1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite

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1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite
Q&A
1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite
finanziarie e le implicazioni per i prodotti di risparmio gestito
Dicembre 2011
La nuova normativa
Il prossimo 1° gennaio 2012 entreranno in vigore alcune modifiche alla disciplina della tassazione delle rendite finanziarie. La
nuova normativa prevede l’unificazione delle attuali aliquote di tassazione in un’aliquota unica pari al 20%. Questa modifica
riguarderà anche i proventi dei fondi comuni di investimento (di diritto italiano, lussemburghese e lussemburghesi storici) e
dei risultati delle gestioni patrimoniali.
In generale la nuova normativa prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento che
costituisce reddito di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi siano stabilite nella misura del 20%.
Le attuali aliquote del 12,5% e del 27% verranno unificate nell’unica aliquota del 20%, salvo alcune eccezioni illustrate in
seguito.
La nuova aliquota del 20% non si applica sugli interessi e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale dei seguenti
strumenti finanziari:
→ Titoli di Stato italiano (ad esempio, BOT, CCT, BTP, ecc.)
→ Titoli equiparati ai titoli di Stato (titoli emessi da enti locali, ad esempio BOR, BOP, BOC, titoli obbligazionari emessi da
organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, ecc.)
→ Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista c.d. White list
Per questi strumenti verrà mantenuta l’aliquota agevolata del 12,5%. Il mantenimento dell’attuale aliquota del 12,5% verrà
garantito anche qualora i titoli di Stato vengano immessi in altri prodotti finanziari, come per esempio gestioni patrimoniali,
polizze assicurative e fondi comuni.
Il 20% non si applica altresì:
→
→
→
→
ai titoli di risparmio per l'economia meridionale (al momento non ancora emessi);
ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;
al risultato maturato di gestione dei fondi pensione che continuerà ad essere assoggettato ad un’aliquota dell’11%;
ai dividendi corrisposti a società residenti in paesi della UE e dello spazio economico europeo, per i quali è prevista la
ritenuta nella misura dell’1,375%.
Si ricorda che rientrano nella categorie dei redditi da capitale le plusvalenze (inclusi i proventi periodici) generati dai fondi
comuni di investimento. Le minusvalenze generate dai fondi costituiscono invece redditi diversi. Questa differente natura del
reddito, confermata anche nella nuova regolamentazione, rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi
comuni con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.
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Dicembre 2011
Tassazione dei fondi comuni che investono in titoli di Stato
A partire dal 1° gennaio 2012 il valore delle quote dei fondi comuni, al fine della determinazione della plus/minusvalenza, deve
essere considerata al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli di Stato italiano, alle obbligazioni e altri titoli a questi
assimilati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list. L’obiettivo è quello di non penalizzare, sotto il
profilo fiscale, l’investimento “indiretto” in tali titoli mediante fondi comuni.
Per determinare la quota dei proventi è stato scelto un criterio patrimoniale forfettario, basato su un’aliquota sintetica che tenga
conto della percentuale dell’attivo del fondo investita in titoli pubblici.
Tale criterio “forfettario” si basa sull’ultimo rendiconto annuale e sull’ultima relazione semestrale disponibili, calcolando una
media delle percentuali dell’attivo investite in titoli pubblici (ad esempio, nel corso del primo semestre 2012 dovrebbero
utilizzarsi la relazione semestrale al 30/06/2011 e il rendiconto annuale al 31/12/2010). Tale percentuale, che corrisponderebbe
alla quota di proventi riferita ai titoli pubblici, deve rimanere assoggettata all’ imposizione del 12,5%. Di fatto la ritenuta sul
provento complessivo verrà determinata facendo una media ponderata tra la parte dei proventi soggetta al 12,5% e la rimanente
parte soggetta al 20%
Esempio:
Attivo del fondo al 30/12/2010: 100 di cui titoli pubblici 15 (percentuale dell’attivo investita in titoli pubblici 15%)
Attivo del fondo al 30/06/2011: 100 di cui titoli pubblici 25 (percentuale dell’attivo investita in titoli pubblici 25%)
Media delle percentuali dei titoli pubblici alla fine dei due semestri: (25+15): 2 = 20%
Valore quota del fondo al momento della sottoscrizione: 10
Valore quota del fondo al momento del disinvestimento: 18
Plusvalenza: 8
Plusvalenza derivante da titoli pubblici: 8 x 20% = 1,6
Plusvalenza derivante non da titoli pubblici: 8 x 80% = 6,4
Ritenuta per la parte riferita ai titoli pubblici: 1,6 x 12,5%(*) = 0,2
Ritenuta per la parte non riferita ai titoli pubblici: 6,4 x 20% = 1,28
Ritenuta Totale: 0,2 + 1,28 = 1,48
(*) di fatto si tasserà il 62,50% dell’imponibile derivante da titoli pubblici (1,6) al 20%.
Implicazioni per le gestioni patrimoniali
Per le gestioni patrimoniali in regime di risparmio gestito, l’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione passa dal
12,5% al 20%.
Inoltre, diversamente da quanto accade oggi, gli interessi dei conti correnti bancari collegati alla gestione concorreranno al
risultato maturato di gestione indipendentemente dalla percentuale (superiore o meno al 5%) della giacenza media annua
rispetto all’attivo medio gestito.
Concorreranno altresì al risultato di gestione gli interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni con scadenza inferiore a 18
mesi.
I risultati negativi di gestione eventualmente residui alla data del 31 dicembre 2011 possono essere portati in deduzione dai
risultati di gestione maturati successivamente per una quota pari al 62,5% del loro ammontare.
Al fine di garantire il medesimo trattamento fiscale agli investimenti in titoli di Stato anche qualora vengano sottoscritti
nell’ambito di una GP, è previsto che i proventi e le perdite derivanti da titoli di Stato dovranno concorrere alla formazione del
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risultato maturato di gestione nella misura del 62,5%. Questa aliquota rende equivalente la tassazione del 20% a quella
agevolata del 12,5% (20% x 62,5% = 12,5%).
Disciplina dell’affrancamento
La nuova normativa prevede la possibilità di affrancare all’aliquota del 12,50% le plusvalenze implicite nei prezzi dei titoli
posseduti al 31/12/2011. Con la procedura di affrancamento il sottoscrittore può chiedere di poter assoggettare all’aliquota del
12,5%, in luogo della nuova aliquota del 20%, le plusvalenze implicite dei titoli (compreso il delta NAV dei fondi) posseduti al
31/12/2011.
Per fare ciò il sottoscrittore deve fare apposita richiesta e versare l’imposta sostitutiva eventualmente dovuta.
Tramite l’affrancamento, i nuovi valori di carico saranno costituiti dai valori dei titoli alla data del 31/12/2011.
Esempio: Ipotesi di un investimento in un fondo azionario (che non investe in titoli di Stato o assimilabili)
Valore quota del fondo al momento della sottoscrizione: 10
Valore quota del fondo al 31/12/2011: 18
Plusvalenza: 18 – 10 = 8
Se richiedo l’affrancamento pagherò come imposta il 12,5% di 8 = 1
Nuovo valore di carico al 31/12/2011 = 18
Valore quota del fondo al momento del disinvestimento: 25
Plusvalenza al momento del disinvestimento: 25 – 18 = 7
Ritenuta: 7 x 20% = 1,4
Ritenuta totale: 1 + 1,4 = 2,4
Se non avessi richiesto l’affrancamento, la ritenuta sarebbe stata pari al 20% della plusvalenza di 15 (25 – 10) = 3
Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime amministrato, l’opzione di affrancamento dovrà essere esercitata entro
il 31 marzo 2012 e l’imposta sostitutiva sarà versata dall’intermediario entro il successivo 16 maggio 2012, ricevendone provvista
dal cliente.
Per i soggetti in regime dichiarativo: l’opzione dovrà essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi e l’imposta sostitutiva
sarà corrisposta mediante delega F24 entro il termine per il versamento a saldo delle imposte della dichiarazione dei redditi.
L’opzione dovrà riguardare tutti i titoli detenuti.
Per le quote di fondi comuni, ove non siano applicabili le precedenti modalità, l’opzione per l’affrancamento potrà essere
esercitata entro il 31 marzo 2012 comunicandola alla Sgr di promozione del fondo o al soggetto residente incaricato del
pagamento dei proventi; l’imposta sarà versata entro il successivo 16 maggio 2012 con provvista fornita dai clienti ai medesimi
soggetti incaricati.
Si precisa che l'imposta sul reddito di capitale (delta nav positivo) è sempre applicata dalla Sgr o dal soggetto incaricato dei
pagamenti, a prescindere dal regime scelto per i redditi diversi.
Q&A
Q. Con l’introduzione della nuova normativa fiscale, ci saranno aliquote fiscali diverse per i fondi di diritto italiani
e fondi di diritto lussemburghese o lussemburghesi storici?
A. No, tutte le tipologie di fondi saranno soggette a un’aliquota unica pari al 20%.
Q. Ho sottoscritto quest’anno quote di un fondo di diritto italiano e penso che dovrò disinvestire l’anno prossimo. A
quale aliquota fiscale verrà assoggetto il mio investimento in caso di guadagno o in caso di perdita?
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A. Dopo il 1° gennaio 2012, anche se il fondo è stato sottoscritto prima del 31 dicembre 2011, i guadagni o le eventuali perdite
saranno assoggettati alla nuova aliquota del 20%.
Q. Ho sottoscritto quote di un fondo obbligazionario che investe in titoli di Stato italiano. Al momento del riscatto,
l’eventuale guadagno sarà tassato per intero con la nuova aliquota fiscale del 20%?
A. No, a partire dal 1° gennaio 2012 il valore delle quote dei fondi comuni, al fine della determinazione della plus/minusvalenza
tassata al 20%, deve essere considerata al netto di una quota dei proventi riferibili ai titoli di Stato italiano, alle obbligazioni e
altri titoli a questi assimilati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list che saranno tassati con
l’aliquota agevolata del 12,5%. L’obiettivo è quello di non penalizzare, sotto il profilo fiscale, l’investimento “indiretto” in tali
titoli mediante fondi comuni.
Esempio:
Attivo del fondo al 30/12/2010: 100 di cui titoli pubblici 15 (15%)
Attivo del fondo al 30/06/2011: 100 di cui titoli pubblici 25 (25%)
Media dei titoli pubblici alla fine dei due semestri: (25+15): 2 = 20%
Valore quota del fondo al momento della sottoscrizione: 10
Valore quota del fondo al momento del disinvestimento: 18
Plusvalenza: 8
Plusvalenza derivante da titoli pubblici: 8 x 20% = 1,6
Plusvalenza derivante non da titoli pubblici: 8 x 80% = 6,4
Ritenuta per la parte riferita ai titoli pubblici: 1,6 x 12,5% = 0,2
Ritenuta per la parte non riferita ai titoli pubblici: 6,4 x 20% = 1,28
Ritenuta Totale: 0,2 + 1,28 = 1,48
Q. Per i fondi lanciati tra il 01/01/2011 ed il 30/06/2011 come sarà determinata la percentuale investita in titoli di
Stato e assimilati al fine dell’applicazione della tassazione in caso di riscatto nel primo semestre del 2012?
A. In questo caso, per poter detassare la percentuale riferita ai titoli di Stato è sufficiente avere a disposizione un solo dato
ufficiale. Quindi per i rimborsi /riscatti e proventi incassati nel primo semestre 2012 e derivanti dai fondi lanciati nel primo
semestre 2011 sarà possibile considerare la percentuale riferita alla data del 30.06.2011
Q. Per i fondi lanciati tra il 01/07/2011 e il 31/12/2011 quale sarà la percentuale utilizzata?
A. Per i rimborsi/riscatti e proventi realizzati nel primo semestre 2012, non essendoci un rendiconto approvato, andrà applicata
la percentuale del 20%. Il dato al 31.12.2011 varrà per i riscatti/rimborsi e proventi del secondo semestre 2012. La media tra il
dato al 31.12.2011 e al 30.06.2012 varrà per i rimborsi/riscatti proventi del primo semestre 2013.
Q. Per i fondi lanciati dopo il 31/12/2011 quale sarà la percentuale da utilizzare?
A. Fino al semestre successivo all’approvazione di almeno un rendiconto si applicherà la percentuale del 20%.
Q. Cosa succede se la percentuale media dei titoli agevolati non è reperibile?
A. In questo caso l’aliquota da applicare è del 20%.
Q. Per le classi (di fondi esistenti) che verranno lanciate in futuro, la percentuale applicata sarà uguale a quelle
di classi già esistenti nello stesso fondo: è quindi accettabile applicare tale percentuale immediatamente?
A. Non è previsto che vengano calcolate percentuali diverse per classi diverse, ma la percentuale deve essere unica per ogni
fondo.
Q. Quali sono gli Stati che rientrano nella cosiddetta white list?
A. 1)Albania, 2)Algeria, 3)Argentina, 4)Armenia, 5)Australia; 6)Austria; 7)Azerbajan; 8)Bangladesh, 9)Belgio, 10)Bielorussia;
11)Brasile; 12) Bulgaria; 13)Canada; 14)Cina; 15)Cipro; 16)Corea del Sud; 17)Costa d'Avorio; 18)Croazia; 19)Danimarca;
20)Ecuador; 21)Egitto; 22)Emirati Arabi Uniti; 23)Estonia; 24)Federazione Russa; 25)Filippine; 26)Finlandia; 27)Francia;
28)Georgia; 29)Germania; 30)Giappone; 31)Grecia; 32)India; 33)Indonesia; 34)Irlanda; 35)Israele, 36)Jugoslavia;
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37)Kazakistan; 38)Kirghistan; 39)Kuwait; 40)Lettonia; 41)Lituania; 42)Lussemburgo; 43)Macedonia; 44)Malta; 45)Marocco;
46)Mauritius; 47)Messico; 48)Norvegia; 49)Nuova Zelanda; 50)Paesi Bassi; 51)Pakistan; 52)Polonia; 53)Portogallo;
54)Regno Unito; 55)Repubblica Ceca; 56)Repubblica Slovacca; 57)Romania; 58)Singapore; 59)Slovenia; 60)Spagna; 61)Sri
Lanka; 62)Stati Uniti; 63)Sud Africa; 64)Svezia; 65)Tadzhikistan; 66)Tanzania; 67)Thailandia; 68)Trinidad e Tobago;
69)Tunisia; 70)Turchia; 71)Turkmenistan; 72)Ucraina; 73)Ungheria; 74)Uzbekistan; 75)Venezuela; 76)Vietnam; 77)Zambia
Q. In caso di affrancamento quali saranno i nuovi valori di carico al fine della determinazione della plusvalenza da
tassare con la nuova aliquota nel 20%?
A. Tramite l’affrancamento i nuovi valori di carico saranno costituiti dai valori dei titoli, fondi e altri strumenti finanziari alla
data del 31/12/2011.
Q. Al 31 dicembre 2011 il mio portafoglio titoli presenta una perdita potenziale. Posso richiedere l’affrancamento?
A. Richiedere l’affrancamento in caso di perdita potenziale non è conveniente perché la minusvalenza che si genera può essere
utilizzata nei quattro anni successivi per compensare plusvalenze costituenti redditi diversi, ma solo nel limite del 62.5% del
suo ammontare.
Q. Come vengono tassati i titoli di stato sottostanti alle polizze assicurative Unit Linked?
A. Per i titoli di Stato sottostanti alle polizze unit linked vale il principio generale secondo il quale il mantenimento dell’attuale
aliquota del 12,5% verrà garantito anche qualora questi titoli vengano immessi in altri prodotti finanziari, come per esempio
gestioni patrimoniali, fondi comuni e, per l’appunto, polizze assicurative.
Q. Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine? Sono già operativi?
A. La nuova normativa prevede che i piani di risparmio a lungo termine, appositamente istituiti beneficeranno di una tassazione
agevolata in luogo del 20%. Al momento però non sono state ancora definite le caratteristiche che tali piani dovranno
rispettare (come ad esempio la durata).
Q. Dove sarà possibile visualizzare la percentuale dei fondi Pioneer Investments investita in titoli di Stato e
assimilati al fine dell’applicazione della tassazione in caso di riscatto?
A. Sarà possibile visualizzare tale percentuale in un’apposita sezione del sito internet www.pioneerinvestments.it, nonché nelle
relazioni semestrali e nei Rendiconti annuali di future approvazioni.