Circolare 95 Limite massimo di assenze consentite

Transcript

Circolare 95 Limite massimo di assenze consentite
Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Galileo Ferraris”
con opzione di “Scienze applicate”
Via Mascherpa, 10/A – 74121 TARANTO - C.F. 90172400732
TEL.: 099/7797819 - FAX 099/7701679 - Succ. Lago di Como 099/7369374 - Succ. S. Teresa 099/7796919
www.liceoferraris.gov.it; e-mail [email protected]; PEC: [email protected]
CIRCOLARE n. 95
LIMITE MASSIMO DI ASSENZE
A tutti gli alunni di tutte le classi
Lasciare una copia per classe. Il coordinatore
deve darne lettura alla prima occasione utile
Pubblicare nel sito
p.c. ai docenti coordinatori di classe
Invio tramite posta elettronica
PRO MEMORIA: COSA DICONO LE NORME
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla
valutazione degli alunni), stabilisce che:
“ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso,
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per
casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie
deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative,
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di
classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.”
Successivamente, la Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20 (“Validità dell’anno scolastico
per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14
DPR 122/2009”) ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della
norma sopra citata.
Il Collegio dei docenti del nostro Liceo ha tenuto conto sia della legge che della circolare
interpretativa del Ministro, approvando la delibera 11 maggio 2011, n. 20, che ha introdotto
nel regolamento “Comportamento, infrazioni e sanzioni” la sezione I-bis “Quantità di assenze
consentite”, il cui contenuto è sintetizzato nel foglio plastificato appeso alla parete di ogni aula.
Puoi comunque prendere visione del regolamento anche all’interno del sito istituzionale
www.liceoferraris.gov.it.
***
LE REGOLE DA RISPETTARE
L’anno scolastico avanza sempre di più, ed è quindi necessario che tu abbia ben presenti le regole da rispettare per potere essere ammesso/a allo scrutinio finale, ovvero all’esame di Stato
conclusivo dato che, in parole povere “chi manca troppo e senza giustificazioni, perde l’anno!”.
LIMITE MASSIMO DI ASSENZE. Il consiglio di classe può procedere a valutarti solo se hai totalizzato la
frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato. In concreto, non puoi superare il limite massimo
di 49,50 “giorni” di quantità di assenze accumulate nel corso dell’intero anno, tenuto conto che anche le ore
di assenze contano! Il valore equivalente a “giorni” di ciascuna ora di lezione è definito dalla seguente
Tabella:
Monte ore settimanale
Valore equivalente di 1 ora di
lezione espressa in giorni
Classi interessate
27
0,220
1A, 1E, 1G, 1AS, 1BS; 2A, 2BH, 2G
28
0,214
2E (Ec.-Amb.)
29
0,207
4A, 4B, 4C, 4D, 4G
30
0,200
31
0,194
1AL, 2AL (Ling. potenziato); 3A, 3B, 3C,
3D, 3E, 3G; 5A, 5B, 5C, 5G, 5H
4E (PNI); 5D (Ec.-Amb.)
32
0,187
5E (PNI)
33
0,182
3AL (Ling. potenziato)
35
0,171
4AL, 5AL (Ling. “Brocca”)
CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE. Anche se rispetti il limite massimo
totale, le tue assenze devono permettere al consiglio di classe di valutarti in ciascuna singola
disciplina. L’assegnazione di “Non Classificato” in sede di scrutinio finale anche in una sola
disciplina implica la tua esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione alla classe
successiva o agli esami finali.
MOTIVATE E STRAORDINARIE DEROGHE AL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI ASSENZE.
Ai fini del rispetto del limite massimo annuale di assenze, la Scuola non considera i giorni o le
ore di assenza dovuti ai motivi che vi invito a leggere nel regolamento affisso in ogni aula; ma
solo ed esclusivamente ad essi!
Inoltre, tutte le motivazioni devono essere debitamente documentate, altrimenti l’assenza non
può essere scomputata: al tuo rientro a scuola devi presentarle al coordinatore della classe che
le inserirà nel tuo fascicolo personale.
In particolare, non saranno accettati certificati medici al di fuori delle previsioni di legge né,
comunque, presentati a distanza di tempo dall’assenza né cumulativamente (con un unico
certificato redatto mesi dopo si vorrebbero giustificare, magari, dieci assenze separate).
CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO ANNUALE DI ASSENZE CONSENTITE. Prima dello
scrutinio finale, il coordinatore della tua classe calcolerà per ogni alunno il numero totale di
giorni ed il numero totale di ore (entrate alla 2a ora, uscite anticipate) di assenza dalle lezioni
e lo comunica a ciascun interessato.
Se il “tuo” valore superasse 49,50 “giorni”, saresti escluso/a dallo scrutinio finale e, quindi, non
saresti ammesso/a alla classe successiva ovvero all’esame finale.
COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE. La Scuola deve comunicare a te ed
alla tua famiglia l’orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza
complessive da assicurare per la validità dell’anno: è esattamente quanto sta facendo
mediante questa circolare! La Scuola pubblica all’albo istituzionale le deroghe a tale limite
previste dal Collegio dei docenti (sono contenute nel Regolamento d’Istituto, pubblicato nel
sito). In occasione dei colloqui collettivi e prima degli scrutini finali la Scuola fornisce, a
richiesta, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile
avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.
E questo è un compito preciso dei docenti coordinatori di classe!
RESPONSABILITA’ DEI COORDINATORI. NOTA: In quanto la lettura in classe e la
pubblicazione nel sito della presente circolare costituiscono per la Scuola assolvimento degli
obblighi di legge, l’avvenuta lettura dovrà risultare dal registro di classe. Al contrario, la non
effettuazione della lettura, oltre a costituire sicuramente infrazione disciplinare, potrebbe
anche comportare conseguenze sul piano amministrativo a carico del docente coordinatore.
Taranto, 13 dicembre 2012
Il dirigente scolastico
Dott. Prof. Marco Dalbosco