locazione a lungo termine

Transcript

locazione a lungo termine
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
1
Fornitura, durata della locazione
1.1
Il rapporto di locazione sarà efficace decorre dal giorno dell’arrivo del carro (se del caso, dalla data
del timbro di arrivo apposto sulla lettera di vettura) oppure, qualora concordato, dopo l’ispezione del
carro, nel luogo di consegna/stazione destinataria specificato dal locatario.
1.2
Il rapporto di locazione terminerà con l’arrivo del carro oppure, qualora concordato, dopo l’ispezione
del carro, nel luogo di riconsegna/stazione destinataria ed in ogni caso non prima che sia decorso il
periodo di locazione minimo contrattualmente stabilito. Il locatario informerà TRANSWAGGON
senza ritardo dell’arrivo dei carri nel luogo di riconsegna/stazione destinataria.
1.3
I carri sono consegnati al locatario in porto franco nel luogo di consegna/stazione destinataria
concordato. Al termine del periodo di locazione, i carri saranno restituiti nel luogo di
riconsegna/stazione destinataria nazionale specificato da TRANSWAGGON a spese del locatario.
2
Fatturazione e Pagamento
2.1
La fatturazione viene effettuata mensilmente in base alla durata della locazione espressa in giorni e
al canone di locazione giornaliero concordato (canone di utilizzo). Eventuali giorni di mancato
utilizzo non dipendenti dalla responsabilità del locatario saranno, se non altrimenti previsto dal
contratto, decurtati in virtù di quanto disposto all’art. 4.2. La decurtazione viene effettuata al più tardi
nel mese successivo.
2.2
La fatturazione del canone di locazione viene effettuata a partire dal momento della consegna e fino
al giorno di restituzione dei carri in conformità con l’art. 1, ma non prima della fine del periodo di
locazione minimo contrattualmente stabilito.
2.3
Il pagamento del canone di locazione dovrà essere effettuato contestualmente al ricevimento della
fattura.
2.4
Nel caso in cui durante o dopo il rapporto di locazione dovessero sorgere altri costi derivanti dal
rapporto di locazione, che contrattualmente TRANSWAGGON non è tenuta a sostenere, gli stessi,
una volta accertati, saranno addebitati al locatario. Le relative fatture dovranno essere pagate
contestualmente al loro ricevimento.
2.5
In caso di pagamento tardivo, TRANSWAGGON si riserva il diritto, senza necessità di preventiva
costituzione in mora del locatario, di addebitare a quest’ultimo gli interessi di mora. Il tasso di
interesse calcolato sarà quello previsto dalla Direttiva 2011/7/EU o quello diversamente stabilito dal
legislatore nella legge di recepimento della Direttiva nell’ordinamento nazionale. Nella
determinazione del tasso d’interesse, si applicherà la legislazione dello stato in cui ha sede la
Società di TRANSWAGGON che ha stipulato il contratto.
3
Diritto di disposizione del locatario
3.1
Durante il periodo di locazione i carri sono ad esclusiva disposizione del locatario.
E’ consentito l’utilizzo dei carri sull’intera rete europea concessa allo scopo dai rispettivi Gestori
dell’Infrastruttura (GI).
La sub-locazione a terzi e l’utilizzo dei carri in regioni di crisi è consentito solo previo consenso
scritto di TRANSWAGGON.
3.2
Il diritto di disposizione del locatario è limitato nell’ambito della scadenza del termine di revisione
periodica dei carri. I carri possono essere inviati, in accordo con TRANSWAGGON all’officina di
revisione stabilita da TRANSWAGGON a partire da due mesi antecedenti la scadenza di revisione. I
carri devono essere inviati all’officine di revisione al più tardi entro un mese prima della scadenza
del termine di revisione. TRANSWAGGON richiederà i carri in scadenza di revisione con congruo
anticipo.
Page 1(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
Nel caso in cui il locatario non ottemperi all’obbligo dell’invio dei carri verso la officina di revisione
entro i termini stabiliti, esso sarà responsabile nei confronti di TRANSWAGGON per qualsiasi
conseguenza e costo che ne possa derivare.
3.3
In via di principio non è consentito l’utilizzo dei carri TRANSWAGGON per trasporti di merci
pericolose di cui all’Allegato C alla COTIF – 1999 (RID). Solo in casi particolari, TRANSWAGGON
si riserva la facoltà di accordare in via eccezionale un permesso particolare, dietro ricevimento di
istanza scritta del locatario recante la descrizione specifica della merce (codice di riferimento del
materiale/gruppo di imballaggio/categoria di trasporto) nonché la quantificazione dei relativi volumi.
3.4
Il cliente potrà liberamente utilizzare il carro sulla rete ferroviaria europea nella misura in cui ciò sia
tecnicamente possibile e consentito dal GI e dalle IF che li utilizzano. In questo ambito
TRANSWAGGON presuppone che l’IF che utilizza il carro abbia aderito al Contratto Uniforme di
Utilizzo (CUU) per l’intera durata dell’utilizzo e figuri nella lista delle parti contraenti del CUU.
3.5
Qualora il locatario consegni i carri per l’utilizzo ad un’IF che durante il periodo dell’utilizzo non abbia
aderito al CUU ovvero non figuri nella lista delle parti contraenti del CUU, ciò non dovrà in alcun
modo compromettere i diritti di TRANSWAGGON. Il locatario dovrà sempre porre TRANSWAGGON
nella medesima posizione in cui si troverebbe se il carro fosse stato utilizzato da un’IF che ha
aderito al CUU.
3.6
Il locatario, dietro consenso scritto di TRANSWAGGON, durante il periodo di locazione è autorizzato
ad apporre a proprie spese scritte pubblicitarie sul carro. All’atto di restituzione dei carri, le scritte
pubblicitarie dovranno essere adeguatamente rimossi a spese del locatario. Eventuali oneri, tasse o
altri costi derivanti dall’apposizione delle scritte pubblicitarie saranno a carico del locatario. Il
locatario prima di procedere all’apposizione deve notificare l’officina incaricata e il dettaglio dei lavori
commissionati. Qualora sussistano delle ragioni oggettive contrarie all’apposizione delle scritte
pubblicitarie, TRANSWAGGON si riserverà il diritto di non consentire la stessa.
3.7
Il locatario durante l’utilizzo del carro è tenuto ad osservare tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni
emanate dalle autorità competenti.
3.8
Ogni nolo, onere, tassa, dazio doganale ed altro costo relativo all’utilizzo dei carri locati che dovesse
sorgere durante il periodo di locazione è a carico del locatario.
3.9
TRANSWAGGON ha aderito al CUU in qualità di detentore dei carri concessi in locazione (a norma
dell’Allegato 2 del CUU). Il CUU regola il rapporto giuridico tra l’IF che utilizza il carro e il detentore
del carro utilizzato.
Nell’ambito della disposizione e spedizione del carro locato per l’utilizzo da parte dell’IF per trasporti
a carico e a vuoto il locatario assume la qualità di terzo autorizzato dal detentore.
Il locatario deve chiarire all’IF che ogni altra dichiarazione resa nell’ambito del CUU da parte dell’IF
dovrà essere indirizzata direttamente a TRANSWAGGON in qualità di detentore del carro. In ogni
caso il locatario si impegna ad inviare a TRANSWAGGON senza ritardo ogni comunicazione ed
informazione di pertinenza del detentore ricevuta erroneamente dall’IF.
Il locatario è responsabile nei confronti di TRANSWAGGON dell’osservanza delle disposizioni del
CUU da parte dell’IF che utilizza il carro e libera TRANSWAGGON da ogni conseguenza negativa
scaturita in virtù del mancato rispetto e applicazione del CUU. Qualora necessario il locatario
stipulerà con l’IF utilizzatrice accordi contrattuali supplementari ed integrativi atti a garantire il
rispetto e l’applicazione delle norme del CUU.
3.10
In conformità con la Direttiva 2008/110/CE (in emendamento della Direttiva 2004/49/CE) in materia
di sicurezza ferroviaria nella Comunità, i detentori dei carri devono nominare un Soggetto
Responsabile della Manutenzione (SRM) e sottoporlo in futuro a certificazione.
3.11
TRANSWAGGON AG, Zug, Svizzera è il SRM per tutti i carri di TRANSWAGGON. È disponibile un
certificato del SRM relativo all’esistenza di un funzionale sistema di gestione della manutenzione,
che è stato depositato presso il registro dell’ERA. Da tale circostanza non può derivare alcuna
limitazione nell’utilizzo del carro da parte del cliente.
Page 2(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
Qualora TRANSWAGGON non riceva dall’IF che utilizza il carro le informazioni necessarie per
svolgere in maniera adeguata la sua funzione di detentore e SRM, TRANSWAGGON si riserva il
diritto di inibire, per iscritto, l’utilizzo dei carri da parte di tale IF.
3.12
Il locatario, senza la previa autorizzazione da parte di TRANSWAGGON, non è in nessun caso
autorizzato a concordare con l’IF alcuno scostamento o deroga alle norme del CUU.
3.13
Il cliente è responsabile, in solido con l’IF, nei confronti di TRANSWAGGON per qualsiasi diritto al
risarcimento del detentore, nonché qualsiasi altro pagamento derivante dal rapporto contrattuale di
utilizzo, qualora l’IF non abbia effettuato tali risarcimenti entro 12 mesi dalla loro maturazione
ovvero entro tale termine non fosse stato possibile individuare l’IF utilizzatrice responsabile del
danno occorso al carro.
3.14
TRANSWAGGON in qualsiasi momento potrà richiedere al cliente informazioni riguardanti le IF che
hanno utilizzato il carro. Potrà inoltre interdire la consegna del carro a determinate IF, abbiano esse
o meno aderito al CUU.
4
Locazione con manutenzione e riparazioni a carico di TRANSWAGGON
4.1
TRANSWAGGON si accolla i costi della manutenzione corrente, delle riparazioni e delle revisioni
periodiche dei carri, inclusi tutti i costi per i percorsi a vuoto che ne derivino.
4.2
Nel caso in cui durante il periodo di locazione un carro debba essere riparato, ovvero verificato o
messo temporaneamente fuori servizio su ordine delle autorità competenti e ciò non avvenga per
responsabilità del locatario, esso avrà diritto ad una riduzione del canone di locazione durante tale
periodo. L’obbligo di corresponsione del canone di locazione sarà sospeso dal 6. giorno di durata
della riparazione, verifica o limitazione dell’utilizzo per le predette cause e fino al giorno in cui il
carro sarà nuovamente a disposizione del locatario.
4.3
TRANSWAGGON indica le officine autorizzate ad effettuare riparazioni e revisioni sui propri carri. Il
locatario avrà comunque il diritto di inviare un carro in riparazione verso un’officina autorizzata da
TRANSWAGGON senza previa comunicazione alla stessa, nel caso il costo della riparazione sia a
carico dell’IF. In tali casi di invio autonomo all’officina, il locatario informa comunque
TRANSWAGGON senza ritardo.
Questo norma di semplificazione non si applica qualora l’IF utilizzatrice non abbia aderito al CUU.
4.4
In caso di indisponibilità di un carro per riparazione o revisione periodica viene messo a disposizione
del locatario un carro equivalente o similare, qualora disponibile.
4.5
Qualora il locatario, previa autorizzazione di TRANSWAGGON, abbia installato degli accessori
particolari nel carro in riparazione e gli stessi non siano presenti sul carro dato in sostituzione, egli
avrà il diritto di pretendere la restituzione del carro originario dopo la riparazione.
4.6
TRANSWAGGON adotta una politica di manutenzione e riparazione preventiva. Uno dei riferimenti
principali per attività di prevenzione è rappresentato dalla percorrenza del carro in termini di
chilometri (km) e tonnellate-chilometro (tkm). Per i carri oggetto di contratto di locazione, il locatario
comunica a TRANSWAGGON in modo regolare e mensilmente i dati relativi ai km e tkm percorsi dai
singoli carri. Qualora il locatario non adempia a tale obbligo, sarà responsabile per tutte le
conseguenze e i costi derivanti da tale inadempimento.
4.7
La pianificazione della manutenzione e la determinazione del canone di locazione sono calcolate
sulla base di una percorrenza massima di 60.000 km per carro e anno. Qualora il locatario preveda
di superare tale limite massimo di percorrenza, ne darà pronta informativa scritta a
TRANSWAGGON.
4.8
Nel caso in cui la percorrenza chilometrica annuale superi inaspettatamente il limite di cui al coma
precedente, TRANSWAGGON si riserva il diritto di adeguare il canone di locazione in relazione ai
maggiori chilometri percorsi a copertura dei maggiori costi di manutenzione e della riduzione di
Page 3(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
valore del carro. La maggiorazione calcolata sarà nel minimo pari a 1,85 Euro / giorno calendario
per ogni 10.000 km iniziati oltre il limite di cui sopra.
4.9
Qualora siano imposte da IF utilizzatrici, autorità competenti o associazioni di categoria attività
impreviste e supplementari di manutenzione e/o ispezione dei carri al fine di garantire la sicurezza
del traffico ferroviario, TRANSWAGGON si riserva il diritto di riversare nel canone di locazione,
adeguandolo di conseguenza, i maggiori costi rivenienti.
5.0
Locazione con manutenzione e riparazione a carico del locatario
5.1
Qualora nel contratto sia stato espressamente concordato che la manutenzione e la riparazione
siano a carico del locatario, si applica la seguente regolamentazione
5.2
Il locatario sostiene i costi della manutenzione corrente e della riparazione, inclusi i noli a vuoto
relativi. TRANSWAGGON sostiene i costi delle revisioni periodiche, compresi i relativi noli a vuoto .
5.3
L’obbligo di corresponsione del canone di locazione resta in capo al locatario anche durante i
periodi di riparazione o manutenzione.
5.4
L’effettuazione della manutenzione e delle riparazioni è consentita solamente in officine e/o
mediante squadre mobili autorizzate da TRANSWAGGON. Eventuali riparazioni di minima entità
effettuate da incaricati del locatario non autorizzati da TRANSWAGGON devono essere approvate
per iscritto da TRANSWAGGON e svolte
esclusivamente nell‘ambito della
presente
regolamentazione. Le riparazioni all’effettuazione delle quali la IF utilizzatrice è autorizzata in virtù
dell’art. 19.3 CUU, possono essere effettuate dalla IF anche senza previo accordo da parte di
TRANSWAGGON, purché la IF sia firmataria del CUU.
5.5.
Eventuali carri sostitutivi che si rendessero necessari nell’ambito di una riparazione possono essere
temporaneamente messi a disposizione da TRANSWAGGON a fronte dello stesso canone di
locazione pattuito contrattualmente. I noli a vuoto derivanti dalla messa a disposizione e dalla
restituzione degli stessi sono a carico del locatario. Il canone del carro originariamente noleggiato
termina, a riparazione avvenuta, il giorno di arrivo del carro nel luogo di riconsegna o stazione
destinataria indicati da TRANSWAGGON , a norma del punto 1.3 .
5.6.
TRANSWAGGON adotta una politica di manutenzione e riparazione preventiva. Uno dei riferimenti
principali per l’attività di prevenzione è rappresentato dalla percorrenza del carro in termini di
chilomentri (km) e tonnellate-chilometro (tkm) Per i carri oggetto di contratto di locazione, il locatario
comunica a TRANSWAGGON in modo regolare mensilmente i dati relativi ai km e tkm percorsi dai
singoli carri.. Qualora il locatario non adempia a tale obbligo, sarà responsabile per tutte le
conseguenze ed i costi derivanti a tale inadempimento.
5.7
La pianificazione della manutenzione e la determinazione del canone di locazione sono calcolate
sulla base di una percorrenza massima di
60.000 km per carro ed anno contrattuale. Qualora il
locatario preveda di superare tale limite massimo di percorrenza, ne darà pronta informativa scritta
a TRANSWAGGON.
5.8.
Nel caso in cui la percorrenza chilometrica annuale superi inaspettatamente il limite di cui al comma
precedente o la percorrenza indicata dal cliente, TRANSWAGGON si riserva il diritto di adeguare il
canone di locazione in relazione ai maggiori chilometri percorsi a copertura dei maggiori costi di
manutenzione e della riduzione di valore del carro. La maggiorazione calcolata sarà nel minimo pari
a 1,85 Euro / giorno calendario per ogni 10.000 km iniziati oltre il limite di cui sopra.
5.9.
Qualora siano imposte da IF utilizzatrici, autorità competenti o associazioni di categoria attività
impreviste e supplementari di manutenzione e/o ispezione dei carri al fine di garantire la sicurezza
del traffico ferroviario, TRANSWAGGON si riserva il diritto di riversare nel canone di locazione,
adeguandolo di conseguenza, i maggiori costi rivenienti.
Page 4(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
6
Danno/perdita e violazione degli obblighi con responsabilità del locatario
6.1
Il locatario è responsabile nei confronti di TRANSWAGGON per qualsiasi danno e perdita causato al
carro locato in base al presente contratto.
6.2
Il locatario sarà altresì responsabile per il fatto di terzi e dei loro incaricati ai quali ha messo a
disposizione il carro.
6.3
Il locatario è responsabile in solido con le IF che utilizzano il carro. Qualora sia responsabile l’IF che
utilizza il carro (in conformità con l’art. 22 del CUU), TRANSWAGGON inizialmente proverà ad
avanzare la richiesta di risarcimento nei confronti di tale IF. Nel caso in cui TWA non ottenga dall’IF
un risarcimento entro un periodo di 12 mesi ovvero l’IF responsabile non possa essere determinata
entro tale periodo, TWA richiederà il risarcimento al locatario, responsabile in solido.
Nel caso in cui si verifichi un danno durante l’utilizzo ferroviario, il locatario si impegna ad ottenere e
a fornire per tempo a TRANSWAGGON tutti i documenti (processi verbali, ecc) necessari ai fini
della rivendicazione dei suoi diritti nei confronti dell’IF o del GI.
6.4
Nel caso si verifichi un danno del quale, in base alle norme del presente contratto risulti
responsabile il locatario, questi dovrà rimborsare a TRANSWAGGON i costi per la completa
riparazione del carro,per i noli a vuoto verso la e di ritorno dall’officina e tutti gli ulteriori costi sorti
nell’ambito del danno.
6.5
Nel caso di danni per cui risulta responsabile il locatario, questi continua a pagare il canone di
locazione nella misura pattuita per tutto il periodo della riparazione. L’obbligo di prosecuzione del
pagamento è tuttavia limitato ad un periodo massimo di tre mesi dalla presentazione del preventivo
di riparazione. Qualora la riparazione si protragga, senza che TRANSWAGGON ne sia direttamente
o indirettamente responsabile, TRANSWAGGON si riserva il diritto di prolungare l’obbligo di
prosecuzione del pagamento del canone di locazione di conseguenza.
6.6
In caso di perdita, il locatario è tenuto a corrispondere a TRANSWAGGON un adeguato risarcimento
pecuniario. Il risarcimento è calcolato (in conformità con l’Appendice 5 del CGU) sul valore attuale
del carro al momento del verificarsi del danno.
6.7
Qualora nel corso della locazione TRANSWAGGON dovesse appurare che, nonostante l’invito
scritto da parte di TRANSWAGGON ad un uso consono, il locatario continui ad utilizzare un vagone
in maniera impropria, causando danni che ne
riducano il valore in modo permanente,
TRANSWAGGON si riserva un diritto di recesso straordinario dal contratto per „giustificato motivo“ e
di esigere la restituzione del carro. I diritti contrattuali di TRANSWAGGON, con particolare
riferimento al pagamento di riparazioni, noli a vuoto nonché dei giorni di canone restanti rimangono
invariati anche in caso di recesso straordinario.
6.8
TRANSWAGGON si riserva il diritto di addebitare, in aggiunta ai meri costi della riparazione di danni
al vagone causati dal cliente, un forfait per la gestione della pratica del danno a copertura dei propri
costi amministrativi.
7
Restituzione dei carri
7.1
Il locatario dovrà restituire il carro in condizioni regolari, non danneggiato, vuoto e allo stesso grado
di pulizia di quando gli è stato fornito.
7.2
Di norma, il carro dovrà essere restituito dopo essere stato verificato da un’officina o da un
consulente esterno. I risultati della verifica sono vincolanti per le parti contrattuali. Le parti hanno
diritto a presenziare durante le operazioni di verifica, eventualmente a campione.
7.3
In deroga all’art. 7.2, il locatario può concordare con TRANSWAGGON un’ispezione congiunta. In tal
caso il locatario deve farne richiesta scritta a TRANSWAGGON entro sei settimane dalla restituzione
del carro. I risultati della verifica congiunta sono vincolanti per le parti contrattuali. Entrambe le parti
possono nominare dei propri delegati ai fini della restituzione/ del ritiro. Qualora il locatario o il suo
Page 5(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
delegato non si presenti alla verifica congiunta, TRANSWAGGON è autorizzata ad effettuarla in
modo autonomo e i risultati della verifica saranno vincolanti per entrambe le parti contrattuali.
7.4
Qualora dopo la verifica a norma degli artt. 7.2 e 7.3 i carri richiedano di essere puliti, riparati o
ispezionati per poter circolare, l’obbligo di pagamento del canone di locazione terminerà con il
completamento di questi lavori. L’obbligo di prosecuzione del pagamento è limitato a tre mesi dalla
presentazione del preventivo dei lavori da eseguire, ma comunque non cessa prima della durata
minima della locazione prevista nel contratto. I costi di esecuzione dei lavori sono a carico del
locatario.
8
Principi di responsabilità
8.1
TRANSWAGGON è responsabile in conformità con la legislazione dello Stato in cui ha la propria
sede la Società di TRANSWAGGON che ha stipulato il contratto.
8.2
Nella misura in cui legalmente possibile, la responsabilità di TRANSWAGGON è limitata a dolo e
colpa grave.
8.3
Il risarcimento di TRANSWAGGON, in particolare in riferimento al diritto di riduzione del canone di
locazione, è limitato nel massimo all’ammontare corrispondente a tre mesi di canoni di locazione del
rispettivo carro.
8.4
TRANSWAGGON non è responsabile per la perdita o il deprezzamento del valore della merce
trasportata.
9
Idoneità e condizioni dei carri, regolamenti operativi
9.1
TRANSWAGGON deve inviare i carri in condizioni regolari. Il locatario deve accertarsi della
regolarità dei carri. Il locatario, entro una settimana dal ricevimento del carro, deve segnalare per
iscritto a TRANSWAGGON eventuali difetti riscontrati utilizzando l’apposito modulo di segnalazione
danni fornito da TRANSWAGGON.
9.2
Senza il permesso scritto di TRANSWAGGON nessuna modifica potrà essere apportata al carro,
alle matricole ed alle altre iscrizioni presenti sul carro, a meno che ciò non sia stato espressamente
prescritto da un’IF che utilizza il carro o altra autorità competente, nel qual caso il locatario dovrà
informarne immediatamente TRANSWAGGON per iscritto.
9.3
Qualora il locatario non ottemperi all’obbligo di segnalazione dei difetti del carro, in particolar modo
se riguardanti le matricole o altre iscrizioni dei carri, questi sarà responsabile nei confronti di
TRANSWAGGON e di terzi per le conseguenze e i costi che ne deriveranno.
10
Luogo di adempimento, foro competente, prescrizione
10.1
Il foro competente e il luogo dell’adempimento sono stabiliti nel luogo in cui si trova la sede della
società di TRANSWAGGON che ha stipulato il contratto.
10.2
Si applica la legislazione dello stato in cui si trova la sede della società di TRANSWAGGON che ha
stipulato il contratto.
10.3
I reciproci diritti al risarcimento delle parti contrattuali si prescrivono in 3 anni.
10.4
Le condizioni generali per la locazione a lungo termine (CG di locazione) sono redatte in originale in
lingua tedesca e sono state tradotte nella lingua nazionale a cura delle rispettive filiali del Gruppo. In
caso di discordanze tra la versione tradotta nella lingua nazionale e la versione tedesca quest’ultima
prevale, salvo che la legislazione nazionale non disponga diversamente.
Page 6(7)
Condizioni Generali per la locazione di carri merci privati
TRANSWAGGON senza scambio di detentore
1. Gennaio 2017
11
Clausola di salvaguardia
11.1
Qualora una o più clausole delle presenti CG di locazione o del contratto stipulato risultino nulle,
invalide o inapplicabili, le parti contraenti si impegnano a sostituire con altre condizioni valide ed
applicabili che ne riflettano il più possibile lo spirito e il contenuto.
11.2
Le restanti disposizioni non vengono inficiate e rimangono valide.
11.3
Le disposizioni sopracitate si applicano anche nel caso in cui le disposizioni delle CG di locazione o
dei contratti stipulati siano incomplete.
In tal caso le parti integrano le CG di locazione o il contratto con disposizioni che riflettano il più
possibile l’obiettivo economico che le parti contraenti avevano intenzione di perseguire al momento
della stipula del contratto.
Page 7(7)