Circolare 95 Limite massimo di assenze consentite
Transcript
Circolare 95 Limite massimo di assenze consentite
Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Galileo Ferraris” con opzione di “Scienze applicate” Via Mascherpa, 10/A – 74121 TARANTO - C.F. 90172400732 TEL.: 099/7797819 - FAX 099/7701679 - Succ. Lago di Como 099/7369374 - Succ. S. Teresa 099/7796919 www.liceoferraris.gov.it; e-mail [email protected]; PEC: [email protected] CIRCOLARE n. 95 LIMITE MASSIMO DI ASSENZE A tutti gli alunni di tutte le classi Lasciare una copia per classe. Il coordinatore deve darne lettura alla prima occasione utile Pubblicare nel sito p.c. ai docenti coordinatori di classe Invio tramite posta elettronica PRO MEMORIA: COSA DICONO LE NORME Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione degli alunni), stabilisce che: “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.” Successivamente, la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 (“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”) ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della norma sopra citata. Il Collegio dei docenti del nostro Liceo ha tenuto conto sia della legge che della circolare interpretativa del Ministro, approvando la delibera 11 maggio 2011, n. 20, che ha introdotto nel regolamento “Comportamento, infrazioni e sanzioni” la sezione I-bis “Quantità di assenze consentite”, il cui contenuto è sintetizzato nel foglio plastificato appeso alla parete di ogni aula. Puoi comunque prendere visione del regolamento anche all’interno del sito istituzionale www.liceoferraris.gov.it. *** LE REGOLE DA RISPETTARE L’anno scolastico avanza sempre di più, ed è quindi necessario che tu abbia ben presenti le regole da rispettare per potere essere ammesso/a allo scrutinio finale, ovvero all’esame di Stato conclusivo dato che, in parole povere “chi manca troppo e senza giustificazioni, perde l’anno!”. LIMITE MASSIMO DI ASSENZE. Il consiglio di classe può procedere a valutarti solo se hai totalizzato la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato. In concreto, non puoi superare il limite massimo di 49,50 “giorni” di quantità di assenze accumulate nel corso dell’intero anno, tenuto conto che anche le ore di assenze contano! Il valore equivalente a “giorni” di ciascuna ora di lezione è definito dalla seguente Tabella: Monte ore settimanale Valore equivalente di 1 ora di lezione espressa in giorni Classi interessate 27 0,220 1A, 1E, 1G, 1AS, 1BS; 2A, 2BH, 2G 28 0,214 2E (Ec.-Amb.) 29 0,207 4A, 4B, 4C, 4D, 4G 30 0,200 31 0,194 1AL, 2AL (Ling. potenziato); 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3G; 5A, 5B, 5C, 5G, 5H 4E (PNI); 5D (Ec.-Amb.) 32 0,187 5E (PNI) 33 0,182 3AL (Ling. potenziato) 35 0,171 4AL, 5AL (Ling. “Brocca”) CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE. Anche se rispetti il limite massimo totale, le tue assenze devono permettere al consiglio di classe di valutarti in ciascuna singola disciplina. L’assegnazione di “Non Classificato” in sede di scrutinio finale anche in una sola disciplina implica la tua esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione alla classe successiva o agli esami finali. MOTIVATE E STRAORDINARIE DEROGHE AL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI ASSENZE. Ai fini del rispetto del limite massimo annuale di assenze, la Scuola non considera i giorni o le ore di assenza dovuti ai motivi che vi invito a leggere nel regolamento affisso in ogni aula; ma solo ed esclusivamente ad essi! Inoltre, tutte le motivazioni devono essere debitamente documentate, altrimenti l’assenza non può essere scomputata: al tuo rientro a scuola devi presentarle al coordinatore della classe che le inserirà nel tuo fascicolo personale. In particolare, non saranno accettati certificati medici al di fuori delle previsioni di legge né, comunque, presentati a distanza di tempo dall’assenza né cumulativamente (con un unico certificato redatto mesi dopo si vorrebbero giustificare, magari, dieci assenze separate). CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI ASSENZE CONSENTITE. Prima dello scrutinio finale, il coordinatore della tua classe calcolerà per ogni alunno il numero totale di giorni ed il numero totale di ore (entrate alla 2a ora, uscite anticipate) di assenza dalle lezioni e lo comunica a ciascun interessato. Se il “tuo” valore superasse 49,50 “giorni”, saresti escluso/a dallo scrutinio finale e, quindi, non saresti ammesso/a alla classe successiva ovvero all’esame finale. COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE. La Scuola deve comunicare a te ed alla tua famiglia l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno: è esattamente quanto sta facendo mediante questa circolare! La Scuola pubblica all’albo istituzionale le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti (sono contenute nel Regolamento d’Istituto, pubblicato nel sito). In occasione dei colloqui collettivi e prima degli scrutini finali la Scuola fornisce, a richiesta, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. E questo è un compito preciso dei docenti coordinatori di classe! RESPONSABILITA’ DEI COORDINATORI. NOTA: In quanto la lettura in classe e la pubblicazione nel sito della presente circolare costituiscono per la Scuola assolvimento degli obblighi di legge, l’avvenuta lettura dovrà risultare dal registro di classe. Al contrario, la non effettuazione della lettura, oltre a costituire sicuramente infrazione disciplinare, potrebbe anche comportare conseguenze sul piano amministrativo a carico del docente coordinatore. Taranto, 13 dicembre 2012 Il dirigente scolastico Dott. Prof. Marco Dalbosco