Relazione Prof. Ranieri De Maria

Transcript

Relazione Prof. Ranieri De Maria
Contraddizioni e irragionevolezze nelle
modifiche della disciplina sulle armi comuni
Ranieri de Maria
recenti
INTERMEDIARI
Art. 31 bis I comma: Per esercitare l'attività di
intermediario nel settore delle armi è richiesta
una apposita licenza rilasciata dal questore, che
ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto
compatibili le disposizioni anche regolamentari
previste per la licenza di cui all'articolo 31. La
licenza non è necessaria per i rappresentanti in
possesso di mandato delle parti interessate. Del
mandato è data comunicazione alla questura
competente per territorio
Ma quale territorio?
INTERMEDIARI
Art. 31 bis II comma: Ogni operatore autorizzato
deve comunicare, l'ultimo giorno del mese,
all'autorità che ha rilasciato la licenza un
resoconto dettagliato delle singole operazioni
effettuate nel corso dello stesso mese. Il
resoconto può essere trasmesso anche
all'indirizzo di posta elettronica certificata della
medesima autorità
Evitato il resoconto per agenti e rappresentanti
LA DENUNCIA PER MAIL
Art. 38: possibilità di presentare la denuncia di
detenzione anche per via telematica alla questura
competente per territorio attraverso trasmissione
al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Questura e non ufficio locale di PAS
Nessun riferimento al Codice dell’Amministrazione
digitale: non serve la firma elettronica
Siamo certi che non si applichi comunque il CAD?
IL RITIRO DELLE ARMI
Art. 39 u.c.: Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro
cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti alle
persone ritenute capaci di abusarne, dandone immediata
comunicazione al prefetto. Se conferma, con il
provvedimento
di
divieto
il
prefetto
assegna
all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale
cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma.
Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto
l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone,
in caso di mancata cessione, la confisca.
IL RITIRO DELLE ARMI
Ma che succede se il prefetto non convalida il
ritiro?
Il ritiro illegittimo può essere un reato
(Perquisizione illegale? Abuso d’ufficio?) ma è
certamente un illecito civile (e disciplinare?)
La confisca è senza risarcimento
Le armi tuttavia, non essendo corpo di reato,
potrebbero essere vendute all’asta e non demolite
E se successivamente il TAR annulla il
provvedimento di divieto del prefetto?
LA LIMITAZIONE DEI COLPI
Art. 2 comma 2: divieto di introduzione sul
territorio nazionale, produzione e vendita di armi
comuni da sparo, se non sportive, antiche e
repliche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,
contenenti un numero superiore a 5 colpi per le
armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi
per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni
dispositivo progettato o adattato per attenuare il
rumore causato da uno sparo. Per le repliche di
armi antiche è ammesso un numero di colpi non
superiore a 10
LA LIMITAZIONE DEI COLPI
Quindi è vietato importare (o trasferire da un
Paese UE), produrre e vendere armi lunghe con
più di 5 colpi e armi corte con più di 15, se non
sportive, antiche e repliche
Le armi però possono essere detenute
In relazione alla vendita (di armi già prodotte o già
sul territorio italiano), il divieto entra in vigore 24
mesi dopo l’entrata in vigore del decreto
LA LIMITAZIONE DEI COLPI
Tuttavia:
1. I caricatori non sono parte d’arma e non sono
tracciati. È possibile vietarne la vendita?
2. Non è vietata la detenzione di armi e caricatori
con più colpi, ma solo la produzione,
l’introduzione sul territorio dello Stato e la
vendita. Ma se non vendute, ma cedute?
3. Se ritrovate, non è necessario modificarle
LA LIMITAZIONE DEI COLPI
Disposizione contraria:
1. Art. 9 Cost. (impone la modifica di vestigia
della I G.M., tutelate per legge contro
l’alterazione
2. Art. 12 direttiva 91/477/CEE: impedisce la
libera circolazione di tiratori e cacciatori
comunitari con al seguito armi iscritte sulla loro
carta europea d’arma da fuoco
I POSSIBILI RIMEDI
1. Contro la limitazione dei colpi:
a) Ricorso alla Corte costituzionale, ma solo per le
armi della I G.M.: occorre un giudizio A QUO
b) Procedura di infrazione UE
2. In generale: il decreto contiene norme in
violazione della legge di delega, ed è stato
adottato in violazione delle condizioni
prescritte dai pareri parlamentari vincolanti. Il
ricorso alla Corte costituzionale potrebbe farlo
annullare del tutto
COSA ABBIAMO EVITATO?
1. La riduzione ad un anno della licenza di
esportazione delle armi
2. Una normativa restrittiva e discrezionale per i
poligoni privati
3. La sparizione del paintball
4. Disposizioni assai restrittive per la detenzione
delle armi
5. Che il Mininterno e UITS continuassero a
riconoscere le armi sportive (federazioni
ASSOCIATE al CONI)
COSA ABBIAMO EVITATO?
1. Che al detentore senza PDA che non
presentasse tempestivamente il certificato
medico venissero sequestrate le armi
2. La licenza per agenti e rappresentanti
3. La discrezionalità (modi e tempi) degli agenti di
p.s. nel ritiro delle armi
4. La limitazione per armi le sportive, antiche e
per le repliche (per le quali il limite è 10 colpi)
5. Il rinnovo del maneggio armi ogni 10 anni