il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie e le

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il nuovo regime di tassazione delle rendite finanziarie e le
FOCUS
1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite
finanziarie e le implicazioni per i fondi di fondi hedge
gennaio 2012
Alternative
La nuova normativa
A partire dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore alcune modifiche alla disciplina della
tassazione delle rendite finanziarie. La nuova normativa prevede l’unificazione delle attuali aliquote
di tassazione in un’aliquota unica pari al 20%. Questa modifica riguarda anche i proventi dei fondi
dei fondi hedge.
In generale la nuova normativa prevede che le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi
e ogni altro provento che costituisce reddito di capitale e le imposte sostitutive sui redditi diversi
siano stabilite nella misura del 20%.
Le attuali aliquote del 12,5% e del 27% sono state unificate nell’unica aliquota del 20%, salvo alcune
eccezioni illustrate in seguito.
La nuova aliquota del 20% non si applica sugli interessi e ogni altro provento che costituisce
reddito di capitale dei seguenti strumenti finanziari:
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Titoli di Stato italiano (ad esempio, BOT, CCT, BTP, ecc.)
Titoli equiparati ai titoli di Stato (titoli emessi da enti locali, ad esempio BOR, BOP, BOC, titoli
obbligazionari emessi da organismi sopranazionali, quali BEI, BIRS, ecc.)
Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista c.d. White list
Per questi strumenti è stata mantenuta l’aliquota agevolata del 12,5%. Il mantenimento
dell’attuale aliquota del 12,5% viene garantito anche qualora i titoli di Stato vengano immessi in
altri prodotti finanziari, come per esempio gestioni patrimoniali, polizze assicurative e fondi
comuni.
Il 20% non si applica altresì:
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ai titoli di risparmio per l'economia meridionale (al momento non ancora emessi);
ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti;
al risultato maturato di gestione dei fondi pensione che continuerà ad essere assoggettato ad
un’aliquota dell’11%;
ai dividendi corrisposti a società residenti in paesi della UE e dello spazio economico europeo,
per i quali è prevista la ritenuta nella misura dell’1,375%.
Si ricorda che rientrano nella categorie dei redditi da capitale le plusvalenze (inclusi i proventi
periodici) generati dai fondi di fondi hedge. Le minusvalenze generate dai fondi costituiscono
invece redditi diversi. Questa differente natura del reddito, confermata anche nella nuova
regolamentazione, rende impossibile compensare proventi positivi derivanti da fondi di fondi
hedge con eventuali minusvalenze realizzate sui medesimi fondi.
La presente pubblicazione ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo meramente informativo,non costituiscono offerta o
forma di sollecitazione per l’acquisto o la vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico. Inoltre,
sebbene le informazioni e le opinioni espresse o rappresentate nel presente documento siano state redatte con cura e
buona fede, queste ultime non possono considerarsi una garanzia riguardo alla loro esattezza e completezza. La
performance storica non è indicativa di quella futura.
FOCUS
1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite
finanziarie e le implicazioni per i fondi di fondi hedge
gennaio 2012
Alternative
Tassazione dei fondi dei fondi hedge
A partire dal 1° gennaio 2012 il valore delle quote dei fondi dei fondi hedge, al fine della
determinazione della plus/minusvalenza, deve essere considerato al netto di una quota dei proventi
riferibili ai titoli di Stato italiano, alle obbligazioni e altri titoli a questi assimilati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list. L’obiettivo è quello di non penalizzare, sotto il
profilo fiscale, l’investimento “indiretto” in tali titoli mediante fondi di fondi hedge.
Per determinare la quota dei proventi è stato scelto un criterio patrimoniale forfettario, basato su
un’aliquota sintetica che tenga conto della percentuale dell’attivo del fondo investita in titoli
pubblici.
Tale criterio “forfettario” si basa sull’ultimo rendiconto annuale e sull’ultima relazione semestrale
disponibili, calcolando una media delle percentuali dell’attivo investite in titoli pubblici (ad
esempio, nel corso del primo semestre 2012 dovrebbero utilizzarsi la relazione semestrale al
30/06/2011 e il rendiconto annuale al 31/12/2010). Tale percentuale, che corrisponderebbe alla
quota di proventi riferita ai titoli pubblici, deve rimanere assoggettata all’ imposizione del 12,5%. Di
fatto la ritenuta sul provento complessivo verrà determinata facendo una media ponderata tra la
parte dei proventi soggetta al 12,5% e la rimanente parte soggetta al 20%
Esempio:
Attivo del fondo al 30/12/2010: 100 di cui titoli pubblici 15 (percentuale dell’attivo investita in
titoli pubblici 15%)
Attivo del fondo al 30/06/2011: 100 di cui titoli pubblici 25 (percentuale dell’attivo investita in
titoli pubblici 25%)
Media delle percentuali dei titoli pubblici alla fine dei due semestri: (25+15): 2 = 20%
Valore quota del fondo al momento della sottoscrizione: 10
Valore quota del fondo al momento del disinvestimento: 18
Plusvalenza: 8
Plusvalenza derivante da titoli pubblici: 8 x 20% = 1,6
Plusvalenza derivante non da titoli pubblici: 8 x 80% = 6,4
Ritenuta per la parte riferita ai titoli pubblici: 1,6 x 12,5%(*) = 0,2
Ritenuta per la parte non riferita ai titoli pubblici: 6,4 x 20% = 1,28
Ritenuta Totale: 0,2 + 1,28 = 1,48
(*) di fatto si tasserà il 62,50% dell’imponibile derivante da titoli pubblici (1,6) al 20%.
La presente pubblicazione ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo meramente informativo,non costituiscono offerta o
forma di sollecitazione per l’acquisto o la vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico. Inoltre,
sebbene le informazioni e le opinioni espresse o rappresentate nel presente documento siano state redatte con cura e
buona fede, queste ultime non possono considerarsi una garanzia riguardo alla loro esattezza e completezza. La
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1° gennaio 2012: il nuovo regime di tassazione delle rendite
finanziarie e le implicazioni per i fondi di fondi hedge
gennaio 2012
Alternative
Disciplina dell’affrancamento
La nuova normativa prevede la possibilità di affrancare all’aliquota del 12,50% le plusvalenze
implicite nei prezzi dei titoli posseduti al 31/12/2011. Con la procedura di affrancamento il
sottoscrittore può chiedere di poter assoggettare all’aliquota del 12,5%, in luogo della nuova
aliquota del 20%, le plusvalenze implicite dei titoli (compreso il delta NAV dei fondi) posseduti al
31/12/2011.
Per fare ciò il sottoscrittore deve fare apposita richiesta e versare l’imposta sostitutiva
eventualmente dovuta.
Tramite l’affrancamento, i nuovi valori di carico saranno costituiti dai valori dei titoli alla data del
31/12/2011.
Esempio: Ipotesi di un investimento in un fondo azionario (che non investe in titoli di Stato o
assimilabili)
Valore quota del fondo al momento della sottoscrizione: 10
Valore quota del fondo al 31/12/2011: 18
Plusvalenza: 18 – 10 = 8
Se richiedo l’affrancamento pagherò come imposta il 12,5% di 8 = 1
Nuovo valore di carico al 31/12/2011 = 18
Valore quota del fondo al momento del disinvestimento: 25
Plusvalenza al momento del disinvestimento: 25 – 18 = 7
Ritenuta: 7 x 20% = 1,4
Ritenuta totale: 1 + 1,4 = 2,4
Se non avessi richiesto l’affrancamento, la ritenuta sarebbe stata pari al 20% della plusvalenza di 15
(25 – 10) = 3
Nel caso in cui il sottoscrittore abbia optato per il regime amministrato, l’opzione di affrancamento
dovrà essere esercitata entro il 31 marzo 2012 e l’imposta sostitutiva sarà versata dall’intermediario
entro il successivo 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal cliente.
Per i soggetti in regime dichiarativo: l’opzione dovrà essere esercitata in sede di dichiarazione dei
redditi e l’imposta sostitutiva sarà corrisposta mediante delega F24 entro il termine per il
versamento a saldo delle imposte della dichiarazione dei redditi. L’opzione dovrà riguardare tutti i
titoli detenuti.
Per le quote di fondi di fondi hedge, ove non siano applicabili le precedenti modalità, l’opzione per
l’affrancamento potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2012 comunicandola alla Sgr di
promozione del fondo o al soggetto residente incaricato del pagamento dei proventi; l’imposta sarà
versata entro il successivo 16 maggio 2012 con provvista fornita dai clienti ai medesimi soggetti
incaricati.
La presente pubblicazione ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo meramente informativo,non costituiscono offerta o
forma di sollecitazione per l’acquisto o la vendita di qualsiasi forma di investimento o altro prodotto specifico. Inoltre,
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gennaio 2012
Alternative
Q&A
Q. Con l’introduzione della nuova normativa fiscale, ci saranno aliquote fiscali diverse per i fondi
di fondi hedge di diritto italiano?
A. No, tutte le tipologie di fondi saranno soggette a un’aliquota unica pari al 20%.
Q. Ho sottoscritto quest’anno quote di un fondo di fondi hedge di diritto italiano e penso che dovrò
disinvestire l’anno prossimo. A quale aliquota fiscale verrà assoggetto il mio investimento in caso
di guadagno o in caso di perdita?
A.Dopo il 1° gennaio 2012, anche se il fondo è stato sottoscritto prima del 31 dicembre 2011, i
guadagni o le eventuali perdite saranno assoggettati alla nuova aliquota del 20%.
Q. Per i fondi lanciati tra il 01/07/2011 e il 31/12/2011 quale sarà la percentuale utilizzata?
A. Per i rimborsi/riscatti e proventi realizzati nel primo semestre 2012, non essendoci un
rendiconto approvato, andrà applicata la percentuale del 20%. Il dato al 31.12.2011 varrà per i
riscatti/rimborsi e proventi del secondo semestre 2012. La media tra il dato al 31.12.2011 e al
30.06.2012 varrà per i rimborsi/riscatti proventi del primo semestre 2013.
Q. Quali sono gli Stati che rientrano nella cosiddetta white list?
A. 1)Albania, 2)Algeria, 3)Argentina, 4)Armenia, 5)Australia; 6)Austria; 7)Azerbajan;
8)Bangladesh, 9)Belgio, 10)Bielorussia; 11)Brasile; 12) Bulgaria; 13)Canada; 14)Cina; 15)Cipro;
16)Corea del Sud; 17)Costa d'Avorio; 18)Croazia; 19)Danimarca; 20)Ecuador; 21)Egitto;
22)Emirati Arabi Uniti; 23)Estonia; 24)Federazione Russa; 25)Filippine; 26)Finlandia; 27)Francia;
28)Georgia; 29)Germania; 30)Giappone; 31)Grecia; 32)India; 33)Indonesia; 34)Irlanda; 35)Israele,
36)Jugoslavia; 37)Kazakistan; 38)Kirghistan; 39)Kuwait; 40)Lettonia; 41)Lituania; 42)Lussemburgo;
43)Macedonia; 44)Malta; 45)Marocco; 46)Mauritius; 47)Messico; 48)Norvegia;
49)Nuova
Zelanda; 50)Paesi Bassi; 51)Pakistan; 52)Polonia; 53)Portogallo; 54)Regno Unito; 55)Repubblica
Ceca; 56)Repubblica Slovacca; 57)Romania; 58)Singapore; 59)Slovenia; 60)Spagna; 61)Sri Lanka;
62)Stati Uniti; 63)Sud Africa; 64)Svezia; 65)Tadzhikistan; 66)Tanzania; 67)Thailandia; 68)Trinidad
e Tobago; 69)Tunisia; 70)Turchia; 71)Turkmenistan; 72)Ucraina; 73)Ungheria; 74)Uzbekistan;
75)Venezuela; 76)Vietnam; 77)Zambia
Q. In caso di affrancamento quali saranno i nuovi valori di carico al fine della determinazione
della plusvalenza da tassare con la nuova aliquota nel 20%?
A. Tramite l’affrancamento i nuovi valori di carico saranno costituiti dai valori dei titoli, fondi e
altri strumenti finanziari alla data del 31/12/2011.
Q. Al 31 dicembre 2011 il mio portafoglio titoli presenta una perdita potenziale. Posso richiedere
l’affrancamento?
A. Richiedere l’affrancamento in caso di perdita potenziale non è conveniente perché la
minusvalenza che si genera può essere utilizzata nei quattro anni successivi per compensare
plusvalenze costituenti redditi diversi, ma solo nel limite del 62.5% del suo ammontare.
La presente pubblicazione ed i dati in essa contenuti hanno uno scopo meramente informativo,non costituiscono offerta o
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