Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544. SVOLGIMENTO DEL

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Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544. SVOLGIMENTO DEL
Cass., sez. lav., 26-05-2008, n. 13544.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 dicembre 2000 al Tribunale di Cagliari un gruppo di operai dipendenti dell'Ente
Foreste della Sardegna, premesso di lavorare presso cantieri forestali, nella provincia di Cagliari,
analiticamente indicati per ciascuno, e di usare il proprio mezzo per spostarsi da casa al posto di
lavoro, non essendo stato messo a disposizione un mezzo aziendale, sosteneva: a) che l'indennità di
L. 295 a chilometro, loro riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del contratto integrativo regionale, era
insufficiente, dovendo essere corrisposta la maggiore indennità contemplata dagli artt. 15 e 54 del
contratto collettivo nazionale; b) che l'indennità era stata impropriamente assoggettata a ritenuta
previdenziale; c) che l'Amministrazione riconosceva, in applicazione del contratto integrativo, un
numero massimo di quattro scatti di anzianità, mentre agli impiegati ne erano riconosciuti dodici; d)
che il loro trattamento retribuivo era diverso ed inferiore rispetto a quello previsto per i dipendenti
della Regione Sardegna, dovendo anche loro essere considerati dipendenti regionali.
L'Ente Foreste della Sardegna contestava il fondamento del ricorso.
Con sentenza del 20 gennaio/17 marzo 2003 il Tribunale rigettava le domande.
E la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza del 13/18 ottobre 2004, rigettava l'impugnazione di
42 degli originai ricorrenti.
I giudici di secondo grado osservavano che la L.R. n. 40 del 1989, così come la successiva L.R. n.
12 del 2002, affida alla contrattazione collettiva nazionale e a quella integrativa regionale il regime
contrattuale del personale dell'Ente Foreste, individuando un comparto di contrattazione diverso da
quello del personale dell'amministrazione regionale e degli altri enti regionali; che il contratto
integrativo regolante il rapporto dedotto in causa, stipulato il 30 giugno 1997 con scadenza al 31
dicembre 1999, ancora in vigore per il tacito rinnovo previsto dall'art. 78, rimandava al contratto
nazionale solo per quanto non espressamente regolato; che la materia dei rimborsi chilometrici era
espressamente regolata dalla contrattazione integrativa e non poteva, pertanto, essere richiesta la
diversa indennità prevista dall'art. 15 del contratto nazionale, peraltro regolante la diversa ipotesi
della necessità del mezzo proprio per il disimpegno delle mansioni affidate, o dall'art. 54,
riguardante la mancata messa a disposizione di messi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi
di lavoro dai centri di raccolta del personale.
Rilevavano che le spese di viaggio affrontate per recarsi dal comune di residenza al cantiere
assegnato sono quelle che qualsiasi lavoratore affronta per raggiungere la sede di lavoro; e che
quando il datore di lavoro ritiene di venire incontro al lavoratore, il relativo esborso integra la
retribuzione del dipendente, sul quale farebbero carico le spese di viaggio in assenza di tale
contributo.
Ritenevano di non seguire l'orientamento espresso dalla Commissione Tributaria Regionale, che
aveva escluso i rimborsi previsti dall'art. 36 del contratto integrativo dal reddito imponibile.
Quanto agli scatti di anzianità, i giudici di appello ricordavano che gli stessi non erano ricompresi
nella tutela garantita dall'art. 36 Cost., ma erano rimessi all'accordo delle parti. Era pertanto
insindacabile il relativo accordo, nè poteva invocarsi un principio di parità di trattamento tra i
pubblici dipendenti, principio previsto dai contratti collettivi con riguardo alle singole categorie di
lavoratori, ma non applicabile indistintamente a tutto il personale appartenente alla stessa
amministrazione.
Non era illegittima, pertanto, la diversa disciplina prevista, in materia di scatti, fra impiegati ed
operai.
Nè, infine, era fondata la pretesa di ottenere il trattamento economico spettante, a parità di livello o
qualifica, ai dipendenti dell'amministrazione regionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando tre motivi di censura, 35 dei 42 appellanti,
come generalizzati in epigrafe.
L'Ente Foreste della Sardegna resiste con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.
513 del 1978, art. 5, dell'art. 52, comma 4, del ccnl 1994/1997, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63,
della L.R. n. 40 del 1989, art. 1, e della L.R. n. 24 del 1999, art. 9.
Deduce che l'art. 36, comma 1, del contratto integrativo regionale 1995/1999, parte operai, che fissa
in L. 295 il contributo chilometrico per il raggiungimento del cantiere di assegnazione e il ritorno a
casa, è nullo perchè in contrasto con l'art. 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale; quale
contratto di secondo livello, l'integrativo non può porsi in contrasto con il contratto di primo livello.
L'art. 36, comma 1, citato sarebbe inoltre nullo perchè in contrasto con il D.P.R. n. 515 del 1978,
art. 5.
Sia la norma del contratto nazionale che la norma di legge dispongono che l'indennità chilometrica
è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro della benzina super.
1 a. Il motivo non è fondato.
L'art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 giugno 1989, n. 40 dispone che al personale addetto
ai programmi di forestazione e attività connesse si applicano i contratti collettivi nazionali e gli
eventuali integrativi regionali vigenti nel territorio della Sardegna. La disposizione è stata
confermata con la L.R. n. 24 del 1999, art. 9, come modificato con la L.R. n. 12 del 2002, art. 6.
Questa Corte ha già precisato che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale
(nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della
gerarchia (che comporterebbe sempre la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base
al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che è
invece rilevante solo nell'ipotesi di successione di contratti del medesimo livello), ma secondo il
principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza, alla stregua del collegamento funzionale
che le associazioni sindacali pongono fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della
corrispondente attività (Cass., 4 febbraio 1988, n. 1147).
Lo stesso principio vale per i contratti del pubblico impiego privatizzato.
Nella fattispecie in esame è la legge regionale che rinvia, per regolare il rapporto degli addetti alla
forestazione, ai contratti collettivi nazionali ed agli eventuali integrativi regionali vigenti nel
territorio della Sardegna.
Correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno fatto applicazione del contratto regionale e
dell'art. 36 di questo.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del ccnl, della L.
n. 153 del 1969, art. 12, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 46 e 48, la difesa dei ricorrenti critica la
sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assoggettabile a trattenute fiscali e previdenziali
l'indennità di rimborso chilometrico.
Sostiene che tale rimborso ha natura risarcitoria ed invoca la motivazione della sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Cagliari n. 24 del 7 giugno 2004. 2 a. Il motivo non è
fondato.
I giudici di appello hanno correttamente rilevato che non è applicabile alla indennità degli operai
forestali l'art. 54 del ccnl, anche perchè disciplina un istituto del tutto diverso: l'ipotesi in cui
l'azienda sia tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro,
ove la distanza sia superiore a due chilometri dai centri di raccolta.
Nel caso degli operai ricorrenti la domanda riguardava il rimborso delle spese di viaggio affrontate
per recarsi dai propri comuni di residenza al cantiere assegnato a ciascuno per l'espletamento della
normale attività lavorativa.
Esattamente la Corte di Cagliari ha rilevato che l'esborso affrontato dai lavoratori è assimilabile a
quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro; e che se il datore di
lavoro viene incontro al lavoratore attraverso l'esborso di un importo, questo viene ad integrare la
retribuzione del dipendente, atteso che questi avrebbe dovuto comunque affrontare le spese di
viaggio.
Diverso è il caso dei rimborsi previsti in funzione di frequenti cambiamenti, per esigenze aziendali,
di una determinata sede di lavoro.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, degli artt. 3 e 36
Cost., e del principio di parità di trattamento tra operai e impiegati con riferimento agli scatti di
anzianità, la difesa dei ricorrenti critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il minor
numero di scatti di anzianità previsto per gli operai.
Deduce che l'art. 25 del contratto integrativo è illegittimo, penalizzando gli operai con la previsione
di soli quattro scatti biennali a fronte dei dodici scatti previsti per gli impiegati, con violazione dei
principi costituzionali e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. 3 a. Anche quest'ultimo motivo è
infondato.
L'istituto degli scatti di anzianità è del tutto estraneo al principio costituzionale di proporzionalità
della retribuzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato; ed il regime della loro attribuzione
e del calcolo del loro ammontare trova la sua fonte nell'autonomia negoziale collettiva (v., fra le
altre, Cass., 13 marzo 1986 n. 1705). Ne consegue che un diverso numero di scatti previsto per
categorie diverse (quali, nella specie, gli impiegati e gli operai) non viola alcun principio
costituzionale.
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dei ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di
giudizio nei confronti dell'Ente Foreste resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore dell'Ente Foreste
della Sardegna, delle spese di giudizio, in Euro 23,50 per spese ed in Euro 3.000,00 per onorario di
avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2008