presa di golf

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presa di golf
Ciribì Francesco
Dottore Commercialista
Commercialista – Revisore contabile
A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI
[CIRCOLARE nr 3/2010]
A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari
Campi da golf
[Giugno 2010]
LA “QUESTIONE” ENPALS
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 Marzo 2005 (entrato in
vigore il 22 Aprile 2005) l’obbligo di iscrizione all’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e
di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) è stato esteso a tutti coloro che percepiscono
compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (es. istruttori, direttori
tecnici, massaggiatori, etc. etc.).
Questa novità previdenziale ha creato negli ultimi anni un vero e proprio caos normativo nelle
associazioni e società sportive dilettantistiche.
Scopo della presente circolare è quindi quella di cercare di mettere un po’ d’ordine in merito
alla disciplina ENPALS per i compensi erogati dalle associazioni e società sportive ad alcune
figure tipiche dei campi da golf e cioè:
-
i maestri di golf professionisti;
-
gli addetti alla segreteria che non risultino essere assunti come dipendenti e che
svolgono tale attività in modo non professionale;
-
atleti, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti accompagnatori, purchè dilettanti,
per lo svolgimento diretto di attività sportive dilettantistiche.
Studio Professionale Ciribì Francesco – Viale Macallè 37 – 51100 Pistoia
Telefono 0573/570019 – Fax 0573/910084
E-mail: [email protected]
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Ciribì Francesco
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Non verrà trattata in questa sede la disciplina ENPALS in materia di lavoro dipendente e
collaboratori a progetto, la cui disciplina è stata ampiamente regolamentata.
I MAESTRI DI GOLF PROFESSIONISTI
I maestri di golf professionisti sono coloro che, essendo in possesso di particolari abilitazioni,
svolgono in modo abituale e continuativo la professione di maestro di golf.
Pertanto, se non vengono assunti come dipendenti, devono essere dotati di partita IVA.
La normativa prevede che le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche che ingaggiano
degli istruttori professionisti siano soggette agli obblighi ENPALS.
Conseguentemente le associazioni (e le società) sono tenute all’iscrizione presso l’ENPALS ed
al versamento dei relativi contributi, nel momento in cui i maestri svolgeranno degli incarichi
per i quali emetteranno fattura nei confronti dell’Associazione.
L’ENPALS da versare è pari al 33% del compenso lordo e graverà per il 9,19% a carico del
maestro e per il 23,81% a carico dell’associazione (o società) sportiva dilettantistica (si vedano
circolari ENPALS nr 3/2007 e nr 3/2010).
Un esempio classico è la fattura che il maestro di golf emette nei confronti dell’associazione
per un corso di avviamento da quest’ultima organizzata.
La fattura che il maestro di golf dovrà emettere sarà così composta:
COMPENSO LORDO
€ 100,00
IVA 20%
€
TOTALE FATTURA
€ 120,00
- RITENUTA IRPEF 20%
€
20,00
- RITENUTA ENPALS 9,19%
€
9,19
NETTO FATTURA
€
90,81
20,00
Tuttavia si segnala che la Federazione Italiana Golf, invocando la Legge nr 91 del 1981,
sostiene che il contributo Enpals del 33% gravi interamente in capo al maestro professionista,
per cui pretende che nella fattura la ritenuta Enpals sia pari al 33%!
Tale posizione non appare assolutamente condivisibile ad avviso di chi scrive in quanto:
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1 – è in contrasto con quanto previsto dall’ENPALS, che in più occasioni ha fatto presente che
non fa distinzione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi demandando pertanto al
datore di lavoro o al committente (cioè all’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica)
l’onere dell’iscrizione e del versamento del contributo e prevedendo inoltre che a quest’ultimo
spetti di versare un contributo pari al 23,81% del compenso;
2 – seguendo l’impostazione della Federazione su ogni fattura il professionista dovrebbe
subire il 20% di ritenuta IRPEF, il 33% di ritenuta ENPALS e versare l’IVA relativa, in
pratica su una notula pari a € 120,00 (IVA compresa) gli rimarrebbero solo € 47,00 (!!) cioè
solo il 40% del totale!!!
GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA, GLI ATLETI DELLE A.S.D., I GIUDICI DI GARA, I
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI, ETC. ETC.
Molto spesso le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche:
-
si affidano a pensionati (o comunque a chi ha già un altro lavoro) per lo svolgimento di
funzioni amministrativo gestionali di natura non professionale (e cioè i compiti tipici di
segreteria quali ad es.: la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa, rispondere al
telefono, etc.etc.).
-
erogano indennità di trasferta, rimborsi spese forfetari, nonché premi e compensi
comunque denominati ad atleti, giudici di gara, commissari speciali, dirigenti
accompagnatori, purchè dilettanti, per lo svolgimento diretto di attività sportive
dilettantistiche 1.
Questi rapporti, se svolti in modo non professionale e se non sono inquadrati come rapporti di
lavoro dipendente, godono (a condizione che l’associazione rispetti tutti i requisiti richiesti
dalla normativa fiscale2) di un trattamento fiscale agevolato che prevede che i relativi
compensi:
-
fino a € 7.500,00 annui non concorrono alla formazione del reddito;
1
Con la circolare nr 18 del 9/11/2009, l’E.N.P.A.L.S. ha precisato che per la corretta connotazione della nozione di “esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche” non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive
ovvero siano a queste ultime funzionali. Pertanto, rientrano nella agevolazione anche le indennità di trasferta, i rimborsi spese forfetari, nonché premi
e compensi comunque denominati erogati a soggetti che svolgano in modo non professionale attività di formazione, didattica, preparazione ed
assistenza nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica.
2
Si vedano a tal proposito gli atti e le slides del 1° seminario sulla gestione dei campi da golf tenutasi presso Golf Toscana ( Il Pelagone) il
14/11/2009 e visibili nel sito www.egcoaitaly.com, nella sezione “Download Riservati”.
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-
oltre € 7.500,00 e fino a € 28.158,28 annui, sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta
nella misura del 23% e devono essere indicati in Dichiarazione dei redditi solo ed
esclusivamente in presenza di altri redditi;
-
oltre € 28.158,28 annui, sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto nella misura del 23%
e devono essere indicati in Dichiarazione dei redditi anche se l’unico reddito.
Dopo il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 Marzo 2005 (entrato in
vigore il 22 Aprile 2005) che ha previsto l’obbligo di iscrizione all’ENPALS a tutti coloro che
percepiscono compensi nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è sorto il problema se
anche questi soggetti dovessero essere iscritti o meno all’ENPALS.
Ebbene, con la circolare nr 13 del 7/8/2006, l’E.N.P.A.L.S. ha precisato che questa tipologia
compensi è esclusa dalla contribuzione E.N.P.A.L.S. se:
-
l’attività è svolta in modo puramente occasionale;
-
l’attività è svolta in modo abituale, ma i compensi annui non superano i 4.500,00 € annui.
Il riferimento ai 4.500,00 € è riconducibile alla c.d. “NO TAX AREA”3 che prevedeva la non
tassazione di qualunque reddito annuo inferiore a tale importo.
Quanto sopra crea evidentemente grossi problemi, in quanto molto spesso i compensi sono
superiori ai 4.500,00 € annui.
Molto più corretto e lineare sarebbe stato far corrispondere la fascia di esenzione ENPALS
con la fascia di esenzione IRPEF e cioè € 7.500,00.
Il CONI stesso ha contestato questa presa di posizione dell’ENPALS sostenendo che i
compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche NON devono essere
assoggettati a contribuzione previdenziale E.N.P.A.L.S. (si veda Comunicazione nr 510 del 19
dicembre 2006).
Ad oggi tuttavia questo è lo stato dell’arte e pertanto c’è la possibilità che gli ispettori
dell’Ente, in caso di verifica, contestino la mancata iscrizione e contribuzione ENPALS di
segretari, atleti, etc. etc. che percepiscano più di € 4.500,00 all’anno.
3
La NO TAX AREA è stata oltretutto abolita con decorrenza 1/1/2007.
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Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull’argomento può contattare direttamente
lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.egcoaitaly.com.
Distinti saluti
Ciribì Francesco
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