazione dalla lista e la perdita dell’anzianità d’iscrizione, e quindi di tutti i benefici correlati (liste di collocamento; disoccupazione). 1